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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 13/04/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENT.N.
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale Civile e Penale di Belluno, riunito in Camera di Consiglio e N. 289/22 R.G. composto dai Magistrati: N. CRON.
- dott. U. GIACOMELLI Presidente rel.
N. REP.
- dott.ssa C. SANDINI Giudice
- dott. B. MARGIOTTA Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa, con ricorso depositato in data 22.3.2022
da
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Oggetto: cessazione rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Celotto (C.F. C.F._2 effetti civili del 81C46 ) del Foro di Treviso, anche quale domiciliataria, come da C.F._3 matrimonio procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ),
Controparte_1 CodiceFiscale_4
rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Munerin (C.F. C.F._5
) del Foro di Belluno, come da procura allegata alla comparsa di
[...]
costituzione
CONVENUTO
con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso per cessazione effetti civili del matrimonio.
Causa iscritta a ruolo in data 22.3.2022 al n. 289/22 di R.G. e decisa in
Camera di Consiglio sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni della ricorrente:
Nel merito:
1) sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e Parte_1 CP_1
il 22.5.1983 in DA di AD (BL), con ordine all'Ufficiale di
[...]
Stato Civile dello stesso Comune di procedere con le annotazioni di legge;
2) sia statuita l'autosufficienza economica dei coniugi o comunque sia escluso alcun dovere della sig.ra di contribuire al Parte_1
mantenimento del resistente, sig. sia, Controparte_2
conseguentemente, rigettata la relativa domanda formulata da parte resistente;
3) sia disposto per il rilascio del passaporto o di altro documento equipollente, valido per l'espatrio, a ciascuna parte, indipendentemente dal consenso dell'altra;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari;
in via istruttoria:
I) si deposita dichiarazione dei redditi della sig.ra Parte_1
relativa all'anno 2022;
II) si insiste nelle istanze istruttorie (prova orale ed indagini di polizia
2 tributaria) in atti.
Conclusioni del convenuto:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in data 22.05.1983 a 32040 DA di AD
(BL), e trascritto regolarmente negli Atti dello Stato Civile del Comune
di 32040 DA di AD (BL), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile
del Comune di 32040 DA di AD (BL) di eseguire le relative annotazioni;
2) riconoscere, a favore di , il diritto a percepire un Controparte_1
assegno di divorzio pari ad € 700,00 mensili, da corrispondersi entro il 5
di ogni mese sul conto corrente di questo ultimo;
3) con vittoria di spese diritti e onorari, oltre spese generali 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
in via istruttoria:
– si insiste nelle istanze istruttorie tutte (prove orali e consulenza tributaria) come già chieste in atti.
Conclusioni per il P.M.: conclude per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.3.2022, la sig.ra Parte_1
adìva il tribunale di Belluno chiedendo fosse pronunciata la
[...]
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig.
[...]
, dal quale affermava di vivere legalmente separata a CP_1
seguito della comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione giudiziale.
La ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario in
3 DA di AD (BL) il giorno 22.5.1983 e che dall'unione erano nate le figlie in data 14.8.1983 e in data 13.8.1984, entrambe Per_1 Per_2
maggiorenni e autosufficienti.
Precisava che con sentenza n. 676/2014 del 10.12.2014 il Tribunale
di Belluno aveva pronunciato la separazione dei coniugi.
La ricorrente chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza presidenziale del giorno 12.5.2022 compariva la ricorrente ed il presidente confermava le condizioni di separazione,
nominava il giudice istruttore e fissava l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio.
Il pubblico ministero interveniva in giudizio.
Si costituiva il resistente, contestando le deduzioni della ricorrente e chiedendo il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in proprio favore.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. per il deposito delle memorie, con ordinanza in data 6.9.2023 il giudice non accoglieva le istanze di prove orale e ordinava alle parti il deposito delle ultime dichiarazioni fiscali.
A seguito del deposito della documentazione richiesta, all'udienza di trattazione scritta del giorno 31.1.2024 il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in premessa, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, termini scaduti in data 22.4.2024.
4 Il pubblico ministero formulava le proprie conclusioni in data
15.2.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Dalla documentazione prodotta risulta che Parte_1
nata a [...] il [...], residente in [...], e
, nato ad [...] il [...], Controparte_1
residente in [...]di AD (BL), hanno contratto matrimonio concordatario a DA di AD (BL) in data 22.5.1983.
Dal matrimonio sono nate le figlie in data 14.8.1983 e Per_1 Per_2
in data 13.8.1984, divenute maggiorenni e autosufficienti.
Dall'udienza di comparizione davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione personale, i coniugi hanno condotto vita autonoma, senza mai ristabilire la convivenza.
Con sentenza n. 676/2014 del 10.12.2014 il Tribunale di Belluno ha pronunciato la separazione dei coniugi.
Sulla base di tali premesse, considerato il proposito manifestato di non ripristinare i normali rapporti per la profondità del dissidio, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Pertanto, dato che la separazione legale si è protratta oltre il termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato della legge 6.5.2015 n. 55, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5 2.- Va quindi esaminata la domanda di assegno divorzile proposta dal convenuto.
Sul punto, si deve ricordare che, in sede di separazione, con sentenza n. 676/2014 del 10.12.2014 il Tribunale di Belluno aveva posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere l'assegno mensile di euro 450, a titolo di contributo al mantenimento della moglie.
Nell'odierno giudizio, il convenuto ha invece chiesto il riconoscimento in proprio favore dell'assegno mensile di euro 700, in ragione sia della concreta disparità economica tra i coniugi sia dell'impossibilità di mantenersi in modo autonomo a causa delle precarie condizioni di salute derivanti da un ictus ischemico occorsogli nell'anno
2021, che ne ha comportato la dichiarazione di invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e permanente inabilità lavorativa pari al 100% (doc. 2 del convenuto).
Ciò premesso, va preliminarmente rilevato che, ai fini della decisione sul contributo al mantenimento, è sufficiente tenere conto delle complessive risultanze in ordine alle situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, quali emergono dalla documentazione acquisita, senza la necessità di attività istruttoria ai fini di una rigorosa ricostruzione contabile (v. Cass. 19.3.2002 n. 3974, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 17.6.2009 n. 1408), non essendo richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare (v. Cass. 12.1.2017
n. 605, Cass. ord. 20.1.2021 n. 975).
Nel caso in esame non ricorrono i presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore del convenuto.
6 Si deve innanzitutto osservare che l'episodio di ictus ischemico, da cui è derivata al sig. una forma di invalidità totale, è CP_1
occorso nell'anno 2021 (v. pg. 3 della comparsa di costituzione del
2.11.2022); dal tempo della separazione dei coniugi (2011) sino al 2021,
il convenuto era in grado di lavorare e le sue condizioni reddituali erano più che adeguate al suo sostentamento, tanto che in sede di separazione gli era stato imposto di versare un assegno di mantenimento di euro 450
in favore della moglie.
L'attrice ha poi rilevato che nel giugno 2020, in epoca anteriore al verificarsi dell'ictus, il sig. è stato licenziato per giusta CP_1
causa dalla Tecno DA S.n.c., presso cui era impiegato, per assenza ingiustificata dal posto di lavoro, essendosi quindi posto di propria iniziativa in una condizione di difficoltà economica (cfr. doc. 1 allegato alla prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. di parte attrice).
Inoltre, dalle stesse allegazioni del convenuto (e dalla formulazione di alcuni dei capitoli di prova orale articolati dal resistente), si possono dedurre alcune circostanze rilevanti ai fini della decisione, essendo emerso che il sig. CP_1
- vive in un appartamento messo a disposizione gratuitamente dal proprio fratello, senza dover sostenere la spesa di un canone di locazione;
- dispone di un'autovettura Mini Cooper, che utilizza per i propri spostamenti, ed è pertanto in grado di guidare e di sostenere gli esborsi periodici e continuativi correlati alla proprietà di un veicolo (tassa automobilistica, assicurazione, carburante, manutenzione, etc.);
- svolge tuttora attività lavorativa, con cui si procura la legna
7 necessaria per riscaldare la propria abitazione come si desume dal capitolo n. 15 a prova contraria, di cui alla terza memoria ex art. 183 c. 6
c.p.c., inteso a dimostrare che , per scaldare la Controparte_1
casa, si procura la legna con il proprio lavoro per risparmiare”;
- in ragione dell'invalidità civile riconosciutagli dall'INPS a seguito dell'ictus ischemico, il sig. ha diritto ad una pensione di CP_1
inabilità, potendo contare anche su eventuali ulteriori benefici previsti dalla legislazione, come l'indennità di accompagnamento;
- della pesante situazione debitoria dell'impresa familiare, quando quest'ultima è stata cancellata dal sig. si è fatta carico CP_1
pressoché in via esclusiva l'odierna attrice, sulla quale si sono concentrate le azioni giudiziarie delle banche e degli altri creditori d'impresa, in forza delle garanzie personali prestate a suo tempo, con conseguente vantaggio patrimoniale che il convenuto ha potuto ottenere dal 2011.
Risulta pertanto escluso che l'asserito squilibrio tra le condizioni reddituali delle parti trovi causa nella fine dell'unione coniugale od in scelte compiute dal convenuto nell'interesse della famiglia (v. Cass. ord.
13.12.2024 n. 32354: “In tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio,
in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità”).
8 La domanda proposta dal convenuto non può quindi trovare accoglimento.
Deve pertanto essere escluso l'obbligo della sig.ra Parte_1
di contribuire al mantenimento del convenuto, sig.
[...] CP_2
, e va autorizzato il rilascio del passaporto o di altro documento
[...]
equipollente, valido per l'espatrio, a ciascuna parte, indipendentemente dal consenso dell'altra.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e delle ragioni della decisione, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando nella causa proposta con ricorso depositato in data 22.3.2022, da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a DA di AD (BL) in data 22.5.1983 da Parte_1
nata a [...] il [...], residente in [...],
[...]
e , nato ad [...] il [...], Controparte_1
residente in [...]di AD (BL), iscritto nei registri di stato civile del
Comune di DA di AD (atti di matrimonio, parte II, serie A, al numero 3 dell'anno 1983), ordinando all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di eseguire le prescritte annotazioni della presente sentenza;
2) rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dal convenuto;
3) autorizza il rilascio del passaporto o di altro documento equipollente,
9 valido per l'espatrio, a ciascuna parte, indipendentemente dal consenso dell'altra;
4) dispone la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Belluno, 27.3.2025
IL PRESIDENTE EST.
dott. Umberto Giacomelli
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