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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/04/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1741/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 1741/2023 promossa da:
(C.F. ), NELLA SUA QUALITA' DI Parte_1 C.F._1
FIGLIO ED UNICO EREDE DI (C.F: Parte_2 C.F._2
) con il patrocinio dell'avv. PAOLO BASSANO (C.F. )
[...] C.F._3
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
- GIA' (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. DARIO MARTELLA (C.F. P.IVA_1
) C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._5
GIOVANNI IACOMINI (C.F. e dell'avv.ANNA LIPPONI (C.F. C.F._6
C.F._7
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._8
ALESSANDRA QUERCI (C.F. ) C.F._9
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LIVORNO (C.F.
) e PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA P.IVA_2
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE (C.F. ) P.IVA_3
pagina 1 di 35 CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
In data 17.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice in riassunzione:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte , in riforma della sentenza n. 1407/08 del Tribunale di IV in composizione collegiale , accertare la falsità della fidejussione, compilata da funzionari del AN di AP mediante abusivo riempimento di un modello sottoscritto in bianco dall'attore in anni precedenti per garantire un diverso contratto bancario, apparentemente rilasciata per la IM nei Parte_4 confronti del AN di AP (oggi IN AN AO) ed apparentemente datata 1.4.1998 , che il sig. non ha mai viceversa rilasciato. Parte_2
Piaccia comunque all'Ecc.ma Corte accertare il carattere indebito della compensazione operata dal AN di AP (oggi IN AN AO) dell'importo di lire 28.078.816 - che costituiva saldo a credito del conto personale del sig.
- con le maggiori ragioni di credito del AN di AP verso la IM ed il
Pt_1 carattere ulteriormente indebito della appropriazione dei titoli in deposito di proprietà del sig. descritti in premessa;
ed accertare altresì che il
Pt_1 riempimento di un modello fidejussorio rilasciato in bianco dal sig. e/o la
Pt_1 sua utilizzazione da parte della filiale del AN di AP costituirono condotte penalmente illecite riferibili a dipendenti della Banca per le quali la Banca è civilmente responsabile. Per l'effetto, piaccia all'Ecc.ma Corte dichiarare tenuto e condannare IN AN AO , sia a titolo di responsabilità contrattuale che a titolo di responsabilità extracontrattuale, a restituire gli importi indebitamente compensati, risultanti dal saldo attivo del suo conto corrente personale indicati dalla in lire 28.078.816 alla data del 22.10.1998 ed a restituire i titoli che il CP_2 aveva in deposito presso il AN di AP, dei quali la Banca si è
Pt_1 indebitamente appropriata e cioè:
EC IA Ord. n° 2.000
ENI spa n° 11.000
EC It. cum ass. n° 1.000
Benetton Fraz. n° 5.000
FIAT n° 3.000
pagina 2 di 35 Ord. n° 1.000 CP_4
W. Compart ord. n° 30.000
M.Lomb. 97/00 B. Chips Lit. 10.000.000 ovvero, in caso di accertata impossibilità di reperire taluno dei titoli descritti, piaccia all'Ecc.ma Corte liquidarne il valore nella maggior somma fra : i) il valore dei titoli stessi al momento in cui ne sia avvenuto il realizzo , ii) il valore degli stessi al momento della domanda giudiziale, iii) il valore eventualmente accresciuto che è stato accertato mediante CTU nel giudizio di appello;
ed inoltre dichiarare tenuto e condannare IN AN AO sia a titolo di responsabilità contrattuale che a titolo di responsabilità extracontrattuale a corrispondere al sig. gli interessi ovvero i dividendi ed a trasferirgli gli ulteriori titoli Parte_1 azionari attribuiti gratuitamente o acquisiti nell'esercizio di diritto di opzione ovvero ad indennizzarlo per l'eventuale mancata attribuzione di azioni premio o per il mancato esercizio di diritti di opzione su azioni di nuova emissione , che negli anni intercorrenti fra il 22 ottobre 1998 e la data della sentenza siano o sarebbero stati liquidati/liquidabili o attribuiti/attribuibili per i titoli azionari dei quali la si è appropriata . CP_2
Con maggiorazione di rivalutazione monetaria e di interessi al tasso legale dovuti su tutte le somme in denaro da liquidarsi al sig. Pt_1
Piaccia inoltre all'Ecc.ma Corte dichiarare tenuto e condannare IN AN AO sia a titolo di responsabilità contrattuale che a titolo di responsabilità extracontrattuale al risarcimento del danno biologico e –a titolo di responsabilità extracontrattuale indiretta- al risarcimento del danno morale e di ogni altra voce di danno non patrimoniale quale il danno esistenziale e/o alla vita di relazione , prodotti dalle condotte illecite sin qui descritte, da accertarsi anche mediante Consulenza Tecnica d'Ufficio psichiatrica e medico-legale; nonché alla rifusione delle spese di assistenza medica e di terapia ed a quelle di assistenza e di difesa quale persona offesa dal reato nel procedimento penale che ha preso avvio con la querela sporta il 23.12.1998.
Con vittoria di spese e di onorari del doppio grado di giudizio.
Previa ammissione delle seguenti prove riproposte nelle conclusioni di primo grado e nell'atto di appello, che qui di seguito si trascrivono:
pagina 3 di 35 «Senza accettare inversione di onere probatorio si deduce il seguente ulteriore capitolo di interrogatorio formale del legale rappresentante della CP_5
:
[...]
XII- “DCV che nell'agosto del 1998 pervenne alla sede centrale del AN di AP una nota del 14 agosto 1998 della filiale di IV del AN di AP, nella quale si faceva presente che il sig. era stato richiesto di CP_6 presidiare con personale malleveria il rischio della nuova linea di credito concessa alla Imal nel febbraio-marzo 1998- aveva declinato l'invito”;
XIII- “DCV che il Dirigente della sede centrale, con teleprint datato 17.8.1998 costituente doc. 24 di parte attrice che Vi si mostra, autorizzò la proroga dell'affidamento della IM, pur facendo richiamo al diniego del sig. di Pt_1 prestare garanzia personale”.
Si rinnova l'istanza perché l'Ecc.ma Corte ordini all'appellata IN AN AO l'esibizione della nota datata 1.08.1998 della Direzione della Filiale di IV, indirizzata alla Direzione Generale Area Centro Roma, alla quale fu dato riscontro con il teleprint datato 17.8.1998 prodotto come doc. 24 di parte appellante”.
Per - GIA' : Controparte_7 Controparte_2
“in via principale e nel merito, rigettare integralmente le domande dell'appellante principale in riassunzione perché infondate in fatto ed in diritto e non provate;
in via di appello incidentale, anche subordinato:
i) dichiarare inammissibile la “mutatio libelli” operata dal Sig. nel giudizio Pt_1 di primo grado con la memoria ex art. 183, quinto comma, c.p.c., e riproposta nel presente giudizio di rinvio, e per l'effetto dichiarare improponibile o inammissibile la citazione ex art 392 c.p.c., in quanto contenente conclusioni nuove o diverse rispetto a quelle formulate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
ii) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale (alla data del 1.4.2003) del diritto di controparte, e per l'effetto rigettare la domanda dell'appellante principale in riassunzione;
iii) accertare e dichiarare che i sigg. - (C.F. Controparte_3 C.F._10
) - e - (C.F. - sono tenuti alla
[...] Parte_3 CodiceFiscale_11 restituzione ex art 2033 c.c., o in subordine, al risarcimento ex art 2043 c.c., in favore di di tutto quanto quest'ultima fosse condannata a Controparte_1
pagina 4 di 35 pagare a per i fatti di causa;
per l'effetto, condannarli in solido ex Parte_1 artt. 2033 o 2043 c.c., a pagare ad qualunque importo Controparte_1 che quest'ultima fosse tenuta a sostenere e pagare a a titolo di sorte Parte_1 capitale, oltre danni, spese, rivalutazione, interessi, lucro cessante, accessori e quant'altro, in ipotesi, riconosciuto come dovuto all'attore stesso e/o nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa, comunque in misura non inferiore ad Euro 440.231,19.
In via istruttoria: rigettare la richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante di in quanto inammissibile o irrilevante ai Controparte_1 fini del decidere;
rigettare l'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c., perché irrilevante ed inammissibile.
Con vittoria delle spese di lite del giudizio di Cassazione e del presente grado, spese generali 15% ed accessori di legge”.
Per : Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiecitiis,
In via principale respingere le domande tutte formulate nel presente giudizio ed, in particolare, respingere le domande svolte da nei Controparte_8 confronti del comparente Dott. in quanto inammissibili ed Controparte_3 improcedibili in ragione della eccepita decadenza, per non averle la banca riproposte nel giudizio di appello (rubricato al Rg.1397/2009 Corte di Appello di Firenze) e per gli ulteriori motivi esposti nella narrativa degli atti;
In ipotesi, accertare e dichiarare l'estraneità assoluta del comparente rispetto ai fatti dedotti dall'appellante e posti a fondamento della sua azione e per l'effetto respingere le domande spiegate dall'istituto di credito nei propri confronti.
Con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi di giudizio”.
Per Parte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare le domande tutte proposte nei confronti del dott. , in quanto tardive, Parte_3 inammissibili, improponibili e comunque infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria delle spese di lite del giudizio di Cassazione e del presente grado.
pagina 5 di 35 In via istruttoria, si oppone alle istanze istruttorie proposte dall'appellante Pt_1
e dall'intimato in quanto inammissibili e/o irrilevanti ai fini del decidere. CP_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, nella sua qualità di Parte_1 figlio ed unico erede di (di seguito anche ATTORE IN Parte_2
RIASSUNZIONE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
[...]
(di seguito solo ) – già CP_1 CP_9 Controparte_10
, , la PROCURA DELLA REPUBBLICA
[...] Controparte_3 Parte_3 presso il TRIBUNALE DI LIVORNO e la PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE D'APPELLO DI FIRENZE (di seguito anche CONVENUTI IN
RIASSUNZIONE) a seguito della pronuncia di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione n. 17981/2023, per ottenere l'esame nel merito della vicenda sulla base delle indicazioni espresse dalla Suprema Corte.
La Corte di legittimità aveva cassato la sentenza impugnata, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti motivi e rinviando la causa, anche per le spese, a questa stessa Corte di Appello in diversa composizione.
Radicatosi il contraddittorio, i CONVENUTI IN RIASSUNZIONE, fatta eccezione per le due PROCURE DELLA REPUBBLICA, nel costituirsi in giudizio, concludevano come in epigrafe.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione in data 17.12.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio occorre effettuare una compiuta cronistoria dei fatti e delle vicende processuali.
pagina 6 di 35 I. Il giudizio di primo grado
aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_2
IV, la (di seguito solo già Controparte_10 CP_2 [...]
ed ora ), chiedendo l'accertamento della falsità CP_11 Controparte_1 di un documento recante fideiussione datata 1.04.1998, da lui apparentemente rilasciata a garanzia della posizione debitoria della IM Impianti s.r.l. (di seguito solo IM) partecipata al 95% dalla di cui egli era A.U., Controparte_12 essendosi trattato, invece, a suo dire, di un modulo di fideiussione sottoscritto in bianco, anteriormente alla suddetta data, per l'ipotesi in cui altra fideiussione rilasciata in favore della società IM non avesse consentito il soddisfacimento del credito della Banca.
L'attore aveva, altresì, domandato che fosse conseguentemente accertato il carattere indebito della compensazione operata dal AN di AP tra il credito da questo vantato nei confronti della IM ed il saldo attivo del proprio conto corrente personale, nonché il valore di realizzo dei propri titoli depositati presso il predetto istituto bancario, con condanna di quest'ultimo alla restituzione degli importi indebitamente compensati e dei titoli indicati, oltre che al risarcimento dei danni asseritamente sofferti.
Si era costituita in giudizio la contestando gli assunti attorei e chiedendo CP_2 di essere autorizzata alla chiamata in causa di e Controparte_3 Parte_3
, all'epoca dei fatti, direttori della filiale di IV del AN di AP (poi
[...] da essa incorporato) interessato all'operazione, al fine di esserne manlevata.
Si erano costituiti in giudizio i chiamati in causa, e contestando CP_3 Pt_3 ogni loro responsabilità e chiedendo, in tesi, la reiezione della domanda principale, in ordine all'accertamento della falsità materiale della fideiussione e di tutte le ulteriori domande, in quanto infondate ed in ipotesi, il rigetto delle domande proposte nei loro confronti. pagina 7 di 35 Il Tribunale di IV – con sentenza n. 1407/2008 - aveva dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dal rilevando che tale rimedio Pt_1 non fosse operante a fronte di un accordo di riempimento del documento, che l'attore non avesse dimostrato che la propria sottoscrizione fosse stata posta su un foglio non ancora riempito e che il successivo completamento del documento fosse avvenuto contra pacta.
II. La sentenza n. 1775/2018 di questa Corte d'Appello depositata il
26.07.2018
Con la sentenza cassata con rinvio, questa Corte di Appello, in diversa composizione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sugli appelli incidentali proposti da , Parte_2 Controparte_2
e avverso la precitata sentenza n. Controparte_3 Parte_3
1407/2008 del Tribunale di IV, aveva così deciso:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_2
n.1407/2008 del Tribunale di IV, che conferma;
2) Rigetta gli appelli incidentali proposti avverso la stessa sentenza da
[...]
e . CP_2 Controparte_3 Parte_3
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti in causa.
4) Pone a carico delle parti le spese di CTU.
A sostegno del decisum, questa Corte di merito, in diversa composizione, aveva in sintesi ritenuto che la querela di falso fosse inammissibile, in quanto proposta contro un documento asseritamente firmato in bianco contra pacta e che al momento della sottoscrizione, il fosse al corrente del contenuto del Pt_1 documento, avendo già rilasciato altra garanzia fideiussoria, non potendo quindi, il medesimo ritenersi persona sprovveduta o inesperta, poiché aveva sottoscritto consapevolmente ed era cosciente del contenuto eventualmente a vergarsi.
pagina 8 di 35 La stessa Corte territoriale aveva poi fatto discendere dall'inammissibilità della querela di falso, il rigetto di tutte le ulteriori domande proposte dal Pt_1
III. L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 17981/2023
La Corte di legittimità, con la pronuncia di rinvio, ha accolto il primo motivo del ricorso proposto dal avverso detta sentenza di appello (nullità della Pt_1 sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione contraddittoria, perplessa, obiettivamente incomprensibile, meramente apparente o inesistente, con conseguente assenza del requisito motivazionale del suo contenuto minimo costituzionale, richiesto dall'art. 111 Cost.) e il terzo motivo (violazione degli artt.
112 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 221 e 225, comma 2, c.p.c. per avere il
Giudice distrettuale fatto conseguire dalla ritenuta inammissibilità della querela di falso, il rigetto di tutte le altre domande di accertamento dell'inadempimento contrattuale e dell'illecito extracontrattuale proposte dall'attore, la cui decisione non dipendeva dalla falsità del documento).
La S.C. seppure abbia rilevato che effettivamente la querela di falso non avrebbe potuto proporsi in caso, come nella fattispecie, di abusivo riempimento di foglio in bianco contra pacta, rappresentato dalla fideiussione datata 1.04.1998, apparentemente rilasciata dal a garanzia della posizione debitoria di Pt_1
IM, a suo dire per l'ipotesi in cui altra fideiussione rilasciata in favore della stessa società IM non avesse consentito il soddisfacimento del credito della ha comunque accolto le censure mosse alla sentenza di appello: CP_2
• non potendosi ricavare da quest'ultima “le ragioni per cui, esclusa
l'ammissibilità della querela, siccome riferita a un abuso contra pactum, fosse da escludere l'inadempimento al patto di riempimento”;
• essendo rimasto “pure senza risposta, sul piano della logica motivazionale, il rigetto delle ulteriori domande di merito (relative alla restituzione degli importi oggetto di compensazione e dei titoli, oltre che al risarcimento del danno): pagina 9 di 35 domande il cui scrutinio imponeva si accertasse che, una volta esclusa
l'ammissibilità della querela di falso, il documento fosse stato o meno compilato dalla controparte contrattuale di nel rispetto di un mandato ad Pt_1 scribendum”.
IV. Il thema decidendum del presente giudizio
Passando, dunque, alla disamina delle domande proposte nel presente giudizio di rinvio, la Corte osserva quanto segue.
Il giudizio è stato riassunto da quale figlio ed unico erede di Parte_1
al fine di sentir: Parte_2
a) accertare la falsità della fidejussione, compilata da funzionari del AN di
AP mediante abusivo riempimento di un modello sottoscritto in bianco dal padre in anni precedenti, per garantire un diverso contratto bancario, apparentemente rilasciata nell'interesse della IM in data 1.04.1998, a favore del AN di AP (oggi INTESA);
b) accertare il carattere indebito della compensazione operata dal AN di
AP (oggi INTESA) dell'importo di lire 28.078.816 - che costituiva saldo a credito del conto personale del padre - con le maggiori ragioni di credito del
AN di AP verso la IM ed il carattere ulteriormente indebito della appropriazione dei titoli in deposito di sua proprietà;
c) accertare che il riempimento, da parte del padre, di un modello fidejussorio rilasciato in bianco e/o la sua utilizzazione da parte della filiale del AN di AP costituirono condotte penalmente illecite riferibili a dipendenti di quest'ultimo, per le quali il AN stesso sarebbe da ritenere civilmente responsabile (domanda non riproposta in memoria ex art. 183 comma V c.p.c. previgente);
d) per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare INTESA, sia a titolo di responsabilità contrattuale, che a titolo di responsabilità extracontrattuale, a pagina 10 di 35 restituirgli gli importi indebitamente compensati, risultanti dal saldo attivo del conto corrente personale del padre, indicati dalla in lire 28.078.816, alla CP_2 data del 22.10.1998 nonché i titoli che aveva in deposito Parte_2 presso il AN di AP, dei quali questo si sarebbe indebitamente appropriata, ovvero, in caso di accertata impossibilità di reperire taluno dei titoli descritti, liquidarne il valore nella maggior somma fra : i) il valore dei titoli stessi al momento in cui ne sia avvenuto il realizzo, ii) il valore degli stessi al momento della domanda giudiziale, iii) il valore eventualmente accresciuto che è stato accertato mediante CTU nel giudizio di appello;
e) dichiarare tenuta e condannare INTESA, sia a titolo di responsabilità contrattuale, che a titolo di responsabilità extracontrattuale a corrispondergli gli interessi ovvero i dividendi ed a trasferirgli gli ulteriori titoli azionari attribuiti gratuitamente o acquisiti nell'esercizio di diritto di opzione ovvero ad indennizzarlo per l'eventuale mancata attribuzione di azioni premio o per il mancato esercizio di diritti di opzione su azioni di nuova emissione, che negli anni intercorrenti fra il 22 ottobre 1998 e la data della sentenza sarebbero stati liquidati/liquidabili o attribuiti/attribuibili per i titoli azionari dei quali la si CP_2
è appropriata, oltre rivalutazione monetaria e di interessi al tasso legale;
f) dichiarare tenuta e condannare INTESA, sia a titolo di responsabilità contrattuale, che a titolo di responsabilità extracontrattuale al risarcimento del danno biologico patito dal padre e – a titolo di responsabilità extracontrattuale indiretta - al risarcimento del danno morale e di ogni altra voce di danno non patrimoniale, quale il danno esistenziale e/o alla vita di relazione, prodotti dalle condotte illecite sin qui descritte, da accertarsi anche mediante Consulenza
Tecnica d'Ufficio psichiatrica e medico-legale, nonché alla rifusione delle spese di assistenza medica e di terapia ed a quelle di assistenza e di difesa di Pt_1
pagina 11 di 35 , quale persona offesa dal reato nel procedimento penale introdotto Parte_2 con la querela sporta il 23.12.1998.
Ciò posto, occorre, in primo luogo, rilevare che l'accertamento della falsità della lettera di fideiussione in data 1.04.1998 non è precluso dalla ritenuta inammissibilità della querela di falso proposta dal contro tale documento, Pt_1 siccome riferita ad un abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco contra pacta.
Occorre, quindi, accertare in relazione alle indicazioni della S.C., esclusa l'ammissibilità della querela, siccome riferita a un abusivo riempimento della predetta lettera di fideiussione in data 1.04.1998 firmata dal Pt_1
a) se tale documento fosse stato o meno compilato dalla nel rispetto di CP_2 un mandato ad scribendum del e se, quindi, vi fosse stato Pt_1
“l'inadempimento al patto di riempimento”, con riguardo alle ulteriori domande di merito relative all'accertamento dell'inadempimento contrattuale e dell'illecito extra-contrattuale ed a quelle conseguenti di condanna della alla CP_2 restituzione degli importi oggetto di compensazione e dei titoli ed al risarcimento del danno non patrimoniale);
b) se, quindi, sia da ravvisare o meno l'inadempimento del patto di riempimento da parte della non essendo stato ritenuto al riguardo, CP_2 sufficiente, dalla S.C, il seguente passaggio motivazionale, contenuto nella sentenza cassata: “Risulta, altresì, pacifico che al momento della sottoscrizione della fideiussione per la quale l'odierno giudizio, il fosse cosciente del Pt_1 contenuto del documento, avendo, già rilasciato altra garanzia fideiussoria Il medesimo il anche per le proprie qualità personali, socio di maggioranza Pt_1 della soc. che a propria volta deteneva il 96% del capitale Controparte_12 della IM srl di cui era stato amministratore il non può ritenersi persona Pt_1 sprovveduta e/o inesperta, per cui può ritenersi pacificamente che ha sottoscritto pagina 12 di 35 quale fideiussione consapevolmente e cosciente del contenuto eventualmente a vergarsi”.
V. Il decisum
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, occorre, dunque, procedere ai sopra indicati accertamenti, onde pronunciarsi sulle domande del ove si Pt_1 consideri che “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito costituisce una nuova ed autonoma fase del processo di natura rescissoria, destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, statuisce per la prima volta sulle domande delle parti e non necessita di alcun impulso ulteriore da parte dell'originario appellante, la cui contumacia in quella sede, una volta riassunto il procedimento ad opera dell'interessato, non determina l'improseguibilità dell'appello, né il passaggio in giudicato delle sentenza di primo grado” (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10009 del 20/04/2017). Il giudizio di rinvio per motivi di merito integra, infatti, “una nuova ed autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo
o secondo grado, ha natura rescissoria ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad una precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti” (Cass.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24372 del 05/08/2022).
Al riguardo occorre preliminarmente rilevare che – avendo il con l'atto di Pt_1 citazione in riassunzione, ex art. 392 c.p.c., chiesto di condannare la “sia CP_2
a titolo di responsabilità contrattuale che a titolo di responsabilità extracontrattuale” (pagina 47) – la CONVENUTA IN RIASSUNZIONE ha eccepito in primo luogo, che l'allegazione del primo titolo di responsabilità costituisca una inammissibile mutatio libelli rispetto alle domande originariamente proposte con pagina 13 di 35 l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, rispetto al quale essa aveva già dichiarato di non accettare il contraddittorio.
In particolare, a detta di INTESA, dopo aver allegato la propria responsabilità extracontrattuale, il avrebbe mutato il titolo di responsabilità, invocando Pt_1 anche quella contrattuale.
In secondo luogo, la ripropone l'eccezione di prescrizione ex artt. 2043 e CP_2
2947 c.c. dell'azione di risarcimento del danno extracontrattuale, deducendo che tale eccezione sarebbe necessitata dall'inammissibilità della mutatio libelli, che escluderebbe che la domanda di risarcimento possa essere valutata a titolo responsabilità contrattuale e dal fatto che la domanda di risarcimento del danno proposta dal dovrebbe essere, quindi, valutata esclusivamente a titolo di Pt_1 responsabilità da “fatto illecito” (o extracontrattuale) ex art. 2043 c.c..
Secondo la predetta CONVENUTA IN RIASSUNZIONE, dunque, tale domanda sarebbe prescritta, in quanto, in presenza di un (presunto) “fatto illecito” avvenuto in data 1.04.1998, la richiesta di risarcimento del danno inviata alla da essa incorporata, con il fax del 21.10.2003 (sub. doc. 26 fascicolo di CP_2 parte primo grado del sarebbe stata trasmessa oltre il termine di Pt_1 quinquennale di prescrizione, ex art 2947 c.c., dovendo questo farsi decorrere dal momento in cui si era verificato il “fatto illecito” e non da quello successivo in cui era stata operata la compensazione.
INTESA ha, infine, riproposto – in quanto rimasta assorbita - la domanda di manleva formulata, in tesi, a titolo di indebito ex art. 2033 c.c. e, in subordine, a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., nei confronti dei ET della Filiale di
IV del AN di AP, e , Controparte_3 Parte_3 relativamente all'abusivo riempimento della fideiussione sottoscritta in bianco da
Parte_2
pagina 14 di 35 Dal canto proprio, con riferimento all'accertamento sopra indicato sub a), il sostiene che il patto di riempimento fosse stato quello di rendere Pt_1 operativo il modulo di fideiussione in bianco, anteriormente alla data del
1.04.1998 della sua apparente sottoscrizione, seppure il padre avesse sottoscritto tale modulo solo per l'ipotesi in cui altra fideiussione rilasciata in favore della società IM Impianti non avesse consentito il soddisfacimento del credito della e che l'eccezione di prescrizione sia infondata, per avere egli indirizzato in CP_2 data 21.10.2003, alla una lettera di costituzione in mora (suo doc. 26) CP_2 anticipata via fax, così interrompendo il termine di prescrizione quinquennale, rispetto alla data del 22.10.1998, nella quale gli era stata indirizzata la lettera con cui la stessa gli aveva comunicato la compensazione. CP_2
Sul rapporto principale
Tanto premesso, occorre valutare in primis, l'eccezione di inammissibilità delle domande di responsabilità contrattuale della riproposte in questa sede dal CP_2
Pt_1
Evidenzia il Collegio che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dopo aver chiesto di accertare la falsità della fideiussione in argomento, l'attore aveva altresì chiesto:
• di accertare il carattere indebito della operata compensazione e della appropriazione dei titoli in deposito;
• di dichiarare tenuta e condannare la alla restituzione degli importi CP_2 indebitamente compensati e dei titoli indebitamente trattenuti, ovvero, in caso di accertata impossibilità di reperire taluno dei titoli descritti, di liquidarne il valore nella maggior somma fra: i) il valore dei titoli stessi al momento in cui ne sia avvenuto il realizzo, ii) il valore degli stessi al momento della domanda giudiziale,
iii) il valore eventualmente accresciuto che sarà accertato in corso di causa;
pagina 15 di 35 • di dichiarare tenuta e condannare la a corrispondere gli interessi CP_2 ovvero i dividendi ed a trasferirgli gli ulteriori titoli azionari attribuiti gratuitamente o acquisiti nell'esercizio di diritto di opzione ovvero ad indennizzarlo per l'eventuale mancata attribuzione di azioni premio o per il mancato esercizio di diritti di opzione su azioni di nuova emissione, che negli anni intercorrenti fra il 22.10.1998 e la data della sentenza siano o sarebbero stati liquidati/liquidabili o attribuiti/attribuibili per i titoli azionari dei quali la si è CP_2 appropriata
• di condannare la al risarcimento dei danni non patrimoniali. CP_2
Con memoria ex art. 183 comma V c.p.c. il aveva, invece, chiesto di Pt_1 dichiarare tenuta e condannare la “sia a titolo di responsabilità CP_2 contrattuale che a titolo di responsabilità extracontrattuale”.
Dal canto proprio, la aveva espressamente dichiarato di non accettare ii CP_2 contraddittorio sulle nuove conclusioni così precisate dal neila propria Pt_1 memoria ex art. 183, 5° comma, c.p.c., poiché a suo dire, costituivano un'inammissibile mutatio libelli, a fronte dell'originaria richiesta di risarcimento danni da preteso illecito extracontrattuale, di rilevanza anche penale.
Tale eccezione di inammissibilità era stata riproposta anche in grado di appello ed
è stata qui richiamata.
Ebbene, osserva il Collegio che il titolo di responsabilità contrattuale non costituisce espressione di una nuova causa petendi e, quindi, di una non consentita mutatio libelli, non avendo il introdotto un nuovo tema di Pt_1 indagine.
, aveva infatti, fondato le sopra indicate domande di Parte_2 condanna della convenuta sulla pretesa condotta di abusivo riempimento della lettera di fideiussione del 1.04.1998 nonché sull'indebita compensazione e pagina 16 di 35 sull'indebita appropriazione da parte della dei propri titoli, fattispecie CP_2 riconducibili sia ad una condotta illecita extracontrattuale, che ad un inadempimento contrattuale (del patto di riempimento).
Del resto, come afferma la Corte di legittimità, “la modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali”
(Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 23975 del 06/09/2024).
Infatti, costituisce domanda nuova, come tale inammissibile, sempre come statuito dalla S.C., soltanto “quella relativa ad un diritto cd. eterodeterminato (o non autoindividuante) allorquando i fatti storici allegati in primo grado a sostegno dell'azione vengono sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi […]” (Cass.
Sez. 3 -Ordinanza n. 19186 del 15/09/2020).
Le domande di accertamento della responsabilità della , a titolo di CP_2 responsabilità contrattuale, vanno, dunque, ritenute ammissibili.
Con riguardo alla eccezione di prescrizione, sollevata in I e II grado e qui riproposta, la stessa si fonda sul fatto che la lettera del dell'ottobre 2003 Pt_1 sia tardiva, in ragione del fatto che il termine di prescrizione dovrebbe farsi farsi decorrere dal momento in cui si era verificato il “fatto illecito” e non da quello successivo costituito in cui era stata operata la compensazione.
Quest'ultima era avvenuta il 22.10.1998, allorquando fu indirizzata al Pt_1 una nuova lettera raccomandata con la quale si notificava al medesimo, la revoca dell'apertura di credito sul conto n.15/7051 e gli veniva comunicavato quanto segue: “in forza di fideiussione da Ella prestata in nostro favore nell'interesse della soc. IM IMPIANTI srl abbiamo operato compensazione tra i valori così pagina 17 di 35 come specificato in rubrica (saldo creditore su c/c e realizzato dei titoli dettagliati)
e le ns. ragioni di credito vantate verso la società medesima, ammontante a complessive Lit. 367.180.133 oltrecompetenze maturate e maturande” (doc.12
. Pt_1
L'eccezione è infondata, posto che in tema di diritto al risarcimento del danno, vige la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno (In tal senso Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 29328 del 13/11/2024).
Pertanto poiché l'operata compensazione ha costituito per Parte_2 indubbiamente una indebita riduzione del saldo attivo del suo conto corrente personale, frutto dell'asserita condotta illecita della il danno che ne è CP_2 derivato è stato reso palese solo quando tale indebita riduzione è stata posta in essere per effetto della compensazione operata in data 22.10.1998.
Di conseguenza, la lettera di costituzione in mora del 21.10.2003 a firma del difensore del trasmessa alla a mezzo fax in pari data, è valsa ad Pt_1 CP_2 interrompere la prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità extracontrattuale, recando la stessa, per quanto di interesse, il seguente contenuto:
pagina 18 di 35 A tale atto ha poi fatto seguito la costituzione in mora del 31.08.2005 ricevuta il
5.09.2005 dalla CP_2
Passando all'esame del merito, osserva il Collegio che come rilevato dalla Corte di legittimità:
• “il Tribunale, oltre a dichiarare inammissibile la querela di falso, aveva escluso fosse stata fornita la prova che la sottoscrizione di era stata Pt_1 apposta su di un foglio non ancora riempito e che il successivo riempimento era avvenuto contra pacta (cfr. sentenza di appello, pag. 6)”, mentre invece, il ricorrente, col terzo motivo, aveva dedotto di aver censurato tale decisum contrastando, specificamente, l'assunto per cui le prove offerte non offrissero sufficiente dimostrazione dell'abusivo riempimento;
• questa Corte di appello aveva, inoltre, motivato che “in difetto di prova e non ritenendo ammissibil[i] le prove orali chieste in primo grado il Pt_1 impugna la sentenza lamentando la mancata istruzione della causa da parte del primo Giudice e ritiene che la falsità della fideiussione sarebbe provata da elementi univoci riveniente dai fatti esposti sia in atto introduttivo del giudizio di primo grado, che in questo secondo grado, nonché dagli accertamenti compiuti in sede di indagini preliminari”.
pagina 19 di 35 Anche in questa sede l'ATTORE IN RIASSUNZIONE – perdurando il suo interesse sul punto - ha riproposto le prove dedotte e non ammesse volte a provare, in altro modo, il patto di riempimento ed il suo contenuto abusivo, prove rappresentate da:
1) interrogatorio formale del legale rappresentante di INTESA sui seguenti capitoli:
XII- “DCV che nell'agosto del 1998 pervenne alla sede centrale del AN di AP una nota del 14 agosto 1998 della filiale di IV del AN di AP, nella quale si faceva presente che il sig. - cui era stato richiesto di Pt_1 presidiare con personale malleveria il rischio ova linea di credito concessa alla Imal nel febbraio-marzo 1998 - aveva declinato l'invito”;
XIII- “DCV che il Dirigente della sede centrale, con teleprint datato 17.8.1998 costituente doc. 24 di parte attrice che Vi si mostra, autorizzò la proroga dell'affidamento della IM, pur facendo richiamo al diniego del sig. di Pt_1 prestare garanzia personale”.
2) richiesta di ordine di esibizione ad “della nota datata Controparte_1
1.08.1998 della Direzione della Filiale di IV, indirizzata alla Direzione Generale Area Centro Roma, alla quale fu dato riscontro con il teleprint datato 17.8.1998 prodotto come doc. 24 di parte appellante”.
Deduce il che il doc. 24 precitato rappresenta il teleprint del 17.08.1998, Pt_1 col quale te della sede centrale del AN di AP, rispondendo ad una nota del 14.08.1998 della filiale di IV, non acquisita agli atti – e per questo costituente oggetto della sopra indicata istanza di esibizione – aveva autorizzato la proroga dell'affidamento nell'interesse della IM ed aveva concluso con le seguenti parole: “Vi invitiamo infine a tenere presente che il sig. cui fu Pt_1 richiesto di presidiare il rischio con personale malleveria, declinò garbatamente l'invito”.
A detta dell'ATTORE IN RIASSUNZIONE, l'espressa menzione di questa circostanza proverebbe la falsità del negozio fideiussorio e della datazione postuma del 1.04.1998 della lettera di fideiussione, dal momento che la Direzione
Generale del AN di AP, nell'agosto del 1998, sapeva che l'apparante fideiussore avesse “declinato” la richiesta di prestare la propria garanzia personale (“malleveria”) per la IM.
pagina 20 di 35 Concorda la Corte con tale asserzione per quanto concerne la non veridicità dell'apparente data della lettera di fideiussione, a fronte delle dichiarazioni rese dal convenuto in sede di interrogatorio, quale persona sottoposta ad CP_3 indagini da parte del P.M.
Il medesimo, infatti, aveva quivi, dichiarato che la fideiussione de qua fosse stata sottoscritta dal in bianco, nell'ottobre 1996 e segnalato, altresì, Pt_1
l'anomalia della coincidenza tra la data di sottoscrizione della lettera della stessa fideiussione e quella del timbro postale su quest'ultima apposto, posto che in casi analoghi, passano almeno due giorni tra una data e l'altra, evidenziando, altresì, che alla data del 1.04.1998, non ci fosse alcuna necessità di garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla IM, dato che la stessa, solo pochi giorni prima (circostanza documentata) - e segnatamente con contratto del
27.03.1998, di seguito riprodotto - aveva ottenuto un ulteriore affidamento, senza necessità di alcuna garanzia:
pagina 21 di 35 La stessa precedente comunicazione della in pari data, all'impresa IM CP_2 conferma il presente convincimento:
La dichiarazione resa dal riguardo alla data della fideiussione, può, CP_3 dunque, assumere rilevanza come argomento di prova ex art. 116 c.p.c., a favore del essendo suffragata da altri elementi di prova, in ordine Pt_1 all'inadempimento del mandato ad scribendum.
Il dott. sentito a S.I.T. dalla P.G. nel procedimento penale Controparte_13 attivato dal ha confermato la versione del Direttore avendo in Pt_1 CP_3 particolare precisato che, successivamente all'incontro, in sua presenza, avuto dal col nuovo Direttore della Filiale di IV, in cui il primo vide la lettera Pt_1 di fideiussione riconoscendo la propria sottoscrizione, ma disconoscendone il contenuto, ha precisato:
pagina 22 di 35 Inoltre, come si evince dalla corrispondenza interna fra la filiale di IV e la
Direzione Generale di Area del AN di AP e, segnatamente, dal “modello
103”, protocollato in data 24.03.1998, l'unica garanzia presente a tale data, era il pegno a firma della rilasciato il 27.02.1998, di cui al Controparte_12 doc. 6 del Pt_1
Quanto all'abusivo riempimento della fideiussione de qua, il contenuto del precitato teleprint corrisponde a quello allegato dall'attore:
pagina 23 di 35 Anche se poco leggibile risulta effettivamente quivi dichiarato: “Vi invitiamo infine
a tenere presente che il sig. cui fu richiesto di presidiare il rischio con Pt_1 personale malleveria, declinò garbatamente l'invito”.
Trattasi di dichiarazione di valenza confessoria, da cui poter desumere che, prima dell'agosto 1998, il non avesse inteso rilasciare alcuna fideiussione a Pt_1 garanzia delle obbligazioni contratte dall'IM con la e che, quinndi, non CP_2 essendo stato raggiunto alcun accordo di riempimento in tal senso, vi fosse stato un inesatto adempimento per comportamento della stessa contrario a CP_2 buona fede oggettiva.
L'abusivo riempimento della fideiussione in questione, in difformità ad un diverso accordo tra le parti, trova riscontro anche nella ricostruzione delle prove effettuata dal P.M. e posta a base della sua richiesta in data 13.06.2005, di archiviazione del procedimento penale a carico del e del per il CP_3 Pt_3 reato p. e p. dall'art. 486 c.p., (successivamente abrogato), in cui si dà atto della conseguita certezza di tale condotta, posto che pur costituendo un atto della parte pubblica di quel procedimento, tale richiesta riassume l'esito delle indagini preliminari svolte e può valere come prova atipica, anch'essa liberamente valutabile in questa sede ex art. 116 c.p.c..
Infatti, colui che eccepisce l'abusivo riempimento "contra pacta" e, quindi, di inadempimento del mandato "ad scribendum" può provare la non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare (In tal senso Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 18989 del 01/09/2010, Sentenza n. 18654 del 12/09/2011
e Sez. 1, Sentenza n. 21600 del 20/09/2013).
Neppure va sottaciuto che la fideiussione in data 1.04.1998 avente il seguente tenore principale:
pagina 24 di 35 pur recando un importo di poco superiore a quello del precitato aumento a £
805.000.000, dell'apertura di credito regolata nel conto corrente intestato alla
IM, che era stato concesso sulla seguente richiesta della medesima:
pagina 25 di 35 non figurava tra le garanzie concesse alla alla data del “modello 103”, CP_2 protocollato il 24.03.1998, essendo, all'epoca, l'unica garanzia esistente, rappresentata – come detto - dal pegno rilasciato dal il 27.02.1998, Pt_1 quale amministratore della di cui al suo doc. 6. Controparte_12
Peraltro in tale “modello 103”, risulta segnalato quanto segue:
La stessa accettazione del fido di £ 805.000.000 era stata consegnata il
7.04.1998 e, quindi, dopo l'apparente rilascio, in data 01.04.1998, della fideiussione de qua, che quindi risulta essere “sorta dal nulla”, rispetto al diverso accordo intercorso tra le parti.
Ne consegue l'irrilevanza delle mezionate prove orali qui riproposte da e Pt_1 la non indispensabilità dell'invocato ordine di esibizione.
Può, dunque, accertarsi l'abusivo riempimento della fideiussione in data
01.04.1998 sottoscritta da da parte di personale Parte_2 dipendente della che a differenza del primo, a tale data, aveva maturato CP_2
l'interesse a garantirsi dall'inadempimento della debitrice principale IM.
Ne consegue l'illegittimità della operata compensazione dell'importo di lire
28.078.816 - che costituiva il saldo a credito del conto personale del - Pt_1 con le proprie maggiori ragioni di credito verso la IM nonché della appripriazione dei titoli in deposito presso la di proprietà del medesimo CP_2
il tutto come da seguente comunicazione del 22.10.1998: Pt_1
pagina 26 di 35 Stando così le cose l'ATTORE IN RIASSUNZIONE ha diritto alla restituzione dell'importo compensato, prelevato dal conto corrente del padre.
La va, quindi, condannata a restituire a , nella indicata CP_2 Parte_1 qualità, la somma di € 14.501,49, equivalente a quella di £ 28.078.816, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 dall'indebito (22.10.1998) alla domanda, a fronte della mala fede dell'istituto bancario e dalla domanda al saldo effettivo ex art. 1284 comma 4 c.c., posto che tale saggio di interesse “trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inapplicabile la disposizione alla domanda di ripetizione di indebito proposta dal correntista per la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla , in forza delle CP_2 clausole di un contratto di conto corrente dichiarate nulle)” (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 61 del 03/01/2023).
Occorre, inoltre, accertare se dal predetto abusivo riempimento della fideiussione de qua, siano derivati danni in capo al Pt_1
pagina 27 di 35 L'ATTORE IN RIASSUNZIONE - nella sua qualità di figlio ed unico erede di
- invoca il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli Parte_2 non patrimoniali patiti dal padre.
Quanto ai primi, si fa riferimento agli interessi ovvero ai dividendi ed agli ulteriori titoli azionari attribuiti gratuitamente o acquisiti nell'esercizio di diritto di opzione ovvero all'eventuale mancata attribuzione di azioni premio o al mancato esercizio di diritti di opzione su azioni di nuova emissione, che negli anni intercorrenti fra il 22 ottobre 1998 e la data della sentenza siano o sarebbero stati liquidati/liquidabili o attribuiti/attribuibili per i titoli azionari dei quali la si CP_2
è appropriata.
Quanto ai secondi, rivendica - nella indicata qualità - il Parte_1 risarcimento del danno biologico e, a titolo di responsabilità extracontrattuale indiretta, il risarcimento del danno morale e di ogni altra voce di danno non patrimoniale, quale il danno esistenziale e/o alla vita di relazione.
Per quanto concerne i danni patrimoniali, rileva la Corte che dall'abusivo riempimento della fideiussione deriva il diritto dell'ATTORE IN RIASSUNZIONE ad ottenere in restituzione da INTESA, il controvalore dei titoli di proprietà del padre come stimato dal CTU. Nel giudzio di appello era stata, infatti, espletata CTU contabile al fine di accertare “il valore dei titoli descritti nell'atto di citazione in appello al momento del realizzo da parte della a seguito della lettera CP_2
22.10.1998 nonché il loro diverso valore al momento della domanda giudiziale
(19/12/2005), tenuto conto dei dividendi e delle altre possibilità economiche riconducibili ai predetti titoli”.
I titoli di proprietà del in deposito presso il AN di AP, filiale di Pt_1
IV erano i seguenti:
pagina 28 di 35 I valori di tali titoli al 22/10/1998 (data della lettera della con cui era stata CP_2 comunicata la compensazione) erano i seguenti:
I valori di tali titoli al 23/12/1998 (data della querela per abusivo riempimento del modello di fideiussione a firma del erano i seguenti: Pt_1
In risposta al quesito postogli il CTU ha quindi formulato due tabelle riepilogative partendo dal valore dei titoli alle due date sopra indicate:
pagina 29 di 35 Come si può notare il valore finale di tutti i titoli corrisponde alla somma dei valori delle righe n. 2 e 5 e quindi alla somma tra € 73.332,26 ed € 336.898,93, dalla quale si ottiene un totale di € 410.231,19, che è lo stesso per entrambe le ipotesi.
Tale è l'importo che ad avviso del Collegio è, quindi, dovuto al nella Pt_1 indicata qualità, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale allegato.
Infatti, ove non sia possibile restituire quanto ricevuto indebitamente,
"l'accipiens" è tenuto a corrispondere l'equivalente pecuniario del valore del bene al momento dell'atto, adeguato alla stregua del deprezzamento della moneta fino alla decisione, trattandosi di tipico debito di valore, sorgendo la relativa obbligazione da un fatto illecito.
La convenuta in riassunzione va dunque condannata a pagare all'ATTORE CP_2
IN RIASSUNZIONE il suddetto importo di € 410.231,19, oltre rivalutazione monetaria progressiva ed interessi compensativi al tasso legale dall'illecito
(ovvero dalla operata appropriazione dei titoli di proprietà del , alla data Pt_1 di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali sino al saldo effettivo.
Resta da accertare, infine, se avesse patito danni non Parte_2 patrimoniali in conseguenza dell'abusivo riempimento della lettera di fideiussione del 1.04.1998. pagina 30 di 35 Sul punto la Corte ritiene di dover disporre CTU percipiente medico-legale e psichiatrica, come da separata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, rinviando, quindi, al definitivo ogni opportuna statuizione, anche con riguardo ai pretesi danni morale ed alla vita di relazione.
Sull'appello incidentale
Dal momento che ai sensi dell'art. 394 c.p.c. le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, INTESA ha articolato i seguenti motivi di appello incidentale:
1. Primo motivo: l'inammissibilità della “mutatio libelli”;
2. Secondo motivo: la prescrizione ex artt. 2043 e 2947 c.c.;
3. Terzo motivo: domanda di garanzia.
I primi due motivi, afferenti al rapporto principale tra il e INTESA, sono Pt_1 stati già esaminati in via preliminare in relaizone all'appello principale e quindi, richiamate le considerazioni sopra svolte al riguardo, vanno respinti, in quanto infondati.
In ordine al terzo motivo, occorre, invece, valutare il rapporto accessorio tra quest'ultima e gli ex ET e , della Filiale di IV CP_3 Pt_3 dell'allora AN di AP.
INTESA ha infatti concluso per sentir “accertare e dichiarare che i sigg. CP_3
- (C.F. ) - e - (C.F.
[...] CodiceFiscale_10 Parte_3 [...]
) - sono tenuti alla restituzione ex art 2033 c.c., o in subordine, al C.F._11 risarcimento ex art 2043 c.c., in favore di di tutto quanto Controparte_1 quest'ultima fosse condannata a pagare a per i fatti di causa;
per Parte_1
l'effetto, condannarli in solido ex artt. 2033 o 2043 c.c., a pagare ad
[...] qualunque importo che quest'ultima fosse tenuta a sostenere e Controparte_1 pagare a a titolo di sorte capitale, oltre danni, spese, rivalutazione, Parte_1
pagina 31 di 35 interessi, lucro cessante, accessori e quant'altro, in ipotesi, riconosciuto come dovuto all'attore stesso e/o nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa, comunque in misura non inferiore ad Euro 440.231,19”.
Entrambi gli ex ET sopra citatati, dal canto proprio, hanno richiamato in questa sede, l'eccezione di decadenza della dalla domanda di manleva CP_2 originariamente proposta nei loro confronti e qui riproposta, a fronte della sua mancata riproposizione tempestiva nel giudizio di appello.
A detta dei predetti CONVENUTI IN RIASSUNZIONE, la infatti, avrebbe CP_2 riproposto nel giudizio di appello la domanda di garanzia, sulla quale il Tribunale di IV non si era pronunciato, solo al momento della precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'8.06.2016, in violazione del principio sancito dalla
Suprema Corte con la pronuncia a Sezioni Unite, 21/03/2019, n. 7940, secondo cui: “Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n.
353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel
"thema decidendum" del giudizio di primo grado”.
Rileva la Corte che effettivamente nel costituirsi nel giudizio di appello INTESA non aveva riproposto la domanda di manleva, rimasta assorbita dalla pronuncia di rigetto delle domande avanzate dal di talché la stessa non può Pt_1 riproporre tale domanda in questa sede.
pagina 32 di 35 Infatti, ai sensi dell'art. 394 c.p.c., in sede di rinvio - ove si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la corte ha rinviato la causa – le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata e non possono rassenare conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione.
Anche se in appello in sede di precisazione delle conclusioni INTESA aveva altresì chiesto “sempre in ipotesi denegata di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto dal sig. accertata la responsabilità, concorrente o Parte_2 alternativa dei sigg.ri e nell'indebito Controparte_3 Parte_3 riempimento della fideiussione sottoscritta in bianco dal sig. Parte_2 condannare gli stessi e ,ovvero quello che tra i Parte_5 Parte_3 due dovesse essere ritenuto responsabile del preteso quanto contestato abusivo riempimento, a manlevare e garantire banca “IN AN AO dalla richieste formulate nei suoi confronti” tale domanda di regresso deve ritenersi tardivamente proposta nel giudizio di appello e, quindi, anche nel presente giudizio di riassunzione, con conseguente declaratoria di sua inammissibilità.
In conclusione, l'appello incidentale risulta infondato e le domande di manleva proposte nei confronti di ET di Filiale sopra indicati, vanno entrambe respinte.
VI. Sulle spese processuali
Necessitando la causa, per quanto sopra esposto, di ulteriore istruttoria, le spese del presente giudizio di rinvio e le restanti saranno liquidate con la definitiva statuizione sul merito, anche nel rapporto accessorio di garanzia impropria.
P.Q.M.
pagina 33 di 35 La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione - che ha cassato la sentenza n. 1775/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Firenze - riassunto da nella sua Parte_1 qualità di figlio ed unico erede di nei confronti di Parte_2 [...]
- già , , CP_1 Controparte_10 Controparte_3 [...]
, nonché della presso il TRIBUNALE DI Pt_3 Controparte_14
LIVORNO e della PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE
D'APPELLO DI FIRENZE, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
A. Riservata ogni opportuna valutazione in sede di definitiva statuizione nel merito sulla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali ACCOGLIE le restanti domande del nei termini che seguono: Pt_1
1. ACCERTA l'abusivo riempimento della lettera di fideiussione in data
1.04.1998, a firma di e, per l'effetto: Parte_2
• ACCERTA il carattere indebito della compensazione operata dal AN di
AP (oggi INTESA) dell'importo di lire 28.078.816 - che costituiva saldo a credito del conto personale del - con le maggiori ragioni di credito del Pt_1
AN di AP verso la IM Impianti Srl ed il carattere ulteriormente indebito della appropriazione dei titoli in deposito di proprietà del e per l'effetto Pt_1
CONDANNA la convenuta a restituire a , nella indicata CP_2 Parte_1 qualità di erede del padre la somma € 14.501,49, Parte_2 equivalente in euro a quella di £ 28.078.816, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 dall'indebito (22.10.1998) alla domanda e interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c..dalla domanda al saldo effettivo;
• CONDANNA al pagamento a favore Controparte_15 dell'ATTORE IN RIASSUNZIONE dell'importo di € 410.231,19, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria progressiva ed pagina 34 di 35 interessi compensativi al tasso legale dall'illecito (ovvero dalla operata appropriazione dei titoli di proprietà del , alla data di pubblicazione della Pt_1 presente sentenza oltre interessi legali sino al saldo effettivo;
B) RESPINGE l'appello incidentale e le domande di manleva riproposte da
; Controparte_1
C) DISPONE rimettersi la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
D) RISERVA la statuizione sulle spese del presente giudizio di rinvio e sulle restanti spese, in sede di definitiva statuizione nel merito.
Firenze, camera di consiglio del 17.04.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 35 di 35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 1741/2023 promossa da:
(C.F. ), NELLA SUA QUALITA' DI Parte_1 C.F._1
FIGLIO ED UNICO EREDE DI (C.F: Parte_2 C.F._2
) con il patrocinio dell'avv. PAOLO BASSANO (C.F. )
[...] C.F._3
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
- GIA' (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. DARIO MARTELLA (C.F. P.IVA_1
) C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._5
GIOVANNI IACOMINI (C.F. e dell'avv.ANNA LIPPONI (C.F. C.F._6
C.F._7
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._8
ALESSANDRA QUERCI (C.F. ) C.F._9
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LIVORNO (C.F.
) e PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA P.IVA_2
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE (C.F. ) P.IVA_3
pagina 1 di 35 CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
In data 17.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice in riassunzione:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte , in riforma della sentenza n. 1407/08 del Tribunale di IV in composizione collegiale , accertare la falsità della fidejussione, compilata da funzionari del AN di AP mediante abusivo riempimento di un modello sottoscritto in bianco dall'attore in anni precedenti per garantire un diverso contratto bancario, apparentemente rilasciata per la IM nei Parte_4 confronti del AN di AP (oggi IN AN AO) ed apparentemente datata 1.4.1998 , che il sig. non ha mai viceversa rilasciato. Parte_2
Piaccia comunque all'Ecc.ma Corte accertare il carattere indebito della compensazione operata dal AN di AP (oggi IN AN AO) dell'importo di lire 28.078.816 - che costituiva saldo a credito del conto personale del sig.
- con le maggiori ragioni di credito del AN di AP verso la IM ed il
Pt_1 carattere ulteriormente indebito della appropriazione dei titoli in deposito di proprietà del sig. descritti in premessa;
ed accertare altresì che il
Pt_1 riempimento di un modello fidejussorio rilasciato in bianco dal sig. e/o la
Pt_1 sua utilizzazione da parte della filiale del AN di AP costituirono condotte penalmente illecite riferibili a dipendenti della Banca per le quali la Banca è civilmente responsabile. Per l'effetto, piaccia all'Ecc.ma Corte dichiarare tenuto e condannare IN AN AO , sia a titolo di responsabilità contrattuale che a titolo di responsabilità extracontrattuale, a restituire gli importi indebitamente compensati, risultanti dal saldo attivo del suo conto corrente personale indicati dalla in lire 28.078.816 alla data del 22.10.1998 ed a restituire i titoli che il CP_2 aveva in deposito presso il AN di AP, dei quali la Banca si è
Pt_1 indebitamente appropriata e cioè:
EC IA Ord. n° 2.000
ENI spa n° 11.000
EC It. cum ass. n° 1.000
Benetton Fraz. n° 5.000
FIAT n° 3.000
pagina 2 di 35 Ord. n° 1.000 CP_4
W. Compart ord. n° 30.000
M.Lomb. 97/00 B. Chips Lit. 10.000.000 ovvero, in caso di accertata impossibilità di reperire taluno dei titoli descritti, piaccia all'Ecc.ma Corte liquidarne il valore nella maggior somma fra : i) il valore dei titoli stessi al momento in cui ne sia avvenuto il realizzo , ii) il valore degli stessi al momento della domanda giudiziale, iii) il valore eventualmente accresciuto che è stato accertato mediante CTU nel giudizio di appello;
ed inoltre dichiarare tenuto e condannare IN AN AO sia a titolo di responsabilità contrattuale che a titolo di responsabilità extracontrattuale a corrispondere al sig. gli interessi ovvero i dividendi ed a trasferirgli gli ulteriori titoli Parte_1 azionari attribuiti gratuitamente o acquisiti nell'esercizio di diritto di opzione ovvero ad indennizzarlo per l'eventuale mancata attribuzione di azioni premio o per il mancato esercizio di diritti di opzione su azioni di nuova emissione , che negli anni intercorrenti fra il 22 ottobre 1998 e la data della sentenza siano o sarebbero stati liquidati/liquidabili o attribuiti/attribuibili per i titoli azionari dei quali la si è appropriata . CP_2
Con maggiorazione di rivalutazione monetaria e di interessi al tasso legale dovuti su tutte le somme in denaro da liquidarsi al sig. Pt_1
Piaccia inoltre all'Ecc.ma Corte dichiarare tenuto e condannare IN AN AO sia a titolo di responsabilità contrattuale che a titolo di responsabilità extracontrattuale al risarcimento del danno biologico e –a titolo di responsabilità extracontrattuale indiretta- al risarcimento del danno morale e di ogni altra voce di danno non patrimoniale quale il danno esistenziale e/o alla vita di relazione , prodotti dalle condotte illecite sin qui descritte, da accertarsi anche mediante Consulenza Tecnica d'Ufficio psichiatrica e medico-legale; nonché alla rifusione delle spese di assistenza medica e di terapia ed a quelle di assistenza e di difesa quale persona offesa dal reato nel procedimento penale che ha preso avvio con la querela sporta il 23.12.1998.
Con vittoria di spese e di onorari del doppio grado di giudizio.
Previa ammissione delle seguenti prove riproposte nelle conclusioni di primo grado e nell'atto di appello, che qui di seguito si trascrivono:
pagina 3 di 35 «Senza accettare inversione di onere probatorio si deduce il seguente ulteriore capitolo di interrogatorio formale del legale rappresentante della CP_5
:
[...]
XII- “DCV che nell'agosto del 1998 pervenne alla sede centrale del AN di AP una nota del 14 agosto 1998 della filiale di IV del AN di AP, nella quale si faceva presente che il sig. era stato richiesto di CP_6 presidiare con personale malleveria il rischio della nuova linea di credito concessa alla Imal nel febbraio-marzo 1998- aveva declinato l'invito”;
XIII- “DCV che il Dirigente della sede centrale, con teleprint datato 17.8.1998 costituente doc. 24 di parte attrice che Vi si mostra, autorizzò la proroga dell'affidamento della IM, pur facendo richiamo al diniego del sig. di Pt_1 prestare garanzia personale”.
Si rinnova l'istanza perché l'Ecc.ma Corte ordini all'appellata IN AN AO l'esibizione della nota datata 1.08.1998 della Direzione della Filiale di IV, indirizzata alla Direzione Generale Area Centro Roma, alla quale fu dato riscontro con il teleprint datato 17.8.1998 prodotto come doc. 24 di parte appellante”.
Per - GIA' : Controparte_7 Controparte_2
“in via principale e nel merito, rigettare integralmente le domande dell'appellante principale in riassunzione perché infondate in fatto ed in diritto e non provate;
in via di appello incidentale, anche subordinato:
i) dichiarare inammissibile la “mutatio libelli” operata dal Sig. nel giudizio Pt_1 di primo grado con la memoria ex art. 183, quinto comma, c.p.c., e riproposta nel presente giudizio di rinvio, e per l'effetto dichiarare improponibile o inammissibile la citazione ex art 392 c.p.c., in quanto contenente conclusioni nuove o diverse rispetto a quelle formulate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
ii) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale (alla data del 1.4.2003) del diritto di controparte, e per l'effetto rigettare la domanda dell'appellante principale in riassunzione;
iii) accertare e dichiarare che i sigg. - (C.F. Controparte_3 C.F._10
) - e - (C.F. - sono tenuti alla
[...] Parte_3 CodiceFiscale_11 restituzione ex art 2033 c.c., o in subordine, al risarcimento ex art 2043 c.c., in favore di di tutto quanto quest'ultima fosse condannata a Controparte_1
pagina 4 di 35 pagare a per i fatti di causa;
per l'effetto, condannarli in solido ex Parte_1 artt. 2033 o 2043 c.c., a pagare ad qualunque importo Controparte_1 che quest'ultima fosse tenuta a sostenere e pagare a a titolo di sorte Parte_1 capitale, oltre danni, spese, rivalutazione, interessi, lucro cessante, accessori e quant'altro, in ipotesi, riconosciuto come dovuto all'attore stesso e/o nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa, comunque in misura non inferiore ad Euro 440.231,19.
In via istruttoria: rigettare la richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante di in quanto inammissibile o irrilevante ai Controparte_1 fini del decidere;
rigettare l'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c., perché irrilevante ed inammissibile.
Con vittoria delle spese di lite del giudizio di Cassazione e del presente grado, spese generali 15% ed accessori di legge”.
Per : Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiecitiis,
In via principale respingere le domande tutte formulate nel presente giudizio ed, in particolare, respingere le domande svolte da nei Controparte_8 confronti del comparente Dott. in quanto inammissibili ed Controparte_3 improcedibili in ragione della eccepita decadenza, per non averle la banca riproposte nel giudizio di appello (rubricato al Rg.1397/2009 Corte di Appello di Firenze) e per gli ulteriori motivi esposti nella narrativa degli atti;
In ipotesi, accertare e dichiarare l'estraneità assoluta del comparente rispetto ai fatti dedotti dall'appellante e posti a fondamento della sua azione e per l'effetto respingere le domande spiegate dall'istituto di credito nei propri confronti.
Con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi di giudizio”.
Per Parte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare le domande tutte proposte nei confronti del dott. , in quanto tardive, Parte_3 inammissibili, improponibili e comunque infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria delle spese di lite del giudizio di Cassazione e del presente grado.
pagina 5 di 35 In via istruttoria, si oppone alle istanze istruttorie proposte dall'appellante Pt_1
e dall'intimato in quanto inammissibili e/o irrilevanti ai fini del decidere. CP_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, nella sua qualità di Parte_1 figlio ed unico erede di (di seguito anche ATTORE IN Parte_2
RIASSUNZIONE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
[...]
(di seguito solo ) – già CP_1 CP_9 Controparte_10
, , la PROCURA DELLA REPUBBLICA
[...] Controparte_3 Parte_3 presso il TRIBUNALE DI LIVORNO e la PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE D'APPELLO DI FIRENZE (di seguito anche CONVENUTI IN
RIASSUNZIONE) a seguito della pronuncia di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione n. 17981/2023, per ottenere l'esame nel merito della vicenda sulla base delle indicazioni espresse dalla Suprema Corte.
La Corte di legittimità aveva cassato la sentenza impugnata, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti motivi e rinviando la causa, anche per le spese, a questa stessa Corte di Appello in diversa composizione.
Radicatosi il contraddittorio, i CONVENUTI IN RIASSUNZIONE, fatta eccezione per le due PROCURE DELLA REPUBBLICA, nel costituirsi in giudizio, concludevano come in epigrafe.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione in data 17.12.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio occorre effettuare una compiuta cronistoria dei fatti e delle vicende processuali.
pagina 6 di 35 I. Il giudizio di primo grado
aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_2
IV, la (di seguito solo già Controparte_10 CP_2 [...]
ed ora ), chiedendo l'accertamento della falsità CP_11 Controparte_1 di un documento recante fideiussione datata 1.04.1998, da lui apparentemente rilasciata a garanzia della posizione debitoria della IM Impianti s.r.l. (di seguito solo IM) partecipata al 95% dalla di cui egli era A.U., Controparte_12 essendosi trattato, invece, a suo dire, di un modulo di fideiussione sottoscritto in bianco, anteriormente alla suddetta data, per l'ipotesi in cui altra fideiussione rilasciata in favore della società IM non avesse consentito il soddisfacimento del credito della Banca.
L'attore aveva, altresì, domandato che fosse conseguentemente accertato il carattere indebito della compensazione operata dal AN di AP tra il credito da questo vantato nei confronti della IM ed il saldo attivo del proprio conto corrente personale, nonché il valore di realizzo dei propri titoli depositati presso il predetto istituto bancario, con condanna di quest'ultimo alla restituzione degli importi indebitamente compensati e dei titoli indicati, oltre che al risarcimento dei danni asseritamente sofferti.
Si era costituita in giudizio la contestando gli assunti attorei e chiedendo CP_2 di essere autorizzata alla chiamata in causa di e Controparte_3 Parte_3
, all'epoca dei fatti, direttori della filiale di IV del AN di AP (poi
[...] da essa incorporato) interessato all'operazione, al fine di esserne manlevata.
Si erano costituiti in giudizio i chiamati in causa, e contestando CP_3 Pt_3 ogni loro responsabilità e chiedendo, in tesi, la reiezione della domanda principale, in ordine all'accertamento della falsità materiale della fideiussione e di tutte le ulteriori domande, in quanto infondate ed in ipotesi, il rigetto delle domande proposte nei loro confronti. pagina 7 di 35 Il Tribunale di IV – con sentenza n. 1407/2008 - aveva dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dal rilevando che tale rimedio Pt_1 non fosse operante a fronte di un accordo di riempimento del documento, che l'attore non avesse dimostrato che la propria sottoscrizione fosse stata posta su un foglio non ancora riempito e che il successivo completamento del documento fosse avvenuto contra pacta.
II. La sentenza n. 1775/2018 di questa Corte d'Appello depositata il
26.07.2018
Con la sentenza cassata con rinvio, questa Corte di Appello, in diversa composizione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sugli appelli incidentali proposti da , Parte_2 Controparte_2
e avverso la precitata sentenza n. Controparte_3 Parte_3
1407/2008 del Tribunale di IV, aveva così deciso:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_2
n.1407/2008 del Tribunale di IV, che conferma;
2) Rigetta gli appelli incidentali proposti avverso la stessa sentenza da
[...]
e . CP_2 Controparte_3 Parte_3
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti in causa.
4) Pone a carico delle parti le spese di CTU.
A sostegno del decisum, questa Corte di merito, in diversa composizione, aveva in sintesi ritenuto che la querela di falso fosse inammissibile, in quanto proposta contro un documento asseritamente firmato in bianco contra pacta e che al momento della sottoscrizione, il fosse al corrente del contenuto del Pt_1 documento, avendo già rilasciato altra garanzia fideiussoria, non potendo quindi, il medesimo ritenersi persona sprovveduta o inesperta, poiché aveva sottoscritto consapevolmente ed era cosciente del contenuto eventualmente a vergarsi.
pagina 8 di 35 La stessa Corte territoriale aveva poi fatto discendere dall'inammissibilità della querela di falso, il rigetto di tutte le ulteriori domande proposte dal Pt_1
III. L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 17981/2023
La Corte di legittimità, con la pronuncia di rinvio, ha accolto il primo motivo del ricorso proposto dal avverso detta sentenza di appello (nullità della Pt_1 sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione contraddittoria, perplessa, obiettivamente incomprensibile, meramente apparente o inesistente, con conseguente assenza del requisito motivazionale del suo contenuto minimo costituzionale, richiesto dall'art. 111 Cost.) e il terzo motivo (violazione degli artt.
112 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 221 e 225, comma 2, c.p.c. per avere il
Giudice distrettuale fatto conseguire dalla ritenuta inammissibilità della querela di falso, il rigetto di tutte le altre domande di accertamento dell'inadempimento contrattuale e dell'illecito extracontrattuale proposte dall'attore, la cui decisione non dipendeva dalla falsità del documento).
La S.C. seppure abbia rilevato che effettivamente la querela di falso non avrebbe potuto proporsi in caso, come nella fattispecie, di abusivo riempimento di foglio in bianco contra pacta, rappresentato dalla fideiussione datata 1.04.1998, apparentemente rilasciata dal a garanzia della posizione debitoria di Pt_1
IM, a suo dire per l'ipotesi in cui altra fideiussione rilasciata in favore della stessa società IM non avesse consentito il soddisfacimento del credito della ha comunque accolto le censure mosse alla sentenza di appello: CP_2
• non potendosi ricavare da quest'ultima “le ragioni per cui, esclusa
l'ammissibilità della querela, siccome riferita a un abuso contra pactum, fosse da escludere l'inadempimento al patto di riempimento”;
• essendo rimasto “pure senza risposta, sul piano della logica motivazionale, il rigetto delle ulteriori domande di merito (relative alla restituzione degli importi oggetto di compensazione e dei titoli, oltre che al risarcimento del danno): pagina 9 di 35 domande il cui scrutinio imponeva si accertasse che, una volta esclusa
l'ammissibilità della querela di falso, il documento fosse stato o meno compilato dalla controparte contrattuale di nel rispetto di un mandato ad Pt_1 scribendum”.
IV. Il thema decidendum del presente giudizio
Passando, dunque, alla disamina delle domande proposte nel presente giudizio di rinvio, la Corte osserva quanto segue.
Il giudizio è stato riassunto da quale figlio ed unico erede di Parte_1
al fine di sentir: Parte_2
a) accertare la falsità della fidejussione, compilata da funzionari del AN di
AP mediante abusivo riempimento di un modello sottoscritto in bianco dal padre in anni precedenti, per garantire un diverso contratto bancario, apparentemente rilasciata nell'interesse della IM in data 1.04.1998, a favore del AN di AP (oggi INTESA);
b) accertare il carattere indebito della compensazione operata dal AN di
AP (oggi INTESA) dell'importo di lire 28.078.816 - che costituiva saldo a credito del conto personale del padre - con le maggiori ragioni di credito del
AN di AP verso la IM ed il carattere ulteriormente indebito della appropriazione dei titoli in deposito di sua proprietà;
c) accertare che il riempimento, da parte del padre, di un modello fidejussorio rilasciato in bianco e/o la sua utilizzazione da parte della filiale del AN di AP costituirono condotte penalmente illecite riferibili a dipendenti di quest'ultimo, per le quali il AN stesso sarebbe da ritenere civilmente responsabile (domanda non riproposta in memoria ex art. 183 comma V c.p.c. previgente);
d) per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare INTESA, sia a titolo di responsabilità contrattuale, che a titolo di responsabilità extracontrattuale, a pagina 10 di 35 restituirgli gli importi indebitamente compensati, risultanti dal saldo attivo del conto corrente personale del padre, indicati dalla in lire 28.078.816, alla CP_2 data del 22.10.1998 nonché i titoli che aveva in deposito Parte_2 presso il AN di AP, dei quali questo si sarebbe indebitamente appropriata, ovvero, in caso di accertata impossibilità di reperire taluno dei titoli descritti, liquidarne il valore nella maggior somma fra : i) il valore dei titoli stessi al momento in cui ne sia avvenuto il realizzo, ii) il valore degli stessi al momento della domanda giudiziale, iii) il valore eventualmente accresciuto che è stato accertato mediante CTU nel giudizio di appello;
e) dichiarare tenuta e condannare INTESA, sia a titolo di responsabilità contrattuale, che a titolo di responsabilità extracontrattuale a corrispondergli gli interessi ovvero i dividendi ed a trasferirgli gli ulteriori titoli azionari attribuiti gratuitamente o acquisiti nell'esercizio di diritto di opzione ovvero ad indennizzarlo per l'eventuale mancata attribuzione di azioni premio o per il mancato esercizio di diritti di opzione su azioni di nuova emissione, che negli anni intercorrenti fra il 22 ottobre 1998 e la data della sentenza sarebbero stati liquidati/liquidabili o attribuiti/attribuibili per i titoli azionari dei quali la si CP_2
è appropriata, oltre rivalutazione monetaria e di interessi al tasso legale;
f) dichiarare tenuta e condannare INTESA, sia a titolo di responsabilità contrattuale, che a titolo di responsabilità extracontrattuale al risarcimento del danno biologico patito dal padre e – a titolo di responsabilità extracontrattuale indiretta - al risarcimento del danno morale e di ogni altra voce di danno non patrimoniale, quale il danno esistenziale e/o alla vita di relazione, prodotti dalle condotte illecite sin qui descritte, da accertarsi anche mediante Consulenza
Tecnica d'Ufficio psichiatrica e medico-legale, nonché alla rifusione delle spese di assistenza medica e di terapia ed a quelle di assistenza e di difesa di Pt_1
pagina 11 di 35 , quale persona offesa dal reato nel procedimento penale introdotto Parte_2 con la querela sporta il 23.12.1998.
Ciò posto, occorre, in primo luogo, rilevare che l'accertamento della falsità della lettera di fideiussione in data 1.04.1998 non è precluso dalla ritenuta inammissibilità della querela di falso proposta dal contro tale documento, Pt_1 siccome riferita ad un abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco contra pacta.
Occorre, quindi, accertare in relazione alle indicazioni della S.C., esclusa l'ammissibilità della querela, siccome riferita a un abusivo riempimento della predetta lettera di fideiussione in data 1.04.1998 firmata dal Pt_1
a) se tale documento fosse stato o meno compilato dalla nel rispetto di CP_2 un mandato ad scribendum del e se, quindi, vi fosse stato Pt_1
“l'inadempimento al patto di riempimento”, con riguardo alle ulteriori domande di merito relative all'accertamento dell'inadempimento contrattuale e dell'illecito extra-contrattuale ed a quelle conseguenti di condanna della alla CP_2 restituzione degli importi oggetto di compensazione e dei titoli ed al risarcimento del danno non patrimoniale);
b) se, quindi, sia da ravvisare o meno l'inadempimento del patto di riempimento da parte della non essendo stato ritenuto al riguardo, CP_2 sufficiente, dalla S.C, il seguente passaggio motivazionale, contenuto nella sentenza cassata: “Risulta, altresì, pacifico che al momento della sottoscrizione della fideiussione per la quale l'odierno giudizio, il fosse cosciente del Pt_1 contenuto del documento, avendo, già rilasciato altra garanzia fideiussoria Il medesimo il anche per le proprie qualità personali, socio di maggioranza Pt_1 della soc. che a propria volta deteneva il 96% del capitale Controparte_12 della IM srl di cui era stato amministratore il non può ritenersi persona Pt_1 sprovveduta e/o inesperta, per cui può ritenersi pacificamente che ha sottoscritto pagina 12 di 35 quale fideiussione consapevolmente e cosciente del contenuto eventualmente a vergarsi”.
V. Il decisum
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, occorre, dunque, procedere ai sopra indicati accertamenti, onde pronunciarsi sulle domande del ove si Pt_1 consideri che “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito costituisce una nuova ed autonoma fase del processo di natura rescissoria, destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, statuisce per la prima volta sulle domande delle parti e non necessita di alcun impulso ulteriore da parte dell'originario appellante, la cui contumacia in quella sede, una volta riassunto il procedimento ad opera dell'interessato, non determina l'improseguibilità dell'appello, né il passaggio in giudicato delle sentenza di primo grado” (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10009 del 20/04/2017). Il giudizio di rinvio per motivi di merito integra, infatti, “una nuova ed autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo
o secondo grado, ha natura rescissoria ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad una precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti” (Cass.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24372 del 05/08/2022).
Al riguardo occorre preliminarmente rilevare che – avendo il con l'atto di Pt_1 citazione in riassunzione, ex art. 392 c.p.c., chiesto di condannare la “sia CP_2
a titolo di responsabilità contrattuale che a titolo di responsabilità extracontrattuale” (pagina 47) – la CONVENUTA IN RIASSUNZIONE ha eccepito in primo luogo, che l'allegazione del primo titolo di responsabilità costituisca una inammissibile mutatio libelli rispetto alle domande originariamente proposte con pagina 13 di 35 l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, rispetto al quale essa aveva già dichiarato di non accettare il contraddittorio.
In particolare, a detta di INTESA, dopo aver allegato la propria responsabilità extracontrattuale, il avrebbe mutato il titolo di responsabilità, invocando Pt_1 anche quella contrattuale.
In secondo luogo, la ripropone l'eccezione di prescrizione ex artt. 2043 e CP_2
2947 c.c. dell'azione di risarcimento del danno extracontrattuale, deducendo che tale eccezione sarebbe necessitata dall'inammissibilità della mutatio libelli, che escluderebbe che la domanda di risarcimento possa essere valutata a titolo responsabilità contrattuale e dal fatto che la domanda di risarcimento del danno proposta dal dovrebbe essere, quindi, valutata esclusivamente a titolo di Pt_1 responsabilità da “fatto illecito” (o extracontrattuale) ex art. 2043 c.c..
Secondo la predetta CONVENUTA IN RIASSUNZIONE, dunque, tale domanda sarebbe prescritta, in quanto, in presenza di un (presunto) “fatto illecito” avvenuto in data 1.04.1998, la richiesta di risarcimento del danno inviata alla da essa incorporata, con il fax del 21.10.2003 (sub. doc. 26 fascicolo di CP_2 parte primo grado del sarebbe stata trasmessa oltre il termine di Pt_1 quinquennale di prescrizione, ex art 2947 c.c., dovendo questo farsi decorrere dal momento in cui si era verificato il “fatto illecito” e non da quello successivo in cui era stata operata la compensazione.
INTESA ha, infine, riproposto – in quanto rimasta assorbita - la domanda di manleva formulata, in tesi, a titolo di indebito ex art. 2033 c.c. e, in subordine, a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., nei confronti dei ET della Filiale di
IV del AN di AP, e , Controparte_3 Parte_3 relativamente all'abusivo riempimento della fideiussione sottoscritta in bianco da
Parte_2
pagina 14 di 35 Dal canto proprio, con riferimento all'accertamento sopra indicato sub a), il sostiene che il patto di riempimento fosse stato quello di rendere Pt_1 operativo il modulo di fideiussione in bianco, anteriormente alla data del
1.04.1998 della sua apparente sottoscrizione, seppure il padre avesse sottoscritto tale modulo solo per l'ipotesi in cui altra fideiussione rilasciata in favore della società IM Impianti non avesse consentito il soddisfacimento del credito della e che l'eccezione di prescrizione sia infondata, per avere egli indirizzato in CP_2 data 21.10.2003, alla una lettera di costituzione in mora (suo doc. 26) CP_2 anticipata via fax, così interrompendo il termine di prescrizione quinquennale, rispetto alla data del 22.10.1998, nella quale gli era stata indirizzata la lettera con cui la stessa gli aveva comunicato la compensazione. CP_2
Sul rapporto principale
Tanto premesso, occorre valutare in primis, l'eccezione di inammissibilità delle domande di responsabilità contrattuale della riproposte in questa sede dal CP_2
Pt_1
Evidenzia il Collegio che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dopo aver chiesto di accertare la falsità della fideiussione in argomento, l'attore aveva altresì chiesto:
• di accertare il carattere indebito della operata compensazione e della appropriazione dei titoli in deposito;
• di dichiarare tenuta e condannare la alla restituzione degli importi CP_2 indebitamente compensati e dei titoli indebitamente trattenuti, ovvero, in caso di accertata impossibilità di reperire taluno dei titoli descritti, di liquidarne il valore nella maggior somma fra: i) il valore dei titoli stessi al momento in cui ne sia avvenuto il realizzo, ii) il valore degli stessi al momento della domanda giudiziale,
iii) il valore eventualmente accresciuto che sarà accertato in corso di causa;
pagina 15 di 35 • di dichiarare tenuta e condannare la a corrispondere gli interessi CP_2 ovvero i dividendi ed a trasferirgli gli ulteriori titoli azionari attribuiti gratuitamente o acquisiti nell'esercizio di diritto di opzione ovvero ad indennizzarlo per l'eventuale mancata attribuzione di azioni premio o per il mancato esercizio di diritti di opzione su azioni di nuova emissione, che negli anni intercorrenti fra il 22.10.1998 e la data della sentenza siano o sarebbero stati liquidati/liquidabili o attribuiti/attribuibili per i titoli azionari dei quali la si è CP_2 appropriata
• di condannare la al risarcimento dei danni non patrimoniali. CP_2
Con memoria ex art. 183 comma V c.p.c. il aveva, invece, chiesto di Pt_1 dichiarare tenuta e condannare la “sia a titolo di responsabilità CP_2 contrattuale che a titolo di responsabilità extracontrattuale”.
Dal canto proprio, la aveva espressamente dichiarato di non accettare ii CP_2 contraddittorio sulle nuove conclusioni così precisate dal neila propria Pt_1 memoria ex art. 183, 5° comma, c.p.c., poiché a suo dire, costituivano un'inammissibile mutatio libelli, a fronte dell'originaria richiesta di risarcimento danni da preteso illecito extracontrattuale, di rilevanza anche penale.
Tale eccezione di inammissibilità era stata riproposta anche in grado di appello ed
è stata qui richiamata.
Ebbene, osserva il Collegio che il titolo di responsabilità contrattuale non costituisce espressione di una nuova causa petendi e, quindi, di una non consentita mutatio libelli, non avendo il introdotto un nuovo tema di Pt_1 indagine.
, aveva infatti, fondato le sopra indicate domande di Parte_2 condanna della convenuta sulla pretesa condotta di abusivo riempimento della lettera di fideiussione del 1.04.1998 nonché sull'indebita compensazione e pagina 16 di 35 sull'indebita appropriazione da parte della dei propri titoli, fattispecie CP_2 riconducibili sia ad una condotta illecita extracontrattuale, che ad un inadempimento contrattuale (del patto di riempimento).
Del resto, come afferma la Corte di legittimità, “la modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali”
(Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 23975 del 06/09/2024).
Infatti, costituisce domanda nuova, come tale inammissibile, sempre come statuito dalla S.C., soltanto “quella relativa ad un diritto cd. eterodeterminato (o non autoindividuante) allorquando i fatti storici allegati in primo grado a sostegno dell'azione vengono sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi […]” (Cass.
Sez. 3 -Ordinanza n. 19186 del 15/09/2020).
Le domande di accertamento della responsabilità della , a titolo di CP_2 responsabilità contrattuale, vanno, dunque, ritenute ammissibili.
Con riguardo alla eccezione di prescrizione, sollevata in I e II grado e qui riproposta, la stessa si fonda sul fatto che la lettera del dell'ottobre 2003 Pt_1 sia tardiva, in ragione del fatto che il termine di prescrizione dovrebbe farsi farsi decorrere dal momento in cui si era verificato il “fatto illecito” e non da quello successivo costituito in cui era stata operata la compensazione.
Quest'ultima era avvenuta il 22.10.1998, allorquando fu indirizzata al Pt_1 una nuova lettera raccomandata con la quale si notificava al medesimo, la revoca dell'apertura di credito sul conto n.15/7051 e gli veniva comunicavato quanto segue: “in forza di fideiussione da Ella prestata in nostro favore nell'interesse della soc. IM IMPIANTI srl abbiamo operato compensazione tra i valori così pagina 17 di 35 come specificato in rubrica (saldo creditore su c/c e realizzato dei titoli dettagliati)
e le ns. ragioni di credito vantate verso la società medesima, ammontante a complessive Lit. 367.180.133 oltrecompetenze maturate e maturande” (doc.12
. Pt_1
L'eccezione è infondata, posto che in tema di diritto al risarcimento del danno, vige la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno (In tal senso Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 29328 del 13/11/2024).
Pertanto poiché l'operata compensazione ha costituito per Parte_2 indubbiamente una indebita riduzione del saldo attivo del suo conto corrente personale, frutto dell'asserita condotta illecita della il danno che ne è CP_2 derivato è stato reso palese solo quando tale indebita riduzione è stata posta in essere per effetto della compensazione operata in data 22.10.1998.
Di conseguenza, la lettera di costituzione in mora del 21.10.2003 a firma del difensore del trasmessa alla a mezzo fax in pari data, è valsa ad Pt_1 CP_2 interrompere la prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità extracontrattuale, recando la stessa, per quanto di interesse, il seguente contenuto:
pagina 18 di 35 A tale atto ha poi fatto seguito la costituzione in mora del 31.08.2005 ricevuta il
5.09.2005 dalla CP_2
Passando all'esame del merito, osserva il Collegio che come rilevato dalla Corte di legittimità:
• “il Tribunale, oltre a dichiarare inammissibile la querela di falso, aveva escluso fosse stata fornita la prova che la sottoscrizione di era stata Pt_1 apposta su di un foglio non ancora riempito e che il successivo riempimento era avvenuto contra pacta (cfr. sentenza di appello, pag. 6)”, mentre invece, il ricorrente, col terzo motivo, aveva dedotto di aver censurato tale decisum contrastando, specificamente, l'assunto per cui le prove offerte non offrissero sufficiente dimostrazione dell'abusivo riempimento;
• questa Corte di appello aveva, inoltre, motivato che “in difetto di prova e non ritenendo ammissibil[i] le prove orali chieste in primo grado il Pt_1 impugna la sentenza lamentando la mancata istruzione della causa da parte del primo Giudice e ritiene che la falsità della fideiussione sarebbe provata da elementi univoci riveniente dai fatti esposti sia in atto introduttivo del giudizio di primo grado, che in questo secondo grado, nonché dagli accertamenti compiuti in sede di indagini preliminari”.
pagina 19 di 35 Anche in questa sede l'ATTORE IN RIASSUNZIONE – perdurando il suo interesse sul punto - ha riproposto le prove dedotte e non ammesse volte a provare, in altro modo, il patto di riempimento ed il suo contenuto abusivo, prove rappresentate da:
1) interrogatorio formale del legale rappresentante di INTESA sui seguenti capitoli:
XII- “DCV che nell'agosto del 1998 pervenne alla sede centrale del AN di AP una nota del 14 agosto 1998 della filiale di IV del AN di AP, nella quale si faceva presente che il sig. - cui era stato richiesto di Pt_1 presidiare con personale malleveria il rischio ova linea di credito concessa alla Imal nel febbraio-marzo 1998 - aveva declinato l'invito”;
XIII- “DCV che il Dirigente della sede centrale, con teleprint datato 17.8.1998 costituente doc. 24 di parte attrice che Vi si mostra, autorizzò la proroga dell'affidamento della IM, pur facendo richiamo al diniego del sig. di Pt_1 prestare garanzia personale”.
2) richiesta di ordine di esibizione ad “della nota datata Controparte_1
1.08.1998 della Direzione della Filiale di IV, indirizzata alla Direzione Generale Area Centro Roma, alla quale fu dato riscontro con il teleprint datato 17.8.1998 prodotto come doc. 24 di parte appellante”.
Deduce il che il doc. 24 precitato rappresenta il teleprint del 17.08.1998, Pt_1 col quale te della sede centrale del AN di AP, rispondendo ad una nota del 14.08.1998 della filiale di IV, non acquisita agli atti – e per questo costituente oggetto della sopra indicata istanza di esibizione – aveva autorizzato la proroga dell'affidamento nell'interesse della IM ed aveva concluso con le seguenti parole: “Vi invitiamo infine a tenere presente che il sig. cui fu Pt_1 richiesto di presidiare il rischio con personale malleveria, declinò garbatamente l'invito”.
A detta dell'ATTORE IN RIASSUNZIONE, l'espressa menzione di questa circostanza proverebbe la falsità del negozio fideiussorio e della datazione postuma del 1.04.1998 della lettera di fideiussione, dal momento che la Direzione
Generale del AN di AP, nell'agosto del 1998, sapeva che l'apparante fideiussore avesse “declinato” la richiesta di prestare la propria garanzia personale (“malleveria”) per la IM.
pagina 20 di 35 Concorda la Corte con tale asserzione per quanto concerne la non veridicità dell'apparente data della lettera di fideiussione, a fronte delle dichiarazioni rese dal convenuto in sede di interrogatorio, quale persona sottoposta ad CP_3 indagini da parte del P.M.
Il medesimo, infatti, aveva quivi, dichiarato che la fideiussione de qua fosse stata sottoscritta dal in bianco, nell'ottobre 1996 e segnalato, altresì, Pt_1
l'anomalia della coincidenza tra la data di sottoscrizione della lettera della stessa fideiussione e quella del timbro postale su quest'ultima apposto, posto che in casi analoghi, passano almeno due giorni tra una data e l'altra, evidenziando, altresì, che alla data del 1.04.1998, non ci fosse alcuna necessità di garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla IM, dato che la stessa, solo pochi giorni prima (circostanza documentata) - e segnatamente con contratto del
27.03.1998, di seguito riprodotto - aveva ottenuto un ulteriore affidamento, senza necessità di alcuna garanzia:
pagina 21 di 35 La stessa precedente comunicazione della in pari data, all'impresa IM CP_2 conferma il presente convincimento:
La dichiarazione resa dal riguardo alla data della fideiussione, può, CP_3 dunque, assumere rilevanza come argomento di prova ex art. 116 c.p.c., a favore del essendo suffragata da altri elementi di prova, in ordine Pt_1 all'inadempimento del mandato ad scribendum.
Il dott. sentito a S.I.T. dalla P.G. nel procedimento penale Controparte_13 attivato dal ha confermato la versione del Direttore avendo in Pt_1 CP_3 particolare precisato che, successivamente all'incontro, in sua presenza, avuto dal col nuovo Direttore della Filiale di IV, in cui il primo vide la lettera Pt_1 di fideiussione riconoscendo la propria sottoscrizione, ma disconoscendone il contenuto, ha precisato:
pagina 22 di 35 Inoltre, come si evince dalla corrispondenza interna fra la filiale di IV e la
Direzione Generale di Area del AN di AP e, segnatamente, dal “modello
103”, protocollato in data 24.03.1998, l'unica garanzia presente a tale data, era il pegno a firma della rilasciato il 27.02.1998, di cui al Controparte_12 doc. 6 del Pt_1
Quanto all'abusivo riempimento della fideiussione de qua, il contenuto del precitato teleprint corrisponde a quello allegato dall'attore:
pagina 23 di 35 Anche se poco leggibile risulta effettivamente quivi dichiarato: “Vi invitiamo infine
a tenere presente che il sig. cui fu richiesto di presidiare il rischio con Pt_1 personale malleveria, declinò garbatamente l'invito”.
Trattasi di dichiarazione di valenza confessoria, da cui poter desumere che, prima dell'agosto 1998, il non avesse inteso rilasciare alcuna fideiussione a Pt_1 garanzia delle obbligazioni contratte dall'IM con la e che, quinndi, non CP_2 essendo stato raggiunto alcun accordo di riempimento in tal senso, vi fosse stato un inesatto adempimento per comportamento della stessa contrario a CP_2 buona fede oggettiva.
L'abusivo riempimento della fideiussione in questione, in difformità ad un diverso accordo tra le parti, trova riscontro anche nella ricostruzione delle prove effettuata dal P.M. e posta a base della sua richiesta in data 13.06.2005, di archiviazione del procedimento penale a carico del e del per il CP_3 Pt_3 reato p. e p. dall'art. 486 c.p., (successivamente abrogato), in cui si dà atto della conseguita certezza di tale condotta, posto che pur costituendo un atto della parte pubblica di quel procedimento, tale richiesta riassume l'esito delle indagini preliminari svolte e può valere come prova atipica, anch'essa liberamente valutabile in questa sede ex art. 116 c.p.c..
Infatti, colui che eccepisce l'abusivo riempimento "contra pacta" e, quindi, di inadempimento del mandato "ad scribendum" può provare la non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare (In tal senso Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 18989 del 01/09/2010, Sentenza n. 18654 del 12/09/2011
e Sez. 1, Sentenza n. 21600 del 20/09/2013).
Neppure va sottaciuto che la fideiussione in data 1.04.1998 avente il seguente tenore principale:
pagina 24 di 35 pur recando un importo di poco superiore a quello del precitato aumento a £
805.000.000, dell'apertura di credito regolata nel conto corrente intestato alla
IM, che era stato concesso sulla seguente richiesta della medesima:
pagina 25 di 35 non figurava tra le garanzie concesse alla alla data del “modello 103”, CP_2 protocollato il 24.03.1998, essendo, all'epoca, l'unica garanzia esistente, rappresentata – come detto - dal pegno rilasciato dal il 27.02.1998, Pt_1 quale amministratore della di cui al suo doc. 6. Controparte_12
Peraltro in tale “modello 103”, risulta segnalato quanto segue:
La stessa accettazione del fido di £ 805.000.000 era stata consegnata il
7.04.1998 e, quindi, dopo l'apparente rilascio, in data 01.04.1998, della fideiussione de qua, che quindi risulta essere “sorta dal nulla”, rispetto al diverso accordo intercorso tra le parti.
Ne consegue l'irrilevanza delle mezionate prove orali qui riproposte da e Pt_1 la non indispensabilità dell'invocato ordine di esibizione.
Può, dunque, accertarsi l'abusivo riempimento della fideiussione in data
01.04.1998 sottoscritta da da parte di personale Parte_2 dipendente della che a differenza del primo, a tale data, aveva maturato CP_2
l'interesse a garantirsi dall'inadempimento della debitrice principale IM.
Ne consegue l'illegittimità della operata compensazione dell'importo di lire
28.078.816 - che costituiva il saldo a credito del conto personale del - Pt_1 con le proprie maggiori ragioni di credito verso la IM nonché della appripriazione dei titoli in deposito presso la di proprietà del medesimo CP_2
il tutto come da seguente comunicazione del 22.10.1998: Pt_1
pagina 26 di 35 Stando così le cose l'ATTORE IN RIASSUNZIONE ha diritto alla restituzione dell'importo compensato, prelevato dal conto corrente del padre.
La va, quindi, condannata a restituire a , nella indicata CP_2 Parte_1 qualità, la somma di € 14.501,49, equivalente a quella di £ 28.078.816, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 dall'indebito (22.10.1998) alla domanda, a fronte della mala fede dell'istituto bancario e dalla domanda al saldo effettivo ex art. 1284 comma 4 c.c., posto che tale saggio di interesse “trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inapplicabile la disposizione alla domanda di ripetizione di indebito proposta dal correntista per la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla , in forza delle CP_2 clausole di un contratto di conto corrente dichiarate nulle)” (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 61 del 03/01/2023).
Occorre, inoltre, accertare se dal predetto abusivo riempimento della fideiussione de qua, siano derivati danni in capo al Pt_1
pagina 27 di 35 L'ATTORE IN RIASSUNZIONE - nella sua qualità di figlio ed unico erede di
- invoca il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli Parte_2 non patrimoniali patiti dal padre.
Quanto ai primi, si fa riferimento agli interessi ovvero ai dividendi ed agli ulteriori titoli azionari attribuiti gratuitamente o acquisiti nell'esercizio di diritto di opzione ovvero all'eventuale mancata attribuzione di azioni premio o al mancato esercizio di diritti di opzione su azioni di nuova emissione, che negli anni intercorrenti fra il 22 ottobre 1998 e la data della sentenza siano o sarebbero stati liquidati/liquidabili o attribuiti/attribuibili per i titoli azionari dei quali la si CP_2
è appropriata.
Quanto ai secondi, rivendica - nella indicata qualità - il Parte_1 risarcimento del danno biologico e, a titolo di responsabilità extracontrattuale indiretta, il risarcimento del danno morale e di ogni altra voce di danno non patrimoniale, quale il danno esistenziale e/o alla vita di relazione.
Per quanto concerne i danni patrimoniali, rileva la Corte che dall'abusivo riempimento della fideiussione deriva il diritto dell'ATTORE IN RIASSUNZIONE ad ottenere in restituzione da INTESA, il controvalore dei titoli di proprietà del padre come stimato dal CTU. Nel giudzio di appello era stata, infatti, espletata CTU contabile al fine di accertare “il valore dei titoli descritti nell'atto di citazione in appello al momento del realizzo da parte della a seguito della lettera CP_2
22.10.1998 nonché il loro diverso valore al momento della domanda giudiziale
(19/12/2005), tenuto conto dei dividendi e delle altre possibilità economiche riconducibili ai predetti titoli”.
I titoli di proprietà del in deposito presso il AN di AP, filiale di Pt_1
IV erano i seguenti:
pagina 28 di 35 I valori di tali titoli al 22/10/1998 (data della lettera della con cui era stata CP_2 comunicata la compensazione) erano i seguenti:
I valori di tali titoli al 23/12/1998 (data della querela per abusivo riempimento del modello di fideiussione a firma del erano i seguenti: Pt_1
In risposta al quesito postogli il CTU ha quindi formulato due tabelle riepilogative partendo dal valore dei titoli alle due date sopra indicate:
pagina 29 di 35 Come si può notare il valore finale di tutti i titoli corrisponde alla somma dei valori delle righe n. 2 e 5 e quindi alla somma tra € 73.332,26 ed € 336.898,93, dalla quale si ottiene un totale di € 410.231,19, che è lo stesso per entrambe le ipotesi.
Tale è l'importo che ad avviso del Collegio è, quindi, dovuto al nella Pt_1 indicata qualità, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale allegato.
Infatti, ove non sia possibile restituire quanto ricevuto indebitamente,
"l'accipiens" è tenuto a corrispondere l'equivalente pecuniario del valore del bene al momento dell'atto, adeguato alla stregua del deprezzamento della moneta fino alla decisione, trattandosi di tipico debito di valore, sorgendo la relativa obbligazione da un fatto illecito.
La convenuta in riassunzione va dunque condannata a pagare all'ATTORE CP_2
IN RIASSUNZIONE il suddetto importo di € 410.231,19, oltre rivalutazione monetaria progressiva ed interessi compensativi al tasso legale dall'illecito
(ovvero dalla operata appropriazione dei titoli di proprietà del , alla data Pt_1 di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali sino al saldo effettivo.
Resta da accertare, infine, se avesse patito danni non Parte_2 patrimoniali in conseguenza dell'abusivo riempimento della lettera di fideiussione del 1.04.1998. pagina 30 di 35 Sul punto la Corte ritiene di dover disporre CTU percipiente medico-legale e psichiatrica, come da separata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, rinviando, quindi, al definitivo ogni opportuna statuizione, anche con riguardo ai pretesi danni morale ed alla vita di relazione.
Sull'appello incidentale
Dal momento che ai sensi dell'art. 394 c.p.c. le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, INTESA ha articolato i seguenti motivi di appello incidentale:
1. Primo motivo: l'inammissibilità della “mutatio libelli”;
2. Secondo motivo: la prescrizione ex artt. 2043 e 2947 c.c.;
3. Terzo motivo: domanda di garanzia.
I primi due motivi, afferenti al rapporto principale tra il e INTESA, sono Pt_1 stati già esaminati in via preliminare in relaizone all'appello principale e quindi, richiamate le considerazioni sopra svolte al riguardo, vanno respinti, in quanto infondati.
In ordine al terzo motivo, occorre, invece, valutare il rapporto accessorio tra quest'ultima e gli ex ET e , della Filiale di IV CP_3 Pt_3 dell'allora AN di AP.
INTESA ha infatti concluso per sentir “accertare e dichiarare che i sigg. CP_3
- (C.F. ) - e - (C.F.
[...] CodiceFiscale_10 Parte_3 [...]
) - sono tenuti alla restituzione ex art 2033 c.c., o in subordine, al C.F._11 risarcimento ex art 2043 c.c., in favore di di tutto quanto Controparte_1 quest'ultima fosse condannata a pagare a per i fatti di causa;
per Parte_1
l'effetto, condannarli in solido ex artt. 2033 o 2043 c.c., a pagare ad
[...] qualunque importo che quest'ultima fosse tenuta a sostenere e Controparte_1 pagare a a titolo di sorte capitale, oltre danni, spese, rivalutazione, Parte_1
pagina 31 di 35 interessi, lucro cessante, accessori e quant'altro, in ipotesi, riconosciuto come dovuto all'attore stesso e/o nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa, comunque in misura non inferiore ad Euro 440.231,19”.
Entrambi gli ex ET sopra citatati, dal canto proprio, hanno richiamato in questa sede, l'eccezione di decadenza della dalla domanda di manleva CP_2 originariamente proposta nei loro confronti e qui riproposta, a fronte della sua mancata riproposizione tempestiva nel giudizio di appello.
A detta dei predetti CONVENUTI IN RIASSUNZIONE, la infatti, avrebbe CP_2 riproposto nel giudizio di appello la domanda di garanzia, sulla quale il Tribunale di IV non si era pronunciato, solo al momento della precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'8.06.2016, in violazione del principio sancito dalla
Suprema Corte con la pronuncia a Sezioni Unite, 21/03/2019, n. 7940, secondo cui: “Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n.
353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel
"thema decidendum" del giudizio di primo grado”.
Rileva la Corte che effettivamente nel costituirsi nel giudizio di appello INTESA non aveva riproposto la domanda di manleva, rimasta assorbita dalla pronuncia di rigetto delle domande avanzate dal di talché la stessa non può Pt_1 riproporre tale domanda in questa sede.
pagina 32 di 35 Infatti, ai sensi dell'art. 394 c.p.c., in sede di rinvio - ove si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la corte ha rinviato la causa – le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata e non possono rassenare conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione.
Anche se in appello in sede di precisazione delle conclusioni INTESA aveva altresì chiesto “sempre in ipotesi denegata di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto dal sig. accertata la responsabilità, concorrente o Parte_2 alternativa dei sigg.ri e nell'indebito Controparte_3 Parte_3 riempimento della fideiussione sottoscritta in bianco dal sig. Parte_2 condannare gli stessi e ,ovvero quello che tra i Parte_5 Parte_3 due dovesse essere ritenuto responsabile del preteso quanto contestato abusivo riempimento, a manlevare e garantire banca “IN AN AO dalla richieste formulate nei suoi confronti” tale domanda di regresso deve ritenersi tardivamente proposta nel giudizio di appello e, quindi, anche nel presente giudizio di riassunzione, con conseguente declaratoria di sua inammissibilità.
In conclusione, l'appello incidentale risulta infondato e le domande di manleva proposte nei confronti di ET di Filiale sopra indicati, vanno entrambe respinte.
VI. Sulle spese processuali
Necessitando la causa, per quanto sopra esposto, di ulteriore istruttoria, le spese del presente giudizio di rinvio e le restanti saranno liquidate con la definitiva statuizione sul merito, anche nel rapporto accessorio di garanzia impropria.
P.Q.M.
pagina 33 di 35 La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione - che ha cassato la sentenza n. 1775/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Firenze - riassunto da nella sua Parte_1 qualità di figlio ed unico erede di nei confronti di Parte_2 [...]
- già , , CP_1 Controparte_10 Controparte_3 [...]
, nonché della presso il TRIBUNALE DI Pt_3 Controparte_14
LIVORNO e della PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE
D'APPELLO DI FIRENZE, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
A. Riservata ogni opportuna valutazione in sede di definitiva statuizione nel merito sulla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali ACCOGLIE le restanti domande del nei termini che seguono: Pt_1
1. ACCERTA l'abusivo riempimento della lettera di fideiussione in data
1.04.1998, a firma di e, per l'effetto: Parte_2
• ACCERTA il carattere indebito della compensazione operata dal AN di
AP (oggi INTESA) dell'importo di lire 28.078.816 - che costituiva saldo a credito del conto personale del - con le maggiori ragioni di credito del Pt_1
AN di AP verso la IM Impianti Srl ed il carattere ulteriormente indebito della appropriazione dei titoli in deposito di proprietà del e per l'effetto Pt_1
CONDANNA la convenuta a restituire a , nella indicata CP_2 Parte_1 qualità di erede del padre la somma € 14.501,49, Parte_2 equivalente in euro a quella di £ 28.078.816, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 dall'indebito (22.10.1998) alla domanda e interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c..dalla domanda al saldo effettivo;
• CONDANNA al pagamento a favore Controparte_15 dell'ATTORE IN RIASSUNZIONE dell'importo di € 410.231,19, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria progressiva ed pagina 34 di 35 interessi compensativi al tasso legale dall'illecito (ovvero dalla operata appropriazione dei titoli di proprietà del , alla data di pubblicazione della Pt_1 presente sentenza oltre interessi legali sino al saldo effettivo;
B) RESPINGE l'appello incidentale e le domande di manleva riproposte da
; Controparte_1
C) DISPONE rimettersi la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
D) RISERVA la statuizione sulle spese del presente giudizio di rinvio e sulle restanti spese, in sede di definitiva statuizione nel merito.
Firenze, camera di consiglio del 17.04.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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