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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/12/2025, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17937/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI GH Presidente relatrice
ES LD GI
AN HE GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17937/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. FIACCAVENTO MARCO che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
C.F. ) elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo studio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. FIACCAVENTO MARCO che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“CONCLUSIONI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi sig.ri (c.f. ), nato il Parte_1 C.F._3
30.12.1967 a Brescia (BS) e (c.f. ), nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
• ordinare al di Brescia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, CP_1
concordatario contratto a Brescia in data 29.04.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio
1 dell'ufficio di stato civile di detto Comune Atto N. 101 - parte 2 - Serie A - anno 2000.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
A. i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge
B. nessun mantenimento è dovuto in favore dell'uno o dell'altro coniuge essendo entrambi indipendenti economicamente
C. affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso e con la madre in quella che sarà la sua nuova abitazione in Brescia via Ugo da Como n. 3 (di proprietà dei genitori della ricorrente), presso la quale verrà stabilità la residenza anche del figlio maggiorenne La Persona_1 casa famigliare di via Benacense n 39 a Brescia, distante pochi metri dalla nuova residenza della dott.ssa e dei figli, rimarrà in godimento al proprietario dott. . Pt_2 Parte_1
D. la gestione ordinaria dei figli minori sarà esercitata in via disgiunta tra i genitori ed in concomitanza con i rispettivi tempi di frequentazione. Sulle questioni di straordinaria amministrazione relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute delle minori, i genitori decideranno di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi.
E. nel dare atto che ciascun genitore potrà tenere con sé i figli minori anche in altri momenti, compatibilmente con le esigenze dei medesimi, previo accordo con l'altro genitore, si precisa che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori durante i fine settimana a settimane alternate, dalle ore 19.00 del venerdì sera sino alle
19.00 della domenica sera, con orari liberamente e concordemente derogabili secondo le esigenze contingenti delle figlie minori e dei genitori. Durante le festività Natalizie le figlie minori trascorreranno la Vigilia del
NA (24 dicembre sino alla mattina del 25 dicembre) con la mamma e il NA (25 dicembre pranzo e cena) con il papà, mentre per le vacanze Pasquali (da intendersi il periodo intercorrente tra il giovedì precedente la Santa Pasqua ed il martedì successivo) trascorreranno, ad anni alterni metà periodo con ogni genitore, con la precisazione che anche la Santa Pasqua e il Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi in alternanza tra i genitori. Durante le vacanze estive, i le minori trascorreranno due settimane di vacanze con il padre, consecutive ovvero non consecutive, in periodo che dovrà essere concordato di comune accordo fra i genitori sempre compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e secondo le esigenze contingenti delle figlie minori.
F. il dott. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli, finché gli stessi non avranno Parte_1 conseguito la totale autosufficienza economica, la somma complessiva di € 1.000,00 (€ 333,33 per ciascuno di essi), somma che verrà versata mediante bonifico bancario alla dott.ssa entro il giorno 10 di Parte_2 ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
G. entrambi i genitori, concorreranno, rispettivamente nella misura del 60% a carico del dott. Parte_1
e nella misura del 40% la dott.ssa alle spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Parte_2
Tribunale di Brescia (ivi allegato - doc.10) con la precisazione che eventuali spese rimborsate da terzi soggetti
(a solo titolo esemplificativo indennizzi ricevuti da terze assicurazioni a copertura di spese mediche o odontoiatriche sostenute o sostenende per i figli) non dovranno rientrare nel conteggio delle spese straordinarie che ciascun coniuge sarà chiamato a pagare secondo le odierne intese.
H. i coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio
2 I. i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole. I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole;
J. I coniugi chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Brescia, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000.
K. Si rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a BRESCIA (BS) in data 29.4.2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n. 101, parte II, serie A, anno 2000, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 19.8.2004, e le figlie ed l 14.8.2008. Per_1 Per_2 Per_3
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse delle figlie minori della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
DI GH
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI GH Presidente relatrice
ES LD GI
AN HE GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17937/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. FIACCAVENTO MARCO che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
C.F. ) elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo studio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. FIACCAVENTO MARCO che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“CONCLUSIONI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi sig.ri (c.f. ), nato il Parte_1 C.F._3
30.12.1967 a Brescia (BS) e (c.f. ), nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
• ordinare al di Brescia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, CP_1
concordatario contratto a Brescia in data 29.04.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio
1 dell'ufficio di stato civile di detto Comune Atto N. 101 - parte 2 - Serie A - anno 2000.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
A. i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge
B. nessun mantenimento è dovuto in favore dell'uno o dell'altro coniuge essendo entrambi indipendenti economicamente
C. affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso e con la madre in quella che sarà la sua nuova abitazione in Brescia via Ugo da Como n. 3 (di proprietà dei genitori della ricorrente), presso la quale verrà stabilità la residenza anche del figlio maggiorenne La Persona_1 casa famigliare di via Benacense n 39 a Brescia, distante pochi metri dalla nuova residenza della dott.ssa e dei figli, rimarrà in godimento al proprietario dott. . Pt_2 Parte_1
D. la gestione ordinaria dei figli minori sarà esercitata in via disgiunta tra i genitori ed in concomitanza con i rispettivi tempi di frequentazione. Sulle questioni di straordinaria amministrazione relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute delle minori, i genitori decideranno di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi.
E. nel dare atto che ciascun genitore potrà tenere con sé i figli minori anche in altri momenti, compatibilmente con le esigenze dei medesimi, previo accordo con l'altro genitore, si precisa che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori durante i fine settimana a settimane alternate, dalle ore 19.00 del venerdì sera sino alle
19.00 della domenica sera, con orari liberamente e concordemente derogabili secondo le esigenze contingenti delle figlie minori e dei genitori. Durante le festività Natalizie le figlie minori trascorreranno la Vigilia del
NA (24 dicembre sino alla mattina del 25 dicembre) con la mamma e il NA (25 dicembre pranzo e cena) con il papà, mentre per le vacanze Pasquali (da intendersi il periodo intercorrente tra il giovedì precedente la Santa Pasqua ed il martedì successivo) trascorreranno, ad anni alterni metà periodo con ogni genitore, con la precisazione che anche la Santa Pasqua e il Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi in alternanza tra i genitori. Durante le vacanze estive, i le minori trascorreranno due settimane di vacanze con il padre, consecutive ovvero non consecutive, in periodo che dovrà essere concordato di comune accordo fra i genitori sempre compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e secondo le esigenze contingenti delle figlie minori.
F. il dott. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli, finché gli stessi non avranno Parte_1 conseguito la totale autosufficienza economica, la somma complessiva di € 1.000,00 (€ 333,33 per ciascuno di essi), somma che verrà versata mediante bonifico bancario alla dott.ssa entro il giorno 10 di Parte_2 ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
G. entrambi i genitori, concorreranno, rispettivamente nella misura del 60% a carico del dott. Parte_1
e nella misura del 40% la dott.ssa alle spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Parte_2
Tribunale di Brescia (ivi allegato - doc.10) con la precisazione che eventuali spese rimborsate da terzi soggetti
(a solo titolo esemplificativo indennizzi ricevuti da terze assicurazioni a copertura di spese mediche o odontoiatriche sostenute o sostenende per i figli) non dovranno rientrare nel conteggio delle spese straordinarie che ciascun coniuge sarà chiamato a pagare secondo le odierne intese.
H. i coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio
2 I. i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole. I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole;
J. I coniugi chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Brescia, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000.
K. Si rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a BRESCIA (BS) in data 29.4.2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n. 101, parte II, serie A, anno 2000, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 19.8.2004, e le figlie ed l 14.8.2008. Per_1 Per_2 Per_3
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse delle figlie minori della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
DI GH
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