Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 31/03/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima sezione civile
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3924/2016 R.G.
tra
1. , nata in [...] il [...] ed ivi residen- Parte_1
te in C.da Monalla n° 1 Zafferia, c.f.: ; C.F._1
2. nato in [...] il [...] ed ivi residente Parte_2
in C.da Monalla n° 1/B Zafferia, c.f.: ; C.F._2
3. , nato in [...] il [...] ed ivi residente Parte_3
in Cda Macchia snc Zafferia, c.f.: tutti rappre- C.F._3
sentati e difesi dall'avv. Paola Barbaro giusta mandato in atti,
attori e
, nata in [...] in data [...] ed ivi residente Controparte_1
in vill. Mili Marina SS 114 km 7+800 n. 35, c.f.: rap- C.F._4
presentata e difesa dall'avv. Alfonso Teramo per mandato in atti,
convenuta avente ad oggetto: prosecuzione possessorio nel merito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per reintegra nel possesso, e Parte_1 Parte_2
premettevano che ereditava un terreno Parte_3 Parte_1
1
di cui sono nudi proprietari e , sito in Mes- Parte_2 Parte_3
sina, c.da Rina Zafferia fg 150, p. 54 e 190, confinante sia dal lato sud che dal lato nord con altro immobile di proprietà esclusiva di . Controparte_1
Osservavano che per accedervi dal lato sud viene utilizzata una servitù, gra-
vante sul fondo della resistente, da convenzione, contratto, riportata in una serie di atti, ed esercitata in maniera costante ed ininterrotta dall'acquisto del terreno da parte del fratello e a sua volta, dal giorno della sua mor- CP_2
te, dalla di lui sorella costituita da una stradina pedonale, per un picco- Pt_1
lo tratto chiusa con un cancelletto, ed altro piccolo tratto da una strada più
grande e carrabile ed un cancello, mentre dal lato nord il fondo servente è di essi ricorrenti, dovendo la resistente attraversarlo per accedere al terreno di sua proprietà, avendo lei una servitù di passaggio costituita da un piccolo varco, lato sinistro che insiste sul terreno di essi ricorrenti, dopo aver attra-
versato un grande cancello di loro proprietà esclusiva che rimaneva sempre aperto. Deducevano di aver trasmesso alla resistente, in data 12/01/2016,
missiva per contestarle lo spoglio della servitù di passaggio, atteso che il can-
cello piccolo, posto solo sulla proprietà di , era stato rimosso Controparte_1
ed erano stati apposti paletti e rete metallica, mentre il cancello grande, le cui chiavi, avendone cambiato la serratura, erano state consegnate dalla stessa re-
sistente a circa tre anni prima, era stato rimosso per apporne Parte_3
uno nuovo, senza che le nuovi chiavi o eventuale telecomando d'apertura fossero state consegnate. Aggiungevano che il muro di confine, che costeggia la stradella da sud verso nord lato sinistro, era stato demolito e ricostruito, ed in conseguenza dell'allargamento della strada era stato violato il confine e la
2 resistente si era impossessata di alcuni metri di terreno d'appartenenza di essi ricorrenti apponendo un altro cancello, mentre quello vecchio, collocato al-
cuni metri prima, di proprietà esclusiva di essi ricorrenti, era stato eliminato.
Evidenziavano che la resistente riconosceva l'esistenza della servitù, ma ne eccepiva in riscontro l'avvenuta prescrizione per disuso ed in merito allo sconfinamento rappresentava di avere ricostruito il muro rispettando i vecchi confini;
che proponevano infruttuosa mediazione;
che detta situazione era causa di un grave ed irreparabile danno;
che il nudo proprietario Pt_3
si ritrovava ad avere chiusa la propria servitù di passaggio, essendo
[...]
assai oneroso e faticoso accedere al proprio terreno dal lato nord attraverso terreni impervi e scoscesi. Concludevano perché fosse ordinato alla resisten- te, inaudita altera parte, l'immediata reintegra nel loro possesso mediante ri-
duzione in pristino.
si costituiva assumendo come non rispondesse al vero che i Controparte_1
ricorrenti, e segnatamente avessero esercitato il possesso Parte_1
della servitù di passaggio di cui pretendevano la tutela e, meno che mai, fino ai primi giorni dell'anno precedente, avendo la ricorrente sempre utilizzato un comodissimo passaggio pedonale e carrabile attraverso una stradella che,
dipartendosi dall'abitato di Villaggio Zafferia, dove la stessa ha la propria dimora, raggiunge la c.da Rina e risalendo la recinzione del terreno di essa resistente ad almeno vent'anni prima. Contestava altresì di essere titolare di una servitù di passaggio sul terreno dei ricorrenti e di averne usurpato una parte e concludeva per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 17 gennaio 2017, in parziale accoglimento del ricor-
so, veniva ordinata a la consegna delle chiavi di accesso (o Controparte_1
3 il telecomando) del cancello di colore rosso collocato sull'accesso lato sud del terreno.
Con ricorso per la prosecuzione del giudizio di merito depositato il 26 set-
tembre 2017, , premessi i fatti della fase interdittale, eviden- Controparte_1
ziava che l'ordinanza era stata gravata da reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.
da entrambe le parti, conclusosi con provvedimento collegiale del 26/07/2017
che, a parziale modifica dell'ordinanza impugnata, le ordinava di reintegrare immediatamente la nel possesso della vantata servitù di passaggio Parte_1
mediante la consegna delle chiavi (o del telecomando) del cancello di accesso alla strada interpoderale e di rimuovere la rete metallica posta sul vialetto di accesso al proprio fondo. Deduceva che l'ordinanza emessa in sede di recla- mo conteneva errori di fatto, assumeva l'infondatezza dell'invocato esercizio del passaggio pedonale vantato da parte ricorrente sul fondo di essa resistente ed aggiungeva che, come appreso solo a seguito di un sopralluogo effettuato in data 25/09/2017, lungo il percorso pedonale seguito dal Controparte_3
[...
dal lato sud del suo terreno attraverso le proprietà e , ri- Pt_4 Pt_5
chiamata una precisazione del teste , esisteva un gabbiotto destinato Tes_1
a deposito attrezzi, non rinvenibile sul terreno , con la conseguenza CP_1
che il sito descritto dal predetto teste, quale sede del presunto passaggio pe-
donale, non era certamente riferibile al terreno . Concludeva per la re- CP_1
voca dell'ordinanza cautelare ed il rigetto dell'originaria domanda dei ricor-
renti.
contestava quanto dedotto da , non essen- Parte_1 Controparte_1
do sopravvenuti nuovi fatti a legittimare la chiesta revoca dell'ordinanza cau-
telare del 26 luglio 2017.
4 All'esito di ctu, con provvedimento del 13 ottobre 2024 la causa è stata posta in decisione.
Oggetto del presente giudizio di merito è la richiesta di revoca, da parte di
, dell'ordinanza di reintegra pronunciata dal Tribunale in Controparte_1
composizione collegiale il 26/28 luglio 2017, poiché asseritamente basata su errori di fatto scaturenti dalla mancata corrispondenza tra le dichiarazioni de-
gli informatori e quanto riportato nel provvedimento e la conseguente totale mancanza di prove a sostegno dell'invocato esercizio del passaggio pedonale vantato dalla sul fondo di proprietà di essa , avuto riguardo Parte_1 CP_1
a fatti nuovi e sopravvenuti in sede di reclamo.
Ebbene, come noto, l'oggetto del giudizio possessorio è pur sempre rappre-
sentato dalla situazione di fatto, il possesso appunto, tutelato in via sommaria ed urgente anche a chi sia privo di un titolo giuridico;
la successiva fase di merito, solo eventuale, attiene alla medesima situazione di fatto. Si tratta,
dunque di un giudizio bifasico all'interno di un unico rapporto processuale,
nel quale l'oggetto è sempre e comunque la situazione di fatto, definita tradi-
zionalmente come jus possessionis, non anche il titolo giuridico alla stessa sotteso, ovvero il diritto in virtù del quale si è legittimati a possedere, che può
costituire solo oggetto di un diverso ed autonomo giudizio petitorio. In questa sede pertanto occorre verificare esclusivamente l'esistenza del possesso de-
dotto nell'atto introduttivo (ovvero il concreto esercizio da parte ricorrente dell'invocata servitù di passaggio) e lo spoglio posto in essere dalla resistente
(attraverso le condotte alla stessa attribuite, accompagnate dall'animus spo-
liandi). In tale prospettiva, l'originaria parte ricorrente non è sottratta dalla circostanza che il merito sia stato proseguito dalla parte resistente dalla posi-
5 zione di parte attrice in senso sostanziale ed al conseguente onere della prova sulla stessa gravante.
Il consulente d'ufficio ha verificato tutti i possibili accessi al fondo in usu- frutto a “Il primo modo per raggiungere il terreno è quello Parte_1
di percorrere la strada interpoderale … carrabile, che confina direttamente
con la particella n. 190 (nuda proprietà usufrutto Parte_2 [...]
). Da qui, dopo avere percorso due rampe di scale in cemento CP_4
… si raggiunge un piccolo fabbricato, realizzato in mattoni…, che insiste sul-
lo stesso fondo e risulta censito alla particella n. 736, di cui CP_5
[...
è usufruttuaria nudo proprietario. La suddetta costru- Parte_2
zione, censita con categoria catastale F2/unità collabenti … si trova esatta- mente al confine con la proprietà … La stessa costruzione Controparte_1
può essere raggiunta anche direttamente dalla strada interpoderale, percor-
rendo un tratto di strada più lunga e ripida, senza percorrere le rampe di scale, sempre direttamente dalla proprietà … A poca distanza … Parte_1
vi è un altro fabbricato, con struttura in calcestruzzo armato, non ultimato né
censito, che insiste sulla proprietà ... Il secondo percorso esami- Parte_1
nato è quello che prevede l'accesso al fondo dopo avere attraver- Parte_1
sato un cancello automatico in ferro di colore rosso posto al confine della
strada interpoderale … e dopo avere percorso un tratto di strada in cemento
della lunghezza di circa m 10, oltrepassando un altro cancelletto posto sulla destra della strada stessa, alla sommità di una piccola rampa in terra … At-
traversato il secondo cancello ci si è spostati lungo una parte pianeggiante del terreno … fino al confine con la proprietà (part. 190), CP_1 Parte_1
incontrando nuovamente la piccola costruzione in mattoni censita alla parti-
6 cella 736. Non è stato possibile, tuttavia, raggiungere l'interno della proprie-
tà poiché al confine tra i due terreni vi è una recinzione costituita Parte_1
da un muretto in cemento sormontato da paletti in ferro intervallati da una rete in maglia metallica di colore verde … una terza strada di accesso al fondo … dopo avere attraversato il cancello grande di colore Parte_1
rosso, si è proseguito lungo la proprietà sino al confine con la pro- CP_1
prietà … all'interno della quale si è percorsa una distanza di circa 30 Pt_4
metri, raggiungendo un'altra rampa in terra … che conduce ad un altro fab-
Part bricato rurale … realizzato in blocchi di cemento, che insiste su terreno licaro, poco distante dal confine col fondo … all'interno del ter- Parte_1
reno di proprietà sono presenti due manufatti rurali. Il primo, Parte_1
censito presso il catasto alla part. 736, posto al confine con la proprietà Pt_7
ed il secondo non ultimato nè censito, di più recente costruzione, posto
[...]
in una zona più interna del terreno”.
Il gabbiotto degli attrezzi identificato dal consulente alla particella 736 posto sulla proprietà appare proprio quello cui fa riferimento Parte_1 Parte_8
, posto che lo stesso continua, acclarando e fugando ogni dubbio in
[...]
ordine alla prossimità tra i due luoghi, “… oggi non è più possibile accedere perché vi è un muretto basso con dei paletti con della rete”, ed in effetti (cfr.
allegato D) alla relazione peritale) il secondo percorso individuato dal ctu,
snodandosi per l'ultimo tratto sul terreno , incontra il muretto basso CP_1
con i paletti e la rete al confine con la proprietà , oltre il quale si Parte_1
trova proprio detto gabbiotto. Peraltro la presenza di un altro fabbricato rurale posto a poca distanza da esso, sempre sul terreno di proprietà (cfr. Parte_1
relazione peritale ed il richiamato allegato), non ultimato né censito, non
7 esclude invero che il Genitore si sia potuto riferire a quest'ultimo, atteso che pure esso si trova proprio subito dopo il confine con il terreno , ma CP_1
certamente deve escludersi che il Genitore abbia voluto fare riferimento al fabbricato individuato dal ctu (terzo percorso indicato) sulla proprietà di terzi
– come pretenderebbe , invocando la circostanza come fatto Controparte_1
nuovo e sopravvenuto alla fase interdittale - avuto riguardo, come detto, al contesto delle dichiarazioni dallo stesso rese senza soluzione di continuità
nell'ambito della medesima circostanza, che riguarda espressamente il confi-
ne tra le proprietà e (secondo percorso individuato dal ctu, CP_1 Parte_1
in ordine al quale la ha invocato la reintegra nel possesso). Parte_1
Ed ancora, l'asserito errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice del re-
clamo riposerebbe, a detta di , su di una erronea interpreta- Controparte_1
zione delle dichiarazioni di , il quale aveva dichiarato che Parte_8
il cancelletto piccolo sulla destra “… dista circa 20-30 mt dal terreno di Fri- sone”, ovverosia asseritamente in contrasto con quanto posto a sostegno delle motivazioni dell'ordinanza collegiale del 26/28 luglio 2017 (…passaggio in corrispondenza della rampa di proprietà ). Pure in questo caso Pt_9
soccorre tuttavia la relazione peritale a smentire quanto dedotto da CP_1
“… dopo avere percorso un tratto di strada in cemento della lun-
[...]
ghezza di circa m 10, oltrepassando un altro cancelletto posto sulla destra
della strada stessa, alla sommità di una piccola rampa in terra … Attraver-
sato il secondo cancello ci si è spostati lungo una parte pianeggiante del ter- reno , come peraltro acclarato ed emerso dalla planimetria dei luo- CP_1
ghi (allegato D) alla consulenza), ovvero che il secondo cancelletto (legenda
in verde) si trova all'interno della proprietà . Controparte_1
8 All'esito del giudizio è emersa dunque la fondatezza della domanda di
[...]
essendo stata raggiunta la prova del possesso corrispondente CP_4
all'esercizio della servitù sul fondo della , dovendosi valorizzare le CP_1
dichiarazioni di (il quale si recava almeno due volte Parte_8
l'anno sui luoghi, anche in compagna di , oltrepassando Controparte_2
prima il cancello di accesso alla strada interpoderale e poi il cancelletto pic-
colo posto sulla proprietà ), non contraddette né escluse da quelle rese CP_1
da (il quale confermava l'utilizzo, da parte del dante causa della Tes_2
, del terzo percorso individuato dal ctu), essendo plausibile che Parte_1
li utilizzasse entrambi (i.e.: il secondo, invocato da Controparte_2 [...]
ed il terzo che attraversa la proprietà di terzi, siccome indivi- CP_4
duati in ctu).
Né, a conferma di quanto statuito nella fase interdittale, è emersa alcuna ma-
nifestazione di animus derelinquendi da parte della . Pt_1
Infine occorre appena osservare come l'esistenza o l'utilizzo – anche pregres-
so - di percorsi alternativi ancorché più agevoli non giova ad escludere il pos-
sesso corrispondente all'esercizio della servitù di passaggio sul percorso che attraversa il fondo di proprietà , invocato dalla;
risultano, CP_1 Parte_1
quindi, prive di rilievo le difese svolte sul punto da . Controparte_1
Nel merito non può dunque che confermarsi quanto statuito nel provvedimen-
to collegiale del 26/28 luglio 2017 con argomentazioni che in questa sede vanno pienamente condivise.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, valore minimo stante la mode-
sta complessità delle questioni trattate.
9
pqm
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3924/2016 R.G.,
disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Conferma l'ordinanza collegiale del 26/28 luglio 2017;
2. Respinge ogni altra domanda;
3. Condanna al pagamento delle spese del giudizio, che Controparte_1
liquida in euro 2.540,00 oltre spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e cpa come per legge, ponendo definitivamente e per intero a ca-
rico della medesima le spese di ctu.
Messina, 27 marzo 2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
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