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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/04/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 50982024 RG promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Simona SIOTTO Parte_1
contro rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo ZULIAN CP_1
In punto: modifica condizioni di separazione
Conclusioni comuni delle parti:
In parziale modifica condizioni di separazione delle parti di cui al verbale di udienza del 5.12.2013, omologato con decreto del Tribunale di Vicenza dell'8.1.2014,
1 a) revocare il provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore della IG.ra
; Parte_1
b) ordinare, sull'accordo delle parti, la cancellazione del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. di cui alla trascrizione 19.03.2014 ai n. 4322 RG e 3411 RP.
Spese compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 2.12.2024 ha adito l'intestato ufficio al fine di Parte_1
ottenere la modifica delle condizioni di separazione da di cui al CP_1
verbale di udienza del 5.12.2013, omologato dal Tribunale di Vicenza con decreto dell'8.1.2014, in relazione al provvedimento di assegnazione della casa coniugale ed al vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. sulla medesima gravante dei quali chiede, rispettivamente, la revoca e la cancellazione.
Con comparsa in data 24.2.2025 si è costituito in giudizio aderendo CP_1
alla domanda.
All'udienza del 27.3.2025 avanti il Giudice Relatore, le parti hanno precisato conformi conclusioni nei termini riportati a verbale
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Le spese, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
-in parziale modifica condizioni di separazione delle parti di cui al verbale di udienza del 5.12.2013, omologato con decreto del Tribunale di Vicenza dell'8.1.2014,
2 a)revoca il provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore della IG.ra
; Parte_1
b)ordina, sull'accordo delle parti, la cancellazione del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. di cui alla trascrizione 19.03.2014 ai n. 4322 RG e 3411 RP.
-compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 3.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 50982024 RG promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Simona SIOTTO Parte_1
contro rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo ZULIAN CP_1
In punto: modifica condizioni di separazione
Conclusioni comuni delle parti:
In parziale modifica condizioni di separazione delle parti di cui al verbale di udienza del 5.12.2013, omologato con decreto del Tribunale di Vicenza dell'8.1.2014,
1 a) revocare il provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore della IG.ra
; Parte_1
b) ordinare, sull'accordo delle parti, la cancellazione del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. di cui alla trascrizione 19.03.2014 ai n. 4322 RG e 3411 RP.
Spese compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 2.12.2024 ha adito l'intestato ufficio al fine di Parte_1
ottenere la modifica delle condizioni di separazione da di cui al CP_1
verbale di udienza del 5.12.2013, omologato dal Tribunale di Vicenza con decreto dell'8.1.2014, in relazione al provvedimento di assegnazione della casa coniugale ed al vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. sulla medesima gravante dei quali chiede, rispettivamente, la revoca e la cancellazione.
Con comparsa in data 24.2.2025 si è costituito in giudizio aderendo CP_1
alla domanda.
All'udienza del 27.3.2025 avanti il Giudice Relatore, le parti hanno precisato conformi conclusioni nei termini riportati a verbale
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Le spese, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
-in parziale modifica condizioni di separazione delle parti di cui al verbale di udienza del 5.12.2013, omologato con decreto del Tribunale di Vicenza dell'8.1.2014,
2 a)revoca il provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore della IG.ra
; Parte_1
b)ordina, sull'accordo delle parti, la cancellazione del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. di cui alla trascrizione 19.03.2014 ai n. 4322 RG e 3411 RP.
-compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 3.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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