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27 agosto 1954
27 agosto 1954
Art. 5.
Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, il Ministro per il tesoro potra' autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da esso dipendenti, ai termini dell' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, il Ministro per il tesoro potra' autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da esso dipendenti, ai termini dell' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.