Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 31/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Valentina
Vecchietti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2830 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
-Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in PIAZZA D. CARMINE N. 12 47121 FORLI',
presso lo studio dell'avv. MARZOCCHI CLAUDIO, rappresentato e difes o dall'avv. MARZOCCHI CLAUDIO (CF ) C.F._2
ATTORE
nei confronti di
- Cod. Fisc. CP_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
nei confronti di
, P.IVA Controparte_2
OGGI - in persona del P.IVA_1 Controparte_3
procuratore speciale dr. con il patrocinio dell'avv. Controparte_4
GERARDO RUCCI (CF ), elettivamente C.F._4
domiciliata in Forlì, corso Diaz n. 39;
CONVENUTA
1
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
"Voglia l'Ill.mo Giudice adito contrariis rejectis, ACCERTATO E DICHIARATO che il sinistro per cui è causa si verificò per fatto e colpa esclusivi ovvero, in estremo subordine, comunque assorbenti e concorsuali, del Sig. he si trovava alla guida della propria CP_1 autovettura Mercedes Gla220 trg. FK989SA ed assicurata per la rca presso CONDANNARE i convenuti in solido tra loro ed ognuno per il Controparte_5 proprio titolo al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, come meglio allegati e specificatamente enucleati nel corso dell'atto di citazione introduttivo della lite, subiti dal Sig. e quindi Parte_1 biologici morali ed esistenziali, nessuno escluso, da valutarsi anche in ragione della gravità delle lesioni fisiche patite dal danneggiato e dalle altrettanto conseguenti sofferenze patite in relazione anche al lungo percorso riabilitativo affrontato, danni così come meglio specificati in atto di citazione e comunque supportati dalla istruttoria di causa in relazione all'an ed al quantum debeatur, oltre alla refusione delle spese stragiudiziali - note ed Controparte_6
Avv. Claudio Marzocchi -, interessi legali dal dì del sinistro alla notifica della domanda giudiziale, ed oltre interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo - D.L. n. 132/2014, il cui preciso ammontare sarà ulteriormente quantificato all'esito dell'istruzione di causa, con vittoria di spese, competenze ed onorari di avvocato, oltre RSG CPA ed IVA nella misura di legge. Con refusione integrale di ogni spesa tecnica di CTU e di CTP così come comprovate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di avvocato, oltre RSG, CPA ed IVA nella misura di Legge, anche relativi alla fase della negoziazione assistita”.
Per società oggi Controparte_5 Controparte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì adito, contrariis reiectis, IN VIA
ISTRUTTORIA, occorrendo, dare ingresso alle istanze istruttorie di cui alle
memoria 183/VI n. 2 e 3 cpc, qui integralmente richiamate.NEL MERITO
DICHIARARE che il sinistro di strada verificatosi il giorno 06.11.2020 alle
ore 11,30 in località Cesenatico lungo la SS16 Adriatica nella direttiva di
marcia Rimini-Ravenna vada ascritto a fatto, colpa e responsabilità esclusiva
dell'odierno attore, come risultante dal rapporto dei Carabinieri di
2 Cesenatico e, per l'effetto, RIGETTARE le domande introdotte da
[...]
in quanto infondate, in fatto e diritto e non provate, sia sotto il Parte_1
profilo dell' an debeatur che, ancor più, sotto quello del quantum debeatur,
essendo impugnata in ogni parte la documentazione medica e valutativa ex
adverso dismessa e in particolare il doc. 7. RIGETTARE le domande
avversarie anche sotto il profilo della variegata serie di danni, costituenti
duplicazioni o triplicazioni dei medesimi patimenti, di cui si legge nelle
conclusioni dell'atto introduttivo, nonché sotto il profilo di non meglio specificate spese stragiudiziali in relazione alle quali, a tacer d'altro, manca
agli atti ogni opportuna documentazione a sostegno, non tanto del fondamento
della richiesta sotto il profilo dell'attività svolta, quanto dell'effettivo esborso
sostenuto. In ogni caso con vittoria di spese e compenti professionali oltre
15% spese generali, IVA e CPA come per legge.”
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. (di seguito anche “l'attore”) citava in giudizio il sig. Parte_1
(di seguito anche “il convenuto”) nonché la società CP_1 [...]
- ora (di seguito anche “la Controparte_2 Controparte_3
convenuta” o “la Compagnia”) per sentire accertato e dichiarato che il sinistro avvenuto in data 6.11.2020, si verificò per fatto e colpa esclusivi,
ovvero in subordine concorsuali prevalenti, di che si trovava CP_1
nel frangente alla guida della propria autovettura Mercedes tg. FK989SA,
assicurata presso la Compagnia, con condanna dei convenuti, in solido fra di loro, al risarcimento all'attore di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali meglio descritti in atti e da quantificarsi tenendo conto della gravità delle lesioni patite, oltre interessi e con vittoria di spese.
3 Allegava l'attore che in data 06.11.2020, verso le ore 19 e 30, si trovava a piedi presso l'autolavaggio presente all'interno della stazione di rifornimento
Tamoil, sito sulla SS Adriatica 16.
L'attore nel frangente era andato a trovare un amico, che svolgeva il Per_1
proprio lavoro presso l'autolavaggio.
Dopo averlo salutato, l'attore si dirigeva verso casa e, dovendo raggiungere il lato opposto della strada statale, si fermava sul ciglio della strada controllando entrambi i sensi di marcia, dopo di che iniziava ad attraversare proprio davanti all'area del distributore, con andamento da sx a dx rispetto ai veicoli marcianti sulla statale. In quel punto, e per oltre 100 metri, la strada risulta priva di attraversamenti pedonali. Quando l'attore aveva già
percorso quasi per intero l'attraversamento, il convenuto, arrivato all'altezza del distributore, pur potendo avvistare l'attore che stava attraversando a passo d'uomo provenendo dalla sinistra della vettura, lo travolgeva;
il pedone veniva scaraventato all'indietro a causa del violento urto;
trasportato immediatamente in ospedale, venivano qui diagnosticate serie lesioni fisiche.
Ad avviso dell'attore, la responsabilità per l'accadimento del sinistro sarebbe da ascriversi al convenuto, che avrebbe assunto una condotta di guida imprudente, pur nella possibilità oggettiva di avvistare il pedone per tempo,
stante che quest'ultimo indossava scarpe rosse e l'area era comunque illuminata dalle forti luci provenienti dal distributore Tamoil;
dalle dichiarazioni dello stesso convenuto, emergerebbe che quest'ultimo aveva peraltro avvistato il pedone, ponendosi in rotta di collisione con questo pur potendo evitarlo. Pertanto, il convenuto avrebbe contravvenuto ad ogni regola di diligenza e prudenza, ponendosi come causa unica del sinistro.
4 L'attore allegava di avere patito danni alla propria integrità psicofisica, oltre che un danno alla capacità lavorativa specifica ed oltre il danno morale per le sofferenze patite;
inoltre, sussisterebbero danni patrimoniali per spese mediche, oltre alle spese legali e per assistenza stragiudiziale.
Non si costituiva in giudizio il convenuto, dichiarato contumace alla udienza del 29 giugno 2022.
Si costituiva invece tempestivamente la convenuta, concludendo per il rigetto delle domande avanzate dall'attore.
Ad avviso della Compagnia, l'occorso sarebbe avvenuto per esclusivo fatto e colpa dello stesso attore danneggiato. Contestava la Compagnia la narrativa dei fatti espletata dall'attore e tutte le deduzioni poste a fondamento della domanda. Invero, ad avviso della Compagnia, la comparsa del pedone, in tenuta scura, fu talmente repentina, improvvisa ed inavvistabile da rendere impossibile ogni tentativo anche solo di schivarlo da parte dell'automobilista,
che pure procedeva a velocità prudenziale e rispettosa dei limiti. Al
contrario, l'attore, nel procedere con l'attraversamento, avrebbe invero omesso di concedere la dovuta precedenza al veicolo condotto dal convenuto.
Contestava comunque la Compagnia i danni dedotti dall'attore e la loro quantificazione.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante c.t.u. medico legale.
Sussiste in atti rapporto di sinistro stradale (doc. 3 attoreo) completo con le dichiarazioni assunte nell'immediatezza dei fatti;
si ritiene che da tale documento possono esser tratti elementi utili al fine della ricostruzione del sinistro e del riparto di responsabilità nella causazione del sinistro stesso.
5 Dagli accertamenti contenuti nel rapporto, si evince che al pedone, odierno attore, fu contestata la violazione dell'art. 190 comma 5 del Codice della
Strada, per non avere concesso la dovuta precedenza ai veicoli,
nell'effettuare l'attraversamento stradale. Detto attraversamento avvenne su strada statale, in zona priva di attraversamenti pedonali e non dotata di sufficiente illuminazione (come si evince dagli accertamenti di rapporto e dalle parole dell'informatore , sentito nell'immediatezza Testimone_1
dei fatti, nonché dell'informatore ; il pedone era Persona_2
vestito con abiti di colore scuro non rifrangenti (dichiarazioni Tes_1
, . L'urto si verificava nella parte anteriore
[...] Testimone_2
sinistra del veicolo del convenuto, mentre l'attore procedeva camminando da sinistra verso destra tenuto conto della direzione di marcia del veicolo.
Numerosi sono i profili di imprudenza imputabili al pedone nell'occorso:
avere tentato un attraversamento, su strada statale, al buio vestito con abiti scuri, evidentemente senza controllare con la dovuta attenzione la presenza di veicoli e senza concedere la dovuta precedenza al veicolo del convenuto,
in marcia al momento dell'attraversamento; tutto ciò si desume dagli accertamenti espletati e dalle dichiarazioni raccolte nell'immediatezza, ed anche in considerazione del fatto che l'urto si concretizzò nella parte sinistra del veicolo, sì che il pedone non fu investito “in pieno” frontalmente dal veicolo marciante, ma l'urto avvenne sulla sinistra dello stesso,
evidentemente per la circostanza che entrambi gli attori del sinistro non ebbero la prontezza di avvedersi per tempo l'uno dell'altro, concretizzandosi così il sinistro.
Quanto al riparto di responsabilità, ai fini risarcitori, la giurisprudenza di
6 legittimità ha evidenziato che “In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame” (Cass. Civ. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 2433 del 25/01/2024 (Rv. 670063 - 01); infatti, “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione,
l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito,
che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma
1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.” (Cass. civ. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 842 del 17/01/2020; cfr. anche
Sez. 3, Sentenza n. 24204 del 13/11/2014).
Nel caso di specie, pare possa escludersi l'ascrivibilità del sinistro, quanto meno in via esclusiva, al conducente del veicolo coinvolto, odierno convenuto.
È stato evidenziato dall'istruttoria di causa che plurimi sono i profili di rimprovero della condotta assunta dall'attore nell'occorso; come si è già
evidenziato, l'attore è stato sanzionato per non avere dato la precedenza
7 nell'attraversamento, avvenuto al di fuori delle strisce pedonali;
egli appare non avere assunto la dovuta attenzione nell'attraversare una così importante arteria, in orario notturno, con abbigliamento scuro e in condizioni di scarsa visibilità. Dall'altro canto, occorre tenere conto che, circa la condotta dell'automobilista, l'art. 2054 c.c. stabilisce che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Nella giurisprudenza di merito, tale presunzione viene esplicata nel senso che: “In caso di investimento di pedone, opera la presunzione di responsabilità in capo all'automobilista investitore, in virtù della quale questi si presume responsabile, salvo che riesca a provare l'esclusiva o concorrente responsabilità del pedone nella eziologia del sinistro, oppure riesca a dimostrare di aver tentato in ogni modo di evitare il danno, per cui la condotta, anche colposa, del pedone non è di per sé sufficiente a configurare la sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 comma 1 c.c.” (Tribunale Torino sez. IV, 19/07/2024, n.4174,
DeJure); “In caso di investimento di pedone, opera la presunzione relativa di colpa del conducente di cui all'art. 2054 comma 1 c.c. che, proprio perché relativa, può essere vinta dall'automobilista investitore fornendo la prova liberatoria, ossia dimostrando aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In sostanza, il conducente deve allegare e provare che non vi era alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione che ricorre quando il pedone ha tenuto una condotta del tutto anomala ed imprevedibile, sicché
8 l'automobilista si è trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti” (Tribunale Palermo
sez. III, 13/09/2024, n.4440, DeJure).
Dalla lettura del verbale di accertamenti (doc. 3 attoreo), si evince che il convenuto, nell'immediatezza dei fatti, ebbe a dichiarare che:
“…improvvisamente notavo sbucare dalla mia sinistra una persona che indossava abiti di colore scuro, la quale era intenta ad attraversare la Strada
Statale in un tratto ove non vi è sufficiente illuminazione, né tantomeno sono presenti attraversamenti pedonali e in un tratto vietato ai pedoni. Non avevo nemmeno il tempo di realizzare, quindi di schivare il pedone in quanto lo stesso invadeva velocemente la mia carreggiata…l'impatto è stato inevitabile”;
dalle parole del convenuto, si evince certamente la difficoltà del convenuto nell'occorso di prevenire l'evento, stante la difficoltà di prevedere l'attraversamento di un pedone in quel contesto e a quell'orario; tuttavia,
non si potrebbe predicare una assoluta inevitabilità dell'evento, giacchè lo stesso convenuto ha ammesso di avere visto il pedone, seppure sbucato all'improvviso, ma di non avere avuto il tempo di realizzare, di evitare l'impatto; seppure tenendo conto del necessario tempo di reazione, è
evidente che nel caso di specie non risulta possibile affermare con certezza che sia raggiunta la piena prova che il conducente avesse effettivamente compiuto tutto il possibile per evitare il danno;
anche l'informatrice pur avendo definito l'impatto come inevitabile, ha Testimone_2
tuttavia affermato di avere visto, nell'occorso, sbucare il pedone sulla sinistra:
il pedone, dunque, veniva in effetti avvistato, seppure probabilmente pochi istanti prima del sinistro, e dunque, visto il rigore della presunzione
9 prescritta dall'art. 2054 comma 1 c.c., non sembra raggiunta la prova in grado di scalfire in effetti la portata di detta presunzione, che, di base, si assume al 100%. Pertanto, non può essere accolta l'eccezione o la difesa della convenuta che vorrebbe ascrivere la responsabilità del sinistro al 100%
allo stesso attore danneggiato. Tuttavia, non si può negare la sussistenza di un rilevatissimo concorso di colpa a carico del danneggiato, tanto da rendere prevalente la responsabilità di quest'ultimo rispetto a quella del convenuto.
Sul punto, nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che: “In tema di responsabilità a seguito di investimento di un pedone, in base alla norma di cui all'art. 2054, co. 1, c.c., il conducente di veicoli a motore e' onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra il conducente e pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c)
ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone” (Tribunale Benevento sez. I, 01/07/2024, n.1268,
DeJure). Nel caso di specie, deve evidenziarsi l'assoluta imprudenza che connotò la condotta dell'attore, che ebbe ad attraversare in un luogo pericoloso, senza curarsi di rendersi visibile, senza concedere la precedenza dovuta ai veicoli, in orario notturno. La percentuale di responsabilità
ascrivile al danneggiato deve essere stimata nella misura dell'80%.
Deve dunque essere affermata la responsabilità risarcitoria dei convenuti,
per i titoli di cui al presente giudizio, nella misura del 20%.
Per quanto riguarda i danni, è stata svolta in primo luogo consulenza tecnica
10 d'ufficio, avente ad oggetto l'accertamento medico legale sulle conseguenze del sinistro, conclusivamente accertando quanto segue: “Nel sinistro stradale
del giorno 6 novembre 2020 il Sig. ha riportato un trauma Parte_1
poli-fratturativo caratterizzato da “Frattura scomposta del terzo distale dell'ulna e distacco dello stiloide ulnare del braccio destro, frattura dell'acromion destro con lussazione della spalla, ferita lacero-contusa frontale destra, trauma cranico non commotivo, policontusioni…I traumi conseguenti all'incidente stradale per cui è causa, per il tempo trascorso e le terapie effettuate, sono attualmente giunti a stabilizzazione con postumi. In
atti sono presenti solo certificati dei medici dell'INAIL che, pur non avendo l'Ente accolta la malattia, giustificano l'assenza dal lavoro per 117 giorni.
Tale periodo è ritenuto congruo sulla base dei criteri clinici e dei tempi di evoluzione delle lesioni riportate e riconosciuto interamente di ITP
suddivisibile in 45 giorni al 75% durante i quali è stato sottoposto ad esami,
intervento chirurgico ed ha avuto l'arto superiore destro immobilizzato in gesso;
45 giorni al 50% in cui ha rimosso il gesso, si è sottoposto ad esami radiologici e visite specialistiche, ripreso il movimento di spalla e polso destro;
27 giorni al 25% in cui ha completato l'iter clinico e ripreso appieno le attività quotidiane. Alla richiesta specifica se abbia avuto o meno necessità
di ricorrere ad un assistente alla persona risponde di essersi avvalso dell'aiuto di familiari ed amici. Da quanto riferito ed accertato il grado di sofferenza psico fisica può essere indicato di grado 3 (medio) per la durata di tutto il periodo di ITP al 75%, di grado 2 (medio-lieve) per il periodo di ITP
al 50% e di grado 1 (lieve) per i giorni di ITP al 25%. I traumi subiti hanno determinato uno stato di malattia che per il tempo trascorso e le terapie
11 effettuate attualmente è giunto a stabilizzazione con postumi permanenti non ulteriormente emendabili rappresentati da: “limitazione funzionale della flesso-estensione del polso destro in destrimane con mezzi di osteosintesi ancora in sede per osteosintesi di frattura distale dell'ulna e distacco dello stiloide ulnare;
limitazione funzionale della spalla destra conseguente a infrazione dell'acromion e documentata lussazione di spalla;
danno estetico complessivo lieve da esiti cicatriziali di ferita frontale destra e cicatrici chirurgiche all'avambraccio destro”. Tali esiti determinano un danno biologico complessivo valutabile nella misura del 15% (quindici per cento)
sulla base dell'utilizzo comparativo delle tabelle di legge contenute nel decreto del 03 luglio 2003 e delle tabelle SIMLA. Il consequenziale grado di sofferenza psico-fisica in una scala da 1 a 5 (assente/lievissima, lieve, media,
elevata, elevatissima) è valutabile nella misura complessiva di 2, lieve. Il
IZ non ha qualifiche professionali e svolge attività lavorative diverse con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o a chiamata.
Ritengo che sia l'inabilità temporanea che i postumi permanenti non impediscano l'attività lavorativa di magazziniere che si concluse per la scadenza del contratto subordinato a tempo determinato. Come ha riferito,
dopo aver concluso il contratto a termine di magazziniere, si è dedicato ad attività diverse: manovale edile, pesca in mare sui pescherecci, lavapiatti,
bracciante agricolo per cui non si ritiene che i postumi permanenti delle lesioni riportate il 6 novembre 2020 incidano negativamente sulle capacità
lavorativa specifica o determinino perdita delle chance. Tuttavia è
ipotizzabile un'incidenza negativa sulla cenestesi lavorativa nel senso di una maggiore usura nell'ambito del mansionario relativo alle occupazioni
12 confacenti alle sue attitudini circoscrivibili nell'ambito delle attività manuali.
In atti sono presenti solo tre tickets sanitari per controlli ortopedici presso l'O.C di Cesena per complessivi € 69,80 che vengono ammessi Persona_3
a rimborso perché riferiti a prestazioni necessarie ed appropriate.
Documento n. 38870 (18.12.2020), ticket RX polso destro, SSN, € 17,00.
Documento n 38871 (18.12.2021), ticket visita ORT controllo, SSN, €
34,80. Documento n. 03268 (01.03.2021), ticket visita ORT controllo, SSN,
€ 18,00” (relazione c.t.u. depositata in data 14.6.2023).
L'attore allega quali conseguenze del sinistro: un danno alla integrità
psicofisica, un danno da riduzione della capacità lavorativa, un danno morale, un danno patrimoniale da spese mediche.
Vale la pena soffermarsi in primo luogo sull'allegato danno alla capacità
lavorativa, che non appare provato;
si richiamano sul punto le considerazioni del c.t.u., laddove si evidenzia che “Il IZ non ha qualifiche professionali e svolge attività lavorative diverse con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o a chiamata. Ritengo che sia l'inabilità
temporanea che i postumi permanenti non impediscano l'attività lavorativa di magazziniere che si concluse per la scadenza del contratto subordinato a tempo determinato. Come ha riferito, dopo aver concluso il contratto a termine di magazziniere, si è dedicato ad attività diverse: manovale edile,
pesca in mare sui pescherecci, lavapiatti, bracciante agricolo per cui non si ritiene che i postumi permanenti delle lesioni riportate il 6 novembre 2020
incidano negativamente sulle capacità lavorativa specifica o determinino perdita delle chance. Tuttavia è ipotizzabile un'incidenza negativa sulla cenestesi lavorativa nel senso di una maggiore usura nell'ambito del
13 mansionario relativo alle occupazioni confacenti alle sue attitudini circoscrivibili nell'ambito delle attività manuali”. Non appare così dimostrato un danno alla capacità lavorativa, ma un mero pregiudizio della cenestesi lavorativa, come evidenziato dal c.t.u.; nella giurisprudenza di legittimità si è
evidenziata la differenza fra tali due concetti, precisando che “Il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica,
richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute,
potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto” (Cass. Civ. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 16628 del 12/06/2023 (Rv. 668169 - 01); nel caso di specie,
detto danno appare dunque essenzialmente collocabile nella sfera del danno non patrimoniale, maggiorato della componente morale, tenendo conto anche della sofferenza subita evidenziata dal c.t.u..
Si procede dunque alla quantificazione del danno secondo le vigenti Tabelle
milanesi, come segue:
14 Calcolo Danno Non
Patrimoniale
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 30 anni
Percentuale di invalidità permanente 15% Punto danno biologico € 3.211,51 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 31%) € 995,57 Punto danno non patrimoniale € 4.207,08
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 27
Danno biologico risarcibile € 41.188,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 53.956,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.881,25 Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 25% € 776,25 Totale danno biologico temporaneo € 7.245,00
Spese mediche € 69,80
Totale generale: € 61.270,80
L'importo deve essere devalutato alla data del sinistro (6.11.2020), per ottenere la somma di euro 52.012,56; detratta la percentuale dell'80%
corrispondente alla quota concorsuale di responsabilità si ottiene la somma di euro 10.402,51; da tale somma deve essere ulteriormente detratta la
15 somma riconosciuta dall di euro 1.048,20, per ottenere la somma di CP_7
euro 9.354,31. Trattandosi di obbligazione di valore, promanante da fonte non contrattuale, l'importo deve essere maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria sino all'attualità, per ottenere la somma di euro
11.977,77.
I convenuti, pertanto, tenendo conto di quanto sopra specificato, dovranno essere condannati, in solido, al pagamento all'attore della predetta somma,
oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data di deposito della presente sentenza al saldo effettivo.
Per quanto concerne le spese, sussistendo danno alla integrità psicofisica riconosciuto, si ritiene equo porre le spese per la consulenza tecnica d'ufficio integralmente a carico dei convenuti, in solido.
Le spese di lite devono essere poste del pari a carico dei convenuti, in solido;
esse vanno liquidate tenendo conto non dell'importo della domanda ma dello scaglione corrispondente all'importo effettivamente riconosciuto,
ex dm 55 del 2014, parametri medi ed esclusa la fase decisoria, ed oltre anticipazioni, limitatamente all'importo di euro 145,50, tenendo conto dell'effettivo valore riconosciuto all'esito del giudizio.
Infine, quanto alle spese per assistenza stragiudiziale, che hanno natura di danno emergente (cfr. Cass. Civ., Sez. 3 -
, Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020 ), esse devono essere puntualmente dedotte, allegate e provate;
nel caso di specie, apparendo documentata detta attività (cfr. doc.ti 11, 12, 13, 14 fascicolo parte attrice), esse devono essere riconosciute, limitatamente all'importo di euro 1.985,00, tenendo conto dell'effettivo valore del risarcimento riconosciuto. Esse del pari vanno poste
16 a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa n. 2830 del 2021 , ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) Accerta e dichiara la sussistenza di responsabilità concorsuale a carico di nella misura del 20%, e del danneggiato CP_1
nella misura dell'80%, nella causazione del Parte_1
sinistro accaduto il 6.11.2020 ed oggetto di causa e pertanto
2) Condanna e oggi CP_1 Controparte_8 Controparte_3
in solido, ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento
[...]
all'attore dei conseguenti danni, per la quota del 20% e dunque
3) Condanna e oggi CP_1 Controparte_8 Controparte_3
in solido, ciascuno per il proprio titolo, al pagamento a
[...]
favore di della somma di euro 11.977,77, oltre Parte_1
interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data di deposito della presente sentenza al saldo effettivo;
4) Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e CP_1
oggi in solido;
Controparte_8 Controparte_3
5) Condanna e oggi CP_1 Controparte_8 Controparte_3
in solido fra di loro, alla refusione a favore di
[...] Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio che liquida in
[...]
17 complessivi euro 3.376,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge ed oltre euro 145,50 per anticipazioni;
6) Condanna e oggi CP_1 Controparte_8 Controparte_3
in solido fra di loro, alla refusione a favore di
[...] Parte_1
delle spese di assistenza stragiudiziale che liquida nell'importo
[...]
di euro 1.985,00, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data di deposito della presente sentenza al saldo effettivo.
Forlì, 31.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vecchietti
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