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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentario • 1
- 1. La qualificazione dell’impresa minore nella liquidazione giudiziale tramite il reclamoAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 8 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/07/2025, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
n. 942/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott. Guido Santoro Presidente dott. Gabriella Zanon Consigliere dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex art. 51, 1° co., cod. crisi impr. promosso da con sede in Verona (c.f. e p. iva n. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratrice unica e legale rappresentante
[...]
(c.f. , difesa dall'avv. Giampiero Parte_2 C.F._1
Giacinti e domiciliata in Verona presso il difensore
(reclamante) contro
con sede in Verona (c.f. e Controparte_1
p. iva n. ), in persona del liquidatore dott. P.IVA_1 Controparte_2
1 (reclamata non costituita)
e contro con sede in Milano (p. iva n. ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del procuratore speciale avv. difesa dall'avv. Controparte_4
e domiciliata a Milano presso il difensore Controparte_4
(reclamata)
Oggetto: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Verona n.
65/2025 depositata il 15 marzo 2025
Conclusioni: per la ricorrente: chiede che l'Ecc.ma Corte adita, previo accertamento dell'insussistenza, in capo a delle condizioni previste Parte_1
dall'art.
2 -comma 1- lett. D -C.C.I.I.-, voglia, ai sensi dell'art. 51
C.C.I.I., revocare la liquidazione giudiziale pronunciata con la sentenza n. 65/2025 pubblicata il 25.03.2025 dal Tribunale di Verona –
Sezione Procedure Concorsuali – nei confronti di Parte_1
In via istruttoria: si richiede ammettersi prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che dall'anno 2018 in poi non ha più svolto Parte_1
nessuna attività, quale era quella già esercitata nel corso degli anni
2016 e 2017, ovvero il commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli di vestiario, calzature, pelletteria, confezioni e articoli tessili, né
2 attività di alcun genere, indichi il teste il mese dell'anno 2018 dal quale
è divenuta “inattiva”; Parte_1
2) “Vero che nell'anno 2018 l'unica unità locale produttiva quale era un negozio per la vendita degli articoli di cui al superiore capitolo n. 1, sito in CA (MO) -Via Enrico Fermi n. 18- è stata chiusa”.
Si indicano quali testimoni, con riserva di altri, il dott. di Testimone_1
Verona, il signor di CA, il signor di Testimone_2 Tes_3
CA e la signora di CA. Tes_4
per la reclamata Controparte_3
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
Rigettare il reclamo proposto da per tutti i motivi Parte_1
indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 65/2015 con la quale il Tribunale di Verona ha dichiarato la liquidazione giudiziale di Parte_1
In ogni caso, con rifusione delle spese del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento del ricorso depositato il 27 gennaio 2025 da
[...]
il Tribunale di Verona, con sentenza depositata il 25 marzo CP_3
2025, dichiarava il fallimento di società costituita nel Parte_1
2016 ed avente ad oggetto il commercio all'ingrosso e al dettaglio di vestiario, calzature e articoli tessili, compresi quelli per l'arredo della casa. affermava di essere creditrice di Controparte_3 Parte_1
per euro 31.655,59 (di cui euro 13.474,44 per capitale, euro 7.551,27
3 per interessi al tasso convenzionale del 10,30 % dal 16 agosto 2019 al
22 gennaio 2025, euro 10.629,88 per spese e onorari liquidati nel decreto ingiuntivo n. 3103/2020 e nella sentenza 28 febbraio 2023, che aveva respinto l'opposizione al decreto suddetto, oltre spese successive e tassa di registro) e riferiva di avere inutilmente tentato il pignoramento dei beni mobili della debitrice. non si costituiva nel procedimento. Parte_1
Il Tribunale, rilevata la sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 49, 5° co., cod. crisi impr., riteneva che Parte_1
fosse insolvente, così motivando: “la società versa in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: i) dal mancato pagamento dei crediti vantati dall'istante; ii) dall'esito infruttuoso del pignoramento mobiliare da essa tentato;
iii) dal mancato deposito dei bilanci successivi a quello dell'esercizio 2016; iv) dalla presenza di iscrizioni
a ruolo per quasi 40 mila euro”. Quanto ai limiti dimensionali di cui all'art. 2, 1° co., lett. d), cod. crisi impr., il Tribunale osservava che “la società, non costituendosi, non ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante e, in mancanza dei bilanci degli ultimi tre esercizi e delle dichiarazioni dei redditi ed Iva nello stesso periodo, non è possibile escluderne la assoggettabilità a liquidazione giudiziale”.
Era perciò dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale.
Con ricorso depositato il 19 maggio 2025, in persona Parte_1
della legale rappresentante, proponeva reclamo, Parte_2
affermando che l'impresa fosse “minore”, perché possedeva i requisiti dimensionali indicati all'art. 2, 1° co., lett. d), cod. crisi impr.: la società era inattiva dal 2018, avendo chiuso l'unico negozio situato in CA, in immobile di proprietà di terzi, ed avendo debiti per un ammontare complessivo non superiore ad euro 500.000.
4 La reclamante chiedeva che fosse revocata la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale e, in via istruttoria, che fossero assunte prove testimoniali.
Il curatore della liquidazione giudiziale non si costituiva nel procedimento di reclamo, mentre si costituiva Controparte_3
chiedendo il rigetto del ricorso. eccepiva l'inammissibilità del reclamo, in quanto Controparte_3
tardivo, e affermava che la reclamante non avesse provato il possesso congiunto di tutti i requisiti di cui all'art. 2, 1° co., lett. d), cod. crisi impr.
All'udienza del 10 luglio 2025, esaurita la discussione, il Collegio riservava la decisione.
1. Occorre, preliminarmente, dichiarare la contumacia del curatore della
Liquidazione giudiziale di non costituitosi nel Parte_1
procedimento di reclamo, malgrado la regolare notifica del ricorso compiuta per pec consegnata il 26 maggio 2025.
2. L'eccezione di tardività del reclamo, sollevata da Controparte_3
è infondata.
[...]
Dall'esame del fascicolo telematico (della fase tenutasi davanti al
Tribunale di Verona) si desume che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è stata notificata dalla Cancelleria del Tribunale
a non prima del 9 maggio 2025 (in quella data è Parte_1
registrato l'evento “relata notifica autorità giudiziaria”, che riporta la relata di notificazione dell'Unep Verona dell'8 maggio 2025, peraltro negativa).
È irrilevante la data di deposito della sentenza (25 marzo 2025), che non vale come notifica alla parte contumace, mentre la relata esibita dalla reclamata, che indica la data del 27 marzo 2025, è pure essa negativa, leggendosi che l'Ufficiale giudiziario non ha potuto notificare
5 l'atto “in quanto al civico (trattasi di condominio di civile abitazione) non rinvengo alcuna indicazione riferibile, nessuna informazione utile”.
Poiché il ricorso è stato depositato il 19 maggio 2025, ossia entro trenta giorni dalla data del 9 maggio 2025 (art. 51, 3° co., cod. crisi impr.), esso è senz'altro tempestivo.
3. Contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamata costituita, il debitore, rimasto contumace nel procedimento conclusosi con la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, è ammesso a provare, nel procedimento di reclamo, la sussistenza dei requisiti dimensionali che qualificano l'impresa come minore.
Infatti, da un lato, al reclamo avverso la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale, non si applicano, per la sua specialità, i limiti previsti in tema di appello dagli artt. 342 e 345 c.p.c. e il relativo procedimento è quindi caratterizzato da un effetto devolutivo pieno;
dall'altro, poiché non è normativamente previsto che la prova dei requisiti dimensionali (che sottraggono l'imprenditore alla liquidazione giudiziale) debba essere fornita, a pena di decadenza, davanti al
Tribunale, tale prova ben può essere offerta, per la prima volta, nel giudizio di reclamo. Occorre, pertanto, dare continuità alla giurisprudenza della Suprema Corte, formatasi nella vigenza della legge fallimentare, secondo cui “il fallito, benché non costituito avanti al tribunale, può indicare per la prima volta in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, legge fall.” (Cass. civ., ord., 6 giugno 2012, n. 9174; Cass. civ., sent., 19 marzo 2014, n. 6306;
Cass. civ., ord., 19 febbraio 2019, n. 4893).
4. La reclamante sostiene di possedere i requisiti dimensionali, patrimoniali e reddituali, che la sottraggono alla liquidazione giudiziale.
6 Il 1° co. dell'art. 2 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dispone che l'“impresa minore”, non assoggettata alla liquidazione giudiziale, è quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti “1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
L'art. 121 del medesimo d.lgs. n. 14/2019 dispone che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
La disposizione è pertanto analoga a quella dell'art. 1, 2° co., che CP_5
ugualmente gravava l'imprenditore dell'onere della prova di avere posseduto, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza di fallimento, i requisiti patrimoniali e reddituali suddetti.
La prova non dev'essere necessariamente fornita mediante la produzione nel procedimento dei bilanci di esercizio dell'impresa, potendo essere utilizzati strumenti probatori alternativi (v., tra le ultime,
Cass. civ., ord., 23 aprile 2025, n. 10576).
Nella specie, la società aveva un'unità locale in CA (Modena) con insegna “Fattore Moda Outlet”, aperta nel 2016 (v. visura camerale, allegata al ricorso di , cessata pochi anni dopo. È infatti CP_3
incontestato che l'unità locale sia stata chiusa tra il 2018 e il 2019. Del
7 resto, anche il credito di è relativo a servizi resi fino a quel CP_3
periodo e, al punto 2.3 dell'informativa preliminare ex art. 130 cod. crisi impr., il curatore conferma che in CA non vi è alcuna attività
(informazione acquisita dal cassetto fiscale, da cui risulta cessato il rapporto di locazione, ma anche da un rilievo compiuto mediante google-map). La sede di Verona non è invece mai stata operativa e comunque presso di essa nessuno è presente (il curatore ha dichiarato, sempre nell'informativa preliminare, che: “A seguito del sopralluogo è emerso che in Verona Viale della Fiera 2/A non vi è evidenza di una sede legale della società ). Parte_1
Attesa l'inoperatività, può presumersi che, nel triennio 2021-2023, non siano stati conseguiti ricavi (il modello Iva 2018, relativo all'anno
2017, mostra che, anche durante il periodo di attività, il volume di affari era contenuto: euro 67.383 in quell'anno).
Dal bilancio al 31 dicembre 2016 - l'unico depositato - emerge che il patrimonio della società fosse modesto (euro 54.574). La società era priva d'immobilizzazioni materiali e non risulta possedere alcun bene e neppure essere titolare di rapporti bancari.
L'ammontare dei debiti è notevolmente inferiore alla soglia di euro
500.000.
Infatti, dal progetto di stato passivo si rileva che hanno fatto domanda d'insinuazione al passivo solamente e l'Agenzia delle Entrate CP_3
per i rispettivi crediti di euro 32.353,64 e di euro 40.043,48.
Può perciò concludersi che ha posseduto, nei tre Parte_1
esercizi antecedenti il deposito dell'istanza di apertura della liquidazione, i requisiti dimensionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 14/2019 e non sia perciò assoggettabile a liquidazione giudiziale.
8 5. Il reclamo dev'essere pertanto accolto con revoca della sentenza che ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 53, 4° co., cod. crisi impr., l'amministratore di
[...]
dovrà relazionare semestralmente circa l'andamento Parte_1
economico, patrimoniale e finanziario della società sino al momento in cui la sentenza di revoca della liquidazione giudiziale sia passata in giudicato. La relazione dovrà essere comunicata al curatore e depositata nel registro delle imprese a cura della Cancelleria del Tribunale di
Verona.
6. Ai sensi dell'art. 147 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, deve ritenersi che l'apertura della procedura è imputabile alla reclamante, a carico della quale devono rimanere le spese, atteso che, malgrado la prolungata inattività, la società non è stata cancellata dal registro delle imprese e nemmeno sono stati depositati i bilanci (non consentendo così alla creditrice di avere contezza dei requisiti dimensionali della società e della sua assoggettabilità alla liquidazione giudiziale). In ogni caso, la prova della sussistenza dei requisiti soggettivi di non sottoposizione alla liquidazione giudiziale è stata fornita solo nel presente giudizio di reclamo, in quanto davanti al Tribunale la debitrice non è comparsa.
Per le stesse ragioni, non può essere condannata Controparte_3
alla rifusione delle spese processuali della reclamante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, sezione prima, decidendo sul procedimento di reclamo n. 942/2025 r.g.a. promosso con ricorso da in persona del legale rappresentante (reclamante) nei Parte_1
confronti di Liquidazione giudiziale di in persona del Parte_1
curatore (reclamata contumace) e di (reclamata), Controparte_3
ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
9 - accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la sentenza del Tribunale di
Verona n. 65/2025, depositata il 15 marzo 2025 che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
- dichiara, ai sensi dell'art. 147 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, che l'apertura della procedura è imputabile alla reclamante;
- rigetta la domanda della reclamante di condanna della reclamata alla rifusione delle spese processuali;
- ai sensi dell'art. 53 comma 4° cod. crisi impr., dispone che l'amministratore di relazioni semestralmente circa Parte_1
l'andamento economico, patrimoniale e finanziario della società sino al momento in cui la sentenza di revoca della liquidazione giudiziale sia passata in giudicato.
Venezia, 10 luglio 2025.
Il Presidente
(dott. Guido Santoro)
Il consigliere estensore
(dott. Alessandro Rizzieri)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott. Guido Santoro Presidente dott. Gabriella Zanon Consigliere dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex art. 51, 1° co., cod. crisi impr. promosso da con sede in Verona (c.f. e p. iva n. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratrice unica e legale rappresentante
[...]
(c.f. , difesa dall'avv. Giampiero Parte_2 C.F._1
Giacinti e domiciliata in Verona presso il difensore
(reclamante) contro
con sede in Verona (c.f. e Controparte_1
p. iva n. ), in persona del liquidatore dott. P.IVA_1 Controparte_2
1 (reclamata non costituita)
e contro con sede in Milano (p. iva n. ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del procuratore speciale avv. difesa dall'avv. Controparte_4
e domiciliata a Milano presso il difensore Controparte_4
(reclamata)
Oggetto: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Verona n.
65/2025 depositata il 15 marzo 2025
Conclusioni: per la ricorrente: chiede che l'Ecc.ma Corte adita, previo accertamento dell'insussistenza, in capo a delle condizioni previste Parte_1
dall'art.
2 -comma 1- lett. D -C.C.I.I.-, voglia, ai sensi dell'art. 51
C.C.I.I., revocare la liquidazione giudiziale pronunciata con la sentenza n. 65/2025 pubblicata il 25.03.2025 dal Tribunale di Verona –
Sezione Procedure Concorsuali – nei confronti di Parte_1
In via istruttoria: si richiede ammettersi prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che dall'anno 2018 in poi non ha più svolto Parte_1
nessuna attività, quale era quella già esercitata nel corso degli anni
2016 e 2017, ovvero il commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli di vestiario, calzature, pelletteria, confezioni e articoli tessili, né
2 attività di alcun genere, indichi il teste il mese dell'anno 2018 dal quale
è divenuta “inattiva”; Parte_1
2) “Vero che nell'anno 2018 l'unica unità locale produttiva quale era un negozio per la vendita degli articoli di cui al superiore capitolo n. 1, sito in CA (MO) -Via Enrico Fermi n. 18- è stata chiusa”.
Si indicano quali testimoni, con riserva di altri, il dott. di Testimone_1
Verona, il signor di CA, il signor di Testimone_2 Tes_3
CA e la signora di CA. Tes_4
per la reclamata Controparte_3
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
Rigettare il reclamo proposto da per tutti i motivi Parte_1
indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 65/2015 con la quale il Tribunale di Verona ha dichiarato la liquidazione giudiziale di Parte_1
In ogni caso, con rifusione delle spese del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento del ricorso depositato il 27 gennaio 2025 da
[...]
il Tribunale di Verona, con sentenza depositata il 25 marzo CP_3
2025, dichiarava il fallimento di società costituita nel Parte_1
2016 ed avente ad oggetto il commercio all'ingrosso e al dettaglio di vestiario, calzature e articoli tessili, compresi quelli per l'arredo della casa. affermava di essere creditrice di Controparte_3 Parte_1
per euro 31.655,59 (di cui euro 13.474,44 per capitale, euro 7.551,27
3 per interessi al tasso convenzionale del 10,30 % dal 16 agosto 2019 al
22 gennaio 2025, euro 10.629,88 per spese e onorari liquidati nel decreto ingiuntivo n. 3103/2020 e nella sentenza 28 febbraio 2023, che aveva respinto l'opposizione al decreto suddetto, oltre spese successive e tassa di registro) e riferiva di avere inutilmente tentato il pignoramento dei beni mobili della debitrice. non si costituiva nel procedimento. Parte_1
Il Tribunale, rilevata la sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 49, 5° co., cod. crisi impr., riteneva che Parte_1
fosse insolvente, così motivando: “la società versa in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: i) dal mancato pagamento dei crediti vantati dall'istante; ii) dall'esito infruttuoso del pignoramento mobiliare da essa tentato;
iii) dal mancato deposito dei bilanci successivi a quello dell'esercizio 2016; iv) dalla presenza di iscrizioni
a ruolo per quasi 40 mila euro”. Quanto ai limiti dimensionali di cui all'art. 2, 1° co., lett. d), cod. crisi impr., il Tribunale osservava che “la società, non costituendosi, non ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante e, in mancanza dei bilanci degli ultimi tre esercizi e delle dichiarazioni dei redditi ed Iva nello stesso periodo, non è possibile escluderne la assoggettabilità a liquidazione giudiziale”.
Era perciò dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale.
Con ricorso depositato il 19 maggio 2025, in persona Parte_1
della legale rappresentante, proponeva reclamo, Parte_2
affermando che l'impresa fosse “minore”, perché possedeva i requisiti dimensionali indicati all'art. 2, 1° co., lett. d), cod. crisi impr.: la società era inattiva dal 2018, avendo chiuso l'unico negozio situato in CA, in immobile di proprietà di terzi, ed avendo debiti per un ammontare complessivo non superiore ad euro 500.000.
4 La reclamante chiedeva che fosse revocata la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale e, in via istruttoria, che fossero assunte prove testimoniali.
Il curatore della liquidazione giudiziale non si costituiva nel procedimento di reclamo, mentre si costituiva Controparte_3
chiedendo il rigetto del ricorso. eccepiva l'inammissibilità del reclamo, in quanto Controparte_3
tardivo, e affermava che la reclamante non avesse provato il possesso congiunto di tutti i requisiti di cui all'art. 2, 1° co., lett. d), cod. crisi impr.
All'udienza del 10 luglio 2025, esaurita la discussione, il Collegio riservava la decisione.
1. Occorre, preliminarmente, dichiarare la contumacia del curatore della
Liquidazione giudiziale di non costituitosi nel Parte_1
procedimento di reclamo, malgrado la regolare notifica del ricorso compiuta per pec consegnata il 26 maggio 2025.
2. L'eccezione di tardività del reclamo, sollevata da Controparte_3
è infondata.
[...]
Dall'esame del fascicolo telematico (della fase tenutasi davanti al
Tribunale di Verona) si desume che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è stata notificata dalla Cancelleria del Tribunale
a non prima del 9 maggio 2025 (in quella data è Parte_1
registrato l'evento “relata notifica autorità giudiziaria”, che riporta la relata di notificazione dell'Unep Verona dell'8 maggio 2025, peraltro negativa).
È irrilevante la data di deposito della sentenza (25 marzo 2025), che non vale come notifica alla parte contumace, mentre la relata esibita dalla reclamata, che indica la data del 27 marzo 2025, è pure essa negativa, leggendosi che l'Ufficiale giudiziario non ha potuto notificare
5 l'atto “in quanto al civico (trattasi di condominio di civile abitazione) non rinvengo alcuna indicazione riferibile, nessuna informazione utile”.
Poiché il ricorso è stato depositato il 19 maggio 2025, ossia entro trenta giorni dalla data del 9 maggio 2025 (art. 51, 3° co., cod. crisi impr.), esso è senz'altro tempestivo.
3. Contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamata costituita, il debitore, rimasto contumace nel procedimento conclusosi con la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, è ammesso a provare, nel procedimento di reclamo, la sussistenza dei requisiti dimensionali che qualificano l'impresa come minore.
Infatti, da un lato, al reclamo avverso la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale, non si applicano, per la sua specialità, i limiti previsti in tema di appello dagli artt. 342 e 345 c.p.c. e il relativo procedimento è quindi caratterizzato da un effetto devolutivo pieno;
dall'altro, poiché non è normativamente previsto che la prova dei requisiti dimensionali (che sottraggono l'imprenditore alla liquidazione giudiziale) debba essere fornita, a pena di decadenza, davanti al
Tribunale, tale prova ben può essere offerta, per la prima volta, nel giudizio di reclamo. Occorre, pertanto, dare continuità alla giurisprudenza della Suprema Corte, formatasi nella vigenza della legge fallimentare, secondo cui “il fallito, benché non costituito avanti al tribunale, può indicare per la prima volta in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, legge fall.” (Cass. civ., ord., 6 giugno 2012, n. 9174; Cass. civ., sent., 19 marzo 2014, n. 6306;
Cass. civ., ord., 19 febbraio 2019, n. 4893).
4. La reclamante sostiene di possedere i requisiti dimensionali, patrimoniali e reddituali, che la sottraggono alla liquidazione giudiziale.
6 Il 1° co. dell'art. 2 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dispone che l'“impresa minore”, non assoggettata alla liquidazione giudiziale, è quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti “1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
L'art. 121 del medesimo d.lgs. n. 14/2019 dispone che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
La disposizione è pertanto analoga a quella dell'art. 1, 2° co., che CP_5
ugualmente gravava l'imprenditore dell'onere della prova di avere posseduto, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza di fallimento, i requisiti patrimoniali e reddituali suddetti.
La prova non dev'essere necessariamente fornita mediante la produzione nel procedimento dei bilanci di esercizio dell'impresa, potendo essere utilizzati strumenti probatori alternativi (v., tra le ultime,
Cass. civ., ord., 23 aprile 2025, n. 10576).
Nella specie, la società aveva un'unità locale in CA (Modena) con insegna “Fattore Moda Outlet”, aperta nel 2016 (v. visura camerale, allegata al ricorso di , cessata pochi anni dopo. È infatti CP_3
incontestato che l'unità locale sia stata chiusa tra il 2018 e il 2019. Del
7 resto, anche il credito di è relativo a servizi resi fino a quel CP_3
periodo e, al punto 2.3 dell'informativa preliminare ex art. 130 cod. crisi impr., il curatore conferma che in CA non vi è alcuna attività
(informazione acquisita dal cassetto fiscale, da cui risulta cessato il rapporto di locazione, ma anche da un rilievo compiuto mediante google-map). La sede di Verona non è invece mai stata operativa e comunque presso di essa nessuno è presente (il curatore ha dichiarato, sempre nell'informativa preliminare, che: “A seguito del sopralluogo è emerso che in Verona Viale della Fiera 2/A non vi è evidenza di una sede legale della società ). Parte_1
Attesa l'inoperatività, può presumersi che, nel triennio 2021-2023, non siano stati conseguiti ricavi (il modello Iva 2018, relativo all'anno
2017, mostra che, anche durante il periodo di attività, il volume di affari era contenuto: euro 67.383 in quell'anno).
Dal bilancio al 31 dicembre 2016 - l'unico depositato - emerge che il patrimonio della società fosse modesto (euro 54.574). La società era priva d'immobilizzazioni materiali e non risulta possedere alcun bene e neppure essere titolare di rapporti bancari.
L'ammontare dei debiti è notevolmente inferiore alla soglia di euro
500.000.
Infatti, dal progetto di stato passivo si rileva che hanno fatto domanda d'insinuazione al passivo solamente e l'Agenzia delle Entrate CP_3
per i rispettivi crediti di euro 32.353,64 e di euro 40.043,48.
Può perciò concludersi che ha posseduto, nei tre Parte_1
esercizi antecedenti il deposito dell'istanza di apertura della liquidazione, i requisiti dimensionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 14/2019 e non sia perciò assoggettabile a liquidazione giudiziale.
8 5. Il reclamo dev'essere pertanto accolto con revoca della sentenza che ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 53, 4° co., cod. crisi impr., l'amministratore di
[...]
dovrà relazionare semestralmente circa l'andamento Parte_1
economico, patrimoniale e finanziario della società sino al momento in cui la sentenza di revoca della liquidazione giudiziale sia passata in giudicato. La relazione dovrà essere comunicata al curatore e depositata nel registro delle imprese a cura della Cancelleria del Tribunale di
Verona.
6. Ai sensi dell'art. 147 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, deve ritenersi che l'apertura della procedura è imputabile alla reclamante, a carico della quale devono rimanere le spese, atteso che, malgrado la prolungata inattività, la società non è stata cancellata dal registro delle imprese e nemmeno sono stati depositati i bilanci (non consentendo così alla creditrice di avere contezza dei requisiti dimensionali della società e della sua assoggettabilità alla liquidazione giudiziale). In ogni caso, la prova della sussistenza dei requisiti soggettivi di non sottoposizione alla liquidazione giudiziale è stata fornita solo nel presente giudizio di reclamo, in quanto davanti al Tribunale la debitrice non è comparsa.
Per le stesse ragioni, non può essere condannata Controparte_3
alla rifusione delle spese processuali della reclamante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, sezione prima, decidendo sul procedimento di reclamo n. 942/2025 r.g.a. promosso con ricorso da in persona del legale rappresentante (reclamante) nei Parte_1
confronti di Liquidazione giudiziale di in persona del Parte_1
curatore (reclamata contumace) e di (reclamata), Controparte_3
ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
9 - accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la sentenza del Tribunale di
Verona n. 65/2025, depositata il 15 marzo 2025 che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
- dichiara, ai sensi dell'art. 147 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, che l'apertura della procedura è imputabile alla reclamante;
- rigetta la domanda della reclamante di condanna della reclamata alla rifusione delle spese processuali;
- ai sensi dell'art. 53 comma 4° cod. crisi impr., dispone che l'amministratore di relazioni semestralmente circa Parte_1
l'andamento economico, patrimoniale e finanziario della società sino al momento in cui la sentenza di revoca della liquidazione giudiziale sia passata in giudicato.
Venezia, 10 luglio 2025.
Il Presidente
(dott. Guido Santoro)
Il consigliere estensore
(dott. Alessandro Rizzieri)
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