Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
16/05/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 303 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Pt_1 domiciliato in Napoli alla via de Gasperi 55 (Sede ), presso l'avv. Roberto Pt_1
Maisto che lo rappresenta e difende
APPELLANTE
E in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Capaccio, con studio in
Napoli alla Via A. De Gasperi n° 33, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 09.02.2024, l' ha Pt_1
proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 780/2024, pubblicata in data 31.01.2024, con la quale il giudice ha dichiarato non dovuti i contributi di cui al verbale unico di accertamento n. 2021011801/DDL del
14.03.22 (correlati al presunto rapporto di lavoro intercorso con e Parte_2 condannato l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.500,00. CP_2
in particolare, evidenzia che gli ispettori avevano accertato (circostanza, per altro confermata dalla visura camerale in atti), “l'apertura di un ufficio della
“controllata” Cincotti Care srl presso lo stabile di via Parrillo 3 solamente in data 1.10.2020, ovvero dopo più di un anno e mezzo della stipula dell'appalto de quo ( e nelle vicinanze temporali con la sua conclusione)”; il Tribunale, inoltre, avrebbe, trascurato di considerare che la stessa lavoratrice aveva affermato di aver lavorato in precedenza per la società ricorrente (odierna appellata), che proprio la era giunta alla decisione di esternalizzare il servizio Parte_3 di pulizie e che l'ing. – vicepresidente della società – nelle sue Persona_1
dichiarazioni agli ispettori si era sempre riferito alla Parte_3 senza mai fare alcun riferimento alla Cincotti Care S.r.l.; l'appellante, inoltre, valorizza alcune circostanze che lascerebbero desumere l'insussistenza del rischio di impresa in capo alla (“Che la non aveva registrato né Parte_4 Pt_4
conservato fatture o scontrini per acquisto di materiale consumabile per la pulizia (“Infatti, da un esame della documentazione esibita dall'amministratore unico non sono state rinvenute le fatture di acquisto di beni consumabili necessari per l'esercizio della riferita attività di pulizia, comprovanti la compera di saponi, secchi, stracci, guanti, scope, sacchetti di plastica, etc,…”, pg 7 verbale;
Pt_4
2) Che la aveva annotato nel “Libro dei Beni Ammortizzabili” beni Pt_4 strumentali che, tuttavia, erano del tutto incoerenti con l'attività di pulizia di uffici (“Inoltre, da un esame del Libro dei Beni ammortizzabili risultano riportati una serie di beni strumentali non direttamente riconducibili all'esercizio funzionale ad una attività di pulizia, quali per esempio: L'acquisto di terreni edificabili;
Una stufa a gas;
Un condizionatore d'aria; Un trattore”, pg 8 verbale
. Pt_4
3) Che l'impresa non aveva una sede operativa, né possedeva un ufficio Pt_4 amministrativo dove logisticamente gestire l'oggetto sociale, né disponeva di un deposito dove custodire gli attrezzi ed il materiale di pulizia, mentre la sede legale veniva fissata in Via dei Mille, 74 in Napoli dove si trovava il domicilio del consulente fiscale, ovvero il dott. (“Non è stato rinvenuto, altresì, Persona_2
alcun contratto di locazione stipulato dalla per affittare un locale da Pt_4
adibire alla gestione ed all'esercizio dell'attività imprenditoriale denunciata, non sono stati rinvenuti contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas
e telefono idonei a dimostrare l'esistenza di una sede operativa.” Pg 7 del verbale
”). Ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo Pt_4
grado con rigetto della domanda della società appellata.
Quest'ultima, ritualmente costituitasi, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, di cui ha sottolineato l'inammissibilità e l'infondatezza, con vittoria delle spese di lite.
La Corte all'udienza odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, ha deciso la causa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c. sollevata da parte appellata.
Ed invero, parte appellante ha chiaramente denunciato i vizi della sentenza impugnata riportandone, di volta in volta, i passi nei quali ha ritenuto di riscontrare l'erroneità della decisione.
Al riguardo, è opportuno rimarcare che – secondo gli ultimi arresti della Suprema
Corte - l'art. 342 c.p.c., nella sua attuale formulazione, non esige dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza", alcun vacuo formalismo fine a se stesso né alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa.
Ha, infatti, sottolineato la Cassazione a più riprese che il nostro processo civile è caratterizzato da un "assetto teleologico delle forme", di cui è traccia evidente nell'art. 156 c.p.c., comma 3 - espressione di un principio generale sotteso dall'ordinamento processuale, che l'interprete non può ignorare - secondo il quale la nullità d'un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità d'una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto.
D'altro canto, è ormai pacifico che le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo. Le regole processuali, infatti, costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo. In particolare, nella sentenza n. 26242 del 12/12/2014, le Sezioni Unite hanno proclamato il superamento "dell'assunto della inossidabile primazia del rito rispetto al merito", soggiungendo che tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile: sicchè tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo (nel medesimo senso: Ord. n. 10916/2017, Sent. n.
27199/2017 e da ultimo sent n. 13535/2018).
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Occorre, in questa sede, ribadire che nel caso in cui l' – a seguito di Pt_1
accertamenti ispettivi – richieda il pagamento degli oneri contributivi è su di esso che incombe l'onere della prova del fondamento del proprio diritto.
Orbene, nel caso di specie, la prova fornita dall' non appare assolutamente CP_2
sufficiente.
Ed invero, per poter pretendere il pagamento degli oneri contributivi relativi al rapporto di lavoro con asserita dipendente della società odierna Parte_2 appellata, sarebbe stato necessario provare 1) l'interposizione fittizia di manodopera nel rapporto con la 2) il collegamento societario tra la Parte_4
e la Cincotti Care S.r.l. Parte_3
Nessuna di tali circostanze emerge dalla prova documentale e testimoniale esperita in primo grado.
Ed invero, sotto il primo profilo occorre premettere che la disposizione in tema di interposizione di manodopera è stata interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in maniera univoca in una pluralità di pronunce (Cass. Sez.
6 - L, n.
12551 del 25/06/2020, conforme a Sez. L, n. 15557 del 10/06/2019).
È stato, in particolare sottolineato che “affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del
2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. labour intensive), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro. Ciò che conta (cfr. Cass. Sez. 6 -
L, n. 12551 del 25/06/2020), è il reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, con impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa.
Al contrario, si deve invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente. In questo caso non rileva il fatto che manchi, in capo a quest'ultimo,
l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l' intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro” (così da ultimo anche Cassazione civile sez. trib.,
n.20591/2024)
Ebbene, nel caso in esame, è stata sentita la lavoratrice tanto dagli ispettori dell' in sede di accertamento, quanto dal giudice. In entrambi i casi, ella Pt_1
non ha riferito di circostanze che potessero far anche solo sospettare l'interposizione illecita.
Infatti, innanzi al Giudice ha dichiarato “Sono stata assunta dalla perché mi Pt_4
ero dimessa perché mi volevo avvicinare alla mia abitazione ma non è stato possibile per cui quanto dissi al responsabile che volevo ritornare mi disse che avevano già affidato questo appalto alla ditta cui mi rivolsi. La ha Pt_4 Pt_4 perso l'appalto ed è subentrata un'altra ditta Service Roma per un anno e poi subentrata la Service ed infine la Nitida. Non ricordo con precisione chi era il datore di lavoro al momento dell'accesso. Il materiale che mi serviva per lavorare a volte lo compravo io a volte me lo dava titolare della Persona_3
, che mi dava direttive sul come lavorare”. Pt_4
In sede ispettiva ha riferito: “Il rapporto di lavoro con la è iniziato in Parte_4
data 01/04/2019, ovvero immediatamente dopo all'ultimo giorno di lavoro avuto con la e in quanto io avevo contattato il responsabile Pt_3 Parte_3
della e lui subito aveva deciso di assumermi, pertanto, sono stata Parte_4
assunta dalla con un contratto a tempo indeterminato e part-time per Parte_4
20 ore settimanali….Ho ricevuto una retribuzione media mensile di circa 500 -
550 € che mi veniva corrisposta con bonifico bancario. Mi recavo sul posto di lavoro della Cincotti e Company S.p.A. facendo uso della mia autovettura. Non sono in grado di sapere che tipo di attività svolgeva la la quale aveva Parte_4
un ufficio in via dei Mille a Napoli al primo piano dove c'era solamente il signor
e non c'erano altre persone … Si trattava di un ufficio piuttosto Persona_3
piccolo all'interno di un palazzo dove c'erano solo due stanze, ma una di queste era chiusa e non so se all'interno c'era il materiale di pulizia. Preciso a tale riguardo che il predetto materiale di pulizia veniva comprato direttamente da me con una scheda prepagata che mi era stata fornita dal signor e Persona_3 io compravo i detersivi … non compravo invece gli attrezzi utilizzati per eseguire il servizio di pulizia che mi venivano forniti direttamente dal titolare Per_3
che me li ha consegnati direttamente presso la Cingotti S.p.A. Nel corso
[...]
del rapporto di lavoro che ho avuto con la ho conosciuto altri due Parte_4
dipendenti di nome e l'altra di nome ma non sono in grado di Per_4 Per_5
riferire la loro età, in quale Comune risiedevano. Posso solo dire che siamo andate insieme in un capannone a Caivano per pulire gli uffici amministrativi, ma non sono in grado di riferire che genere di attività veniva svolta in questo capannone …. ricordo solo che si chiamava “Belli ma poi non ricordo il resto”…. Il rapporto di lavoro con la è cessato alla fine del mese di Parte_4 gennaio 2021… ho ricevuto il tfr sempre con bonifico bancario ma non ricordo con precisione a quanto ammontava”.
Nessun riferimento o accenno viene neanche fatto ad un eventuale potere direttivo, di controllo o sanzionatorio da parte dei rappresentanti della
[...]
Parte_3
Dunque, nessuna prova emerge circa l'eventuale instaurazione in fatto di un rapporto di lavoro con la società appellata, che neanche provvedeva al pagamento delle retribuzioni.
Mancano in sostanza tutti quegli indici rivelatori della intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato con tale società essendo, al contrario emerso che il vero e proprio rapporto di lavoro si era instaurato con la somministratrice Parte_4
Né può avere rilievo il fatto che la avesse in precedenza lavorato alle Pt_2
dipendenze della la quale aveva, successivamente, deciso di Pt_3
esternalizzare il servizio di pulizie.
D'altro canto, con riferimento, quindi, al secondo profilo, la appellata ha prodotto il contratto di appalto stipulato dalla Cincotti Care S.r.l. con la Parte_4
dunque, al più il rapporto di lavoro in questione avrebbe potuto configurarsi con la e non con la a meno di non provare un effettivo collegamento Pt_4 Pt_3
societario tale da poter configurare un unico centro di imputazione.
Anche su questo punto soccorrono i principi dettati dalla Corte di legittimità.
Ed invero, si ritiene pacificamente che l'esistenza di un collegamento economico- funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è idoneo, di per sé, a far venire meno l'alterità dei soggetti giuridici e a configurare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, occorrendo a tal fine altri requisiti, individuati in indici di simulazione o preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico
(v. Cass. n. 4418 del 1997; n. 3136 del 1999; n. 6707 del 2004; n. 11107 del 2006; più recentemente, Cass. n. 3482 del 2013; n. 26346 del 2016; n. 13809 del 2017;
n. 19023 del 2017) oppure nella mera apparenza della pluralità di soggetti giuridici a fronte di un'unica sottostante organizzazione di impresa, intesa come unico centro decisionale (Cassazione civile sez. lav., n.37291/2021).
Infatti, l'esistenza di una relazione di collegamento societario tra due o più società non basta certamente ad elidere l'autonomia giuridica di ciascuna di esse e men che meno ad estendere ad una di esse le eventuali violazioni giuslavoristiche (o inadempienze contrattuali) commesse dalle altre imprese del gruppo.
Secondo la Suprema Corte, l'unico centro di imputazione del rapporto di lavoro si ha “ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti, il cui accertamento, rimesso al giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo- finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori” (Cassazione civile sez. lav.,
n. 34578/2024).
Ma nel caso in esame nulla di tutto ciò è emerso, essendo stato provato esclusivamente che l'una società è socio di maggioranza dell'altra.
Al contrario la Società ricorrente (odierna appellata) con la documentazione prodotta ha provato esattamente quanto allegato:
- Che ha sede legale in Napoli alla Via Parrillo n° 3, detenendo la maggioranza (€
19.800,00 su un capitale di € 20.000,00) delle quote societarie della società
CINCOTTI CARE S.r.l., codice fiscale con sede in Roma alla Via P.IVA_1
Apulia n° 9; - che il legale rappresentante della società CINCOTTI CARE S.r.l. è l'Ing.
[...]
. Quest'ultimo ricopre altresì la carica di Vice Presidente del C.d.A. CP_3
della Parte_3
- che entrambe le società operano nelle prestazioni di servizi connessi alla gestione tecnico assicurativa di sinistri ed inerenti attività di consulenza (cfr.
CCIAA delle due società – allegati sub 2 e 3);
- che con decorrenza dal 01.03.2019 e fino a tutto il 28.02.2025, la società
CINCOTTI CARE S.r.l. stipulava contratto di fitto dell'immobile sito in Napoli alla Via Parrillo n° 3 con la società Ingg. – Parte_5 contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data
01.04.2019 (cfr. contratto e pedissequa ricevuta di registrazione – allegato sub 4);
- che gli uffici della CINCOTTI CARE S.r.l. venivano – di fatto- trasferiti in
Napoli, alla Via Parrillo n° 3, con decorrenza dal 1° aprile 2019. La CINCOTTI
CARE S.r.l. conserva la propria sede legale in Roma all'indirizzo prefato;
- che la Cincotti Care s.r.l. e la hanno lo stesso oggetto Parte_3
sociale;
- Che - avendo la società CINCOTTI CARE S.r.l. trasferito i propri uffici in
Napoli, alla Via Parrillo n° 3 (stesso indirizzo della Parte_3
- quest'ultima, anche e proprio in virtù dei legami societari, ha assunto, di
[...] fatto, la gestione del servizio di pulizia dell'immobile di via Parrillo n. 3 e di conseguenza anche degli uffici della Parte_3
- Che, in data 28.03.2019, la società CINCOTTI CARE S.r.l. stipulava con la società operante proprio nel campo delle pulizie di immobili pubblici Parte_4
e privati (come evincibile dal CCIAA – allegato sub 5), contratto di pulizia dell'immobile in Napoli alla Via Parrillo n° 3, ove erano (e sono) ubicati gli uffici della Cincotti Care S.r.l e della (contratto all. sub 6). Parte_3
Tanto premesso, diventa del tutto irrilevante – ai fini della configurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra la la Pt_2 Parte_3
– il fatto che la non avesse registrato né conservato fatture o scontrini Parte_4 per acquisto di materiale consumabile per la pulizia, avesse annotato nel “Libro dei Beni Ammortizzabili” beni strumentali che, tuttavia, erano del tutto incoerenti con l'attività di pulizia di uffici, che non avesse una sede operativa, né possedesse un ufficio amministrativo dove logisticamente gestire l'oggetto sociale, né disponeva di un deposito dove custodire gli attrezzi ed il materiale di pulizia (avendo, però la sede legale in Via dei Mille, 74 in Napoli dove si trovava il domicilio del consulente fiscale, ovvero il dott. ). Infatti, come già Persona_2
sopra precisato, non sono emersi elementi sufficienti per dimostrare che effettivamente vi fosse subordinazione tra la lavoratrice e la società appellata.
In conclusione, dunque, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano n € 2.906,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Francesco Capaccio. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, ove dovuto.
Napoli 16.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro