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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/05/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai numeri 298 e 299 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2022, poste in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 10 gennaio 2025, con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(FL ), elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 all'indirizzo PEC dell'avv. Email_1
Gaetano Iorio Fiorilli, che la rappresentano e difendono con gli avv.ti Alberto Maria
Fornari e Sebastiano Costa;
APPELLANTE
E
( ), elett.te domiciliato in Bari, alla Controparte_1 CodiceFiscale_1 via S. Visconti n. 90, presso lo studio dell'avv. Carlo Mariani, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolandrea Monticelli e Fortunato Annunziata;
( , elett.te domiciliata in Bari, alla via S. Parte_2 CodiceFiscale_2
Visconti n. 90, presso lo studio dell'avv. Carlo Mariani, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Paolandrea Monticelli e Fortunato Annunziata;
APPELLATI oggetto: appelli avverso le sentenze nn. 256/2022, pronunciata dal Tribunale di Bari il
21 gennaio 2022, pubblicata in pari data, e 255/2022, pronunciata dal Tribunale di Bari il 21 gennaio 2022, pubblicata in pari data.
Conclusioni
All'udienza del 10 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 256/2022, pubblicata 21 gennaio 2022, il Tribunale di Bari ha dichiarato la nullità della “operazione negoziale di acquisito della polizza assicurativa unit linked, identificata con il n. 39.000.089” da parte dell'attore perché non Controparte_1 preceduta dalla sottoscrizione del contratto quadro di cui all'art. 23 TUF e condannato la convenuta società al pagamento in favore dell'istante della somma Parte_1 di € 700.000,00, oltre accessori, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Con la sentenza n. 255/2022, anche essa pubblicata il 21 gennaio 2022, il medesimo
Tribunale per le stesse ragioni ha dichiarato la nullità “operazione negoziale di acquisito della polizza assicurativa unit linked, identificata con il n. 39.000.095” da parte di
[...]
e condannato la società a corrisponderle € 500.000,00, oltre accessori e spese di Pt_2
lite.
Con motivazioni sostanzialmente sovrapponibili, il giudice di prime cure, affermata la propria giurisdizione e l'applicazione, all'operazione economica realizzata dalle parti, della legge italiana, ha ritenuto assorbente il rilievo della sua nullità per effetto dell'omessa sottoscrizione del c.d. contratto quadro, necessaria attesa la natura finanziaria della stessa.
***
Avverso tali decisioni, con distinti appelli poi riuniti, ha proposto gravame la
[...]
, rassegnando le stesse censure strettamente connesse tra di loro. Parte_1
Con un primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato l'omesso rilievo della nullità della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, fondata sulla legge italiana inapplicabile al rapporto tra le parti perché soggetto alla normativa del Principato del
Liechtesntein.
Con il secondo motivo, la ha rimarcato l'intervenuta prescrizione Parte_1 del credito azionato dall'attrice che, ai sensi dell'art. 1489 c.c. del Liechtenstein, è triennale. Quindi, ha formulato una terza ed una quarta doglianza con cui ha contestato il fatto che la polizza sottoscritta dagli appellati costituisca un prodotto finanziario e non già assicurativo, come tale sottratto anche alla disciplina del TUF, ratione temporis vigente, il cui art. 23, applicato dal primo giudice, non impone la sottoscrizione di un accordo quadro inteso come documento separato ma, solo, la forma scritta, rispettata nel caso di specie.
Infine, con la quinta censura ha ribadito la propria estraneità alla negoziazione del contratto, concluso da un intermediario che ha offerto alla appellata tutte le informazioni necessarie per la piena comprensione dell'operazione economica, commisurata agli obiettivi stabiliti dal e della il cui patrimonio e la cui esperienza non CP_1 Pt_2
valgono a considerarli quali consumatori.
e hanno chiesto il rigetto degli appelli, ribandendo le Controparte_1 Parte_2
difese già rassegnate in primo grado e sollecitando, comunque, la conferma della sentenza impugnata anche se con diversa motivazione e, occorrendo, sulla scorta delle ragioni ritenute assorbite dal Tribunale.
***
Gli appelli sono infondati e devono essere rigettati.
Va premesso che questa stessa Corte, con la sentenza del 23 aprile 2025, pubblicata l'8 maggio successivo, nella causa n. 1555/2022, ha esaminato numerose questioni che costituiscono oggetto degli appelli odierni, atteso che il gravame riguardava una pronuncia del Tribunale di Bari perfettamente sovrapponibile a quelle impugnate, inerenti la sottoscrizione di polizze del tutto analoghe a quelle sottoscritte dal e CP_1
dalla che, per altro, secondo la prospettazione della società appartengono al Pt_2 medesimo gruppo familiare di cui fa parte l'investitrice che ha avviato il giudizio già definito in secondo grado.
Sicché, la precedente pronuncia -già nota ai procuratori delle parti, che erano costituiti in quella lite- può essere richiamata, anche agli effetti dell'art. 114, comma 1, disp. att.
c.p.c.
***
Non è dubitabile che gli appellati abbiano sottoscritto il contratto controverso -sulla cui natura ci si diffonderà oltre- in qualità di consumatori e, comunque, non vi è alcun elemento in grado di correlarlo ad una sua attività professionale o imprenditoriale, che, per altro, non è provato che la svolgesse all'epoca dei fatti. Pt_2 È appena il caso di osservare che ai fini del riconoscimento della qualità di consumatore occorre guardare alla qualità del contraente al momento della stipula del contratto (cfr. Cass. 2024/n. 26292), in relazione alla finalità perseguita e all'inerenza dell'operazione economica posta in essere alla sua attività professionale o di impresa
(così, in materia di fideiussione, si è detto che i requisiti soggettivo per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, nel solco tracciato dalla giurisprudenza unionale
-CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-
534/15, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica CP_2
che, pur svolgendo una propria attività professionale stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento: Cass. 2023/n. 5868).
Per cui, se un imprenditore individuale o un professionista concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale fruisce della qualità di consumatore, avente diritto alla tutela del codice del consumo (cfr. Cass. 2021/n. 6578).
Come anticipato, alcun elemento conduce la polizza oggetto di controversa ad una attività imprenditoriale o professionale degli appellati.
Quanto al CP_1
All'art. 1 del modulo di sottoscrizione del contratto, contenente “informazioni personali sul Contraente e sull'Assicurato”, l'attore non offre alcuna utile informazione circa la sua attività né elementi per ritenere l'investimento ad essa funzionale e, quindi, dichiara, esplicitamente, di perseguire quale “scopo del contratto” la “pianificazione successoria” e la “protezione del capitale” (articolo 6.2). Precisando, subito dopo (6.3) di essere lavoratore autonomo nel settore “sanitario”.
Del tutto coerentemente, la ha allegato al contratto le Controparte_3
“appendici alla proposta PCP” contenenti, all'art. 6, l'informativa al consumatore.
Così precisato l'ambito di applicazione della disciplina consumeristica e proprio perché il professionista può tranquillamente compiere atti estranei all'attività professionale, alcuna rilevanza può assumere il fatto che l'appellato, all'epoca della sottoscrizione del contratto, disponesse di un cospicuo patrimonio personale del valore di
€ 5.000.000,00, un reddito annuo di € 150.000,00 e neppure che abbia conseguito i fondi da investire dalla cessione di partecipazioni. Oltre che, come si è visto, che fosse lavoratore autonomo.
Alcun riscontro hanno, poi, avuto le mere deduzioni dell'appellante circa l'esistenza di una più ampia operazione che avrebbe coinvolto l'intero famigliare cui appartiene il ed anche la (nonché , parte del giudizio definito CP_1 Pt_2 Controparte_4
e sopra richiamato), diretta alla collocazione di fondi giacenti all'estero e inquadrabile nell'ambito dell'attività di società di famiglia. Tanto perché il solo fatto che diversi membri della famiglia abbiano posto in essere analoghi investimenti nulla dice circa l'esistenza di una comune pianificazione e comunque della sua riconducibilità ad una attività di impresa esercitata collettivamente pure dagli istanti.
E pure ove la comune strategia sia stata oggetto di una intesa tra i congiunti, non sta affatto a significare che fosse destinata a risolversi in una strategia legata alla gestione in comune dell'impresa cui tutti, in un modo o nell'altro, si assume fossero partecipi.
Resta, poi, un elemento neutro la provenienza delle disponibilità dalla liquidazione di partecipazioni societarie nonché la consistenza del suo patrimonio.
Sotto tale ultimo aspetto, inoltre, la titolarità di beni di valore significativo non sta affatto a significare che provengano da una attività economica imprenditoriale o professionale svolta direttamente. Né il fatto che lo svolgimento di una attività lavorativa indizia con la indispensabile univocità verso la conclusione che la sottoscrizione della polizza per cui è causa con una parte delle rendite integri un investimento riconducibile proprio a tale attività.
Per altro, neppure è nota la composizione del patrimonio di cui si discute per cui non può formularsi alcuna ipotesi circa la ragionevole provenienza da attività speculative poste in essere con il carattere di imprenditorialità e il suo reimpiego in esse.
Perciò inutili, oltre che tardivi, sono i documenti prodotti dall'appellante in primo grado, in occasione della costituzione di nuovi difensori dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie, a nulla rilevando la loro natura pubblica o meno.
Per quanto attiene alla Pt_2
Anche con riguardo a tale appellata alcun elemento conduce la polizza oggetto di controversa ad una sua attività imprenditoriale o professionale.
All'art. 1 del modulo di sottoscrizione del contratto, contenente “informazioni personali sul Contraente e sull'Assicurato”, l'attrice non declina alcuna qualifica professionale e dichiara, esplicitamente, di perseguire quale “scopo del contratto” la “pianificazione successoria” e la “protezione del capitale” (articolo 6.2). precisa, subito dopo (6.3) di essere casalinga e non impiegata.
Anche in tal caso la ha allegato al contratto le “appendici alla Controparte_3 proposta PCP” contenenti, all'art. 6, l'informativa al consumatore.
Anche per l'appellata in oggetto valgono i rilievi spesi in precedenza per escludere la riconducibilità del contratto ad una attività professionale o imprenditoriale, a maggior ragione ove si consideri che l'istante si è descritta casalinga.
Così precisato l'ambito di applicazione della disciplina consumeristica e proprio perché il professionista può tranquillamente compiere atti estranei all'attività professionale, alcuna rilevanza può assumere il fatto che l'appellata, all'epoca della sottoscrizione del contratto, disponesse di un cospicuo patrimonio personale del valore di
€ 2.000.000,00 e neppure che abbia conseguito i fondi da investire dalla cessione di partecipazioni.
Ciò posto, certamente il rapporto negoziale tra le parti è soggetto alla legislazione italiana, di derivazione comunitaria, quanto meno per la fase preliminare, che assume rilievo dirimente.
Stabilisce l'art.
5.2.14 del contratto che “ai sensi dell'art. 181, comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private Italiano, egli “(il contraente)” è legittimato a concludere un
Contratto regolato dalle leggi e dai regolamenti del Liechtenstein”.
L'art. 23 della appendice prevede che “…salvo diverse espresse volontà delle parti, il
Contratto è regolato dalle leggi del Principato del Liechtenstein”.
Rileva, però, che ai sensi dell'art.
5.2 della proposta di polizza “il contraente richiede la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita PCP con AN AG in base alle leggi e ai regolamenti vigenti nel Principato del Liechtenstein ed in conformità con le modalità di collocamento del prodotto PCP alla legge italiana”.
Risulta così chiarita e dettagliata la volontà delle parti di assoggettare l'intera operazione negoziale a due diverse fonti: il contratto, una volta stipulato, è assoggettato alla legge del Principato dei
Liechtenstein mentre la modalità di collocamento, che coinvolge la fase delle trattative e dell'offerta, nonché, necessariamente, quella dell'informativa attiva e passiva che connota la sottoscrizione di prodotti finanziari e assicurativi (come si vedrà) soggiace alla legislazione italiana. Altro significato non può essere assegnato alla chiara ripartizione dei due momenti e della disciplina applicabile, la cui conferma è ritraibile dall'art. 22 dell'appendice che, rubricato reclami, prescrive che “Gli eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, la gestione dei sinistri o gli investimenti dovranno essere promossi per iscritto davanti alla Financial Market Authority (FMA), l'autorità statale del
Liechtenstein, la quale vigila e supervisiona l'attività di assicurazione sulla vita, al seguente indirizzo, Landstrasse 109, P. O. Box 279, 9490 Vaduz, Principato del
Liechtenstein. Gli eventuali reclami relativi alle violazioni delle regole di trasparenza e di informativa precontrattuale e contrattuale commesse dall'intermediario di riferimento promossi dalla clientela dovranno invece essere inoltrati all' , Tutela degli Utenti- CP_5 via del Quirinale n, 21- 0087 Roma”.
Nella evidente consapevolezza della diversità di disciplina applicabile alle vicende del contratto già concluso ed a quelle relative alla fase preliminare, la società, che ha predisposto il contratto, sa bene che debbano essere assoggettate alle tutele della legislazione domestica italiana, l'unica capace di giustificare l'assegnazione del reclamo all' CP_5
Per cui l'opzione per la legislazione del Principato del Liechtenstein va correttamente ricondotta a quella diretta a governare il rapporto una volta sottoscritto il contratto.
L'applicazione della normativa nazionale discende pure dal c.d. Regolamento Roma
I, ovvero il Regolamento CE/593/2008.
L'art. 6, comma 2, stabilisce che le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto che soddisfa i requisiti del paragrafo 1 (incontestatamente ricorrenti nel caso di specie) in conformità all'art.
3. Subito dopo precisa che “tale scelta non vale a privare il consumatore (che il precedente paragrafo 1 qualifica come la persona che stipula il contratto per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale
o professionale) della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1”.
L'art. 3, che al comma 1 attribuisce alle parti del contratto la facoltà di scegliere la legge cui assoggettarlo, fa comunque salva “l'applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese -quella cui dovrebbe farsi riferimento in mancanza di scelta- non permette di derogare convenzionalmente”. Tra di esse vi è certamente l'art. 23 del TUF (decreto legislativo 58/1998) che prescrive la redazione, in forma scritta, del contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento, a pena di nullità, che assume rilevanza decisiva nella controversia, come si vedrà oltre.
Si tratta, come è noto, di una nullità di protezione, stabilita a tutela del consumatore, che è evidentemente la parte debole del rapporto, sfavorito da una asimmetria informativa che il legislatore ha inteso equilibrare ponendo stringenti oneri in capo al professionista, suscettibile di essere fatta valere solo dal consumatore stesso ovvero anche rilevabile di ufficio ove il rilievo corrisponda all'interesse del consumatore stesso, potendo l'intervento del giudice ristabilire l'eguaglianza tra le parti, superando lo schermo formale di equilibrio, che cela l'inferiorità del consumatore (CGUE C-472/11). Come tale insuscettibile di essere derogata dall'autonomia negoziale delle parti, che in tale presidio trova un argine.
Alla luce dei rilievi che precedono, deve essere disatteso il primo motivo di appello.
***
L'esame degli altri motivi di gravame impone di muovere dall'analisi delle caratteristiche della polizza di assicurazione sulla vita index linked.
È ormai principio ampiamente consolidato quello per cui “la previsione generale contenuta nell'art. 2 d.lgs. 209/2005 in ordine alle polizze denominate "linked", e cioè quelle nelle quali l'obbligazione principale dell'assicuratore è collegata al valore di organismi di investimento del risparmio o di fondi interni o comunque ad indici predeterminati di riferimento, non vale a far concludere apoditticamente per l'inclusione automatica di tali polizze nello schema legale (artt. 1882 - 1895 c.c.) del contratto di assicurazione, la cui causa deve essere rinvenuta nel trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore, rischio che, a pena di nullità, deve esistere alla stipula del contratto”. Al di là del nomen iuris, infatti, occorre verificare se il contratto vada identificato come polizza assicurativa sulla vita, in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore ed il margine di profitto
è direttamente proporzionale alla frazione di tempo intercorrente tra la stipula del contratto e l'evento della vita in esso dedotto, oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario, nel quale il rischio di "performance" è per intero addossato all'assicurato e non dipende dal fattore tempo, bensì dalle dinamiche dei mercati mobiliari, dal rendimento del titolo e dalla solvibilità dell'emittente (cfr. Cass. 2024/n.
9418; Cass. 2019/n. 6319).
Ciò che occorre affinché le polizze possano rientrare nell'ambito della fattispecie tipica di cui all'articolo 1882 c.c., è che mantengano un rischio demografico e che l'entità della prestazione garantita, a fronte del capitale versato, non sia talmente irrisoria da vanificare completamente l'equilibrio delle prestazioni (cfr. Cass. 2019/n. 6319).
Non è, infine, superfluo precisare ulteriormente che l'elaborazione giurisprudenziale è giunta ad affermare che in tema di polizze assicurative sulla vita, occorre distinguere tra polizze guaranteed unit linked, che garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima, e quelle partial guaranteed unit linked, che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione parziale dei premi versati, da un lato, rispetto alle polizze unit linked cd. pure, dove la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, con un rischio di investimento totalmente a carico dell'assicurato; ne consegue che solo per le prime l'assicuratore assume su di sé, sia pure con diverse gradualità, il rischio demografico dell'evento morte del contraente, al quale va sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, a prescindere dalle oscillazioni del valore delle quote dei fondi comuni di investimento, rimanendo invece tale rischio a carico del contraente nell'ipotesi di polizza c.d. pura (cfr. Cass. 2024/n. 9418).
Fermo restando il fatto che deve ritenersi valido e lecito il contratto di investimento formalmente qualificato dalle parti come “assicurazione sulla vita”. Il fatto che le parti abbiano definito “assicurazione sulla vita” un contratto che non era tale, infatti, non rende di per sé nullo il negozio, se esso non contrasti con norme imperative, o se l'erroneità della qualificazione formale non abbia tratto in inganno una delle parti (cfr. Cass. 2022/n.
9446).
Dall'esame del corredo di pattuizioni contenute nelle polizze per cui è causa si comprende chiaramente il trasferimento interamente sull'assicurato del rischio di
"performance", che dipende esclusivamente dal rendimento dei titoli e dalla solvibilità dell'emittente, mentre il rischio cd. demografico assunto dall'assicuratore è del tutto marginale, se non irrilevante.
Anche in tal caso è utile distinguere la posizione dei due appellati, per poi giungere, comunque, alle stesse conclusioni. Controparte_1
L'uomo, il 9 novembre 2011, ha sottoscritto con un intermediario italiano dell'appellante, presso il proprio domicilio, una proposta di polizza di assicurazione sulla vita, versando il premio di € 700.000,00. La società odierna appellante ha accettato la proposta il 5 dicembre 2011, antergando l'efficacia del vincolo al precedente 22 novembre.
Il premio è stato utilizzato per l'investimento in un portafoglio finanziario strutturato. È precisato in polizza che il PCP è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked
“il cui risultato varietà a seconda della situazione finanziaria del portafoglio collegato alla polizza. Il rischio dell'investimento è a carico del contraente. L'ammontare della prestazione assicurativa dipende dalla situazione finanziaria degli asset contenuti nel portafoglio e il contraente è consapevole dei rischi di cambio”.
L'art. 5 delle condizioni generali di contratto chiariscono che “gli asset contenuti nel portafoglio verranno investiti da parte di AN AG e potranno comprendere investimenti o azioni negoziate presso una Borsa considerata accettabile a giudizio di
AN AG. Il portafoglio si forma con il premio versato dal cliente e si alimenterà con gli utili e sarà decurtato dai costi e commissioni”. È anche puntualizzato che il cliente non ha alcun diritto di proprietà sul portafoglio, che rimane di proprietà della società. Fermo restando che il portafoglio (rispetto al quale il cliente ha un diritto di credito) potrà essere gestito direttamente da ma anche da un asset manager (come Pt_1
accaduto nel caso di specie) scelto dal cliente all'interno di una lista fornita dalla compagnia, nel caso di specie la ON SA di cui spettano le decisioni di CP_6
investimento in linea con la necessità di gestione del portafoglio stesso e con la strategia di investimento predefinita.
Il contraente ha inteso operare l'investimento per “pianificazione successoria” e
“protezione del capitale”, ha dichiarato di essere lavoratore autonomo nel settore sanitario con un patrimonio di 5 milioni di euro e scelto il portafoglio 5 “orientamento speculativo”, definito “possibilità di profitto fuori dall'ordinario, utilizzo di strumenti finanziari innovativi con eventuale rischio di perdita totale del patrimonio. Investimento composto principalmente da azioni internazionali, fondi su azioni, fondi azionari indicizzati o investimenti simili, in tutte le valute (p. es. azioni su fondi, fondi azionari ad alto rischio, prestiti convertibili, prestito con opzioni, buoni di godimenti e opzioni su azioni), inoltre può comprendere investimenti immobiliari come pure nelle materie prime”. Che costituisce il profilo di rischio marcatamente più alto tre i cinque descritti in contratto, atteso che prospetta chiaramente il rischio di perdita integrale dell'investimento.
Ha, poi, accettato che l'esecuzione di investimenti alternativi (quali fondi hedge o fondi immobiliari), accollandosi i rischi relativi “in parte notevoli” collegati. Si è dichiarato consapevole “che la performance dell'investimento può variare significativamente nel tempo. Tale potenzialità può riflettersi in sostanziali, se non totali, perdite del valore dell'investimento. Dichiaro inoltre di accettare che tali investimenti possano comportare una liquidità limitata (in alcuni casi estremamente limitata)”.
All'art.
5.2.9 dichiara di essere informato sui rischi connessi all'investimento e di accettarli, come pure l'assenza di garanzie di ricavi della polizza nonchè le possibili perdite dovute alle fluttuazioni del mercato. Al paragrafo 11 della clausola di essere informato che la strategia di investimento è un mero obiettivo e non costituisce garanzia per le future performance del portafoglio sottostante alla polizza.
In teoria, al verificarsi dell'evento assicurato, la società si è impegnata a corrispondere il 101% del capitale al beneficiario espressamente indicato in contratto, pur sempre in dipendenza della situazione finanziaria del portafogli collegato.
In particolare, l'art. 7 espressamente prevede che a società “effettuerà il pagamento della prestazione assicurativa al Beneficiario/I successivamente al decesso dell'ultimo degli assicurati, prima della data di scadenza, corrispondendo il 101% del capitale maturato. La prestazione assicurativa così come gli eventuali pagamenti del capitale in caso di riscatto parziale o totale dipenderanno dalla situazione finanziaria del portafoglio collegato. Di conseguenza, il relativo ammontare potrà essere determinato solamente al termine ed in relazione al valore del portafoglio. Il valore del portafoglio viene calcolato in base al prezzo di riacquisto o al valore di mercato di tutti gli investimenti presenti in portafoglio al momento del calcolo maggiorato della copertura in caso di morte, e, nell'eventualità, ridotto dell'ammontare delle commissioni iniziali o amministrative non saldate e di crediti, tasse e imposte o altri costi. Il premio verrà investito in un portafoglio intestato a AN AG, in linea con la strategia di investimento definita dal Contraente ed amministrato dall'Asset Manager incaricato...".
In relazione alla posizione di il tessuto di norme che qui rileva è del tutto Parte_2 identico, con la precisazione che l'appellata -che, è utile rammentarlo, si è dichiarata casalinga e titolare di un patrimonio di 2 milioni di euro- ha optato per il portafoglio 4 “orientamento alla crescita”, definito “aspettativa di crescita patrimoniale più accentuata, utili superiori derivano dalla variazione dei corsi, valute e crediti.
Patrimonio investito fino a ca. 75% del mercato azionario internazionale, fondi su azioni, fondi azionari indicizzati o investimenti simili, in tutte le valute, inoltre può comprendere investimenti immobiliari pure nelle materie prime”.
D'altro canto, nella parte relativa ai rischi, è scritto espressamente che “il valore della polizza dipende direttamente dal valore dei titoli sottostanti”
In entrambi i casi, risulta quindi evidente come la causa della polizza esuli dallo schema contrattuale dell'assicurazione sulla vita per assumere la connotazione propria del contratto di investimento in strumenti finanziari, attesa la centralità del rischio concernente la performance del prodotto finanziario, interamente a carico dell'investitore e legato non al fattore tempo, ma alle dinamiche dei mercati mobiliari, al rendimento del titolo ed alla solvibilità dell'emittente, a fronte di un rischio demografico del tutto marginale, essendo l'entità della prestazione garantita, a fronte del capitale versato, talmente irrisoria da vanificare completamente l'equilibrio delle prestazioni in caso di perdita di valore -anche integrale- degli asset compresi nel portafoglio.
In sostanza, le parti hanno sottoscritto una polizza index linked pura, atteso il potenziale rischio per l'investitrice di non ricavare alcunchè dall'operazione al verificarsi dell'evento assicurato o in caso di riscatto.
L'art. 1, lett. w-bis, del TUF (introdotto dal d.lgs. n. 303 del 2006, ed applicabile quindi al caso di specie) definisce “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione” le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai sensi del quale “Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente: I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità; III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
[…]; V. le operazioni di capitalizzazione”.
La legge 28 dicembre 2005 n. 262 (cd. “legge sul risparmio”) ha chiaramente inteso riformare la disciplina relativa all'offerta e alla distribuzione dei prodotti assicurativi a contenuto finanziario, in particolare aggiungendo al TUF l'art. 25-bis, significativamente rubricato appunto “Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione”, che attrae tali prodotti nell'ambito della disciplina degli artt. 21 e 23 del TUF. Ai sensi dell'art. 25 bis, co. 1, TUF (come modificato dal d.lgs. 303/06), infatti, “Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione”.
Si deve, quindi, muovere dal presupposto che al contratto in esame si applichi l'art. 23
TUF, il quale prevede che i “contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti” e che “Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”.
Pertanto, una polizza index linked che non sia preceduta - a monte - dalla stipula in forma scritta di un contratto quadro tra intermediario e cliente, avente ad oggetto la regolamentazione dell'offerta all'investitore del prodotto finanziario emesso dall'impresa assicuratrice, è senz'altro nulla, per violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 23 TUF.
Né è condivisibile la tesi pur da qualcuno avanzata secondo cui il mancato richiamo, da parte dell'art. 36 ter reg. Consob n. 11522/98 (quale introdotto con delibera Consob n.
15961 del 30 maggio 2007), dell'art. 30 del regolamento stesso non consentirebbe di affermare che le polizze a contenuto finanziario - come quella in esame - richiedano la previa conclusione in forma scritta di un contratto quadro.
Anzitutto perché l'art. 25 bis TUF è norma di immediata applicabilità, non abbisognando di alcun successivo intervento legislativo o regolamentare per trovare attuazione. Tant' è vero che il successivo decreto legislativo del 29 dicembre 2006, n.303
(avente ad oggetto il coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del T.U.B. e del T.U.F.), all' art. 8 delle disposizioni finali e transitorie, mentre dispone che “in deroga alle modifiche apportate dall'articolo 3, comma 5, l'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica ai prodotti finanziari emessi dalle imprese assicurazione a partire dal 1° luglio 2007”, nulla dice in ordine all' entrata in vigore dell' art. 25 bis e, quindi, all' applicabilità degli artt. 21 e 23 del TUF alla sottoscrizione e al collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.
Va, perciò, escluso, in assenza di un'espressa previsione di legge, che l'applicazione dell'art. 25 bis TUF possa farsi dipendere da successive modifiche del regolamento
Consob, essendo quest'ultimo una fonte di normazione secondaria.
Ancora, non può ritenersi che una fonte regolamentare abbia potuto introdurre una deroga all'obbligo - previsto dalla citata norma primaria a pena di nullità - di previa stipula del contratto-quadro in forma scritta. L'unica deroga consentita dall'art. 23 riguarda, infatti, l'ipotesi in cui la CONSOB, sentita la Banca d'Italia, preveda con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in forma diversa da quella scritta.
Non è, tuttavia, questo il caso, mancando, per la tipologia di operazioni negoziali in esame, l'espressa e motivata previsione regolamentare della conclusione del contratto in una forma diversa da quella scritta.
Ne discende, pertanto, che la mancata stipulazione in forma scritta di un contratto quadro di intermediazione tra la e investitore, diretto a disciplinare l'offerta, la Pt_1
promozione, il collocamento e la distribuzione al cliente del prodotto finanziario emesso dall'impresa assicurativa, comporta la nullità della polizza, nella quale si concretizza l'investimento finanziario, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 23 TUF
(cfr. App. Bari, 9.6.21 e 31.1.20; T. Roma, 10.10.18, in www.dirittodelrisparmio.it;
[...]
8.3.18, in www.obletterdagostino.com; , 24.5.16, in www.ilcaso.it; CP_7 CP_8
T. , 17.10.13, in www.ilcaso.it). CP_9
Neppure è possibile ritenere che il contratto quadro risulti integrato dalla proposta di polizza per cui è causa, così come suggerito dall'appellante, posto che vi è una differenza strutturale intrinseca tra il contratto che sostanza l'investimento, quale la polizza, e quello che lo presuppone, diretto a costituire la cornice normativa nella quale l'investimento o gli investimenti che da essa dipendono trovano il loro regolamento.
Insomma, l'esigenza di garantire il consumatore, di offrirgli un chiaro contesto nel cui ambito l'intermediario finanziario opererà impone che si proceda alla sottoscrizione di un contratto di carattere normativo in cui sia adeguatamente profilato l'investitore, siano individuati gli obiettivi prefissi alla luce delle sue esperienze, delle sue disponibilità finanziarie e conoscenze dei mercati, con una adeguata raccolta di elementi cui dovranno essere parametrati gli investimenti successivi.
Nel caso di specie, invece, il contratto è già l'investimento, i dati dell'investitrice sono diretti all'acquisto dello specifico portafoglio che contiene gli asset cui è indicizzata la polizza, tanto è vero che la società non si è preoccupata di assumere quel complesso di dati funzionali alla profilazione della cliente, in relazione ai quali orientare le conseguenti attività di investimento.
Non vi è, in sintesi, quel contenuto “generale ed astratto” che deve connotare il contratto quadro ma elementi della specifica operazione, più sopra dettagliati e ad essa conformati. Di tanto sembra effettivamente consapevole la , tanto da sostenere Controparte_3
che la polizza index linked sottoscritta dal e dalla perché priva del CP_1 Pt_2
carattere finanziario, non doveva essere preceduta dalla sottoscrizione del contratto quadro e non era soggetta, in generale, al rispetto della normativa del TUF, non applicabile nel diritto del Principato del Liechtestein.
Dunque, anche gli altri motivi devono essere disattesi, perché è corretta la pronuncia del primo giudice, che ha sanzionato con la nullità il contratto per l'omesso rispetto delle prescrizioni imposte dall'art. 23 del d. lgs. 58/1998.
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Anche l'ultimo motivo di appello deve essere rigettato.
Come si è visto in precedenza, il premio è stato ricevuto dall'appellante, proprietaria del portafoglio in cui è stato investito, sono gestito dall'asset manager.
Di conseguenza, l'obbligazione restitutoria scaturente dalla pronuncia di nullità del contratto grava su di essa e non su altri, tanto meno sul soggetto che ha mediato la stipulazione del contratto. Assoggettata al termine decennale proprio della normativa statuale e dipendente della risoluzione contrattuale e non già a quella, inferiore, triennale del codice civile del Liechtenstein, che per altro si riferisce ad un credito risarcitorio e giammai ad uno restitutorio, quale è quello per cui è causa.
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Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione ai valori medi per controversie di valore compreso tra euro
520.001,00 fino ad euro 1.000.000,00, come aggiornati dal d.m.147/22, per CP_1
e tra euro 260.001,00 fino ad euro 520.000,00 per
[...] Parte_2
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sugli appelli proposti dalla avverso Parte_1
le sentenze nn. 256/2022, pronunciata dal Tribunale di Bari il 21 gennaio 2022, pubblicata in pari data, e 255/2022, pronunciata dal Tribunale di Bari il 21 gennaio 2022, pubblicata in pari data, rigettata ogni diversa istanza, così provvede: - rigetta gli appelli;
- condanna la a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 grado giudizio che liquida in € 26.155,00, oltre rimborso spese generali in ragione del
15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratosi antistatari;
- condanna la a rifondere ad le spese del presente Parte_1 Parte_2 grado giudizio che liquida in € 20.119,00, oltre rimborso spese generali in ragione del
15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratosi antistatari;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 23 maggio 2025.
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE