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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/08/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 467/2021 R.G. promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. TOLLOT ANTONIA
- attrice - contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. CP_2 C.F._2
Entrambi con l'Avv. GAGLIARDI CARLO
- convenuti -
Avente ad oggetto: lesione personale
Causa trattenuta in decisione con ordinanza dell'8.2.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice: “Nel merito: accertata e dichiarata, ai sensi dell'art. 2054 1° co. c.c., anche solo in via presuntiva o, eventualmente, ad abundantiam, anche ex 2043 c.c., la responsabilità di , conducente del veicolo, Controparte_3 marca Fiat Grande Punto, targato DK054FV di proprietà di nella causazione del sinistro occorso CP_2 all'attrice, in data 28.01.2019, condannarsi la (C.F.: e P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, obbligata ex artt. 122 e 144 del D.lgs. n. P.IVA_2
209/2005, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi da
[...]
, che risulteranno eziologicamente riconducibili all'incidente stradale per cui è Parte_2 lite, ex art. 1223 c.c., nella misura che risulterà di giustizia, alla luce dell'espletanda attività istruttoria, anche in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi “cc.dd. compensativi”, al tasso che risulterà congruo, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte con le sentenze n. 1712/1995 e n. 61/2023.
-rigettarsi tutte le argomentazioni difensive, le eccezioni e le domande avversarie in quanto infondate per tutte le ragioni che si sono illustrate nelle premesse.
In via istruttoria:
A) Per mero tuziorismo difensivo, senza con ciò voler accettare alcuna inversione degli oneri probatori gravanti sulle 1
parti, si insta per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate dalle parti in memoria ex art. 183 VI co. n. 2 cpc., non ammesse, da ritenersi qui integralmente riportate.
Spese di lite integralmente rifuse, comprese le spese di CTP in corso di causa e di CTU e le spese generali, ex art. 13, comma 10, L. 247/2012, nella misura del 15%, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore attoreo che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.”
Per parte convenuta e : “Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria Controparte_1 CP_2 istanza, così giudicare:
1. Respingere nel merito le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto.
2. In via subordinata, in caso di accoglimento delle domande di parte attrice determinare le somme dovute a quest'ultima dovute a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale di cui è causa ai sensi degli artt. 1223
e 2056 Cod. Civ.
3. Condannare l'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore di ovvero compensare in Controparte_1 tutto o in parte le stesse in relazione alla eventuale reciproca soccombenza.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
− Con atto di citazione notificato in data 16.2.2021 conveniva Parte_1 in giudizio e allegando: Controparte_1 CP_2
- di essere rimasta coinvolta in data 28.1.2019 verso le 20:45, in sinistro stradale dovuto alla condotta di guida di che nell'occasione, percorrendo la Strada regionale 252 nel Controparte_3 comune di Castions di Strada (UD), in tratto sprovvisto di illuminazione artificiale e con limite di velocità di 80 km/h, la attingeva violentemente al fianco sinistro all'altezza della chilometrica
18+100 con lo spigolo anteriore destro del veicolo tg. DK054FV – di proprietà del convenuto e assicurato con la convenuta -, mentre camminava sulla banchina asfaltata tenendosi sul ciglio destro rispetto alla propria direzione di marcia;
- che, in particolare, il veicolo sopraggiungeva da tergo a forte velocità, con i fari anabbaglianti, invadendo, seppur marginalmente, la banchina e senza avvedersi della presenza del pedone;
- di essere stata – a seguito del violento impatto - prima caricata sul cofano del mezzo, impattando con il capo sul parabrezza, e poi proiettata in avanti e scaricata a terra sul ciglio erboso a lato della corsia di percorrenza;
- di ivi essere stata rinvenuta e soccorsa dai sanitari del Servizio di Emergenza del 118 dell'Ospedale di Udine;
- di aver riportato gravi lesioni a causa del sinistro;
- di aver quindi chiesto alla Compagnia assicurativa del mezzo coinvolto il risarcimento di tutti i
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danni subiti e subendi senza però ottenere alcun ristoro;
- essere applicabile alla fattispecie il disposto di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. ed essere addebitabile alla conducente del veicolo la violazione degli artt. 140 (condotta disattenta nella conduzione del mezzo), 141 (velocità eccessiva e non commisurata allo stato dei luoghi), commi 2 e 3, 143 e 3
(invasione banchina) C.d.S.;
- sussistere i presupposti per il riconoscimento dell'importo massimo pro die previsto dalle Tabelle di Milano data l'elevata intensità delle sofferenze fisiche patite durante il periodo di malattia, la lunga inabilità temporanea e l'intensa attività di fisiokinesiterapia praticata;
- di avere inoltre diritto al ristoro dei danni patrimoniali patiti sub forma di danno emergente;
- sussistere, inoltre, i presupposti per il ristoro a proprio favore del danno da lucro cessante per perdita del reddito figurativo da casalinga a seguito della riduzione permanente della relativa capacità, da quantificarsi facendo riferimento al reddito di una collaboratrice familiare o al triplo della pensione sociale, con capitalizzazione della rendita.
− Si costituiva il 27.4.2021 contestando quanto ex adverso dedotto e allegando: Controparte_1
- l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo all'attrice che avrebbe posto in essere una condotta gravemente colpevole e imprudente avente efficienza causale esclusiva nella determinazione dell'evento, in particolare avendo la stessa camminato a bordo strada in mancanza di illuminazione pubblica e di accessori che la rendessero visibile, indossando abiti di colore scuro;
- che, in particolare, dagli accertamenti effettuati dalla Forze dell'Ordine intervenute sul posto sarebbero emersi elementi per ritenere che l'impatto fosse avvenuto sul margine della corsia del veicolo e non sul ciglio erboso, dove non si rinvenivano segni riconducibili a una fuoriuscita del mezzo;
- che peraltro i Carabinieri intervenuti contestavano all'attrice la violazione dell'art. 190, commi 1 e
10, C.d.S. per circolazione in senso opposto a quello di marcia, senza nulla contestare invece alla conducente;
- che il procedimento penale n. 1986/2019 R.G. G.I.P. Trib. Udine si concludeva con l'accoglimento della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero;
- essere quindi superata la presunzione di responsabilità gravante sulla conducente ex art. 2054 c.c.;
- essere comunque eccessivi o non dovuti i danni richiesti dall'attrice.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande avversarie.
− Si costituiva il 12.5.2021 , proprietario del mezzo coinvolto nel sinistro, riportandosi CP_2 alle deduzioni e conclusioni già formulate da Controparte_1
− All'esito della prima udienza il Giudice assegnava alle parti i richiesti termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c., rigettando nelle more l'istanza ex art. 147 Cod. Ass. avanzata dall'attrice in sede di prima memoria.
− La causa veniva istruita tramite C.T.U. medico-legale all'esito della quale il Giudice formulava alle parti 3
la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.:
“1) corresponsione da parte della compagnia assicurativa delle seguenti somme da dimidiarsi tutte del 50%, ovvero: a)
€ 141.392,00 per danno permanente del 38%; b) € 32.843,00 per danno biologico temporaneo;
con personalizzazione del 50% della presente voce sub b) in ragione di quanto riscontrato in sede di c.t.u. punto di sofferenza duranti i postumi
(totale sub b: € 49.264,50); totale delle somme a) e b): 190.656,50 (da dimidiarsi al 50%);
2) rifusione, da parte della compagnia, di: a) ½ delle spese mediche documentate di cui alla disamina effettuata in sede di c.t.u., oltre a quelle per c.t.p. ante causam;
b) somma pari all'assegno sociale per il periodo di inabilità assoluta, per mancato esercizio attività di casalinga;
al 75% dell'assegno per gli ulteriori 173 giorni e al 50% dell'assegno per gli ulteriori 244 giorni;
totale delle somme di cui al presente punto 2b), per i vari periodi, da dimidiarsi;
c) € 4,320,00, oltre accessori, per spese stragiudiziali secondo parametri medi dello scaglione di riferimento;
3) esclusione della rifusione di ulteriori richieste risarcitorie, anche in ottica conciliativa;
4) rifusione integrale da parte della compagnia di quanto liquidato / da liquidarsi a favore del c.t.u., non rinvenendosi allo stato richiesta di liquidazione a saldo, nonché di spese per c.t.p. in corso di causa se previamente documentate (con limite di ½ di quanto previsto come fondo spese per il c.t.u.);
5) da detrarsi quanto eventualmente già corrisposto dalla compagnia;
6) rifusione da parte della convenuta di € 9.850,00 per spese legali giudiziali (fase di studio, introduzione ed istruzione secondo valori medi) oltre accessori di legge quali IVA e c.p.a. ed oltre rimborso spese generali 15% e rifusione di anticipazioni documentate (per marche da bollo, spese di notifica, contributo unificato et coetera);
7) conseguente dichiarazione delle parti di nulla avere più a che pretendere reciprocamente, con l'evidenza che dal totale delle somme di cui sopra andrà detratto quanto eventualmente già versato”.
− In esito all'udienza del 22.2.2024 il Giudice, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e all'esito assegnava alle parti i termini ex art. 190
c.p.c. trattenendo la causa in decisione.
* * *
Sulla dinamica del sinistro
− Risulta dagli atti e, in particolare, dall'annotazione della Legione Carabinieri Friuli-Venezia Giulia,
Compagnia di Latisana (doc. 1 atttrice), che in data 28.1.2019 verso le 21:15 le Forze dell'ordine intervenivano a Castions di Strada (UD), lungo la Strada Regionale 252, all'altezza del chilometro
18+100 per i rilievi di un sinistro stradale verificatosi alle 20:45 dello stesso giorno (doc. 2 attrice) che vedeva coinvolti il veicolo Fiat Grande Punto tg. DK054FV - di proprietà del convenuto e assicurato con la convenuta e nell'occasione condotto da - e l'attrice, quest'ultima in Controparte_3 qualità di pedone.
Dalla documentazione fotografica allegata all'annotazione, risulta, in particolare, che il pedone al momento del sinistro indossava una giacca nera e uno zaino rosso.
− In base all'annotazione, il tratto di strada interessato è rettilineo con carreggiata a una corsia per ogni
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senso di marcia e con limite di 80 km/h, asfaltato e privo di illuminazione (doc. 2 attrice).
Al momento del sinistro il traffico era scarso e le condizioni meteo serene (doc. 1 attrice).
− La conducente del veicolo veniva sentita a sommarie informazioni nell'immediatezza del fatto e dichiarava “questa sera verso le ore 20:45 circa, a bordo della autovettura Fiat Grande Punto di colore nero targata
DK054FV intestata a mio marito percorrevo la SR 252 “Napoleonica” con direzione di marcia CP_2
Codroipo. Giunta all'altezza del km 18+100, urtavo con lo spigolo destro anteriore un pedone che camminava sul ciglio della carreggiata nel mio stesso senso di marcia. A seguito dell'impatto, il pedone finiva contro il parabrezza, parte bassa destra, per finire successivamente sul ciglio erboso posto sul lato destro della corsia percorsa da entrambi.
Immediatamente mi fermavo e prestavo soccorso alla persona che risultava essere una donna. Preciso che il luogo del sinistro non è illuminato e che la donna indossava abiti scuri ed era sprovvista di giubbotto rinfrangente. Non ho altro da aggiungere” (doc. 3 attrice).
Si precisa, quanto a tale dichiarazione, che la stessa, essendo stata resa dalla conducente del veicolo e quindi da soggetto che non è litisconsorte necessario ma solo facoltativo, è liberamente apprezzabile dal giudice di merito con riferimento al proprietario del veicolo e alla sua compagnia assicurativa, non valendo il disposto dell'art. 2733 c.c. (Tribunale Milano sez. VI, 09/01/2019, n. 144).
− In esito al sinistro, il veicolo del convenuto risulta aver riportato i seguenti danni, come da annotazione dei Carabinieri intervenuti: “Rottura fanale anteriore Dx, parafango anteriore dx, parabrezza, specchietto laterale dx” (doc. 2 attrice).
− A seguito di rilevi effettuati, nell'annotazione la dinamica del sinistro è stata ricostruita come segue: “il conducente dell'autovettura Fiat G. Punto targata DK054FV (Veicolo A) percorreva la S.R. 252 “Napoleonica” con direzione di marcia Codroipo. Giunta all'altezza del Km 18+100, investiva un pedone (B) che camminava sul ciglio della carreggiata nella stessa direzione di marcia. A seguito dell'urto, il pedone “B” veniva caricato sul veicolo “A” dove impattava contro il parabrezza per finire di seguito sbalzato sul ciglio erboso posto sul lato della corsia percorsa da entrambi. […] L'impatto risulta essere stato di forte entità considerati i danni sul veicolo e le lesioni derivate al pedone
B. […] , è stata sottoposta sul posto alla prova preliminare con apparato precursore per verificare Controparte_3
l'eventuale abuso di sostanze alcoliche che dava esito negativo” (doc. 1 attrice).
− Da quanto in atti risulta, quindi, provato l'investimento dell'attrice da parte del veicolo del convenuto in data 28.1.2019 verso le 20:45.
− Quanto alla responsabilità del sinistro, va osservato quanto segue.
− Parte convenuta (doc. 4) ha documentato l'intervenuta archiviazione del Controparte_1 procedimento penale, instaurato nei confronti della conducente, per insussistenza del fatto in quanto
“nessuna responsabilità può essere attribuita all'indagata in quanto il pedone transitava di notte in spazio non visibile riservato alle vetture”, come da richiesta formulata dal Pubblico Ministero.
− Rispetto a tale circostanza va ricordato che l'illecito civile è distinto da quello penale avendo struttura
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oggettiva e soggettiva distinta rispetto allo stesso e quindi un'ontologica autonomia e dei presupposti specifici.
Infatti, l'accertamento dell'illecito civile è scisso da quello dell'illecito penale e, di conseguenza, il giudice investito della cognizione sulla domanda civile risarcitoria non è chiamato ad accertare in via neppure incidentale se sia integrata la fattispecie tipica contemplata dalla norma incriminatrice in cui si inscrive il fatto di reato di volto in volta contestato, dovendo invece accertare se sia integrata la diversa fattispecie atipica dell'illecito civile in tutti i suoi elementi costitutivi ex art. 2043 c.c. (Cass. civ.
Sez. III, 3386/2023).
Alcun vincolo deriva quindi in questa sede dalla valutazione operata in sede penale, peraltro nei riguardi di soggetto non parte dell'odierno giudizio e con provvedimento non idoneo a passare in giudicato.
− Ciò posto, va rilevato quanto segue, fermo che, come risulta dall'annotazione dei Carabinieri intervenuti, non erano presenti testimoni sul luogo del sinistro.
− Va innanzitutto ricordato che la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. opera anche in caso di sinistro tra veicolo e pedone.
− La giurisprudenza di legittimità con riguardo a tale peculiare fattispecie ha precisato che il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1,
c.c., solo dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento.
− A tal fine non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, essendo invece necessario che si dia prova che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.
− L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo – che nel caso in esame transitava nello stesso senso di marcia del mezzo investitore ed era sprovvisto di giubbotto catarifrangente - non è quindi sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054
c.c., comma 1, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/03/2022, n. 9856; Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 8663 del 04/04/2017).
− Nel caso di specie, la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. non risulta superata dai convenuti.
− Infatti, pur risultando stigmatizzabile il comportamento del pedone – su cui si tornerà infra -, non risulta raggiunta la prova che la conducente del mezzo abbia fatto tutto il possibile in relazione al caso
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concreto per evitare l'investimento.
− In particolare, posto che l'attrice ha allegato di essersi mantenuta fuori dalla corsia, sulla banchina presente a margine della stessa – rappresentata nella documentazione fotografica prodotta - non è stato provato che il veicolo circolasse debitamente all'interno della corsia e che non abbia invaso il margine della carreggiata, destinato al transito dei pedoni ex art. 190 C.d.s.
− Sul punto, pur essendo stato verbalizzato dalle Forze dell'ordine intervenute che “dagli accertamenti eseguiti sul posto e successivamente presso gli uffici, è emerso che l'impatto tra il veicolo e il pedone è avvenuto presumibilmente sul margine destro della corsia percorsa dal veicolo, in quanto non sono stati rilevati sul ciglio erboso segni riconducibili a una fuoriuscita dalla sede stradale dei pneumatici del veicolo” (doc. 2 convenuta, pag. 13), va ricordato che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre alla parte di
“ricostruzione del sinistro” che costituisce mera valutazione non può estendersi l'efficacia probatoria di cui sopra.
− Nel caso in esame, dalla documentazione fotografica allegata, risulta la presenza a margine della carreggiata di un'ulteriore fascia asfaltata, per quanto di dimensioni limitate, prima del ciglio erboso, tale da non consentire di escludere una – per quanto marginale – fuoriuscita del mezzo dalla corsia tale da non lasciare tracce sul ciglio erboso.
− Le stesse lesioni riportate dall'attrice (attinta dal mezzo alla parte inferiore della gamba sinistra) non permettono di dimostrare che la stessa circolasse sulla sede stradale, essendo compatibili con una lieve fuoriuscita verso destra del mezzo.
− Anche i danni riportati dal mezzo – che risulta aver colpito il pedone con lo spigolo destro, prima di caricarlo sul cofano – non permettono di escludere che l'auto abbia invaso la banchina e che ivi si trovasse a transitare il pedone.
− Va inoltre considerato che – anche in considerazione dei notevoli danni riportati dal mezzo e dal pedone – non risulta provato che l'automobilista circolasse a velocità consona al limite vigente e, comunque, allo stato dei luoghi: le condizioni della strada – ora notturna e assenza totale di illuminazione – imponevano infatti alla conducente la massima attenzione oltre che di moderare adeguatamente la velocità in modo da poter arrestare tempestivamente il veicolo in caso di comparsa nel suo limitato campo di visibilità di eventuali ostacoli.
Ciò anche in considerazione dell'assenza di marciapiedi o ciclabili a lato della strada interessata che rendeva prevedibile la possibile presenza di cicli o pedoni sul ciglio della strada, luogo deputato al loro transito.
Dagli elementi in atti, invece, non risulta posta in essere da parte della conducente alcuna manovra volta ad evitare l'investimento: non sono state rilevate infatti, tracce di frenata né risulta che la stessa abbia posto in essere alcuna manovra volta ad evitare l'impatto, nemmeno in prossimità del pedone e, 7
quindi, quando lo stesso, seppure con scarso preavviso, sarebbe risultato visibile.
− Ciò posto, la circostanza che i convenuti non abbiano fornito la prova idonea a vincere la presunzione legale di colpa ex art. 2054, 1° co. non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato e, una volta accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente prevista dalla richiamata norma.
− In caso di investimento di un pedone, infatti, la lettura combinata dell'art. 2054 c.c. - che pone la regola per cui la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del caso concreto.
− Infatti, l'art. 1227, comma primo, cod. civ. prevede che "se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate".
− Tale norma contiene una regola di causalità giuridica specifica, che dà rilievo alle concause e incide sull'an, in quanto riduce la responsabilità del debitore, e sul quantum del risarcimento.
L'applicazione di tale norma, pertanto, postula un doppio scrutinio di tipo comparato delle condotte colpose e dell'entità delle conseguenze derivate da quella ascrivibile al creditore.
− Nel caso di specie (si vedano gli accertamenti tecnici-descrittivi dei Carabinieri) ci si trovava fuori del centro abitato, su una strada priva di illuminazione, a doppio senso di marcia. Ne consegue la natura imprudente e pericolosa della condotta dell'attrice, la quale ha percorso a piedi la carreggiata nello stesso senso di marcia del veicolo, anziché in senso opposto, contribuendo così alla causazione dell'evento dannoso (cfr. caso analogo Cass. Civ. sez. 3 sentenza 9 marzo 2011 n.5540 nonché sent.
n. 11873 del 22 maggio 2007 e n.902 del 30 ottobre 1998).
− Pertanto, alla responsabilità della conducente dell'auto che, secondo le norme del codice della strada, era tenuta a vigilare al fine di avvistare il pedone, ponendo in essere una serie di accorgimenti (in particolare moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento, concorre la responsabilità dell'attrice, la quale non si è adeguata alle norme comportamentali disciplinate dall'art. 190 cod.str. ponendo in essere un comportamento altamente imprudente e pericoloso il cui concorso causale nell'evento viene accertato nella misura del 50%.
− All' attrice spetta pertanto in tale misura il risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro.
***
Sui danni richiesti dall'attrice. Danno non patrimoniale
− Preliminarmente, con riferimento alla relazione del C.T.U., dott. va rilevato che le Per_1 conclusioni peritali, che saranno di seguito richiamate al fine del vaglio della fondatezza delle singole domande di parte attrice, risultano raggiunte previo scrupoloso esame del caso e risultano logiche e congruamente motivate.
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Le stesse, peraltro, non sono state contestate in sede di osservazioni dai Consulenti di parte.
− Tali conclusioni possono quindi essere poste a base della presente decisione: in tale cornice andrà liquidato il risarcimento spettante all'attrice in base ai documenti prodotti e alle valutazioni medico – legali espletate.
− Ciò premesso, il C.T.U. nominato, Dott. nella relazione depositata il 26.7.2022 ha accertato Per_1 che all'epoca del sinistro l'attrice presentava già:
“-pregressa isteroannessiectomia
-pregressa incontinenza urinaria
-pregressa sindrome bipolare seguita dal Centro Salute Mentale di Palmanova
-DM tipo 2 in tp con ipoglicemizzanti orali.
L'incontinenza urinaria deve ritenersi aggravata dal trauma renale.
La sindrome bipolare deve ritenersi aggravata dal trauma cranico commotivo” (relazione C.T.U., pag. 17).
− Il C.T.U. ha accertato in seguito al sinistro che “La durata della malattia è documentata dal 29.1.2019 al
9.7.2020 per complessivi 507 giorni con un grado di inabilità temporanea che può essere così quantificato:
Inabilità temporanea totale: 80 giorni (periodo di degenza)
Inabilità temporanea parziale al 75%: 173 giorni (periodo in cui ha mantenuto il fissatore esterno)
Inabilità temporanea parziale al 50%: 244 giorni (convalescenza e cure riabilitative). […]
La riduzione della capacità lavorativa di casalinga deve ritenersi pari a circa il 30%.
L'incidenza permanente delle menomazioni sull'integrità psicofisica (c.d. danno biologico) è da ritenere dell'ordine del
38% (trentottopercento).
Tale valore ricavato dalle indicazioni fornite dalle Tabelle di Legge deve ritenersi onnicomprensivo dei riflessi sulla sfera individuale, relazionale e sull'espletamento delle normali attività quotidiane.
Il grado di sofferenze patito deve ritenersi di grado elevato per tutta la durata della malattia (507 giorni) e medio a postumi stabilizzati.”.
− Ciò posto quanto agli esiti della consulenza effettuata, trattandosi di danno permanente superiore al
10 %, va specificato che al fine della liquidazione del danno non patrimoniale, risultano applicabili allo stesso le Tabelle di Milano, non risultando invece applicabile il D.P.R. 12/2025 in quanto ex art. 5 dello stesso tale normativa è applicabile solo “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore” (n.d.r. 5.3.2025).
− Pertanto, in assenza di previsione di applicabilità retroattiva di tale normativa va data continuità all'insegnamento dato dalla giurisprudenza di legittimità a partire da Cassazione civile sez. III,
07/06/2011, n.12408, per cui nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura 9
diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari.
Il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di Milano - ampiamente diffuso sul territorio nazionale - garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto la Corte di Cassazione, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Il valore delle tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle e i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c. (norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale, che per definizione non si presta ad essere "provato nel suo preciso ammontare") (ex multis Cassazione civile sez. III,
16/07/2024, n.19506).
− Quanto al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale, va precisato che all'epoca del sinistro l'attrice – nata il [...] – aveva compiuto 56 anni.
− Nel caso di specie, avuto riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente, individuata dal c.t.u. nel 38 %, alla stregua della tabella milanese compete la liquidazione di un importo pari ad €
246.503,00 (con punto base pari ad € 8.947,47, incrementato per la sofferenza soggettiva come prescritto dall'ultima versione delle tabelle milanesi in conseguenza della gravità della sofferenza patita e adeguatamente abbattuto con riferimento all'età della persona danneggiata al momento del fatto).
− Quanto all'invalidità temporanea accertata dal C.T.U., il valore del punto previsto dalle tabelle milanesi
- € 115,00 - corrisponde al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva).
− Il valore standard del punto, come noto, è aumentabile fino al 50%, in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto meritevoli di un aumento.
− Nel caso di specie parte attrice nei propri atti ha allegato l'esistenza di circostanze idonee a giustificare un aumento del valore del punto e, in particolare, l'elevata intensità delle sofferenze fisiche patite durante il periodo di malattia, correlate alla consolidazione delle innumerevoli fratture oltre che la lunga durata del periodo di inabilità temporanea e il conseguente lungo periodo di immobilizzazione.
− All'esito della C.T.U. il perito nominato ha accertato quanto sopra e, in particolare, un grado elevato di sofferenza per tutta la durata della malattia che giustifica una personalizzazione del punto con aumento del valore previsto.
− Ciò chiarito, quanto al danno biologico temporaneo, il risarcimento – in base a quanto accertato in sede di C.T.U. - viene allora liquidato in € 57.392,75 per la complessiva inabilità temporanea (euro
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173,00 per ogni giorno, compresa la sofferenza accertata dal C.T.U. come di grado elevato per tutta la durata della malattia); e, considerata l'età dell'infortunata all'epoca del sinistro (56 anni), in euro
246.503,00 per l'invalidità permanente;
complessivamente: euro 303.895,75 all'attualità.
− Considerato il concorso causale accertato in capo all'attrice, i convenuti vanno condannati a versare alla stessa il 50 % della somma sopra determinata, e quindi € 151.947,88, corrispondenti alla quota di responsabilità riferibile alla conducente.
***
Danno patrimoniale
− Quanto al richiesto danno patrimoniale per inabilità lavorativa da casalinga conseguente al sinistro, va rilevato quanto segue.
− L'attrice – disoccupata all'epoca del sinistro - ha lamentato un danno patrimoniale che le sarebbe derivato dall'impossibilità di svolgere la precedente attività di casalinga.
− Sul punto, si ritiene che tale incapacità – che la C.T.U. ha accertato nella misura del 30 % - non possa comportare il riconoscimento di un ulteriore risarcimento.
− Infatti, difetta nel caso di specie la prova di una contrazione di reddito a carico dell'attrice, così come difetta la prova di un danno emergente dovuto al ricorso a eventuali prestazioni di una collaboratrice domestica.
− Se è vero che il lavoro svolto da una casalinga costituisce prestazione economicamente valutabile, è altresì vero che anche per la casalinga, come per ogni altro lavoratore, occorre fare una distinzione: ove la lesione della salute non abbia impedito ma solo reso più difficoltoso lo svolgimento della propria attività, il danno subito è un danno non patrimoniale che andrà risarcito mediante adeguata personalizzazione/aumento del danno biologico risultante dall'applicazione del sistema tabellare.
Sul punto va però rilevato che lo stesso C.T.U. ha precisato nella propria relazione che la percentuale di invalidità permanente dallo stesso accertata, “deve ritenersi onnicomprensivo dei riflessi sulla sfera individuale, relazionale e sull'espletamento delle normali attività quotidiane”.
− Ove, invece, la lesione abbia precluso l'attività di casalinga, l'unico danno patrimoniale che la vittima può aver risentito si identifica nel valore economico delle prestazioni di una collaboratrice domestica assunta per sopperire all'incapacità della vittima. In questa seconda ipotesi, tuttavia, trattandosi di danno patrimoniale, è necessario puntuale riscontro probatorio del danno emergente patito.
− Nulla, pertanto, potrà essere risarcito sotto questo profilo.
***
− Risulta invece che l'attrice abbia subito un danno patrimoniale per aver sostenuto spese sanitarie per euro 80,00 complessivamente, valutate congrue dal C.T.U., che sul punto ha precisato “Esami specialistici e terapie risultano a carico del SSN. Allegata ricevuta di € 80,00 per trasporto in ambulanza da ritenere
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congrua. La spesa per la consulenza medico-legale di parte rientra in una prestazione libero-professionale concordata tra le parti e sulla quale, pertanto, il CTU non ha titolo per esprimersi. L'importo, peraltro, rientra nella fascia validata dal sindacato di categoria” (relazione, pag. 38).
− All'importo delle spese mediche andrà quindi aggiunta la spesa sostenuta dall'attrice per la perizia ante causam del consulente tecnico di parte, pari ad € 3.660,00 (doc. 11 attrice).
− L'importo spettante all'attrice per il danno emergente ammonta quindi ad € 3.740,00.
− Anche tale importo deve subire la decurtazione del 50% (per un ammontare finale di € 1.870,00) in virtù del concorso nel determinismo del sinistro riconosciuto in capo all'attrice.
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Sugli interessi e sulla rivalutazione monetaria
− Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
− Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
− Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese già sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
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− Non possono invece essere rifuse all'attrice le spese per l'assistenza stragiudiziale prestata dalla Società di infortunistica ES NT (doc.13).
− Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale o da una società in detta fase pre-contenziosa.
− La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, in caso di sinistro stradale, le spese legali stragiudiziali costituiscono una voce di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali.
− Qualora la controversia sia sfociata in giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese per l'assistenza stragiudiziale sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare ed il rimborso delle stesse è limitato a quelle sole attività svolte prima o in concomitanza con l'attività giudiziale che rivestano autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima (Cass. civ., Sez. Un., 10 luglio 2017, n. 16990).
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− Esse sono risarcibili soltanto se utili, là dove l'utilità dell'esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio.
− Le spese devono inoltre essere congrue, cioè, sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227 comma
2 c.c. e, comunque, non devono essere connesse e complementari rispetto a quelle giudiziali, dovendo in tal caso essere liquidato soltanto il compenso per l'assistenza legale (Cassazione civile sez. III,
15/04/2025, (ud. 09/04/2025, dep. 15/04/2025), n. 9849).
− Nel caso di specie, risulta documentato il mero invio di una missiva nei confronti dei convenuti (doc.
14 attrice), la trasmissione alla compagnia assicurativa degli atti redatti dai Carabinieri intervenuti (doc.
14 attrice, pagg. 6-9) e una successiva richiesta di acconto (doc. 14 attrice, pagg. 10-12).
Attività che non sono risultate utili né al fine di evitare il giudizio né al fine di far ottenere all'attrice quantomeno un acconto.
− Non può quindi essere riconosciuto all'attrice quanto richiesto in quanto attività priva di autonoma rilevanza e non impeditiva del presente giudizio, oltre a non essere stato provato alcun esborso, in violazione dell'onere probatorio rispetto al danno patrimoniale asserito.
***
Sulle spese di lite
− Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e vengono liquidate come in dispositivo ex
D.M. 55/2014 e ss. mod., valori medi per tutte le fasi.
− Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro, in virtù della soccombenza, con condanna a restituire a parte attrice le spese di c.t.u. e c.t.p. effettivamente sostenute e debitamente documentate.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, disattesa o assorbita ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
− condanna la compagnia assicuratrice e in solido tra loro, a pagare Controparte_1 CP_2
a la somma complessiva di € 153.817,88 a titolo di risarcimento Parte_1 del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
− condanna e , in solido tra loro, a pagare a Controparte_1 CP_2 Parte_1 le spese processuali dalla medesima sostenute, che liquida in complessivi € 545,00 per
[...] anticipazioni ed € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge, con distrazione a favore della procuratrice dichiaratasi antistataria;
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− pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese della c.t.u. svolta dal Dott.
[...]
con condanna a restituire all'attrice le spese di c.t.u. e di c.t.p. a tal fine anticipate e debitamente Per_1 documentate.
Così deciso a Treviso, 27.8.2025.
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 467/2021 R.G. promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. TOLLOT ANTONIA
- attrice - contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. CP_2 C.F._2
Entrambi con l'Avv. GAGLIARDI CARLO
- convenuti -
Avente ad oggetto: lesione personale
Causa trattenuta in decisione con ordinanza dell'8.2.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice: “Nel merito: accertata e dichiarata, ai sensi dell'art. 2054 1° co. c.c., anche solo in via presuntiva o, eventualmente, ad abundantiam, anche ex 2043 c.c., la responsabilità di , conducente del veicolo, Controparte_3 marca Fiat Grande Punto, targato DK054FV di proprietà di nella causazione del sinistro occorso CP_2 all'attrice, in data 28.01.2019, condannarsi la (C.F.: e P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, obbligata ex artt. 122 e 144 del D.lgs. n. P.IVA_2
209/2005, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi da
[...]
, che risulteranno eziologicamente riconducibili all'incidente stradale per cui è Parte_2 lite, ex art. 1223 c.c., nella misura che risulterà di giustizia, alla luce dell'espletanda attività istruttoria, anche in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi “cc.dd. compensativi”, al tasso che risulterà congruo, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte con le sentenze n. 1712/1995 e n. 61/2023.
-rigettarsi tutte le argomentazioni difensive, le eccezioni e le domande avversarie in quanto infondate per tutte le ragioni che si sono illustrate nelle premesse.
In via istruttoria:
A) Per mero tuziorismo difensivo, senza con ciò voler accettare alcuna inversione degli oneri probatori gravanti sulle 1
parti, si insta per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate dalle parti in memoria ex art. 183 VI co. n. 2 cpc., non ammesse, da ritenersi qui integralmente riportate.
Spese di lite integralmente rifuse, comprese le spese di CTP in corso di causa e di CTU e le spese generali, ex art. 13, comma 10, L. 247/2012, nella misura del 15%, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore attoreo che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.”
Per parte convenuta e : “Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria Controparte_1 CP_2 istanza, così giudicare:
1. Respingere nel merito le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto.
2. In via subordinata, in caso di accoglimento delle domande di parte attrice determinare le somme dovute a quest'ultima dovute a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale di cui è causa ai sensi degli artt. 1223
e 2056 Cod. Civ.
3. Condannare l'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore di ovvero compensare in Controparte_1 tutto o in parte le stesse in relazione alla eventuale reciproca soccombenza.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
− Con atto di citazione notificato in data 16.2.2021 conveniva Parte_1 in giudizio e allegando: Controparte_1 CP_2
- di essere rimasta coinvolta in data 28.1.2019 verso le 20:45, in sinistro stradale dovuto alla condotta di guida di che nell'occasione, percorrendo la Strada regionale 252 nel Controparte_3 comune di Castions di Strada (UD), in tratto sprovvisto di illuminazione artificiale e con limite di velocità di 80 km/h, la attingeva violentemente al fianco sinistro all'altezza della chilometrica
18+100 con lo spigolo anteriore destro del veicolo tg. DK054FV – di proprietà del convenuto e assicurato con la convenuta -, mentre camminava sulla banchina asfaltata tenendosi sul ciglio destro rispetto alla propria direzione di marcia;
- che, in particolare, il veicolo sopraggiungeva da tergo a forte velocità, con i fari anabbaglianti, invadendo, seppur marginalmente, la banchina e senza avvedersi della presenza del pedone;
- di essere stata – a seguito del violento impatto - prima caricata sul cofano del mezzo, impattando con il capo sul parabrezza, e poi proiettata in avanti e scaricata a terra sul ciglio erboso a lato della corsia di percorrenza;
- di ivi essere stata rinvenuta e soccorsa dai sanitari del Servizio di Emergenza del 118 dell'Ospedale di Udine;
- di aver riportato gravi lesioni a causa del sinistro;
- di aver quindi chiesto alla Compagnia assicurativa del mezzo coinvolto il risarcimento di tutti i
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danni subiti e subendi senza però ottenere alcun ristoro;
- essere applicabile alla fattispecie il disposto di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. ed essere addebitabile alla conducente del veicolo la violazione degli artt. 140 (condotta disattenta nella conduzione del mezzo), 141 (velocità eccessiva e non commisurata allo stato dei luoghi), commi 2 e 3, 143 e 3
(invasione banchina) C.d.S.;
- sussistere i presupposti per il riconoscimento dell'importo massimo pro die previsto dalle Tabelle di Milano data l'elevata intensità delle sofferenze fisiche patite durante il periodo di malattia, la lunga inabilità temporanea e l'intensa attività di fisiokinesiterapia praticata;
- di avere inoltre diritto al ristoro dei danni patrimoniali patiti sub forma di danno emergente;
- sussistere, inoltre, i presupposti per il ristoro a proprio favore del danno da lucro cessante per perdita del reddito figurativo da casalinga a seguito della riduzione permanente della relativa capacità, da quantificarsi facendo riferimento al reddito di una collaboratrice familiare o al triplo della pensione sociale, con capitalizzazione della rendita.
− Si costituiva il 27.4.2021 contestando quanto ex adverso dedotto e allegando: Controparte_1
- l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo all'attrice che avrebbe posto in essere una condotta gravemente colpevole e imprudente avente efficienza causale esclusiva nella determinazione dell'evento, in particolare avendo la stessa camminato a bordo strada in mancanza di illuminazione pubblica e di accessori che la rendessero visibile, indossando abiti di colore scuro;
- che, in particolare, dagli accertamenti effettuati dalla Forze dell'Ordine intervenute sul posto sarebbero emersi elementi per ritenere che l'impatto fosse avvenuto sul margine della corsia del veicolo e non sul ciglio erboso, dove non si rinvenivano segni riconducibili a una fuoriuscita del mezzo;
- che peraltro i Carabinieri intervenuti contestavano all'attrice la violazione dell'art. 190, commi 1 e
10, C.d.S. per circolazione in senso opposto a quello di marcia, senza nulla contestare invece alla conducente;
- che il procedimento penale n. 1986/2019 R.G. G.I.P. Trib. Udine si concludeva con l'accoglimento della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero;
- essere quindi superata la presunzione di responsabilità gravante sulla conducente ex art. 2054 c.c.;
- essere comunque eccessivi o non dovuti i danni richiesti dall'attrice.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande avversarie.
− Si costituiva il 12.5.2021 , proprietario del mezzo coinvolto nel sinistro, riportandosi CP_2 alle deduzioni e conclusioni già formulate da Controparte_1
− All'esito della prima udienza il Giudice assegnava alle parti i richiesti termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c., rigettando nelle more l'istanza ex art. 147 Cod. Ass. avanzata dall'attrice in sede di prima memoria.
− La causa veniva istruita tramite C.T.U. medico-legale all'esito della quale il Giudice formulava alle parti 3
la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.:
“1) corresponsione da parte della compagnia assicurativa delle seguenti somme da dimidiarsi tutte del 50%, ovvero: a)
€ 141.392,00 per danno permanente del 38%; b) € 32.843,00 per danno biologico temporaneo;
con personalizzazione del 50% della presente voce sub b) in ragione di quanto riscontrato in sede di c.t.u. punto di sofferenza duranti i postumi
(totale sub b: € 49.264,50); totale delle somme a) e b): 190.656,50 (da dimidiarsi al 50%);
2) rifusione, da parte della compagnia, di: a) ½ delle spese mediche documentate di cui alla disamina effettuata in sede di c.t.u., oltre a quelle per c.t.p. ante causam;
b) somma pari all'assegno sociale per il periodo di inabilità assoluta, per mancato esercizio attività di casalinga;
al 75% dell'assegno per gli ulteriori 173 giorni e al 50% dell'assegno per gli ulteriori 244 giorni;
totale delle somme di cui al presente punto 2b), per i vari periodi, da dimidiarsi;
c) € 4,320,00, oltre accessori, per spese stragiudiziali secondo parametri medi dello scaglione di riferimento;
3) esclusione della rifusione di ulteriori richieste risarcitorie, anche in ottica conciliativa;
4) rifusione integrale da parte della compagnia di quanto liquidato / da liquidarsi a favore del c.t.u., non rinvenendosi allo stato richiesta di liquidazione a saldo, nonché di spese per c.t.p. in corso di causa se previamente documentate (con limite di ½ di quanto previsto come fondo spese per il c.t.u.);
5) da detrarsi quanto eventualmente già corrisposto dalla compagnia;
6) rifusione da parte della convenuta di € 9.850,00 per spese legali giudiziali (fase di studio, introduzione ed istruzione secondo valori medi) oltre accessori di legge quali IVA e c.p.a. ed oltre rimborso spese generali 15% e rifusione di anticipazioni documentate (per marche da bollo, spese di notifica, contributo unificato et coetera);
7) conseguente dichiarazione delle parti di nulla avere più a che pretendere reciprocamente, con l'evidenza che dal totale delle somme di cui sopra andrà detratto quanto eventualmente già versato”.
− In esito all'udienza del 22.2.2024 il Giudice, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e all'esito assegnava alle parti i termini ex art. 190
c.p.c. trattenendo la causa in decisione.
* * *
Sulla dinamica del sinistro
− Risulta dagli atti e, in particolare, dall'annotazione della Legione Carabinieri Friuli-Venezia Giulia,
Compagnia di Latisana (doc. 1 atttrice), che in data 28.1.2019 verso le 21:15 le Forze dell'ordine intervenivano a Castions di Strada (UD), lungo la Strada Regionale 252, all'altezza del chilometro
18+100 per i rilievi di un sinistro stradale verificatosi alle 20:45 dello stesso giorno (doc. 2 attrice) che vedeva coinvolti il veicolo Fiat Grande Punto tg. DK054FV - di proprietà del convenuto e assicurato con la convenuta e nell'occasione condotto da - e l'attrice, quest'ultima in Controparte_3 qualità di pedone.
Dalla documentazione fotografica allegata all'annotazione, risulta, in particolare, che il pedone al momento del sinistro indossava una giacca nera e uno zaino rosso.
− In base all'annotazione, il tratto di strada interessato è rettilineo con carreggiata a una corsia per ogni
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senso di marcia e con limite di 80 km/h, asfaltato e privo di illuminazione (doc. 2 attrice).
Al momento del sinistro il traffico era scarso e le condizioni meteo serene (doc. 1 attrice).
− La conducente del veicolo veniva sentita a sommarie informazioni nell'immediatezza del fatto e dichiarava “questa sera verso le ore 20:45 circa, a bordo della autovettura Fiat Grande Punto di colore nero targata
DK054FV intestata a mio marito percorrevo la SR 252 “Napoleonica” con direzione di marcia CP_2
Codroipo. Giunta all'altezza del km 18+100, urtavo con lo spigolo destro anteriore un pedone che camminava sul ciglio della carreggiata nel mio stesso senso di marcia. A seguito dell'impatto, il pedone finiva contro il parabrezza, parte bassa destra, per finire successivamente sul ciglio erboso posto sul lato destro della corsia percorsa da entrambi.
Immediatamente mi fermavo e prestavo soccorso alla persona che risultava essere una donna. Preciso che il luogo del sinistro non è illuminato e che la donna indossava abiti scuri ed era sprovvista di giubbotto rinfrangente. Non ho altro da aggiungere” (doc. 3 attrice).
Si precisa, quanto a tale dichiarazione, che la stessa, essendo stata resa dalla conducente del veicolo e quindi da soggetto che non è litisconsorte necessario ma solo facoltativo, è liberamente apprezzabile dal giudice di merito con riferimento al proprietario del veicolo e alla sua compagnia assicurativa, non valendo il disposto dell'art. 2733 c.c. (Tribunale Milano sez. VI, 09/01/2019, n. 144).
− In esito al sinistro, il veicolo del convenuto risulta aver riportato i seguenti danni, come da annotazione dei Carabinieri intervenuti: “Rottura fanale anteriore Dx, parafango anteriore dx, parabrezza, specchietto laterale dx” (doc. 2 attrice).
− A seguito di rilevi effettuati, nell'annotazione la dinamica del sinistro è stata ricostruita come segue: “il conducente dell'autovettura Fiat G. Punto targata DK054FV (Veicolo A) percorreva la S.R. 252 “Napoleonica” con direzione di marcia Codroipo. Giunta all'altezza del Km 18+100, investiva un pedone (B) che camminava sul ciglio della carreggiata nella stessa direzione di marcia. A seguito dell'urto, il pedone “B” veniva caricato sul veicolo “A” dove impattava contro il parabrezza per finire di seguito sbalzato sul ciglio erboso posto sul lato della corsia percorsa da entrambi. […] L'impatto risulta essere stato di forte entità considerati i danni sul veicolo e le lesioni derivate al pedone
B. […] , è stata sottoposta sul posto alla prova preliminare con apparato precursore per verificare Controparte_3
l'eventuale abuso di sostanze alcoliche che dava esito negativo” (doc. 1 attrice).
− Da quanto in atti risulta, quindi, provato l'investimento dell'attrice da parte del veicolo del convenuto in data 28.1.2019 verso le 20:45.
− Quanto alla responsabilità del sinistro, va osservato quanto segue.
− Parte convenuta (doc. 4) ha documentato l'intervenuta archiviazione del Controparte_1 procedimento penale, instaurato nei confronti della conducente, per insussistenza del fatto in quanto
“nessuna responsabilità può essere attribuita all'indagata in quanto il pedone transitava di notte in spazio non visibile riservato alle vetture”, come da richiesta formulata dal Pubblico Ministero.
− Rispetto a tale circostanza va ricordato che l'illecito civile è distinto da quello penale avendo struttura
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oggettiva e soggettiva distinta rispetto allo stesso e quindi un'ontologica autonomia e dei presupposti specifici.
Infatti, l'accertamento dell'illecito civile è scisso da quello dell'illecito penale e, di conseguenza, il giudice investito della cognizione sulla domanda civile risarcitoria non è chiamato ad accertare in via neppure incidentale se sia integrata la fattispecie tipica contemplata dalla norma incriminatrice in cui si inscrive il fatto di reato di volto in volta contestato, dovendo invece accertare se sia integrata la diversa fattispecie atipica dell'illecito civile in tutti i suoi elementi costitutivi ex art. 2043 c.c. (Cass. civ.
Sez. III, 3386/2023).
Alcun vincolo deriva quindi in questa sede dalla valutazione operata in sede penale, peraltro nei riguardi di soggetto non parte dell'odierno giudizio e con provvedimento non idoneo a passare in giudicato.
− Ciò posto, va rilevato quanto segue, fermo che, come risulta dall'annotazione dei Carabinieri intervenuti, non erano presenti testimoni sul luogo del sinistro.
− Va innanzitutto ricordato che la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. opera anche in caso di sinistro tra veicolo e pedone.
− La giurisprudenza di legittimità con riguardo a tale peculiare fattispecie ha precisato che il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1,
c.c., solo dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento.
− A tal fine non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, essendo invece necessario che si dia prova che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.
− L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo – che nel caso in esame transitava nello stesso senso di marcia del mezzo investitore ed era sprovvisto di giubbotto catarifrangente - non è quindi sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054
c.c., comma 1, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/03/2022, n. 9856; Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 8663 del 04/04/2017).
− Nel caso di specie, la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. non risulta superata dai convenuti.
− Infatti, pur risultando stigmatizzabile il comportamento del pedone – su cui si tornerà infra -, non risulta raggiunta la prova che la conducente del mezzo abbia fatto tutto il possibile in relazione al caso
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concreto per evitare l'investimento.
− In particolare, posto che l'attrice ha allegato di essersi mantenuta fuori dalla corsia, sulla banchina presente a margine della stessa – rappresentata nella documentazione fotografica prodotta - non è stato provato che il veicolo circolasse debitamente all'interno della corsia e che non abbia invaso il margine della carreggiata, destinato al transito dei pedoni ex art. 190 C.d.s.
− Sul punto, pur essendo stato verbalizzato dalle Forze dell'ordine intervenute che “dagli accertamenti eseguiti sul posto e successivamente presso gli uffici, è emerso che l'impatto tra il veicolo e il pedone è avvenuto presumibilmente sul margine destro della corsia percorsa dal veicolo, in quanto non sono stati rilevati sul ciglio erboso segni riconducibili a una fuoriuscita dalla sede stradale dei pneumatici del veicolo” (doc. 2 convenuta, pag. 13), va ricordato che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre alla parte di
“ricostruzione del sinistro” che costituisce mera valutazione non può estendersi l'efficacia probatoria di cui sopra.
− Nel caso in esame, dalla documentazione fotografica allegata, risulta la presenza a margine della carreggiata di un'ulteriore fascia asfaltata, per quanto di dimensioni limitate, prima del ciglio erboso, tale da non consentire di escludere una – per quanto marginale – fuoriuscita del mezzo dalla corsia tale da non lasciare tracce sul ciglio erboso.
− Le stesse lesioni riportate dall'attrice (attinta dal mezzo alla parte inferiore della gamba sinistra) non permettono di dimostrare che la stessa circolasse sulla sede stradale, essendo compatibili con una lieve fuoriuscita verso destra del mezzo.
− Anche i danni riportati dal mezzo – che risulta aver colpito il pedone con lo spigolo destro, prima di caricarlo sul cofano – non permettono di escludere che l'auto abbia invaso la banchina e che ivi si trovasse a transitare il pedone.
− Va inoltre considerato che – anche in considerazione dei notevoli danni riportati dal mezzo e dal pedone – non risulta provato che l'automobilista circolasse a velocità consona al limite vigente e, comunque, allo stato dei luoghi: le condizioni della strada – ora notturna e assenza totale di illuminazione – imponevano infatti alla conducente la massima attenzione oltre che di moderare adeguatamente la velocità in modo da poter arrestare tempestivamente il veicolo in caso di comparsa nel suo limitato campo di visibilità di eventuali ostacoli.
Ciò anche in considerazione dell'assenza di marciapiedi o ciclabili a lato della strada interessata che rendeva prevedibile la possibile presenza di cicli o pedoni sul ciglio della strada, luogo deputato al loro transito.
Dagli elementi in atti, invece, non risulta posta in essere da parte della conducente alcuna manovra volta ad evitare l'investimento: non sono state rilevate infatti, tracce di frenata né risulta che la stessa abbia posto in essere alcuna manovra volta ad evitare l'impatto, nemmeno in prossimità del pedone e, 7
quindi, quando lo stesso, seppure con scarso preavviso, sarebbe risultato visibile.
− Ciò posto, la circostanza che i convenuti non abbiano fornito la prova idonea a vincere la presunzione legale di colpa ex art. 2054, 1° co. non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato e, una volta accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente prevista dalla richiamata norma.
− In caso di investimento di un pedone, infatti, la lettura combinata dell'art. 2054 c.c. - che pone la regola per cui la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del caso concreto.
− Infatti, l'art. 1227, comma primo, cod. civ. prevede che "se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate".
− Tale norma contiene una regola di causalità giuridica specifica, che dà rilievo alle concause e incide sull'an, in quanto riduce la responsabilità del debitore, e sul quantum del risarcimento.
L'applicazione di tale norma, pertanto, postula un doppio scrutinio di tipo comparato delle condotte colpose e dell'entità delle conseguenze derivate da quella ascrivibile al creditore.
− Nel caso di specie (si vedano gli accertamenti tecnici-descrittivi dei Carabinieri) ci si trovava fuori del centro abitato, su una strada priva di illuminazione, a doppio senso di marcia. Ne consegue la natura imprudente e pericolosa della condotta dell'attrice, la quale ha percorso a piedi la carreggiata nello stesso senso di marcia del veicolo, anziché in senso opposto, contribuendo così alla causazione dell'evento dannoso (cfr. caso analogo Cass. Civ. sez. 3 sentenza 9 marzo 2011 n.5540 nonché sent.
n. 11873 del 22 maggio 2007 e n.902 del 30 ottobre 1998).
− Pertanto, alla responsabilità della conducente dell'auto che, secondo le norme del codice della strada, era tenuta a vigilare al fine di avvistare il pedone, ponendo in essere una serie di accorgimenti (in particolare moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento, concorre la responsabilità dell'attrice, la quale non si è adeguata alle norme comportamentali disciplinate dall'art. 190 cod.str. ponendo in essere un comportamento altamente imprudente e pericoloso il cui concorso causale nell'evento viene accertato nella misura del 50%.
− All' attrice spetta pertanto in tale misura il risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro.
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Sui danni richiesti dall'attrice. Danno non patrimoniale
− Preliminarmente, con riferimento alla relazione del C.T.U., dott. va rilevato che le Per_1 conclusioni peritali, che saranno di seguito richiamate al fine del vaglio della fondatezza delle singole domande di parte attrice, risultano raggiunte previo scrupoloso esame del caso e risultano logiche e congruamente motivate.
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Le stesse, peraltro, non sono state contestate in sede di osservazioni dai Consulenti di parte.
− Tali conclusioni possono quindi essere poste a base della presente decisione: in tale cornice andrà liquidato il risarcimento spettante all'attrice in base ai documenti prodotti e alle valutazioni medico – legali espletate.
− Ciò premesso, il C.T.U. nominato, Dott. nella relazione depositata il 26.7.2022 ha accertato Per_1 che all'epoca del sinistro l'attrice presentava già:
“-pregressa isteroannessiectomia
-pregressa incontinenza urinaria
-pregressa sindrome bipolare seguita dal Centro Salute Mentale di Palmanova
-DM tipo 2 in tp con ipoglicemizzanti orali.
L'incontinenza urinaria deve ritenersi aggravata dal trauma renale.
La sindrome bipolare deve ritenersi aggravata dal trauma cranico commotivo” (relazione C.T.U., pag. 17).
− Il C.T.U. ha accertato in seguito al sinistro che “La durata della malattia è documentata dal 29.1.2019 al
9.7.2020 per complessivi 507 giorni con un grado di inabilità temporanea che può essere così quantificato:
Inabilità temporanea totale: 80 giorni (periodo di degenza)
Inabilità temporanea parziale al 75%: 173 giorni (periodo in cui ha mantenuto il fissatore esterno)
Inabilità temporanea parziale al 50%: 244 giorni (convalescenza e cure riabilitative). […]
La riduzione della capacità lavorativa di casalinga deve ritenersi pari a circa il 30%.
L'incidenza permanente delle menomazioni sull'integrità psicofisica (c.d. danno biologico) è da ritenere dell'ordine del
38% (trentottopercento).
Tale valore ricavato dalle indicazioni fornite dalle Tabelle di Legge deve ritenersi onnicomprensivo dei riflessi sulla sfera individuale, relazionale e sull'espletamento delle normali attività quotidiane.
Il grado di sofferenze patito deve ritenersi di grado elevato per tutta la durata della malattia (507 giorni) e medio a postumi stabilizzati.”.
− Ciò posto quanto agli esiti della consulenza effettuata, trattandosi di danno permanente superiore al
10 %, va specificato che al fine della liquidazione del danno non patrimoniale, risultano applicabili allo stesso le Tabelle di Milano, non risultando invece applicabile il D.P.R. 12/2025 in quanto ex art. 5 dello stesso tale normativa è applicabile solo “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore” (n.d.r. 5.3.2025).
− Pertanto, in assenza di previsione di applicabilità retroattiva di tale normativa va data continuità all'insegnamento dato dalla giurisprudenza di legittimità a partire da Cassazione civile sez. III,
07/06/2011, n.12408, per cui nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura 9
diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari.
Il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di Milano - ampiamente diffuso sul territorio nazionale - garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto la Corte di Cassazione, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Il valore delle tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle e i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c. (norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale, che per definizione non si presta ad essere "provato nel suo preciso ammontare") (ex multis Cassazione civile sez. III,
16/07/2024, n.19506).
− Quanto al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale, va precisato che all'epoca del sinistro l'attrice – nata il [...] – aveva compiuto 56 anni.
− Nel caso di specie, avuto riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente, individuata dal c.t.u. nel 38 %, alla stregua della tabella milanese compete la liquidazione di un importo pari ad €
246.503,00 (con punto base pari ad € 8.947,47, incrementato per la sofferenza soggettiva come prescritto dall'ultima versione delle tabelle milanesi in conseguenza della gravità della sofferenza patita e adeguatamente abbattuto con riferimento all'età della persona danneggiata al momento del fatto).
− Quanto all'invalidità temporanea accertata dal C.T.U., il valore del punto previsto dalle tabelle milanesi
- € 115,00 - corrisponde al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva).
− Il valore standard del punto, come noto, è aumentabile fino al 50%, in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto meritevoli di un aumento.
− Nel caso di specie parte attrice nei propri atti ha allegato l'esistenza di circostanze idonee a giustificare un aumento del valore del punto e, in particolare, l'elevata intensità delle sofferenze fisiche patite durante il periodo di malattia, correlate alla consolidazione delle innumerevoli fratture oltre che la lunga durata del periodo di inabilità temporanea e il conseguente lungo periodo di immobilizzazione.
− All'esito della C.T.U. il perito nominato ha accertato quanto sopra e, in particolare, un grado elevato di sofferenza per tutta la durata della malattia che giustifica una personalizzazione del punto con aumento del valore previsto.
− Ciò chiarito, quanto al danno biologico temporaneo, il risarcimento – in base a quanto accertato in sede di C.T.U. - viene allora liquidato in € 57.392,75 per la complessiva inabilità temporanea (euro
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173,00 per ogni giorno, compresa la sofferenza accertata dal C.T.U. come di grado elevato per tutta la durata della malattia); e, considerata l'età dell'infortunata all'epoca del sinistro (56 anni), in euro
246.503,00 per l'invalidità permanente;
complessivamente: euro 303.895,75 all'attualità.
− Considerato il concorso causale accertato in capo all'attrice, i convenuti vanno condannati a versare alla stessa il 50 % della somma sopra determinata, e quindi € 151.947,88, corrispondenti alla quota di responsabilità riferibile alla conducente.
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Danno patrimoniale
− Quanto al richiesto danno patrimoniale per inabilità lavorativa da casalinga conseguente al sinistro, va rilevato quanto segue.
− L'attrice – disoccupata all'epoca del sinistro - ha lamentato un danno patrimoniale che le sarebbe derivato dall'impossibilità di svolgere la precedente attività di casalinga.
− Sul punto, si ritiene che tale incapacità – che la C.T.U. ha accertato nella misura del 30 % - non possa comportare il riconoscimento di un ulteriore risarcimento.
− Infatti, difetta nel caso di specie la prova di una contrazione di reddito a carico dell'attrice, così come difetta la prova di un danno emergente dovuto al ricorso a eventuali prestazioni di una collaboratrice domestica.
− Se è vero che il lavoro svolto da una casalinga costituisce prestazione economicamente valutabile, è altresì vero che anche per la casalinga, come per ogni altro lavoratore, occorre fare una distinzione: ove la lesione della salute non abbia impedito ma solo reso più difficoltoso lo svolgimento della propria attività, il danno subito è un danno non patrimoniale che andrà risarcito mediante adeguata personalizzazione/aumento del danno biologico risultante dall'applicazione del sistema tabellare.
Sul punto va però rilevato che lo stesso C.T.U. ha precisato nella propria relazione che la percentuale di invalidità permanente dallo stesso accertata, “deve ritenersi onnicomprensivo dei riflessi sulla sfera individuale, relazionale e sull'espletamento delle normali attività quotidiane”.
− Ove, invece, la lesione abbia precluso l'attività di casalinga, l'unico danno patrimoniale che la vittima può aver risentito si identifica nel valore economico delle prestazioni di una collaboratrice domestica assunta per sopperire all'incapacità della vittima. In questa seconda ipotesi, tuttavia, trattandosi di danno patrimoniale, è necessario puntuale riscontro probatorio del danno emergente patito.
− Nulla, pertanto, potrà essere risarcito sotto questo profilo.
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− Risulta invece che l'attrice abbia subito un danno patrimoniale per aver sostenuto spese sanitarie per euro 80,00 complessivamente, valutate congrue dal C.T.U., che sul punto ha precisato “Esami specialistici e terapie risultano a carico del SSN. Allegata ricevuta di € 80,00 per trasporto in ambulanza da ritenere
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congrua. La spesa per la consulenza medico-legale di parte rientra in una prestazione libero-professionale concordata tra le parti e sulla quale, pertanto, il CTU non ha titolo per esprimersi. L'importo, peraltro, rientra nella fascia validata dal sindacato di categoria” (relazione, pag. 38).
− All'importo delle spese mediche andrà quindi aggiunta la spesa sostenuta dall'attrice per la perizia ante causam del consulente tecnico di parte, pari ad € 3.660,00 (doc. 11 attrice).
− L'importo spettante all'attrice per il danno emergente ammonta quindi ad € 3.740,00.
− Anche tale importo deve subire la decurtazione del 50% (per un ammontare finale di € 1.870,00) in virtù del concorso nel determinismo del sinistro riconosciuto in capo all'attrice.
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Sugli interessi e sulla rivalutazione monetaria
− Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
− Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
− Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese già sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
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− Non possono invece essere rifuse all'attrice le spese per l'assistenza stragiudiziale prestata dalla Società di infortunistica ES NT (doc.13).
− Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale o da una società in detta fase pre-contenziosa.
− La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, in caso di sinistro stradale, le spese legali stragiudiziali costituiscono una voce di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali.
− Qualora la controversia sia sfociata in giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese per l'assistenza stragiudiziale sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare ed il rimborso delle stesse è limitato a quelle sole attività svolte prima o in concomitanza con l'attività giudiziale che rivestano autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima (Cass. civ., Sez. Un., 10 luglio 2017, n. 16990).
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− Esse sono risarcibili soltanto se utili, là dove l'utilità dell'esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio.
− Le spese devono inoltre essere congrue, cioè, sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227 comma
2 c.c. e, comunque, non devono essere connesse e complementari rispetto a quelle giudiziali, dovendo in tal caso essere liquidato soltanto il compenso per l'assistenza legale (Cassazione civile sez. III,
15/04/2025, (ud. 09/04/2025, dep. 15/04/2025), n. 9849).
− Nel caso di specie, risulta documentato il mero invio di una missiva nei confronti dei convenuti (doc.
14 attrice), la trasmissione alla compagnia assicurativa degli atti redatti dai Carabinieri intervenuti (doc.
14 attrice, pagg. 6-9) e una successiva richiesta di acconto (doc. 14 attrice, pagg. 10-12).
Attività che non sono risultate utili né al fine di evitare il giudizio né al fine di far ottenere all'attrice quantomeno un acconto.
− Non può quindi essere riconosciuto all'attrice quanto richiesto in quanto attività priva di autonoma rilevanza e non impeditiva del presente giudizio, oltre a non essere stato provato alcun esborso, in violazione dell'onere probatorio rispetto al danno patrimoniale asserito.
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Sulle spese di lite
− Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e vengono liquidate come in dispositivo ex
D.M. 55/2014 e ss. mod., valori medi per tutte le fasi.
− Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro, in virtù della soccombenza, con condanna a restituire a parte attrice le spese di c.t.u. e c.t.p. effettivamente sostenute e debitamente documentate.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, disattesa o assorbita ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
− condanna la compagnia assicuratrice e in solido tra loro, a pagare Controparte_1 CP_2
a la somma complessiva di € 153.817,88 a titolo di risarcimento Parte_1 del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
− condanna e , in solido tra loro, a pagare a Controparte_1 CP_2 Parte_1 le spese processuali dalla medesima sostenute, che liquida in complessivi € 545,00 per
[...] anticipazioni ed € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge, con distrazione a favore della procuratrice dichiaratasi antistataria;
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− pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese della c.t.u. svolta dal Dott.
[...]
con condanna a restituire all'attrice le spese di c.t.u. e di c.t.p. a tal fine anticipate e debitamente Per_1 documentate.
Così deciso a Treviso, 27.8.2025.
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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