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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4836/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4836/2024 promosso da:
nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Andrea Vincenzo Speciale;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Alessandro Pantanetti.
OGGETTO: “MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE”.
CONCLUSIONI: ““a parziale modifica del punto n. 3 della sentenza di separazione l'importo del previsto assegno viene fissato in € 450,00; nel termine di 24 mesi dal deposito della decisione, previa acquisizione della necessaria autorizzazione essendo ancora i figli minorenni e previa estinzione del mutuo gravante sullo stesso e della conseguente cancellazione di ipoteca, il Sig. trasferirà ai figli Parte_1
, nato ad [...] il [...], e , nato ad [...] il [...], la nuda Per_1 Per_2 proprietà dell'abitazione di Via Petrarca n. 30 ad Ancona con riserva di usufrutto a favore del
Sig. ed impegno di quest'ultimo di farsi carico anche delle spese straordinarie Parte_1
- 1 - che dovessero in futuro rendersi necessarie per gli immobili fino a quando la nuda proprietà dello stesso rimarrà dei figli, identificata catastalmente presso il comune di Ancona al foglio 50 particella 263 su.3, con pertinenziale garage distinto al foglio 50, p.lla 263 sub 22, e la nuda proprietà dell'area urbana sita ad Ancona (AN), in Via Urbino, estesa complessivamente in metri quadrati ventotto, riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Ancona (AN), foglio 37, particella 622, subalterno 15, Via Urbino n. 3, piano T, categoria F/1, consistenza mq. 28, ora di proprietà del Sig. con riserva di usufrutto a favore del Sig. mentre Pt_1 Parte_1
la Sig.ra trasferirà ai figli la nuda proprietà ed al Sig. il Parte_2 Parte_1 diritto di usufrutto sua vita natural durante dell'abitazione di Via Urbino n. 3 ad Ancona, identificato catastalmente presso il comune di Ancona al foglio 37 particella 622 su.16, con pertinenziale garage distinto al foglio 37, p.lla 622 subb. 5 e 7 graffati, con obbligo dell'usufruttuario di farsi carico anche delle spese straordinarie che dovessero in futuro rendersi necessarie per l'immobile fino a quando la nuda proprietà dello stesso rimarrà dei figli”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la modifica delle della separazione disciplinate dal decreto n. 11477/2022 emesso dal
Tribunale di Ancona il 21.11.2022.
2. La signora aveva sottoscritto il ricorso senza assistenza di un difensore, per cui il Parte_2
Giudice delegato per tutte le ragioni indicate nel decreto del 20.12.2024 ha fissato l'udienza del
5.2.2025 per la comparizione personale delle parti al fine di consentire ad Parte_2
di costituirsi mediante un difensore.
3. Il 21.1.2025 la signora si è costituita in giudizio con l'avv. Pantanetti, chiedendo Parte_2 la conferma delle condizioni riportate nel ricorso, per cui vista l'istanza congiunta depositata dai difensori delle parti l'udienza è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., che sono state tempestivamente depositate dai difensori, che hanno chiesto la conferma delle modifiche concordate nel ricorso introduttivo.
4. Con decreto del 13.2.2025 il Tribunale ha ritenuto opportuno disporre la comparizione delle parti per chiedere chiarimenti in merito alle nuove condizioni della separazione.
All'udienza del 26.2.2025 i difensori hanno rappresentato che:
- 2 - - l'accordo prevede il trasferimento ai figli della nuda proprietà degli immobili di Ancona siti rispettivamente in via Urbino e via Petrarca;
- il signor diventerà usufruttuario di entrambi gli immobili, cosicché i costi relativi anche Pt_1
alla manutenzione straordinaria saranno tutti a suo carico;
- la signora invece, rimarrà a vivere nella casa familiare di via Petrarca insieme ai Parte_2
due figli minori, come già previsto in sede di separazione
5. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate hanno ad oggetto soltanto questioni di natura economica.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/02/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4836/2024 promosso da:
nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Andrea Vincenzo Speciale;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Alessandro Pantanetti.
OGGETTO: “MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE”.
CONCLUSIONI: ““a parziale modifica del punto n. 3 della sentenza di separazione l'importo del previsto assegno viene fissato in € 450,00; nel termine di 24 mesi dal deposito della decisione, previa acquisizione della necessaria autorizzazione essendo ancora i figli minorenni e previa estinzione del mutuo gravante sullo stesso e della conseguente cancellazione di ipoteca, il Sig. trasferirà ai figli Parte_1
, nato ad [...] il [...], e , nato ad [...] il [...], la nuda Per_1 Per_2 proprietà dell'abitazione di Via Petrarca n. 30 ad Ancona con riserva di usufrutto a favore del
Sig. ed impegno di quest'ultimo di farsi carico anche delle spese straordinarie Parte_1
- 1 - che dovessero in futuro rendersi necessarie per gli immobili fino a quando la nuda proprietà dello stesso rimarrà dei figli, identificata catastalmente presso il comune di Ancona al foglio 50 particella 263 su.3, con pertinenziale garage distinto al foglio 50, p.lla 263 sub 22, e la nuda proprietà dell'area urbana sita ad Ancona (AN), in Via Urbino, estesa complessivamente in metri quadrati ventotto, riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Ancona (AN), foglio 37, particella 622, subalterno 15, Via Urbino n. 3, piano T, categoria F/1, consistenza mq. 28, ora di proprietà del Sig. con riserva di usufrutto a favore del Sig. mentre Pt_1 Parte_1
la Sig.ra trasferirà ai figli la nuda proprietà ed al Sig. il Parte_2 Parte_1 diritto di usufrutto sua vita natural durante dell'abitazione di Via Urbino n. 3 ad Ancona, identificato catastalmente presso il comune di Ancona al foglio 37 particella 622 su.16, con pertinenziale garage distinto al foglio 37, p.lla 622 subb. 5 e 7 graffati, con obbligo dell'usufruttuario di farsi carico anche delle spese straordinarie che dovessero in futuro rendersi necessarie per l'immobile fino a quando la nuda proprietà dello stesso rimarrà dei figli”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la modifica delle della separazione disciplinate dal decreto n. 11477/2022 emesso dal
Tribunale di Ancona il 21.11.2022.
2. La signora aveva sottoscritto il ricorso senza assistenza di un difensore, per cui il Parte_2
Giudice delegato per tutte le ragioni indicate nel decreto del 20.12.2024 ha fissato l'udienza del
5.2.2025 per la comparizione personale delle parti al fine di consentire ad Parte_2
di costituirsi mediante un difensore.
3. Il 21.1.2025 la signora si è costituita in giudizio con l'avv. Pantanetti, chiedendo Parte_2 la conferma delle condizioni riportate nel ricorso, per cui vista l'istanza congiunta depositata dai difensori delle parti l'udienza è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., che sono state tempestivamente depositate dai difensori, che hanno chiesto la conferma delle modifiche concordate nel ricorso introduttivo.
4. Con decreto del 13.2.2025 il Tribunale ha ritenuto opportuno disporre la comparizione delle parti per chiedere chiarimenti in merito alle nuove condizioni della separazione.
All'udienza del 26.2.2025 i difensori hanno rappresentato che:
- 2 - - l'accordo prevede il trasferimento ai figli della nuda proprietà degli immobili di Ancona siti rispettivamente in via Urbino e via Petrarca;
- il signor diventerà usufruttuario di entrambi gli immobili, cosicché i costi relativi anche Pt_1
alla manutenzione straordinaria saranno tutti a suo carico;
- la signora invece, rimarrà a vivere nella casa familiare di via Petrarca insieme ai Parte_2
due figli minori, come già previsto in sede di separazione
5. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate hanno ad oggetto soltanto questioni di natura economica.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/02/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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