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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/04/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2973/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.03.2025
da
SI.ra , nata a [...] il [...] e residente a [...]
Catalani n. 4– (C.F. ) C.F._1
e
SI. nato a [...] il [...]e residente a [...] Parte_2
(C.F.: ) C.F._2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bollate (MI)) il 20.09.2003 (anno 2003 - atto n. 90 - reg. ** parte 2 serie A)
Trascritto in Limbiate (MI) al n. 57, parte II, Serie B, anno 2003
con il seguente figlio ormai maggiorenne ed indipendente economicamente: nato Parte_3
a Rho (MI) il 30.05.2006
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
11.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione ed anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia relativa allo scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
I coniugi sopra indicati, instano comunque affinché il Tribunale di Milano qui adito, Voglia
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Bollate al n. 90 parte 2_ Serie A dell'anno 2003 come da atto integrale ed estratto per riassunto dell'atto di matrimonio che si producono (docc.1-2) trascritto nel Comune di Limbiate al n.
57, p. 2, serie B, anno 2003 come da comunicazione del 15.10.2003;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Limbiate, via Catalani n. 4 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in proprietà esclusiva della SI.ra rimarrà nella disponibilità di Parte_1 quest'ultima ed il marito si allontanerà dalla stessa entro e non oltre il 19.03.2025
3. I coniugi si dichiarano entrambi indipendenti economicamente nulla richiedendo a titolo di assegno di mantenimento e/o divorzile e di aver già risolto ogni questione economica che li riguardi;
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi SIg. e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bollate (MI)) il 20.09.2003
(anno 2003 - atto n. 90 - reg. ** parte 2 serie A) - trascritto in Limbiate (MI) al n. 57, parte II, Serie B, anno 2003
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate e di Limbiate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Susanna Terni
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.03.2025
da
SI.ra , nata a [...] il [...] e residente a [...]
Catalani n. 4– (C.F. ) C.F._1
e
SI. nato a [...] il [...]e residente a [...] Parte_2
(C.F.: ) C.F._2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bollate (MI)) il 20.09.2003 (anno 2003 - atto n. 90 - reg. ** parte 2 serie A)
Trascritto in Limbiate (MI) al n. 57, parte II, Serie B, anno 2003
con il seguente figlio ormai maggiorenne ed indipendente economicamente: nato Parte_3
a Rho (MI) il 30.05.2006
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
11.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione ed anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia relativa allo scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
I coniugi sopra indicati, instano comunque affinché il Tribunale di Milano qui adito, Voglia
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Bollate al n. 90 parte 2_ Serie A dell'anno 2003 come da atto integrale ed estratto per riassunto dell'atto di matrimonio che si producono (docc.1-2) trascritto nel Comune di Limbiate al n.
57, p. 2, serie B, anno 2003 come da comunicazione del 15.10.2003;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Limbiate, via Catalani n. 4 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in proprietà esclusiva della SI.ra rimarrà nella disponibilità di Parte_1 quest'ultima ed il marito si allontanerà dalla stessa entro e non oltre il 19.03.2025
3. I coniugi si dichiarano entrambi indipendenti economicamente nulla richiedendo a titolo di assegno di mantenimento e/o divorzile e di aver già risolto ogni questione economica che li riguardi;
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi SIg. e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bollate (MI)) il 20.09.2003
(anno 2003 - atto n. 90 - reg. ** parte 2 serie A) - trascritto in Limbiate (MI) al n. 57, parte II, Serie B, anno 2003
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate e di Limbiate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Susanna Terni
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________