Decreto 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 50428/2025 V.G.
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE EQUA RIPARAZIONE
Il Consigliere designato, nella persona della dott.ssa Matilde Carpinella, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento avente ad oggetto equa riparazione ex L. n. 89/2001, promosso
DA
– c.f. Parte_1 C.F._1
ammessa al patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma con delibera del 6.3.2025 n. 2657, rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Di Cola
- PARTE RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE -
letti il ricorso presentato l'11.3.2025, ai sensi degli artt. 2 e ss. della L. 89/2001 e s.m.i., e la nota integrativa depositata il 2.4.2025; rilevato che la ricorrente chiede l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un giudizio civile promosso dalla medesima (unitamente ad altro soggetto) dinanzi al Tribunale di Cassino per ottenere il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., per violazione degli artt.
844 c.p.c. e 907 c.c., e per ogni altro danno o turbativa compiuto dalle convenute, preceduto da un procedimento per accertamento tecnico preventivo;
rilevato, in particolare, che:
- il procedimento per a.t.p. ex art. 696 c.p.c. (r.g.n. 435/2019) è iniziato con il deposito del ricorso introduttivo, coincidente con l'iscrizione a ruolo (8.2.2019 – v. storico del fascicolo all. nota integrativa), e si è concluso con provvedimento del 5.11.2019 – durata mesi 8,
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- il successivo giudizio di merito (r.g.n. 4789/2019) è stato introdotto con atto di citazione notificato il 20.12.2019 (v. notifica, all. nota integrativa) ed è stato definito con sentenza n.
48/2025 pubblicata il 15.1.2025, con la quale il tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di rimozione della tettoia e ha rigettato tutte le altre domande, anche delle parti convenute – durata anni 5, giorni 25;
ritenuta la propria competenza e la tempestività del ricorso, in quanto alla data di deposito del ricorso pendeva ancora il termine per proporre appello, ciò non ostando alla presentazione del ricorso, a seguito della sentenza C. Cost. n. 88/2018; considerato, in ordine all'ammissibilità della domanda in relazione all'esperimento dei rimedi preventivi, ex art. 1-ter L. n. 89/2001, che l'odierna ricorrente ha chiesto la decisione della causa secondo il modello della trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c., con le note di trattazione scritta per l'udienza del 28.1.2021 (v. all. nota integrativa) e, dunque sei mesi prima del decorso della durata ragionevole di tre anni, ossia prima del 6.8.2021 (inizio del giudizio: 8.2.2019; durata ragionevole: 8.2.2022; sei mesi prima di tale ultima data:
6.8.2021); rilevato in via generale, quanto alla durata del processo presupposto, che:
a) deve computarsi anche il periodo necessario per lo svolgimento del procedimento di a.t.p., stante il suo carattere strumentale rispetto al successivo giudizio di merito (v. Cass. ord.
9.5.2018 n. 11151; Cass.
3.10.2013 n. 22655; v. anche C.App. Roma, decreto collegiale emesso il 7.12.2022 in sede di opposizione);
b) deve detrarsi il periodo di mesi 5, giorni 17, intercorso tra l'udienza del 28.1.2021 - nella quale il giudice, accogliendo l'eccezione sollevata dai convenuti di improcedibilità del giudizio, per mancato esperimento del procedimento di mediazione, ha provveduto a norma dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 (nel testo ratione temporis applicabile) - e l'udienza del 15.7.2021, in cui il giudizio è ripreso, dopo l'esito negativo della mediazione, stante l'espresso disposto di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 28/2010 (nel testo all'epoca vigente)
a tenore del quale il periodo di durata della mediazione di cui all'art. 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice, ai sensi dell'art. 5, commi 1-bis e 2, non si computano ai fini di cui all'art. 2 L. n. 89/2001; ritenuto, pertanto, che il giudizio presupposto (compreso il procedimento per a.t.p.) abbia avuto una durata complessiva di anni 5, mesi 4, giorni 7, eccedente la durata ragionevole di tre anni ex art. 2, comma 2-bis, cit. di anni 2, mesi 4, giorni 7, arrotondati ad pag. 2 di 4 anni 2, esclusa la frazione di anno inferiore a sei mesi ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, L. n.
89/2001;
ritenuto, in ordine alla misura dell'indennizzo, che sia equo quantificarlo, a norma dell'art. 2056 c.c., nella misura di € 400,00 per ciascun anno, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 2-bis, comma 2, L. n. 89/2001, e, in particolare, dell'esito finale, allo stato, sfavorevole del giudizio presupposto (difetto di giurisdizione in relazione ad una domanda e integrale rigetto delle altre), della sua complessità (anche in relazione alla pluralità delle domande proposte dall'odierna ricorrente e degli accertamenti tecnici da svolgere), del valore della causa e del comportamento della ricorrente, in difetto di allegazioni in ordine alle conseguenze lesive specifiche subite a causa del ritardo;
misura che si reputa di ridurre a
€ 300,00 per ciascun anno, essendo stata la domanda della ricorrente integralmente respinta
(art. 2-bis, comma 1-ter): ritenuto, in definitiva, che spetti alla ricorrente la somma di € 600,00 (300,00 x 2), non superiore al valore della causa, che opera come limite all'indennizzo, a norma dell'art. 2-bis, comma 3;
ritenuto che
, in mancanza di un'espressa richiesta, non possano riconoscersi gli interessi dal deposito del ricorso, configurandosi l'obbligazione avente ad oggetto l'equa riparazione, non già come obbligazione ex delicto, ma come obbligazione ex lege (art. 1173
c.c.), avente carattere indennitario;
gli interessi vanno applicati, quindi, soltanto a decorrere dalla pronuncia del presente decreto (v. in termini, Cass. ord. 17.4.2023 n. 10096; Cass.
7.1.2016 n. 93);
ritenuto che nulla vada disposto in questa sede sulle spese processuali, stante il principio, enunciato dalla giurisprudenza della S.C., secondo cui, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato (Cass. ord. 29.11.2018 n. 30876; Cass. 29.19.2012 n. 18583);
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, ingiunge al Controparte_1
di pagare, senza dilazione, in favore della ricorrente, la somma di € 600,00, oltre
[...]
interessi legali dal deposito del presente decreto al saldo, autorizzando in mancanza la pag. 3 di 4 provvisoria esecuzione;
nulla sulle spese.
Roma, 7.4.2025
Il Consigliere designato
- Matilde Carpinella -
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