Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/04/2025, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – Presidente rel. dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Pasquale Cabato – consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 2792 del ruolo generale dell'anno 2020 tra
(P. IVA e C. F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. (C.F. Parte_2
), con l'avv. Giorgio Corno;
C.F._1
- appellante contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., con l'avv. Carmine Picone;
- appellata nonché contro
, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_3
Controparte_5
- appellati contumaci avverso
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione quale mandataria di Parte_4 Controparte_2
conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, , Controparte_3 [...]
, , e CP_4 Parte_3 Controparte_5 Parte_1
proponendo azione revocatoria ex art. 2901 c.c..
[...]
L'azione revocatoria era finalizzata a dichiarare inefficaci, nei confronti del proponente una serie di conferimenti immobiliari, effettuati dai Parte_4
convenuti ( , , , Controparte_3 Controparte_4 Parte_3 CP_5
), nella .
[...] Parte_1
L'asserito credito di (credito, poi, ceduto a Controparte_2 [...]
sorgeva in forza di vari rapporti bancari intrattenuti tra Neptunia Controparte_6
Flora Società Cooperativa a responsabilità limitata e Controparte_2
Tali rapporti bancari (nella specie linee di credito, finanziamenti, mutui e facilitazioni creditiziea partire dal 1992 e sino al 2012) erano garantiti da una fideiussione omnibus, fino alla concorrenza di euro 1.213.000,00, rilasciata in data 13 dicembre 2010 e da una fideiussione specifica, fino alla concorrenza di euro 250.000,00, rilasciata in data
21 dicembre 2012.
Le fideiussioni erano state prestate da , , Controparte_3 Controparte_4
, , e . Parte_3 Controparte_5 Parte_5 Parte_6
In data 24 giugno 2016, otteneva, dal Tribunale di Roma, nei Controparte_2
confronti della Neptunia Flora e dei garanti, decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 14700/2015 (R.G. 31066/2015), per l'importo di euro 518.839,98 oltre interessi.
2 A seguito dell'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della società garantita Neptunia Flora, in data 6 maggio 2016, la e, per essa Controparte_2 Pt_4
aveva presentato istanza di ammissione nello stato passivo ed erastata ammessa,
[...]
in via chirografaria, per l'importo di euro 518.839,68.
Giova ricordare, altresì, che, così come premesso, in data 4 dicembre 2013, con atto a rogito del Notaio sub Rep. 2733 – Racc. 1960, le seguenti Persona_1
imprese avevano costituito un Controparte_7
- società di diritto italiano, rappresentata da Controparte_8
Parte_2
- società di diritto olandese, rappresentata da Controparte_9
Parte_2
- , quale titolare dell'omonima impresa individuale nonché Controparte_3
quale socio amministratore della società semplice “Eredi di D'AN AL
S.S.”;
- , quale titolare dell'omonima impresa individuale nonché Controparte_4
quale socio amministratore della società semplice “Eredi di D'AN AL
S.S.”;
- , quale titolare dell'omonima impresa individuale;
Controparte_5
- , quale titolare dell'omonima impresa individuale. Parte_3
Contestualmente all'atto di costituzione, in data 4 dicembre 2013, della
[...]
venivano conferiti i seguenti beni (successivamente Parte_1
oggetto dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da : Parte_4
- per , un locale negozio (foglio 18, part. 540, sub. 1) e un Controparte_3
locale agricolo (foglio 18, part. 540, sub. 501) in Via delle GR, 3 – Nettuno
(RM), un terreno agricolo in località GR (foglio 18, part. 635) - Nettuno
(RM) nonché una quota pari a un mezzo indiviso di terreno agricolo in località
GR (foglio 18, part. 447) – Nettuno (RM).
Tale conferimento, come da perizia effettuata dal geom. e Persona_2
allegata all'atto costitutivo del (doc. A), aveva valore pari ad euro 707.630,00. Pt_1
3 - per , un appartamento (gravato da diritto di abitazione vitalizio, Controparte_4
foglio 18, part. 540, sub. 503) in Via delle GR, 3 – Nettuno (RM), un locale agricolo (foglio 18, part. 540, sub. 502) in Via delle GR, 3 – Nettuno (RM), un terreno agricolo in località GR (foglio 18, part. 636) – Nettuno (RM) nonché la quota pari a un mezzo indiviso di terreno agricolo in località GR
(foglio 18, part. 447) – Nettuno (RM).
Tale conferimento, come da perizia effettuata dal geom. e Persona_3
allegata all'atto costitutivo del (doc. A), aveva valore pari ad euro 651.186,00. Pt_1
- per , un appartamento con seminterrato (foglio 7, part. 230, sub. Parte_3
2) in Via Provinciale Nettuno-Cisterna in Latina (LT).
Tale conferimento, come da perizia effettuata dal geom. e Persona_2
allegata all'atto costitutivo del (doc. A), aveva valore pari ad euro 180.633,00. Pt_1
- per , casa di abitazione con annessa pertinenza sulla quale Controparte_5
insiste un locale magazzino (foglio 7, part. 302, sub. 3 e part. 1047, sub. 1 e sub.
2) in Via Ferriere Nettuno – Latina (LT).
Tale conferimento, come da perizia effettuata dal geom. e Persona_2
allegata all'atto costitutivo del (doc. A), aveva valore pari ad euro 190.828,00. Pt_1
A tali conferimenti si aggiungevano due versamenti di euro 15.000,00, a richiesta dell'organo amministrativo del effettuati, rispettivamente, dalla Pt_1 [...]
e dalla Controparte_8 Controparte_9
Il fondo iniziale del veniva convenuto, quindi, in euro 1.760.277,00. Pt_1
L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. aveva ad oggetto tutti i beni conferiti nel e, precisamente, quelli conferiti con atto a rogito del Notaio Pt_1
sub Rep. 2733 – Racc. 1960, del 4 dicembre 2013, da Persona_1 CP_3
, , e .
[...] Controparte_4 Parte_3 Controparte_5
Si costituiva la chiedendo il rigetto della Parte_1
domanda o, in subordine, la riduzione ai sensi dell'art. 496 c.p.c. sino alla concorrenza dell'importo ingiunto di euro 518.839,68.
4 Si costituivano, inoltre, e che chiedevano, Controparte_3 Controparte_4
anch'essi, il rigetto della domanda di Parte_4
Venivano dichiarati contumaci e . Parte_3 Controparte_5
Interveniva, infine, la rappresentata in giudizio da Controparte_6
quale cessionaria di che richiamava le conclusioni del Parte_4 Controparte_2
proprio dante causa.
Il Tribunale di Roma, accogliendo l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., dichiarava inefficace, nei confronti della cessionaria di Controparte_6
- in giudizio rappresentata da - l'atto di conferimento Controparte_2 Parte_4
del 4 dicembre 2013 con cui , , , Controparte_3 Controparte_4 Parte_3
trasferivano i premessi immobili nella Controparte_5 Parte_1
[...]
Il Tribunale di Roma, a sostegno della propria decisione, in primo luogo, evidenziava che aveva dimostrato di vantare un credito nei confronti Controparte_2
della in ragione del saldo passivo del c/c 500017876 Controparte_10
e del mutuo agrario chirografario n. 4280146 e delle linee di credito concessa dal 1992 al 2010, tanto da conseguire, nei confronti della società e dei suoi fideiussori decreto ingiuntivo per euro 518.839,98 nonché la successiva ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa della società e che i convenuti , Controparte_3
, e avevano rilasciato le Controparte_4 Parte_3 Controparte_5
fideiussioni a garanzia dei rapporti bancari intrattenuti dalla Neptunia Flora con
Controparte_2
Pertanto, si appalesava sussistente la ragione di credito.
Quanto all'eventus damni, per il Giudice di primo grado era sufficiente evidenziare che con l'atto di costituzione della i Parte_1
fideiussori avevano conferito verosimilmente il loro intero patrimonio immobiliare;
in quanto, rilevava che non risultava contestata, essendo stata dedotta da parte attrice, la circostanza per cui tale conferimento rappresentasse l'intero patrimonio dei fideiussori.
Restava, comunque, indubbio che l'atto di conferimento, in ogni caso, aveva
5 comportato una netta variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio e che il conferimento aveva comportato, altresì, la dispersione dei beni del debitore con conseguente pericolo di danno alle ragioni creditizie.
Quanto alla consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio dell'atto dispositivo, il Tribunale osservava che dalla documentazione in atti emergeva che l'atto dispositivo in questione era stato posto in essere successivamente al sorgere del credito garantito dalle fideiussioni e quando già le condizioni economiche della società garantita erano prossime all'insolvenza. Infatti, rilevava che per l'integrazione di tale requisito era sufficiente l'agevole conoscibilità, da parte del debitore, dell'astratta idoneità dell'atto dispositivo a ledere la garanzia patrimoniale del creditore, a prescindere dalla specifica conoscenza della sussistenza dei crediti e senza che sia richiesto alcuno specifico intento lesivo.
Infine, il Tribunale, qualificando come atto a titolo oneroso il conferimento di beni immobili nel valutava il requisito della participatio fraudis. Il Giudice di Pt_1
primo grado, preliminarmente, evidenziava che l'accertamento della consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo può essere raggiunto anche mediante ricorso a presunzioni semplici. Sul punto, rilevava la coincidenza, in massima parte, tra la compagine del (alla quale erano stati conferiti i beni immobili), gli organi Pt_1
amministrativi della società debitrice (Neptunia Flora) e fideiussori della stessa società debitrice. In effetti, tali soggetti, convenuti nel giudizio di primo grado, sono gli unici Contr conferitari di immobili;
gli ulteriori partecipanti al (la e la hanno Pt_1 CP_9
versato solo euro 30.000,00 “a richiesta dell'organo amministrativo” (che veniva scelto contestualmente all'atto costitutivo del nel medesimo soggetto ossia Pt_1 [...]
a fronte di un fondo totale circa di euro 1.700.000,00. Parte_2
Inoltre, la non aveva neanche comprovato Pt_1 Parte_1
Contr l'avvenuto versamento dei 30.000,00 euro dovuti dalla e dalla mporti che, CP_9
non giustificati da una diversa posizione di diritto o di godimento, restavano ingiustificati in considerazione delle sproporzioni tra i conferimenti, da un lato dei Contr
e dei , e dall'altro dalla e dalla enuto, altresì, conto CP_3 Parte_3 CP_9
6 che, conformemente alla disciplina del tutti gli aderenti hanno uguale Pt_1
partecipazione a diritti e obblighi;
non poteva, in ultimo luogo, giustificare tale sproporzione da un possibile ricavo proporzionato in quanto l'art. 25 dell'atto costitutivo del prevede che i profitti del gruppo sono reinvestiti nel gruppo e le Pt_1
perdite divise tra i membri. Contr Infine, appariva, ad avviso del Giudice di primo grado, inverosimile che la e la in persona del loro rappresentante, lo stesso della , prima della CP_9 Pt_1
costituzione del non avevano assunto informazioni sugli imprenditori con i quali Pt_1
costituire tale ente e che non avevano verificato quali erano le attività che avevano in essere e le garanzie rilasciate.
Dalla combinazione di tali elementi, il Tribunale deduceva la sussistenza dei profili psicologici necessari per la configurazione della participatio fraudis.
Conclusivamente, quindi, come premesso, accogliendo l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., il Tribunale di Roma dichiarava inefficace, nei confronti della
[...]
cessionaria di - in giudizio rappresentata da Controparte_6 Controparte_2
- l'atto di conferimentodel 4 dicembre 2013 (atto a rogito del Notaio Parte_4
sub Rep. 2733 – Racc. 1960) con cui , Persona_1 Controparte_3 [...]
, , trasferivano i premessi immobili CP_4 Parte_3 Controparte_5
nella . Parte_1
Avverso la sentenza in epigrafe proponeva appello la Parte_1
[...]
Si costituiva l'appellata che chiedeva il rigetto del Controparte_6
gravame.
Restavano contumaci , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e . Parte_3 Controparte_5
La causa passava in decisione all'udienza del 27 novembre 2024 con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la “erronea valutazione da parte del Tribunale della sussistenza della consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore”.
Essenzialmente l'appellante sostiene che solo in occasione dell'atto di citazione di cui al presente giudizio è venuta a conoscenza della situazione debitoria di
[...]
nei confronti di e che i e i Controparte_10 Controparte_2 CP_3 Parte_3
avevano rilasciato fideiussioni, in favore di a garanzia di Neptunia Controparte_2
Flora.
Prosegue l'appellante rilevando che non ha dedotto né offerto Controparte_2
alcuna prova relativamente all'asserita consapevolezza, in capo alla , del Pt_1
pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore nonostante l'onere su di essa gravante e che non ha, altresì, dedotto né offerto nulla in prova con Controparte_2
riguardo al requisito della scientia decoctionis.
Censura, infine, il ricorso (ai fini della sussistenza del requisito della participatio fraudis), da parte del Giudice di primo grado, a mere presunzioni semplici, costituite unicamente dalla coincidenza in massima parte tra la compagine del e gli organi Pt_1
amministrativi di Controparte_10
Tale motivo è infondato.
Preliminarmente, essendo tale circostanza sollevata da parte appellata e rilevante ai fini dello scrutinio degli elementi necessari all'accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., il Collegio ritiene che il conferimento nel sia “atto a titolo Pt_1
oneroso”.
In proposito i conferimenti effettuati contestualmente all'atto costitutivo sono, come da perizia effettuata dal geom. e allegata all'atto Persona_3
costitutivo del (doc. A), di valore pari a euro 1.760.277,00. Pt_1
Dall'esame dell'atto costitutivo del emerge, in particolare con riferimento Pt_1
agli artt. 14 e 15 (rubricati, rispettivamente, “Disposizioni comuni al recesso e all'esclusione” e “La cessione di quote”), che al conferimento dei beni nel deriva Pt_1
8 la titolarità delle quote del medesimo;
quote che hanno un valore economico Pt_1
potendo anche essere cedute.
In altri termini, l'onerosità del conferimento – in ragione del fatto che il conferente consegue la titolarità di quote del – è del tutto analoga a quella dei Pt_1
conferimenti in favore di società in seguito ai quali il socio conferente acquisisce la titolarità di quote sociali.
Quindi, nel caso di atto a titolo oneroso – come nella vicenda de qua –è necessario, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, anche l'elemento della participatio fraudis.
Nel caso di specie, sono infondate le doglianze, articolate con il primo motivo di appello, della relativamente all'assenza della participatio fraudis in capo alla Pt_1
stessa e della prova, ottenuta semplicemente tramite presunzioni, di tale requisito.
In primo luogo, è orientamento consolidato quello per cui la prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici (cfr., ex multis, cfr. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 1286 del 18 gennaio 2019).
Nella vicenda in esame, va rilevata la coincidenza in massima parte tra la compagine della con gli organi amministrativi della società debitrice Neptunia Pt_1
Flora e i fideiussori della Neptunia Flora. I soggetti fideiussori sono proprio gli unici conferenti di immobili nel immobili che, inoltre, costituiscono l'intero Pt_1
patrimonio immobiliare dei suddetti soggetti. Contr La sproporzione tra i diversi conferimenti, rispetto a quelli effettuati dalla e dalla (società necessarie, ex lege, per la costituzione del in quanto CP_9 Pt_1
necessaria la presenza di aziende, enti o persone fisiche di almeno due Stati membri dell'Ue), è tale da rendere manifesta l'anomalia dell'operazione, non giustificata da diversità di posizione, ruoli, poteri o relativa alla divisione degli utili (tra l'altro i Contr versamenti della e della on sono stati provati e, comunque, limitati a euro CP_9
30.000,00).
9 Contr Cont Inverosimile, appare, peraltro, che la e la , in persona del loro rappresentante, lo stesso della , non abbiano Parte_1
assunto informazioni sugli imprenditori con i quali costituire il considerando Pt_1
anche il considerevole importo che i e i hanno conferito (più di CP_3 Parte_3
euro 1.700.000,00).
Anzi, le informazioni sui conferenti di immobili costituiscono un antecedente logico indispensabile per programmare l'intera operazione dei conferimenti Contr immobiliari dei quali sostanzialmente beneficiavano le società e oltre lo CP_9
stesso soggetti tutti rappresentati dalla stessa persona ossia Pt_1 Parte_2
[...]
Il Collegio ritiene, condivisibilmente con il Tribunale che tali presunzioni devono essere ritenute gravi, precise e concordanti.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta “la mancata pronuncia della domanda subordinata relativa alla richiesta di riduzione, ex art. 496 c.p.c. e comunque
l'inammissibilità della domanda eccedente il valore del credito dell'attrice”.
Il motivo è infondato.
Seppur sia vero che il Giudice di prime cure non si è pronunciato su tale domanda, va osservato che l'art. 496 c.p.c. prevede che “su istanza del debitore o anche di ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento”.
Appare, quindi, evidente l'inapplicabilità di tale disposizione alla fattispecie per cui è causa dato che il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria rende inopponibile al creditore la cessione del bene sul quale, quindi, il creditore stesso può soddisfarsi. Pertanto, il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria non determina l'inizio di alcuna procedura esecutiva, ma semplicemente la consente de futuro; ne deriva che, non essendo ancora iniziata l'espropriazione, è inapplicabile la disposizione che consente la riduzione del pignoramento.
Conclusivamente, l'appello deve essere integralmente rigettato.
10 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
Sussistono i presupposti per la debenza, in capo alla Parte_1
di somma pari al contributo unificato.
[...]
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dalla , avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Roma n. 21640/2019, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante , alla rifusione, Parte_1
in favore di delle spese processuali che liquida nella Controparte_6
complessiva somma di euro 18.511,00 oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante di somma pari al contributo unificato versato.
Roma, 19 marzo 2025
Il Presidente estensore
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