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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/10/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 285/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
RA S. FI Presidente
VI RI RI Consigliere relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio da Cass. n. 36083/2023, iscritta al n. 285/2024 R.G., assunta in decisione all'udienza collegiale del 11.06.2025 e vertente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Oronzo, Parte_2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
attrice e convenuta in riassunzione e già in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Lorioli del
Foro di Monza, presso lo studio del quale ultimo in Monza, via Manzoni n. 37 è stato eletto domicilio, giusta procura in atti;
convenuta ed attrice in riassunzione
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 e s.s. c.p.c., a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 36083/2023 del 27.12.2023, che ha cassato la sentenza di appello n.
1570/2021 della Corte di Appello di L'Aquila del 20.10.2021, emessa nel giudizio iscritto al n. 323/2019 R.G., di annullamento della sentenza del Tribunale di Pescara n.
170/2019 del 04.02.2019, emessa nell'ambito del giudizio iscritto al n. 2079/2013 R.G.
CONCLUSIONI: per la Società “Vogli l'on.le Corte adita, per le causali di Parte_1 cui in premessa dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 170/2019 resa dal Tribunale di Controparte_1
Pescara il 4/2/2019 confermando questa, ovvero comunque, in accoglimento della domanda spiegata con l'originaria citazione, accertata e dichiarata la sua responsabilità, voglia condannare la al risarcimento dei danni da Controparte_1 quantificarsi in complessivi E. 112.205,85 (di cui E. 103.986,85 per danno da perdita delle uve e conseguenziali perdite ed E. 8.219,00 per esborsi sostenuti per il giudizio di
ATP), oltre interessi e rivalutazione, senza esclusione del cumulo, trattandosi di debito di valore, con decorrenza dalle rispettive decorrenze come già statuito definitivamente e non impugnato sul da controparte (né in ordine al quantum né in ordine alla debenza di interessi e rivalutazione). Con condanna della (a “ripristinare la situazione CP_1 patrimoniale dell'attrice al momento precedente della sentenza d'appello, poi annullata dalla Suprema Corte) al pagamento degli interessi sulla somma di E. 163.630,00 dal
29/11/2021 al 11/1/2024 ovvero per il medesimo periodo degli interessi e rivalutazione sulla sola sorte capitale di E. 112.205,85. In ogni caso condannando la
[...] alla refusione delle spese e dei compensi di tutte le precedenti fasi e Controparte_1 gradi di giudizio e del presente come indicato e specificato in premesso”.
per la “A) in principalità: riformare la sentenza di Controparte_1 primo grado accogliendo i motivi di appello diversi da quello precedentemente accolto in via assorbente da questa Corte d'Appello e successivamente cassato dalla Suprema
Corte, al contempo respingendo tutte le domande e conclusioni svolte dalla società nei confronti della perché Parte_1 Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte. B) in subordine: ridurre secondo giustizia l'entità del risarcimento riconosciuto in primo grado alla società
[...] per le ragioni esposte. Con vittoria in ogni caso di compensi e spese Parte_1 di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e successive occorrende”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/20 1. La vicenda processuale in esame trae origine dall'atto di citazione del 04.04.2013 con cui la Società adiva il Tribunale di Pescara convenendo in Parte_1 giudizio la società al fine di ottenerne la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni conseguenti alla utilizzazione del fitofarmaco denominato AN
M, prodotto e commercializzato da quest'ultima.
1.2. A sostegno della propria pretesa, parte attrice allegava:
- di essere proprietaria di un terreno sito in località Pianella di circa 41 ettari, di cui circa
26 ettari destinati alla coltivazione dell'uva da trasformarsi in vino da commercializzare,
- di utilizzare da diversi anni su tali vigneti degli agrofarmaci prodotti dalla
[...]
già e ciò in particolare al fine specifico di Controparte_1 Controparte_2 evitare l'insorgenza della peronospora;
- che sino al 2008 l'istante aveva utilizzato un prodotto, denominato EN, risultato pienamente efficace;
- di aver, nella primavera del 2008, iniziato ad utilizzare altro agro farmaco, denominato
AN M, su sollecitazione dei rappresentanti di zona della appena CP_1 introdotto sul mercato sempre dalla suddetta produttrice e presentato quale preparato innovativo, ad elevata attività anti peronospora;
- che il prodotto AN M veniva utilizzato secondo le indicazioni fornite dalla produttrice anche per il tramite dell'assistente da questa offerto (sig. CP_1 Per_1 prima, dott. poi);
[...] Persona_2
– che a differenza dei vitigni trattati con il residuo del farmaco EN utilizzato nelle annate precedenti, i quali non avevano sofferto dell'infezione da peronospora, i vigneti trattati con il nuovo fitofarmaco si erano gravemente ammalati di peronospora con conseguente mancata produzione di uva;
- di aver, con ricorso ex art. 696 c.p.c. dell'11.07.2008, chiesto al Tribunale di Pescara di accertare le cause dell'insorgenza della peronospora e quantificare i danni a questa conseguiti;
- che il CTU nominato in sede di ATP aveva quantificato i danni in € 103.986,85 individuandone le cause nel ritardato inizio dell'utilizzo del prodotto, circa 12 -15 giorni;
pag. 3/20 - che tale accertamento era tuttavia fondato su presupposti errati, avendo il CTU omesso di considerare che l'impiego del prodotto era avvenuto secondo le indicazioni impartite della casa produttrice e riportate nella scheda tecnica, che suggerivano l'inizio del trattamento poco prima della fioritura e che, pertanto, la responsabilità del ritardato inizio nell'utilizzo del fitofarmaco era da attribuirsi alla produttrice.
1.3. Si costituiva in giudizio la preliminarmente Controparte_1 eccependo prescrizione e decadenza dell'azione intrapresa da parte attrice e, in ogni caso, chiedendone il rigetto nel merito.
1.4. Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e prova per testi e disposto un supplemento di CTU per chiarimenti in ordine agli accertamenti svolti in sede di ATP, la causa perveniva infine a decisione.
1.5. Con sentenza n. 170/2019, il Tribunale di Pescara accoglieva la domanda attorea condannando la convenuta al pagamento, in favore della Controparte_1
del complessivo importo di € 112.205,85, a titolo di Pt_3 Parte_1 risarcimento di ogni danno connesso alla commercializzazione del prodotto farmaceutico, oltre che alla refusione delle spese processuali.
1.6. In particolare, il primo giudice valorizzava la circostanza – pacifica tra le parti - che il fitofarmaco fosse stato venduto all'attrice da parte di altra ditta e che la lettura dell'atto di citazione facesse emergere come la fosse stata Controparte_1 convenuta in giudizio nella sua qualità di produttrice del farmaco, il cui utilizzo da parte della ricorrente era stato sollecitato anche dai rappresentanti di zona della stessa.
Riteneva dunque che la domanda attorea andasse qualificata come domanda di risarcimento del danno nei confronti del produttore, di natura extracontrattuale.
Ciò in quanto tale ipotesi è configurabile anche nel caso in cui il terzo danneggiato sia un imprenditore che si avvale del prodotto come strumento della sua attività e può ricadere anche a carico di una pluralità di soggetti, ove questi, pur se in fasi diverse, abbiano contribuito alla fabbricazione del prodotto.
Inoltre, il produttore-venditore è responsabile non solo per la vendita di cosa viziata, ma anche a titolo di illecito del danno sofferto da terzi in dipendenza da tali vizi che rendono la cosa pericolosa, anche se il danno si sia verificato quando la cosa stessa sia passata nella sfera di disponibilità di altri e sia stata da costoro utilizzata. pag. 4/20 Conseguenza diretta di tale inquadramento era che alcuna questione di decadenza poteva essere efficacemente sollevata, laddove alcun problema di maturata prescrizione poteva porsi, dovendosi applicare il termine di cui all'art. 2497 cc, nel caso di specie decorrente, peraltro, dal deposito della relazione nel procedimento di ATP.
Rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta, il Tribunale rilevava come dalla CTU svolta fosse emerso che il fitofarmaco in oggetto era stato utilizzato in ritardo, considerate le avverse condizioni climatiche e che i successivi trattamenti, anche se in linea con quanto indicato nell'etichetta del farmaco stesso, sarebbero dovuti avvenire con una maggiore frequenza. Rilevava il Tribunale come dalle etichette sul farmaco non risultasse la necessità di tale trattamento anticipato e di trattamenti successivi più ravvicinati, mentre nella etichetta ministeriale, non riportata nella scheda del fitofarmaco, si prevedeva che “l'intervallo tra un trattamento ed il successivo doveva essere calibrato in base a diversi parametri, quali la suscettibilità della varietà coltivata, le condizioni pedo climatiche, il sistema di allevamento e la pressione del patogeno”. Tali differenti indicazioni e la mancanza delle indicazioni ministeriali sul foglietto illustrativo del AN M comportavano che il non corretto utilizzo del fitofarmaco, indicato dal CTU come causa del danno, doveva ritenersi indotto proprio dalle errate o comunque contraddittorie indicazioni di utilizzo allegate al farmaco stesso, emergenti tra il contenuto della nota tecnica e quello dell'etichetta ministeriale.
Dalla contraddittorietà del quadro comunicativo (scheda che riportava come l'efficacia del fitofarmaco non era influenzata da pioggia o umidità, mentre il CTU aveva evidenziato come in presenza di tali condizioni il trattamento doveva essere intensificato) dipendeva il danno subito dall'attore.
Il CTU, infine, faceva rilevare che il farmaco era stato utilizzato dalla parte attrice con una frequenza in linea o (addirittura) maggiore rispetto a quella prescritta dall'azienda produttrice.
Nel condividere le risultanze di cui alla espletata CTU, il Tribunale riteneva dunque che il ritardato utilizzo del farmaco fosse imputabile non alla negligenza della ditta istante, ma ad una quantomeno poco efficace comunicazione circa le relative modalità di utilizzo da parte della azienda produttrice.
pag. 5/20 2. Avverso tale sentenza proponeva appello la per: a) Controparte_1 erronea qualificazione della domanda attorea;
b) erroneo mutamento della causa petendi;
c) erronea ricostruzione in ordine ai vizi ed alla causa del danno ed erronea ricostruzione dei fatti.
2.1. Si costituiva la la quale resisteva al gravame Controparte_3 chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
2.3. Con sentenza n. 1570/2021 pubblicata in data 20.10.2021, questa Corte, accoglieva interamente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda attrice per intervenuta prescrizione, condannando la Controparte_3
a rimborsare all'appellante le spese di giudizio.
2.4. La motivazione esplicitata in sentenza era consistita, in sintesi, nella ritenuta erroneità della qualificazione dell'azione operata dal primo giudice in termini di responsabilità extracontrattuale del produttore, nonostante l'attore avesse inteso proporre una azione contrattuale. Nel far ciò, avrebbe tuttavia qualificato la domanda basandosi su fatti che, seppur dedotti dall'intera vicenda in oggetto, erano del tutto diversi da quelli su cui l' fondava la richiesta nell'atto introduttivo. Parte_1
Ricondotta l'azione intrapresa da parte attrice nell'alveo della responsabilità contrattuale, doveva dunque ritenersi che l'attrice fosse incorsa in decadenza, non risultando provata la tempestiva denuncia dei lamentati vizi e, in ogni caso, che l'azione intrapresa risultasse prescritta, essendo inutilmente decorso il termine annuale previsto dall'art. 1495 c.c., in quanto la citazione era stata notificata solo in data 04.04.2013, a distanza di oltre quattro anni dalla scoperta definitiva degli asseriti difetti e vizi.
3. Avverso tale sentenza, la proponeva ricorso per Controparte_3 cassazione sulla base di tre motivi, lamentando: 1) violazione degli artt. 99, 112 , 113,
115 c.p.c e 183 VI comma c.p.c.; 2) nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia sulla domanda come effettivamente proposta (art. 360 n. 4, c.p.c.).
Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti;
3)
Violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Nullità della sentenza per difetto di motivazione o motivazione apparente.
3.1. Con controricorso, resisteva l'intimata . Controparte_1
pag. 6/20 3.2. Con ordinanza n. 3984/2023, pubblicata il 27.12.2023, la Suprema Corte di
Cassazione accoglieva il primo motivo dichiarando assorbiti i restanti e, per l'effetto, cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità, a questa Corte in differente composizione.
3.3. In particolare, la Suprema Corte ha statuito l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, ritenendo errata la qualificazione della domanda da parte del giudice di primo grado, si era illegittimamente limitata a rilevare la prescrizione del diritto (che ha assunto come) vantato dall'azienda agricola attrice sulla base del contratto di vendita, senza tener conto della prospettiva extracontrattuale pur regolarmente e tempestivamente dedotta in giudizio dall'attrice.
Ciò in quanto l'esame del contenuto dell'atto di citazione, così come della memoria di cui all'art. 183 n. 1 c.p.c. depositata in primo grado dall'azienda agricola ricorrente, deponevano nel senso che l'originaria attrice avesse chiaramente dedotto tutti i fatti costitutivi ed essenziali suscettibili di essere ricondotti entro gli schemi propri della responsabilità extracontrattuale del produttore, avendo questa evidenziato: a) la produzione del farmaco de quo da parte della società convenuta;
b) l'utilizzo secondo le prescrizioni allegate al medesimo prodotto, nonché c) i pregiudizi arrecati alle coltivazioni per effetto dell'inefficacia del prodotto così utilizzato;
“del tutto correttamente, di conseguenza, il giudice di primo grado ha agevolmente interpretato alla stregua di tale prospettiva la domanda proposta dall'azienda agricola attrice, individuando la responsabilità della convenuta nell'aver allegato, al farmaco diffuso, prescrizioni equivoche (e, dunque, non chiare) circa le modalità del relativo uso: equivocità che, proprio in ragione della responsabilità così ascritta alla società produttrice, si sono tradotte nella sostanziale inefficacia e, quindi, nella dannosità del prodotto fornito”.
4. Il giudizio è stato riassunto dalla con atto di Controparte_3 citazione in riassunzione del 25.03.2024, con il quale ha chiesto a questo Collegio di conformarsi alle statuizioni del giudice di legittimità, di cui si dirà, dichiarando inammissibile o, in ogni caso, rigettando l'appello proposto dalla Controparte_1 avverso la sentenza n. 170/2019 del Tribunale di Pescara del 04.02.2019, con
[...] conferma integrale di quest'ultima. pag. 7/20 5. Con comparsa del 13.06.2024 si è costituita in giudizio la Controparte_1
contestando gli avversi assunti e chiedendo la riforma della sentenza di primo
[...] grado con accoglimento dei motivi di appello (diversi da quello precedentemente accolto in via assorbente da questa Corte d'Appello e successivamente cassato dalla
Suprema Corte) e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
in via subordinata, ha chiesto sia ridotta l'entità del risarcimento riconosciuto in primo grado.
Quest'ultima aveva altresì provveduto a riassumere il giudizio sulla base della medesima ordinanza della Cassazione con proprio atto di citazione in riassunzione del
25.03.2024, dando origine al procedimento iscritto al n. 286/2024 R.G..
6. Disposta la riunione di quest'ultimo al procedimento in esame (n. 285/2024 R.G.), con ordinanza del 25.09.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.06.2025, in occasione della quale veniva riservata a decisione con assegnazione di termini (60+20) ex art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis.
7. Al netto degli interventi operati dalla Cassazione, dunque, resta ferma la qualificazione dell'azione intrapresa da parte attrice così come operata da parte del
Tribunale (e, conseguentemente, la infondatezza delle censure di cui all'originario motivo di appello che proprio siffatta qualificazione avevano ad oggetto), non essendo più controvertibile che questa avesse formulato, sin dall'atto introduttivo, una domanda di responsabilità extracontrattuale della convenuta (quale produttrice) individuandone la fonte nell'aver fornito errate indicazioni circa le modalità d'uso del fitofarmaco de quo.
Così circoscritto il thema decidendum, questa Corte viene nuovamente chiamata a valutare nel merito la fondatezza del gravame proposto da parte della società
[...] in relazione ai motivi rimasti assorbiti dalla precedente pronuncia Controparte_1 di appello e in questa sede riproposti.
8. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata da parte della anche ai sensi dell'art. 342 Controparte_3
c.p.c..
Infatti, i motivi di doglianza che lo sorreggono appaiono sufficientemente dettagliati, sicché è possibile per questa Corte individuare le statuizioni della decisione di primo grado oggetto di impugnazione, le ragioni effettivamente poste a base di ciascuna pag. 8/20 censura e i termini in cui la intenderebbe ottenere la Controparte_1 modifica dell'impugnata sentenza.
9. Tanto premesso, ritiene questa Corte che l'appello non possa trovare accoglimento in quanto infondato nel merito, per le ragioni di seguito precisate ed esposte.
9.1. In particolare, con il secondo motivo di gravame in questa sede riproposto,
l'appellante lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e dell'art.
c.p.c. essendo il primo giudice incorso nel vizio di extrapetizione per aver pronunciato oltre i limiti della domanda.
Si argomenta sul punto come, seppur l'attrice avesse agito in giudizio per la risoluzione del contratto di fornitura del prodotto e per il risarcimento dei danni conseguiti alla sua assoluta inefficacia (avendo in tal senso individuato le ragioni poste a fondamento della propria domanda nell'atto di citazione e nella successiva memoria ex art. 183 comma VI
n. 1 c.p.c.), il Tribunale avesse, ciononostante, accolto la domanda risarcitoria motivando la propria decisione su di un non corretto utilizzo indotto da errate o comunque contraddittorie indicazioni di utilizzo allegate al farmaco stesso, di fatto sostituendo alla causa petendi della domanda una causa petendi diversa.
9.2. Il motivo è infondato.
In linea di principio, deve osservarsi come risulti corretto affermare la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ogniqualvolta il giudice del merito sostituisca la "causa petendi" dedotta da parte dell'attore con una “causa petendi” differente, la quale risulti fondata su un fatto diverso da quello posto a fondamento della domanda (Cass. 9255/2025).
Invero, sussiste un vizio di ultrapetizione quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (cfr. Cass.
n. 8048/2019). Peraltro, come di recente ribadito dalla Suprema Corte, “il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema pag. 9/20 controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori” (Cass. n. 644/2025).
Cionondimeno, è affermazione costante nella giurisprudenza di legittimità quella secondo cui “Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti” (Cass. n. 5153/2019).
Si osserva, tuttavia, come da tale ultima ipotesi esuli la fattispecie in esame dal momento che – ferma in ogni caso la vincolatività del principio di diritto espresso nella ordinanza di rinvio e la conseguente riconduzione della fattispecie nell'alveo della responsabilità extracontrattuale - con il proprio atto introduttivo, l'attrice aveva espressamente indicato, tra i fatti posti a base della propria pretesa risarcitoria, oltre alla totale inefficacia del prodotto, anche e soprattutto una serie di condotte direttamente o indirettamente riferibili alla azienda produttrice.
Sul punto, si rileva come, “In tema di azione per il risarcimento dei danni, nel suo nucleo immodificabile la domanda non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta;
ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte”
(Cass. 10049/2022).
pag. 10/20 Nella specie, emerge in particolare che, tra i fatti materiali allegati, parte attrice avesse chiaramente fatto riferimento alle indicazioni contenute nella scheda tecnica del prodotto, la quale ne delineava i caratteri innovativi ad elevata attività antiperonospora
(“offre un alta attività a basse dosi, un'azione sistemica rapida ed equilibrata e una elevata curatività. Il LA (ossia il suo principio attivo) ha un equilibrato rapporto idrofilia/lipofilia, ciò comporta una grande resistenza al dilavamento e favorisce all'interno della pianta laconcentrazione della molecola nelle parti mediane interessate allo sviluppo del grappolo. Unico tra le fenilammidi il LA possiede un doppio meccanismo di azione: la prima sistemico curativa attraverso l'inibizione della RNA polimerasi (arresto della crescita del micelio) la seconda di contatto (preventiva) attraverso la perturbazione delle membrane cellulari delle zoospore (inibizione della germinazione)”), i vantaggi del nuovo preparato e la sua insensibilità ad agenti atmosferici quali umidità e pioggia (“penetra rapidamente all'interno dei tessuti vegetali ed esplica un attività così efficace da non essere influenzata dalla umidità e pioggia e da garantire l'assoluta selettività del prodotto sulle colture. La formulazione con il solo isomero attivo della molecola inserisce di diritto il AN M tra i prodotti più innovativi efficaci a bassi dosaggi”), nonché le modalità di impiego (“il AN M si utilizza durante le fasi fenologiche in cui la vite è maggiormente suscettibile agli attacchi del patogeno che proprio in tale periodo può provocare danni più ingenti. Si consiglia di effettuare il primo trattamento poco prima dell'inizio della fioritura, facendone seguire altri due a distanza di 10 - 14 giorni l'uno dall'altro”).
Nel medesimo atto di citazione, parte attrice deduceva, inoltre, che il prodotto AN M era stato utilizzato secondo le indicazioni fornite dal produttore, anche per il tramite dell'assistente da questi offerto (sig. prima e dott. poi). Persona_3 Persona_4
Evidenziava infine come, pur presentando il AN M una concentrazione dimezzata di principio attivo LA rispetto al farmaco succedaneo EN (prodotto dalla medesima azienda e destinato ad essere sostituito dal primo in quanto prodotto innovativo e maggiormente efficace), se ne consigliasse il medesimo dosaggio.
Posta dunque l'avvenuta allegazione di siffatte circostanze fattuali, alcuna indebita sostituzione della causa petendi da parte del primo giudice potrebbe invero predicarsi, essendosi quest'ultimo limitato a valorizzare quei fatti che, in relazione alla fattispecie pag. 11/20 di illecito aquiliano, dovevano ritenersi assumere rilevanza ai fini dell'affermazione della responsabilità della convenuta.
In ogni caso, deve evidenziarsi come la dedotta “inefficacia” del farmaco, individuata da parte attrice quale elemento causale alla base della successiva infestazione di peronospora, non potrebbe essere intesa in senso riduttivo, quale unicamente riferibile alle caratteristiche insite del prodotto, dovendo viceversa essere intesa quale somma di tutte le circostanze e modalità che abbiano, nel concreto, concorso a determinare la inidoneità del prodotto ai fini cui lo stesso era preordinato.
9.3. Con l'ultimo motivo, la sentenza viene censurata per violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove, in quanto il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che il non corretto utilizzo del farmaco fosse stato indotto dalle errate o comunque contraddittorie indicazioni allegate al farmaco stesso.
In particolare, quest'ultimo non avrebbe in alcun modo tenuto conto né delle regole di prudenza della buona scienza agronomica, chiaramente richiamate dal CTU, né delle prescrizioni di utilizzo fornite in etichetta.
Sotto il primo profilo, il CTU avrebbe chiaramente indicato come, ai fini dell'individuazione del momento utile per l'attivazione dei trattamenti antiperonospora, sarebbe invalsa da decenni una regola indicativa, c.d. regola dei tre dieci, illustrandone le relative condizioni.
L'evocazione di tale regola da parte del perito, nel caso di specie disattesa dall'
[...]
confermerebbe come, anche alla luce delle più basilari acquisizioni della Parte_1 scienza agronomica, il trattamento praticato sui vitigni nella primavera del 2008 sarebbe stato intempestivo.
Quanto alle prescrizioni di utilizzo fornite in etichetta, invece, si evidenzia come queste ultime prevedessero che i trattamenti con il AN M, a protezione della peronospora,
“vanno eseguiti nel periodo compreso fra il verificarsi delle condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e la fase fenologica di sviluppo dei grappoli in cui gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe […]”, oltre alla necessità che il primo trattamento venisse eseguito “in ogni caso non più tardi della fase fenologica di differenziazione degli organi floreali (7-8 foglie)”.
pag. 12/20 Considerato che, per come accertato dal CTU, le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria risultavano essersi già verificate antecedentemente all'applicazione del prodotto, risulterebbe dimostrato il mancato rispetto delle condizioni di impiego previste in etichetta in quanto il trattamento sarebbe stato effettuato tardivamente, non solo rispetto alle condizioni determinanti l'infezione, bensì anche rispetto alla fase di differenziazione degli organi floreali, collocandosi quest'ultima in data 24.04.2008.
Vengono poi evidenziate le indicazioni contenute nella nota tecnica, la quale riportava espressamente che “l'intervallo tra un trattamento e il successivo deve essere calibrato in base a diversi parametri, quali la suscettibilità della varietà coltivata, le condizioni pedo climatiche, il sistema di allevamento e la pressione del patogeno”.
A prescindere da tali considerazioni, sarebbe peraltro evidente che l' Parte_1 avesse macroscopicamente ignorato colpevolmente il rischio dell'infezione peronosporica. A tal proposito, vengono ribadite le precisazioni rese dal CTU dott.
in risposta alle controdeduzioni del CTP, il quale faceva rilevare che le Per_5 condizioni scatenanti la Peronospora nella II decade di aprile 2008 erano state ampiamente registrate nel Notiziario Tecnico del 22 aprile del Servizio Difesa dell'ARSSA.
Sulla necessità di eseguire i trattamenti, si porrebbero infine ulteriori elementi di conferma provenienti dal medesimo titolare dell' il quale: a) nel Parte_1 verbale delle Operazioni Peritali dichiarava che in data 24 aprile i getti (la nuova vegetazione) avevano una lunghezza di 15 cm, meno nelle zone a valle (7-8 cm); b) nel quaderno di campagna registrava al 24 aprile la fase fenologica della vite 'a foglie distese”.
9.4. Il motivo non ha fondamento.
Deve in primo luogo rilevarsi la totale irrilevanza del richiamo operato da parte appellante alle regole di prudenza della buona scienza agronomica e, in particolare, alla regola cd. dei tre dieci.
Invero, considerato il carattere di novità del prodotto in esame - il quale risultava essere appena stato immesso in commercio da parte della società produttrice all'epoca dei fatti di causa - e la asimmetria informativa inevitabilmente sussistente tra azienda produttrice ed utilizzatore finale, da un lato, è da escludere che le relative modalità di impiego e pag. 13/20 tempistiche di utilizzo potessero essere pienamente conoscibili da parte di quest'ultimo, ovvero che le medesime potessero essere ricondotte sic et simpliciter entro i medesimi schemi applicabili a prodotti che, benché affini, risultino superati dal progresso della tecnica;
dall'altro, è verosimile che siffatte circostanze fossero idonee ad ingenerare un affidamento da parte dell'utilizzatore, il quale non potrebbe che far riferimento alle indicazioni fornite da parte del produttore, unico depositario delle nozioni tecniche concernenti il prodotto, specie laddove sia proprio quest'ultimo – come nel caso di specie - a porne in risalto i caratteri innovativi rispetto a prodotti simili a più elevato Cont dosaggio (cfr. scheda tecnica, doc. 2, fasc. I grado hiarieri).
Sotto tale profilo, invero, non può che condividersi quanto già rilevato da parte del giudice di prima istanza in relazione alla maggiore attitudine delle indicazioni di utilizzo fornite dal produttore ad indurre in errore l'utilizzatore del fitofarmaco laddove si verta in ipotesi di nuovo farmaco il cui utilizzo, evidentemente, non poteva che essere compiutamente conosciuto dalla sola azienda produttrice e dai suoi agenti.
Proprio la richiamata asimmetria informativa esclude, peraltro, che ad un utente medio possa ragionevolmente esigersi di discostarsi dalle indicazioni di utilizzo riportate in etichetta, sostituendo a queste ultime quelle ricavabili da asserite regole non scritte, le quali imporrebbero di valutare una moltitudine di circostanze (quali pioggia, temperatura, dimensioni del germoglio, ecc.), vieppiù ove si consideri che, nel caso di specie, il prodotto era classificabile tra quei fitofarmaci non richiedenti il previo conseguimento dell'apposito “patentino” da parte dell'utilizzatore.
Considerazioni in parte diverse si impongono poi in relazione all'asserito mancato rispetto delle condizioni di impiego previste in etichetta da parte della società Parte_1
Nel ripercorrere le risultanze di cui alla CTU espletata in sede di ATP, si osserva come quest'ultima individuasse la causa delle manifestazioni di Peronospora nella ritardata esecuzione del primo trattamento, oltre che nella sottovalutazione del rischio indotto dalle condizioni termo-pluviometriche cumulate, nonché nella mancata esecuzione di interventi eradicanti immediati e ripetuti al primo manifestarsi della sintomatologia.
La medesima CTU faceva inoltre rilevare come “l'andamento termo - pluviometrico conferma la presenza contemporanea dei fattori di rischio, ovvero:
pag. 14/20 - tra il 2 aprile ed il 22 aprile cadono circa -100 mm di pioggia (!) che impregnano le foglie secche e le altre porzioni vegetali nelle quali hanno svernato le cospore ponendo le condizioni per l'innesco di una o più infezioni primarie (zoospore);
- già dal 4 di aprile si hanno temperature medie giornaliere ben al di sopra dei 10° C e ciò ha determinato la coesistenza per settimane di tutti i fattori microclimatici scatenanti le infezioni primarie: al 24 di aprile la lunghezza dei getti è poi di 15 cm circa, 7-8 cm a valle. Ma è probabilmente a valle, nelle porzioni topograficamente più basse ed umide dei vigneti che hanno avuto origine le infezioni per poi propagarsi con un andamento ondivago verso l'alto sui crinali più asciutti e ventilati. In tal senso si rammenta che l'ARSA, nel suo bollettino del 22 aprile (pag. 1), sottolinea che “.. i vitigni tradizionali
..hanno raggiunto o sono prossimi alla fase prevalente dei germogli lunghi 10 cm..; nel bollettino del 29 aprile (pag. 1) afferma che ... (nei vigneti) “gli impianti tradizionali un po' ovunque hanno ormai raggiunto e anche superato lo stadio dei germogli lunghi 10 cm"
- introdottasi la malattia all'interno dei tessuti verdi in quei giorni in rapidissimo accrescimento senza alcuna copertura fitoiatrica (il 1° trattamento sui vigneti CP_5 viene effettuato il 6 maggio con il mancozeb, un prodotto di copertura..), la stessa per le favorevoli condizioni di temperatura e umidità attiva una serie di infezioni
(inoculazione in 8 ore e impegno dell'intero spessore di mesofillo fogliare dopo 24 ore..) ognuna delle quali può essere idealmente rappresentata come una nevicata di microscopiche spore che parassitizzano le porzioni verdi espandendosi aeralmente con grande velocità”.
Tenuto conto di ciò, il perito incaricato, nel valutare il diverso esito ottenuto nei due vigneti trattati con diversa metodologia, osservava che, quanto al vigneto “Bio”, l'aver iniziato i trattamenti il 24 di aprile avesse efficacemente impedito l'innesco della malattia: i trattamenti successivi, ben cadenzati, ne avevano poi garantito il mantenimento.
Faceva tuttavia rilevare come “Viceversa, iniziare i trattamenti il 6 di maggio sui vigneti ha significato lasciare la "porta aperta" all'infezione consentendone CP_5 probabilmente più cicli riproduttivi. In quelle condizioni il fenilammide AN M o
(prima somministrazione il 12 maggio..) ben poco può anche con la sua CP_6
pag. 15/20 dichiarata funzione sistemico - curativa che si esercita quando il calendario dei trattamenti rispetta le specificità stagionali impedendo l'accesso massiccio della
Peronospora”.
Concludeva, pertanto che “A posteriori, dunque, è lecito affermare che per evitare le prime infezioni peronosporiche anche sui vigneti i trattamenti con il AN M CP_5 sarebbero dovuti iniziare a ridosso del 20 - 24 di aprile: le sfavorevoli condizioni climatiche avrebbero dovuto poi consigliare di raccorciare sensibilmente la cadenza dei trattamenti portandola dai 10 - 14 gg come consigliato in etichetta (il II trattamento, quello con il AN M, fu effettuato a 13 giorni dal primo, quello con il mancozeb), a ben più rassicuranti 8 - 10 giorni. La necessità di accorciare l'intervallo tra due trattamenti successivi, stante la presenza dell'inoculo nelle parti verdi, trae spunto come
è noto dalla rapidissima moltiplicazione cellulare dei tessuti della vite in quella stagione: i prodotti sistemici, a causa della continua e rapida crescita cellulare della pianta tendono a diluirsi e a ridurre la loro capacità curativa”.
Considerato dunque che il AN M avrebbe dovuto essere somministrato per la prima volta non oltre il 24 aprile, è agevole osservare come, stando alla ricostruzione operata dal medesimo CTU in relazione alle presumibili fasi fenomenologiche interessanti i vigneti in esame, tale data sarebbe coincisa con il periodo in cui la lunghezza dei “getti” aveva raggiunto la misura di cm 15 circa (meno nella zona localizzata a valle, ove questi facevano registrare una lunghezza di 7-8 cm), nel mentre questo avveniva solamente il
12 maggio (ossia 12- 15 giorni circa dopo lo spirare delle condizioni scatenanti le prime infezioni peronosporiche), alla cui data i getti presentavano una lunghezza di circa 30-
35 cm, non essendo ancora intervenuta la fioritura.
Proprio su tale ultimo evento fenomenologico venivano tuttavia incentrate le indicazioni fornite da parte della la quale, nella relativa scheda Controparte_1 tecnica, consigliava “di effettuare il primo trattamento poco prima dell'inizio della fioritura facendone seguire altri due a distanza di 10-14 giorni l'uno dall'altro”.
Considerato che tale evento, in stato preparatorio alla data del 25 maggio (“si prepara la fioritura”), si sarebbe verificato solamente il successivo 3 giugno partendo dalle zone più alte (“sul crinale”), alcuno sviamento potrebbe ravvisarsi nell'operato della
[...] in relazione all'osservanza delle indicazioni fornite dalla ditta Parte_1
pag. 16/20 produttrice, dovendo viceversa ritenersene la piena conformità, tanto più evidente ove si consideri che il primo trattamento veniva eseguito in data 12 maggio, a distanza di oltre tre settimane dal principio del fenomeno di fioritura.
Né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi in considerazione della successiva dicitura di cui alla nota tecnica, ove era precisato che “l'intervallo tra un trattamento e il successivo deve essere calibrato in base a diversi parametri, quali la suscettibilità della varietà coltivata, le condizioni pedo climatiche, il sistema di allevamento e la pressione del patogeno”.
Invero, se da un lato l'esame del dato letterale non sembrerebbe deporre nel senso di poter estendere tale indicazione anche al primo trattamento, restando di fatto limitata a regolare l'intervallo temporale tra un trattamento e l'altro, dall'altro neppure sembrerebbe porre un correttivo volto a ridurre la distanza tra questi ultimi entro termini inferiori ai 10-14 giorni consigliati, verosimilmente potendo intrepretarsi quale individuazione di parametri sulla cui base orientare la scelta delle tempistiche dei successivi trattamenti esclusivamente entro siffatto perimetro temporale.
Proprio sotto tale ultimo profilo, deve poi osservarsi come, sulla base dei chiarimenti resi dal medesimo CTU in sede di giudizio di primo grado, risulti confermato “che il prodotto è stato utilizzato dall'attrice con una frequenza in linea o maggiore rispetto a quella prescritta dalla produttrice, allora ”. CP_2
Invero, nel riassumere tutti i trattamenti eseguiti nel periodo di riferimento sul vigneto
(quali desumibili dal “Calendario Aziendale Trattamenti fitosanitari eseguiti” CP_5 della società , risulta che il secondo ed il terzo trattamento fossero stati Parte_1 eseguiti ad un intervallo, rispettivamente, di 13 e 9 giorni l'uno dall'altro (nelle date del
25 maggio e del 3 giugno) e, dunque, pienamente entro l'intervallo di 10-14 giorni prescritto in etichetta.
Tale circostanza rafforza il convincimento che le indicazioni relative all'impiego del fitofarmaco risultassero erronee, non solo in relazione all'inizio, bensì anche in relazione ai tempi di somministrazione delle successive dosi.
Né, tali conclusioni potrebbero in alcun modo essere scalfite dalle censure mosse in questa sede da parte della difesa appellante in merito alla circostanza che le prescrizioni di utilizzo fornite in etichetta prevedessero che i trattamenti con il AN M, a pag. 17/20 protezione della peronospora, “vanno eseguiti nel periodo compreso fra il verificarsi delle condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e la fase fenologica di sviluppo dei grappoli in cui gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe […]”, oltre alla necessità che il primo trattamento venisse eseguito “in ogni caso non più tardi della fase fenologica di differenziazione degli organi floreali (7-8 foglie)”.
Tali prescrizioni, invero, non possono che confermare quanto già rilevato da parte del primo giudice in relazione alla scarsa chiarezza delle indicazioni di utilizzo del farmaco in ragione delle diverse modalità riportate nelle note tecniche e nell'etichetta ministeriale, il cui contenuto risulta complessivamente, non solo privo di univocità, bensì in rapporto di totale contraddittorietà.
Totalmente infondate devono infine ritenersi le censure volte a disconoscere il contenuto, oltre che la riconducibilità alla della scheda Controparte_1 tecnica del Parte_4
- in disparte la tardività delle censure, la documentazione in oggetto risultando
[...] essere stata acquisita nel corso del procedimento di ATP, in tale sede avendo dovuto essere sollevate le relative contestazioni – non può non evidenziarsi l'intima contraddizione logica insita nel voler disconoscere il contenuto della scheda tecnica e, allo stesso tempo, richiamarne il contenuto medesimo al fine di sostenere come l'indicazione ivi contenuta di effettuare il primo trattamento poco prima dell'inizio della fioritura risulterebbe modulata dall'inciso immediatamente successivo (che “l'intervallo tra un trattamento e il successivo deve essere calibrato in base a diversi parametri, quali la suscettibilità della varietà coltivata, le condizioni pedo climatiche, il sistema di allevamento e la pressione del patogeno”).
9.5. Tanto premesso, deve dunque ribadirsi la configurabilità, a carico della
[...]
di una sua responsabilità, di natura extracontrattuale – e, come Controparte_1 tale, fonte di danni risarcibili - per avere colpevolmente indotto la
[...] ad impiegare in maniera errata il fitofarmaco in questione nel proprio Controparte_3 processo produttivo, avendo consegnato a quest'ultima, in violazione del principio del neminen laedere, informazioni incomplete e/o erronee sulle corrette modalità di utilizzo del prodotto.
pag. 18/20 Ciò comporta senz'altro il rigetto dell'appello proposto dalla Controparte_1
e la conferma della sentenza appellata, mentre la domanda relativa agli interessi proposta dalla e volta ad ottenere la condanna della controparte al Parte_1 pagamento degli interessi sulla somma di E. 163.630,00 dal 29/11/2021 al 11/1/2024
(ovvero per il medesimo periodo degli interessi e rivalutazione sulla sola sorte capitale di E. 112.205,85) va accolta nel senso che va dichiarato il diritto dell' Parte_5
- cui in data 29/11/2024 è stata nuovamente corrisposta la somma del
[...] medesimo importo di quella da essa restituita in data 29/11/2021 di € 163.300,00, come documentato in atti - agli interessi legali sull'importo di € 163.300 per il periodo in questione, con conseguente condanna della controparte alla relativa corresponsione.
10. Restano, infine, da regolare le spese processuali, con riferimento non solo al presente grado di giudizio ed al giudizio di Cassazione, ma anche al precedente grado di appello, in base all'esito finale risultante dalla presente pronuncia, che vede soccombente l'originaria convenuta già appellante, la Controparte_1 quale deve dunque essere onerata del rimborso in favore dell'attrice in riassunzione
Le spese da rimborsare sono liquidate come in Controparte_3 dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, tempo per tempo vigenti, tenuto conto del valore della controversia, delle attività processuali svolte (con esclusione del compenso per la fase istruttoria dei due giudizi di merito, che non ha visto espletamento di attività istruttoria) e degli esborsi documentati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando in sede di rinvio da
Cass. n. 36083/2023 sull'appello proposto avverso la sentenza pronunciata dal
Tribunale di Pescara n. 170/2019 del 04.02.2019, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) respinge l'appello proposto dalla Controparte_1
2) condanna la a corrispondere all' Controparte_1 Parte_1 gli interessi legali sulla somma di € 163.300,00, per il periodo dal 29/11/2021
[...] all' 11/1/2024;
3) condanna la a rimborsare alla Controparte_1 Controparte_3 le spese del precedente grado di appello (liquidate in € 9.515,00 per diritti ed
[...]
pag. 19/20 onorari, oltre spese generali del 15% ed IVA e CAP come per legge), del giudizio di
Cassazione (liquidate in € 7.655,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge ed € 1.745,00 per esborsi) e del presente giudizio di rinvio (liquidate in
€ 9.991,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge ed oltre €
759,00 per esborsi).
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio svoltasi in data 8/102025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
VI RI RI RA S. FI
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 285/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
RA S. FI Presidente
VI RI RI Consigliere relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio da Cass. n. 36083/2023, iscritta al n. 285/2024 R.G., assunta in decisione all'udienza collegiale del 11.06.2025 e vertente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Oronzo, Parte_2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
attrice e convenuta in riassunzione e già in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Lorioli del
Foro di Monza, presso lo studio del quale ultimo in Monza, via Manzoni n. 37 è stato eletto domicilio, giusta procura in atti;
convenuta ed attrice in riassunzione
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 e s.s. c.p.c., a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 36083/2023 del 27.12.2023, che ha cassato la sentenza di appello n.
1570/2021 della Corte di Appello di L'Aquila del 20.10.2021, emessa nel giudizio iscritto al n. 323/2019 R.G., di annullamento della sentenza del Tribunale di Pescara n.
170/2019 del 04.02.2019, emessa nell'ambito del giudizio iscritto al n. 2079/2013 R.G.
CONCLUSIONI: per la Società “Vogli l'on.le Corte adita, per le causali di Parte_1 cui in premessa dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 170/2019 resa dal Tribunale di Controparte_1
Pescara il 4/2/2019 confermando questa, ovvero comunque, in accoglimento della domanda spiegata con l'originaria citazione, accertata e dichiarata la sua responsabilità, voglia condannare la al risarcimento dei danni da Controparte_1 quantificarsi in complessivi E. 112.205,85 (di cui E. 103.986,85 per danno da perdita delle uve e conseguenziali perdite ed E. 8.219,00 per esborsi sostenuti per il giudizio di
ATP), oltre interessi e rivalutazione, senza esclusione del cumulo, trattandosi di debito di valore, con decorrenza dalle rispettive decorrenze come già statuito definitivamente e non impugnato sul da controparte (né in ordine al quantum né in ordine alla debenza di interessi e rivalutazione). Con condanna della (a “ripristinare la situazione CP_1 patrimoniale dell'attrice al momento precedente della sentenza d'appello, poi annullata dalla Suprema Corte) al pagamento degli interessi sulla somma di E. 163.630,00 dal
29/11/2021 al 11/1/2024 ovvero per il medesimo periodo degli interessi e rivalutazione sulla sola sorte capitale di E. 112.205,85. In ogni caso condannando la
[...] alla refusione delle spese e dei compensi di tutte le precedenti fasi e Controparte_1 gradi di giudizio e del presente come indicato e specificato in premesso”.
per la “A) in principalità: riformare la sentenza di Controparte_1 primo grado accogliendo i motivi di appello diversi da quello precedentemente accolto in via assorbente da questa Corte d'Appello e successivamente cassato dalla Suprema
Corte, al contempo respingendo tutte le domande e conclusioni svolte dalla società nei confronti della perché Parte_1 Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte. B) in subordine: ridurre secondo giustizia l'entità del risarcimento riconosciuto in primo grado alla società
[...] per le ragioni esposte. Con vittoria in ogni caso di compensi e spese Parte_1 di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e successive occorrende”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/20 1. La vicenda processuale in esame trae origine dall'atto di citazione del 04.04.2013 con cui la Società adiva il Tribunale di Pescara convenendo in Parte_1 giudizio la società al fine di ottenerne la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni conseguenti alla utilizzazione del fitofarmaco denominato AN
M, prodotto e commercializzato da quest'ultima.
1.2. A sostegno della propria pretesa, parte attrice allegava:
- di essere proprietaria di un terreno sito in località Pianella di circa 41 ettari, di cui circa
26 ettari destinati alla coltivazione dell'uva da trasformarsi in vino da commercializzare,
- di utilizzare da diversi anni su tali vigneti degli agrofarmaci prodotti dalla
[...]
già e ciò in particolare al fine specifico di Controparte_1 Controparte_2 evitare l'insorgenza della peronospora;
- che sino al 2008 l'istante aveva utilizzato un prodotto, denominato EN, risultato pienamente efficace;
- di aver, nella primavera del 2008, iniziato ad utilizzare altro agro farmaco, denominato
AN M, su sollecitazione dei rappresentanti di zona della appena CP_1 introdotto sul mercato sempre dalla suddetta produttrice e presentato quale preparato innovativo, ad elevata attività anti peronospora;
- che il prodotto AN M veniva utilizzato secondo le indicazioni fornite dalla produttrice anche per il tramite dell'assistente da questa offerto (sig. CP_1 Per_1 prima, dott. poi);
[...] Persona_2
– che a differenza dei vitigni trattati con il residuo del farmaco EN utilizzato nelle annate precedenti, i quali non avevano sofferto dell'infezione da peronospora, i vigneti trattati con il nuovo fitofarmaco si erano gravemente ammalati di peronospora con conseguente mancata produzione di uva;
- di aver, con ricorso ex art. 696 c.p.c. dell'11.07.2008, chiesto al Tribunale di Pescara di accertare le cause dell'insorgenza della peronospora e quantificare i danni a questa conseguiti;
- che il CTU nominato in sede di ATP aveva quantificato i danni in € 103.986,85 individuandone le cause nel ritardato inizio dell'utilizzo del prodotto, circa 12 -15 giorni;
pag. 3/20 - che tale accertamento era tuttavia fondato su presupposti errati, avendo il CTU omesso di considerare che l'impiego del prodotto era avvenuto secondo le indicazioni impartite della casa produttrice e riportate nella scheda tecnica, che suggerivano l'inizio del trattamento poco prima della fioritura e che, pertanto, la responsabilità del ritardato inizio nell'utilizzo del fitofarmaco era da attribuirsi alla produttrice.
1.3. Si costituiva in giudizio la preliminarmente Controparte_1 eccependo prescrizione e decadenza dell'azione intrapresa da parte attrice e, in ogni caso, chiedendone il rigetto nel merito.
1.4. Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e prova per testi e disposto un supplemento di CTU per chiarimenti in ordine agli accertamenti svolti in sede di ATP, la causa perveniva infine a decisione.
1.5. Con sentenza n. 170/2019, il Tribunale di Pescara accoglieva la domanda attorea condannando la convenuta al pagamento, in favore della Controparte_1
del complessivo importo di € 112.205,85, a titolo di Pt_3 Parte_1 risarcimento di ogni danno connesso alla commercializzazione del prodotto farmaceutico, oltre che alla refusione delle spese processuali.
1.6. In particolare, il primo giudice valorizzava la circostanza – pacifica tra le parti - che il fitofarmaco fosse stato venduto all'attrice da parte di altra ditta e che la lettura dell'atto di citazione facesse emergere come la fosse stata Controparte_1 convenuta in giudizio nella sua qualità di produttrice del farmaco, il cui utilizzo da parte della ricorrente era stato sollecitato anche dai rappresentanti di zona della stessa.
Riteneva dunque che la domanda attorea andasse qualificata come domanda di risarcimento del danno nei confronti del produttore, di natura extracontrattuale.
Ciò in quanto tale ipotesi è configurabile anche nel caso in cui il terzo danneggiato sia un imprenditore che si avvale del prodotto come strumento della sua attività e può ricadere anche a carico di una pluralità di soggetti, ove questi, pur se in fasi diverse, abbiano contribuito alla fabbricazione del prodotto.
Inoltre, il produttore-venditore è responsabile non solo per la vendita di cosa viziata, ma anche a titolo di illecito del danno sofferto da terzi in dipendenza da tali vizi che rendono la cosa pericolosa, anche se il danno si sia verificato quando la cosa stessa sia passata nella sfera di disponibilità di altri e sia stata da costoro utilizzata. pag. 4/20 Conseguenza diretta di tale inquadramento era che alcuna questione di decadenza poteva essere efficacemente sollevata, laddove alcun problema di maturata prescrizione poteva porsi, dovendosi applicare il termine di cui all'art. 2497 cc, nel caso di specie decorrente, peraltro, dal deposito della relazione nel procedimento di ATP.
Rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta, il Tribunale rilevava come dalla CTU svolta fosse emerso che il fitofarmaco in oggetto era stato utilizzato in ritardo, considerate le avverse condizioni climatiche e che i successivi trattamenti, anche se in linea con quanto indicato nell'etichetta del farmaco stesso, sarebbero dovuti avvenire con una maggiore frequenza. Rilevava il Tribunale come dalle etichette sul farmaco non risultasse la necessità di tale trattamento anticipato e di trattamenti successivi più ravvicinati, mentre nella etichetta ministeriale, non riportata nella scheda del fitofarmaco, si prevedeva che “l'intervallo tra un trattamento ed il successivo doveva essere calibrato in base a diversi parametri, quali la suscettibilità della varietà coltivata, le condizioni pedo climatiche, il sistema di allevamento e la pressione del patogeno”. Tali differenti indicazioni e la mancanza delle indicazioni ministeriali sul foglietto illustrativo del AN M comportavano che il non corretto utilizzo del fitofarmaco, indicato dal CTU come causa del danno, doveva ritenersi indotto proprio dalle errate o comunque contraddittorie indicazioni di utilizzo allegate al farmaco stesso, emergenti tra il contenuto della nota tecnica e quello dell'etichetta ministeriale.
Dalla contraddittorietà del quadro comunicativo (scheda che riportava come l'efficacia del fitofarmaco non era influenzata da pioggia o umidità, mentre il CTU aveva evidenziato come in presenza di tali condizioni il trattamento doveva essere intensificato) dipendeva il danno subito dall'attore.
Il CTU, infine, faceva rilevare che il farmaco era stato utilizzato dalla parte attrice con una frequenza in linea o (addirittura) maggiore rispetto a quella prescritta dall'azienda produttrice.
Nel condividere le risultanze di cui alla espletata CTU, il Tribunale riteneva dunque che il ritardato utilizzo del farmaco fosse imputabile non alla negligenza della ditta istante, ma ad una quantomeno poco efficace comunicazione circa le relative modalità di utilizzo da parte della azienda produttrice.
pag. 5/20 2. Avverso tale sentenza proponeva appello la per: a) Controparte_1 erronea qualificazione della domanda attorea;
b) erroneo mutamento della causa petendi;
c) erronea ricostruzione in ordine ai vizi ed alla causa del danno ed erronea ricostruzione dei fatti.
2.1. Si costituiva la la quale resisteva al gravame Controparte_3 chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
2.3. Con sentenza n. 1570/2021 pubblicata in data 20.10.2021, questa Corte, accoglieva interamente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda attrice per intervenuta prescrizione, condannando la Controparte_3
a rimborsare all'appellante le spese di giudizio.
2.4. La motivazione esplicitata in sentenza era consistita, in sintesi, nella ritenuta erroneità della qualificazione dell'azione operata dal primo giudice in termini di responsabilità extracontrattuale del produttore, nonostante l'attore avesse inteso proporre una azione contrattuale. Nel far ciò, avrebbe tuttavia qualificato la domanda basandosi su fatti che, seppur dedotti dall'intera vicenda in oggetto, erano del tutto diversi da quelli su cui l' fondava la richiesta nell'atto introduttivo. Parte_1
Ricondotta l'azione intrapresa da parte attrice nell'alveo della responsabilità contrattuale, doveva dunque ritenersi che l'attrice fosse incorsa in decadenza, non risultando provata la tempestiva denuncia dei lamentati vizi e, in ogni caso, che l'azione intrapresa risultasse prescritta, essendo inutilmente decorso il termine annuale previsto dall'art. 1495 c.c., in quanto la citazione era stata notificata solo in data 04.04.2013, a distanza di oltre quattro anni dalla scoperta definitiva degli asseriti difetti e vizi.
3. Avverso tale sentenza, la proponeva ricorso per Controparte_3 cassazione sulla base di tre motivi, lamentando: 1) violazione degli artt. 99, 112 , 113,
115 c.p.c e 183 VI comma c.p.c.; 2) nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia sulla domanda come effettivamente proposta (art. 360 n. 4, c.p.c.).
Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti;
3)
Violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Nullità della sentenza per difetto di motivazione o motivazione apparente.
3.1. Con controricorso, resisteva l'intimata . Controparte_1
pag. 6/20 3.2. Con ordinanza n. 3984/2023, pubblicata il 27.12.2023, la Suprema Corte di
Cassazione accoglieva il primo motivo dichiarando assorbiti i restanti e, per l'effetto, cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità, a questa Corte in differente composizione.
3.3. In particolare, la Suprema Corte ha statuito l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, ritenendo errata la qualificazione della domanda da parte del giudice di primo grado, si era illegittimamente limitata a rilevare la prescrizione del diritto (che ha assunto come) vantato dall'azienda agricola attrice sulla base del contratto di vendita, senza tener conto della prospettiva extracontrattuale pur regolarmente e tempestivamente dedotta in giudizio dall'attrice.
Ciò in quanto l'esame del contenuto dell'atto di citazione, così come della memoria di cui all'art. 183 n. 1 c.p.c. depositata in primo grado dall'azienda agricola ricorrente, deponevano nel senso che l'originaria attrice avesse chiaramente dedotto tutti i fatti costitutivi ed essenziali suscettibili di essere ricondotti entro gli schemi propri della responsabilità extracontrattuale del produttore, avendo questa evidenziato: a) la produzione del farmaco de quo da parte della società convenuta;
b) l'utilizzo secondo le prescrizioni allegate al medesimo prodotto, nonché c) i pregiudizi arrecati alle coltivazioni per effetto dell'inefficacia del prodotto così utilizzato;
“del tutto correttamente, di conseguenza, il giudice di primo grado ha agevolmente interpretato alla stregua di tale prospettiva la domanda proposta dall'azienda agricola attrice, individuando la responsabilità della convenuta nell'aver allegato, al farmaco diffuso, prescrizioni equivoche (e, dunque, non chiare) circa le modalità del relativo uso: equivocità che, proprio in ragione della responsabilità così ascritta alla società produttrice, si sono tradotte nella sostanziale inefficacia e, quindi, nella dannosità del prodotto fornito”.
4. Il giudizio è stato riassunto dalla con atto di Controparte_3 citazione in riassunzione del 25.03.2024, con il quale ha chiesto a questo Collegio di conformarsi alle statuizioni del giudice di legittimità, di cui si dirà, dichiarando inammissibile o, in ogni caso, rigettando l'appello proposto dalla Controparte_1 avverso la sentenza n. 170/2019 del Tribunale di Pescara del 04.02.2019, con
[...] conferma integrale di quest'ultima. pag. 7/20 5. Con comparsa del 13.06.2024 si è costituita in giudizio la Controparte_1
contestando gli avversi assunti e chiedendo la riforma della sentenza di primo
[...] grado con accoglimento dei motivi di appello (diversi da quello precedentemente accolto in via assorbente da questa Corte d'Appello e successivamente cassato dalla
Suprema Corte) e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
in via subordinata, ha chiesto sia ridotta l'entità del risarcimento riconosciuto in primo grado.
Quest'ultima aveva altresì provveduto a riassumere il giudizio sulla base della medesima ordinanza della Cassazione con proprio atto di citazione in riassunzione del
25.03.2024, dando origine al procedimento iscritto al n. 286/2024 R.G..
6. Disposta la riunione di quest'ultimo al procedimento in esame (n. 285/2024 R.G.), con ordinanza del 25.09.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.06.2025, in occasione della quale veniva riservata a decisione con assegnazione di termini (60+20) ex art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis.
7. Al netto degli interventi operati dalla Cassazione, dunque, resta ferma la qualificazione dell'azione intrapresa da parte attrice così come operata da parte del
Tribunale (e, conseguentemente, la infondatezza delle censure di cui all'originario motivo di appello che proprio siffatta qualificazione avevano ad oggetto), non essendo più controvertibile che questa avesse formulato, sin dall'atto introduttivo, una domanda di responsabilità extracontrattuale della convenuta (quale produttrice) individuandone la fonte nell'aver fornito errate indicazioni circa le modalità d'uso del fitofarmaco de quo.
Così circoscritto il thema decidendum, questa Corte viene nuovamente chiamata a valutare nel merito la fondatezza del gravame proposto da parte della società
[...] in relazione ai motivi rimasti assorbiti dalla precedente pronuncia Controparte_1 di appello e in questa sede riproposti.
8. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata da parte della anche ai sensi dell'art. 342 Controparte_3
c.p.c..
Infatti, i motivi di doglianza che lo sorreggono appaiono sufficientemente dettagliati, sicché è possibile per questa Corte individuare le statuizioni della decisione di primo grado oggetto di impugnazione, le ragioni effettivamente poste a base di ciascuna pag. 8/20 censura e i termini in cui la intenderebbe ottenere la Controparte_1 modifica dell'impugnata sentenza.
9. Tanto premesso, ritiene questa Corte che l'appello non possa trovare accoglimento in quanto infondato nel merito, per le ragioni di seguito precisate ed esposte.
9.1. In particolare, con il secondo motivo di gravame in questa sede riproposto,
l'appellante lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e dell'art.
c.p.c. essendo il primo giudice incorso nel vizio di extrapetizione per aver pronunciato oltre i limiti della domanda.
Si argomenta sul punto come, seppur l'attrice avesse agito in giudizio per la risoluzione del contratto di fornitura del prodotto e per il risarcimento dei danni conseguiti alla sua assoluta inefficacia (avendo in tal senso individuato le ragioni poste a fondamento della propria domanda nell'atto di citazione e nella successiva memoria ex art. 183 comma VI
n. 1 c.p.c.), il Tribunale avesse, ciononostante, accolto la domanda risarcitoria motivando la propria decisione su di un non corretto utilizzo indotto da errate o comunque contraddittorie indicazioni di utilizzo allegate al farmaco stesso, di fatto sostituendo alla causa petendi della domanda una causa petendi diversa.
9.2. Il motivo è infondato.
In linea di principio, deve osservarsi come risulti corretto affermare la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ogniqualvolta il giudice del merito sostituisca la "causa petendi" dedotta da parte dell'attore con una “causa petendi” differente, la quale risulti fondata su un fatto diverso da quello posto a fondamento della domanda (Cass. 9255/2025).
Invero, sussiste un vizio di ultrapetizione quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (cfr. Cass.
n. 8048/2019). Peraltro, come di recente ribadito dalla Suprema Corte, “il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema pag. 9/20 controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori” (Cass. n. 644/2025).
Cionondimeno, è affermazione costante nella giurisprudenza di legittimità quella secondo cui “Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti” (Cass. n. 5153/2019).
Si osserva, tuttavia, come da tale ultima ipotesi esuli la fattispecie in esame dal momento che – ferma in ogni caso la vincolatività del principio di diritto espresso nella ordinanza di rinvio e la conseguente riconduzione della fattispecie nell'alveo della responsabilità extracontrattuale - con il proprio atto introduttivo, l'attrice aveva espressamente indicato, tra i fatti posti a base della propria pretesa risarcitoria, oltre alla totale inefficacia del prodotto, anche e soprattutto una serie di condotte direttamente o indirettamente riferibili alla azienda produttrice.
Sul punto, si rileva come, “In tema di azione per il risarcimento dei danni, nel suo nucleo immodificabile la domanda non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta;
ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte”
(Cass. 10049/2022).
pag. 10/20 Nella specie, emerge in particolare che, tra i fatti materiali allegati, parte attrice avesse chiaramente fatto riferimento alle indicazioni contenute nella scheda tecnica del prodotto, la quale ne delineava i caratteri innovativi ad elevata attività antiperonospora
(“offre un alta attività a basse dosi, un'azione sistemica rapida ed equilibrata e una elevata curatività. Il LA (ossia il suo principio attivo) ha un equilibrato rapporto idrofilia/lipofilia, ciò comporta una grande resistenza al dilavamento e favorisce all'interno della pianta laconcentrazione della molecola nelle parti mediane interessate allo sviluppo del grappolo. Unico tra le fenilammidi il LA possiede un doppio meccanismo di azione: la prima sistemico curativa attraverso l'inibizione della RNA polimerasi (arresto della crescita del micelio) la seconda di contatto (preventiva) attraverso la perturbazione delle membrane cellulari delle zoospore (inibizione della germinazione)”), i vantaggi del nuovo preparato e la sua insensibilità ad agenti atmosferici quali umidità e pioggia (“penetra rapidamente all'interno dei tessuti vegetali ed esplica un attività così efficace da non essere influenzata dalla umidità e pioggia e da garantire l'assoluta selettività del prodotto sulle colture. La formulazione con il solo isomero attivo della molecola inserisce di diritto il AN M tra i prodotti più innovativi efficaci a bassi dosaggi”), nonché le modalità di impiego (“il AN M si utilizza durante le fasi fenologiche in cui la vite è maggiormente suscettibile agli attacchi del patogeno che proprio in tale periodo può provocare danni più ingenti. Si consiglia di effettuare il primo trattamento poco prima dell'inizio della fioritura, facendone seguire altri due a distanza di 10 - 14 giorni l'uno dall'altro”).
Nel medesimo atto di citazione, parte attrice deduceva, inoltre, che il prodotto AN M era stato utilizzato secondo le indicazioni fornite dal produttore, anche per il tramite dell'assistente da questi offerto (sig. prima e dott. poi). Persona_3 Persona_4
Evidenziava infine come, pur presentando il AN M una concentrazione dimezzata di principio attivo LA rispetto al farmaco succedaneo EN (prodotto dalla medesima azienda e destinato ad essere sostituito dal primo in quanto prodotto innovativo e maggiormente efficace), se ne consigliasse il medesimo dosaggio.
Posta dunque l'avvenuta allegazione di siffatte circostanze fattuali, alcuna indebita sostituzione della causa petendi da parte del primo giudice potrebbe invero predicarsi, essendosi quest'ultimo limitato a valorizzare quei fatti che, in relazione alla fattispecie pag. 11/20 di illecito aquiliano, dovevano ritenersi assumere rilevanza ai fini dell'affermazione della responsabilità della convenuta.
In ogni caso, deve evidenziarsi come la dedotta “inefficacia” del farmaco, individuata da parte attrice quale elemento causale alla base della successiva infestazione di peronospora, non potrebbe essere intesa in senso riduttivo, quale unicamente riferibile alle caratteristiche insite del prodotto, dovendo viceversa essere intesa quale somma di tutte le circostanze e modalità che abbiano, nel concreto, concorso a determinare la inidoneità del prodotto ai fini cui lo stesso era preordinato.
9.3. Con l'ultimo motivo, la sentenza viene censurata per violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove, in quanto il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che il non corretto utilizzo del farmaco fosse stato indotto dalle errate o comunque contraddittorie indicazioni allegate al farmaco stesso.
In particolare, quest'ultimo non avrebbe in alcun modo tenuto conto né delle regole di prudenza della buona scienza agronomica, chiaramente richiamate dal CTU, né delle prescrizioni di utilizzo fornite in etichetta.
Sotto il primo profilo, il CTU avrebbe chiaramente indicato come, ai fini dell'individuazione del momento utile per l'attivazione dei trattamenti antiperonospora, sarebbe invalsa da decenni una regola indicativa, c.d. regola dei tre dieci, illustrandone le relative condizioni.
L'evocazione di tale regola da parte del perito, nel caso di specie disattesa dall'
[...]
confermerebbe come, anche alla luce delle più basilari acquisizioni della Parte_1 scienza agronomica, il trattamento praticato sui vitigni nella primavera del 2008 sarebbe stato intempestivo.
Quanto alle prescrizioni di utilizzo fornite in etichetta, invece, si evidenzia come queste ultime prevedessero che i trattamenti con il AN M, a protezione della peronospora,
“vanno eseguiti nel periodo compreso fra il verificarsi delle condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e la fase fenologica di sviluppo dei grappoli in cui gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe […]”, oltre alla necessità che il primo trattamento venisse eseguito “in ogni caso non più tardi della fase fenologica di differenziazione degli organi floreali (7-8 foglie)”.
pag. 12/20 Considerato che, per come accertato dal CTU, le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria risultavano essersi già verificate antecedentemente all'applicazione del prodotto, risulterebbe dimostrato il mancato rispetto delle condizioni di impiego previste in etichetta in quanto il trattamento sarebbe stato effettuato tardivamente, non solo rispetto alle condizioni determinanti l'infezione, bensì anche rispetto alla fase di differenziazione degli organi floreali, collocandosi quest'ultima in data 24.04.2008.
Vengono poi evidenziate le indicazioni contenute nella nota tecnica, la quale riportava espressamente che “l'intervallo tra un trattamento e il successivo deve essere calibrato in base a diversi parametri, quali la suscettibilità della varietà coltivata, le condizioni pedo climatiche, il sistema di allevamento e la pressione del patogeno”.
A prescindere da tali considerazioni, sarebbe peraltro evidente che l' Parte_1 avesse macroscopicamente ignorato colpevolmente il rischio dell'infezione peronosporica. A tal proposito, vengono ribadite le precisazioni rese dal CTU dott.
in risposta alle controdeduzioni del CTP, il quale faceva rilevare che le Per_5 condizioni scatenanti la Peronospora nella II decade di aprile 2008 erano state ampiamente registrate nel Notiziario Tecnico del 22 aprile del Servizio Difesa dell'ARSSA.
Sulla necessità di eseguire i trattamenti, si porrebbero infine ulteriori elementi di conferma provenienti dal medesimo titolare dell' il quale: a) nel Parte_1 verbale delle Operazioni Peritali dichiarava che in data 24 aprile i getti (la nuova vegetazione) avevano una lunghezza di 15 cm, meno nelle zone a valle (7-8 cm); b) nel quaderno di campagna registrava al 24 aprile la fase fenologica della vite 'a foglie distese”.
9.4. Il motivo non ha fondamento.
Deve in primo luogo rilevarsi la totale irrilevanza del richiamo operato da parte appellante alle regole di prudenza della buona scienza agronomica e, in particolare, alla regola cd. dei tre dieci.
Invero, considerato il carattere di novità del prodotto in esame - il quale risultava essere appena stato immesso in commercio da parte della società produttrice all'epoca dei fatti di causa - e la asimmetria informativa inevitabilmente sussistente tra azienda produttrice ed utilizzatore finale, da un lato, è da escludere che le relative modalità di impiego e pag. 13/20 tempistiche di utilizzo potessero essere pienamente conoscibili da parte di quest'ultimo, ovvero che le medesime potessero essere ricondotte sic et simpliciter entro i medesimi schemi applicabili a prodotti che, benché affini, risultino superati dal progresso della tecnica;
dall'altro, è verosimile che siffatte circostanze fossero idonee ad ingenerare un affidamento da parte dell'utilizzatore, il quale non potrebbe che far riferimento alle indicazioni fornite da parte del produttore, unico depositario delle nozioni tecniche concernenti il prodotto, specie laddove sia proprio quest'ultimo – come nel caso di specie - a porne in risalto i caratteri innovativi rispetto a prodotti simili a più elevato Cont dosaggio (cfr. scheda tecnica, doc. 2, fasc. I grado hiarieri).
Sotto tale profilo, invero, non può che condividersi quanto già rilevato da parte del giudice di prima istanza in relazione alla maggiore attitudine delle indicazioni di utilizzo fornite dal produttore ad indurre in errore l'utilizzatore del fitofarmaco laddove si verta in ipotesi di nuovo farmaco il cui utilizzo, evidentemente, non poteva che essere compiutamente conosciuto dalla sola azienda produttrice e dai suoi agenti.
Proprio la richiamata asimmetria informativa esclude, peraltro, che ad un utente medio possa ragionevolmente esigersi di discostarsi dalle indicazioni di utilizzo riportate in etichetta, sostituendo a queste ultime quelle ricavabili da asserite regole non scritte, le quali imporrebbero di valutare una moltitudine di circostanze (quali pioggia, temperatura, dimensioni del germoglio, ecc.), vieppiù ove si consideri che, nel caso di specie, il prodotto era classificabile tra quei fitofarmaci non richiedenti il previo conseguimento dell'apposito “patentino” da parte dell'utilizzatore.
Considerazioni in parte diverse si impongono poi in relazione all'asserito mancato rispetto delle condizioni di impiego previste in etichetta da parte della società Parte_1
Nel ripercorrere le risultanze di cui alla CTU espletata in sede di ATP, si osserva come quest'ultima individuasse la causa delle manifestazioni di Peronospora nella ritardata esecuzione del primo trattamento, oltre che nella sottovalutazione del rischio indotto dalle condizioni termo-pluviometriche cumulate, nonché nella mancata esecuzione di interventi eradicanti immediati e ripetuti al primo manifestarsi della sintomatologia.
La medesima CTU faceva inoltre rilevare come “l'andamento termo - pluviometrico conferma la presenza contemporanea dei fattori di rischio, ovvero:
pag. 14/20 - tra il 2 aprile ed il 22 aprile cadono circa -100 mm di pioggia (!) che impregnano le foglie secche e le altre porzioni vegetali nelle quali hanno svernato le cospore ponendo le condizioni per l'innesco di una o più infezioni primarie (zoospore);
- già dal 4 di aprile si hanno temperature medie giornaliere ben al di sopra dei 10° C e ciò ha determinato la coesistenza per settimane di tutti i fattori microclimatici scatenanti le infezioni primarie: al 24 di aprile la lunghezza dei getti è poi di 15 cm circa, 7-8 cm a valle. Ma è probabilmente a valle, nelle porzioni topograficamente più basse ed umide dei vigneti che hanno avuto origine le infezioni per poi propagarsi con un andamento ondivago verso l'alto sui crinali più asciutti e ventilati. In tal senso si rammenta che l'ARSA, nel suo bollettino del 22 aprile (pag. 1), sottolinea che “.. i vitigni tradizionali
..hanno raggiunto o sono prossimi alla fase prevalente dei germogli lunghi 10 cm..; nel bollettino del 29 aprile (pag. 1) afferma che ... (nei vigneti) “gli impianti tradizionali un po' ovunque hanno ormai raggiunto e anche superato lo stadio dei germogli lunghi 10 cm"
- introdottasi la malattia all'interno dei tessuti verdi in quei giorni in rapidissimo accrescimento senza alcuna copertura fitoiatrica (il 1° trattamento sui vigneti CP_5 viene effettuato il 6 maggio con il mancozeb, un prodotto di copertura..), la stessa per le favorevoli condizioni di temperatura e umidità attiva una serie di infezioni
(inoculazione in 8 ore e impegno dell'intero spessore di mesofillo fogliare dopo 24 ore..) ognuna delle quali può essere idealmente rappresentata come una nevicata di microscopiche spore che parassitizzano le porzioni verdi espandendosi aeralmente con grande velocità”.
Tenuto conto di ciò, il perito incaricato, nel valutare il diverso esito ottenuto nei due vigneti trattati con diversa metodologia, osservava che, quanto al vigneto “Bio”, l'aver iniziato i trattamenti il 24 di aprile avesse efficacemente impedito l'innesco della malattia: i trattamenti successivi, ben cadenzati, ne avevano poi garantito il mantenimento.
Faceva tuttavia rilevare come “Viceversa, iniziare i trattamenti il 6 di maggio sui vigneti ha significato lasciare la "porta aperta" all'infezione consentendone CP_5 probabilmente più cicli riproduttivi. In quelle condizioni il fenilammide AN M o
(prima somministrazione il 12 maggio..) ben poco può anche con la sua CP_6
pag. 15/20 dichiarata funzione sistemico - curativa che si esercita quando il calendario dei trattamenti rispetta le specificità stagionali impedendo l'accesso massiccio della
Peronospora”.
Concludeva, pertanto che “A posteriori, dunque, è lecito affermare che per evitare le prime infezioni peronosporiche anche sui vigneti i trattamenti con il AN M CP_5 sarebbero dovuti iniziare a ridosso del 20 - 24 di aprile: le sfavorevoli condizioni climatiche avrebbero dovuto poi consigliare di raccorciare sensibilmente la cadenza dei trattamenti portandola dai 10 - 14 gg come consigliato in etichetta (il II trattamento, quello con il AN M, fu effettuato a 13 giorni dal primo, quello con il mancozeb), a ben più rassicuranti 8 - 10 giorni. La necessità di accorciare l'intervallo tra due trattamenti successivi, stante la presenza dell'inoculo nelle parti verdi, trae spunto come
è noto dalla rapidissima moltiplicazione cellulare dei tessuti della vite in quella stagione: i prodotti sistemici, a causa della continua e rapida crescita cellulare della pianta tendono a diluirsi e a ridurre la loro capacità curativa”.
Considerato dunque che il AN M avrebbe dovuto essere somministrato per la prima volta non oltre il 24 aprile, è agevole osservare come, stando alla ricostruzione operata dal medesimo CTU in relazione alle presumibili fasi fenomenologiche interessanti i vigneti in esame, tale data sarebbe coincisa con il periodo in cui la lunghezza dei “getti” aveva raggiunto la misura di cm 15 circa (meno nella zona localizzata a valle, ove questi facevano registrare una lunghezza di 7-8 cm), nel mentre questo avveniva solamente il
12 maggio (ossia 12- 15 giorni circa dopo lo spirare delle condizioni scatenanti le prime infezioni peronosporiche), alla cui data i getti presentavano una lunghezza di circa 30-
35 cm, non essendo ancora intervenuta la fioritura.
Proprio su tale ultimo evento fenomenologico venivano tuttavia incentrate le indicazioni fornite da parte della la quale, nella relativa scheda Controparte_1 tecnica, consigliava “di effettuare il primo trattamento poco prima dell'inizio della fioritura facendone seguire altri due a distanza di 10-14 giorni l'uno dall'altro”.
Considerato che tale evento, in stato preparatorio alla data del 25 maggio (“si prepara la fioritura”), si sarebbe verificato solamente il successivo 3 giugno partendo dalle zone più alte (“sul crinale”), alcuno sviamento potrebbe ravvisarsi nell'operato della
[...] in relazione all'osservanza delle indicazioni fornite dalla ditta Parte_1
pag. 16/20 produttrice, dovendo viceversa ritenersene la piena conformità, tanto più evidente ove si consideri che il primo trattamento veniva eseguito in data 12 maggio, a distanza di oltre tre settimane dal principio del fenomeno di fioritura.
Né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi in considerazione della successiva dicitura di cui alla nota tecnica, ove era precisato che “l'intervallo tra un trattamento e il successivo deve essere calibrato in base a diversi parametri, quali la suscettibilità della varietà coltivata, le condizioni pedo climatiche, il sistema di allevamento e la pressione del patogeno”.
Invero, se da un lato l'esame del dato letterale non sembrerebbe deporre nel senso di poter estendere tale indicazione anche al primo trattamento, restando di fatto limitata a regolare l'intervallo temporale tra un trattamento e l'altro, dall'altro neppure sembrerebbe porre un correttivo volto a ridurre la distanza tra questi ultimi entro termini inferiori ai 10-14 giorni consigliati, verosimilmente potendo intrepretarsi quale individuazione di parametri sulla cui base orientare la scelta delle tempistiche dei successivi trattamenti esclusivamente entro siffatto perimetro temporale.
Proprio sotto tale ultimo profilo, deve poi osservarsi come, sulla base dei chiarimenti resi dal medesimo CTU in sede di giudizio di primo grado, risulti confermato “che il prodotto è stato utilizzato dall'attrice con una frequenza in linea o maggiore rispetto a quella prescritta dalla produttrice, allora ”. CP_2
Invero, nel riassumere tutti i trattamenti eseguiti nel periodo di riferimento sul vigneto
(quali desumibili dal “Calendario Aziendale Trattamenti fitosanitari eseguiti” CP_5 della società , risulta che il secondo ed il terzo trattamento fossero stati Parte_1 eseguiti ad un intervallo, rispettivamente, di 13 e 9 giorni l'uno dall'altro (nelle date del
25 maggio e del 3 giugno) e, dunque, pienamente entro l'intervallo di 10-14 giorni prescritto in etichetta.
Tale circostanza rafforza il convincimento che le indicazioni relative all'impiego del fitofarmaco risultassero erronee, non solo in relazione all'inizio, bensì anche in relazione ai tempi di somministrazione delle successive dosi.
Né, tali conclusioni potrebbero in alcun modo essere scalfite dalle censure mosse in questa sede da parte della difesa appellante in merito alla circostanza che le prescrizioni di utilizzo fornite in etichetta prevedessero che i trattamenti con il AN M, a pag. 17/20 protezione della peronospora, “vanno eseguiti nel periodo compreso fra il verificarsi delle condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e la fase fenologica di sviluppo dei grappoli in cui gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe […]”, oltre alla necessità che il primo trattamento venisse eseguito “in ogni caso non più tardi della fase fenologica di differenziazione degli organi floreali (7-8 foglie)”.
Tali prescrizioni, invero, non possono che confermare quanto già rilevato da parte del primo giudice in relazione alla scarsa chiarezza delle indicazioni di utilizzo del farmaco in ragione delle diverse modalità riportate nelle note tecniche e nell'etichetta ministeriale, il cui contenuto risulta complessivamente, non solo privo di univocità, bensì in rapporto di totale contraddittorietà.
Totalmente infondate devono infine ritenersi le censure volte a disconoscere il contenuto, oltre che la riconducibilità alla della scheda Controparte_1 tecnica del Parte_4
- in disparte la tardività delle censure, la documentazione in oggetto risultando
[...] essere stata acquisita nel corso del procedimento di ATP, in tale sede avendo dovuto essere sollevate le relative contestazioni – non può non evidenziarsi l'intima contraddizione logica insita nel voler disconoscere il contenuto della scheda tecnica e, allo stesso tempo, richiamarne il contenuto medesimo al fine di sostenere come l'indicazione ivi contenuta di effettuare il primo trattamento poco prima dell'inizio della fioritura risulterebbe modulata dall'inciso immediatamente successivo (che “l'intervallo tra un trattamento e il successivo deve essere calibrato in base a diversi parametri, quali la suscettibilità della varietà coltivata, le condizioni pedo climatiche, il sistema di allevamento e la pressione del patogeno”).
9.5. Tanto premesso, deve dunque ribadirsi la configurabilità, a carico della
[...]
di una sua responsabilità, di natura extracontrattuale – e, come Controparte_1 tale, fonte di danni risarcibili - per avere colpevolmente indotto la
[...] ad impiegare in maniera errata il fitofarmaco in questione nel proprio Controparte_3 processo produttivo, avendo consegnato a quest'ultima, in violazione del principio del neminen laedere, informazioni incomplete e/o erronee sulle corrette modalità di utilizzo del prodotto.
pag. 18/20 Ciò comporta senz'altro il rigetto dell'appello proposto dalla Controparte_1
e la conferma della sentenza appellata, mentre la domanda relativa agli interessi proposta dalla e volta ad ottenere la condanna della controparte al Parte_1 pagamento degli interessi sulla somma di E. 163.630,00 dal 29/11/2021 al 11/1/2024
(ovvero per il medesimo periodo degli interessi e rivalutazione sulla sola sorte capitale di E. 112.205,85) va accolta nel senso che va dichiarato il diritto dell' Parte_5
- cui in data 29/11/2024 è stata nuovamente corrisposta la somma del
[...] medesimo importo di quella da essa restituita in data 29/11/2021 di € 163.300,00, come documentato in atti - agli interessi legali sull'importo di € 163.300 per il periodo in questione, con conseguente condanna della controparte alla relativa corresponsione.
10. Restano, infine, da regolare le spese processuali, con riferimento non solo al presente grado di giudizio ed al giudizio di Cassazione, ma anche al precedente grado di appello, in base all'esito finale risultante dalla presente pronuncia, che vede soccombente l'originaria convenuta già appellante, la Controparte_1 quale deve dunque essere onerata del rimborso in favore dell'attrice in riassunzione
Le spese da rimborsare sono liquidate come in Controparte_3 dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, tempo per tempo vigenti, tenuto conto del valore della controversia, delle attività processuali svolte (con esclusione del compenso per la fase istruttoria dei due giudizi di merito, che non ha visto espletamento di attività istruttoria) e degli esborsi documentati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando in sede di rinvio da
Cass. n. 36083/2023 sull'appello proposto avverso la sentenza pronunciata dal
Tribunale di Pescara n. 170/2019 del 04.02.2019, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) respinge l'appello proposto dalla Controparte_1
2) condanna la a corrispondere all' Controparte_1 Parte_1 gli interessi legali sulla somma di € 163.300,00, per il periodo dal 29/11/2021
[...] all' 11/1/2024;
3) condanna la a rimborsare alla Controparte_1 Controparte_3 le spese del precedente grado di appello (liquidate in € 9.515,00 per diritti ed
[...]
pag. 19/20 onorari, oltre spese generali del 15% ed IVA e CAP come per legge), del giudizio di
Cassazione (liquidate in € 7.655,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge ed € 1.745,00 per esborsi) e del presente giudizio di rinvio (liquidate in
€ 9.991,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge ed oltre €
759,00 per esborsi).
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio svoltasi in data 8/102025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
VI RI RI RA S. FI
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