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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 455 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
- , rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Piluso in virtù di procura Parte_1 in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cosenza, Via Benedetto Croce n. 23;
- appellante contro
- , rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Guarnieri in virtù di procura _1 in calce alla comparsa di costituzione in appello, selettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Corso G. Mazzini n. 52;
- appellata e
- in persona del curatore Controparte_2 speciale Avv. giusta decreto di nomina del Presidente del Parte_2
Tribunale di Cosenza in atti, rappresentata e difesa dallo stesso Avv. in Pt_2 proprio, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza,Viale G.
Mancini n. 156;
- appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'adita Corte d'Appello di Catanzaro, in accoglimento del proposto appello e in riforma della sentenza impugnata, statuire che il credito della società nei confronti di Controparte_2 [...]
è di €uro 8.952,42; che detto credito è compensato fino a concorrenza con Pt_1 il maggior credito vantato da nei confronti della predetta società sulla Parte_1 base delle sentenze n. 477/2015 del Tribunale di Cosenza e n. 244/2017 della Corte
d'Appello di Catanzaro;
compensare in tutto o in parte le spese di lite del primo grado sia tra e , sia tra e la società Parte_1 _1 Parte_1 [...]
, ponendo anche a carico di tutte le parti le spese della Ctu. CP_2
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
- Per l'appellata Conclude chiedendo la declaratoria di _1 inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c. e comunque, nel merito, per il suo rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
- Per l'appellata Piaccia Controparte_2 all'Ecc.ma Corte d'Appello adita respingere integralmente l'appello perché inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato, con condanna del medesimo alla restituzione di €uro 75.192,23 in favore della società e conferma della sentenza appellata per ogni rimanente e differente statuizione.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarsi a favore del procuratore concludente ex art. 93 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ 1. , agendo sia quale legale rappresentante di _1
(cfr. la citazione, pag. 18.a), sia i Controparte_2 proprio, ha convenuto in giudizio ed ha chiesto: Parte_1
“[…] accertata e dichiarata la responsabilità del sig. dalla società Parte_1 per grave inadempimento, per la Controparte_2 violazione degli obblighi sociali e per avere leso gli interessi della stessa, con
l'accrescimento della quota in favore di , accertare e dichiarare che _1 il socio ha indebitamento trattenuto e sottratto somme della società Parte_1
e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute. condannare lo stesso al risarcimento del danno materiale subito dalla società in conseguenza del suo comportamento e per la causali di cui in narrativa;
condannare lo stesso al risarcimento del danno emergente e lucro cessante in favore della società e della socia Controparte_2
, per avere con il suo comportamento continuato nel tempo _1 determinato la forzosa chiusura dell'attività commerciale, da determinarsi in via equitativa o comunque proporzionale al volume di affari della società; condannare il sig. alla restituzione delle somme trattenute a titolo di Parte_1 anticipazione dell'utile, nonché al pagamento in misura del 50% delle somme già versate dalla dott.ssa , oltre interessi legali, rivalutazione e maggior _1 danno, disponendo per l'effetto la restituzione delle somme anticipate da quest'ultima, oltre, sempre in favore della dott.ssa , accertato il _1 danno morale ed esistenziale subito da questa, condannare lo stesso sig. Parte_1
la risarcimento dei danni a tale titolo da valutarsi in via equitativa o nella
[...] misura ritenuta di giustizia, condannare altresì il sig. in favore della Parte_3 medesima società a pagare la quota pari al 50% di tutti i debiti ancora residui e da saldare [….]”.
si è costituito e ha chiesto: rigettare le domande proposte contro di Parte_1 lui, perché inammissibili ed infondate;
accogliere “la domanda di responsabilità svolta, sia in proprio, sia per conto della società Controparte_2
nei confronti di , con conseguente condanna
[...] _1 della stessa al risarcimento dei danni tanto a favore della società _1 che di ; accogliere le domande riconvenzionali proposte nei Parte_1 confronti della società e per l'effetto condannare la società a pagargli la quota a lui spettante degli utili dal 1994 ad oggi, il compenso per la sua opera di amministratore dal 1994 al 2008, a risarcirgli i danni da lui subiti per avere concesso ipoteca a garanzia di un finanziamento alla società, da questa non pagato.
Si è quindi costituita la società Controparte_2 in persona del curatore speciale Avv. nominato dal Presidente Pt_2 Parte_2 del Tribunale di Cosenza ai sensi dell'art. 78 c.p.c.. La società ha chiesto : “
Accertare se abbia indebitamente trattenuto somme della società e, Parte_1 per l'effetto, condannare lo stesso alla restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute, anche a titolo di anticipazione di utile, nonché condannare lo stesso al risarcimento dei danni che abbia eventualmente cagionato alla stessa s.n.c., per danno emergente, lucro cessante nella misura che sarà accertata in corso di causa
o in quella differente da valutarsi secondo equità, oltre interessi legali;
Al contempo accertare se dalla data del 2008 la versi in Controparte_2 stato di liquidazione ex art. 2722 n. 2 c.c. per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, nonché accertare i danni eventualmente cagionati dall'amministratore
condannando quest'ultima al risarcimento degli stessi in favore _1 della Snc, nella misura che sarà accertata in corso di causa o in quella differente da valutarsi secondo equità, oltre interessi legali;
Respingere perché infondate e comunque prescritte le domande di , Parte_1 Co di condanna della al pagamento dei compensi dell'amministratore, nonché degli asseriti danni per mancato pagamento di debiti bancari, garantito dallo stesso quale terzo datore di ipoteca […]”.
Nel corso del processo sono stati sentiti i testi ed è stata espletata Ctu, con il dott.
.”. Persona_1
Con sentenza depositata il 3-8-2018 n. 1775, il Tribunale di Cosenza, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica, in accoglimento per quanto di ragione della domanda di , disponeva l'esclusione del socio _1 Parte_1 dalla società rigettandone ogni Controparte_2 altra domanda, e, previo rigetto delle residue domande proposte da , Parte_1 condannava il precitato convenuto al pagamento in favore della predetta società della somma di €uro 34.867,19 con interessi, oltre che al pagamento delle spese processuali e di quelle relative alla espletata Ctu.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello , mediante atto di citazione notificato il 26/28-2-2019, a Parte_1 mezzo della quale, dopo avere puntualizzato espressamente di non aver inteso proporre appello avverso l'esclusione da socio dalla Controparte_2 statuita a suo carico con la pronuncia per sopravvenuta
[...] carenza di interesse a rimanere nella compagine della suddetta società, ne censurava le determinazioni assunte nei suoi confronti di condanna al pagamento in favore della medesima della somma di €uro 34.867,19, oltre accessori, Controparte_2
e di condanna alla rifusione delle spese processuali in favore sia della , _1 che della suddetta società, nonché di quelle relative alla Ctu espletata in primo grado.
Più nello specifico, parte appellante lamentava sotto il primo ordine di doglianze come la decisione di primo grado fosse affetta da errori giuridici nella parte in cui aveva determinato in €uro 34.867,19 il debito gravante a suo carico nei confronti della utilizzando a fini probatori sul punto i documenti depositati Controparte_2 da parte attrice a corredo dell'atto di citazione introduttivo del giudizio ed esaminati dal nominato Ctu e, segnatamente, costituiti dalle dichiarazioni recanti la sua sottoscrizione rilasciate per quietanza nei confronti della società in merito alla ricezione da parte di quest'ultima degli importi di denaro in esse rispettivamente indicati, in violazione degli artt. 214 e ss, 115 c.p.c. e 2697 e ss. c.c..
Si sosteneva, infatti, in argomento nel proposto gravame innanzi tutto come, a fronte del disconoscimento operato da esso appellante come proprie delle firme apposte sui documenti prodotti in giudizio e a lui attribuite dalla controparte, e da reputarsi - contrariamente a quanto affermato in sentenza - essere stato effettuato in maniera sufficientemente specifica, per converso nessuna delle altre parti processuali a cui quel disconoscimento era stato opposto aveva dichiarato di volersi avvalere dei documenti disconosciuti, né altrimenti promosso relativamente agli stessi il procedimento di verificazione della scrittura privata disconosciuta a norma dell'art. 216 c.p.c., così da doversi equiparare siffatta omissione ad una dichiarazione della parte interessata di non volersi valere dei documenti in questione, con conseguente inutilizzabilità di essi a fini decisori.
Lamentava ancora in proposito parte appellante come il primo giudice, nel porre a fondamento della decisione la considerazione che egli non avesse indicato in giudizio una causale che giustificasse in suo favore il trattenimento delle somme in relazione alle quali aveva rilasciato quietanza alla società come da dichiarazioni sottoscritte versate in atti, fosse giunto ad escludere in maniera del tutto erronea che al contrario dovesse essere la parte che aveva agito in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente percepite e/o trattenute a dimostrare di averne diritto, in tal modo finendo nella specie per disattendere illegittimamente la disciplina dettata in materia di distribuzione dell'onere probatorio dall'art. 2697 c.c..
Con un ulteriore motivo di appello, poi, la pronuncia gravata veniva censurata per avere recepito in sede di accertamento dell'ammontare degli importi alla restituzione dei quali il era stato condannato in favore della Parte_1 Controparte_2 le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio all'uopo espletata, e ciò malgrado non se ne potesse apprezzare la correttezza sia per avere illegittimamente ricompreso nel calcolo di dette somme documenti comprovanti incassi diretti ad opera del predetto di denaro spettante alla società (bonifico di €uro 397,12 del 10-2-2009) risalenti ad epoca anteriore allo spirare del termine di prescrizione quinquennale computato a ritroso a far data dalla interruzione di esso considerata come avvenuta il 6-2-2014, giorno di spedizione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, anziché più correttamente a far data dal successivo 11-2-2014, giorno di avvenuta ricezione della notifica dell'atto da parte del destinatario, sia con riferimento al criterio c.d. proporzionale applicato per il calcolo degli importi da restituire, invocandone la rideteminazione, una volta decurtati dall'ammontare oggetto della statuita condanna a suo carico gli importi di cui al bonifico del 10-2-2009 e alle dichiarazioni per quietanza rilasciate da per le somme prelevate nel periodo 1-1- Parte_1
2008/31-12-2009 e di tutte quelle successive del 2010 delle quali gli era stata attribuita la sottoscrizione, in ragione di una somma complessiva non superiore ad
€uro 8.952,42. Sotto un ultimo aspetto l'appellante deduceva il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure in ordine alla eccezione riconvenzionale di compensazione da lui proposta in quella sede e fondata su un controcredito pari a circa €uro 30 mila da lui vantato nei confronti della società a titolo di indennizzo Controparte_2 per l'occupazione abusiva da parte di quest'ultima di immobile di sua proprietà, per come riconosciutogli giudizialmente con le sentenze n. 477/2015 del Tribunale di
Cosenza e n. 244/2017 della Corte d'Appello di Catanzaro passate in giudicato, eccezione che riproponeva anche nel presente grado di giudizio, invocandone l'accoglimento sul presupposto che il credito suddetto fosse considerare certo, liquido ed esigibile.
Per quel concerne l'ulteriore complesso di censure sollevate avverso le statuizioni adottate nel caso in esame dal primo giudice in punto di regolamentazione delle spese processuali, si deduceva che la decisione di porre totalmente a carico del
[...]
le spese di lite e quelle relative alla Ctu fosse frutto di una errata Pt_1 applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., laddove si sarebbe dovuta più correttamente ritenere configurabile in esito al giudizio l'ipotesi di soccombenza reciproca sia tra e , che tra e la Parte_1 _1 Parte_1 Controparte_2
essendo state rigettate le ulteriori domande a contenuto risarcitorio formulate
[...] dalla predetta attrice, così come solo parzialmente accolta in favore della società la domanda di restituzione somme in ragione di un importo inferiore alla metà di quello richiesto (€uro 75.192,23), e, come tale, idonea a giustificare una compensazione totale o anche solo parziale tra le parti delle spese di lite, onde imputare alle controparti citate quella porzione di oneri processuali causati dall'avere le stesse avanzato anche pretese rivelatesi infondate ovvero solo parzialmente fondate in esito al giudizio.
Concludeva, pertanto, chiedendo che la Corte accogliere le richieste finali nei termini meglio specificati in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 28-5-2019, si costituiva in giudizio la in persona del suo curatore Controparte_2 speciale giusta nomina giudiziale in atti, per resistere all'avverso gravame di cui contestava la fondatezza nel merito e chiedeva il rigetto e insistendo nella domanda di condanna del alla restituzione in suo favore della somma di €uro Parte_1
75.192,23, con conseguente conferma in ogni restante statuizione della sentenza impugnata.
Con comparsa di costituzione depositata il successivo 3-6-2019, si costituiva in giudizio per resistere all'avverso gravame di cui eccepiva _1 preliminarmente in rito l'inammissibilità per genericità del motivi e contestava comunque la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza collegiale di prima comparizione delle parti, una volta provvedutosi sulle richieste preliminari delle parti come da ordinanza in atti, all'esito la causa era rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 26-11-2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disattesa, innanzi tutto, l'eccezione preliminare sollevata dall'appellata di inammissibilità in rito del proposto appello sotto il profilo del _1 difetto di specificità dei motivi, posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte (cfr. Cass., SSUU Civili, n. 27199/2017; Cass. Civ. n.
13535/2018 e da ultimo, ancora, Cass. Civ. n. 8999/2022) parte appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico-argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al merito, a giudizio della Corte, il proposto appello è da ritenersi parzialmente fondato e, come tale, meritevole di accoglimento nei termini e limiti qui di seguito esposti.
Senz'altro da disattendere si atteggiano le doglianze dell'appellante avverso la decisione di primo grado per avere, a suo dire, fondato in maniera erronea e Con illegittima l'accertamento delle somme di pertinenza della società CP_2
Agency da lui indebitamente incassate e la conseguente condanna pronunciata a suo carico alla restituzione di queste sulla base delle dichiarazioni recanti la sua sottoscrizione rilasciate per quietanza alla società prodotte agli atti di causa dalla controparte, le quali tuttavia, in difetto del promovimento ad opera di quest'ultima del procedimento di verificazione a norma dell'art. 214 c.p.c. a fronte dell'avvenuto tempestivo disconoscimento dell'autenticità di esse da parte sua sin dalla costituzione in giudizio, sarebbero state più correttamente da considerare non utilizzabili ai fini probatori.
Giova innanzi tutto puntualizzare in tema come ai sensi dell'art. 214 c.p.c. il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso vincolato di formule sacramentali o speciale , postula che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio impugni chiaramente l'autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione, contestando formalmente tale autenticità, ove egli sia l'autore apparente del documento prodotto, dichiarando di non riconoscere la scrittura o la sottoscrizione di quest'ultima (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, sentenza 27-5-
2016 n. 11048); in sostanza in tale ipotesi è necessaria una manifestazione chiara ed inequivoca della volontà di negare l'autenticità del documento ad opera del soggetto al quale la scrittura privata è attribuita, con la conseguenza di non potere essere considerata sufficiente come dichiarazione di disconoscimento da parte del medesimo quella genericamente formulata in termini di contestazione di tutta la documentazione prodotta in giudizio o di altra espressione simile (cfr. Cass. Civ.,
Sez. 5, ordinanza 17-6-2021 n. 17313; Cass. Civ., Sez, 3, sentenza del 19-7-2012 n.
12448), laddove i caratteri di specificità e determinatezza richiesti per poter ritenere configurabile un valido disconoscimento implicano che, allorquando più siano i documenti prodotti, la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione sia tenuta a specificare a quali precisamente di essi si riferisca, oltre che ad indicare il profilo di essi che viene contestato, senza potersi limitare sul punto ad una deduzione riferita genericamente a tutta la documentazione prodotta da controparte, omettendo alcun riferimento circoscritto ad uno o più documenti determinati (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, sentenza 22-1-2018 n. 1537; Cass. Civ., Sez. 5, sentenza 19-8-2004 n. 16232).
Orbene, dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado dall'allora convenuto e odierno appellante si desume Parte_1 con riferimento al profilo valutativo in esame l'avvenuta contestazione della valenza probatoria “di tutta la documentazione prodotta in giudizio da controparte” e prospettata come inidonea a dimostrare alcunché, oltre al disconoscimento da parte del medesimo delle sottoscrizioni presenti a suo nome “sui documenti prodotti”.
A ben vedere, dunque, ricorre nella specie la esplicitazione di un disconoscimento che investe in maniera del tutto indistinta e generalizzata tutta la documentazione ex adverso prodotta e, da ritenersi, come tale, alla luce dei principi interpretativi in materia sopra enunciati e conformemente a quanto affermato sul punto dal primo giudice nella pronuncia gravata, inidonea ad integrare una inequivoca manifestazione della volontà del soggetto di negare l'autenticità con riguardo ad uno o più documenti specificamente individuati e, quindi, anche a precludere l'utilizzazione della stessa come mezzo di prova, malgrado la mancata proposizione dell'istanza di verificazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 216 c.p.c..
D'altra parte, non può neppure trascurarsi di evidenziare sempre sul punto come l'appellante non avesse mancato di svolgere agli atti del giudizio di primo grado e, segnatamente, in sede di esplicitate contestazioni avverso le risultanze della Ctu all'esito del deposito del relativo elaborato sotto il dedotto profilo della pretesa erronea qualificazione come indebite delle somme con riguardo alle quali egli risultava avere rilasciato regolare quietanza alla società nella Controparte_2 persona di quale amministratore della stessa, argomentazioni _1 difensive ex se incompatibili con l'intento di negare la paternità delle sottoscrizioni delle quietanze in questione, avendone piuttosto in tal modo invocato la valenza probatoria in proprio favore sul presupposto implicito del riconoscimento di esse da parte sua.
Altrettanto da respingere sono poi i rilievi addotti da parte appellante avverso l'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito proposta nei suoi confronti in prime cure dalla società , in quanto a suo dire statuito con la Controparte_2 pronuncia gravata sulla base di una errata valutazione delle risultanze di causa in violazione della regola di distribuzione dell'onere probatorio tra le parti processuali dettata dall'art. 2697 c.c., sull'assunto non condivisibile che fosse esso convenuto in ripetizione a dovere essere considerato gravato dell'onere di dimostrare la causa giustificativa della ricezione da parte della società delle somme indicate nella varie quietanze versate in atti, quando al contrario sarebbe stata parte attrice a dover fornire la prova dell'assenza, originaria o sopravvenuta, di un valido titolo legittimante l'accipiens a ricevere ovvero a trattenere le somme in questione.
Posta, infatti, per le ragioni e nei termini sopra richiamati la piena utilizzabilità a fini probatori della documentazione di cui si discute nei confronti della parte contro la quale è stata prodotta in primo grado dall'allora attrice e attuale appellata
[...]
, non può che ritenersi alla stregua del tenore della stessa essere stato _1 compiutamente assolto da parte di quest'ultima l'onere di offrire la prova dei fatti costitutivi della domanda, laddove la dimostrazione circa l'assenza di causa giustificativa dei prelievi di denaro documentati nelle relative dichiarazioni per quietanza nella specie sottoscritte dal è già insita nella mancanza di Parte_1 indicazione alcuna nel contenuto di queste di qualsivoglia causa giustificativa dello spostamento patrimoniale di volta in volta effettuato in favore del medesimo.
Ne discende, dunque, a fronte della prova fornita nei sensi suindicati del difetto di causa debendi delle somme oggetto di dazione all'appellante da parte della citata società e, quindi, della pretesa restitutoria da questa azionata in giudizio nel caso in esame, che ogni valenza di essa ben avrebbe potuto essere resistita o scalfita dal medesimo attraverso la dimostrazione a sua volta circa l'esistenza di una ragione giustificativa di siffatti prelievi di denaro idonea a legittimarlo alla ricezione e/o al trattenimento di essi, e ciò non in virtù dell'inammissibile addossamento di un onere probatorio gravante su altri, bensì in forza dell'onere specificamente previsto a suo carico dal comma 2 dell'art. 2697 c.c. di dimostrare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto fatto valere in giudizio nei suoi confronti, quale nella specie non risulta essere stato assolto.
Tutto quanto appena evidenziato comporta, altresì, che nessuna fondata ragion d'essere possa neppure ascriversi alle ulteriori censure addotte dall'appellante avverso la decisione di primo grado per avere recepito in sede di quantificazione delle somme da lui indebitamente percepite da parte della Controparte_2 gli esiti della Ctu all'uopo disposta, quanto meno sotto il profilo dell'avvenuta valutazione ad opera dell'ausiliario delle somme di cui alle quietanze più volte menzionate e pienamente utilizzabili a fini probatori in sede di conteggio del rapporto di dare/avere tra le parti, nonché del criterio di calcolo dal medesimo effettuato con riferimento alla prodotta quietanza rilasciata dal alla Parte_1 società in merito alla ricezione della complessiva somma di €uro 38.700,00 dall'1-
1-2008 sino al 31-12-2009 di imputazione proporzionale del suddetto importo ai distinti periodi ricavabili all'interno dell'arco temporale in questione in considerazione di essere solo una parte di questo coperto dagli effetti estintivi della maturata prescrizione quinquennale.
Ritiene il Collegio giudicante sempre in argomento che, al contrario, meritino di esse accolti i rilievi di cui al proposto gravame che investono l'operata individuazione ad opera del Ctu della data fino alla quale potersi considerare ogni dazione indebita di somme coperta da prescrizione, siccome computata nei cinque anni a ritroso rispetto alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, in quella del 6-2-2009 della spedizione dell'atto medesimo a mezzo del servizio postale, anziché più correttamente in quella successiva dell'11-2-2009 di avvenuta consegna del plico raccomandato contenente lo stesso al destinatario, come da avviso di ricevimento versato in atti, e solo in costanza della quale si sarebbe dovuto reputare prodotto nella fattispecie l'effetto interruttivo del decorso del termine di prescrizione.
Da ciò consegue, dunque, che dal calcolo delle somme indebitamente incassate dal di cui alla relazione di Ctu andranno decurtati l'importo di €uro Parte_1
397,12, di cui al bonifico effettuato da Createc S.r.l. in favore dell'appellante per prestazioni ricevute dalla e risalente al 10-2-2009, in Controparte_2 quanto coperto da prescrizione, e l'importo di cui alla correlativa quietanza imputato sempre dal Ctu proporzionalmente al periodo 6-2-2009/10-2-2009 sull'erroneo presupposto che non fosse da considerare coperto da prescrizione, pari ad €uro
264,70 (€uro 52,94 x 5 giorni), con conseguente riterminazione finale dell'ammontare complessivo dell'indebito in ragione di un importo non superiore ad
€uro 34.205,37.
Somma più contenuta, quest'ultima, alla restituzione della quale in favore della società appellata, in parziale riforma sul punto della decisone di primo grado, il deve essere condannato, anche a fronte della insussistenza nella Parte_1 concreta fattispecie che qui occupa dei presupposti di operatività della compensazione oggetto delle eccezione riconvenzionale sollevata dal predetto in prime cure e il cui mancato da parte dell'organo giudicante è stato lamentato dal medesimo con il proposto appello, e tanto in forza del risolutivo ed assorbente rilievo che al momento della eccezione processuale il controcredito opposto in compensazione dall'interessato, in quanto all'epoca contestato poiché oggetto di accertamento nell'ambito di separato giudizio ancora pendente, era privo dei requisiti richiesti dall'art. 1243 c.c. della certezza, liquidità ed esigibilità, con conseguente impossibilità per il giudice nel caso in esame di pronunciare la compensazione, né legale, né giudiziale (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, ordinanza 22-1-2023
n. 35913).
Del pari da rigettare sono, inoltre, le doglianze esplicitate da parte appellante avverso la regolamentazione delle spese processuali adottata con la decisione di primo grado, potendo escludersi che il giudicante sia incorso con esse nella errata applicazione in quanto avvenuta in violazione della disciplina dall'art. 91 c.p.c. del principio della soccombenza, atteso che alla stregua dell'esito finale complessivo della lite, a parte le domande di risarcimento dei danni avanzate reciprocamente da e _1
l'uno nei riguardi dell'altro e tutte indistintamente rigettate, per il Parte_1 resto era stato il predetto appellante l'unica parte processuale a soccombere rispetto alle domande ex adverso intentate dalla stessa e dalla società _1 [...]
rispettivamente, di esclusione del socio e di ripetizione Controparte_2 d'indebito, quest'ultima comunque accolta seppure per un importo inferiore a quello richiesto, con conseguente assenza nella specie dei presupposti di configurabilità di una ipotesi di soccombenza reciproca parziale tra le parti eventualmente idonea a giustificare una compensazione anche solo parziale tra le stesse delle spese del giudizio di prime cure.
Infine, deve rilevarsi come a nessuna pronuncia questa Corte sia tenuta a rendere con riferimento alla domanda meramente riproposta ex art. 346 c.p.c. nella presente sede dalla società appellata di condanna del alla Controparte_2 Parte_1 restituzione in suo favore della somma di €uro 75.192,23, in luogo di €uro 34.67,19 come statuito in sentenza, posto che la stessa avrebbe dovuto trovare ingresso, al contrario di quanto ritenuto dalla citata parte, solo attraverso la proposizione avverso la decisione di primo grado di appello incidentale sul punto, quale unico strumento processuale da attivarsi al fine di potere ottenere la modifica delle statuizioni con essa esplicitamente adottate, aventi contenuto di parziale rigetto della domanda in questione con riferimento alla determinazione di un minor importo da pagare rispetto a quello richiesto e relativamente alle quali il predetto era comunque rimasto soccombente.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, di statuizioni conclusive di condanna del alla restituzione Parte_1 in favore della di una somma Controparte_2 rideterminata in €uro 34.205,37, da maggiorarsi in conformità di quanto già stabilito dal giudice di primo grado di interessi legali computati dalla data di maturazione delle singole poste, per come indicate nella relazione del Ctu in atti, sino all'effettivo soddisfo.
Sussistono, infine, avuto riguardo all'accoglimento solo parziale dell'impugnazione in esito al giudizio e comunque della particolarità delle questioni trattate, giustificati motivi per disporre la compensazione parziale tra le parti delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio in ragione di 1/3 del loro ammontare, liquidato nell'intero nelle rispettive misure di cui al dispositivo che segue, con condanna dell'appellante alla rifusione in favore di ciascuna delle parti appellate dei restanti
2/3 di dette spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da Parte_1 [...]
in persona del curatore speciale, con atto di citazione Controparte_2 notificato il 26/28-2-2019, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 3-8-2018 n. 1775, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata;
condanna al pagamento in favore della Parte_1 CP_2
Agency di a titolo di ripetizione d'indebito, la somma Controparte_2 di €uro 34.205,37, oltre interessi legali come in motivazione;
- conferma nel resto;
- compensa per 1/3 tra le parti le spese del presente grado di giudizio e condanna l'appellante alla rifusione in favore delle appellate dei restanti 2/3 di dette spese, che si liquidano nell'intero per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in complessivi
€uro 2.650,00 in favore di e in complessivi €uro 4.850,00 in favore _1 Con della oltre rimborso forfettario Controparte_2 spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi favore del procuratore della che ne ha Controparte_2 fatto richiesta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 455 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
- , rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Piluso in virtù di procura Parte_1 in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cosenza, Via Benedetto Croce n. 23;
- appellante contro
- , rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Guarnieri in virtù di procura _1 in calce alla comparsa di costituzione in appello, selettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Corso G. Mazzini n. 52;
- appellata e
- in persona del curatore Controparte_2 speciale Avv. giusta decreto di nomina del Presidente del Parte_2
Tribunale di Cosenza in atti, rappresentata e difesa dallo stesso Avv. in Pt_2 proprio, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza,Viale G.
Mancini n. 156;
- appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'adita Corte d'Appello di Catanzaro, in accoglimento del proposto appello e in riforma della sentenza impugnata, statuire che il credito della società nei confronti di Controparte_2 [...]
è di €uro 8.952,42; che detto credito è compensato fino a concorrenza con Pt_1 il maggior credito vantato da nei confronti della predetta società sulla Parte_1 base delle sentenze n. 477/2015 del Tribunale di Cosenza e n. 244/2017 della Corte
d'Appello di Catanzaro;
compensare in tutto o in parte le spese di lite del primo grado sia tra e , sia tra e la società Parte_1 _1 Parte_1 [...]
, ponendo anche a carico di tutte le parti le spese della Ctu. CP_2
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
- Per l'appellata Conclude chiedendo la declaratoria di _1 inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c. e comunque, nel merito, per il suo rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
- Per l'appellata Piaccia Controparte_2 all'Ecc.ma Corte d'Appello adita respingere integralmente l'appello perché inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato, con condanna del medesimo alla restituzione di €uro 75.192,23 in favore della società e conferma della sentenza appellata per ogni rimanente e differente statuizione.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarsi a favore del procuratore concludente ex art. 93 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ 1. , agendo sia quale legale rappresentante di _1
(cfr. la citazione, pag. 18.a), sia i Controparte_2 proprio, ha convenuto in giudizio ed ha chiesto: Parte_1
“[…] accertata e dichiarata la responsabilità del sig. dalla società Parte_1 per grave inadempimento, per la Controparte_2 violazione degli obblighi sociali e per avere leso gli interessi della stessa, con
l'accrescimento della quota in favore di , accertare e dichiarare che _1 il socio ha indebitamento trattenuto e sottratto somme della società Parte_1
e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute. condannare lo stesso al risarcimento del danno materiale subito dalla società in conseguenza del suo comportamento e per la causali di cui in narrativa;
condannare lo stesso al risarcimento del danno emergente e lucro cessante in favore della società e della socia Controparte_2
, per avere con il suo comportamento continuato nel tempo _1 determinato la forzosa chiusura dell'attività commerciale, da determinarsi in via equitativa o comunque proporzionale al volume di affari della società; condannare il sig. alla restituzione delle somme trattenute a titolo di Parte_1 anticipazione dell'utile, nonché al pagamento in misura del 50% delle somme già versate dalla dott.ssa , oltre interessi legali, rivalutazione e maggior _1 danno, disponendo per l'effetto la restituzione delle somme anticipate da quest'ultima, oltre, sempre in favore della dott.ssa , accertato il _1 danno morale ed esistenziale subito da questa, condannare lo stesso sig. Parte_1
la risarcimento dei danni a tale titolo da valutarsi in via equitativa o nella
[...] misura ritenuta di giustizia, condannare altresì il sig. in favore della Parte_3 medesima società a pagare la quota pari al 50% di tutti i debiti ancora residui e da saldare [….]”.
si è costituito e ha chiesto: rigettare le domande proposte contro di Parte_1 lui, perché inammissibili ed infondate;
accogliere “la domanda di responsabilità svolta, sia in proprio, sia per conto della società Controparte_2
nei confronti di , con conseguente condanna
[...] _1 della stessa al risarcimento dei danni tanto a favore della società _1 che di ; accogliere le domande riconvenzionali proposte nei Parte_1 confronti della società e per l'effetto condannare la società a pagargli la quota a lui spettante degli utili dal 1994 ad oggi, il compenso per la sua opera di amministratore dal 1994 al 2008, a risarcirgli i danni da lui subiti per avere concesso ipoteca a garanzia di un finanziamento alla società, da questa non pagato.
Si è quindi costituita la società Controparte_2 in persona del curatore speciale Avv. nominato dal Presidente Pt_2 Parte_2 del Tribunale di Cosenza ai sensi dell'art. 78 c.p.c.. La società ha chiesto : “
Accertare se abbia indebitamente trattenuto somme della società e, Parte_1 per l'effetto, condannare lo stesso alla restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute, anche a titolo di anticipazione di utile, nonché condannare lo stesso al risarcimento dei danni che abbia eventualmente cagionato alla stessa s.n.c., per danno emergente, lucro cessante nella misura che sarà accertata in corso di causa
o in quella differente da valutarsi secondo equità, oltre interessi legali;
Al contempo accertare se dalla data del 2008 la versi in Controparte_2 stato di liquidazione ex art. 2722 n. 2 c.c. per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, nonché accertare i danni eventualmente cagionati dall'amministratore
condannando quest'ultima al risarcimento degli stessi in favore _1 della Snc, nella misura che sarà accertata in corso di causa o in quella differente da valutarsi secondo equità, oltre interessi legali;
Respingere perché infondate e comunque prescritte le domande di , Parte_1 Co di condanna della al pagamento dei compensi dell'amministratore, nonché degli asseriti danni per mancato pagamento di debiti bancari, garantito dallo stesso quale terzo datore di ipoteca […]”.
Nel corso del processo sono stati sentiti i testi ed è stata espletata Ctu, con il dott.
.”. Persona_1
Con sentenza depositata il 3-8-2018 n. 1775, il Tribunale di Cosenza, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica, in accoglimento per quanto di ragione della domanda di , disponeva l'esclusione del socio _1 Parte_1 dalla società rigettandone ogni Controparte_2 altra domanda, e, previo rigetto delle residue domande proposte da , Parte_1 condannava il precitato convenuto al pagamento in favore della predetta società della somma di €uro 34.867,19 con interessi, oltre che al pagamento delle spese processuali e di quelle relative alla espletata Ctu.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello , mediante atto di citazione notificato il 26/28-2-2019, a Parte_1 mezzo della quale, dopo avere puntualizzato espressamente di non aver inteso proporre appello avverso l'esclusione da socio dalla Controparte_2 statuita a suo carico con la pronuncia per sopravvenuta
[...] carenza di interesse a rimanere nella compagine della suddetta società, ne censurava le determinazioni assunte nei suoi confronti di condanna al pagamento in favore della medesima della somma di €uro 34.867,19, oltre accessori, Controparte_2
e di condanna alla rifusione delle spese processuali in favore sia della , _1 che della suddetta società, nonché di quelle relative alla Ctu espletata in primo grado.
Più nello specifico, parte appellante lamentava sotto il primo ordine di doglianze come la decisione di primo grado fosse affetta da errori giuridici nella parte in cui aveva determinato in €uro 34.867,19 il debito gravante a suo carico nei confronti della utilizzando a fini probatori sul punto i documenti depositati Controparte_2 da parte attrice a corredo dell'atto di citazione introduttivo del giudizio ed esaminati dal nominato Ctu e, segnatamente, costituiti dalle dichiarazioni recanti la sua sottoscrizione rilasciate per quietanza nei confronti della società in merito alla ricezione da parte di quest'ultima degli importi di denaro in esse rispettivamente indicati, in violazione degli artt. 214 e ss, 115 c.p.c. e 2697 e ss. c.c..
Si sosteneva, infatti, in argomento nel proposto gravame innanzi tutto come, a fronte del disconoscimento operato da esso appellante come proprie delle firme apposte sui documenti prodotti in giudizio e a lui attribuite dalla controparte, e da reputarsi - contrariamente a quanto affermato in sentenza - essere stato effettuato in maniera sufficientemente specifica, per converso nessuna delle altre parti processuali a cui quel disconoscimento era stato opposto aveva dichiarato di volersi avvalere dei documenti disconosciuti, né altrimenti promosso relativamente agli stessi il procedimento di verificazione della scrittura privata disconosciuta a norma dell'art. 216 c.p.c., così da doversi equiparare siffatta omissione ad una dichiarazione della parte interessata di non volersi valere dei documenti in questione, con conseguente inutilizzabilità di essi a fini decisori.
Lamentava ancora in proposito parte appellante come il primo giudice, nel porre a fondamento della decisione la considerazione che egli non avesse indicato in giudizio una causale che giustificasse in suo favore il trattenimento delle somme in relazione alle quali aveva rilasciato quietanza alla società come da dichiarazioni sottoscritte versate in atti, fosse giunto ad escludere in maniera del tutto erronea che al contrario dovesse essere la parte che aveva agito in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente percepite e/o trattenute a dimostrare di averne diritto, in tal modo finendo nella specie per disattendere illegittimamente la disciplina dettata in materia di distribuzione dell'onere probatorio dall'art. 2697 c.c..
Con un ulteriore motivo di appello, poi, la pronuncia gravata veniva censurata per avere recepito in sede di accertamento dell'ammontare degli importi alla restituzione dei quali il era stato condannato in favore della Parte_1 Controparte_2 le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio all'uopo espletata, e ciò malgrado non se ne potesse apprezzare la correttezza sia per avere illegittimamente ricompreso nel calcolo di dette somme documenti comprovanti incassi diretti ad opera del predetto di denaro spettante alla società (bonifico di €uro 397,12 del 10-2-2009) risalenti ad epoca anteriore allo spirare del termine di prescrizione quinquennale computato a ritroso a far data dalla interruzione di esso considerata come avvenuta il 6-2-2014, giorno di spedizione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, anziché più correttamente a far data dal successivo 11-2-2014, giorno di avvenuta ricezione della notifica dell'atto da parte del destinatario, sia con riferimento al criterio c.d. proporzionale applicato per il calcolo degli importi da restituire, invocandone la rideteminazione, una volta decurtati dall'ammontare oggetto della statuita condanna a suo carico gli importi di cui al bonifico del 10-2-2009 e alle dichiarazioni per quietanza rilasciate da per le somme prelevate nel periodo 1-1- Parte_1
2008/31-12-2009 e di tutte quelle successive del 2010 delle quali gli era stata attribuita la sottoscrizione, in ragione di una somma complessiva non superiore ad
€uro 8.952,42. Sotto un ultimo aspetto l'appellante deduceva il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure in ordine alla eccezione riconvenzionale di compensazione da lui proposta in quella sede e fondata su un controcredito pari a circa €uro 30 mila da lui vantato nei confronti della società a titolo di indennizzo Controparte_2 per l'occupazione abusiva da parte di quest'ultima di immobile di sua proprietà, per come riconosciutogli giudizialmente con le sentenze n. 477/2015 del Tribunale di
Cosenza e n. 244/2017 della Corte d'Appello di Catanzaro passate in giudicato, eccezione che riproponeva anche nel presente grado di giudizio, invocandone l'accoglimento sul presupposto che il credito suddetto fosse considerare certo, liquido ed esigibile.
Per quel concerne l'ulteriore complesso di censure sollevate avverso le statuizioni adottate nel caso in esame dal primo giudice in punto di regolamentazione delle spese processuali, si deduceva che la decisione di porre totalmente a carico del
[...]
le spese di lite e quelle relative alla Ctu fosse frutto di una errata Pt_1 applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., laddove si sarebbe dovuta più correttamente ritenere configurabile in esito al giudizio l'ipotesi di soccombenza reciproca sia tra e , che tra e la Parte_1 _1 Parte_1 Controparte_2
essendo state rigettate le ulteriori domande a contenuto risarcitorio formulate
[...] dalla predetta attrice, così come solo parzialmente accolta in favore della società la domanda di restituzione somme in ragione di un importo inferiore alla metà di quello richiesto (€uro 75.192,23), e, come tale, idonea a giustificare una compensazione totale o anche solo parziale tra le parti delle spese di lite, onde imputare alle controparti citate quella porzione di oneri processuali causati dall'avere le stesse avanzato anche pretese rivelatesi infondate ovvero solo parzialmente fondate in esito al giudizio.
Concludeva, pertanto, chiedendo che la Corte accogliere le richieste finali nei termini meglio specificati in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 28-5-2019, si costituiva in giudizio la in persona del suo curatore Controparte_2 speciale giusta nomina giudiziale in atti, per resistere all'avverso gravame di cui contestava la fondatezza nel merito e chiedeva il rigetto e insistendo nella domanda di condanna del alla restituzione in suo favore della somma di €uro Parte_1
75.192,23, con conseguente conferma in ogni restante statuizione della sentenza impugnata.
Con comparsa di costituzione depositata il successivo 3-6-2019, si costituiva in giudizio per resistere all'avverso gravame di cui eccepiva _1 preliminarmente in rito l'inammissibilità per genericità del motivi e contestava comunque la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza collegiale di prima comparizione delle parti, una volta provvedutosi sulle richieste preliminari delle parti come da ordinanza in atti, all'esito la causa era rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 26-11-2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disattesa, innanzi tutto, l'eccezione preliminare sollevata dall'appellata di inammissibilità in rito del proposto appello sotto il profilo del _1 difetto di specificità dei motivi, posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte (cfr. Cass., SSUU Civili, n. 27199/2017; Cass. Civ. n.
13535/2018 e da ultimo, ancora, Cass. Civ. n. 8999/2022) parte appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico-argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al merito, a giudizio della Corte, il proposto appello è da ritenersi parzialmente fondato e, come tale, meritevole di accoglimento nei termini e limiti qui di seguito esposti.
Senz'altro da disattendere si atteggiano le doglianze dell'appellante avverso la decisione di primo grado per avere, a suo dire, fondato in maniera erronea e Con illegittima l'accertamento delle somme di pertinenza della società CP_2
Agency da lui indebitamente incassate e la conseguente condanna pronunciata a suo carico alla restituzione di queste sulla base delle dichiarazioni recanti la sua sottoscrizione rilasciate per quietanza alla società prodotte agli atti di causa dalla controparte, le quali tuttavia, in difetto del promovimento ad opera di quest'ultima del procedimento di verificazione a norma dell'art. 214 c.p.c. a fronte dell'avvenuto tempestivo disconoscimento dell'autenticità di esse da parte sua sin dalla costituzione in giudizio, sarebbero state più correttamente da considerare non utilizzabili ai fini probatori.
Giova innanzi tutto puntualizzare in tema come ai sensi dell'art. 214 c.p.c. il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso vincolato di formule sacramentali o speciale , postula che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio impugni chiaramente l'autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione, contestando formalmente tale autenticità, ove egli sia l'autore apparente del documento prodotto, dichiarando di non riconoscere la scrittura o la sottoscrizione di quest'ultima (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, sentenza 27-5-
2016 n. 11048); in sostanza in tale ipotesi è necessaria una manifestazione chiara ed inequivoca della volontà di negare l'autenticità del documento ad opera del soggetto al quale la scrittura privata è attribuita, con la conseguenza di non potere essere considerata sufficiente come dichiarazione di disconoscimento da parte del medesimo quella genericamente formulata in termini di contestazione di tutta la documentazione prodotta in giudizio o di altra espressione simile (cfr. Cass. Civ.,
Sez. 5, ordinanza 17-6-2021 n. 17313; Cass. Civ., Sez, 3, sentenza del 19-7-2012 n.
12448), laddove i caratteri di specificità e determinatezza richiesti per poter ritenere configurabile un valido disconoscimento implicano che, allorquando più siano i documenti prodotti, la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione sia tenuta a specificare a quali precisamente di essi si riferisca, oltre che ad indicare il profilo di essi che viene contestato, senza potersi limitare sul punto ad una deduzione riferita genericamente a tutta la documentazione prodotta da controparte, omettendo alcun riferimento circoscritto ad uno o più documenti determinati (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, sentenza 22-1-2018 n. 1537; Cass. Civ., Sez. 5, sentenza 19-8-2004 n. 16232).
Orbene, dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado dall'allora convenuto e odierno appellante si desume Parte_1 con riferimento al profilo valutativo in esame l'avvenuta contestazione della valenza probatoria “di tutta la documentazione prodotta in giudizio da controparte” e prospettata come inidonea a dimostrare alcunché, oltre al disconoscimento da parte del medesimo delle sottoscrizioni presenti a suo nome “sui documenti prodotti”.
A ben vedere, dunque, ricorre nella specie la esplicitazione di un disconoscimento che investe in maniera del tutto indistinta e generalizzata tutta la documentazione ex adverso prodotta e, da ritenersi, come tale, alla luce dei principi interpretativi in materia sopra enunciati e conformemente a quanto affermato sul punto dal primo giudice nella pronuncia gravata, inidonea ad integrare una inequivoca manifestazione della volontà del soggetto di negare l'autenticità con riguardo ad uno o più documenti specificamente individuati e, quindi, anche a precludere l'utilizzazione della stessa come mezzo di prova, malgrado la mancata proposizione dell'istanza di verificazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 216 c.p.c..
D'altra parte, non può neppure trascurarsi di evidenziare sempre sul punto come l'appellante non avesse mancato di svolgere agli atti del giudizio di primo grado e, segnatamente, in sede di esplicitate contestazioni avverso le risultanze della Ctu all'esito del deposito del relativo elaborato sotto il dedotto profilo della pretesa erronea qualificazione come indebite delle somme con riguardo alle quali egli risultava avere rilasciato regolare quietanza alla società nella Controparte_2 persona di quale amministratore della stessa, argomentazioni _1 difensive ex se incompatibili con l'intento di negare la paternità delle sottoscrizioni delle quietanze in questione, avendone piuttosto in tal modo invocato la valenza probatoria in proprio favore sul presupposto implicito del riconoscimento di esse da parte sua.
Altrettanto da respingere sono poi i rilievi addotti da parte appellante avverso l'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito proposta nei suoi confronti in prime cure dalla società , in quanto a suo dire statuito con la Controparte_2 pronuncia gravata sulla base di una errata valutazione delle risultanze di causa in violazione della regola di distribuzione dell'onere probatorio tra le parti processuali dettata dall'art. 2697 c.c., sull'assunto non condivisibile che fosse esso convenuto in ripetizione a dovere essere considerato gravato dell'onere di dimostrare la causa giustificativa della ricezione da parte della società delle somme indicate nella varie quietanze versate in atti, quando al contrario sarebbe stata parte attrice a dover fornire la prova dell'assenza, originaria o sopravvenuta, di un valido titolo legittimante l'accipiens a ricevere ovvero a trattenere le somme in questione.
Posta, infatti, per le ragioni e nei termini sopra richiamati la piena utilizzabilità a fini probatori della documentazione di cui si discute nei confronti della parte contro la quale è stata prodotta in primo grado dall'allora attrice e attuale appellata
[...]
, non può che ritenersi alla stregua del tenore della stessa essere stato _1 compiutamente assolto da parte di quest'ultima l'onere di offrire la prova dei fatti costitutivi della domanda, laddove la dimostrazione circa l'assenza di causa giustificativa dei prelievi di denaro documentati nelle relative dichiarazioni per quietanza nella specie sottoscritte dal è già insita nella mancanza di Parte_1 indicazione alcuna nel contenuto di queste di qualsivoglia causa giustificativa dello spostamento patrimoniale di volta in volta effettuato in favore del medesimo.
Ne discende, dunque, a fronte della prova fornita nei sensi suindicati del difetto di causa debendi delle somme oggetto di dazione all'appellante da parte della citata società e, quindi, della pretesa restitutoria da questa azionata in giudizio nel caso in esame, che ogni valenza di essa ben avrebbe potuto essere resistita o scalfita dal medesimo attraverso la dimostrazione a sua volta circa l'esistenza di una ragione giustificativa di siffatti prelievi di denaro idonea a legittimarlo alla ricezione e/o al trattenimento di essi, e ciò non in virtù dell'inammissibile addossamento di un onere probatorio gravante su altri, bensì in forza dell'onere specificamente previsto a suo carico dal comma 2 dell'art. 2697 c.c. di dimostrare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto fatto valere in giudizio nei suoi confronti, quale nella specie non risulta essere stato assolto.
Tutto quanto appena evidenziato comporta, altresì, che nessuna fondata ragion d'essere possa neppure ascriversi alle ulteriori censure addotte dall'appellante avverso la decisione di primo grado per avere recepito in sede di quantificazione delle somme da lui indebitamente percepite da parte della Controparte_2 gli esiti della Ctu all'uopo disposta, quanto meno sotto il profilo dell'avvenuta valutazione ad opera dell'ausiliario delle somme di cui alle quietanze più volte menzionate e pienamente utilizzabili a fini probatori in sede di conteggio del rapporto di dare/avere tra le parti, nonché del criterio di calcolo dal medesimo effettuato con riferimento alla prodotta quietanza rilasciata dal alla Parte_1 società in merito alla ricezione della complessiva somma di €uro 38.700,00 dall'1-
1-2008 sino al 31-12-2009 di imputazione proporzionale del suddetto importo ai distinti periodi ricavabili all'interno dell'arco temporale in questione in considerazione di essere solo una parte di questo coperto dagli effetti estintivi della maturata prescrizione quinquennale.
Ritiene il Collegio giudicante sempre in argomento che, al contrario, meritino di esse accolti i rilievi di cui al proposto gravame che investono l'operata individuazione ad opera del Ctu della data fino alla quale potersi considerare ogni dazione indebita di somme coperta da prescrizione, siccome computata nei cinque anni a ritroso rispetto alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, in quella del 6-2-2009 della spedizione dell'atto medesimo a mezzo del servizio postale, anziché più correttamente in quella successiva dell'11-2-2009 di avvenuta consegna del plico raccomandato contenente lo stesso al destinatario, come da avviso di ricevimento versato in atti, e solo in costanza della quale si sarebbe dovuto reputare prodotto nella fattispecie l'effetto interruttivo del decorso del termine di prescrizione.
Da ciò consegue, dunque, che dal calcolo delle somme indebitamente incassate dal di cui alla relazione di Ctu andranno decurtati l'importo di €uro Parte_1
397,12, di cui al bonifico effettuato da Createc S.r.l. in favore dell'appellante per prestazioni ricevute dalla e risalente al 10-2-2009, in Controparte_2 quanto coperto da prescrizione, e l'importo di cui alla correlativa quietanza imputato sempre dal Ctu proporzionalmente al periodo 6-2-2009/10-2-2009 sull'erroneo presupposto che non fosse da considerare coperto da prescrizione, pari ad €uro
264,70 (€uro 52,94 x 5 giorni), con conseguente riterminazione finale dell'ammontare complessivo dell'indebito in ragione di un importo non superiore ad
€uro 34.205,37.
Somma più contenuta, quest'ultima, alla restituzione della quale in favore della società appellata, in parziale riforma sul punto della decisone di primo grado, il deve essere condannato, anche a fronte della insussistenza nella Parte_1 concreta fattispecie che qui occupa dei presupposti di operatività della compensazione oggetto delle eccezione riconvenzionale sollevata dal predetto in prime cure e il cui mancato da parte dell'organo giudicante è stato lamentato dal medesimo con il proposto appello, e tanto in forza del risolutivo ed assorbente rilievo che al momento della eccezione processuale il controcredito opposto in compensazione dall'interessato, in quanto all'epoca contestato poiché oggetto di accertamento nell'ambito di separato giudizio ancora pendente, era privo dei requisiti richiesti dall'art. 1243 c.c. della certezza, liquidità ed esigibilità, con conseguente impossibilità per il giudice nel caso in esame di pronunciare la compensazione, né legale, né giudiziale (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, ordinanza 22-1-2023
n. 35913).
Del pari da rigettare sono, inoltre, le doglianze esplicitate da parte appellante avverso la regolamentazione delle spese processuali adottata con la decisione di primo grado, potendo escludersi che il giudicante sia incorso con esse nella errata applicazione in quanto avvenuta in violazione della disciplina dall'art. 91 c.p.c. del principio della soccombenza, atteso che alla stregua dell'esito finale complessivo della lite, a parte le domande di risarcimento dei danni avanzate reciprocamente da e _1
l'uno nei riguardi dell'altro e tutte indistintamente rigettate, per il Parte_1 resto era stato il predetto appellante l'unica parte processuale a soccombere rispetto alle domande ex adverso intentate dalla stessa e dalla società _1 [...]
rispettivamente, di esclusione del socio e di ripetizione Controparte_2 d'indebito, quest'ultima comunque accolta seppure per un importo inferiore a quello richiesto, con conseguente assenza nella specie dei presupposti di configurabilità di una ipotesi di soccombenza reciproca parziale tra le parti eventualmente idonea a giustificare una compensazione anche solo parziale tra le stesse delle spese del giudizio di prime cure.
Infine, deve rilevarsi come a nessuna pronuncia questa Corte sia tenuta a rendere con riferimento alla domanda meramente riproposta ex art. 346 c.p.c. nella presente sede dalla società appellata di condanna del alla Controparte_2 Parte_1 restituzione in suo favore della somma di €uro 75.192,23, in luogo di €uro 34.67,19 come statuito in sentenza, posto che la stessa avrebbe dovuto trovare ingresso, al contrario di quanto ritenuto dalla citata parte, solo attraverso la proposizione avverso la decisione di primo grado di appello incidentale sul punto, quale unico strumento processuale da attivarsi al fine di potere ottenere la modifica delle statuizioni con essa esplicitamente adottate, aventi contenuto di parziale rigetto della domanda in questione con riferimento alla determinazione di un minor importo da pagare rispetto a quello richiesto e relativamente alle quali il predetto era comunque rimasto soccombente.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, di statuizioni conclusive di condanna del alla restituzione Parte_1 in favore della di una somma Controparte_2 rideterminata in €uro 34.205,37, da maggiorarsi in conformità di quanto già stabilito dal giudice di primo grado di interessi legali computati dalla data di maturazione delle singole poste, per come indicate nella relazione del Ctu in atti, sino all'effettivo soddisfo.
Sussistono, infine, avuto riguardo all'accoglimento solo parziale dell'impugnazione in esito al giudizio e comunque della particolarità delle questioni trattate, giustificati motivi per disporre la compensazione parziale tra le parti delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio in ragione di 1/3 del loro ammontare, liquidato nell'intero nelle rispettive misure di cui al dispositivo che segue, con condanna dell'appellante alla rifusione in favore di ciascuna delle parti appellate dei restanti
2/3 di dette spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da Parte_1 [...]
in persona del curatore speciale, con atto di citazione Controparte_2 notificato il 26/28-2-2019, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 3-8-2018 n. 1775, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata;
condanna al pagamento in favore della Parte_1 CP_2
Agency di a titolo di ripetizione d'indebito, la somma Controparte_2 di €uro 34.205,37, oltre interessi legali come in motivazione;
- conferma nel resto;
- compensa per 1/3 tra le parti le spese del presente grado di giudizio e condanna l'appellante alla rifusione in favore delle appellate dei restanti 2/3 di dette spese, che si liquidano nell'intero per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in complessivi
€uro 2.650,00 in favore di e in complessivi €uro 4.850,00 in favore _1 Con della oltre rimborso forfettario Controparte_2 spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi favore del procuratore della che ne ha Controparte_2 fatto richiesta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)