TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/03/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6090/2023
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 11.12.2023 al n. 6090/2023 R.G., promossa con atto di citazione ritualmente notificato da
, nato ad [...], il [...] e ivi residente, via Cardina, 9, C.F. Parte_1
C.F._1
, nata a [...], il [...] e residente in [...]Parte_2
(Vi), via Cardina, 19, C.F. C.F._2
, nata in [...] il [...] e residente in [...]
Cardina, 9, C.F. C.F._3
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Sofia COLASANTO del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Montecchio Maggiore (VI), viale Europa 62, in virtù di mandati allegati all'atto di citazione attori contro
, C.F. residente in [...](Vi), Corso Matteotti, 27; Controparte_1 C.F._4
C.F. residente a [...], SPB3431 (EE), 120 Triq Controparte_2 C.F._5
Parades, Flat 7 Saint Paul's Bay;
, C.F. residente nel Regno Unito, London, Controparte_3 C.F._6
Beckenham, BR35XE (EE), Flat 6 Rawlins Court - 87 Albemarle Road;
1 , C.F. , residente in [...] C.F._7
Maria, 11;
, C.F. , residente in [...]; CP_5 C.F._8
, C.F. , residente in [...] C.F._9
Maggio;
, C.F. , residente in [...]; CP_7 C.F._10
, C.F. , residente in [...]; Controparte_8 C.F._11
C.F. , residente in [...]; Controparte_9 C.F._12
, C.F. , residente in [...] C.F._13
36; CP_1
, , residente in [...] C.F._14
36/A; convenuti contumaci
In punto: usucapione.
All'udienza del 14.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dal procuratore di parte attrice:
CONCLUSIONI ATTORI:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previa ogni declaratoria del caso nessuna esclusa,
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare in capo ai sig.ri , e Parte_1 Parte_2 [...]
l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c., anche attraverso Parte_3
l'unione del possesso dei loro danti causa ex art. 1146 c.c., del diritto di piena proprietà dell'intero bene immobile e/o delle quote residue a loro non formalmente intestate del bene immobile, costituito da area di corte censita al Catasto Terreni, foglio 9, mappale n. 385, di circa 47 mq, sito nel Comune di Arzignano (Vi), e più precisamente:
➢ il diritto di usufrutto nella misura del 100% in favore della sig.ra Parte_3
[...]
➢ il diritto di nuda proprietà nella misura del 50% ciascuno in favore dei sig.ri e Parte_1
; Parte_2
2 - conseguentemente ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari e all'ufficio del
Catasto competente (ora Agenzia delle Entrate – Territorio), di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali e relative trascrizioni, in particolare ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza in favore dei sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
IN CASO DI OPPOSIZIONE:
− spese e competenze di causa, ivi compreso compenso professionale e rimborso forfettario ex art. 2
DM 44/2014 al 15%, e ogni ulteriore e necessaria ai fini della difesa, interamente rifuse;
”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione 1.12.2023, ritualmente notificato, gli odierni attori, allegando opportuna documentazione, esponevano che:
- gli stessi esercitavano da oltre 78 anni (sin dal 5.1.1945), in maniera continua ed esclusiva uti dominus, anche attraverso l'unione del possesso del loro dante causa, il possesso pacifico ed ininterrotto dell'area di corte di circa 47 mq sita nel Comune di Arzignano (Vi), censita al C.T., foglio 9, mappale n. 385, utilizzando e godendo il predetto bene immobile in modo esclusivo, impedendone l'utilizzo a chiunque altro ed effettuando costantemente, a propria esclusiva cura e spese, eventuali lavori di modifica, miglioramento, manutenzione e conservazione dello stesso;
- il bene in argomento era un piccolo appezzamento di terreno di natura cortiliva, da sempre adibito a posteggio auto e corte privata, pertinenziale al fabbricato ad uso abitativo intestato agli attori e censito nel C.F. del Comune di Arzignano, foglio 9, mappali nn. 386 sub 1-758 e sub 3, con annessi due piccoli appezzamenti di terreno destinati a corte, rispettivamente di circa 5 e 3 mq (C.F., foglio 9, mappali nn. 2618-2619);
- gli attori utilizzavano l'area di corte come posto auto e cortile privato/esclusivo, precludendone l'utilizzo e l'accesso a terzi e agli altri comproprietari, che, ad ogni modo, non avevano mai manifestato l'intento di accedervi, provvedendo altresì in modo esclusivo alla manutenzione e pulizia della stessa;
- dal 1995 la corte era stata delimitata mediante due paletti in ferro uniti da catena e recanti cartelli di proprietà privata e, successivamente, di passo carraio e finanche in data 23.8.2011 era stata chiusa mediante sbarra elettrocomandata;
3 - in data 8.8.2022 la corte era stata inoltre chiusa mediante una recinzione fissa in ferro, attualmente insistente sul perimetro dell'area;
- e erano titolari per la quota indivisa di 5/12 di nuda proprietà dell'immobile oggetto di Pt_2 Pt_1 causa, mentre era titolare per la quota indivisa di 5/12 di usufrutto, con la restante Parte_3 quota di 7/12 che risultava intestata a e Persona_1 Persona_2 Persona_3
[...]
- da accertamenti compiuti presso il Comune di Arzignano (Vi), era emerso che i predetti soggetti erano deceduti e i loro eredi non avevano presentato alcuna dichiarazione di successione;
- sin dall'11.10.1945 la quota di 2/12 della corte in questione era di proprietà di , Persona_4 il quale l'aveva ceduta a con atto di compravendita del 23.7.2008; CP_13
- da allora, gli attori consentivano il passaggio attraverso l'area di corte esclusivamente in favore della suddetta società e del suo dante causa, titolari della quota di 2/12;
- con atto di permuta del 22.10.2019 cedeva all'attrice la piena CP_13 Parte_3 proprietà della quota di 2/12 dell'immobile per cui è causa;
- gli attori avevano quindi unito al proprio possesso quello del loro dante causa a titolo particolare ex art. 1146, co. 2, c.c.
Su tali premesse, gli attori, dato atto dell'esito negativo della mediazione obbligatoria, chiedevano l'accertamento, anche ai sensi dell'art. 1146 c.c., dell'acquisto per usucapione ventennale in loro favore della proprietà esclusiva dell'immobile di cui trattasi.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 18.4.2024 veniva dichiarata la contumacia dei convenuti e contestualmente differita la prima udienza al 2.7.2024. Alla predetta udienza venivano ammesse le richieste prove testimoniali e la causa veniva istruita oralmente all'udienza del 8.11.2024 ed all'udienza del 14.1.2025 con l'escussione, rispettivamente, dei testi e Precisate le Tes_1 Tes_2 conclusioni come da epigrafe con contestuale rinuncia ai termini per conclusionali, il giudizio veniva trattenuto in decisione immediata.
**********
Tanto rappresentato e premesso, la domanda di acquisto a titolo di usucapione va accolta, per le ragioni che si vengono brevemente ad esporre.
Va in primo luogo rilevato come il contraddittorio appaia ritualmente instaurato, attesi gli adempimenti espletati da parte attrice al fine di rinvenire gli intestatari catastali del bene oggetto della domanda di usucapione (così come illustrato in citazione e in atti documentato).
4 Per quanto concerne il merito, sulla base delle prove acquisite è emersa l'esistenza in capo agli attori, per quanto di specifico interesse, di un possesso munito dei necessari requisiti ex artt. 1146 e 1158
c.c., in senso conforme a quanto esposto in citazione.
I testi escussi, della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, hanno invero corroborato le allegazioni attoree: il teste ha riconosciuto agevolmente i luoghi di causa avendovi trascorso Tes_1
l'infanzia, altresì affermando di aver sempre visto gli attori utilizzare e manutenere il terreno de quo mentre il teste ha confermato che la era l'unica, in seguito alla morte della di lei Tes_2 Parte_3 madre avvenuta il 23.12.1989, a godere del possesso in via esclusiva, pacifica, pubblica, continuata ed ininterrotta del bene immobile in argomento, curandone la manutenzione e pulizia nonché concedendo a di cui il teste era stato amministratore unico, il transito pedonale sul CP_13 predetto appezzamento, in seguito dalla stessa regolamentato con sbarra telecomandata di cui la e erano i soli a detenerne le chiavi. Parte_3 CP_13
Dalle dichiarazioni rese dai testimoni si può quindi agevolmente intuire che il possesso degli attori del bene in esame fosse munito dei prescritti requisiti ai fini della declaratoria di usucapione.
È stato poi dimostrato che gli attori hanno esteso in termini di esclusività il possesso del suddetto immobile, già in comproprietà con i convenuti contumaci, godendone ₋₋ per il tempo necessario ad usucapire ₋₋ “uti dominus e non semplicemente uti condominus” (cfr. Cass. Sez. V, Ord. n. 24781 del
19/10/2017).
È significativo infine che i convenuti, non costituendosi, non abbiano evidentemente inteso opporsi alla domanda di usucapione, circostanza che integra un ulteriore indubbio argomento di prova a favore delle prospettazioni attoree, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., quale riscontro sintomatico della loro fondatezza.
Gli attori, già comproprietari dell'immobile de quo, in definitiva vanno dichiarati esclusivi proprietari dell'immobile indicato in citazione per averlo usucapito ai sensi degli artt. 1146 e 1158 c.c.
Vanno in coerenza autorizzate volture e trascrizioni di legge (con esonero da responsabilità del competente Conservatore).
Nulla va disposto per le spese del giudizio, non essendo intervenuta opposizione da parte dei convenuti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
5 definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione ex artt. 1146 e 1158 c.c. da parte degli attori , e del diritto di piena proprietà e Parte_1 Parte_2 Parte_3 comunque delle quote residue a loro non formalmente intestate del bene immobile censito al Catasto
Terreni, foglio 9, mappale n. 385, di circa 47 mq, sito nel Comune di Arzignano (Vi), e più precisamente il diritto di usufrutto nella misura del 100% in favore della sig.ra Parte_3
e il diritto di nuda proprietà nella misura del 50% ciascuno in favore dei sig.ri
[...] Parte_1
e ; Parte_2
II) ordina trascrizioni e volturazioni di legge della presente sentenza a favore degli attori, con esonero da ogni responsabilità del competente Conservatore;
III) nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Vicenza, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonio Picardi
6
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 11.12.2023 al n. 6090/2023 R.G., promossa con atto di citazione ritualmente notificato da
, nato ad [...], il [...] e ivi residente, via Cardina, 9, C.F. Parte_1
C.F._1
, nata a [...], il [...] e residente in [...]Parte_2
(Vi), via Cardina, 19, C.F. C.F._2
, nata in [...] il [...] e residente in [...]
Cardina, 9, C.F. C.F._3
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Sofia COLASANTO del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Montecchio Maggiore (VI), viale Europa 62, in virtù di mandati allegati all'atto di citazione attori contro
, C.F. residente in [...](Vi), Corso Matteotti, 27; Controparte_1 C.F._4
C.F. residente a [...], SPB3431 (EE), 120 Triq Controparte_2 C.F._5
Parades, Flat 7 Saint Paul's Bay;
, C.F. residente nel Regno Unito, London, Controparte_3 C.F._6
Beckenham, BR35XE (EE), Flat 6 Rawlins Court - 87 Albemarle Road;
1 , C.F. , residente in [...] C.F._7
Maria, 11;
, C.F. , residente in [...]; CP_5 C.F._8
, C.F. , residente in [...] C.F._9
Maggio;
, C.F. , residente in [...]; CP_7 C.F._10
, C.F. , residente in [...]; Controparte_8 C.F._11
C.F. , residente in [...]; Controparte_9 C.F._12
, C.F. , residente in [...] C.F._13
36; CP_1
, , residente in [...] C.F._14
36/A; convenuti contumaci
In punto: usucapione.
All'udienza del 14.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dal procuratore di parte attrice:
CONCLUSIONI ATTORI:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previa ogni declaratoria del caso nessuna esclusa,
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare in capo ai sig.ri , e Parte_1 Parte_2 [...]
l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c., anche attraverso Parte_3
l'unione del possesso dei loro danti causa ex art. 1146 c.c., del diritto di piena proprietà dell'intero bene immobile e/o delle quote residue a loro non formalmente intestate del bene immobile, costituito da area di corte censita al Catasto Terreni, foglio 9, mappale n. 385, di circa 47 mq, sito nel Comune di Arzignano (Vi), e più precisamente:
➢ il diritto di usufrutto nella misura del 100% in favore della sig.ra Parte_3
[...]
➢ il diritto di nuda proprietà nella misura del 50% ciascuno in favore dei sig.ri e Parte_1
; Parte_2
2 - conseguentemente ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari e all'ufficio del
Catasto competente (ora Agenzia delle Entrate – Territorio), di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali e relative trascrizioni, in particolare ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza in favore dei sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
IN CASO DI OPPOSIZIONE:
− spese e competenze di causa, ivi compreso compenso professionale e rimborso forfettario ex art. 2
DM 44/2014 al 15%, e ogni ulteriore e necessaria ai fini della difesa, interamente rifuse;
”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione 1.12.2023, ritualmente notificato, gli odierni attori, allegando opportuna documentazione, esponevano che:
- gli stessi esercitavano da oltre 78 anni (sin dal 5.1.1945), in maniera continua ed esclusiva uti dominus, anche attraverso l'unione del possesso del loro dante causa, il possesso pacifico ed ininterrotto dell'area di corte di circa 47 mq sita nel Comune di Arzignano (Vi), censita al C.T., foglio 9, mappale n. 385, utilizzando e godendo il predetto bene immobile in modo esclusivo, impedendone l'utilizzo a chiunque altro ed effettuando costantemente, a propria esclusiva cura e spese, eventuali lavori di modifica, miglioramento, manutenzione e conservazione dello stesso;
- il bene in argomento era un piccolo appezzamento di terreno di natura cortiliva, da sempre adibito a posteggio auto e corte privata, pertinenziale al fabbricato ad uso abitativo intestato agli attori e censito nel C.F. del Comune di Arzignano, foglio 9, mappali nn. 386 sub 1-758 e sub 3, con annessi due piccoli appezzamenti di terreno destinati a corte, rispettivamente di circa 5 e 3 mq (C.F., foglio 9, mappali nn. 2618-2619);
- gli attori utilizzavano l'area di corte come posto auto e cortile privato/esclusivo, precludendone l'utilizzo e l'accesso a terzi e agli altri comproprietari, che, ad ogni modo, non avevano mai manifestato l'intento di accedervi, provvedendo altresì in modo esclusivo alla manutenzione e pulizia della stessa;
- dal 1995 la corte era stata delimitata mediante due paletti in ferro uniti da catena e recanti cartelli di proprietà privata e, successivamente, di passo carraio e finanche in data 23.8.2011 era stata chiusa mediante sbarra elettrocomandata;
3 - in data 8.8.2022 la corte era stata inoltre chiusa mediante una recinzione fissa in ferro, attualmente insistente sul perimetro dell'area;
- e erano titolari per la quota indivisa di 5/12 di nuda proprietà dell'immobile oggetto di Pt_2 Pt_1 causa, mentre era titolare per la quota indivisa di 5/12 di usufrutto, con la restante Parte_3 quota di 7/12 che risultava intestata a e Persona_1 Persona_2 Persona_3
[...]
- da accertamenti compiuti presso il Comune di Arzignano (Vi), era emerso che i predetti soggetti erano deceduti e i loro eredi non avevano presentato alcuna dichiarazione di successione;
- sin dall'11.10.1945 la quota di 2/12 della corte in questione era di proprietà di , Persona_4 il quale l'aveva ceduta a con atto di compravendita del 23.7.2008; CP_13
- da allora, gli attori consentivano il passaggio attraverso l'area di corte esclusivamente in favore della suddetta società e del suo dante causa, titolari della quota di 2/12;
- con atto di permuta del 22.10.2019 cedeva all'attrice la piena CP_13 Parte_3 proprietà della quota di 2/12 dell'immobile per cui è causa;
- gli attori avevano quindi unito al proprio possesso quello del loro dante causa a titolo particolare ex art. 1146, co. 2, c.c.
Su tali premesse, gli attori, dato atto dell'esito negativo della mediazione obbligatoria, chiedevano l'accertamento, anche ai sensi dell'art. 1146 c.c., dell'acquisto per usucapione ventennale in loro favore della proprietà esclusiva dell'immobile di cui trattasi.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 18.4.2024 veniva dichiarata la contumacia dei convenuti e contestualmente differita la prima udienza al 2.7.2024. Alla predetta udienza venivano ammesse le richieste prove testimoniali e la causa veniva istruita oralmente all'udienza del 8.11.2024 ed all'udienza del 14.1.2025 con l'escussione, rispettivamente, dei testi e Precisate le Tes_1 Tes_2 conclusioni come da epigrafe con contestuale rinuncia ai termini per conclusionali, il giudizio veniva trattenuto in decisione immediata.
**********
Tanto rappresentato e premesso, la domanda di acquisto a titolo di usucapione va accolta, per le ragioni che si vengono brevemente ad esporre.
Va in primo luogo rilevato come il contraddittorio appaia ritualmente instaurato, attesi gli adempimenti espletati da parte attrice al fine di rinvenire gli intestatari catastali del bene oggetto della domanda di usucapione (così come illustrato in citazione e in atti documentato).
4 Per quanto concerne il merito, sulla base delle prove acquisite è emersa l'esistenza in capo agli attori, per quanto di specifico interesse, di un possesso munito dei necessari requisiti ex artt. 1146 e 1158
c.c., in senso conforme a quanto esposto in citazione.
I testi escussi, della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, hanno invero corroborato le allegazioni attoree: il teste ha riconosciuto agevolmente i luoghi di causa avendovi trascorso Tes_1
l'infanzia, altresì affermando di aver sempre visto gli attori utilizzare e manutenere il terreno de quo mentre il teste ha confermato che la era l'unica, in seguito alla morte della di lei Tes_2 Parte_3 madre avvenuta il 23.12.1989, a godere del possesso in via esclusiva, pacifica, pubblica, continuata ed ininterrotta del bene immobile in argomento, curandone la manutenzione e pulizia nonché concedendo a di cui il teste era stato amministratore unico, il transito pedonale sul CP_13 predetto appezzamento, in seguito dalla stessa regolamentato con sbarra telecomandata di cui la e erano i soli a detenerne le chiavi. Parte_3 CP_13
Dalle dichiarazioni rese dai testimoni si può quindi agevolmente intuire che il possesso degli attori del bene in esame fosse munito dei prescritti requisiti ai fini della declaratoria di usucapione.
È stato poi dimostrato che gli attori hanno esteso in termini di esclusività il possesso del suddetto immobile, già in comproprietà con i convenuti contumaci, godendone ₋₋ per il tempo necessario ad usucapire ₋₋ “uti dominus e non semplicemente uti condominus” (cfr. Cass. Sez. V, Ord. n. 24781 del
19/10/2017).
È significativo infine che i convenuti, non costituendosi, non abbiano evidentemente inteso opporsi alla domanda di usucapione, circostanza che integra un ulteriore indubbio argomento di prova a favore delle prospettazioni attoree, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., quale riscontro sintomatico della loro fondatezza.
Gli attori, già comproprietari dell'immobile de quo, in definitiva vanno dichiarati esclusivi proprietari dell'immobile indicato in citazione per averlo usucapito ai sensi degli artt. 1146 e 1158 c.c.
Vanno in coerenza autorizzate volture e trascrizioni di legge (con esonero da responsabilità del competente Conservatore).
Nulla va disposto per le spese del giudizio, non essendo intervenuta opposizione da parte dei convenuti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
5 definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione ex artt. 1146 e 1158 c.c. da parte degli attori , e del diritto di piena proprietà e Parte_1 Parte_2 Parte_3 comunque delle quote residue a loro non formalmente intestate del bene immobile censito al Catasto
Terreni, foglio 9, mappale n. 385, di circa 47 mq, sito nel Comune di Arzignano (Vi), e più precisamente il diritto di usufrutto nella misura del 100% in favore della sig.ra Parte_3
e il diritto di nuda proprietà nella misura del 50% ciascuno in favore dei sig.ri
[...] Parte_1
e ; Parte_2
II) ordina trascrizioni e volturazioni di legge della presente sentenza a favore degli attori, con esonero da ogni responsabilità del competente Conservatore;
III) nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Vicenza, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonio Picardi
6