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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/10/2025, n. 4435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4435 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12237/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12237/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Milano, via Amadeo n. 48, in proprio e nella propria qualità di genitore-erede di , Persona_1 ed elettivamente domiciliato in Latina, via Pietro Mascagni nn. 40-42, presso lo studio degli avvocati Lucia PA e RO PA del Foro di Latina, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura speciale alle liti unita con strumenti telematici all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso i cui uffici in
Torino, via Arsenale n. 21, è ex lege domiciliato
CONVENUTO
oggetto: indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti (Legge n. 122/2016) – opposizione al provvedimento di diniego di cui alla delibera n. 60/RV del Comitato di
Solidarietà per le Vittime dei Reati di Tipo Mafioso e dei Reati Intenzionali Violenti, emessa in data 09.04.2024
*****
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
pagina 1 di 12 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
- Accertare e dichiarare il diritto del sig. ad accedere al Fondo di Parte_1
Rotazione per la Solidarietà alle Vittime dei Reati di Tipo Mafioso e delle richieste estorsive dell'usura e dei reati intenzionali violenti ai sensi della L. 122/2016 e per l'effetto condannare il in persona del Ministro p/t a pagare in favore del sig. CP_1 [...]
il relativo indennizzo per tutti i motivi spiegati in premessa;
Pt_1
- Revocare e/o annullare la delibera del comitato n. 60/RV del 09.04.2024 relativa al diniego alla concessione dei benefici previsti per le Vittime dei reati intenzionali violenti per i motivi spiegati in narrativa e per l'effetto
Il tutto oltre interessi rivalutazione e con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati ex art. 93 c.p.c.”.
Per parte convenuta
“Rigettarsi le domande attoree tutte perché infondate.
Con vittoria di spese”.
* * * * *
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 La presente controversia ha per oggetto la domanda con la quale – in qualità di Parte_1 genitore di , deceduto a seguito di omicidio volontario commesso in Torino il 23.02.2019 – Persona_1 ha chiesto la revoca o comunque l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al Fondo di Rotazione per la Solidarietà alle Vittime dei Reati di Tipo Mafioso e dei Reati
Intenzionali Violenti (di seguito, il “Fondo”), emesso il 09.04.2024 dal preposto Comitato di
Solidarietà (il “Comitato”), istituito presso il (il “ ”). Controparte_1 CP_1
1.2 Segnatamente, l'attore ha ricostruito lo svolgimento del procedimento amministrativo nei termini di seguito sintetizzati.
1) In data 23.02.2019, , figlio dell'attore, decedeva a seguito di una repentina Persona_1 aggressione;
per questo fatto, qualificato come omicidio volontario ex art. 575 c.p., la Corte
d'Assise di Torino affermava la penale responsabilità di , condannandolo alla CP_3 pena di giustizia. La pronuncia diveniva irrevocabile il 20.09.2022 (cfr. doc. 2 parte attrice).
2) Con istanza congiunta depositata presso la Prefettura – di Torino ( ”) il CP_4 CP_5
29.07.2022, i genitori della vittima, e chiedevano il Parte_1 Persona_2 riconoscimento, a mente dell'art. 13, comma 2, Legge n. 122/2016, del diritto all'ammissione al pagina 2 di 12 Fondo ai fini della corresponsione dell'indennizzo, dando conto dell'incapienza del condannato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
3) Con nota del 09.09.2022, la , cui era demandata l'istruttoria procedimentale, si CP_5 esprimeva favorevolmente quanto alla posizione di , la cui istanza veniva in Persona_2
Part seguito accolta. Con riguardo, invece, alla domanda formulata dal nel medesimo atto (sub doc. 3 parte attrice) l'Amministrazione – pur evidenziando l'esistenza, a carico del predetto, di plurimi precedenti penali (in particolare: (i) sentenza ex art. 444 c.p.p. GIP Trib. Vercelli, irr.
08.05.1992, per il delitto di concussione continuata in concorso commesso nel marzo 1989; (ii) sentenza ex art. 444 c.p.p. GIP Trib. Biella, irr. 28.06.1993, per i delitti, unificati nel vincolo della continuazione, di concussione continuata in concorso, tentata concussione e associazione per delinquere, tutti commessi in Gaglianico nel corso dell'anno 1989; (iii) sentenza Corte
d'Appello di Torino, irr. 12.02.2008, di condanna per il delitto di appropriazione indebita continuata commesso in Grinzane Cavour fino al 02.09.2000) – ciononostante rendeva parimenti parere positivo in merito alla concessione del beneficio.
4) Con atto dell'08.01.2024, tuttavia, il Comitato formulava preavviso di mancato accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis, Legge n. 241/1990, motivando il prospettato rigetto con riferimento alla “carenza del requisito soggettivo di non totale estraneità dell'istante ad ambienti delinquenziali” (cfr. doc. 5 parte attrice).
5) A seguito del c.d. preavviso di rigetto, controdeduceva con memoria del Parte_1
02.02.2024. Rimarcava, alla stregua della ricognizione della disciplina di settore, il carattere non ostativo dei reati per i quali aveva riportato condanna nonché l'esito favorevole di ulteriori e più recenti procedimenti penali instaurati a suo carico (rispettivamente per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, definito con l'archiviazione, per il delitto di violazione degli obblighi economici in materia di separazione dei coniugi, conclusosi con pronuncia di assoluzione, nonché per il reato di abbandono di rifiuti non pericolosi, anch'esso oggetto di decreto di archiviazione.
6) Il procedimento amministrativo, tuttavia, si concludeva con l'adozione, da parte del Comitato, della delibera n. 60/RV del 09.04.2024, con la quale, in continuità col preavviso ex art. 10-bis cit., la domanda proposta da veniva rigettata. Parte_1
In diritto, l'attore ha affermato l'erroneità dell'interpretazione data dal Comitato alle disposizioni che regolano l'accesso al Fondo. Ha rimarcato, nella specie, come l'art. 12 della Legge n. 122/2016 individui taluni reati c.d. ostativi al sorgere del diritto all'indennizzo, la condanna per i quali (a carico pagina 3 di 12 della vittima del fatto violento o, nel caso di omicidio, dei genitori o degli altri soggetti contemplati dal provvedimento in esame all'art. 11, comma 2-bis) preclude la concessione del beneficio. Tra queste fattispecie, oggetto di elencazione tassativa mediante il rinvio ai delitti, di spiccata gravità, previsti dall'art. 407, comma 1, lettera a), c.p.p., non figurerebbero quelle oggetto delle pronunce irrevocabili, Part di condanna o di patteggiamento, rese nei confronti del e, peraltro, assai risalenti nel tempo.
Sotto altro profilo, l'attore ha censurato il provvedimento reiettivo sostenendone il contrasto con l'art. 15 della predetta Legge n. 122/2016 (in relazione ai requisiti soggettivi di meritevolezza risultanti dall' art. 4, comma 4-bis, della Legge n. 512/1999 e dall'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n.
302/1990): la risalenza dei precedenti penali e la successiva condotta di vita paleserebbero come Part l'intervenuta estraniazione del da circuiti criminali fosse ormai risalente e, in ogni caso, sussistesse sia all'epoca della commissione del fatto violento (2019) sia successivamente ad esso;
la motivazione del rigetto, quindi, avrebbe avuto carattere apparente, limitandosi alla negazione apodittica della sussistenza del requisito. Chiedeva, dunque, l'accertamento del diritto all'accesso al Fondo e la consequenziale condanna del alla corresponsione dell'indennizzo. CP_1
1.3 Con comparsa di risposta tempestivamente depositata il 23.09.2024 si è costituito in giudizio il
, instando per il rigetto della domanda. CP_1
L'Amministrazione non ha contestato le allegazioni di parte attrice concernenti l'iter procedimentale;
Part ha piuttosto censurato (con ampi richiami giurisprudenziali) l'esegesi offerta dal della complessiva disciplina che regolamenta il Fondo e che, per contro, il Comitato nel provvedimento opposto avrebbe correttamente inteso ed applicato. In particolare, il ha osservato che il requisito soggettivo CP_1 dell'estraneità ad ambienti delinquenziali, pur codificata solo con riguardo alle vittime dei reati di tipo mafioso, deve intendersi riferita altresì ai reati violenti intenzionali, rispetto ai quali l'operatività del
Fondo è stata estesa con l'intervento normativo del 2016. Ciò in ragione del “principio di unicità del
Fondo”, nonché “[della] sua regolamentazione unitaria, per cui la fonte di riferimento è il D.P.R. n.
60/2014 a cui la l. n. 122/2016, peraltro, fa espressamente rinvio all'art. 14, comma 5 (“si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 febbraio 2014, n. 609”)” (così comparsa di risposta, p. 11); dal che, peraltro, il corollario per cui una diversa soluzione ermeneutica, che differenziasse tra le due categorie di vittime di reato i presupposti soggettivi di accesso al medesimo Fondo, si porrebbe in contrasto col principio di eguaglianza.
2.1 All'esito dello scambio delle memorie integrative, la causa è stata chiamata per la prima comparizione e la trattazione all'udienza del 13.02.2025. In quella sede, le parti hanno ribadito le pagina 4 di 12 proprie rispettive posizioni, richiamandosi agli atti introduttivi.
Con ordinanza del 17.02.2025, il Giudice ha respinto le istanze di prova orale dedotte da parte attrice, stante la natura della controversia, vertente esclusivamente su questioni di diritto. Ritenuta la causa matura per la decisione, ha quindi assegnato i termini per il deposito degli scritti difensivi ex art. 189
c.p.c. e ha fissato al 07.10.2025 l'udienza per la rimessione in decisione, sostituendola col deposito di note scritte a mente dell'art. 127-ter c.p.c.
Soltanto il Ministero precisava le conclusioni con atto dell'08.07.2025; per contro, l'attore
[...]
non rassegnava le proprie conclusioni definitive né depositava la comparsa conclusionale, Pt_1 limitandosi a versare in atti la memoria di replica.
Al mancato deposito delle note scritte di precisazione consegue che le richieste definitive dell'attore debbano individuarsi in quelle formulate con l'atto di citazione, in quanto richiamate dalla memoria ex art. 171-ter, comma 1, n. 1, c.p.c.
La causa era infine trattenuta in decisione con ordinanza del 14/10/2025.
* * * * *
3.1 Tanto premesso, rileva il Tribunale come la questione su cui si incentra il presente giudizio, e in relazione alla quale si è articolato il contraddittorio, concerne l'applicabilità, ai fini dell'accesso al
Fondo da parte delle vittime di reati intenzionali violenti (o, come nel caso di specie, di soggetti equiparati), dei medesimi requisiti soggettivi previsti per i benefici indennitari in favore delle vittime di reati di tipo mafioso, di usura o di estorsione. Ciò con particolare riguardo alla condizione della “totale estraneità” del richiedente ad “ambienti e rapporti delinquenziali”, sulla cui ritenuta assenza si è fondato il provvedimento amministrativo qui opposto.
A questo fine è necessario, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo – di indubbia complessità, in ragione delle stratificazioni succedutesi nel tempo – che regola l'indennizzabilità, a carico dello
Stato, delle vittime dei reati intenzionali violenti.
Come noto, in ottemperanza alle indicazioni di fonte euro-unitaria il legislatore, con la Legge n.
122/2016, ha previsto (così l'intitolazione del provvedimento) il “Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della Direttiva 2004/80/CE”. Il nuovo istituto, di chiara matrice solidaristica, è stato configurato non già mediante la costituzione di un apposito apparato preposto alle erogazioni, bensì stabilendo che anche le vittime (o, in caso di morte dell'offeso, come è nella specie, gli aventi diritto individuati ex art. 11, comma 2-bis, Legge cit.) di tali reati possano accedere al Fondo già esistente in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, di estorsione o di usura, di cui alla Legge n. 512/1999. “Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo pagina 5 di 12 mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura – questo il dettato dell'art. 14, comma 1, della Legge n.
122/2016 – è destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo 11…”. Nel compiere questa estensione, il legislatore ha delineato una regolamentazione specifica sia dei presupposti oggettivi del beneficio, individuando i reati alla cui commissione il medesimo può conseguire, sia – ciò che rileva in questa sede – dei presupposti soggettivi. Più in particolare, all'art. 11 vengono specificate le categorie dei beneficiari e, all'art. 12, sono scandite, in modo articolato, le
“condizioni per l'accesso all'indennizzo”. È opportuno rammentare il testo di quest'ultima disposizione nella sua parte più significativa: “
1. L'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni: […] c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;
d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
e) che la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11…1- bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all'articolo 11, comma 2-bis.”.
Il dato normativo ora esaminato non contempla, tra i requisiti del diritto all'indennizzo, quello – di cui si discute in questo giudizio, della estraneità ad ambienti o rapporti delinquenziali;
piuttosto, esso è enunciato dall'art. 1 della Legge n. 302/1990 che, nell'istituire le prime misure indennitarie in favore
“delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, al comma 1, lettera b) subordina il diritto del soggetto leso all'erogazione purché il medesimo “risulti essere… del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”.
Il raccordo tra le due norme richiamate è costituito, piuttosto, dall'art. 15 della Legge n. 122/2016: nel contesto di un complessivo coordinamento delle forme di tutela economica per le vittime di reati, esso ha integrato il contenuto dell'art. 4, comma 3, Legge n. 512/1999 con la previsione secondo la quale
“l'obbligazione del Fondo non sussiste” quando, per l'appunto, “risultano escluse le condizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302”. A sua volta, l'art. 4 del pagina 6 di 12 provvedimento legislativo del 1999 – nell'ambito di un complesso normativo, quindi, che prende in considerazione le sole vittime di reati di natura mafiosa, di usura e di estorsione, categorie alle quali il
Fondo era originariamente ed esclusivamente rivolto – individua, con riferimento specifico a queste classi di destinatari, le condizioni di meritevolezza per l'ottenimento del beneficio. Solo in questa disposizione, peraltro vi è stato l'inserimento del rinvio all'ulteriore requisito della estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali. Nessun richiamo è stato invece introdotto all'art. 12 della medesima
Legge n. 122/2016, che – lo si è evidenziato – configura i presupposti soggettivi per le vittime dei reati intenzionali violenti.
Alla stregua del contesto normativo così ricostruito, ritiene il Tribunale che, in materia di reati intenzionali violenti, il diritto all'accesso al Fondo non possa ritenersi subordinato alla condizione della totale estraneità del soggetto istante ad ambienti o rapporti delinquenziali, bensì soltanto ai requisiti tipizzati dall'art. 12 della Legge n. 122/2016.
Tanto si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina di settore e dalla stessa tecnica legislativa impiegata. Con l'estendere ad una ulteriore tipologia di vittime di reato l'intervento del
Fondo, fino ad allora circoscritto ai soli soggetti interessati da fatti (lato sensu) di criminalità organizzata, il legislatore non si è limitato a fare riferimento alla regolamentazione per questi ultimi già vigente. Per contro, come rilevato, esso ha dettato una disciplina specifica delle condizioni di accesso all'indennizzo, anche sotto il profilo soggettivo;
da questa angolazione, l'art. 12, Legge n. 122/2016, costituisce, per la nuova classe di beneficiari, il “parallelo” dell'art. 4 della Legge n. 512/1999 (al quale, non a caso, è in larga misura sovrapponibile sotto il profilo contenutistico). Si è così realizzato un assetto in cui, per ciascun gruppo di destinatari delle prestazioni indennitarie, sussiste una regolamentazione apposita, compiuta e autosufficiente – coerentemente, peraltro, con la diversa natura dei reati ai quali l'indennizzo è ricollegato. Conferma di quanto osservato si trae proprio dall'art. 15,
Legge n. 122/2016, che ha introdotto il richiamo alla condizione di estraneità nel solo art. 4 cit., lasciando invece inalterato il regime specifico previsto per i reati intenzionali violenti e incentrato sull'art. 12 della medesima legge. Che, poi, la descritta modifica sia stata ritenuta, dalla giurisprudenza prevalente, di mera portata ricognitiva, in quanto rivolta ad esplicitare un requisito immanente alla ratio dell'intero sistema delle provvidenze concernenti i reati di natura mafiosa (cfr., ex multis, Cass. n.
28820/2019), è un elemento che rafforza l'esito interpretativo qui affermato. Se è infatti vero che
“Scopo mediato ma evidentemente prioritario perseguito dalla legge istitutiva del Fondo è pur sempre, infatti, quello di contrastare i fenomeni d'infiltrazione mafiosa” e che si giungerebbe al risultato opposto “se tale beneficio si riconoscesse nel caso in cui il beneficiario (o il congiunto dalla cui pagina 7 di 12 lesione origini il diritto al risarcimento riconosciuto giudizialmente) risulti appartenere al contesto criminale che ha dato ragione e origine al fatto lesivo;
tali soggetti… riceverebbero in tal caso la provvidenza pubblica non per essersi coraggiosamente allontanati e opposti al contesto mafioso ma, al contrario, paradossalmente, proprio per avervi fatto parte”, è evidente come, per imporre – con valenza, ovviamente, innovativa – il medesimo requisito ad una categoria di soggetti attinti da illeciti penali del tutto eterogenei e rispetto ai quali quella ratio legis non sussiste occorrerebbe una disposizione espressa che, per contro, non si ravvisa.
A sostegno della soluzione contraria non può invocarsi, come argomentato dal convenuto, il CP_1
“principio di unicità del Fondo” nonché la sua regolamentazione unitaria, desunta dalla circostanza che, ex art. 14, comma 5, Legge n. 122/2016, “si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 609”
(cfr. comparsa di risposta, p. 11). Basti osservare in proposito che (i) la circostanza che il Fondo sia, in quanto tale, unico per le diverse classi di beneficiari risulta un dato formale e neutro a fronte – come si
è detto – di una disciplina sostanziale chiaramente differenziata;
inoltre, (ii) il richiamo al D.P.R. n.
609/2014, emanato quando ancora l'accesso all'indennizzo era ristretto alle sole vittime di reati di tipo mafioso, non è parimenti significativo, trattandosi di una disciplina di rango secondario concernente i soli aspetti amministrativo-gestionali del Fondo stesso. Né, in ultimo, appare ravvisabile una violazione del principio di eguaglianza, in considerazione dei già rimarcati profili di diversità dei reati assunti a presupposto delle provvidenze economiche, che importano esigenze specifiche di tutela delle risorse pubbliche, giustificando dunque requisiti soggettivi non coincidenti (e, rispetto ai delitti di tipo mafioso, improntati a maggior rigore).
Dalle considerazioni che precedono discende l'accoglimento della domanda proposta da Parte_2 rispetto alla quale la ricorrenza dei presupposti normativi, oltre a non essere contestata dall'Amministrazione, emerge dalle produzioni documentali in atti (da cui, nella specie, si evince l'assenza delle condizioni ostative ex art. 12, Legge n. 122/2016, non rientrando in particolare i delitti oggetto delle sentenze penali a carico dell'attore tra quelli che la disposizione medesima individua come ostativi).
Pertanto, previa revoca del provvedimento opposto – che ha fondato il diniego unicamente sulla ritenuta non estraneità dell'istante a contesti delinquenziali, requisito però, come si è evidenziato, estraneo alla disciplina dell'istituto – deve essere accertato in favore della parte attrice il diritto ad accedere al beneficio indennitario a carico del Fondo.
3.2 Ferme le assorbenti considerazioni che precedono, rileva il Tribunale come, anche a voler ritenere pagina 8 di 12 fondata l'interpretazione, qui disattesa, che postula la regolamentazione unitaria dei requisiti di meritevolezza per tutte le categorie di soggetti comunque beneficiari delle erogazioni del Fondo, ciò in ogni caso non varrebbe ad escludere la sussistenza, in capo alla parte attrice, del diritto all'indennizzo.
Che debba considerarsi “del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali” è Parte_2 evidenziato dalle acquisizioni processuali. Segnatamente, se è incontroverso che l'attore risulti attinto da precedenti penali per concussione e associazione a delinquere, è parimenti vero che – oltre ad esulare dall'elencazione tassativa dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p., i quali precludono di per se stessi il diritto al beneficio – tali episodi sono assai risalenti nel tempo: come si è sottolineato in precedenza, le condotte criminose per le quali fu pronunciata condanna o sentenza ex art. 444 c.p.p. datano al 1989, cioè a ben trent'anni prima dell'omicidio di cui fu vittima , Persona_1 avvenuto il 23.02.2019; il precedente più recente è costituito da un fatto di appropriazione indebita risalente al 2000: comunque di oltre diciannove anni antecedente all'omicidio predetto. Né, dalle risultanze dell'istruttoria procedimentale (cfr. docc. 6, 8, 8-b, 10 e 11 di parte convenuta) possono trarsi elementi idonei a fondare, anche a livello indiziario (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 20541/2022), un giudizio di perdurante inserimento dell'attore in contesti criminosi. Depongono in questo senso sia Part l'esito dei procedimenti penali ai quali il fu sottoposto (definiti con l'archiviazione in fase investigativa o, all'esito del giudizio, con proscioglimento nel merito), sia, prima ancora, la circostanza che le relative ipotesi di reato appaiono riconducibili a vicende strettamente individuali – in particolare alla separazione personale che ha coinvolto l'attore e, più ampiamente, alla dimensione familiare del medesimo: esulanti, pertanto, dalle logiche e dalle dinamiche proprie di contesti delinquenziali, il riferimento ai quali è insito nella menzione legislativa di “ambienti” e “rapporti”. Non devono poi trascurarsi le specifiche connotazioni del delitto in relazione al quale è stata proposta la domanda d'indennizzo. Come risulta dalla sentenza in atti della Corte d'Assise d'Appello di Torino (cfr. doc. 1 di parte attrice), venne ucciso mentre si recava al lavoro per mano di un soggetto a lui del Persona_1 tutto sconosciuto;
per ammissione dello stesso reo, l'individuazione della vittima fu repentina e casuale
(cfr. le dichiarazioni riportate a p. 3 del provvedimento richiamato: “io volevo ammazzare un ragazzo come me, togliergli tutte le promesse che aveva… toglierlo ai suoi amici e parenti”). Una simile episodicità è sufficiente ad escludere che il fatto di reato sia ricollegabile ad ambienti o a frequentazioni o, comunque, condotte illecite della vittima o della parte attrice.
Questo Giudice non ignora che, come statuito dalla giurisprudenza richiamata dall'Amministrazione, – ma, ancora una volta, con esclusivo riguardo alle vittime dei reati di tipo mafioso, destinatarie originarie del Fondo alla stregua della disciplina di cui alla Legge n. 512/1999 – sia stato posto a carico pagina 9 di 12 del privato l'onere di provare la propria totale estraneità a contesti criminosi (o l'intervenuta dissociazione), configurandola quale requisito negativo della fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo (cfr., ex multis, Cass. n. 23844/2020). Tuttavia, anche a voler affermare l'equiparazione normativa fra questa diversa categoria di beneficiari e quella presa in considerazione dalla Legge n.
122/2016, tale onere processuale dovrebbe ritenersi comunque assolto;
ciò in quanto le risultanze dell'istruttoria amministrativa, i cui contenuti non sono oggetto di contestazione, consente ex se di rimarcare l'assenza di collegamenti di con ambienti o dinamiche delinquenziali, né Parte_1 all'epoca dell'omicidio (febbraio 2019) né successivamente.
Dei profili ora delineati non ha tenuto conto il provvedimento di diniego del Comitato di Solidarietà, la cui motivazione si riduce ad una parafrasi del dato normativo e non permette di evincere alcuna valutazione effettiva delle pur articolate risultanze procedimentali.
Anche sotto questa angolazione, dunque, il diniego risulta illegittimo: in accoglimento dell'opposizione, dunque, e previa revoca della delibera opposta, va dichiarata la sussistenza, in capo all'attore, dei presupposti del diritto all'indennizzo.
3.3 All'accertamento del diritto di accesso al Fondo consegue la condanna del convenuto alla CP_1 corresponsione del relativo beneficio.
Sul punto va osservato che l'attore, nel chiedere la statuizione condannatoria, non ha instato affinché questo Giudice procedesse a quantificare l'importo dell'indennizzo (si consideri il tenore testuale delle conclusioni, come in ultimo rassegnate con richiamo a quelle di p. 11 dell'atto introduttivo: “Accertare
e dichiarare il diritto del sig. ad accedere al Fondo… e per l'effetto condannare il Parte_1
a pagare in favore del sig. il relativo indennizzo per tutti i motivi spiegati CP_6 Parte_1 in premessa”); parimenti, né in citazione né nelle successive difese si rinviene un'esplicitazione del quantum debeatur o un'indicazione dei criteri per determinarlo. Quanto evidenziato, tuttavia, non consente di reputare la domanda indeterminata rispetto al petitum di condanna. Invero, per la fattispecie criminosa che viene pacificamente in rilievo (omicidio volontario), a mente dell'art. 1, Decreto
Interministeriale 22.11.2019 l'entità dell'indennizzo risulta stabilita nella misura fissa di euro
50.000,00: sicché, una volta allegata e provata l'ipotesi di reato per cui è domandato il beneficio, nessun ulteriore onere processuale incombe a questo riguardo sulla parte privata. Pertanto – anche alla luce del principio generale per il quale gli atti processuali devono interpretarsi in modo complessivo e secondo il loro contenuto sostanziale, non arrestandosi al mero dato letterale (cfr., per tutte, Cass. n.
5743/2008) – deve ritenersi che parte attrice abbia chiesto la condanna dell'Amministrazione convenuta alla corresponsione del beneficio nel suo ammontare legalmente predeterminato. Vertendosi, nel caso pagina 10 di 12 di specie, in una situazione di concorso di aventi diritto (posto che al medesimo titolo è già stata riconosciuta la somma di euro 25.000,00 in favore di , madre della vittima Controparte_7 [...]
), ex art. 11, comma 2-ter, Legge n. 122/2016 la misura astratta dell'indennizzo dovrà essere Per_1 ripartita pro quota; all'attore, dunque, il sarà tenuto a corrispondere il minor importo di euro CP_1
25.000,00.
Trattandosi di debito di valore, stante la sua natura indennitaria, a decorrere dal tempo del commesso reato (23.02.2019) sul capitale rivalutato dovranno computarsi gli interessi legali, così giungendo alla somma complessiva di euro 32.910,85.
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
Avuto riguardo al valore della causa – il quale, in ragione delle considerazioni svolte, risulta non già indeterminabile, bensì ricompreso, con riferimento al decisum, nello scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00 – reputa questo Giudice di dover applicare solo per le fasi di studio e introduttiva i parametri medi;
quanto alle fasi di trattazione e decisionale, pare congruo attestarsi sui parametri minimi tenuto conto, rispettivamente, dell'assenza di attività istruttoria o di una trattazione articolata
(in ragione della natura documentale della causa e del contenuto delle memorie integrative, meramente riepilogativo delle difese e argomentazioni svolte negli atti introduttivi) nonché dell'omesso deposito, da parte dell'attore, della comparsa conclusionale. Conseguentemente, il va condannato a CP_1 rifondere a gli importi di euro 1.701,00 (fase di studio), euro 1.204,00 (fase introduttiva), Parte_1 euro 903,00 (fase di trattazione) ed euro 1.453,00 (fase decisionale), per un ammontare globale di euro
5.261,00. Il tutto oltre ad euro 545,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Di tali somme, ex art. 93 c.p.c., va disposta la distrazione in favore degli avvocati Lucia PA e
RO PA, difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, previa revoca del provvedimento di diniego di cui alla delibera n. 60/RV del Comitato di
Solidarietà per le Vittime dei Reati di Tipo Mafioso e dei Reati Intenzionali Violenti, emessa in data 09.04.2024, accerta e dichiara, in favore di e nei confronti del , Parte_1 Controparte_1 il diritto ad accedere al Fondo di Rotazione per la Solidarietà alle Vittime dei Reati di Tipo
Mafioso, delle Richieste Estorsive, dell'Usura e dei Reati Intenzionali Violenti e, per l'effetto, pagina 11 di 12 condanna il a corrispondere in favore di la somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di euro 32.910,85.
Visti gli artt. 91 e 93 c.p.c., condanna il a rifondere a le spese del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio, che si liquidano in euro 545,00 per esborsi e in euro 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Lucia PA e RO PA, procuratori antistatari.
Torino, 16 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
Minuta redatta dal MOT dr. Davide Melano Bosco
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12237/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Milano, via Amadeo n. 48, in proprio e nella propria qualità di genitore-erede di , Persona_1 ed elettivamente domiciliato in Latina, via Pietro Mascagni nn. 40-42, presso lo studio degli avvocati Lucia PA e RO PA del Foro di Latina, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura speciale alle liti unita con strumenti telematici all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso i cui uffici in
Torino, via Arsenale n. 21, è ex lege domiciliato
CONVENUTO
oggetto: indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti (Legge n. 122/2016) – opposizione al provvedimento di diniego di cui alla delibera n. 60/RV del Comitato di
Solidarietà per le Vittime dei Reati di Tipo Mafioso e dei Reati Intenzionali Violenti, emessa in data 09.04.2024
*****
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
pagina 1 di 12 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
- Accertare e dichiarare il diritto del sig. ad accedere al Fondo di Parte_1
Rotazione per la Solidarietà alle Vittime dei Reati di Tipo Mafioso e delle richieste estorsive dell'usura e dei reati intenzionali violenti ai sensi della L. 122/2016 e per l'effetto condannare il in persona del Ministro p/t a pagare in favore del sig. CP_1 [...]
il relativo indennizzo per tutti i motivi spiegati in premessa;
Pt_1
- Revocare e/o annullare la delibera del comitato n. 60/RV del 09.04.2024 relativa al diniego alla concessione dei benefici previsti per le Vittime dei reati intenzionali violenti per i motivi spiegati in narrativa e per l'effetto
Il tutto oltre interessi rivalutazione e con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati ex art. 93 c.p.c.”.
Per parte convenuta
“Rigettarsi le domande attoree tutte perché infondate.
Con vittoria di spese”.
* * * * *
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 La presente controversia ha per oggetto la domanda con la quale – in qualità di Parte_1 genitore di , deceduto a seguito di omicidio volontario commesso in Torino il 23.02.2019 – Persona_1 ha chiesto la revoca o comunque l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al Fondo di Rotazione per la Solidarietà alle Vittime dei Reati di Tipo Mafioso e dei Reati
Intenzionali Violenti (di seguito, il “Fondo”), emesso il 09.04.2024 dal preposto Comitato di
Solidarietà (il “Comitato”), istituito presso il (il “ ”). Controparte_1 CP_1
1.2 Segnatamente, l'attore ha ricostruito lo svolgimento del procedimento amministrativo nei termini di seguito sintetizzati.
1) In data 23.02.2019, , figlio dell'attore, decedeva a seguito di una repentina Persona_1 aggressione;
per questo fatto, qualificato come omicidio volontario ex art. 575 c.p., la Corte
d'Assise di Torino affermava la penale responsabilità di , condannandolo alla CP_3 pena di giustizia. La pronuncia diveniva irrevocabile il 20.09.2022 (cfr. doc. 2 parte attrice).
2) Con istanza congiunta depositata presso la Prefettura – di Torino ( ”) il CP_4 CP_5
29.07.2022, i genitori della vittima, e chiedevano il Parte_1 Persona_2 riconoscimento, a mente dell'art. 13, comma 2, Legge n. 122/2016, del diritto all'ammissione al pagina 2 di 12 Fondo ai fini della corresponsione dell'indennizzo, dando conto dell'incapienza del condannato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
3) Con nota del 09.09.2022, la , cui era demandata l'istruttoria procedimentale, si CP_5 esprimeva favorevolmente quanto alla posizione di , la cui istanza veniva in Persona_2
Part seguito accolta. Con riguardo, invece, alla domanda formulata dal nel medesimo atto (sub doc. 3 parte attrice) l'Amministrazione – pur evidenziando l'esistenza, a carico del predetto, di plurimi precedenti penali (in particolare: (i) sentenza ex art. 444 c.p.p. GIP Trib. Vercelli, irr.
08.05.1992, per il delitto di concussione continuata in concorso commesso nel marzo 1989; (ii) sentenza ex art. 444 c.p.p. GIP Trib. Biella, irr. 28.06.1993, per i delitti, unificati nel vincolo della continuazione, di concussione continuata in concorso, tentata concussione e associazione per delinquere, tutti commessi in Gaglianico nel corso dell'anno 1989; (iii) sentenza Corte
d'Appello di Torino, irr. 12.02.2008, di condanna per il delitto di appropriazione indebita continuata commesso in Grinzane Cavour fino al 02.09.2000) – ciononostante rendeva parimenti parere positivo in merito alla concessione del beneficio.
4) Con atto dell'08.01.2024, tuttavia, il Comitato formulava preavviso di mancato accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis, Legge n. 241/1990, motivando il prospettato rigetto con riferimento alla “carenza del requisito soggettivo di non totale estraneità dell'istante ad ambienti delinquenziali” (cfr. doc. 5 parte attrice).
5) A seguito del c.d. preavviso di rigetto, controdeduceva con memoria del Parte_1
02.02.2024. Rimarcava, alla stregua della ricognizione della disciplina di settore, il carattere non ostativo dei reati per i quali aveva riportato condanna nonché l'esito favorevole di ulteriori e più recenti procedimenti penali instaurati a suo carico (rispettivamente per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, definito con l'archiviazione, per il delitto di violazione degli obblighi economici in materia di separazione dei coniugi, conclusosi con pronuncia di assoluzione, nonché per il reato di abbandono di rifiuti non pericolosi, anch'esso oggetto di decreto di archiviazione.
6) Il procedimento amministrativo, tuttavia, si concludeva con l'adozione, da parte del Comitato, della delibera n. 60/RV del 09.04.2024, con la quale, in continuità col preavviso ex art. 10-bis cit., la domanda proposta da veniva rigettata. Parte_1
In diritto, l'attore ha affermato l'erroneità dell'interpretazione data dal Comitato alle disposizioni che regolano l'accesso al Fondo. Ha rimarcato, nella specie, come l'art. 12 della Legge n. 122/2016 individui taluni reati c.d. ostativi al sorgere del diritto all'indennizzo, la condanna per i quali (a carico pagina 3 di 12 della vittima del fatto violento o, nel caso di omicidio, dei genitori o degli altri soggetti contemplati dal provvedimento in esame all'art. 11, comma 2-bis) preclude la concessione del beneficio. Tra queste fattispecie, oggetto di elencazione tassativa mediante il rinvio ai delitti, di spiccata gravità, previsti dall'art. 407, comma 1, lettera a), c.p.p., non figurerebbero quelle oggetto delle pronunce irrevocabili, Part di condanna o di patteggiamento, rese nei confronti del e, peraltro, assai risalenti nel tempo.
Sotto altro profilo, l'attore ha censurato il provvedimento reiettivo sostenendone il contrasto con l'art. 15 della predetta Legge n. 122/2016 (in relazione ai requisiti soggettivi di meritevolezza risultanti dall' art. 4, comma 4-bis, della Legge n. 512/1999 e dall'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n.
302/1990): la risalenza dei precedenti penali e la successiva condotta di vita paleserebbero come Part l'intervenuta estraniazione del da circuiti criminali fosse ormai risalente e, in ogni caso, sussistesse sia all'epoca della commissione del fatto violento (2019) sia successivamente ad esso;
la motivazione del rigetto, quindi, avrebbe avuto carattere apparente, limitandosi alla negazione apodittica della sussistenza del requisito. Chiedeva, dunque, l'accertamento del diritto all'accesso al Fondo e la consequenziale condanna del alla corresponsione dell'indennizzo. CP_1
1.3 Con comparsa di risposta tempestivamente depositata il 23.09.2024 si è costituito in giudizio il
, instando per il rigetto della domanda. CP_1
L'Amministrazione non ha contestato le allegazioni di parte attrice concernenti l'iter procedimentale;
Part ha piuttosto censurato (con ampi richiami giurisprudenziali) l'esegesi offerta dal della complessiva disciplina che regolamenta il Fondo e che, per contro, il Comitato nel provvedimento opposto avrebbe correttamente inteso ed applicato. In particolare, il ha osservato che il requisito soggettivo CP_1 dell'estraneità ad ambienti delinquenziali, pur codificata solo con riguardo alle vittime dei reati di tipo mafioso, deve intendersi riferita altresì ai reati violenti intenzionali, rispetto ai quali l'operatività del
Fondo è stata estesa con l'intervento normativo del 2016. Ciò in ragione del “principio di unicità del
Fondo”, nonché “[della] sua regolamentazione unitaria, per cui la fonte di riferimento è il D.P.R. n.
60/2014 a cui la l. n. 122/2016, peraltro, fa espressamente rinvio all'art. 14, comma 5 (“si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 febbraio 2014, n. 609”)” (così comparsa di risposta, p. 11); dal che, peraltro, il corollario per cui una diversa soluzione ermeneutica, che differenziasse tra le due categorie di vittime di reato i presupposti soggettivi di accesso al medesimo Fondo, si porrebbe in contrasto col principio di eguaglianza.
2.1 All'esito dello scambio delle memorie integrative, la causa è stata chiamata per la prima comparizione e la trattazione all'udienza del 13.02.2025. In quella sede, le parti hanno ribadito le pagina 4 di 12 proprie rispettive posizioni, richiamandosi agli atti introduttivi.
Con ordinanza del 17.02.2025, il Giudice ha respinto le istanze di prova orale dedotte da parte attrice, stante la natura della controversia, vertente esclusivamente su questioni di diritto. Ritenuta la causa matura per la decisione, ha quindi assegnato i termini per il deposito degli scritti difensivi ex art. 189
c.p.c. e ha fissato al 07.10.2025 l'udienza per la rimessione in decisione, sostituendola col deposito di note scritte a mente dell'art. 127-ter c.p.c.
Soltanto il Ministero precisava le conclusioni con atto dell'08.07.2025; per contro, l'attore
[...]
non rassegnava le proprie conclusioni definitive né depositava la comparsa conclusionale, Pt_1 limitandosi a versare in atti la memoria di replica.
Al mancato deposito delle note scritte di precisazione consegue che le richieste definitive dell'attore debbano individuarsi in quelle formulate con l'atto di citazione, in quanto richiamate dalla memoria ex art. 171-ter, comma 1, n. 1, c.p.c.
La causa era infine trattenuta in decisione con ordinanza del 14/10/2025.
* * * * *
3.1 Tanto premesso, rileva il Tribunale come la questione su cui si incentra il presente giudizio, e in relazione alla quale si è articolato il contraddittorio, concerne l'applicabilità, ai fini dell'accesso al
Fondo da parte delle vittime di reati intenzionali violenti (o, come nel caso di specie, di soggetti equiparati), dei medesimi requisiti soggettivi previsti per i benefici indennitari in favore delle vittime di reati di tipo mafioso, di usura o di estorsione. Ciò con particolare riguardo alla condizione della “totale estraneità” del richiedente ad “ambienti e rapporti delinquenziali”, sulla cui ritenuta assenza si è fondato il provvedimento amministrativo qui opposto.
A questo fine è necessario, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo – di indubbia complessità, in ragione delle stratificazioni succedutesi nel tempo – che regola l'indennizzabilità, a carico dello
Stato, delle vittime dei reati intenzionali violenti.
Come noto, in ottemperanza alle indicazioni di fonte euro-unitaria il legislatore, con la Legge n.
122/2016, ha previsto (così l'intitolazione del provvedimento) il “Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della Direttiva 2004/80/CE”. Il nuovo istituto, di chiara matrice solidaristica, è stato configurato non già mediante la costituzione di un apposito apparato preposto alle erogazioni, bensì stabilendo che anche le vittime (o, in caso di morte dell'offeso, come è nella specie, gli aventi diritto individuati ex art. 11, comma 2-bis, Legge cit.) di tali reati possano accedere al Fondo già esistente in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, di estorsione o di usura, di cui alla Legge n. 512/1999. “Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo pagina 5 di 12 mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura – questo il dettato dell'art. 14, comma 1, della Legge n.
122/2016 – è destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo 11…”. Nel compiere questa estensione, il legislatore ha delineato una regolamentazione specifica sia dei presupposti oggettivi del beneficio, individuando i reati alla cui commissione il medesimo può conseguire, sia – ciò che rileva in questa sede – dei presupposti soggettivi. Più in particolare, all'art. 11 vengono specificate le categorie dei beneficiari e, all'art. 12, sono scandite, in modo articolato, le
“condizioni per l'accesso all'indennizzo”. È opportuno rammentare il testo di quest'ultima disposizione nella sua parte più significativa: “
1. L'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni: […] c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;
d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
e) che la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11…1- bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all'articolo 11, comma 2-bis.”.
Il dato normativo ora esaminato non contempla, tra i requisiti del diritto all'indennizzo, quello – di cui si discute in questo giudizio, della estraneità ad ambienti o rapporti delinquenziali;
piuttosto, esso è enunciato dall'art. 1 della Legge n. 302/1990 che, nell'istituire le prime misure indennitarie in favore
“delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, al comma 1, lettera b) subordina il diritto del soggetto leso all'erogazione purché il medesimo “risulti essere… del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”.
Il raccordo tra le due norme richiamate è costituito, piuttosto, dall'art. 15 della Legge n. 122/2016: nel contesto di un complessivo coordinamento delle forme di tutela economica per le vittime di reati, esso ha integrato il contenuto dell'art. 4, comma 3, Legge n. 512/1999 con la previsione secondo la quale
“l'obbligazione del Fondo non sussiste” quando, per l'appunto, “risultano escluse le condizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302”. A sua volta, l'art. 4 del pagina 6 di 12 provvedimento legislativo del 1999 – nell'ambito di un complesso normativo, quindi, che prende in considerazione le sole vittime di reati di natura mafiosa, di usura e di estorsione, categorie alle quali il
Fondo era originariamente ed esclusivamente rivolto – individua, con riferimento specifico a queste classi di destinatari, le condizioni di meritevolezza per l'ottenimento del beneficio. Solo in questa disposizione, peraltro vi è stato l'inserimento del rinvio all'ulteriore requisito della estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali. Nessun richiamo è stato invece introdotto all'art. 12 della medesima
Legge n. 122/2016, che – lo si è evidenziato – configura i presupposti soggettivi per le vittime dei reati intenzionali violenti.
Alla stregua del contesto normativo così ricostruito, ritiene il Tribunale che, in materia di reati intenzionali violenti, il diritto all'accesso al Fondo non possa ritenersi subordinato alla condizione della totale estraneità del soggetto istante ad ambienti o rapporti delinquenziali, bensì soltanto ai requisiti tipizzati dall'art. 12 della Legge n. 122/2016.
Tanto si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina di settore e dalla stessa tecnica legislativa impiegata. Con l'estendere ad una ulteriore tipologia di vittime di reato l'intervento del
Fondo, fino ad allora circoscritto ai soli soggetti interessati da fatti (lato sensu) di criminalità organizzata, il legislatore non si è limitato a fare riferimento alla regolamentazione per questi ultimi già vigente. Per contro, come rilevato, esso ha dettato una disciplina specifica delle condizioni di accesso all'indennizzo, anche sotto il profilo soggettivo;
da questa angolazione, l'art. 12, Legge n. 122/2016, costituisce, per la nuova classe di beneficiari, il “parallelo” dell'art. 4 della Legge n. 512/1999 (al quale, non a caso, è in larga misura sovrapponibile sotto il profilo contenutistico). Si è così realizzato un assetto in cui, per ciascun gruppo di destinatari delle prestazioni indennitarie, sussiste una regolamentazione apposita, compiuta e autosufficiente – coerentemente, peraltro, con la diversa natura dei reati ai quali l'indennizzo è ricollegato. Conferma di quanto osservato si trae proprio dall'art. 15,
Legge n. 122/2016, che ha introdotto il richiamo alla condizione di estraneità nel solo art. 4 cit., lasciando invece inalterato il regime specifico previsto per i reati intenzionali violenti e incentrato sull'art. 12 della medesima legge. Che, poi, la descritta modifica sia stata ritenuta, dalla giurisprudenza prevalente, di mera portata ricognitiva, in quanto rivolta ad esplicitare un requisito immanente alla ratio dell'intero sistema delle provvidenze concernenti i reati di natura mafiosa (cfr., ex multis, Cass. n.
28820/2019), è un elemento che rafforza l'esito interpretativo qui affermato. Se è infatti vero che
“Scopo mediato ma evidentemente prioritario perseguito dalla legge istitutiva del Fondo è pur sempre, infatti, quello di contrastare i fenomeni d'infiltrazione mafiosa” e che si giungerebbe al risultato opposto “se tale beneficio si riconoscesse nel caso in cui il beneficiario (o il congiunto dalla cui pagina 7 di 12 lesione origini il diritto al risarcimento riconosciuto giudizialmente) risulti appartenere al contesto criminale che ha dato ragione e origine al fatto lesivo;
tali soggetti… riceverebbero in tal caso la provvidenza pubblica non per essersi coraggiosamente allontanati e opposti al contesto mafioso ma, al contrario, paradossalmente, proprio per avervi fatto parte”, è evidente come, per imporre – con valenza, ovviamente, innovativa – il medesimo requisito ad una categoria di soggetti attinti da illeciti penali del tutto eterogenei e rispetto ai quali quella ratio legis non sussiste occorrerebbe una disposizione espressa che, per contro, non si ravvisa.
A sostegno della soluzione contraria non può invocarsi, come argomentato dal convenuto, il CP_1
“principio di unicità del Fondo” nonché la sua regolamentazione unitaria, desunta dalla circostanza che, ex art. 14, comma 5, Legge n. 122/2016, “si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 609”
(cfr. comparsa di risposta, p. 11). Basti osservare in proposito che (i) la circostanza che il Fondo sia, in quanto tale, unico per le diverse classi di beneficiari risulta un dato formale e neutro a fronte – come si
è detto – di una disciplina sostanziale chiaramente differenziata;
inoltre, (ii) il richiamo al D.P.R. n.
609/2014, emanato quando ancora l'accesso all'indennizzo era ristretto alle sole vittime di reati di tipo mafioso, non è parimenti significativo, trattandosi di una disciplina di rango secondario concernente i soli aspetti amministrativo-gestionali del Fondo stesso. Né, in ultimo, appare ravvisabile una violazione del principio di eguaglianza, in considerazione dei già rimarcati profili di diversità dei reati assunti a presupposto delle provvidenze economiche, che importano esigenze specifiche di tutela delle risorse pubbliche, giustificando dunque requisiti soggettivi non coincidenti (e, rispetto ai delitti di tipo mafioso, improntati a maggior rigore).
Dalle considerazioni che precedono discende l'accoglimento della domanda proposta da Parte_2 rispetto alla quale la ricorrenza dei presupposti normativi, oltre a non essere contestata dall'Amministrazione, emerge dalle produzioni documentali in atti (da cui, nella specie, si evince l'assenza delle condizioni ostative ex art. 12, Legge n. 122/2016, non rientrando in particolare i delitti oggetto delle sentenze penali a carico dell'attore tra quelli che la disposizione medesima individua come ostativi).
Pertanto, previa revoca del provvedimento opposto – che ha fondato il diniego unicamente sulla ritenuta non estraneità dell'istante a contesti delinquenziali, requisito però, come si è evidenziato, estraneo alla disciplina dell'istituto – deve essere accertato in favore della parte attrice il diritto ad accedere al beneficio indennitario a carico del Fondo.
3.2 Ferme le assorbenti considerazioni che precedono, rileva il Tribunale come, anche a voler ritenere pagina 8 di 12 fondata l'interpretazione, qui disattesa, che postula la regolamentazione unitaria dei requisiti di meritevolezza per tutte le categorie di soggetti comunque beneficiari delle erogazioni del Fondo, ciò in ogni caso non varrebbe ad escludere la sussistenza, in capo alla parte attrice, del diritto all'indennizzo.
Che debba considerarsi “del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali” è Parte_2 evidenziato dalle acquisizioni processuali. Segnatamente, se è incontroverso che l'attore risulti attinto da precedenti penali per concussione e associazione a delinquere, è parimenti vero che – oltre ad esulare dall'elencazione tassativa dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p., i quali precludono di per se stessi il diritto al beneficio – tali episodi sono assai risalenti nel tempo: come si è sottolineato in precedenza, le condotte criminose per le quali fu pronunciata condanna o sentenza ex art. 444 c.p.p. datano al 1989, cioè a ben trent'anni prima dell'omicidio di cui fu vittima , Persona_1 avvenuto il 23.02.2019; il precedente più recente è costituito da un fatto di appropriazione indebita risalente al 2000: comunque di oltre diciannove anni antecedente all'omicidio predetto. Né, dalle risultanze dell'istruttoria procedimentale (cfr. docc. 6, 8, 8-b, 10 e 11 di parte convenuta) possono trarsi elementi idonei a fondare, anche a livello indiziario (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 20541/2022), un giudizio di perdurante inserimento dell'attore in contesti criminosi. Depongono in questo senso sia Part l'esito dei procedimenti penali ai quali il fu sottoposto (definiti con l'archiviazione in fase investigativa o, all'esito del giudizio, con proscioglimento nel merito), sia, prima ancora, la circostanza che le relative ipotesi di reato appaiono riconducibili a vicende strettamente individuali – in particolare alla separazione personale che ha coinvolto l'attore e, più ampiamente, alla dimensione familiare del medesimo: esulanti, pertanto, dalle logiche e dalle dinamiche proprie di contesti delinquenziali, il riferimento ai quali è insito nella menzione legislativa di “ambienti” e “rapporti”. Non devono poi trascurarsi le specifiche connotazioni del delitto in relazione al quale è stata proposta la domanda d'indennizzo. Come risulta dalla sentenza in atti della Corte d'Assise d'Appello di Torino (cfr. doc. 1 di parte attrice), venne ucciso mentre si recava al lavoro per mano di un soggetto a lui del Persona_1 tutto sconosciuto;
per ammissione dello stesso reo, l'individuazione della vittima fu repentina e casuale
(cfr. le dichiarazioni riportate a p. 3 del provvedimento richiamato: “io volevo ammazzare un ragazzo come me, togliergli tutte le promesse che aveva… toglierlo ai suoi amici e parenti”). Una simile episodicità è sufficiente ad escludere che il fatto di reato sia ricollegabile ad ambienti o a frequentazioni o, comunque, condotte illecite della vittima o della parte attrice.
Questo Giudice non ignora che, come statuito dalla giurisprudenza richiamata dall'Amministrazione, – ma, ancora una volta, con esclusivo riguardo alle vittime dei reati di tipo mafioso, destinatarie originarie del Fondo alla stregua della disciplina di cui alla Legge n. 512/1999 – sia stato posto a carico pagina 9 di 12 del privato l'onere di provare la propria totale estraneità a contesti criminosi (o l'intervenuta dissociazione), configurandola quale requisito negativo della fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo (cfr., ex multis, Cass. n. 23844/2020). Tuttavia, anche a voler affermare l'equiparazione normativa fra questa diversa categoria di beneficiari e quella presa in considerazione dalla Legge n.
122/2016, tale onere processuale dovrebbe ritenersi comunque assolto;
ciò in quanto le risultanze dell'istruttoria amministrativa, i cui contenuti non sono oggetto di contestazione, consente ex se di rimarcare l'assenza di collegamenti di con ambienti o dinamiche delinquenziali, né Parte_1 all'epoca dell'omicidio (febbraio 2019) né successivamente.
Dei profili ora delineati non ha tenuto conto il provvedimento di diniego del Comitato di Solidarietà, la cui motivazione si riduce ad una parafrasi del dato normativo e non permette di evincere alcuna valutazione effettiva delle pur articolate risultanze procedimentali.
Anche sotto questa angolazione, dunque, il diniego risulta illegittimo: in accoglimento dell'opposizione, dunque, e previa revoca della delibera opposta, va dichiarata la sussistenza, in capo all'attore, dei presupposti del diritto all'indennizzo.
3.3 All'accertamento del diritto di accesso al Fondo consegue la condanna del convenuto alla CP_1 corresponsione del relativo beneficio.
Sul punto va osservato che l'attore, nel chiedere la statuizione condannatoria, non ha instato affinché questo Giudice procedesse a quantificare l'importo dell'indennizzo (si consideri il tenore testuale delle conclusioni, come in ultimo rassegnate con richiamo a quelle di p. 11 dell'atto introduttivo: “Accertare
e dichiarare il diritto del sig. ad accedere al Fondo… e per l'effetto condannare il Parte_1
a pagare in favore del sig. il relativo indennizzo per tutti i motivi spiegati CP_6 Parte_1 in premessa”); parimenti, né in citazione né nelle successive difese si rinviene un'esplicitazione del quantum debeatur o un'indicazione dei criteri per determinarlo. Quanto evidenziato, tuttavia, non consente di reputare la domanda indeterminata rispetto al petitum di condanna. Invero, per la fattispecie criminosa che viene pacificamente in rilievo (omicidio volontario), a mente dell'art. 1, Decreto
Interministeriale 22.11.2019 l'entità dell'indennizzo risulta stabilita nella misura fissa di euro
50.000,00: sicché, una volta allegata e provata l'ipotesi di reato per cui è domandato il beneficio, nessun ulteriore onere processuale incombe a questo riguardo sulla parte privata. Pertanto – anche alla luce del principio generale per il quale gli atti processuali devono interpretarsi in modo complessivo e secondo il loro contenuto sostanziale, non arrestandosi al mero dato letterale (cfr., per tutte, Cass. n.
5743/2008) – deve ritenersi che parte attrice abbia chiesto la condanna dell'Amministrazione convenuta alla corresponsione del beneficio nel suo ammontare legalmente predeterminato. Vertendosi, nel caso pagina 10 di 12 di specie, in una situazione di concorso di aventi diritto (posto che al medesimo titolo è già stata riconosciuta la somma di euro 25.000,00 in favore di , madre della vittima Controparte_7 [...]
), ex art. 11, comma 2-ter, Legge n. 122/2016 la misura astratta dell'indennizzo dovrà essere Per_1 ripartita pro quota; all'attore, dunque, il sarà tenuto a corrispondere il minor importo di euro CP_1
25.000,00.
Trattandosi di debito di valore, stante la sua natura indennitaria, a decorrere dal tempo del commesso reato (23.02.2019) sul capitale rivalutato dovranno computarsi gli interessi legali, così giungendo alla somma complessiva di euro 32.910,85.
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
Avuto riguardo al valore della causa – il quale, in ragione delle considerazioni svolte, risulta non già indeterminabile, bensì ricompreso, con riferimento al decisum, nello scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00 – reputa questo Giudice di dover applicare solo per le fasi di studio e introduttiva i parametri medi;
quanto alle fasi di trattazione e decisionale, pare congruo attestarsi sui parametri minimi tenuto conto, rispettivamente, dell'assenza di attività istruttoria o di una trattazione articolata
(in ragione della natura documentale della causa e del contenuto delle memorie integrative, meramente riepilogativo delle difese e argomentazioni svolte negli atti introduttivi) nonché dell'omesso deposito, da parte dell'attore, della comparsa conclusionale. Conseguentemente, il va condannato a CP_1 rifondere a gli importi di euro 1.701,00 (fase di studio), euro 1.204,00 (fase introduttiva), Parte_1 euro 903,00 (fase di trattazione) ed euro 1.453,00 (fase decisionale), per un ammontare globale di euro
5.261,00. Il tutto oltre ad euro 545,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Di tali somme, ex art. 93 c.p.c., va disposta la distrazione in favore degli avvocati Lucia PA e
RO PA, difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, previa revoca del provvedimento di diniego di cui alla delibera n. 60/RV del Comitato di
Solidarietà per le Vittime dei Reati di Tipo Mafioso e dei Reati Intenzionali Violenti, emessa in data 09.04.2024, accerta e dichiara, in favore di e nei confronti del , Parte_1 Controparte_1 il diritto ad accedere al Fondo di Rotazione per la Solidarietà alle Vittime dei Reati di Tipo
Mafioso, delle Richieste Estorsive, dell'Usura e dei Reati Intenzionali Violenti e, per l'effetto, pagina 11 di 12 condanna il a corrispondere in favore di la somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di euro 32.910,85.
Visti gli artt. 91 e 93 c.p.c., condanna il a rifondere a le spese del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio, che si liquidano in euro 545,00 per esborsi e in euro 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Lucia PA e RO PA, procuratori antistatari.
Torino, 16 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
Minuta redatta dal MOT dr. Davide Melano Bosco
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