Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01991/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giusy Aiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Cosenza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
DEL PROVVEDIMENTO PROT. N. -OMISSIS-E NOTIFICATO IN DATA -OMISSIS- CON IL QUALE LA QUESTURA DI COSENZA HA RESPINTO LA RICHIESTA DI LICENZA DI PORTO FUCILE PER USO CACCIA
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. ME GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto ritualmente notificato il 23.12.2021 e depositato il 14.1.2022 -OMISSIS- ha esposto:
-) a seguito della inoltrata di rilascio/rinnovo di licenza di porto di fucile per uso caccia, la Questura di Cosenza inoltrava comunicazione di avvio del procedimento a seguito della quale egli depositava memoria scritta con allegata documentazione;
-) con provvedimento prot. n. -OMISSIS-e notificato in data -OMISSIS- la Questura di Cosenza rigettava detta istanza, alla luce delle informazioni assunte da cui si rilevava l'esistenza di un decreto penale del G.I.P. di -OMISSIS- nell'anno -OMISSIS- per omesso versamento contributi, nonché di una sentenza Tribunale-OMISSIS- del -OMISSIS- per omesso versamento contributi e di altri due procedimenti di cui uno per truffa, l'altro per bancarotta fraudolenta, non ancora, ad oggi, definiti, da cui si inferiva la mancanza in capo al richiedente dei requisiti previsti dalla vigente normativa per il rilascio della autorizzazione del porto di fucile per uso caccia non essendo stata adeguatamente comprovata l’affidabilità del richiedente.
1.1- Il predetto provvedimento viene avversato per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge; Violazione dell’art. 10-bis L 241/90 – Eccesso di potere - Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione – Nullità – Illogicità.
Il ricorrente richiama la memoria depositata in sede procedimentale, che non sarebbe stata valutata in sede provvedimentale se non a mezzo di un asettico e insufficiente richiamo a precedenti giurisprudenziali non calati sul caso concreto, con conseguenziale vizio carenza di motivazione.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del R.D.773/1931 - Eccesso di potere per falsità e/o erronea valutazione dei presupposti - Insussistenza dei presupposti ed erronea valutazione degli stessi. Carenza di istruzione.
Osserva il ricorrente che i pregiudizi rilevati dalla Prefettura –anche per la natura, le circostanze e la risalenza temporale- non risulterebbero idonei ad evidenziare una personalità violenta, incline a risolvere situazioni di conflittualità anche con ricorso alle armi, o, in ipotesi, in grado di attentare all’altrui patrimonio con uso di armi e che non diano garanzia di un corretto uso delle armi senza creare turbativa all’ordine.
3) Carenza e/o difetto di istruttoria: istruttoria incongrua, lacunosa ed erronea - Violazione del principio di proporzionalità e buon andamento della pubblica amministrazione.
Afferma il ricorrente che gli episodi richiamati non attengono all’esistenza di comportamenti inidonei a rilevare la non affidabilità del ricorrente ai fini dell'autorizzazione richiesta, conducendo all’adozione di un provvedimento incoerente rispetto ai presupposti su cui si fonda, peraltro in considerazione del fatto che le medesime circostanze non erano state ritenute dalla stessa amministrazione ostative ai pregressi rinnovi del porto d’armi – da ultimo nell’anno 2015 – successivi alla loro verificazione.
Inoltre, quanto all'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali rileva il ricorrente che è stata prevista la sospensione della pena e la non menzione e, per altro verso, non vi è alcuna dichiarazione di recidiva, come invece erroneamente rilevato nel provvedimento impugnato, da cui deriverebbe altresì vizio di istruttoria.
4) Travisamento dei fatti - Difetto di motivazione: motivazione erronea, incongrua, illogica e contraddittoria.
Deduce il ricorrente la sussistenza di erroneità dei presupposti, oltre che incompletezza istruttoria, a base del contestato diniego, anche in considerazione della diversa certificazione di idoneità all’ottenimento del porto d’armi uso sportivo rilasciata dal-OMISSIS-, oltre che in considerazione della regolarità della propria situazione lavorativa e familiare e dall’assenza di mende anche solo quanto a misure di prevenzione.
2- Il 17.1.2022 si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
3- In vista della trattazione del merito, in data 29.7.2025 il Ministero ha depositato documenti.
4- All’udienza straordinaria di smaltimento del 14.11.2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
5- Il ricorso, le cui censure possono essere scrutinate congiuntamente perché interconnesse, è infondato.
6- Giova preliminarmente richiamare l'assetto normativo delle autorizzazioni di polizia, in particolare il porto d'armi -come concretato dalla giurisprudenza ripresa anche da questa Sezione (da ultimo, sentenze n. 948 del 14.6.2024 e n. 1036 del 27.6.2024)- per quanto di rilevante in questa sede:
-) per costante giurisprudenza di prime e seconde cure, la possibilità di detenere armi è un'ipotesi assolutamente eccezionale nel nostro sistema giuridico: "nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014), e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013; n. 4121/2014)" (Cons. St., sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404; Cons. St., sez. III, 30 novembre 2018, n. 6812);
-) la licenza di porto d'armi può essere negata all'istante anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati quando, per circostanze legate alla sua condotta, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto; a tali fini l'Autorità amministrativa può comunque valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, per desumerne la pericolosità, o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi proprio al corretto uso delle armi (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 luglio 2013 n. 3979). Ai fini della revoca della licenza l'Autorità di pubblica sicurezza può, dunque, apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018);
- Il giudizio di affidabilità previsto dal T.U.L.P.S. nell'uso delle armi è differente, quanto a presupposti e funzioni, rispetto a quello effettuato dal giudice in sede di accertamento della responsabilità penale. Il primo si effettua in base ad un giudizio prognostico e ha una precipua funzione precauzionale; l'altro, invece, è improntato a un rigoroso principio di tassatività, svolge una funzione repressiva e sanzionatoria, incidendo su diritti fondamentali della persona, presuppone un accertamento, al di sopra di ogni ragionevole dubbio, dei fatti che giustificano la reazione punitiva. Ciò spiega perché l'Autorità di P.A. possa valutare nell'oggettività storica i fatti di reato e legittimamente prescindere dagli esiti del procedimento, a maggior ragione se questi si sostanziano in sentenze di non luogo a procedere per ritiro della querela o di estinzione del reato per prescrizione che lasciano impregiudicato l'accertamento dei fatti che confortano l'inaffidabilità del richiedente e il concreto pericolo di abuso di armi: T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 09/05/2022, n.3137;
-) inoltre, stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2294; 11 luglio 2014, n. 3547; 24 agosto 2016, n. 3687; 14 dicembre 2016, n. 5276);
-) in punto di sindacato giurisdizionale rispetto alle valutazioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza si precisa che non è compito del g.a. sostituirsi all'autorità competente nel valutare discrezionalmente se una determinata situazione giustifica o non una misura cautelativa quale il ritiro del porto fucile uso caccia dell'interessato, ma solo verificare che la valutazione fatta non sia " ictu oculi " errata ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678, TAR Campania - Napoli, Sez. V, 18 marzo 2020, n. 1181).
6- Nella fattispecie a carico del ricorrente vengono evidenziati i seguenti pregiudizi:
-) decreto penale di condanna del -OMISSIS- per omesso versamento di contributi, reclusione mesi tre, sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria (multa 22.500 euro);
-) sentenza del -OMISSIS-per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali continuato, con condanna alla reclusione mesi due e 200,00 euro di molta;
-) procedimento penale per bancarotta fraudolenta;
-) altro procedimento penale per truffa per il quale risulta una condanna, appellata, alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 100,00 di multa.
7- Orbene, alla luce della giurisprudenza sopra menzionata il gravato rigetto resiste nel complesso alle censure del ricorrente.
8- Si tratta infatti di reati –il cui dato fattuale (ossia la relativa esistenza) non è specificamente contestato da parte ricorrente– connotati da marcata gravità, commessi mediante frode, dai quali è del tutto coerente desumere, in base al criterio dell’ id quod plerumque accidit , che il ricorrente non offra alcuna garanzia di affidabilità rispetto al corretto uso delle armi, con conseguente ragionevolezza della motivata valutazione espressa dall’amministrazione (in argomento v. anche T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 3.12.2013, n. 2672).
9- Né rileva la circostanza che non si tratti di reati ex se ostativi al rilascio del titolo.
Invero, l’art. 43 del T.U.L.P.S. pone dei limiti alla possibilità per l’amministrazione di rilasciare la licenza di portare armi.
Così, il primo comma, dispone che “oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi” a chi ha riportato condanne per determinati reati, tra i quali (lett. a) “delitti non colposi commessi con violenza contro le persone”, nonché (lett. c) reato di “porto abusivo di armi”.
Viceversa, il secondo comma della norma dispone che “La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi […] non dà affidamento di non abusare delle armi”.
Dal confronto tra le due disposizioni emerge che, mentre il primo comma vincola l’amministrazione a rifiutare il rilascio del porto d’armi in presenza di condanne per determinati reati, al contrario il secondo comma introduce un potere discrezionale, rimettendo alla valutazione dell’amministrazione la verifica dei presupposti per il rilascio del titolo in presenza di condanne per reati diversi da quelli elencati nel primo comma e, comunque, sulla base di un giudizio di affidabilità della persona interessata.
Quest’ultima è l’ipotesi rilevante nel caso di specie, atteso che l’amministrazione non ha preso atto dell’esistenza di un reato ostativo, ma, sulla base di una valutazione del tutto coerente, ha ritenuto che i reati commessi dal ricorrente, alcuni dei quali connotati da frode, fossero espressivi per la loro concreta consistenza e reiterazione dell’inaffidabilità del richiedente manifestando una sua proclività a delinquere.
10- Del pari, è priva di pregio la contestazione relativa all’omessa considerazione della personalità complessiva dell’interessato, in quanto i fatti complessivamente valutati dall’amministrazione integrano un quadro indiziario riportato all’attualità che –per la non episodicità dei pregiudizi, la loro continuità nel tempo e la non significativa risalenza temporale degli stessi- siano oggettivamente idoneo a supportare la determinazione assunta.
11- Irrilevante è peraltro la certificazione sanitaria di idoneità all’uso delle armi, atteso che essa verte su un profilo –quello dell’idoneità fisica e dunque dell’assenza di patologie– del tutto diverso da quello legittimamente apprezzato dall’Autorità di pubblica sicurezza.
12- Quanto poi all’esistenza di pregressi rilasci e rinnovi, è da notare anziutto che “ l'esser stato titolare di porto di armi non fa nascere alcuna aspettativa, considerando come, ogni volta che esamina una istanza di rinnovo, la Questura esprime una valutazione attuale degli interessi pubblici e privati coinvolti, finalizzata alla concreta salvaguardia dell'ordine pubblico " ( ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. III, 14.12.2016, n. 5276, T.A.R. Lombardia, Milano, -OMISSIS-, n. 1665) e, più in dettaglio, che " Gli art. 11 e 43, t.ul.p.s., attribuiscono al questore e/o prefetto il potere di negare e di revocare il porto d'armi ogni qualvolta si debba ragionevolmente temere che l'interessato sia potenzialmente capace di abusarne, previa valutazione tipicamente discrezionale circa l'affidabilità del titolare della licenza ai fini dell'uso dell'arma, in rapporto alla tutela dell'ordine pubblico (non solo in caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione), nonché alla prevenzione della commissione di illeciti; pertanto, la revoca della licenza non richiede un oggettivo ed accertato abuso delle armi, bastando che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, non essendo a tal fine necessario il preventivo, concreto uso; d'altra parte, il diniego di rinnovo del porto di fucile non contraddice un precedente provvedimento di rilascio, avendo l'autorità di polizia un'ampia potestà di riesame delle determinazioni già adottate, ove sopraggiungano o si riconsiderino circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego di autorizzazione; infatti, il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, il diniego di licenza e la revoca del porto d'armi non richiedono un oggettivo ed accertato abuso delle armi, bastando il motivato accertamento che il soggetto non dia affidamento di non abusarne " (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 18.12.2009, n. 3203).
Tanto sarebbe in sé sufficiente per escludere la rilevanza di ogni affidamento in capo al ricorrente, avendo la Questura adeguatamente evidenziato le ragioni che, all’attualità, inficiano l’affidabilità del ricorrente all’uso delle armi.
In ogni caso, dalle allegazioni in atti si evince chiaramente che l’Autorità di Pubblica Sicurezza ha considerato anche dati fattuali più recenti (quali la sentenza del -OMISSIS-ma emessa il -OMISSIS-e dunque successiva al rilascio del 2015) che, nel complesso, possono neutralizzare le precedenti valutazioni favorevoli al ricorrente.
13- Neanche la doglianza afferente alla mancata valutazione delle deduzioni dell’interessato è centrata.
Osserva la giurisprudenza che “ Il dovere di esame delle memorie prodotte dall'interessato a seguito della comunicazione di avvio del procedimento non comporta la confutazione analitica delle allegazioni presentate, purché il provvedimento finale sia corredato da una motivazione che renda nella sostanza percepibili le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa a quelle osservazioni. Pertanto, l'Amministrazione, nell'adottare un provvedimento, non è tenuta a riportare il testo integrale delle deduzioni del potenziale destinatario, essendo sufficiente che le valuti nel loro complesso o per questioni omogenee. Difatti, la funzione della partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo mediante la prospettazione di osservazioni e controdeduzioni è quella di far emergere gli interessi, anche spiccatamente privati, che sottostanno all'azione amministrativa discrezionale, in modo da orientare correttamente ed esaustivamente la stessa scelta della P.A. mediante una ponderata valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco per il raggiungimento della maggiore soddisfazione possibile dell'interesse pubblico. Se ciò non comporta che l'Amministrazione sia tenuta ad accogliere le osservazioni del privato, un rilievo invalidante del provvedimento amministrativo deve invece riconoscersi quando sia provato che l'Amministrazione non abbia neppure esaminato le osservazioni e le controdeduzioni formulate dall'interessato a seguito della rituale comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento.” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 13.10.2023, n.5612), considerato ancora che “ L'obbligo dell'Amministrazione di dare riscontro alle osservazioni procedimentali non va inteso quale obbligo di confutazione puntuale di tutti i singoli rilievi sollevati dall'interessato, essendo sufficiente, affinché la garanzia partecipativa possa dirsi rispettata, che nella motivazione dell'atto si dimostri di aver tenuto in considerazione tali rilievi e si esponga sinteticamente il ragionamento complessivo che ne ha permesso il superamento ” (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 12.6.2023, n.577) e rilevato infine che “ Nell'ambito di un procedimento amministrativo l'onere dell'amministrazione pubblica di illustrare le ragioni per le quali non abbia tenuto conto delle osservazioni dei privati, presentate ex art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 non deve essere inteso in senso formalistico, atteso che lo stesso viene meno nel caso in cui le dette osservazioni non avrebbero potuto influenzare effettivamente la concreta portata del provvedimento finale in concreto adottato dall'amministrazione ” (T.A.R. Marche, Sez. II, 12.1.2024, n.27).
In argomento, l’amministrazione ha dato conto di aver valutato le memorie difensive ritenendo che non vi fossero ragioni per il relativo accoglimento in quanto il richiedente non avrebbe controdedotto nel merito ma solo in diritto senza fornire spiegazioni utili a fugare i dubbi sull’inaffidabilità al porto d’armi, anche alla luce del fatto che questi presenta più condanne e deferimenti che lasciano prevedere che lo stesso non garantisca la corretta osservanza delle norme che presiedono al corretto uso del titolo di cui si chiede il rilascio con conseguente pericolo di abuso dello stesso.
Quanto ora esposto è più che sufficiente per ritenere infondata la doglianza.
14- In conclusione, il ricorso va rigettato.
15- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO EN, Presidente
ME GA, Primo Referendario, Estensore
Elena RH, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME GA | LO EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.