Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 29.01.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 3207/2024
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi res.te alla via Miliscola Parte_1
n.133 Fab.38, C.F.: , elettivamente domiciliato, ai fini della C.F._1 presente procedura, in Pozzuoli (NA), alla Traversa Solfatara n. 4 Parco D'isanto, presso lo studio dell'avvocato Nunzio Miletti Scamardella, codice fiscale , C.F._2 che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Costantino Sabato, C.F.: in virtù di procura in calce al ricorso;
C.F._3
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore Dott. avente sede in Roma (RM), Piazza Vittorio Emanuele II n. Controparte_2
78, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in L'Aquila (AQ), Viale della
Croce Rossa n. 237, presso lo Studio dell'Avv. Francesco Ortu (C.F. C.F._4
; fax: 0862.1961120), che la
[...] Email_1 rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria difensiva;
Convenuta
E
, Agente della riscossione per tutti gli Controparte_3 ambiti provinciali nazionali, ad esclusione del , con sede in Controparte_4
Roma alla via G. Grezar n.14, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma : , subentrata -ai sensi dell'art.1 del D.L. 22 P.IVA_2 ottobre 2016 n. 193, convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225- a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della
[...]
, in persona del suo procuratore, dott. , Controparte_5 Persona_1 in virtù dei poteri di rappresentanza in giudizio e di nomina di Avvocati e Procuratori conferitigli giusta procura speciale per Notar repertorio nr.180134 Persona_2 raccolta nr.12348 del 22/06/2023, rappresentata e difesa -giusta procura allegata alla memoria difensiva - dall'Avv. Stefano Esposito (c.f. ), presso il cui CodiceFiscale_5 studio in San Giorgio a Cremano (NA) alla via Pittore 126 è elettivamente domiciliata (comunicazioni di cui all'art.170 c.p.c. al nr.di telefax : 081 7754153 o all'indirizzo di PEC : , Email_2
Convenuto
1
Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: opposizione a cartelle di pagamento / avvisi di addebito
1
Con ricorso depositato il 09.02.2024, la parte ricorrente dichiarava di avere ricevuto in data
10-01-2024 Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Num.
07176202300009251000, fondata su molteplici cartelle di pagamento, una delle quali sottesa a contributi previdenziali del 2009 e impugnata in questo giudizio: avente CP_1
n. 0712010014808709000 per un importo di € 1.672,47.
In via preliminare, l'istante dichiarava di avere presentato istanza di rateizzo in data 19 gennaio 2024 e, dunque, riteneva illegittima la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, essendo inibita l'iscrizione di nuovi fermi amministrativi ed ipoteche in presenza di un'istanza di rateizzo entro 30 giorni dalla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria o fermo amministrativo. Eccepiva, inoltre, la nullità della notifica della cartella di pagamento e, in via subordinata, la prescrizione successiva. si costituiva in data 18 Aprile 2024 ed eccepiva l'infondatezza dell'opposizione; CP_6 deduceva, in particolare, la regolarità della notifica della cartella avvenuta il 23 maggio 2012 e l'interruzione della prescrizione.
La si costituiva in data 29.4.2024, eccependo l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione. In particolare, dichiarava che nel 2010 l'istante aveva versato parte dei contributi nella misura di euro 163,21, riducendo il debito a euro 1.123,75; dichiarava, inoltre, che la cartella era stata notificata regolarmente in data 24 maggio 2012; infine, rilevava di avere inviato in data 14 Marzo 2022 istanza per il pagamento dei contributi in lite. Domandava, pertanto, il rigetto del ricorso;
in subordine, chiedeva di accertare la responsabilità esclusiva di con condanna di quest'ultima a tenere indenne e manlevare CP_6
l' , rimborsando le annualità in caso di prescrizione. CP_1
Il Giudice decide la lite, all'esito del deposito delle note concesse alle parti ex art 127 ter cpc. 2
Va preliminarmente rilevato che risulta documentata la notifica della cartella di pagamento impugnata, avvenuta in data 23.5.2012.
Quanto alle eccezioni formulate dalla parte ricorrente anche in udienza, deve rilevarsi preliminarmente che dalla copia della relata di notifica, depositata da si rileva che: CP_6 il notificatore si è recato il 4.4.2011 a Pozzuoli in via Miliscola 133 per notificare l'atto a
; Parte_1 la relata di notifica è riferibile alla cartella impugnata, come reso evidente dal numero della cartella apposta sulla relata;
il notificatore ha depositato l'atto in comune e affisso all'albo l'avviso di deposito, dopo avere constatato la temporanea assenza del destinatario nonché l'assenza delle altre persone previste dall'articolo 139 del codice di procedura civile, dando atto che del deposito e della affissione ha informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. spunte relative a tali attività); la relata reca l'attestazione di affissione nelle date del 23 e del 24 maggio presso il comune di Pozzuoli.
È, dunque, infondata l'eccezione della parte opponente relativa alla mancata prova della affissione dell'atto in comune. Quanto poi alla raccomandata informativa, ha depositato l'avviso di ricevimento da CP_6 cui risulta la effettiva ricezione dell'atto in data 23 maggio 2012 (conseguentemente, risulta sanata ogni eventuale nullità in ordine alle attività operate dal notificatore). Sul punto, la parte opponente ha tuttavia eccepito che, per la mancanza del prospetto riepilogativo delle raccomandate e per l'indicazione della ricezione nell'anno 2012 ovvero un anno dopo il tentativo di notifica in data 04/04/2011, non vi è prova della riferibilità di tale avviso alla relata di notifica della cartella opposta.
Ebbene, preliminarmente va osservato che l'avviso di ricevimento n. 69901566695-0 è riferibile proprio alla notifica della cartella opposta ove è indicato il n. 79951566695-2: è evidente che il n. 1566695 è il medesimo, risultando gli altri numeri relativi all'oggetto e all'ente.
Per altro aspetto, deve ritenersi che, in caso di comunicazioni mediante raccomandata, la consegna della busta al domicilio del destinatario risultante dalla cartolina di ricevimento fa presumere ai sensi dell'articolo 1335 del codice civile, in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario il quale, ove deduca che la busta non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (cfr. Cass. 30787/2019; 16528/2018; 22133/2004;
771/2004; 8180/1996).
Tale orientamento risulta conforme al principio generale di cd. vicinanza della prova, poiché la sfera di conoscibilità del mittente incontra limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase finale della ricezione, ben potendo egli dimostrare - ed essendone perciò onerato, in ipotesi anche avvalendosi di testimoni - che al momento dell'apertura il plico era in realtà privo di contenuto (cfr. Cass 16528/2018).
Sul contenuto della raccomandata ricevuta in data 23.5.2012, tuttavia, la parte ricorrente si è limitata ad eccepire che non si evince il collegamento tra la raccomandata informativa e la relata di notifica ma non ha provato che tale raccomandata non abbia contenuto alcuna lettera al suo interno ovvero che abbia contenuto altro.
Ad ogni modo, deve rilevarsi che l'istanza di rateizzazione del debito risulta incompatibile con l'allegazione di non avere ricevuto la notificazione della cartella di pagamento (cfr. Cass. n. 19401/22); ed invero, nella ipotesi in cui il contribuente abbia richiesto la rateizzazione del debito, la contestazione in ordine all'an della pretesa è certamente possibile, ma non per vizi di notifica delle cartelle di pagamento (cfr. Cass. n.14781/21).
Conseguentemente, l'istanza di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 decreto legge
193 del 2016 presentata dall'opponente il 21.4.2017 anche per la cartella impugnata, come reso evidente dal provvedimento di accoglimento di del 14.6.17 che ha CP_5 individuato analiticamente tutte le cartelle, e' incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione della cartella impugnata. L'opposizione è, dunque, inammissibile, essendo stata proposta oltre il termine di giorni 40 rispetto alla notifica della cartella o comunque alla data di presentazione dell'istanza attorea del 21.4.2017. 3
Quanto alla prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito/ cartelle di pagamento, l'opposizione è ammissibile, in quanto l'istante ha ricevuto una comunicazione preventiva di iscrizione relativa anche alle somme indicate nella cartella impugnata;
nella specie, quindi, vi è in capo al contribuente un interesse ad agire ex articolo 100 C.p.c. tendente a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico. 4 Resta perciò da esaminare la questione della sopravvenuta prescrizione quinquennale, dedotta quale motivo di opposizione all'esecuzione.
Ebbene, non risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale atteso che, dalla notifica della cartella avvenuta il 23 maggio 2012, deve tenersi conto dell'istanza di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 decreto legge 193 del 2016 del 21 Aprile 2017 presentata dall'opponente (e accolta il 14.6.17), idonea a determinare la interruzione e la sospensione della prescrizione sino alla data del 31 luglio 2017, risultante dalla documentazione quale data di scadenza del primo versamento;
essendo pacifico che l'opponente non ha proceduto a versare tutte le somme di cui all'istanza di adesione alla definizione agevolata, ma non risultando individuata la data in cui si sarebbe verificato l'omesso pagamento, deve tenersi conto della prima scadenza del 31 luglio 2017, data dalla quale decorre nuovamente il termine di prescrizione quinquennale.
Quanto poi alla possibilità di considerare atto interruttivo della prescrizione l'istanza di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 decreto legge 193 del 2016, occorre osservare che, come affermato da Cass 5160/2022, il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, la suprema Corte ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto- legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate. La richiesta di rateizzazione, però, non comporta solo l'interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria, tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., sez. 6-5,
18/06/2018, n. 16098). Si consideri poi che, nella specie, l'istante, con la richiesta di adesione alla definizione agevolata, ha assunto anche l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e, dunque, ha assunto un comportamento concludente, incompatibile con la volontà di far valere l'eventuale maturata prescrizione. Inoltre, è lo stesso legislatore a considerare come acconti i versamenti effettuati, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme: il che consente a maggior ragione di ritenere interrotta la prescrizione anche nei casi di pagamenti parziali.
Risulta poi ulteriormente interrotta la prescrizione dalla richiesta di del 14 Marzo CP_1
2022, dalla intimazione di pagamento di del 17 maggio 2023 e dalla comunicazione CP_6 preventiva di iscrizione ipotecaria inviata da il 10 gennaio 2024. CP_6
5
Quanto poi alle eccezioni sollevate in relazione alla comunicazione preventiva di iscrizione o ipotecaria, deve rilevarsi che tale preavviso è stato notificato in data 10/01/2024, mentre la nuova istanza di rateizzo è stata formulata solo in data 19/01/2024 e, quindi, successivamente: è evidente, pertanto, che non è stato violato il disposto di cui all'articolo
19 D.P.R. 602/73 che, al comma 1 quater, prevede che a seguito della presentazione della richiesta di rateizzazione non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche e non possono essere avviate nuove procedure esecutive. Inoltre, come affermato da l'istanza di rateizzazione presentata dal ricorrente in CP_6 data 19/01/2024 è stata accolta solo parzialmente, in quanto non è stata accolta proprio per la cartella esattoriale n. 0712010014808709000 in questa sede opposta, “in quanto già oggetto di dilazioni decadute dal beneficio prot.121784 del 12/10/2010 e prot. 491564 del
10/09/2019, pertanto, anche alla luce dell'art.15 bis comma 3 del DL n. 50 del 17/05/2022 convertito con modificazioni dalla Legge 91 del 15/07/2022, il debito non è ulteriormente dilazionabile in quanto non sono presenti rate a scadere” (cfr.doc. nr. 10 in produz. Ader). L'opposizione va, dunque, rigettata.
6
Le spese di lite vanno compensate nella misura della metà per la qualità delle parti e la complessità della questione sulla interruzione della prescrizione, con condanna del ricorrente al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione contro il ruolo impugnato;
- rigetta per il resto l'opposizione;
- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l'opponente al pagamento, in favore di ciascuno dei convenuti costituiti, del residuo che liquida in complessivi € 700,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge. NAPOLI, 30.01.2025
Il Giudice
d.ssa Monica Galante