Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 1003
TAR
Sentenza 5 settembre 2022
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CS
Rigetto
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità per violazione del diritto europeo e dei principi di certezza del diritto e legittimo affidamento

    Il Collegio ritiene che la normativa interna sia immune da censure, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia UE. Si sottolinea che gli incentivi non costituiscono una posizione giuridica acquisita e che la loro modifica è giustificata da un interesse pubblico di bilanciamento degli interessi in gioco. La Corte di Giustizia ha chiarito che gli Stati membri hanno discrezionalità nell'adottare, modificare o sopprimere regimi di sostegno, purché non contrastino con gli obiettivi della direttiva. Le convenzioni stipulate, anche quelle anteriori al 31 dicembre 2012, non impediscono la modifica degli incentivi in presenza di un interesse generale e di un rischio normativo d'impresa.

  • Rigettato
    Violazione dell'obbligo di motivazione

    La censura è infondata poiché il giudice di primo grado ha effettuato le verifiche richieste dalla sentenza della Corte di Giustizia con congrua motivazione.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in materia di spese di lite

    La doglianza è infondata in quanto l'omessa compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a motivare specificamente il mancato uso di tale facoltà.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 1003
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1003
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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