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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 16/10/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 454/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa MA LU AR Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. IO RR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 454 del ruolo generale per l'anno 2018 promossa da:
con sede legale in Controparte_1
Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato a Cagliari in Via Delitala
n. 2 presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Mario Nivola e Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, CP_2
dagli avvocati MA Efisia Congiu e Bruno Pilia presso il cui studio legale in Tortolì è elettivamente domiciliata in forza di procura speciale come in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Contrariis rejectis, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n. 45/2018 del Tribunale di Lanusei, sezione Lavoro, previa sospensione del presente giudizio fino alla
1 definizione con sentenza passata in giudicato del procedimento pendente davanti al Giudice
Tributario avverso l'avviso di accertamento n. TW5012G01793/2011, dichiarare inammissibili ovvero rigettare le domande formulate da con il ricorso introduttivo del primo CP_2
grado siccome indimostrate ed infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, dichiarare legittimo
l'avviso di addebito opposto, ovvero condannare la ricorrente al pagamento delle somme ivi indicate a titolo di contributi, ovvero di quelle risultanti comunque dovute all'esito del giudizio, oltre somme aggiuntive ed interessi maturati e maturandi sino al saldo;
con rifusione delle competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Nell'interesse dell'appellata:
In via istruttoria non ci si oppone alla richiesta di sospensione del presente procedimento. Si fa presente che nanti la Corte Sezione Lavoro, pende procedimento equivalente rg 455/18, tra
l' e , con i medesimi procuratori, con pari oggetto, fissato per CP_1 Parte_1
l'udienza del 14.04.2021, e pertanto valuti la Corte l'opportunità di trattarlo in pari data. nel merito si dichiara di concludere per il rigetto dell'appello, con conseguente condanna alle spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 marzo 2015 ha provveduto a riassumere CP_2
tempestivamente, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., dinanzi al Tribunale di Lanusei la causa che ella aveva inizialmente promosso dinanzi al Tribunale di Nuoro dichiaratosi territorialmente incompetente con ordinanza resa il 22 dicembre 2014.
L'originario ricorso, riprodotto testualmente all'atto della costituzione in giudizio presso il
Tribunale di Lanusei, concerne l'opposizione all'avviso di addebito n. 374 2103 00000215 40 000 notificato dall' il 13 marzo 2013 e recante ad oggetto il pagamento di 15.018,89 euro CP_1
asseritamente dovuti per omissioni contributive sulla Gestione Commercianti per il 2006 calcolate sulla misura percentuale del reddito di impresa eccedente il minimale contributivo.
A sostegno della opposizione la ricorrente ha dedotto nell'ordine: la nullità dell'avviso di addebito opposto stante la mancata indicazione nel corpo dell'avviso stesso della causale del credito e della denominazione dell'agente della riscossione competente ed ancora la mancanza
2 della sottoscrizione, quandanche in forma elettronica, del responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.
Ha poi ulteriormente eccepito la nullità dello stesso titolo posto che nella parte relativa al dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti vi è solo il richiamo all'avviso di accertamento n.
TW5012G01793, notificato il 15 dicembre 2011, nemmeno allegato all'avviso opposto, cosicchè il contribuente non è posto in condizione di conoscere la motivazione sottesa all'azione di recupero dell'Ente impositore e dunque di apprestare opportune difese.
Sotto diverso profilo ha poi eccepito la intervenuta prescrizione quinquennale delle ragioni di credito vantate dall che per tale motivo sarebbero ormai estinte. CP_1
Nel merito ha evidenziato che la pretesa azionata dall' si fonda su un provvedimento CP_1
formato dall' ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. n. 462/1997 sulla scorta di una Controparte_3
verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza, Comando Tenenza di Arbatax, sulla contabilità della già Controparte_4 Controparte_5
All'esito di tale verifica è stato infatti emesso dai militari operanti l'avviso di accertamento n.
dal quale è scaturito il richiamato avviso n. TW5012G01793 dell' NumeroDiCa_1 [...]
col quale è stato accertato in capo alla stessa, quale socia al 25 % della società CP_3
anzidetta, un reddito di partecipazione per il 2006 pari ad euro 57.911,00, che costituisce il dato contabile presupposto sul quale si fonda, in definitiva, la contestata omissione contributiva.
Ebbene con riguardo a tali provvedimenti la opponente ha rappresentato di aver proposto un ricorso dinanzi alla competente Commissione Tributaria onde evidenziarne l'illegittimità posto che la contabilità aziendale risulta regolarmente tenuta ed esente da specifici rilievi da parte dei militari che hanno condotto le verifiche cosicchè l'avviso notificato dall'amministrazione finanziaria si basa su presunzioni semplici e non su un effettivo accertamento del dato reddituale contestato.
Per tali motivi, stante la pendenza del separato giudizio dinanzi al giudice tributario, ha chiesto la sospensione del processo in attesa della definizione di tale procedimento volto, appunto, a verificare la correttezza dell'operato dell' con riguardo, in particolare, alla Controparte_3
esatta quantificazione del reddito di partecipazione prodotto per l'annualità succitata quale socio al 25 % della Controparte_4
3 Ha quindi concluso in conformità domandando disporsi la sospensione del processo e nel merito, previo accertamento di quanto rappresentato in ricorso, dichiararsi la nullità dell'avviso di addebito opposto, la prescrizione delle ragioni di credito ad esso sottese e comunque la inesistenza di tali ragioni creditorie per le esposte motivazioni.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha contestato la fondatezza delle avverse doglianze CP_1
chiedendo rigettarsi il ricorso o, in subordine, dichiararsi, all'esito del separato giudizio pendente dinanzi al giudice contabile, la cessata materia del contendere per la quota parte della Cont contribuzione ingiunta risultante non dovuta e la condanna della al pagamento della residua contribuzione nella diversa misura correlata al minor reddito imponibile in tal sede accertato.
L' ha in particolare sostenuto l'inammissibilità, siccome tardivamente sollevate, delle CP_1
avverse eccezioni relative ai vizi formali che inficerebbero l'avviso di addebito opposto deducendo, in ogni caso, la completezza e la regolarità dello stesso.
Ha poi escluso che si sia perfezionato l'effetto estintivo correlato alla eccepita prescrizione non essendo compiutamente decorso il termine quinquennale a tale fine necessario che, in ogni caso,
è stato ritualmente interrotto dalla notifica, avvenuta nel dicembre 2011, del predetto avviso di accertamento unificato dell' . Controparte_3
Nel merito ha evidenziato che la pretesa contributiva si fonda necessariamente sulle risultanze degli accertamenti curati dall'amministrazione finanziaria la quale ha ritenuto che la opponente avesse occultato un reddito da partecipazione alla pari a 57.911,00 euro sul quale Controparte_4
l'Istituto ha provveduto a (ri)calcolare la misura della maggiore contribuzione dovuta siccome correlata ad un imponibile superiore a quello inizialmente dichiarato.
Per tale ragione, preso atto della pendenza del giudizio avverso tale accertamento dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro, ha rappresentato l'opportunità, nelle more della relativa statuizione, di disporre la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c..
Il Tribunale adito, in accoglimento del ricorso proposto da con la sentenza gravata CP_2
n. 45/2018 del 22 novembre 2018, ha annullato l'avviso di addebito opposto.
In particolare, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto, ha osservato che ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.lgs. n. 46/1999 laddove l'accertamento operato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria l'iscrizione a ruolo, e dunque la conseguente emissione
4 dell'avviso di addebito, è consentita solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice nella specie inesistente talchè l'operato dell' risulta illegittimo con conseguente invalidità CP_1
del provvedimento in contestazione.
La sentenza del Tribunale di Lanusei è stata ritualmente impugnata dall' il quale CP_1
articolando plurimi motivi di appello ne ha chiesto la riforma rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
Si è costituita in giudizio onde chiedere il rigetto dell'appello come da conformi CP_2
conclusioni sopra richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio rileva preliminarmente che non ricorre nella specie una ipotesi di pregiudizialità necessaria ex art. 295 c.p.c. tra il presente giudizio e quello, attualmente ancora pendente dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione come risulta dalla conforme documentazione in atti, tra la odierna appellata e l' . Controparte_6
Sul punto è infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale deve essere escluso che tra il giudizio tributario concernente la pretesa impositiva correlata all'accertamento di un maggior reddito e il giudizio avente ad oggetto i contributi previdenziali su di esso dovuti sussista un rapporto di pregiudizialità necessaria, ancorché siano fondati entrambi sullo stesso accertamento unificato dell'Agenzia delle Entrate: trattasi infatti non solo di cause pendenti tra soggetti diversi, ma relative a rapporti giuridici differenti, per modo che tra di esse può a tutto concedere ravvisarsi una pregiudizialità logica, che per sua natura non può dar luogo ad alcun contrasto di giudicati (cfr. Cass. ord. n. 13333/2024 e Cass. sent. n. 4564/2021).
Questa Corte può dunque procedere alla disamina dei motivi di appello e delle ulteriori difese non ostandovi, alla luce di quanto poc'anzi rilevato, alcun impedimento di tipo processuale.
2. Con un primo motivo di appello l' lamenta l'errore nel quale sarebbe incorso il primo CP_1
giudice sia laddove non ha rilevato la tardività della deduzione relativa alla violazione dell'art. 24 Cont comma 3 del D.lgs. n. 46/1999, siccome introdotta dalla difesa della solo in corso di causa, sia nella parte in cui ha ritenuto che l'accoglimento della stessa, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto, valesse a definire compiutamente le ragioni di contesa e non
5 imponesse, piuttosto, al giudice di accertare comunque la fondatezza della pretesa creditoria vantata dall' . CP_1
La censura avanzata dall'appellante è in parte fondata e merita pertanto di essere accolta nei limiti che seguono.
2.1. Reputa la Corte che la questione relativa alla violazione dell'art. 24 comma 3 del D.lgs. n.
46/1999, ai sensi del quale Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità' giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è' eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice, sia stata legittimamente affrontata e correttamente decisa dal giudice di primo grado.
Si tratta, a ben vedere, di una disposizione che prevede un presupposto legale, ossia l'insussistenza di una impugnazione pendente avverso l'accertamento dell'ufficio che procede al recupero del credito, per procedere alla iscrizione a ruolo di tale partita creditoria.
La circostanza di fatto rilevante a tale fine, ossia la pendenza dinanzi al giudice tributario di un giudizio volto proprio a valutare la validità dell'accertamento presupposto, è stata ritualmente Cont dedotta e documentata dalla el ricorso in opposizione (cfr. pag. 5 della espositiva del ricorso).
Appare pertanto ispirata ad eccessivo formalismo la eccezione di tardività sollevata al riguardo dalla difesa dell' atteso che la difesa opponente aveva comunque introdotto in causa, pur CP_1
senza ulteriormente svilupparla, tale questione la quale involge uno dei presupposti richiesti dalla legge per la successiva emissione dell'avviso di addebito che nel caso di specie risulta pacificamente insussistente.
Deve ritenersi corretta la statuizione del Tribunale laddove, appurata la mancanza di tale elemento costitutivo del diritto dell'Ente di procedere alla formazione dell'avviso di addebito (il quale, ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, sostituisce la cartella esattoriale e l'iscrizione a ruolo) ne ha disposto l'annullamento.
2.2. Quanto sin qui esposto non assume tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, valore dirimente ai fini decisori.
Difatti la Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni, anche recenti, ribadito l'insegnamento tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art.
24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo
6 sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. ord. n.
17858/2018 e, negli stessi termini, Cass. ord. n. 6959/2018, Cass. ord. n. 5653/2022, ed ancor più di recente Cass. ord. n. 20950/2025).
Il Tribunale, una volta accertata l'invalidità dell'avviso di addebito opposto, avrebbe dunque dovuto procedere oltre, segnatamente verificando la fondatezza della pretesa creditoria azionata dall' CP_1
Quest'ultimo, d'altronde, aveva espressamente richiesto al Tribunale di condannare la ricorrente al pagamento delle somme comunque dovute all'esito del giudizio, in tal modo manifestando la volontà di ottenere un pronunciamento sulla spettanza della contribuzione asseritamente omessa Cont dalla nche nella ipotesi in cui il giudice tributario avesse nelle more ridimensionato la misura del reddito imponibile sul quale poi calcolare la contribuzione dovuta.
2.3. La sentenza gravata, in definitiva, risulta viziata nella parte in cui non si è pronunciata, diversamente da quanto richiesto dalle parti, sulla fondatezza o meno della pretesa contributiva.
3. Va a questo punto scrutinata dalla Corte, con priorità determinata da ragioni di ordine logico giuridico, l'eccezione di prescrizione del credito contributo controverso, non affrontata dal primo giudice e riproposta dalla difesa appellata nel presente giudizio.
L'eventuale accoglimento di tale eccezione, difatti, renderebbe superfluo l'esame degli ulteriori profili di doglianza della decisione adottata in prime cure.
La difesa dell' ha sostenuto la infondatezza di tale eccezione sulla scorta di varie CP_1
argomentazioni: l'esistenza di un idoneo atto interruttivo del decorso del relativo termine costituito dalla notifica dell'avviso di accertamento formato dall' Controparte_3
prodromico rispetto all'avviso di addebito opposto;
la posticipazione del dies a quo di decorrenza di tale termine al 2011 allorchè l' ha trasmesso all' l'accertamento in Controparte_3 CP_1
rettifica della dichiarazione reddituale per l'anno di imposta 2006; l'integrazione da parte del contribuente mediante un doloso occultamento dell'effettivo reddito prodotto per detto anno di imposta di una condotta che costituisce una causa di sospensione del decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c. fino al momento in cui tale illecito è stato scoperto
7 dall'amministrazione finanziaria mediante l'avviso di accertamento notificato all'interessata nel dicembre 2011.
Osserva anzitutto il Collegio che deve essere data continuità, per quanto concerne la individuazione della data di decorrenza della prescrizione del credito vantato dall CP_1
all'insegnamento della Corte di legittimità (cfr. Cass. ord. n. 11216/2025) secondo il quale in tema di contributi c.d. a percentuale, pur essendo il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, coerentemente con il principio generale di cui all'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui “in cui i singoli contributi dovevano essere versati” (Cass. n. 27950 del 2018).
Ha quindi ulteriormente precisato la stessa Corte che, disponendo l'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, che “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”, il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, comma 1,
d.P.R. n. 435/2001 (nel testo ratione temporis vigente, per come modificato dall'art. 2, d.l. n.
63/2002, cit. e, successivamente, dall'art. 37, comma 11, d.l. 4 luglio 2006, n. 223) al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti.
Nella vicenda in esame pertanto, applicando il principio testè enunciato, il dies a quo dal quale computare il quinquennio utile per il perfezionamento dell'effetto estintivo del credito va individuato al 18 giugno 2007, posto che il giorno 16 giugno 2007 cadeva di sabato con conseguente posticipo al più prossimo giorno feriale successivo (ove non si voglia far riferimento al 9 luglio 2007 in forza di quanto dispone il D.P.C.M. del 14 giugno 2007, profilo comunque ininfluente ai fini decisori).
8 Come correttamente osservato dalla difesa appellante entro il quinquennio decorrente dal giugno
2007 è intervenuto, segnatamente il 15 dicembre 2011, un valido atto interruttivo costituito dalla notifica dell'avviso di accertamento unificato n. TW5012G01793/2011, dunque entro i 5 anni dalla data anzidetta cui è peraltro seguita, il 13 marzo 2013, la notifica dell'avviso di addebito opposto.
Che la notifica del provvedimento dell'amministrazione finanziaria valga ad interrompere il decorso del termine di prescrizione non può essere revocato in dubbio avendo la giurisprudenza in più decisioni ribadito il principio secondo il quale in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997,
l svolge, a norma dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle Controparte_3
dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia CP_1
accertato dall' prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica Controparte_3
dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' (cfr. CP_1
tra le tante Cass. n. sent. 17769/2015, Cass. sent. n. 8379/2014, Cass. sent. n. 13463/2017, Cass. sent. n. 14410/2019, Cass. ord. n. 29573/2020 e Cass. ord. n. 13709/2023).
Alla luce di quanto esposto, che appare sul punto assorbente rispetto alle ulteriori argomentazioni svolte dalla difesa dell' , è quindi priva di fondamento l'eccezione di CP_1
prescrizione sollevata dalla difesa appellata.
4. La Corte dà atto, per completezza espositiva, che la difesa appellata non ha inteso riproporre, nemmeno mediante un richiamo per relationem, le eccezioni sollevate in primo grado non esaminate dal primo giudice in quanto assorbite dalla decisione in rito ivi adottata relative ad asseriti vizi formali che inficerebbero l'avviso di addebito opposto.
Appare d'altra parte irrilevante ai fini processuali che su tali profili abbia inteso argomentare nell'atto di appello la difesa dell' CP_1
Infatti la mancata trasposizione di tali deduzioni nel presente giudizio da parte dell'interessata ne preclude l'esame da parte del giudicante.
9 Dal descritto contegno processuale discende, dunque, la rinuncia a tali argomentazioni difensive ai sensi dell'art. 346 c.p.c. sulle quali la Corte non è chiamata a pronunciarsi (cfr. Cass. ord. n.
33649/2023).
5. Passando al merito delle questioni controverse, concernente l'esistenza di un reddito da partecipazione pari ad euro 57.911,00 in capo alla appellata rispetto a quello che ha dichiarato e sul quale è stata calcolata dall'Istituto la ulteriore contribuzione dovuta, osserva la Corte che sono presenti in atti sia il ricorso che ella ha originariamente proposto avverso l'avviso di accertamento n. TW5012G01793 sia le due sentenze rese rispettivamente dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Nuoro (sentenza n. 257/02/14 dell'11 giugno 2014) e dalla
[...]
(sentenza n. 821/2021 dell'11 giugno 2021) che hanno statuito in ordine Controparte_7
ai rilievi mossi dalla stessa appellata.
Ebbene con riguardo al valore dimostrativo degli accertamenti svolti dall'amministrazione finanziaria la Corte di Cassazione (cfr. Cass. ord. n. 950/2021) ha chiarito che l'accertamento conserva valore probatorio che può essere resistito da prove di segno contrario senza che ciò incida sul riparto dell'onere probatorio;
questa Corte di Cassazione (v., fra le altre, Cass. n.
13463 del 2017 e n. 19640 del 2018) ha già avuto modo di affermare che tale accertamento costituisce, anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione dell'avveramento dei fatti costitutivi dell'obbligo, posto che l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato;
come già chiarito da questa
Corte (v. Cass. n. 17769 del 2015), ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito dell' in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base Controparte_3
alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale 9 dei dati in esse contenuti ed il D.lgs. n. 462 del 1997, art. 1, emanato in attuazione della legge delega n. 662 del
1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 134, lett. b);
10 ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l' CP_3 CP_3
svolge un'attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all ed in caso di mancato pagamento l procede, sulla base dei dati CP_1 CP_1
forniti dalla , alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente Controparte_3
insoluti (ai sensi del D.lgs. n. 462 del 1997); si è, dunque, in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario in cui gli atti di accertamento disposti dall' CP_3
costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di
[...]
semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' nonché di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione CP_1
coattiva di tutte le somme dovute all' (cfr. anche D.L. n. 70 del 2011 conv., con CP_1
modificazioni, in L. n. 106 del 2011, art. 7, comma 2, lett. t) e del resto già con Cass. n. 8379 del
2014 questa Corte aveva chiarito che in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (D.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3) l'accertamento, cui la norma sì riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' ; Controparte_3
la giurisprudenza di questa Corte ha inoltre affermato, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari (v., fra le tante, Cass. n. 14237 del 2017), che in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente D.P.R. n.
600 del 1973, art. 39, comma 1, (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base dì presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti;
pertanto, il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto, in motivazione, dei risultati del proprio giudizio
(impugnabile in cassazione solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo
11 sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell'art. 2727 c.c. e ss. e art. 2697 c.c., comma
2, (v., fra le altre, Cass. n. 9784 del 2010).
Sulla scorta del condivisibile insegnamento anzidetto rileva la Corte che l'esistenza di un reddito imponibile in capo alla appellata maggiore a quello dichiarato risulta effettivamente confermata all'esito del duplice giudizio emesso dal giudice tributario.
Dall'esame delle analitiche considerazioni svolte nella richiamata sentenza resa dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro, come successivamente parzialmente riformata dal giudice di secondo grado con sentenza n. 821/2021, emerge quanto segue.
In primo grado sono stati ritenuti fondati solo i motivi di ricorso di cui ai punti 10), 15) e 16) della relativa motivazione riguardanti, in particolare, la rideterminazione dei corrispettivi imponibili non fatturati mediante l'applicazione di una percentuale di ricarico pari al 50 % rispetto a quella pari al 100 % (applicata dall'amministrazione) sull'importo delle fatture passive pari ad euro 21.679,00 con conseguente riduzione dei ricavi ed ancora la inerenza del costo sostenuto da come da fattura n. 285/2006 emessa da Controparte_4 Parte_2
ed infine la genuinità della fattura n. 11/2006 emessa in favore della Edile Baunese s.r.l.
[...]
peraltro relativa a credito I.V.A. e dunque non rilevante in causa, infine accertato dal giudice tributario come non dovuto.
Quanto al secondo grado di giudizio risulta che soltanto per le 13 fatture meglio dettagliate nella relativa sentenza alla pag. 4, solo in parte rilevanti nel presente giudizio, le doglianze avanzate Cont dalla risultano fondate.
Può dunque ritenersi accertata, stante l'esistenza di un pronunciamento del giudice di secondo grado rispetto al quale alla adita Corte di Cassazione è ormai precluso un riesame nel merito, la produzione di un reddito imponibile inferiore rispetto a quello accertato dall' Controparte_3
ma comunque superiore a quello dichiarato dalla appellata con riguardo all'anno di imposta 2006.
L'accertamento condotto dall' appare pertanto debitamente fondato nei Controparte_3
limiti esposti sulla scorta dell'autorità rivestita dal duplice argomentato pronunciamento del
12 giudice tributario che ha sostanzialmente confermato, salvo un parziale annullamento delle stesse, le determinazioni adottate dall'amministrazione finanziaria.
6. La Corte ha nondimeno ritenuto, avvalendosi dei poteri ad essa conferiti dall'art. 213 c.p.c., di acquisire dall'ufficio territorialmente competenza dell' un prospetto Controparte_3
recante il ricalcolo della contribuzione dovuta dalla odierna appellante sulla scorta dell'imponibile infine accertato dal giudice tributario all'esito della statuizione della
[...]
. Controparte_7
L'amministrazione finanziaria ha debitamente riscontrato tale richiesta con nota del 23 maggio
2024 in atti con la quale si rappresenta che A seguito della liquidazione della sentenza della
n. 821 del 2021, il reddito imponibile risulta Controparte_7
provvisoriamente rideterminato in € 41.634,00, rispetto a quello accertato in € 57.911,00 con
l'avviso di accertamento n. TW5012G01793/2011 per l'anno 2006……..Conseguentemente i
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI sono provvisoriamente rideterminati in € 7.430,00 a fronte degli € 8.115,00 accertati. Tutto ciò per effetto della progressione delle aliquote, come motivato nell'accertamento di cui si discute.
Tale prospetto non risulta nemmeno specificamente contestato dalle parti sotto il profilo della correttezza dei dati contabili ivi indicati e dei risultati cui è infine pervenuto l'Ente, talchè ben può essere adoperato dal Collegio ai fini decisori.
7. In definitiva l'importo ingiunto dall' a titolo di omessa contribuzione con l'avviso di CP_1
addebito opposto risulta superiore a quello effettivamente dovuto posto che l'Istituto aveva quantificato il suo credito in euro 8.114,42, oltre sanzioni ed accessori valore che è stato ridotto, poc'anzi rilevato, ad euro 7.430,00 sempre maggiorati con sanzioni ed accessori.
Lo scostamento succitato dipende dall'utilizzo, quale base di calcolo della contribuzione dovuta per l'anno 2006, del reddito da partecipazione riferibile a pari ad euro 57.911,00, CP_2
siccome oggetto dell'avviso di accertamento n. TW5012G01793 formato dall'amministrazione finanziaria.
Tale importo è stato infine rideterminato, all'esito della statuizione del giudice tributario di Cont secondo grado che ha in parte accolto i motivi di doglianza dell'appellata in ragione di euro
41.634,00 talchè la contribuzione omessa, calcolata in percentuale sul reddito eccedente il
13 minimale, è pari non già, come visto, ad euro 8.114,42 ma alla minor somma pari ad euro
7.430,00, cui vanno aggiunte le sanzioni e gli interessi da ricalcolarsi in via amministrativa.
8. Alla luce delle esposte argomentazioni l'appello proposto dall' va accolto, essendo CP_1
risultate infondate sia le eccezioni preliminari che la gran parte le doglianze sollevate in punto di merito dalla difesa di dovendosi pertanto dichiarare come dovuto da quest'ultima CP_2
all' a titolo di omessa contribuzione previdenziale, l'anzidetto importo di euro 7.430,00, CP_1
oltre sanzioni ed accessori dovuti per legge da ricalcolare in sede amministrativa.
Sulla base delle statuizioni adottate dal giudice tributario in ordine alla corretta determinazione del reddito da partecipazione prodotto da per l'anno di imposta 2006 risulta, infatti, CP_2
un minor reddito eccedente il minimale contributivo sul quale calcolare la dovuta contribuzione che, pertanto, risulta leggermente inferiore a quella accertata dall' . CP_1
9. Le spese del primo giudizio possono essere compensate in misura di 1/6, tenuto conto dell'accertamento giudiziale di un imponibile in capo alla appellata inferiore rispetto a quello stimato dall' e poi utilizzato dall per quantificare l'omissione Controparte_3 CP_1
contributiva, mentre per la parte restante vanno poste a carico della stessa appellata, rimasta soccombente rispetto a tutti gli ulteriori motivi di opposizione, con liquidazione nella misura di cui al dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche (cause previdenziali, utilizzo dello scaglione di valore sino a 26.000,00 euro, applicazione dei valori minimi tenuto conto della definizione della lite in punto di rito).
10. Le spese del presente grado di giudizio vanno del pari compensate in misura di 1/6, tenuto conto della fondatezza dei motivi di appello, eccezion fatta per la modesta differenza tra la misura del credito contributivo azionato e quella risultata effettivamente dovuta, e per la parte restante vanno poste a carico della parte appellata e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche (cause di appello, utilizzo dello scaglione di valore sino a 26.000,00 euro, applicazione dei valori medi tenuto conto della pluralità di questioni affrontate in diritto ed in fatto dal Collegio, con esclusione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione, nella sostanza non svoltasi).
per questi motivi
La Corte d'appello
14 Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza CP_1
impugnata, confermato l'annullamento dell'avviso di addebito n. 374 2013 00000155 73 000, condanna al pagamento in favore dell' per i titoli di cui in motivazione, CP_2 CP_1
della somma di euro 7.430,00, oltre sanzioni ed accessori da calcolarsi in via amministrativa;
2. Compensa le spese di lite tra le parti in misura pari ad 1/6 in entrambi i gradi di giudizio e condanna alla rifusione in favore dell della restante parte che liquida per il CP_2 CP_1
giudizio di primo grado in euro 2.247,50 e per il giudizio di appello in euro 3.305,00, il tutto oltre spese forfettarie in misura del 15%, rimborso di 5/6 del contributo unificato nella misura corrisposta ed accessori dovuti per legge.
Così deciso in Cagliari il 16 ottobre 2025.
L'Estensore Il Presidente
IO RR MA LU AR
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa MA LU AR Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. IO RR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 454 del ruolo generale per l'anno 2018 promossa da:
con sede legale in Controparte_1
Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato a Cagliari in Via Delitala
n. 2 presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Mario Nivola e Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, CP_2
dagli avvocati MA Efisia Congiu e Bruno Pilia presso il cui studio legale in Tortolì è elettivamente domiciliata in forza di procura speciale come in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Contrariis rejectis, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n. 45/2018 del Tribunale di Lanusei, sezione Lavoro, previa sospensione del presente giudizio fino alla
1 definizione con sentenza passata in giudicato del procedimento pendente davanti al Giudice
Tributario avverso l'avviso di accertamento n. TW5012G01793/2011, dichiarare inammissibili ovvero rigettare le domande formulate da con il ricorso introduttivo del primo CP_2
grado siccome indimostrate ed infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, dichiarare legittimo
l'avviso di addebito opposto, ovvero condannare la ricorrente al pagamento delle somme ivi indicate a titolo di contributi, ovvero di quelle risultanti comunque dovute all'esito del giudizio, oltre somme aggiuntive ed interessi maturati e maturandi sino al saldo;
con rifusione delle competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Nell'interesse dell'appellata:
In via istruttoria non ci si oppone alla richiesta di sospensione del presente procedimento. Si fa presente che nanti la Corte Sezione Lavoro, pende procedimento equivalente rg 455/18, tra
l' e , con i medesimi procuratori, con pari oggetto, fissato per CP_1 Parte_1
l'udienza del 14.04.2021, e pertanto valuti la Corte l'opportunità di trattarlo in pari data. nel merito si dichiara di concludere per il rigetto dell'appello, con conseguente condanna alle spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 marzo 2015 ha provveduto a riassumere CP_2
tempestivamente, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., dinanzi al Tribunale di Lanusei la causa che ella aveva inizialmente promosso dinanzi al Tribunale di Nuoro dichiaratosi territorialmente incompetente con ordinanza resa il 22 dicembre 2014.
L'originario ricorso, riprodotto testualmente all'atto della costituzione in giudizio presso il
Tribunale di Lanusei, concerne l'opposizione all'avviso di addebito n. 374 2103 00000215 40 000 notificato dall' il 13 marzo 2013 e recante ad oggetto il pagamento di 15.018,89 euro CP_1
asseritamente dovuti per omissioni contributive sulla Gestione Commercianti per il 2006 calcolate sulla misura percentuale del reddito di impresa eccedente il minimale contributivo.
A sostegno della opposizione la ricorrente ha dedotto nell'ordine: la nullità dell'avviso di addebito opposto stante la mancata indicazione nel corpo dell'avviso stesso della causale del credito e della denominazione dell'agente della riscossione competente ed ancora la mancanza
2 della sottoscrizione, quandanche in forma elettronica, del responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.
Ha poi ulteriormente eccepito la nullità dello stesso titolo posto che nella parte relativa al dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti vi è solo il richiamo all'avviso di accertamento n.
TW5012G01793, notificato il 15 dicembre 2011, nemmeno allegato all'avviso opposto, cosicchè il contribuente non è posto in condizione di conoscere la motivazione sottesa all'azione di recupero dell'Ente impositore e dunque di apprestare opportune difese.
Sotto diverso profilo ha poi eccepito la intervenuta prescrizione quinquennale delle ragioni di credito vantate dall che per tale motivo sarebbero ormai estinte. CP_1
Nel merito ha evidenziato che la pretesa azionata dall' si fonda su un provvedimento CP_1
formato dall' ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. n. 462/1997 sulla scorta di una Controparte_3
verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza, Comando Tenenza di Arbatax, sulla contabilità della già Controparte_4 Controparte_5
All'esito di tale verifica è stato infatti emesso dai militari operanti l'avviso di accertamento n.
dal quale è scaturito il richiamato avviso n. TW5012G01793 dell' NumeroDiCa_1 [...]
col quale è stato accertato in capo alla stessa, quale socia al 25 % della società CP_3
anzidetta, un reddito di partecipazione per il 2006 pari ad euro 57.911,00, che costituisce il dato contabile presupposto sul quale si fonda, in definitiva, la contestata omissione contributiva.
Ebbene con riguardo a tali provvedimenti la opponente ha rappresentato di aver proposto un ricorso dinanzi alla competente Commissione Tributaria onde evidenziarne l'illegittimità posto che la contabilità aziendale risulta regolarmente tenuta ed esente da specifici rilievi da parte dei militari che hanno condotto le verifiche cosicchè l'avviso notificato dall'amministrazione finanziaria si basa su presunzioni semplici e non su un effettivo accertamento del dato reddituale contestato.
Per tali motivi, stante la pendenza del separato giudizio dinanzi al giudice tributario, ha chiesto la sospensione del processo in attesa della definizione di tale procedimento volto, appunto, a verificare la correttezza dell'operato dell' con riguardo, in particolare, alla Controparte_3
esatta quantificazione del reddito di partecipazione prodotto per l'annualità succitata quale socio al 25 % della Controparte_4
3 Ha quindi concluso in conformità domandando disporsi la sospensione del processo e nel merito, previo accertamento di quanto rappresentato in ricorso, dichiararsi la nullità dell'avviso di addebito opposto, la prescrizione delle ragioni di credito ad esso sottese e comunque la inesistenza di tali ragioni creditorie per le esposte motivazioni.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha contestato la fondatezza delle avverse doglianze CP_1
chiedendo rigettarsi il ricorso o, in subordine, dichiararsi, all'esito del separato giudizio pendente dinanzi al giudice contabile, la cessata materia del contendere per la quota parte della Cont contribuzione ingiunta risultante non dovuta e la condanna della al pagamento della residua contribuzione nella diversa misura correlata al minor reddito imponibile in tal sede accertato.
L' ha in particolare sostenuto l'inammissibilità, siccome tardivamente sollevate, delle CP_1
avverse eccezioni relative ai vizi formali che inficerebbero l'avviso di addebito opposto deducendo, in ogni caso, la completezza e la regolarità dello stesso.
Ha poi escluso che si sia perfezionato l'effetto estintivo correlato alla eccepita prescrizione non essendo compiutamente decorso il termine quinquennale a tale fine necessario che, in ogni caso,
è stato ritualmente interrotto dalla notifica, avvenuta nel dicembre 2011, del predetto avviso di accertamento unificato dell' . Controparte_3
Nel merito ha evidenziato che la pretesa contributiva si fonda necessariamente sulle risultanze degli accertamenti curati dall'amministrazione finanziaria la quale ha ritenuto che la opponente avesse occultato un reddito da partecipazione alla pari a 57.911,00 euro sul quale Controparte_4
l'Istituto ha provveduto a (ri)calcolare la misura della maggiore contribuzione dovuta siccome correlata ad un imponibile superiore a quello inizialmente dichiarato.
Per tale ragione, preso atto della pendenza del giudizio avverso tale accertamento dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro, ha rappresentato l'opportunità, nelle more della relativa statuizione, di disporre la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c..
Il Tribunale adito, in accoglimento del ricorso proposto da con la sentenza gravata CP_2
n. 45/2018 del 22 novembre 2018, ha annullato l'avviso di addebito opposto.
In particolare, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto, ha osservato che ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.lgs. n. 46/1999 laddove l'accertamento operato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria l'iscrizione a ruolo, e dunque la conseguente emissione
4 dell'avviso di addebito, è consentita solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice nella specie inesistente talchè l'operato dell' risulta illegittimo con conseguente invalidità CP_1
del provvedimento in contestazione.
La sentenza del Tribunale di Lanusei è stata ritualmente impugnata dall' il quale CP_1
articolando plurimi motivi di appello ne ha chiesto la riforma rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
Si è costituita in giudizio onde chiedere il rigetto dell'appello come da conformi CP_2
conclusioni sopra richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio rileva preliminarmente che non ricorre nella specie una ipotesi di pregiudizialità necessaria ex art. 295 c.p.c. tra il presente giudizio e quello, attualmente ancora pendente dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione come risulta dalla conforme documentazione in atti, tra la odierna appellata e l' . Controparte_6
Sul punto è infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale deve essere escluso che tra il giudizio tributario concernente la pretesa impositiva correlata all'accertamento di un maggior reddito e il giudizio avente ad oggetto i contributi previdenziali su di esso dovuti sussista un rapporto di pregiudizialità necessaria, ancorché siano fondati entrambi sullo stesso accertamento unificato dell'Agenzia delle Entrate: trattasi infatti non solo di cause pendenti tra soggetti diversi, ma relative a rapporti giuridici differenti, per modo che tra di esse può a tutto concedere ravvisarsi una pregiudizialità logica, che per sua natura non può dar luogo ad alcun contrasto di giudicati (cfr. Cass. ord. n. 13333/2024 e Cass. sent. n. 4564/2021).
Questa Corte può dunque procedere alla disamina dei motivi di appello e delle ulteriori difese non ostandovi, alla luce di quanto poc'anzi rilevato, alcun impedimento di tipo processuale.
2. Con un primo motivo di appello l' lamenta l'errore nel quale sarebbe incorso il primo CP_1
giudice sia laddove non ha rilevato la tardività della deduzione relativa alla violazione dell'art. 24 Cont comma 3 del D.lgs. n. 46/1999, siccome introdotta dalla difesa della solo in corso di causa, sia nella parte in cui ha ritenuto che l'accoglimento della stessa, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto, valesse a definire compiutamente le ragioni di contesa e non
5 imponesse, piuttosto, al giudice di accertare comunque la fondatezza della pretesa creditoria vantata dall' . CP_1
La censura avanzata dall'appellante è in parte fondata e merita pertanto di essere accolta nei limiti che seguono.
2.1. Reputa la Corte che la questione relativa alla violazione dell'art. 24 comma 3 del D.lgs. n.
46/1999, ai sensi del quale Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità' giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è' eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice, sia stata legittimamente affrontata e correttamente decisa dal giudice di primo grado.
Si tratta, a ben vedere, di una disposizione che prevede un presupposto legale, ossia l'insussistenza di una impugnazione pendente avverso l'accertamento dell'ufficio che procede al recupero del credito, per procedere alla iscrizione a ruolo di tale partita creditoria.
La circostanza di fatto rilevante a tale fine, ossia la pendenza dinanzi al giudice tributario di un giudizio volto proprio a valutare la validità dell'accertamento presupposto, è stata ritualmente Cont dedotta e documentata dalla el ricorso in opposizione (cfr. pag. 5 della espositiva del ricorso).
Appare pertanto ispirata ad eccessivo formalismo la eccezione di tardività sollevata al riguardo dalla difesa dell' atteso che la difesa opponente aveva comunque introdotto in causa, pur CP_1
senza ulteriormente svilupparla, tale questione la quale involge uno dei presupposti richiesti dalla legge per la successiva emissione dell'avviso di addebito che nel caso di specie risulta pacificamente insussistente.
Deve ritenersi corretta la statuizione del Tribunale laddove, appurata la mancanza di tale elemento costitutivo del diritto dell'Ente di procedere alla formazione dell'avviso di addebito (il quale, ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, sostituisce la cartella esattoriale e l'iscrizione a ruolo) ne ha disposto l'annullamento.
2.2. Quanto sin qui esposto non assume tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, valore dirimente ai fini decisori.
Difatti la Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni, anche recenti, ribadito l'insegnamento tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art.
24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo
6 sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. ord. n.
17858/2018 e, negli stessi termini, Cass. ord. n. 6959/2018, Cass. ord. n. 5653/2022, ed ancor più di recente Cass. ord. n. 20950/2025).
Il Tribunale, una volta accertata l'invalidità dell'avviso di addebito opposto, avrebbe dunque dovuto procedere oltre, segnatamente verificando la fondatezza della pretesa creditoria azionata dall' CP_1
Quest'ultimo, d'altronde, aveva espressamente richiesto al Tribunale di condannare la ricorrente al pagamento delle somme comunque dovute all'esito del giudizio, in tal modo manifestando la volontà di ottenere un pronunciamento sulla spettanza della contribuzione asseritamente omessa Cont dalla nche nella ipotesi in cui il giudice tributario avesse nelle more ridimensionato la misura del reddito imponibile sul quale poi calcolare la contribuzione dovuta.
2.3. La sentenza gravata, in definitiva, risulta viziata nella parte in cui non si è pronunciata, diversamente da quanto richiesto dalle parti, sulla fondatezza o meno della pretesa contributiva.
3. Va a questo punto scrutinata dalla Corte, con priorità determinata da ragioni di ordine logico giuridico, l'eccezione di prescrizione del credito contributo controverso, non affrontata dal primo giudice e riproposta dalla difesa appellata nel presente giudizio.
L'eventuale accoglimento di tale eccezione, difatti, renderebbe superfluo l'esame degli ulteriori profili di doglianza della decisione adottata in prime cure.
La difesa dell' ha sostenuto la infondatezza di tale eccezione sulla scorta di varie CP_1
argomentazioni: l'esistenza di un idoneo atto interruttivo del decorso del relativo termine costituito dalla notifica dell'avviso di accertamento formato dall' Controparte_3
prodromico rispetto all'avviso di addebito opposto;
la posticipazione del dies a quo di decorrenza di tale termine al 2011 allorchè l' ha trasmesso all' l'accertamento in Controparte_3 CP_1
rettifica della dichiarazione reddituale per l'anno di imposta 2006; l'integrazione da parte del contribuente mediante un doloso occultamento dell'effettivo reddito prodotto per detto anno di imposta di una condotta che costituisce una causa di sospensione del decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c. fino al momento in cui tale illecito è stato scoperto
7 dall'amministrazione finanziaria mediante l'avviso di accertamento notificato all'interessata nel dicembre 2011.
Osserva anzitutto il Collegio che deve essere data continuità, per quanto concerne la individuazione della data di decorrenza della prescrizione del credito vantato dall CP_1
all'insegnamento della Corte di legittimità (cfr. Cass. ord. n. 11216/2025) secondo il quale in tema di contributi c.d. a percentuale, pur essendo il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, coerentemente con il principio generale di cui all'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui “in cui i singoli contributi dovevano essere versati” (Cass. n. 27950 del 2018).
Ha quindi ulteriormente precisato la stessa Corte che, disponendo l'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, che “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”, il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, comma 1,
d.P.R. n. 435/2001 (nel testo ratione temporis vigente, per come modificato dall'art. 2, d.l. n.
63/2002, cit. e, successivamente, dall'art. 37, comma 11, d.l. 4 luglio 2006, n. 223) al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti.
Nella vicenda in esame pertanto, applicando il principio testè enunciato, il dies a quo dal quale computare il quinquennio utile per il perfezionamento dell'effetto estintivo del credito va individuato al 18 giugno 2007, posto che il giorno 16 giugno 2007 cadeva di sabato con conseguente posticipo al più prossimo giorno feriale successivo (ove non si voglia far riferimento al 9 luglio 2007 in forza di quanto dispone il D.P.C.M. del 14 giugno 2007, profilo comunque ininfluente ai fini decisori).
8 Come correttamente osservato dalla difesa appellante entro il quinquennio decorrente dal giugno
2007 è intervenuto, segnatamente il 15 dicembre 2011, un valido atto interruttivo costituito dalla notifica dell'avviso di accertamento unificato n. TW5012G01793/2011, dunque entro i 5 anni dalla data anzidetta cui è peraltro seguita, il 13 marzo 2013, la notifica dell'avviso di addebito opposto.
Che la notifica del provvedimento dell'amministrazione finanziaria valga ad interrompere il decorso del termine di prescrizione non può essere revocato in dubbio avendo la giurisprudenza in più decisioni ribadito il principio secondo il quale in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997,
l svolge, a norma dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle Controparte_3
dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia CP_1
accertato dall' prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica Controparte_3
dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' (cfr. CP_1
tra le tante Cass. n. sent. 17769/2015, Cass. sent. n. 8379/2014, Cass. sent. n. 13463/2017, Cass. sent. n. 14410/2019, Cass. ord. n. 29573/2020 e Cass. ord. n. 13709/2023).
Alla luce di quanto esposto, che appare sul punto assorbente rispetto alle ulteriori argomentazioni svolte dalla difesa dell' , è quindi priva di fondamento l'eccezione di CP_1
prescrizione sollevata dalla difesa appellata.
4. La Corte dà atto, per completezza espositiva, che la difesa appellata non ha inteso riproporre, nemmeno mediante un richiamo per relationem, le eccezioni sollevate in primo grado non esaminate dal primo giudice in quanto assorbite dalla decisione in rito ivi adottata relative ad asseriti vizi formali che inficerebbero l'avviso di addebito opposto.
Appare d'altra parte irrilevante ai fini processuali che su tali profili abbia inteso argomentare nell'atto di appello la difesa dell' CP_1
Infatti la mancata trasposizione di tali deduzioni nel presente giudizio da parte dell'interessata ne preclude l'esame da parte del giudicante.
9 Dal descritto contegno processuale discende, dunque, la rinuncia a tali argomentazioni difensive ai sensi dell'art. 346 c.p.c. sulle quali la Corte non è chiamata a pronunciarsi (cfr. Cass. ord. n.
33649/2023).
5. Passando al merito delle questioni controverse, concernente l'esistenza di un reddito da partecipazione pari ad euro 57.911,00 in capo alla appellata rispetto a quello che ha dichiarato e sul quale è stata calcolata dall'Istituto la ulteriore contribuzione dovuta, osserva la Corte che sono presenti in atti sia il ricorso che ella ha originariamente proposto avverso l'avviso di accertamento n. TW5012G01793 sia le due sentenze rese rispettivamente dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Nuoro (sentenza n. 257/02/14 dell'11 giugno 2014) e dalla
[...]
(sentenza n. 821/2021 dell'11 giugno 2021) che hanno statuito in ordine Controparte_7
ai rilievi mossi dalla stessa appellata.
Ebbene con riguardo al valore dimostrativo degli accertamenti svolti dall'amministrazione finanziaria la Corte di Cassazione (cfr. Cass. ord. n. 950/2021) ha chiarito che l'accertamento conserva valore probatorio che può essere resistito da prove di segno contrario senza che ciò incida sul riparto dell'onere probatorio;
questa Corte di Cassazione (v., fra le altre, Cass. n.
13463 del 2017 e n. 19640 del 2018) ha già avuto modo di affermare che tale accertamento costituisce, anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione dell'avveramento dei fatti costitutivi dell'obbligo, posto che l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato;
come già chiarito da questa
Corte (v. Cass. n. 17769 del 2015), ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito dell' in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base Controparte_3
alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale 9 dei dati in esse contenuti ed il D.lgs. n. 462 del 1997, art. 1, emanato in attuazione della legge delega n. 662 del
1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 134, lett. b);
10 ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l' CP_3 CP_3
svolge un'attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all ed in caso di mancato pagamento l procede, sulla base dei dati CP_1 CP_1
forniti dalla , alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente Controparte_3
insoluti (ai sensi del D.lgs. n. 462 del 1997); si è, dunque, in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario in cui gli atti di accertamento disposti dall' CP_3
costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di
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semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' nonché di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione CP_1
coattiva di tutte le somme dovute all' (cfr. anche D.L. n. 70 del 2011 conv., con CP_1
modificazioni, in L. n. 106 del 2011, art. 7, comma 2, lett. t) e del resto già con Cass. n. 8379 del
2014 questa Corte aveva chiarito che in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (D.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3) l'accertamento, cui la norma sì riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' ; Controparte_3
la giurisprudenza di questa Corte ha inoltre affermato, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari (v., fra le tante, Cass. n. 14237 del 2017), che in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente D.P.R. n.
600 del 1973, art. 39, comma 1, (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base dì presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti;
pertanto, il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto, in motivazione, dei risultati del proprio giudizio
(impugnabile in cassazione solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo
11 sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell'art. 2727 c.c. e ss. e art. 2697 c.c., comma
2, (v., fra le altre, Cass. n. 9784 del 2010).
Sulla scorta del condivisibile insegnamento anzidetto rileva la Corte che l'esistenza di un reddito imponibile in capo alla appellata maggiore a quello dichiarato risulta effettivamente confermata all'esito del duplice giudizio emesso dal giudice tributario.
Dall'esame delle analitiche considerazioni svolte nella richiamata sentenza resa dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro, come successivamente parzialmente riformata dal giudice di secondo grado con sentenza n. 821/2021, emerge quanto segue.
In primo grado sono stati ritenuti fondati solo i motivi di ricorso di cui ai punti 10), 15) e 16) della relativa motivazione riguardanti, in particolare, la rideterminazione dei corrispettivi imponibili non fatturati mediante l'applicazione di una percentuale di ricarico pari al 50 % rispetto a quella pari al 100 % (applicata dall'amministrazione) sull'importo delle fatture passive pari ad euro 21.679,00 con conseguente riduzione dei ricavi ed ancora la inerenza del costo sostenuto da come da fattura n. 285/2006 emessa da Controparte_4 Parte_2
ed infine la genuinità della fattura n. 11/2006 emessa in favore della Edile Baunese s.r.l.
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peraltro relativa a credito I.V.A. e dunque non rilevante in causa, infine accertato dal giudice tributario come non dovuto.
Quanto al secondo grado di giudizio risulta che soltanto per le 13 fatture meglio dettagliate nella relativa sentenza alla pag. 4, solo in parte rilevanti nel presente giudizio, le doglianze avanzate Cont dalla risultano fondate.
Può dunque ritenersi accertata, stante l'esistenza di un pronunciamento del giudice di secondo grado rispetto al quale alla adita Corte di Cassazione è ormai precluso un riesame nel merito, la produzione di un reddito imponibile inferiore rispetto a quello accertato dall' Controparte_3
ma comunque superiore a quello dichiarato dalla appellata con riguardo all'anno di imposta 2006.
L'accertamento condotto dall' appare pertanto debitamente fondato nei Controparte_3
limiti esposti sulla scorta dell'autorità rivestita dal duplice argomentato pronunciamento del
12 giudice tributario che ha sostanzialmente confermato, salvo un parziale annullamento delle stesse, le determinazioni adottate dall'amministrazione finanziaria.
6. La Corte ha nondimeno ritenuto, avvalendosi dei poteri ad essa conferiti dall'art. 213 c.p.c., di acquisire dall'ufficio territorialmente competenza dell' un prospetto Controparte_3
recante il ricalcolo della contribuzione dovuta dalla odierna appellante sulla scorta dell'imponibile infine accertato dal giudice tributario all'esito della statuizione della
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. Controparte_7
L'amministrazione finanziaria ha debitamente riscontrato tale richiesta con nota del 23 maggio
2024 in atti con la quale si rappresenta che A seguito della liquidazione della sentenza della
n. 821 del 2021, il reddito imponibile risulta Controparte_7
provvisoriamente rideterminato in € 41.634,00, rispetto a quello accertato in € 57.911,00 con
l'avviso di accertamento n. TW5012G01793/2011 per l'anno 2006……..Conseguentemente i
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI sono provvisoriamente rideterminati in € 7.430,00 a fronte degli € 8.115,00 accertati. Tutto ciò per effetto della progressione delle aliquote, come motivato nell'accertamento di cui si discute.
Tale prospetto non risulta nemmeno specificamente contestato dalle parti sotto il profilo della correttezza dei dati contabili ivi indicati e dei risultati cui è infine pervenuto l'Ente, talchè ben può essere adoperato dal Collegio ai fini decisori.
7. In definitiva l'importo ingiunto dall' a titolo di omessa contribuzione con l'avviso di CP_1
addebito opposto risulta superiore a quello effettivamente dovuto posto che l'Istituto aveva quantificato il suo credito in euro 8.114,42, oltre sanzioni ed accessori valore che è stato ridotto, poc'anzi rilevato, ad euro 7.430,00 sempre maggiorati con sanzioni ed accessori.
Lo scostamento succitato dipende dall'utilizzo, quale base di calcolo della contribuzione dovuta per l'anno 2006, del reddito da partecipazione riferibile a pari ad euro 57.911,00, CP_2
siccome oggetto dell'avviso di accertamento n. TW5012G01793 formato dall'amministrazione finanziaria.
Tale importo è stato infine rideterminato, all'esito della statuizione del giudice tributario di Cont secondo grado che ha in parte accolto i motivi di doglianza dell'appellata in ragione di euro
41.634,00 talchè la contribuzione omessa, calcolata in percentuale sul reddito eccedente il
13 minimale, è pari non già, come visto, ad euro 8.114,42 ma alla minor somma pari ad euro
7.430,00, cui vanno aggiunte le sanzioni e gli interessi da ricalcolarsi in via amministrativa.
8. Alla luce delle esposte argomentazioni l'appello proposto dall' va accolto, essendo CP_1
risultate infondate sia le eccezioni preliminari che la gran parte le doglianze sollevate in punto di merito dalla difesa di dovendosi pertanto dichiarare come dovuto da quest'ultima CP_2
all' a titolo di omessa contribuzione previdenziale, l'anzidetto importo di euro 7.430,00, CP_1
oltre sanzioni ed accessori dovuti per legge da ricalcolare in sede amministrativa.
Sulla base delle statuizioni adottate dal giudice tributario in ordine alla corretta determinazione del reddito da partecipazione prodotto da per l'anno di imposta 2006 risulta, infatti, CP_2
un minor reddito eccedente il minimale contributivo sul quale calcolare la dovuta contribuzione che, pertanto, risulta leggermente inferiore a quella accertata dall' . CP_1
9. Le spese del primo giudizio possono essere compensate in misura di 1/6, tenuto conto dell'accertamento giudiziale di un imponibile in capo alla appellata inferiore rispetto a quello stimato dall' e poi utilizzato dall per quantificare l'omissione Controparte_3 CP_1
contributiva, mentre per la parte restante vanno poste a carico della stessa appellata, rimasta soccombente rispetto a tutti gli ulteriori motivi di opposizione, con liquidazione nella misura di cui al dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche (cause previdenziali, utilizzo dello scaglione di valore sino a 26.000,00 euro, applicazione dei valori minimi tenuto conto della definizione della lite in punto di rito).
10. Le spese del presente grado di giudizio vanno del pari compensate in misura di 1/6, tenuto conto della fondatezza dei motivi di appello, eccezion fatta per la modesta differenza tra la misura del credito contributivo azionato e quella risultata effettivamente dovuta, e per la parte restante vanno poste a carico della parte appellata e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche (cause di appello, utilizzo dello scaglione di valore sino a 26.000,00 euro, applicazione dei valori medi tenuto conto della pluralità di questioni affrontate in diritto ed in fatto dal Collegio, con esclusione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione, nella sostanza non svoltasi).
per questi motivi
La Corte d'appello
14 Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza CP_1
impugnata, confermato l'annullamento dell'avviso di addebito n. 374 2013 00000155 73 000, condanna al pagamento in favore dell' per i titoli di cui in motivazione, CP_2 CP_1
della somma di euro 7.430,00, oltre sanzioni ed accessori da calcolarsi in via amministrativa;
2. Compensa le spese di lite tra le parti in misura pari ad 1/6 in entrambi i gradi di giudizio e condanna alla rifusione in favore dell della restante parte che liquida per il CP_2 CP_1
giudizio di primo grado in euro 2.247,50 e per il giudizio di appello in euro 3.305,00, il tutto oltre spese forfettarie in misura del 15%, rimborso di 5/6 del contributo unificato nella misura corrisposta ed accessori dovuti per legge.
Così deciso in Cagliari il 16 ottobre 2025.
L'Estensore Il Presidente
IO RR MA LU AR
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