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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/11/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dott. ON SD,
all'esito dell'udienza del 04/11/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 248/2019 R.G., vertente tra:
nato a [...] il [...], (COD. FISC: Parte_1
), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Salvatore Zaccaria, ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Brolo via G. Garibaldi n.6;
-opponente-
CONTRO
nato a [...] il [...], (C. F. ), elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Brolo, via Meucci n. 6, presso e nello studio dell'Avv. Rosa Saturno, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-opposto-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 758/2018, emesso dal Tribunale di Patti in data
27/12/2018, nel procedimento n. 2026/2018 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto,
in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio. , ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.758/2018, emesso dal Parte_1
Tribunale di Patti in data 27/12/2018, nel procedimento n. 2026/2018 R.G., con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore del Dott. la somma di € 11.176,72 (di cui € 127.66 per CP_1
rimborso spese esenti) oltre diritti di liquidazione parcella che ammontano a € 335,30, rimborsi spese per € 32,00 ed oneri previdenziali (CPAR 4%) e Iva, come per legge;
gli interessi come da domanda;
le spese d'ingiunzione liquidate in € 145,00 per esborsi ed € 540,00 per compensi, oltre il
15% per spese generali, iva e c.p.a. per legge, somme dovute quale corrispettivo per compensi professionali resi nei confronti della parte opponente, e portati dalla documentazione versata in atti.
In particolare, con il procedimento monitorio l'opposto evidenziava:
-che il ricorrente, dottore commercialista con studio in Brolo, iscritto all' Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Patti, ha svolto dal 2010 fino al 2016 attività di consulenza tributaria in favore del Sig. ; Parte_1
-che, in particolare, le attività svolte, che hanno richiesto un rilevantissimo impegno professionale,
consistono nell'esame dell'avviso di accertamento n. RJG030100223 notificato il 23.07.2010;
consulenza tributaria sull'atto impositivo, redazione motivata istanza di accertamento con adesione,
intervento e discussione presso l'Ufficio Finanziario in data 20.12.2010; redazione del ricorso avverso l'avviso di accertamento, notifica all'Ufficio impositore e successivo deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Messina incardinato al n.
1168/2011 R.G.R.; intervento e discussione del ricorso nell'udienza tenutasi il giorno 11.03.2016, in esito alla quale la Commissione, con sentenza n. 5342/4/16, depositata il 13.09.2016, in accoglimento del ricorso ha annullato l'atto impugnato;
così come indicato nella richiesta di pagamento delle competenze professionali del 22.06.2018 (all. n° 1);
-che il Sig. non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto;
Parte_1
-che il dott. ha richiesto la vidimazione della parcella al Consiglio dell'Ordine dei Dottori CP_1
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Patti, che in data 07.11.2018 ha espresso parere favorevole liquidando i compensi per complessivi € 11.176,72 (di cui € 127,66 per rimborso spese esenti), oltre diritti di liquidazione parcella che ammontano ad € 335,30, rimborsi spese per € 32,00
ed oneri previdenziali (CPAR 4%) e Iva, come per legge (all. n°2);
-che il ricorrente è pertanto creditore del Sig. delle somme suindicate oltre Parte_1
interessi moratori come previsto dal D. Lgs. 231/02 e successive modifiche e integrazioni del D.
Lgs. 9.11.2012, n. 192, in attuazione di Legge delega (art. 10, Legge 11.11.2011, n. 180);
A fondamento della proposta opposizione, , pur non contestando l'espletamento Parte_1
dell'attività professionale svolta dall'opposto, a decorrere dal 2010, per opporre l'avviso di accertamento, ha eccepito l'eccessività delle somme richieste, e concludeva per l'accoglimento della proposta opposizione, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio il Dott. , contestando i motivi posti a base dell'opposizione. CP_1
La causa veniva istruita, documentalmente, e, con l'espletamento dell'interrogatorio formale dell'opponente, nonché con l'escussione di due testi avendo, reciprocamente, le parti rinunziato all'escussione di ulteriori testi, e, a seguito dell'udienza cartolare del 04/11/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con i propri scritti difensivi, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che, per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice,
nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è
affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e che, pertanto, le restanti questioni, eventualmente non trattate,
non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Premesso quanto sopra, l'opposizione è infondata e va rigettata, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Preliminarmente, va evidenziato che il procedimento per decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto,
quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass.
15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale,
rispettivamente di attore e convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio,
mentre spetta all'opponente, convenuto sostanziale, la prova dei fatti estintivi o impeditivi;
(Cass. n.
5844/2006; Cass. n. 1737/2023).
La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda,
rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciandosi comunque sulla domanda avanzata, condannando al pagamento della somma, inferiore a quella portata dal decreto, che si ritiene dovuta.
A ciò consegue l'infondatezza della contestazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo dovendosi accertare, come esposto, la fondatezza del diritto azionato alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione. Il creditore opposto, dunque, deve assolvere l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria richiesta in via monitoria.
Dalla valutazione degli atti di causa emerge che parte opposta, con la copiosa documentazione prodotta nel procedimento monitorio, che qui si richiama, e con l'espletamento della prova testimoniale, ha provato il credito ingiunto, a fronte della contestazione effettuata dalla parte opponente, di avere effettivamente svolto le prestazioni professionali, di cui alla documentazione in atti, in favore della parte opponente.
Secondo il generale criterio di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Orbene, parte opposta, come sopra evidenziato, con la copiosa documentazione versata in atti, che qui si riporta, ha dato prova che l'attività professionale svolta in favore della parte opposta, è
consistita, nell'esame dell'avviso di accertamento n. RJG030100223, nella consulenza tributaria sull'atto impositivo, nella redazione dell'istanza di accertamento con adesione, nell'intervento e discussione presso l'Ufficio Finanziario, nella redazione del ricorso avverso l'avviso di accertamento, e nell'espletamento di tutti gli atti conseguenziali, relativi al giudizio presso la segreteria della conclusosi con la sentenza n. Parte_2
5342/4/16, che ha accolto il ricorso.
In merito alla contestazione dell'eccessività delle somme richieste, ha prodotto in atti, la vidimazione della parcella al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Patti, Prot. n.926/2018, che in data 07/11/2018 ha espresso parere favorevole liquidando i compensi per € 11.176,72, (di cui € 127,66 per rimborso spese esenti), oltre diritti di liquidazione parcella per € 335,30, per € 32,00 rimborso spese, oltre accessori di legge.
Nel caso in esame, la parcella per spese e prestazioni dell'esercente una professione per le quali sia prevista una tariffa legalmente approvata, costituisce, se corredata dal parere del competente ordine professionale, titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo a carico del cliente, ma non ha valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione da quest'ultimo eventualmente proposto della effettiva esecuzione della prestazione in essa indicata. (Cass. Civ. ordinanza 15/12/2020,
n.28666).
Però, come sopra evidenziato, parte opponente, oltre a tale documento vidimato dall'ordine dei commercialisti, ha prodotto tutta la documentazione a sostegno dell'attività professionale espletata,
nonché una relazione sintetica sull'attività espletata con i parametri secondo scaglione di valore,
della normativa all'epoca vigente (D.M.140/2012).
Ininfluenti, in considerazione della documentazione versata in atti, le deposizioni rese dalla teste di parte opponente, , che ha dichiarato, di avere, nella qualità, identico Testimone_1
contenzioso, per prestazioni professionali, con la parte opposta, nonché della deposizione del teste collaboratore di studio dell'opposto, che ha riferito di essere a conoscenza Testimone_2
dell'espletamento dell'attività professionale dell' , in favore dell'opponente. CP_1
Pertanto, avendo parte opposta, provato la legittimità delle somme richieste con il procedimento monitorio, e non avendo, parte opponente, convenuto sostanziale, fornito la prova dei fatti estintivi o impeditivi della richiesta monitoria, l'opposizione va rigettata, con la conferma del decreto ingiuntivo n. 758/2018, emesso dal Tribunale di Patti in data 27/12/2018, nel procedimento n.
2026/2018 R.G., che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicato il D.M.
55/2014, e successive modifiche ed integrazioni, e, secondo valori minimi, tenuto conto della non particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda,
eccezione e difesa, così provvede:
1)Rigetta l'opposizione, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 758/2018, emesso dal
Tribunale di Patti in data 27/12/2018, nel procedimento n. 2026/2018 R.G., dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2)Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte Parte_1
opposta, che liquida in Euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
La sentenza è esecutiva per legge;
Così deciso in Patti 04/11/2025.
Il Giudice on.
ON SD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dott. ON SD,
all'esito dell'udienza del 04/11/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 248/2019 R.G., vertente tra:
nato a [...] il [...], (COD. FISC: Parte_1
), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Salvatore Zaccaria, ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Brolo via G. Garibaldi n.6;
-opponente-
CONTRO
nato a [...] il [...], (C. F. ), elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Brolo, via Meucci n. 6, presso e nello studio dell'Avv. Rosa Saturno, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-opposto-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 758/2018, emesso dal Tribunale di Patti in data
27/12/2018, nel procedimento n. 2026/2018 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto,
in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio. , ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.758/2018, emesso dal Parte_1
Tribunale di Patti in data 27/12/2018, nel procedimento n. 2026/2018 R.G., con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore del Dott. la somma di € 11.176,72 (di cui € 127.66 per CP_1
rimborso spese esenti) oltre diritti di liquidazione parcella che ammontano a € 335,30, rimborsi spese per € 32,00 ed oneri previdenziali (CPAR 4%) e Iva, come per legge;
gli interessi come da domanda;
le spese d'ingiunzione liquidate in € 145,00 per esborsi ed € 540,00 per compensi, oltre il
15% per spese generali, iva e c.p.a. per legge, somme dovute quale corrispettivo per compensi professionali resi nei confronti della parte opponente, e portati dalla documentazione versata in atti.
In particolare, con il procedimento monitorio l'opposto evidenziava:
-che il ricorrente, dottore commercialista con studio in Brolo, iscritto all' Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Patti, ha svolto dal 2010 fino al 2016 attività di consulenza tributaria in favore del Sig. ; Parte_1
-che, in particolare, le attività svolte, che hanno richiesto un rilevantissimo impegno professionale,
consistono nell'esame dell'avviso di accertamento n. RJG030100223 notificato il 23.07.2010;
consulenza tributaria sull'atto impositivo, redazione motivata istanza di accertamento con adesione,
intervento e discussione presso l'Ufficio Finanziario in data 20.12.2010; redazione del ricorso avverso l'avviso di accertamento, notifica all'Ufficio impositore e successivo deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Messina incardinato al n.
1168/2011 R.G.R.; intervento e discussione del ricorso nell'udienza tenutasi il giorno 11.03.2016, in esito alla quale la Commissione, con sentenza n. 5342/4/16, depositata il 13.09.2016, in accoglimento del ricorso ha annullato l'atto impugnato;
così come indicato nella richiesta di pagamento delle competenze professionali del 22.06.2018 (all. n° 1);
-che il Sig. non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto;
Parte_1
-che il dott. ha richiesto la vidimazione della parcella al Consiglio dell'Ordine dei Dottori CP_1
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Patti, che in data 07.11.2018 ha espresso parere favorevole liquidando i compensi per complessivi € 11.176,72 (di cui € 127,66 per rimborso spese esenti), oltre diritti di liquidazione parcella che ammontano ad € 335,30, rimborsi spese per € 32,00
ed oneri previdenziali (CPAR 4%) e Iva, come per legge (all. n°2);
-che il ricorrente è pertanto creditore del Sig. delle somme suindicate oltre Parte_1
interessi moratori come previsto dal D. Lgs. 231/02 e successive modifiche e integrazioni del D.
Lgs. 9.11.2012, n. 192, in attuazione di Legge delega (art. 10, Legge 11.11.2011, n. 180);
A fondamento della proposta opposizione, , pur non contestando l'espletamento Parte_1
dell'attività professionale svolta dall'opposto, a decorrere dal 2010, per opporre l'avviso di accertamento, ha eccepito l'eccessività delle somme richieste, e concludeva per l'accoglimento della proposta opposizione, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio il Dott. , contestando i motivi posti a base dell'opposizione. CP_1
La causa veniva istruita, documentalmente, e, con l'espletamento dell'interrogatorio formale dell'opponente, nonché con l'escussione di due testi avendo, reciprocamente, le parti rinunziato all'escussione di ulteriori testi, e, a seguito dell'udienza cartolare del 04/11/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con i propri scritti difensivi, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che, per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice,
nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è
affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e che, pertanto, le restanti questioni, eventualmente non trattate,
non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Premesso quanto sopra, l'opposizione è infondata e va rigettata, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Preliminarmente, va evidenziato che il procedimento per decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto,
quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass.
15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale,
rispettivamente di attore e convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio,
mentre spetta all'opponente, convenuto sostanziale, la prova dei fatti estintivi o impeditivi;
(Cass. n.
5844/2006; Cass. n. 1737/2023).
La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda,
rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciandosi comunque sulla domanda avanzata, condannando al pagamento della somma, inferiore a quella portata dal decreto, che si ritiene dovuta.
A ciò consegue l'infondatezza della contestazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo dovendosi accertare, come esposto, la fondatezza del diritto azionato alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione. Il creditore opposto, dunque, deve assolvere l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria richiesta in via monitoria.
Dalla valutazione degli atti di causa emerge che parte opposta, con la copiosa documentazione prodotta nel procedimento monitorio, che qui si richiama, e con l'espletamento della prova testimoniale, ha provato il credito ingiunto, a fronte della contestazione effettuata dalla parte opponente, di avere effettivamente svolto le prestazioni professionali, di cui alla documentazione in atti, in favore della parte opponente.
Secondo il generale criterio di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Orbene, parte opposta, come sopra evidenziato, con la copiosa documentazione versata in atti, che qui si riporta, ha dato prova che l'attività professionale svolta in favore della parte opposta, è
consistita, nell'esame dell'avviso di accertamento n. RJG030100223, nella consulenza tributaria sull'atto impositivo, nella redazione dell'istanza di accertamento con adesione, nell'intervento e discussione presso l'Ufficio Finanziario, nella redazione del ricorso avverso l'avviso di accertamento, e nell'espletamento di tutti gli atti conseguenziali, relativi al giudizio presso la segreteria della conclusosi con la sentenza n. Parte_2
5342/4/16, che ha accolto il ricorso.
In merito alla contestazione dell'eccessività delle somme richieste, ha prodotto in atti, la vidimazione della parcella al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Patti, Prot. n.926/2018, che in data 07/11/2018 ha espresso parere favorevole liquidando i compensi per € 11.176,72, (di cui € 127,66 per rimborso spese esenti), oltre diritti di liquidazione parcella per € 335,30, per € 32,00 rimborso spese, oltre accessori di legge.
Nel caso in esame, la parcella per spese e prestazioni dell'esercente una professione per le quali sia prevista una tariffa legalmente approvata, costituisce, se corredata dal parere del competente ordine professionale, titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo a carico del cliente, ma non ha valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione da quest'ultimo eventualmente proposto della effettiva esecuzione della prestazione in essa indicata. (Cass. Civ. ordinanza 15/12/2020,
n.28666).
Però, come sopra evidenziato, parte opponente, oltre a tale documento vidimato dall'ordine dei commercialisti, ha prodotto tutta la documentazione a sostegno dell'attività professionale espletata,
nonché una relazione sintetica sull'attività espletata con i parametri secondo scaglione di valore,
della normativa all'epoca vigente (D.M.140/2012).
Ininfluenti, in considerazione della documentazione versata in atti, le deposizioni rese dalla teste di parte opponente, , che ha dichiarato, di avere, nella qualità, identico Testimone_1
contenzioso, per prestazioni professionali, con la parte opposta, nonché della deposizione del teste collaboratore di studio dell'opposto, che ha riferito di essere a conoscenza Testimone_2
dell'espletamento dell'attività professionale dell' , in favore dell'opponente. CP_1
Pertanto, avendo parte opposta, provato la legittimità delle somme richieste con il procedimento monitorio, e non avendo, parte opponente, convenuto sostanziale, fornito la prova dei fatti estintivi o impeditivi della richiesta monitoria, l'opposizione va rigettata, con la conferma del decreto ingiuntivo n. 758/2018, emesso dal Tribunale di Patti in data 27/12/2018, nel procedimento n.
2026/2018 R.G., che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicato il D.M.
55/2014, e successive modifiche ed integrazioni, e, secondo valori minimi, tenuto conto della non particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda,
eccezione e difesa, così provvede:
1)Rigetta l'opposizione, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 758/2018, emesso dal
Tribunale di Patti in data 27/12/2018, nel procedimento n. 2026/2018 R.G., dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2)Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte Parte_1
opposta, che liquida in Euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
La sentenza è esecutiva per legge;
Così deciso in Patti 04/11/2025.
Il Giudice on.
ON SD