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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/03/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 25 marzo 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2161/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Capo d'DO (ME) via C.F._1
Piave n. 157 presso lo studio dell'Avv. AMADORE EMILIANO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. CAMMAROTO MARIA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/07/2024 parte ricorrente esponeva di aver ricevuto provvedimento con cui l' gli comunicava che, per il periodo dal CP_1
01.01.2024 al 31.05.24, aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07184586 per un importo complessivo di €. 1.223,25 per i seguenti motivi: “A seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che
l'importo dell'assegno a sostegno del reddito spetta in misura inferiore a quella corrisposta. È stata riscossa la maggiorazione sociale della pensione non spettante a cause del possesso di redditi personali di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”, chiedendo la restituzione della predetta somma;
di aver presentato, in data 21.05.2024, ricorso amministrativo avverso il detto provvedimento, respinto in data 26.06.24. Eccepiva l'illegittimità, l'infondatezza del provvedimento opposto, nonché l'irripetibilità delle somme pretese, percepite in buona fede;
concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'irripetibilità delle stesse, con condanna dell' al pagamento di eventuali somme indebitamente CP_1
trattenute, e delle spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
L' si costituiva con memoria depositata in data 10.01.2025 eccependo che CP_1
l'indebito derivava dalla complessiva situazione reddituale dell'assistito che, a seguito della liquidazione dell'assegno ordinario, superava il limite previsto per il riconoscimento della maggiorazione sociale sulla pensione di inabilità civile.
Pertanto, l'importo della pensione veniva ricalcolato per adeguarsi al nuovo quadro reddituale, con il formarsi dell'indebito contestato.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
La richiesta attorea di annullamento del provvedimento di pagamento dell'indebito deve essere accolta.
2 In materia di indebito assistenziale non può farsi applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, e della L. n. 88 del 1989, art. 52, che si riferiscono invece all'indebito previdenziale. Deve, tuttavia, darsi atto della giurisprudenza formatasi sull'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033
c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale, nella materia in oggetto, pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
A tale proposito occorre richiamare quanto previsto dall'art.
3- ter del D.L. 850/76 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n. 29 (“Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) e dall'art. 3 comma 10 del D.L. 173/1988 convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291 (“Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e predisporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”).
Si tratta di norme speciali rispetto l'art 2033 c.c. che, dunque, cede loro il passo.
E' bene, da ultimo, richiamare recente pronuncia della Suprema Corte, in virtù della quale è stato chiarito che l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia
3 addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (Cassazione civile, ordinanza 4 agosto 2022, n. 24180).
Ancora, con riferimento all'indebito derivante dalla carenza dei requisiti reddituali la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso di ammetterla solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, previsioni da ravvisare nel quadro normativo costituito dal D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in
L. n. 29 del 1977, dal D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n.
291 del 1988 (cfr. Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970;
Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048; Cass. n. 1446 del
2008; Cass. 26 aprile 2002, n. 6091, Cass. n. 28771 del 2018, Cass. nn. 10642 e
26036 del 2019).
In altri termini, si è consolidato il principio che il diritto a ripetere le somme versate si determina solo a partire dal momento in cui l'Ente preposto accerti e comunichi il superamento dei requisiti reddituali.
Nel caso in oggetto la comunicazione del superamento dei limiti reddituali è collegata ad una richiesta di restituzione di somme indebite relative a periodi precedenti a detto accertamento.
Pertanto, la richiesta di indebito è assolutamente illegittima. Deve, di conseguenza, trovare accoglimento la domanda del ricorrente volta all'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto richiesto con l'atto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014 e ss. modificazioni, parametri minimi, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni affrontate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 11/07/2024 nei confronti dell' , in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
4 - in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità della ripetizione delle some richieste dall' a titolo di indebito con l'atto opposto con condanna dell' CP_1 CP_1
alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto;
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del CP_1
giudizio, che liquida complessivamente in euro 886,00 ed euro 43,00 per contributo unificato, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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