CA
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 4623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4623 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dai consiglieri Nicola Saracino Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Giovanna Gianì Consigliere rel. All'esito di camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4218 del Ruolo generale degli Affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 15 novembre 2024 e vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dell'Avv. Luca Parte_1 CodiceFiscale_1 Mangiavacchi presso il cui studio in Roma, Via dei Velieri n. 76 si domicilia;
APPELLANTE E (C.F. ), in persona del Curatore Controparte_1 P.IVA_1 Avv. rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Piselli ed elettivamente Controparte_2 domiciliato presso lo studio dello stesso difensore in Roma, Viale dei Parioli n. 74 APPELLATO OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9557/2021, emessa in data 24.5.2021 e pubblicata il 1.6.2021 CONCLUSIONI: Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, “contrariis reiectis”, in riforma della sentenza n. 9557/2021 emessa in data 24.05.2021 e pubblicata il 01.06.2021 (Repert. n. 10570/2021 del 01.06.2021), dal Tribunale Civile di Roma, Sezione XIV Fallimentare, in persona del Giudice dott.ssa Margherita LIBRI, nel procedimento già iscritto al RG n. 9850/2017, notificata a mezzo pec in data 4.06.2021, in accoglimento del presente appello e previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, a) rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e non provata;
b) con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.” Per l'appellato: “l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma Voglia: - in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione formulata dall'appellante in quanto carente dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c. - sempre in via preliminare, accertare e dichiarare inammissibile e improcedibile, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., l'appello proposto dal sig. per i motivi sopra dedotti;
- nel merito, rigettare l'appello in quanto Parte_1 del tutto infondato, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 9557/2021 emessa dal Tribunale di Roma;
- Con condanna alle spese di lite oltre IVA E CPA del doppio grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: per mero scrupolo difensivo si reiterano le richieste istruttorie formulate in primo grado e non ammesse: a) si chiede l'ammissione di prova per testi nei confronti del sig.
[...] residente in [...], come articolata nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, Tes_1
1 sul seguente capitolo di prova: 1) “Vero che il sig. è stato di fatto Parte_1 l'amministratore della atteso che si è sempre occupato della gestione della CP_1 medesima?”. Si chiede, sempre in via subordinata, l'ammissione della prova per testi – formulata nella seconda memoria istruttoria – del sig. domiciliato in Testimone_2 Lanuvio (RM), sui seguenti capitoli di prova: 2) Vero che il sig. è moroso nei Pt_1 confronti del Condominio di Via Giovanni XXIII n. 6 – Lanuvio;
3) Vero che i presunti lavori eseguiti dal sig. hanno di fatto diminuito il valore venale del bene atteso che Pt_1 gli stessi sono privi di titolo edilizio e presentano gravi difformità”
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9557/2021, che ha accolto la domanda di revocatoria ex art. 66 LF del FALLIMENTO N.83/2014 e dichiarato inefficace nei confronti dello stesso, ai sensi CP_1 dell'art. 2901 c.c., il contratto di locazione del 12 novembre 2012, rep. n. 89509 racc. n. 26038, trascritto il 16 novembre 2012, stipulato con scrittura privata autenticata dal Notaio e con il quale la in bonis aveva concesso in Persona_1 CP_1 locazione ad ad uso abitativo e per la durata di anni 25 (dal 15 novembre 2012 Parte_1 sino al 14 novembre 2037) alcune porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in comune di Lanuvio, via Giovanni XXIII n.
6. Inoltre, Tribunale ha condannato
[...] al rilascio del suddetto compendio e al pagamento in favore dell'odierno appellato Pt_1 dell'indennità di occupazione di €. 13.200,00 annui, oltre interessi legali, indennità e accessori dovuti dalla data della domanda sino alla data del rilascio dell'immobile, da dette somme detratti gli importi effettivamente corrisposti nel medesimo periodo a titolo di canoni di locazione e condanna al pagamento delle spese di giudizio e di CTU. Nell'accogliere la domanda, il Tribunale ha ritenuto l'interesse attuale ad agire in capo al nonché la legittimazione attiva del Curatore, Controparte_3 nonché assolto, da parte della Curatela attrice, l'onere probatorio circa la ricorrenza dei presupposti stabiliti dall'art. 2901 c.c.: l'atto dispositivo, l'eventus damni, la scientia damni e il consilium fraudis. In relazione all'eventus damni. In particolare, ha ritenuto provati:
“(a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
(b) la preesistenza delle ragioni creditorie (di tutti o anche di un solo dei creditori ammessi al passivo) rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
(c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore”. Il Tribunale ha pertanto ritenuto che, dalla valutazione complessiva di tutti questi elementi per effetto dell'atto di disposizione in favore del l'esazione del credito fosse Pt_1 divenuta più difficoltosa, in pregiudizio alle ragioni dei creditori. In dettaglio, il Tribunale ha ritenuto che: “dalla documentazione in atti si evince che sono stati ammessi al passivo debiti per €. 1.405.469,03 di cui €. 828.522,73 assistiti da privilegio ed €. 576.946,30 in via chirografaria e che, come innanzi rilevato, al momento della stipula dell'atto negoziale la società si trovava in una situazione di forte indebitamento, attestata dalle risultanze dei bilanci in atti”, che “il contratto di locazione ultranovennale è idoneo di per sé ad alterare in senso peggiorativo la garanzia patrimoniale offerta ai creditori (Cass. Civ., n. 4143/1996; n. 366/1996)” e che, “nel caso di specie è dunque ben ragionevole ritenere che un contratto di locazione sottoscritto per la durata di ben venticinque anni possa arrecare pregiudizio ai creditori, in quanto toglie
2 dalla disponibilità degli stessi un bene immobile la cui vendita potrebbe immediatamente soddisfare, ancorché in parte, il credito vantato.” Esperita la CTU (volta a verificare:- il valore di mercato dell'immobile e il relativo valore locatizio alla data della stipula della locazione;
- se la locazione avesse diminuito o meno il valore di mercato del bene al momento della stipula del contratto;
- quali opere avesse realizzato il locatario in conformità o meno delle prescrizioni urbanistiche;
- quale fosse l'attuale valore di mercato dell'immobile tenuto anche conto della locazione e quale fosse il valore di mercato ove libero da locazione nell'originario stato di fatto e di diritto) il Tribunale recepiva le conclusioni dell'ausiliario, osservando che “ il valore locatizio dell'immobile stimato al momento della stipula del contratto (novembre 2012) era pari a
€/mese 1.100,00, mentre il compendio immobiliare è stato locato al canone mensile di €. 750,00 (v. art. 7 del contratto di locazione). Dunque vi era una significativa sproporzione tra la misura del canone pattuito e quello di mercato, come individuato dal CTU, anche in considerazione della durata del contratto. Anche il valore dell'immobile stimato dal CTU al mese di novembre del 2012 era pari a €. 325.000,00 (€/mq 2.031,32), da ridurre ad €. 310.000,00 (tenuto conto delle difformità da rimuovere), mentre il valore al momento degli accertamenti del consulente è risultato pari a €. 235.000,00 (€/mq 1.562,18), da ridurre a €. 188.000,00 tenuto conto della locazione in corso con termine al 2037 e delle opere difformi realizzate dal convenuto”. Il pregiudizio recato dalla lunga durata della locazione era tale da determinare un minor realizzo nella vendita. Ad ulteriore riscontro dei profili di pregiudizio, il Tribunale rilevava che il compendio immobiliare di Lanuvio costituiva l'unico presente nel patrimonio della società fallita, così che l'eventus damni era ancor più evidente in relazione alla particolare difficoltà di commercializzazione del compendio in relazione alla insistenza, sul cespite, di un diritto di godimento altr. Circa il presupposto soggettivo richiesto dalla norma, essendo il contratto impugnato un atto di disposizione a titolo oneroso, il Giudice di primo grado ha affermato che la prova della consapevolezza del debitore in ordine all'aggravamento della garanzia patrimoniale offerta ai creditori poteva essere raggiunta anche per mezzo di presunzioni e che, nel caso specifico, il fatto che l'atto negoziale de quo fosse stato posto in essere nel corso dell'esercizio 2012, quando la società già versava in una situazione di difficoltà economica, (come emerso dalla nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2012, i debiti sociali alla fine del 2011 ammontavano a €. 1.407.150,00, per essere incrementati nel corso del 2012 sino all'ammontare di €. 1.749.303,00), poteva indurre ad affermare che
“la società poi dichiarata fallita fosse consapevole del pregiudizio che avrebbe arrecato al ceto creditorio, in quanto i debiti sociali risalgono alla fine del 2011, mentre il contratto di locazione venticinquennale è stato stipulato il 12.11.2012, con la cessione in godimento al già socio e amministratore della società, in modo da sottrarlo alla
Pt_1 destinazione commerciale per cui è stato acquistato dalla società (“uso foresteria” previsto nel verbale di assemblea avente ad oggetto l'autorizzazione all'acquisto dell'immobile -cfr. doc 5 del fascicolo di parte attrice).” Quanto al il Tribunale ha affermato che la consapevolezza del pregiudizio da parte
Pt_1 dello stesso, potesse in ugual modo presumersi sulla base di plurimi elementi, alcuni dei quali forniti dalla Curatela, attraverso la documentazione depositata dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 183, VI comma, c.p.c., ammessa dal Tribunale. In primo luogo, dal fatto che il fosse stato socio della fallita sino al 2008 e amministratore della
Pt_1 stessa sino al 2009; inoltre dal fatto che lo stesso stando a quanto emerso dalle
Pt_1 risultanze acquisite nel corso delle indagini preliminari, poi confermate dalla
3 comunicazione via mail inoltrata dai responsabili della società Controparte_4 depositaria delle scritture contabili della fallita e presso la quale si trovava la sede della al momento della dichiarazione di fallimento nonché dalle dichiarazioni rese da CP_1
commercialista della società co-imputato del nel Testimone_1 CP_1 Pt_1 procedimento penale - fosse coinvolto nelle dinamiche societarie della fallita quale amministratore di fatto, anche dopo la cessione della quota di capitale sociale e la cessazione dell'incarico di amministratore. In particolare, era emerso che alla data della dichiarazione di fallimento (12.2.2014), il fosse nella disponibilità e nel possesso Pt_1 dell'autovettura Mini Countryman Tg. EK826DL, concessa in locazione finanziaria alla dalla Ge Capital Servizi Finanziari Spa, fatto pacifico e non contestato dalle parti. CP_1 Inoltre, il Tribunale dava atto del fatto che il risultava essere destinatario della Pt_1 richiesta di rinvio a giudizio per aver, in concorso con gli altri amministratori, distratto, tra gli altri beni, anche il villino concessogli in locazione. In base a tali rilievi il Tribunale ha accolto la domanda e deciso come da dispositivo.
ha proposto appello, lamentando il difetto dei presupposti dell'eventus damni, Parte_1 della scientia damni e del consilium fraudis.
Con il primo motivo (rubricato: “difetto del presupposto dell'eventus damni”), l'odierno appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, l'atto dispositivo effettuato dalla società in bonis, lungi dall'essere pregiudizievole per le ragioni dei creditori, era piuttosto ascrivibile ad una “politica societaria improntata al favor creditoris”, “volta a convertite un asset aziendale ormai fortemente sottoutilizzato”: una “soluzione dal carattere mitigativo per fronteggiare, nel corso del periodo di esercizio 2012, la contrazione delle commesse a favore della socetà e non CP_1 preordinato a realizzare uno spostamento patrimoniale definitivo. Su tale profilo, l'appellante ha rilevato che la adibizione della unità abitativa ad uso abitativo, adibita dal principio inizialmente a foresteria per i clienti della società, si sia rivelata, sin dalla sua stipulazione e nel corso degli anni successivi, particolarmente redditizia per il patrimonio della società: - sotto il profilo dei costi e sotto il profilo dei ricavi, che l'appellante stima, al momento della notificazione dell'odierno appello, nella cifra di 81.000,00 euro circa, a cui va aggiunto il risparmio di spesa derivante dalla liberazione degli oneri gestionali relativi alla manutenzione, nonché relativi ad interventi strutturali, posti a carico del conduttore, quantificati dal ctu nell'importo (sottostimato) di euro 14.500,00; - per aver
“sterilizzato” la perdita di valore di mercato, di quasi il 25 %, alla quale l'unità immobiliare è andata incontro nel corso degli anni, come certificato dallo stesso CTU. Secondo la prospettazione di parte appellante, dunque, il giudice di primo grado, attenendosi acriticamente alle risultanze della CTU, sarebbe giunto a formulare il giudizio di “sproporzionalità” tra la misura del canone pattuito (750,00 euro) e quello di mercato (1.100,00), sulla base di un errato calcolo della superficie dell'unità immobiliare, che avrebbe portato a sovrastimare il canone di mercato. Nello specifico, moltiplicando il valore unitario di mercato pari a euro 6,67/mq per la corretta estensione planimetrica, stimata dalla CTP in 140 mq, invece dei 160 mq calcolati dal CTU, si giungerebbe ad un importo del canone stimato di mercato pari ad euro 930,00. Inoltre, il divario tra i due valori diminuirebbe ulteriormente in considerazione degli oneri del procedimento di riconversione (“addizioni e migliorie”, stimati dal CTU nella cifra di euro 14.500,00) che l'odierno appellante asserisce di aver sopportato, in
“compensazione” del minor prezzo pattuito per il canone locatizio mensile.
4 Sul secondo motivo di appello, con cui si adduce il “difetto del presupposto della scientia damni”, l'odierno appellante, alla prospettazione del giudice secondo cui, “è pacifico che l'atto negoziale in questione sia stato posto in essere nel corso dell'esercizio del 2012, quando la società già versava in una situazione di difficoltà economica” oppone come, non vi fosse, al momento della conclusione del contratto, alcun indice rivelatore dello stato di dissesto che avrebbe interessato la società e che al contrario, dalla relazione del curatore fallimentare, depositata in atti, si evincerebbe che la società fosse a quel tempo in uno stato di salute aziendale in quanto il bilancio di esercizio del 2011 (approvato in data 25.5.2012 e depositato in data 19.6.2012, ossia pochi mesi prima della stipulazione del negozio locatizio) rappresentava valori positivi: “(i) utile di esercizio pari a euro 6.599; (ii) stato patrimoniale con attivo incrementato pari a euro 4.101.553.” L'odierno appellante sostiene dunque che il giudicante abbia erroneamente attribuito un carattere presuntivo decisivo a uno soltanto degli indizi che hanno caratterizzato l'intera vicenda negoziale e abbia desunto la consapevolezza dell'impresa circa la portata lesiva dell'atto dispositivo dal collocamento temporale dello stesso in un contesto ritenuto caratterizzato dalla difficile condizione economico-finanziaria della società.
Con il terzo motivo di appello con cui si lamenta il “difetto del presupposto del consilium fraudis” l'appellante sostiene, anche qui, la errata applicazione del meccanismo previsto dall'art. 2729 c.c. che governa l'utilizzo delle presunzioni, per aver il giudice di primo grado ritenuto sussistente il suddetto presupposto, sulla base dei precedenti ruoli che il ha rivestito per la società fino al 2009 e poi avuto riguardo alla qualità di Pt_1 amministratore di fatto, così come documentati dalle dichiarazioni di , co- Testimone_1 imputato nel procedimento penale n. 65171/2014 a carico del poi confermate dalla Pt_1 comunicazione via mail inoltrata dai responsabili della e dalla Controparte_4 circostanza, emersa della risultanze acquisite nel corso delle indagini preliminari, del possesso da parte del dell'autovettura concessa in leasing alla società Pt_1 CP_1 La difesa del fferma di aver già restituito all'impresa l'autovettura; che il trascorso Pt_1 manageriale del non possiede alcuna carica presuntiva circa la consapevolezza in Pt_1 capo allo stesso dello stato di decozione, ma che sarebbe stato solo un “fattore importante nella scelta della controparte negoziale ai fini dell'instaurazione del futuro rapporto locatizio”; che il bilancio di esercizio dell'anno 2012 è stato approvato solo in data 14.6.2013 e depositato in data 17.6.2013, dunque a distanza di 7 mesi dalla stipulazione del contratto di locazione posto in essere nel mese di novembre 2012; che le dichiarazioni rese da in data 2.2.2015 erano inattendibili, ex art. 192 co. 3 c.p.p., poiché Testimone_1 lo stesso era co-imputato del el procedimento penale n. 65171/2014 per bancarotta Pt_1 societaria fraudolenta e documentale aggravate;
in ogni caso il giudizio penale si era concluso con sentenza di assoluzione n. 14231/2023, emessa in data 15.01.2024 (e depositata in copia con nota telematica del 15.04.2024); che la comunicazione via mail inoltrata dai responsabili della in data 30.6.2015 e prodotta dal Controparte_4
è stata inviata dallo stesso , che aveva reso le dichiarazioni CP_1 Testimone_1 dinanzi alla Guardia di Finanza in data 2.2.2015 e che dunque il Giudice di primo grado ha travisato i fatti;
che la mancata ammissione della audizione del testimone
[...]
non è stata adeguatamente motivata, pur avendone acquisito nel giudizio di Tes_1 primo grado le dichiarazioni rese dallo stesso. Concludeva parte appellante per la riforma della sentenza n. 9557/2021, previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
5 Si è costituito il eccependo la inammissibilità dell'appello per Controparte_1 violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e comunque la sua infondatezza, chiedendone il rigetto Con ordinanza del 11.5.2022 la Corte d'Appello accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata e disponeva l'escussione del teste
[...] sul capitolo di prova, articolato da parte appellata nella seconda memoria Tes_1 istruttoria del primo grado di giudizio: A)“ Vero che il sig. è stato di fatto Parte_1 l'amministratore della atteso che si è sempre occupato della gestione della CP_1 società.” La testimonianza del è stata assunta in data 16.02.2023 Tes_1 Rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata riservata a sentenza con ordinanza del 15.11.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
Con il primo motivo, l'odierno appellante nega la sussitenza dell'eventus damni poiché l'atto dispositivo avrebbe avuto la finalità di incrementare il patrimonio sociale, contrastando così la contrazione delle commesse, con il convertire la originaria ed improduttiva destinazione d'uso foresteria ad uso abitativo. La locazione avrebbe avuto altresì, il beneficio di non comportare uno spostamento definitivo dal patrimonio della società, come diversamente accade in ipotesi di alienazione, e ciò a vantaggio della massa creditoria. La censura è infondata. Sul requisito oggettivo dell'eventus damni, è noto il principio per cui lo stesso ricorra non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (in tal senso v. ex multis Cass. 20232/2023; Cass. 16221/2019; Cass. 26151/2014). Nella disposta CTU si è accertata una diminuzione del valore di mercato degli immobili a causa del rapporto di locazione e dalle opere abusive effettuati dal “opere edilizie Pt_1 all'interno e all'esterno dell'immobile senza titolo edilizio consistenti in cambi di destinazione d'uso, ampliamenti residenziali, tramezzature in altra posizione”, interessanti l'alloggio residenziale e la sua pertinenza ad autorimessa), tali da determinare la necessità di presentare una pratica di messa in pristino degli immobili presso il Comune di Lanuvio (RM), con conseguente demolizione di gran parte degli edifici ed i cui costi, stimati nella perizia di parte dell'Arch. – pag. 6 del doc. 11 atto di citazione, Per_2 ammonterebbero a circa € 15.000,00 nonché decremento del prezzo dell'immobile del 15%. Non si ravvisa inoltre quale vantaggio l'immobile avrebbe ottenuto dalla modifica della destinazione d'uso, adibita da principio ad uso foresteria e convertita ad uso abitativo, del tutto estraneo all'oggetto sociale della fallita, nonché agli scopi per i quali l'immobile era stato da quest'ultima acquistato. Né valgono le considerazioni di parte appellante volte a ritenere che la locazione non determini lo spossessamento definitivo del proprietario e fosse comunque ispirata al favor creditoris poichè la locazione, pur non essendo un atto traslativo del bene ne limita anche indirettamente la possibilità di aggressione in sede esecutiva, pregiudicando le ragioni del creditore (Cass. sentenza n. 25854/2020).
6 Inoltre, la locazione ultraventennale costituisce atto eccedente la ordinaria amministrazione art. 1572 cod. civ., idoneo ad alterare in senso peggiorativo la garanzia patrimoniale offerta dal locatore ai creditori e pertanto è soggetta all'azione revocatoria a seguito di sopravvenuto fallimento del locatore medesimo (Cass. 4 maggio 1996 n. 4143; Cass. 22 giugno 1985 n. 3757) Va quindi condivisa la valutazione compiuta dal giudice di primo grado circa la sussistenza dell'eventus damni, non essendo revocabile in dubbio che la locazione in questione, della esorbitante durata di 25 anni, a prescindere dall'esposizione debitoria della comporti una variazione qualitativa del patrimonio, tale da rendere più CP_1 incerto o comunque maggiormente difficoltoso il soddisfacimento del credito, ciò che di per sé è sufficiente ad affermare la sussistenza dell'eventus damni ai fini della revocatoria del contratto di locazione concluso con il Pt_1 Anche l'importo del canone pattuito, (€/mese 750,00) risulta essere sproporzionato rispetto a quello di mercato (€/mese 1.100,00 per il CTU ed €/mese 1.210,00 – € 1.265,00 per il Consulente del Fallimento), anche in considerazione della durata del rapporto e che, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, non trova giustificazione nel fatto di esser stato concordato tra le parti, quale contropartita per le migliorie apportate all'immobile dal poiché come innanzi detto trattavasi in realtà di opere difformi Pt_1 tutt'altro che migliorative. Inammissibile altresì il rilievo svolto da parte appellante in merito all'errato calcolo planimetrico poiché introdotto per la prima volta con l'atto di appello. Quanto agli altri presupposti per l'esercizio della revocatoria ex art. 66 L.F., relativi alla prova dell'eventus damni da parte del , questa Corte ritiene anch'essi provati: CP_1
- la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo del
[...]
i quali – come dimostrato in atti – ammontano ad € 1.405.469,03, di Controparte_1 cui € 828.522,73 risultano essere assistiti da privilegio ed € 576.946,30 in via chirografaria;
- la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto alla stipula del contratto, così come correttamente rilevato dal giudice di primo grado.
Quanto al presupposto soggettivo (secondo motivo di appello), il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l'atto negoziale sia stato posto in essere quando la società versava già in una situazione di difficoltà economica poiché, a suo dire, la società era ancora in bonis e avrebbe dunque errato nel trarre dalla collocazione temporale del contratto in suddetto periodo, la prova della consapevolezza da parte della società poi dichiarata fallita, circa il pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato al ceto creditorio. Anche tale censura è infondata. Come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, i debiti sociali risalgono alla fine del 2011 come risulta dalla nota integrativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, ove si legge che “i debiti sociali alla fine del 2011 ammontavano ad € 1.407.150,00 per essere incrementati nel corso del 2012 sino all'ammontare di € 1.749.303,00” (doc. 6 atto di citazione). Alla stipula del contratto, avvenuta il 12.11.2012 la presentava già CP_1 un notevole stato di decozione. Trattandosi, nel caso di specie, di atto a titolo oneroso, ciò che rileva – ai sensi dell'art. 2901 c.c. – è la consapevolezza del debitore e del terzo di arrecare pregiudizio ai creditori sociali, consapevolezza che può ragionevolmente desumersi dall'evidente stato di decozione in cui si trovava la società quando concluse il contratto con il Pt_1 Quanto al sebbene lo stesso avesse cessato il suo incarico da amministratore della Pt_1 nel 2009, egli è risultato essere, anche dopo la cessazione dal suddetto incarico, CP_1
7 l'amministratore di fatto della società, come dimostrato dalla comunicazione della (vd. doc 7 atto di citazione), dalle dichiarazioni rese dal – Controparte_4 Tes_1 commercialista della – nell'ambito del procedimento penale che lo ha visto CP_1 coinvolto, confermate in sede di escussione testimoniale nel presente giudizio in data 16.02.2023, nonché dalla disponibilità materiale di alcuni beni del patrimonio societario (possesso autovettura Mini Countryman tg. EK826DL) il tutto a dimostrazione che anche il fosse pienamente consapevole del pregiudizio che la sottrazione del compendio
Pt_1 immobiliare di Lanuvio avrebbe causato ai creditori della società. Con il terzo motivo di appello (sul consilium fraudis), il ha dedotto che: il
Pt_1 trascorso manageriale del sarebbe stato solo un “fattore importante nella scelta
Pt_1 della controparte negoziale ai fini dell'instaurazione del futuro rapporto locatizio”; il non poteva essere a conoscenza dello stato di decozione dal momento che il
Pt_1 bilancio di esercizio veniva approvato solo 7 mesi dopo la stipula del contratto di locazione;
le dichiarazioni del sarebbero inattendibili in quanto rese da soggetto Tes_1 co-imputato con il nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta, che si
Pt_1 concludeva con la assoluzione del la comunicazione via mail inoltrata dai
Pt_1 responsabili della non avrebbe potuto esser valutata dal giudice di primo Controparte_4 grado quale ulteriore indizio circa la scientia decotionis del poiché resa dal
Pt_1 medesimo Tes_1 Anche il terzo motivo di appello è infondato. Il è stato tra i soci fondatori della e lo stesso ricopriva fino al 2009 il
Pt_1 CP_1 ruolo di amministratore della società e che anche dopo la cessione dello stesso incarico ne restava l'amministratore di fatto, come dimostrato in atti;
egli era subentrato al CP_5
, fidanzato della sorella del come dichiarato dal divenuto poi
[...] Pt_1 Tes_3 amministratore – solo formalmente – della nel giugno 2013 (doc. 10 del fascicolo di CP_1 primo grado di parte appellata). Tali dati comprovano dunque, incontrovertibilmente, il ruolo del di Pt_1
“amministratore di fatto” della società anche ben oltre la scadenza del mandato e, quindi, per quanto qui rilevi, della sua partecipazione fraudolenta nella decisione societaria di concedere – in danno della massa fallimentare - l'unico compendio immobiliare, di proprietà della in locazione al medesimo per una durata superiore ai nove anni CP_1 convenendo un canone di € 750,00 mensili di gran lunga inferiore rispetto a quello di mercato. Con istanza del 15.04.2024, l'appellante ha chiesto la acquisizione al giudizio della sentenza penale di assoluzione n. 14231/2023, emessa nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 65171/2014 dal Tribunale di Roma, IX Sezione, dichiarata irrevocabile in data 16.03.2024: nella prospettiva dell'appellante, la produzione sarebbe decisiva, stante l'efficacia ex art. 652 cpp del giudicato penale in ordine all'esclusione sia del ruolo del quale amministratore di fatto della società fallita (ovvero di extraneus Pt_1 concorrente), che alla ricorrenza del carattere distrattivo della locazione abitativa. Ritiene il Collegio come, in realtà la produzione non sia rilevante, in primo luogo per la eterogeneità degli ambiti di tutela rispettivamente assicurati dal processo penale per bancarotta e dall'odierno giudizio di revocatoria dal giudizio. Inoltre, l'accertamento inerente al ruolo di amministratore di fatto è stato operato nella sentenza penale solo incidentalmente per escludere la condotta di bancarotta documentale, mentre per gli atti di distrazione (tra cui la stipulazione del contratto di locazione di cui è causa ), il Tribunale non ha espresso alcuna valutazione in ordine al ruolo ricoperto dal limitandosi ad escludere il carattere distrattivo della locazione. Pt_1
8 Anche tale ultimo profilo è tuttavia insuscettibile di interferire nel presente giudizio civile, volto all'accertamento del carattere intrinsecamente pregiudizievole della locazione, per i rilievi sopra svolti. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alle spese del grado. Inoltre, va dichiarata a carico dell'appellante la ricorrenza delle condizioni ex art. 13 comma 1 quater dpr 30.05.2002 n. 115 per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi € 8.500 oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%
- Dichiara, per i motivi di cui in premessa, la ricorrenza a carico dell'appellante delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.07.2025 Il consigliere est. Giovanna Gianì Il Presidente Nicola Saracino
9
(C.F. ), rappresentato e difeso dell'Avv. Luca Parte_1 CodiceFiscale_1 Mangiavacchi presso il cui studio in Roma, Via dei Velieri n. 76 si domicilia;
APPELLANTE E (C.F. ), in persona del Curatore Controparte_1 P.IVA_1 Avv. rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Piselli ed elettivamente Controparte_2 domiciliato presso lo studio dello stesso difensore in Roma, Viale dei Parioli n. 74 APPELLATO OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9557/2021, emessa in data 24.5.2021 e pubblicata il 1.6.2021 CONCLUSIONI: Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, “contrariis reiectis”, in riforma della sentenza n. 9557/2021 emessa in data 24.05.2021 e pubblicata il 01.06.2021 (Repert. n. 10570/2021 del 01.06.2021), dal Tribunale Civile di Roma, Sezione XIV Fallimentare, in persona del Giudice dott.ssa Margherita LIBRI, nel procedimento già iscritto al RG n. 9850/2017, notificata a mezzo pec in data 4.06.2021, in accoglimento del presente appello e previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, a) rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e non provata;
b) con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.” Per l'appellato: “l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma Voglia: - in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione formulata dall'appellante in quanto carente dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c. - sempre in via preliminare, accertare e dichiarare inammissibile e improcedibile, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., l'appello proposto dal sig. per i motivi sopra dedotti;
- nel merito, rigettare l'appello in quanto Parte_1 del tutto infondato, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 9557/2021 emessa dal Tribunale di Roma;
- Con condanna alle spese di lite oltre IVA E CPA del doppio grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: per mero scrupolo difensivo si reiterano le richieste istruttorie formulate in primo grado e non ammesse: a) si chiede l'ammissione di prova per testi nei confronti del sig.
[...] residente in [...], come articolata nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, Tes_1
1 sul seguente capitolo di prova: 1) “Vero che il sig. è stato di fatto Parte_1 l'amministratore della atteso che si è sempre occupato della gestione della CP_1 medesima?”. Si chiede, sempre in via subordinata, l'ammissione della prova per testi – formulata nella seconda memoria istruttoria – del sig. domiciliato in Testimone_2 Lanuvio (RM), sui seguenti capitoli di prova: 2) Vero che il sig. è moroso nei Pt_1 confronti del Condominio di Via Giovanni XXIII n. 6 – Lanuvio;
3) Vero che i presunti lavori eseguiti dal sig. hanno di fatto diminuito il valore venale del bene atteso che Pt_1 gli stessi sono privi di titolo edilizio e presentano gravi difformità”
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9557/2021, che ha accolto la domanda di revocatoria ex art. 66 LF del FALLIMENTO N.83/2014 e dichiarato inefficace nei confronti dello stesso, ai sensi CP_1 dell'art. 2901 c.c., il contratto di locazione del 12 novembre 2012, rep. n. 89509 racc. n. 26038, trascritto il 16 novembre 2012, stipulato con scrittura privata autenticata dal Notaio e con il quale la in bonis aveva concesso in Persona_1 CP_1 locazione ad ad uso abitativo e per la durata di anni 25 (dal 15 novembre 2012 Parte_1 sino al 14 novembre 2037) alcune porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in comune di Lanuvio, via Giovanni XXIII n.
6. Inoltre, Tribunale ha condannato
[...] al rilascio del suddetto compendio e al pagamento in favore dell'odierno appellato Pt_1 dell'indennità di occupazione di €. 13.200,00 annui, oltre interessi legali, indennità e accessori dovuti dalla data della domanda sino alla data del rilascio dell'immobile, da dette somme detratti gli importi effettivamente corrisposti nel medesimo periodo a titolo di canoni di locazione e condanna al pagamento delle spese di giudizio e di CTU. Nell'accogliere la domanda, il Tribunale ha ritenuto l'interesse attuale ad agire in capo al nonché la legittimazione attiva del Curatore, Controparte_3 nonché assolto, da parte della Curatela attrice, l'onere probatorio circa la ricorrenza dei presupposti stabiliti dall'art. 2901 c.c.: l'atto dispositivo, l'eventus damni, la scientia damni e il consilium fraudis. In relazione all'eventus damni. In particolare, ha ritenuto provati:
“(a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
(b) la preesistenza delle ragioni creditorie (di tutti o anche di un solo dei creditori ammessi al passivo) rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
(c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore”. Il Tribunale ha pertanto ritenuto che, dalla valutazione complessiva di tutti questi elementi per effetto dell'atto di disposizione in favore del l'esazione del credito fosse Pt_1 divenuta più difficoltosa, in pregiudizio alle ragioni dei creditori. In dettaglio, il Tribunale ha ritenuto che: “dalla documentazione in atti si evince che sono stati ammessi al passivo debiti per €. 1.405.469,03 di cui €. 828.522,73 assistiti da privilegio ed €. 576.946,30 in via chirografaria e che, come innanzi rilevato, al momento della stipula dell'atto negoziale la società si trovava in una situazione di forte indebitamento, attestata dalle risultanze dei bilanci in atti”, che “il contratto di locazione ultranovennale è idoneo di per sé ad alterare in senso peggiorativo la garanzia patrimoniale offerta ai creditori (Cass. Civ., n. 4143/1996; n. 366/1996)” e che, “nel caso di specie è dunque ben ragionevole ritenere che un contratto di locazione sottoscritto per la durata di ben venticinque anni possa arrecare pregiudizio ai creditori, in quanto toglie
2 dalla disponibilità degli stessi un bene immobile la cui vendita potrebbe immediatamente soddisfare, ancorché in parte, il credito vantato.” Esperita la CTU (volta a verificare:- il valore di mercato dell'immobile e il relativo valore locatizio alla data della stipula della locazione;
- se la locazione avesse diminuito o meno il valore di mercato del bene al momento della stipula del contratto;
- quali opere avesse realizzato il locatario in conformità o meno delle prescrizioni urbanistiche;
- quale fosse l'attuale valore di mercato dell'immobile tenuto anche conto della locazione e quale fosse il valore di mercato ove libero da locazione nell'originario stato di fatto e di diritto) il Tribunale recepiva le conclusioni dell'ausiliario, osservando che “ il valore locatizio dell'immobile stimato al momento della stipula del contratto (novembre 2012) era pari a
€/mese 1.100,00, mentre il compendio immobiliare è stato locato al canone mensile di €. 750,00 (v. art. 7 del contratto di locazione). Dunque vi era una significativa sproporzione tra la misura del canone pattuito e quello di mercato, come individuato dal CTU, anche in considerazione della durata del contratto. Anche il valore dell'immobile stimato dal CTU al mese di novembre del 2012 era pari a €. 325.000,00 (€/mq 2.031,32), da ridurre ad €. 310.000,00 (tenuto conto delle difformità da rimuovere), mentre il valore al momento degli accertamenti del consulente è risultato pari a €. 235.000,00 (€/mq 1.562,18), da ridurre a €. 188.000,00 tenuto conto della locazione in corso con termine al 2037 e delle opere difformi realizzate dal convenuto”. Il pregiudizio recato dalla lunga durata della locazione era tale da determinare un minor realizzo nella vendita. Ad ulteriore riscontro dei profili di pregiudizio, il Tribunale rilevava che il compendio immobiliare di Lanuvio costituiva l'unico presente nel patrimonio della società fallita, così che l'eventus damni era ancor più evidente in relazione alla particolare difficoltà di commercializzazione del compendio in relazione alla insistenza, sul cespite, di un diritto di godimento altr. Circa il presupposto soggettivo richiesto dalla norma, essendo il contratto impugnato un atto di disposizione a titolo oneroso, il Giudice di primo grado ha affermato che la prova della consapevolezza del debitore in ordine all'aggravamento della garanzia patrimoniale offerta ai creditori poteva essere raggiunta anche per mezzo di presunzioni e che, nel caso specifico, il fatto che l'atto negoziale de quo fosse stato posto in essere nel corso dell'esercizio 2012, quando la società già versava in una situazione di difficoltà economica, (come emerso dalla nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2012, i debiti sociali alla fine del 2011 ammontavano a €. 1.407.150,00, per essere incrementati nel corso del 2012 sino all'ammontare di €. 1.749.303,00), poteva indurre ad affermare che
“la società poi dichiarata fallita fosse consapevole del pregiudizio che avrebbe arrecato al ceto creditorio, in quanto i debiti sociali risalgono alla fine del 2011, mentre il contratto di locazione venticinquennale è stato stipulato il 12.11.2012, con la cessione in godimento al già socio e amministratore della società, in modo da sottrarlo alla
Pt_1 destinazione commerciale per cui è stato acquistato dalla società (“uso foresteria” previsto nel verbale di assemblea avente ad oggetto l'autorizzazione all'acquisto dell'immobile -cfr. doc 5 del fascicolo di parte attrice).” Quanto al il Tribunale ha affermato che la consapevolezza del pregiudizio da parte
Pt_1 dello stesso, potesse in ugual modo presumersi sulla base di plurimi elementi, alcuni dei quali forniti dalla Curatela, attraverso la documentazione depositata dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 183, VI comma, c.p.c., ammessa dal Tribunale. In primo luogo, dal fatto che il fosse stato socio della fallita sino al 2008 e amministratore della
Pt_1 stessa sino al 2009; inoltre dal fatto che lo stesso stando a quanto emerso dalle
Pt_1 risultanze acquisite nel corso delle indagini preliminari, poi confermate dalla
3 comunicazione via mail inoltrata dai responsabili della società Controparte_4 depositaria delle scritture contabili della fallita e presso la quale si trovava la sede della al momento della dichiarazione di fallimento nonché dalle dichiarazioni rese da CP_1
commercialista della società co-imputato del nel Testimone_1 CP_1 Pt_1 procedimento penale - fosse coinvolto nelle dinamiche societarie della fallita quale amministratore di fatto, anche dopo la cessione della quota di capitale sociale e la cessazione dell'incarico di amministratore. In particolare, era emerso che alla data della dichiarazione di fallimento (12.2.2014), il fosse nella disponibilità e nel possesso Pt_1 dell'autovettura Mini Countryman Tg. EK826DL, concessa in locazione finanziaria alla dalla Ge Capital Servizi Finanziari Spa, fatto pacifico e non contestato dalle parti. CP_1 Inoltre, il Tribunale dava atto del fatto che il risultava essere destinatario della Pt_1 richiesta di rinvio a giudizio per aver, in concorso con gli altri amministratori, distratto, tra gli altri beni, anche il villino concessogli in locazione. In base a tali rilievi il Tribunale ha accolto la domanda e deciso come da dispositivo.
ha proposto appello, lamentando il difetto dei presupposti dell'eventus damni, Parte_1 della scientia damni e del consilium fraudis.
Con il primo motivo (rubricato: “difetto del presupposto dell'eventus damni”), l'odierno appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, l'atto dispositivo effettuato dalla società in bonis, lungi dall'essere pregiudizievole per le ragioni dei creditori, era piuttosto ascrivibile ad una “politica societaria improntata al favor creditoris”, “volta a convertite un asset aziendale ormai fortemente sottoutilizzato”: una “soluzione dal carattere mitigativo per fronteggiare, nel corso del periodo di esercizio 2012, la contrazione delle commesse a favore della socetà e non CP_1 preordinato a realizzare uno spostamento patrimoniale definitivo. Su tale profilo, l'appellante ha rilevato che la adibizione della unità abitativa ad uso abitativo, adibita dal principio inizialmente a foresteria per i clienti della società, si sia rivelata, sin dalla sua stipulazione e nel corso degli anni successivi, particolarmente redditizia per il patrimonio della società: - sotto il profilo dei costi e sotto il profilo dei ricavi, che l'appellante stima, al momento della notificazione dell'odierno appello, nella cifra di 81.000,00 euro circa, a cui va aggiunto il risparmio di spesa derivante dalla liberazione degli oneri gestionali relativi alla manutenzione, nonché relativi ad interventi strutturali, posti a carico del conduttore, quantificati dal ctu nell'importo (sottostimato) di euro 14.500,00; - per aver
“sterilizzato” la perdita di valore di mercato, di quasi il 25 %, alla quale l'unità immobiliare è andata incontro nel corso degli anni, come certificato dallo stesso CTU. Secondo la prospettazione di parte appellante, dunque, il giudice di primo grado, attenendosi acriticamente alle risultanze della CTU, sarebbe giunto a formulare il giudizio di “sproporzionalità” tra la misura del canone pattuito (750,00 euro) e quello di mercato (1.100,00), sulla base di un errato calcolo della superficie dell'unità immobiliare, che avrebbe portato a sovrastimare il canone di mercato. Nello specifico, moltiplicando il valore unitario di mercato pari a euro 6,67/mq per la corretta estensione planimetrica, stimata dalla CTP in 140 mq, invece dei 160 mq calcolati dal CTU, si giungerebbe ad un importo del canone stimato di mercato pari ad euro 930,00. Inoltre, il divario tra i due valori diminuirebbe ulteriormente in considerazione degli oneri del procedimento di riconversione (“addizioni e migliorie”, stimati dal CTU nella cifra di euro 14.500,00) che l'odierno appellante asserisce di aver sopportato, in
“compensazione” del minor prezzo pattuito per il canone locatizio mensile.
4 Sul secondo motivo di appello, con cui si adduce il “difetto del presupposto della scientia damni”, l'odierno appellante, alla prospettazione del giudice secondo cui, “è pacifico che l'atto negoziale in questione sia stato posto in essere nel corso dell'esercizio del 2012, quando la società già versava in una situazione di difficoltà economica” oppone come, non vi fosse, al momento della conclusione del contratto, alcun indice rivelatore dello stato di dissesto che avrebbe interessato la società e che al contrario, dalla relazione del curatore fallimentare, depositata in atti, si evincerebbe che la società fosse a quel tempo in uno stato di salute aziendale in quanto il bilancio di esercizio del 2011 (approvato in data 25.5.2012 e depositato in data 19.6.2012, ossia pochi mesi prima della stipulazione del negozio locatizio) rappresentava valori positivi: “(i) utile di esercizio pari a euro 6.599; (ii) stato patrimoniale con attivo incrementato pari a euro 4.101.553.” L'odierno appellante sostiene dunque che il giudicante abbia erroneamente attribuito un carattere presuntivo decisivo a uno soltanto degli indizi che hanno caratterizzato l'intera vicenda negoziale e abbia desunto la consapevolezza dell'impresa circa la portata lesiva dell'atto dispositivo dal collocamento temporale dello stesso in un contesto ritenuto caratterizzato dalla difficile condizione economico-finanziaria della società.
Con il terzo motivo di appello con cui si lamenta il “difetto del presupposto del consilium fraudis” l'appellante sostiene, anche qui, la errata applicazione del meccanismo previsto dall'art. 2729 c.c. che governa l'utilizzo delle presunzioni, per aver il giudice di primo grado ritenuto sussistente il suddetto presupposto, sulla base dei precedenti ruoli che il ha rivestito per la società fino al 2009 e poi avuto riguardo alla qualità di Pt_1 amministratore di fatto, così come documentati dalle dichiarazioni di , co- Testimone_1 imputato nel procedimento penale n. 65171/2014 a carico del poi confermate dalla Pt_1 comunicazione via mail inoltrata dai responsabili della e dalla Controparte_4 circostanza, emersa della risultanze acquisite nel corso delle indagini preliminari, del possesso da parte del dell'autovettura concessa in leasing alla società Pt_1 CP_1 La difesa del fferma di aver già restituito all'impresa l'autovettura; che il trascorso Pt_1 manageriale del non possiede alcuna carica presuntiva circa la consapevolezza in Pt_1 capo allo stesso dello stato di decozione, ma che sarebbe stato solo un “fattore importante nella scelta della controparte negoziale ai fini dell'instaurazione del futuro rapporto locatizio”; che il bilancio di esercizio dell'anno 2012 è stato approvato solo in data 14.6.2013 e depositato in data 17.6.2013, dunque a distanza di 7 mesi dalla stipulazione del contratto di locazione posto in essere nel mese di novembre 2012; che le dichiarazioni rese da in data 2.2.2015 erano inattendibili, ex art. 192 co. 3 c.p.p., poiché Testimone_1 lo stesso era co-imputato del el procedimento penale n. 65171/2014 per bancarotta Pt_1 societaria fraudolenta e documentale aggravate;
in ogni caso il giudizio penale si era concluso con sentenza di assoluzione n. 14231/2023, emessa in data 15.01.2024 (e depositata in copia con nota telematica del 15.04.2024); che la comunicazione via mail inoltrata dai responsabili della in data 30.6.2015 e prodotta dal Controparte_4
è stata inviata dallo stesso , che aveva reso le dichiarazioni CP_1 Testimone_1 dinanzi alla Guardia di Finanza in data 2.2.2015 e che dunque il Giudice di primo grado ha travisato i fatti;
che la mancata ammissione della audizione del testimone
[...]
non è stata adeguatamente motivata, pur avendone acquisito nel giudizio di Tes_1 primo grado le dichiarazioni rese dallo stesso. Concludeva parte appellante per la riforma della sentenza n. 9557/2021, previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
5 Si è costituito il eccependo la inammissibilità dell'appello per Controparte_1 violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e comunque la sua infondatezza, chiedendone il rigetto Con ordinanza del 11.5.2022 la Corte d'Appello accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata e disponeva l'escussione del teste
[...] sul capitolo di prova, articolato da parte appellata nella seconda memoria Tes_1 istruttoria del primo grado di giudizio: A)“ Vero che il sig. è stato di fatto Parte_1 l'amministratore della atteso che si è sempre occupato della gestione della CP_1 società.” La testimonianza del è stata assunta in data 16.02.2023 Tes_1 Rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata riservata a sentenza con ordinanza del 15.11.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
Con il primo motivo, l'odierno appellante nega la sussitenza dell'eventus damni poiché l'atto dispositivo avrebbe avuto la finalità di incrementare il patrimonio sociale, contrastando così la contrazione delle commesse, con il convertire la originaria ed improduttiva destinazione d'uso foresteria ad uso abitativo. La locazione avrebbe avuto altresì, il beneficio di non comportare uno spostamento definitivo dal patrimonio della società, come diversamente accade in ipotesi di alienazione, e ciò a vantaggio della massa creditoria. La censura è infondata. Sul requisito oggettivo dell'eventus damni, è noto il principio per cui lo stesso ricorra non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (in tal senso v. ex multis Cass. 20232/2023; Cass. 16221/2019; Cass. 26151/2014). Nella disposta CTU si è accertata una diminuzione del valore di mercato degli immobili a causa del rapporto di locazione e dalle opere abusive effettuati dal “opere edilizie Pt_1 all'interno e all'esterno dell'immobile senza titolo edilizio consistenti in cambi di destinazione d'uso, ampliamenti residenziali, tramezzature in altra posizione”, interessanti l'alloggio residenziale e la sua pertinenza ad autorimessa), tali da determinare la necessità di presentare una pratica di messa in pristino degli immobili presso il Comune di Lanuvio (RM), con conseguente demolizione di gran parte degli edifici ed i cui costi, stimati nella perizia di parte dell'Arch. – pag. 6 del doc. 11 atto di citazione, Per_2 ammonterebbero a circa € 15.000,00 nonché decremento del prezzo dell'immobile del 15%. Non si ravvisa inoltre quale vantaggio l'immobile avrebbe ottenuto dalla modifica della destinazione d'uso, adibita da principio ad uso foresteria e convertita ad uso abitativo, del tutto estraneo all'oggetto sociale della fallita, nonché agli scopi per i quali l'immobile era stato da quest'ultima acquistato. Né valgono le considerazioni di parte appellante volte a ritenere che la locazione non determini lo spossessamento definitivo del proprietario e fosse comunque ispirata al favor creditoris poichè la locazione, pur non essendo un atto traslativo del bene ne limita anche indirettamente la possibilità di aggressione in sede esecutiva, pregiudicando le ragioni del creditore (Cass. sentenza n. 25854/2020).
6 Inoltre, la locazione ultraventennale costituisce atto eccedente la ordinaria amministrazione art. 1572 cod. civ., idoneo ad alterare in senso peggiorativo la garanzia patrimoniale offerta dal locatore ai creditori e pertanto è soggetta all'azione revocatoria a seguito di sopravvenuto fallimento del locatore medesimo (Cass. 4 maggio 1996 n. 4143; Cass. 22 giugno 1985 n. 3757) Va quindi condivisa la valutazione compiuta dal giudice di primo grado circa la sussistenza dell'eventus damni, non essendo revocabile in dubbio che la locazione in questione, della esorbitante durata di 25 anni, a prescindere dall'esposizione debitoria della comporti una variazione qualitativa del patrimonio, tale da rendere più CP_1 incerto o comunque maggiormente difficoltoso il soddisfacimento del credito, ciò che di per sé è sufficiente ad affermare la sussistenza dell'eventus damni ai fini della revocatoria del contratto di locazione concluso con il Pt_1 Anche l'importo del canone pattuito, (€/mese 750,00) risulta essere sproporzionato rispetto a quello di mercato (€/mese 1.100,00 per il CTU ed €/mese 1.210,00 – € 1.265,00 per il Consulente del Fallimento), anche in considerazione della durata del rapporto e che, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, non trova giustificazione nel fatto di esser stato concordato tra le parti, quale contropartita per le migliorie apportate all'immobile dal poiché come innanzi detto trattavasi in realtà di opere difformi Pt_1 tutt'altro che migliorative. Inammissibile altresì il rilievo svolto da parte appellante in merito all'errato calcolo planimetrico poiché introdotto per la prima volta con l'atto di appello. Quanto agli altri presupposti per l'esercizio della revocatoria ex art. 66 L.F., relativi alla prova dell'eventus damni da parte del , questa Corte ritiene anch'essi provati: CP_1
- la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo del
[...]
i quali – come dimostrato in atti – ammontano ad € 1.405.469,03, di Controparte_1 cui € 828.522,73 risultano essere assistiti da privilegio ed € 576.946,30 in via chirografaria;
- la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto alla stipula del contratto, così come correttamente rilevato dal giudice di primo grado.
Quanto al presupposto soggettivo (secondo motivo di appello), il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l'atto negoziale sia stato posto in essere quando la società versava già in una situazione di difficoltà economica poiché, a suo dire, la società era ancora in bonis e avrebbe dunque errato nel trarre dalla collocazione temporale del contratto in suddetto periodo, la prova della consapevolezza da parte della società poi dichiarata fallita, circa il pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato al ceto creditorio. Anche tale censura è infondata. Come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, i debiti sociali risalgono alla fine del 2011 come risulta dalla nota integrativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, ove si legge che “i debiti sociali alla fine del 2011 ammontavano ad € 1.407.150,00 per essere incrementati nel corso del 2012 sino all'ammontare di € 1.749.303,00” (doc. 6 atto di citazione). Alla stipula del contratto, avvenuta il 12.11.2012 la presentava già CP_1 un notevole stato di decozione. Trattandosi, nel caso di specie, di atto a titolo oneroso, ciò che rileva – ai sensi dell'art. 2901 c.c. – è la consapevolezza del debitore e del terzo di arrecare pregiudizio ai creditori sociali, consapevolezza che può ragionevolmente desumersi dall'evidente stato di decozione in cui si trovava la società quando concluse il contratto con il Pt_1 Quanto al sebbene lo stesso avesse cessato il suo incarico da amministratore della Pt_1 nel 2009, egli è risultato essere, anche dopo la cessazione dal suddetto incarico, CP_1
7 l'amministratore di fatto della società, come dimostrato dalla comunicazione della (vd. doc 7 atto di citazione), dalle dichiarazioni rese dal – Controparte_4 Tes_1 commercialista della – nell'ambito del procedimento penale che lo ha visto CP_1 coinvolto, confermate in sede di escussione testimoniale nel presente giudizio in data 16.02.2023, nonché dalla disponibilità materiale di alcuni beni del patrimonio societario (possesso autovettura Mini Countryman tg. EK826DL) il tutto a dimostrazione che anche il fosse pienamente consapevole del pregiudizio che la sottrazione del compendio
Pt_1 immobiliare di Lanuvio avrebbe causato ai creditori della società. Con il terzo motivo di appello (sul consilium fraudis), il ha dedotto che: il
Pt_1 trascorso manageriale del sarebbe stato solo un “fattore importante nella scelta
Pt_1 della controparte negoziale ai fini dell'instaurazione del futuro rapporto locatizio”; il non poteva essere a conoscenza dello stato di decozione dal momento che il
Pt_1 bilancio di esercizio veniva approvato solo 7 mesi dopo la stipula del contratto di locazione;
le dichiarazioni del sarebbero inattendibili in quanto rese da soggetto Tes_1 co-imputato con il nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta, che si
Pt_1 concludeva con la assoluzione del la comunicazione via mail inoltrata dai
Pt_1 responsabili della non avrebbe potuto esser valutata dal giudice di primo Controparte_4 grado quale ulteriore indizio circa la scientia decotionis del poiché resa dal
Pt_1 medesimo Tes_1 Anche il terzo motivo di appello è infondato. Il è stato tra i soci fondatori della e lo stesso ricopriva fino al 2009 il
Pt_1 CP_1 ruolo di amministratore della società e che anche dopo la cessione dello stesso incarico ne restava l'amministratore di fatto, come dimostrato in atti;
egli era subentrato al CP_5
, fidanzato della sorella del come dichiarato dal divenuto poi
[...] Pt_1 Tes_3 amministratore – solo formalmente – della nel giugno 2013 (doc. 10 del fascicolo di CP_1 primo grado di parte appellata). Tali dati comprovano dunque, incontrovertibilmente, il ruolo del di Pt_1
“amministratore di fatto” della società anche ben oltre la scadenza del mandato e, quindi, per quanto qui rilevi, della sua partecipazione fraudolenta nella decisione societaria di concedere – in danno della massa fallimentare - l'unico compendio immobiliare, di proprietà della in locazione al medesimo per una durata superiore ai nove anni CP_1 convenendo un canone di € 750,00 mensili di gran lunga inferiore rispetto a quello di mercato. Con istanza del 15.04.2024, l'appellante ha chiesto la acquisizione al giudizio della sentenza penale di assoluzione n. 14231/2023, emessa nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 65171/2014 dal Tribunale di Roma, IX Sezione, dichiarata irrevocabile in data 16.03.2024: nella prospettiva dell'appellante, la produzione sarebbe decisiva, stante l'efficacia ex art. 652 cpp del giudicato penale in ordine all'esclusione sia del ruolo del quale amministratore di fatto della società fallita (ovvero di extraneus Pt_1 concorrente), che alla ricorrenza del carattere distrattivo della locazione abitativa. Ritiene il Collegio come, in realtà la produzione non sia rilevante, in primo luogo per la eterogeneità degli ambiti di tutela rispettivamente assicurati dal processo penale per bancarotta e dall'odierno giudizio di revocatoria dal giudizio. Inoltre, l'accertamento inerente al ruolo di amministratore di fatto è stato operato nella sentenza penale solo incidentalmente per escludere la condotta di bancarotta documentale, mentre per gli atti di distrazione (tra cui la stipulazione del contratto di locazione di cui è causa ), il Tribunale non ha espresso alcuna valutazione in ordine al ruolo ricoperto dal limitandosi ad escludere il carattere distrattivo della locazione. Pt_1
8 Anche tale ultimo profilo è tuttavia insuscettibile di interferire nel presente giudizio civile, volto all'accertamento del carattere intrinsecamente pregiudizievole della locazione, per i rilievi sopra svolti. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alle spese del grado. Inoltre, va dichiarata a carico dell'appellante la ricorrenza delle condizioni ex art. 13 comma 1 quater dpr 30.05.2002 n. 115 per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi € 8.500 oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%
- Dichiara, per i motivi di cui in premessa, la ricorrenza a carico dell'appellante delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.07.2025 Il consigliere est. Giovanna Gianì Il Presidente Nicola Saracino
9