Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00357/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02333/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2333 del 2025, proposto dalla signora -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Tommaso De Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , e la Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
- del decreto del Capo della Polizia n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il 3.06.2025, con il quale è stata inflitta alla ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio;
- della delibera del Consiglio provinciale di disciplina istituito presso la Questura di -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante la proposta della sanzione disciplinare di destituzione dal servizio;
- della nota di contestazione addebiti del 24.04.2024 a firma del funzionario istruttore, notificata il 27.04.2024, avente ad oggetto la contestazione degli addebiti di cui al procedimento disciplinare instaurato nei confronti della ricorrente;
- del provvedimento del Questore di -OMISSIS-, mai comunicato e mai notificato e di cui si suppone l’esistenza, di deferimento della ricorrente al Consiglio provinciale di disciplina presso la Questura di -OMISSIS-;
- del decreto del Capo della Polizia n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il 14.08.2024, con il quale è stata annullata la delibera del Consiglio provinciale di Disciplina del 5.07.2024 e gli ulteriori atti del procedimento disciplinare instaurato nei confronti della ricorrente, a partire dalla relazione istruttoria datata 3.06.2024;
- della nota di contestazione addebiti del 4.09.2024 a firma del funzionario istruttore, notificata il 7.09.2024, avente ad oggetto la contestazione degli addebiti di cui al procedimento disciplinare instaurato nei confronti della ricorrente;
- del decreto del Questore di -OMISSIS- del 10.10.2024, di proroga delle indagini del funzionario istruttore;
- della relazione conclusiva del funzionario istruttore del 27.10.2024, indirizzata al Questore di -OMISSIS-, relativa al procedimento disciplinare instaurato nei confronti del ricorrente, di cui alla seconda lettera di contestazione degli addebiti del 4.09.2024;
- di tutti gli atti e dell’intero procedimento disciplinare, instaurato nei confronti della ricorrente, come rinnovato a seguito al decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS-, ivi compresi i verbali del Consiglio di disciplina di cui alle riunioni del 14.11.2024 e del 28.11.2024 e la relativa delibera di proposta della sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per mesi sei del 6.12.2024 n. Cat. -OMISSIS-;
- del decreto del Capo della Polizia n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data 11.03.2025, con il quale sono stati annullati gli atti del procedimento disciplinare instaurato nei confronti della ricorrente, a partire dal verbale di trattazione orale del 28.11.2024 fino alla delibera del Consiglio provinciale di disciplina di proposta di sospensione dal servizio per mesi sei del 6.12.2024 n. Cat. -OMISSIS-;
- di tutti gli atti e dell’intero procedimento disciplinare instaurato nei confronti della ricorrente, come rinnovato a seguito del decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS-, ivi compresi i verbali del Consiglio provinciale di disciplina di cui alle riunioni del 26.03.2025 e del 8.04.2025 e la relativa delibera di proposta della sanzione disciplinare di destituzione dal servizio;
- per quanto di ragione e lesivo dell’interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all’accoglimento ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il dott. VI De RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – La ricorrente è assistente capo tecnico della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di -OMISSIS-.
2. – Con decreto del -OMISSIS- veniva disposto dal GUP presso il Tribunale di -OMISSIS- il suo rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 416, co. 1, nn. 2 e 3, 81 cpv., 110, 640, 346 e 494 del codice penale (associazione per delinquere, truffa, millantato credito e sostituzione di persona) per essersi ella associata ad altre persone, dal 2008 al 2014, al fine di commettere i predetti delitti ai danni di privati cittadini e di appartenenti alle forze dell’ordine, ai quali, dietro richiesta di pagamento di somme di denaro, avrebbe proposto di partecipare a selezioni e corsi finalizzati alla successiva assunzione in una struttura riconducibile ai servizi di informazione e sicurezza dello Stato ovvero nelle forze di polizia, facendo credere agli interessati, attraverso l’esibizione di documenti asseritamente riservati e l’effettuazione di servizi di osservazione e di appostamento mediante dispositivi tecnologici, di avere rapporti con funzionari dei predetti servizi.
Alla ricorrente veniva imputato di avere contattato le vittime dei suddetti reati presentandosi falsamente come appartenente ai servizi di informazione e sicurezza dello Stato, di avere raccolto informazioni e documentazione sul loro conto e di avere redatto e custodito i loro dossier per conto del promotore del sodalizio criminale, rendendosi così responsabile, in concorso materiale e morale con altri, di molteplici episodi di sostituzione di persona, millantato credito e truffa nei confronti di colleghi e conoscenti, spesso in condizioni di bisogno e vulnerabilità dovute a ragioni economiche, professionali, disciplinari, familiari e di salute.
3. – Il procedimento penale si concludeva con la sentenza del Tribunale penale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale veniva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati per l’intervenuta prescrizione dei reati contestati.
Con nota del 3.04.2024 la cancelleria del Tribunale di -OMISSIS- comunicava alla Questura di -OMISSIS- il passaggio in giudicato della sentenza, avvenuto il 2.03.2024.
4. – Con atto del 18-19.04.2024, il Questore di -OMISSIS- disponeva nei confronti della ricorrente l’avvio dell’inchiesta formale in relazione ai fatti oggetto del procedimento penale e nominava il funzionario inquirente.
5. – Il procedimento disciplinare ha avuto uno svolgimento alquanto travagliato, che è necessario ripercorrere nei suoi passaggi essenziali.
5.1. – In data 24.04.2024 veniva formulata la contestazione degli addebiti, notificata all’interessata il successivo 27.04.2024.
5.2. – In data 14.05.2024 l’incolpata presentava le proprie giustificazioni, con le quali, in sintesi, rappresentava la propria buona fede, adducendo di essere stata anch’ella manipolata da quello tra i coimputati che, secondo l’imputazione, era a capo del sodalizio criminale, al quale si era legata con genuino coinvolgimento sentimentale.
5.3. – In data 4.06.2024 il funzionario istruttore faceva pervenire alla Questura di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 737/1981, la relazione istruttoria del 3.06.2024.
5.4. – Con atto del 5.07.2024, il Consiglio provinciale di disciplina deliberava all’unanimità che nessun addebito poteva muoversi all’incolpata, non sussistendo elementi oggettivi tali da farla ritenere responsabile di alcuno dei fatti a lei addebitati.
5.5. – Con decreto del -OMISSIS-, il Capo della Polizia, ritenuto che l’attività istruttoria svolta dal funzionario preposto fosse « carente sotto il profilo dell’accertamento dei fatti, stante la mancata acquisizione degli atti d’indagine presenti nel fascicolo processuale, quali la comunicazione della notizia di reato, i verbali di s.i.t., le denunce-querele delle parti offese, i verbali di perquisizione e sequestro, le intercettazioni telefoniche e altro » e che « negli atti del procedimento disciplinare non emerg [essero] elementi oggettivamente idonei su cui basare la proposta di cui in deliberazione, risultando questa gravemente viziata da difetto di istruttoria e carenza motivazionale », e reputato pertanto « necessario acquisire i predetti atti d’indagine », annullava gli atti del procedimento disciplinare a partire dalla relazione istruttoria del 3.06.2024 e disponeva la rinnovazione del procedimento da detto atto.
5.6. – In data 28.10.2024 il funzionario istruttore faceva dunque pervenire alla Questura di -OMISSIS- la sua seconda relazione del 27.10.2024, nella quale si dava conto dell’acquisizione e della considerazione degli atti (sentenza, verbali d’udienza, richiesta di rinvio a giudizio, comunicazioni di notizia di reato, verbali di denuncia-querela, annotazioni di P.G., decreto di perquisizione, note) del fascicolo del procedimento penale, la cui mancata acquisizione aveva determinato l’annullamento dei precedenti atti del procedimento disciplinare.
5.7. – Con deliberazione del 6.12.2024, il Consiglio provinciale di disciplina, considerate le responsabilità dell’incolpata – derivanti da fatti storici non oggetto di contestazione da parte della dipendente e peraltro confermati da quanto acquisito nelle perquisizioni disposte dall’autorità giudiziaria e da numerosi altri riscontri probatori – come connotate da oggettiva rilevante gravità ed esaminati, nel rispetto dell’art. 13 del d.P.R. n. 737/1981, i precedenti disciplinari e di servizio, l’anzianità di servizio e il comportamento successivamente tenuto dalla dipendente, tali da determinare un parziale ridimensionamento dell’illecito disciplinare contestato, proponeva all’unanimità di irrogare nei confronti dell’interessata, in luogo della più grave sanzione disciplinare della destituzione, originariamente ipotizzata in sede di contestazione degli addebiti, la sanzione della sospensione dal servizio per un periodo, determinato a maggioranza, di sei mesi, per avere l’incolpata assunto, fuori dal servizio, un comportamento non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
5.8. – Con decreto del -OMISSIS-, il Capo della Polizia, ritenuto che l’organo collegiale « non [avesse] compiuto una complessiva ed esauriente valutazione del comportamento tenuto dalla dipendente, il quale appare in profonda antitesi con le norme di condotta cui deve attenersi il personale dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, previste dall’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782» e che « nel verbale di trattazione orale e nella relativa delibera non emerge [ssero] elementi oggettivamente ed incontrovertibilmente idonei a giustificare la proposta sanzionatoria e che, pertanto, questa risult [asse] gravemente viziata per illogicità e per incongruenza motivazionale », annullava nuovamente gli atti del procedimento disciplinare a partire dal verbale di trattazione orale del 28 novembre 2024, disponendo la rinnovazione del procedimento a partire dalla prima riunione del consiglio di disciplina.
5.9. – Con delibera del -OMISSIS-, il Consiglio provinciale di disciplina, con voto a maggioranza, proponeva l’irrogazione nei confronti dell’incolpata della sanzione disciplinare della destituzione per avere ella compiuto atti in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento.
A tale proposta l’organo collegiale perveniva dopo avere considerato le responsabilità dell’incolpata – scaturite da fatti storici che non sono stati oggetto di contestazione da parte della dipendente e peraltro confermati dall’esito delle perquisizioni disposte dall’autorità giudiziaria e da numerosi altri riscontri probatori – come connotate da oggettiva rilevante gravità ed esaminato, nel rispetto dell’art. 13 del d.P.R. n. 737/1981, i precedenti disciplinari e di servizio, l’anzianità di servizio, il comportamento successivamente tenuto dalla dipendente, nonché « il fatto che l’incolpata abbia ritenuto di impostare la propria difesa addebitando agli organi inquirenti e giudicanti la responsabilità, peraltro indimostrata, di un’artata, parziale e scorretta, quando non addirittura deliberatamente falsa, ricostruzione degli eventi » e che «[ n ] essuna resipiscenza, nessuna ammissione, anche solo parziale, di responsabilità traspare dalle argomentazioni addotte dall’Incolpata per sostenere la propria difesa. Peraltro, i comportamenti contestati e la stessa condotta endoprocedimentale sono tali da aver irrimediabilmente minato il necessario rapporto di fiducia con l’Amministrazione », circostanze ritenute nel loro complesso tali da non giustificare un ridimensionamento dell’illecito disciplinare contestato alla dipendente e da giustificare, pertanto, l’irrogazione della sanzione della destituzione.
5.10. – Quindi, con decreto del -OMISSIS-, il Capo della Polizia, visti gli atti del procedimento penale e la delibera del Consiglio provinciale di disciplina del -OMISSIS-, tenuto conto delle condotte accertate e del grave nocumento da esse arrecato al prestigio e al decoro dell’Amministrazione e alla conseguente compromissione del vincolo fiduciario tra la stessa e la dipendente, irrogava nei confronti dell’incolpata, per i motivi indicati nella citata delibera del Consiglio provinciale di disciplina, la sanzione disciplinare della destituzione ai sensi dell’art. 7, co. 2, del d.P.R. n. 737/1981.
6. – Con ricorso notificato il 4.08.2025 e depositato il 11.08.2025, la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale gli atti del procedimento disciplinare, come meglio specificati in epigrafe, e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia.
A sostegno del gravame la ricorrente ha formulato cinque motivi, graduandoli come segue:
i) con il primo motivo viene dedotta l’illegittimità del decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS- per eccesso di potere e violazione dell’art. 21- nonies della legge n. 241/1990 e dell’art. 21, co. 3, del d.P.R. n. 737/1981: l’annullamento della deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina del 5.07.2024 e dei precedenti atti del procedimento disciplinare, disposto dal Capo della Polizia, sarebbe illegittimo perché detta deliberazione era da ritenersi compiutamente motivata sotto tutti i profili rilevanti a fini disciplinari, avendo l’organo proponente tenuto conto dei fatti, della carriera e dei precedenti dell’incolpata, della posizione di quest’ultima nella vicenda oggetto dell’incolpazione, dell’intera istruttoria svolta dal funzionario inquirente e della necessaria applicazione del principio di proporzionalità nell’irrogazione delle sanzioni disciplinari; la ricorrente deduce inoltre che l’accoglimento del primo motivo determinerebbe l’illegittimità per via derivata di tutti i successivi atti del procedimento disciplinare come rinnovato;
ii) con il secondo mezzo, la ricorrente impugna in via subordinata (« in caso di mancato accoglimento del motivo che precede ») gli atti della “seconda fase” del procedimento disciplinare e, più in particolare, il decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS- (di annullamento della delibera del Consiglio provinciale di disciplina del 6.12.2024 e degli atti precedenti ad essa, a partire dal verbale di trattazione orale del 28.11.2024), che sarebbe illegittimo per eccesso di potere, violazione dell’art. 21, co. 3, del d.P.R. n. 737/1981, del principio della presunzione di non colpevolezza: secondo la ricorrente, detto decreto si fonderebbe su una motivazione gravemente viziata per travisamento dei fatti e manifesta illogicità nella parte in cui rileva che il Consiglio di disciplina non avrebbe compiuto una complessiva ed esauriente valutazione del comportamento tenuto dalla dipendente, contravverrebbe al principio della presunzione di non colpevolezza e costituirebbe illegittimo esercizio dell’autotutela, essendosi il Capo della Polizia indebitamente ingerito nel merito delle valutazioni riservate al Consiglio di disciplina, sostituendo ad esse le proprie valutazioni; la ricorrente deduce che l’accoglimento del motivo determinerebbe l’illegittimità derivata dei successivi atti di rinnovazione del procedimento disciplinare;
iii) con il terzo motivo, la ricorrente impugna la delibera del Consiglio di disciplina del 6.12.2024 (con cui è stata proposta l’irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio per sei mesi) per violazione dell’art. 4, co. 2, n. 18, e dell’art. 13, co. 1, del d.P.R. n. 737/1981 ed eccesso di potere: la ricorrente sostiene che la delibera sarebbe illegittima perché non avrebbe considerato l’incompatibilità dell’intento doloso con la mancanza del conseguimento, da parte dell’interessata, di alcuna utilità economica dai fatti contestati, avrebbe irragionevolmente reputato i meritori precedenti di carriera insufficienti a bilanciare la gravità delle condotte contestate e non avrebbe dato rilievo alla buona fede dell’incolpata; la ricorrente sostiene, inoltre, che dall’accoglimento del motivo dovrebbe discendere l’illegittimità per derivazione del decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS-;
iv) con il quarto mezzo, la ricorrente impugna – «[ i ] n via gradata e subordinata (in caso di mancato accoglimento dei precedenti motivi e salvo gravame) » – gli atti della “terza fase” del procedimento disciplinare, ovvero la delibera del Consiglio provinciale di disciplina del -OMISSIS- e il decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS-, di irrogazione della sanzione della destituzione dal servizio, atti che sarebbero illegittimi per violazione dell’art. 7, co. 2, n. 2, del d.P.R. n. 737/1981 ed eccesso di potere: la ricorrente sostiene che la delibera del Consiglio provinciale di disciplina del -OMISSIS- sarebbe illegittima per carenza di istruttoria ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie, per carenza di motivazione e per violazione del principio di proporzionalità nella determinazione della sanzione da irrogare;
v) infine, con il quinto motivo, sempre in via gradata (v. pag. 9 del ricorso), la ricorrente deduce che il decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS-, con il quale è stata irrogata la sua destituzione dal servizio, sarebbe illegittimo per le stesse ragioni indicate nel quarto motivo e perché contravverrebbe al principio della presunzione di non colpevolezza, costituirebbe il frutto di un inammissibile giudizio di merito sulla responsabilità penale e assumerebbe come accertati fatti non provati.
7. – L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza.
8. – Con ordinanza n. -OMISSIS-, questo Tribunale, considerati i significativi profili di complessità delle questioni poste con il ricorso, tali da richiedere il necessario approfondimento nella più idonea sede dell’esame di merito della causa, e ritenuta la gravità e l’irreparabilità del pregiudizio derivante dall’esecuzione del provvedimento, consistente nella perdita della retribuzione necessaria per assicurare il sostentamento dell’interessata, ha accolto l’istanza cautelare da quest’ultima proposta.
9. – In vista della discussone della causa la ricorrente ha depositato memoria, alla quale l’Amministrazione resistente ha replicato.
10. – All’udienza pubblica del 8 gennaio 2026, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
11. – Prima di procedere all’esame del ricorso è utile ricordare che la materia delle sanzioni disciplinari del personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e della regolamentazione dei relativi procedimenti costituisce l’oggetto del d.P.R. n. 737/1981.
11.1. – L’art. 19 del citato decreto, dedicato specificamente alla disciplina dell’istruttoria per l’irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio o della destituzione, per quello che in questa sede rileva stabilisce che:
- il capo dell’ufficio o il comandante del reparto che abbia notizia di un’infrazione commessa da un dipendente, per la quale sia prevista una sanzione più grave della deplorazione, se il trasgressore appartiene a qualifica dirigenziale o direttiva o, comunque, è in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza, ne dà comunicazione all’autorità centrale competente a infliggere la sanzione; se invece appartiene al restante personale, informa il questore della provincia in cui lo stesso presta servizio;
- le predette autorità, ove ritengano che l’infrazione comporti l’irrogazione della sospensione dal servizio o della destituzione, dispongono che venga svolta un’inchiesta disciplinare affidandone lo svolgimento ad un funzionario istruttore che appartenga a servizio diverso da quello dell’inquisito e che rivesta qualifica dirigenziale o direttiva superiore a quella di quest’ultimo;
- il funzionario istruttore provvede, entro dieci giorni, a contestare gli addebiti al trasgressore invitandolo a presentare le proprie giustificazioni e svolge successivamente tutti gli accertamenti da lui ritenuti necessari o richiesti dall’inquisito;
- lo stesso funzionario istruttore provvede a redigere la propria relazione finale, alla quale allega tutto il carteggio raccolto, trasmettendola all’autorità che ha disposto l’inchiesta;
- quest’ultima, esaminati gli atti, se ritiene che gli addebiti non sussistono, ne dispone l’archiviazione con provvedimento motivato, ovvero li trasmette, con le opportune osservazioni, all’organo competente a infliggere una sanzione minore;
- ove, invece, ritenga che gli addebiti sussistano, trasmette il carteggio dell’inchiesta, con le opportune osservazioni, al consiglio di disciplina competente in base a quanto disposto dagli artt. 6 e 7.
11.2. – Il successivo art. 21 del d.P.R. n. 737/1981 stabilisce che il consiglio di disciplina, se ritiene che nessun addebito possa muoversi all’inquisito, lo dichiara nella deliberazione. Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte fondati, propone la sanzione da applicare.
Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento e la copia del verbale della trattazione orale, viene trasmessa entro dieci giorni alla Direzione centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza « provvede con decreto motivato a dichiarare l’inquisito prosciolto da ogni addebito o ad infliggergli la sanzione in conformità della deliberazione del consiglio, salvo che egli non ritenga di disporre in modo più favorevole all’inquisito ».
12. – La definizione del presente giudizio ruota per buona parte intorno alla questione, assai delicata, del modo in cui può legittimamente svolgersi la dialettica dei rapporti tra il consiglio di disciplina e l’organo competente all’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare.
La questione è stata indagata dalla giurisprudenza, che ha in primo luogo evidenziato che dalle disposizioni sopra ricordate « si evince con certezza che:
a) il potere di formulare la contestazione, spetta all’“autorità che ha disposto l’inchiesta” (id est: al Ministero) sulla scorta della relazione del funzionario istruttore;
b) la commissione di disciplina si pronuncia sul fatto, siccome cristallizzato dalla contestazione;
c) al Ministero non spetta alcun potere sindacatorio sulla delibera della commissione di disciplina affermativa della responsabilità, se non in favor dell’incolpato » (così Cons. Stato, sez. IV, 17 dicembre 2018, n. 7093) .
É stato inoltre rilevato che l’attribuzione all’organo di vertice dell’amministrazione « del potere di irrogare sanzioni disciplinari comprende, necessariamente, quello di controllare la regolarità delle diverse fasi nelle quali si articola il relativo procedimento, al fine di evitare che eventuali vizi procedimentali si riverberino sull’atto finale con effetti invalidanti; ritenere il contrario, affidare cioè all’organo titolare del potere disciplinare una mera funzione di presa d’atto, salva la potestà di derubricazione, significa vincolare l’espressione del potere stesso ad un procedimento anche patentemente irregolare, senza possibilità di disporre il riesame. Una tale conclusione configge, all’evidenza, con i canoni di buona amministrazione e di efficienza dell’Amministrazione; occorre allora concludere che il potere di riesame, necessariamente inerente alla funzione attribuita, attiene al rispetto della regolarità degli adempimenti procedurali, mentre il divieto di reformatio in peius inerisce al diverso ambito del merito dell’apprezzamento demandato all’organo consultivo » (Cons. Stato, sez. VI, 6 luglio 2010, n. 4288; cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 4 luglio 2011, n. 3963; Id., sez. II, 25 maggio 2022, n. 4186; Id., 21 marzo 2024, n. 2771).
Dunque, « l’Autorità di vertice (nella specie il Capo della Polizia) può legittimamente esercitare un controllo di legittimità sulle diverse fasi del procedimento disciplinare (…) , fermo restando che può invece intervenire sul merito del deliberato della commissione disciplinare solo a favore del dipendente » (Cons. Stato, sez. IV, 17 dicembre 2018, n. 7093; Id., sez. III, 25 giugno 2013, n. 3452).
13. – Alla luce delle surrichiamate coordinate ermeneutiche devono essere scrutinati, innanzitutto, i primi due motivi di ricorso, con i quali la ricorrente ha inteso censurare, rispettivamente, il decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS-, di annullamento degli atti del procedimento disciplinare a partire dalla relazione istruttoria del 3.06.2024 fino alla proposta di archiviazione del Consiglio provinciale di disciplina del 5.07.2024, e, in subordine, il decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS-, di annullamento dei rinnovati atti del procedimento disciplinare a partire dal verbale di trattazione orale del 28 novembre 2024 fino alla deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina del 6.12.2024, recante la proposta di definizione del procedimento disciplinare con l’irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio per sei mesi.
14. – Il primo motivo di ricorso, con il quale è dedotta l’illegittimità del decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS- per eccesso di potere e violazione dell’art. 21- nonies della legge n. 241/1990 e dell’art. 21, co. 3, del d.P.R. n. 737/1981, è infondato.
Con detto decreto, come si è visto, il Capo della Polizia ha annullato gli atti del procedimento disciplinare a partire dalla relazione istruttoria del 3.06.2024 fino alla delibera del Consiglio provinciale di disciplina del 5.07.2024, ritenendo carente l’istruttoria svolta dal funzionario inquirente in ragione della « mancata acquisizione degli atti d’indagine presenti nel fascicolo processuale, quali la comunicazione della notizia di reato, i verbali di s.i.t., le denunce-querele delle parti offese, i verbali di perquisizione e sequestro, le intercettazioni telefoniche e altro ».
Di detta mancanza lo stesso funzionario inquirente aveva dato atto nella propria relazione finale del 3.06.2024, nella quale era evidenziato (a pag. 4) che « l’attività istruttoria svolta dallo Scrivente è risultata per così dire frustrata dalla mancata acquisizione agli atti del fascicolo disciplinare degli atti d’indagine presenti nel Fascicolo processuale, quali C.N.R., verbali di s.i.t., denunce-querele delle PP.LL., verbali di perquisizione e sequestro, intercettazioni telefoniche, etc. Atti ai quali pur si fa riferimento nei provvedimenti giudiziari allegati », pur con la precisazione tale carenza non era imputabile all’Amministrazione procedente, che aveva inoltrato all’Autorità giudiziaria competente specifiche richieste volte all’acquisizione di detta documentazione.
Nella medesima relazione viene inoltre evidenziato (a pag. 11) che « la carenza di materiale probatorio diretto in senso contrario (CNR, querele delle PP.LL., verbali d’intercettazione telefonica, verbali di perquisizione e sequestro, verbali di sit) non consente una ricostruzione della vicenda a 360 gradi, tale da poterla esaminare da tutti gli angoli di visuale ».
É dunque circostanza conclamata che il funzionario istruttore, e così anche il Consiglio provinciale di disciplina, non hanno potuto tenere conto, nell’esercizio delle rispettive competenze istruttorie e valutative, degli atti di indagine presenti nel fascicolo processuale, essendo dunque incontrovertibile che la prima proposta di definizione del procedimento disciplinare (con l’archiviazione dello stesso) fosse viziata da tale difetto di istruttoria.
Ne consegue che l’annullamento disposto dal Capo della Polizia con il decreto del -OMISSIS- è pienamente giustificato da evidenti profili difetto di istruttoria che infirmavano gli atti del procedimento disciplinare fino ad allora compiuti, costituendo valido esercizio del potere di controllo di legittimità rimesso all’autorità di vertice, come ritenuto dalla giurisprudenza sopra citata.
15. – Quanto al secondo motivo, con il quale la ricorrente impugna, in via gradata, il decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS-, devono farsi le osservazioni che seguono.
15.1. – Come è stato sopra evidenziato, la dialettica dei rapporti tra il consiglio di disciplina e l’organo monocratico competente all’adozione del provvedimento finale nell’ambito del procedimento disciplinare è da ricostruirsi nel senso che « l’Autorità di vertice (nella specie il Capo della Polizia) può legittimamente esercitare un controllo di legittimità sulle diverse fasi del procedimento disciplinare (…) , fermo restando che può invece intervenire sul merito del deliberato della commissione disciplinare solo a favore del dipendente » (Cons. Stato, sez. IV, 17 dicembre 2018, n. 7093, cit.).
Infatti, « la potestà del Capo della Polizia di annullare gli atti del procedimento, al fine di una loro rinnovazione – potere che, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, discenderebbe implicitamente dall’art. 21 DPR 737/1981 – è astretta alla esistenza esclusivamente di vizi di legittimità dell’agere procedimentale, in quanto tali non mai impingenti nell’apprezzamento del “merito dell’accusa” che indefettibilmente, ed esclusivamente, compete al consiglio di disciplina » (TAR Campania, Napoli, sez. VI, 9 dicembre 2025, n. 7933).
L’autorità competente ad irrogare la sanzione disciplinare « può legittimamente discostarsi dal parere reso, nel corso del procedimento disciplinare, dal competente Consiglio di Disciplina unicamente nel senso di ridurre l’entità della sanzione ritenuta congrua dal suddetto organo collegiale sul presupposto della responsabilità dell’incolpato. Può anche ritenere quest’ultimo non colpevole, pur a fronte di giudizio di responsabilità emesso dal detto organo, ma non può valutare in malam partem le risultanze probatorie del procedimento e, di conseguenza, rendere più severa la sanzione individuata dal Consiglio di Disciplina, sindacandone nel merito il relativo apprezzamento » (TAR Lazio, sez. I- quater , 8 ottobre 2020, n. 10176).
15.2. – Orbene, nella vicenda che qui interessa, la delibera del Consiglio provinciale di disciplina del 6.12.2024, recante la proposta di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi:
- è preceduta da una nuova relazione finale del funzionario inquirente del 27.10.2024, la quale dà conto dell’acquisizione, in data 17.10.2024, degli atti d’indagine del procedimento penale (la cui mancanza aveva determinato il primo annullamento degli atti del procedimento disciplinare con decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS-), dell’esame condotto sugli stessi (richiesta di rinvio a giudizio; decreto di rinvio a giudizio; esposti-querela; atti di assunzione di sommarie informazioni; note della Squadra mobile), nonché, come previsto dall’art. 13 del d.P.R. n. 737/1981, dello stato di servizio della dipendente – caratterizzato da una sola sanzione disciplinare per la pena pecuniaria nel minimo edittale risalente al 2008 e da giudizi complessivi ininterrotti di “ottimo” nei rapporti informativi dal 2002, aumentati da ulteriore punteggio aggiuntivo a partire dal 2017 – e delle giustificazioni rese dall’interessata;
- dà, a sua volta, atto dell’acquisizione degli atti del procedimento penale in sede di rinnovazione del procedimento e del loro contenuto (viene a tal fine fatto riferimento agli stessi atti richiamati nella relazione del funzionario istruttore), delle difese spiegate dall’incolpata, del suo stato di servizio (« nel corso della propria carriera, (…) non ha ottenuto alcuna ricompensa ed ha riportato, a partire dal 2017, il giudizio di “Ottimo”, con punteggio aggiuntivo di +1 nel 2017 e di +2 dal 2018 al 2022 »), nonché del fatto che l’interessata ha subìto una sola sanzione disciplinare nel corso della carriera, consistente nella pena pecuniaria di 1/30 dello stipendio con provvedimento del 4.04.2008;
- conclude considerando, da un lato, le responsabilità dell’incolpata – scaturite da fatti storici che non sono stati oggetto di contestazione da parte della dipendente e peraltro confermati dall’esito delle perquisizioni disposte dall’autorità giudiziaria e da numerosi altri riscontri probatori – come connotate da oggettiva rilevante gravità e, dall’altro lato, i precedenti disciplinari e di servizio, l’anzianità di servizio e il comportamento successivamente tenuto dalla dipendente, « che, a seguito dei fatti, si è adoperata, benché solo in parte e comunque tardivamente, per ridurre i danni economici arrecati ad alcune delle persone offese ed ha cercato di inserirsi produttivamente nel nuovo contesto lavorativo », evidenziando altresì la necessità di bilanciare adeguatamente tali aspetti alle rilevanti responsabilità dell’interessata.
15.3. – Il decreto del -OMISSIS-, con il quale il Capo della Polizia ha nuovamente disposto l’annullamento degli atti del procedimento disciplinare, si basa, per un verso, sulla considerazione che il Consiglio provinciale di disciplina non avrebbe « compiuto una complessiva ed esauriente valutazione del comportamento tenuto dalla dipendente, il quale appare in profonda antitesi con le norme di condotta cui deve attenersi il personale dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, previste dall’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782» e, per altro verso, sul fatto che « nel verbale di trattazione orale e nella relativa delibera non emerg [erebbero] elementi oggettivamente ed incontrovertibilmente idonei a giustificare la proposta sanzionatoria e che, pertanto, questa risult [erebbe] gravemente viziata per illogicità e per incongruenza motivazionale ».
15.4. – Il provvedimento del Capo della Polizia evidenzia la mancata condivisione delle conclusioni del Consiglio provinciale di disciplina in ordine alla gravità assegnata ai fatti e alla idoneità di circostanze quali i precedenti disciplinari e di servizio, l’anzianità e il comportamento successivamente tenuto dalla dipendente a determinare un’attenuazione del rigore della sanzione disciplinare.
Tale mancata condivisione, però, risulta solo apparentemente motivata da gravi profili di illogicità e incongruenza motivazionale della proposta di sanzione.
In particolare, non risultano spiegate le ragioni della dichiarata mancanza di una « complessiva ed esauriente valutazione del comportamento tenuto dalla dipendente » e di « elementi oggettivamente ed incontrovertibilmente idonei a giustificare la proposta sanzionatoria » e, dunque, del grave vizio di illogicità e di incongruenza motivazionale che inficerebbe la proposta sanzionatoria.
A ben vedere, lungi dal costituire l’esito del controllo di legittimità sulle diverse fasi del procedimento disciplinare e dall’individuare specifiche irregolarità formali e procedimentali in cui sarebbe incorso il Consiglio provinciale di disciplina nella formulazione della proposta sanzionatoria, il decreto del -OMISSIS- rappresenta il frutto di un diverso apprezzamento del “merito dell’accusa”, di esclusiva competenza dell’organo collegiale, circostanza particolarmente evidente nel passaggio del provvedimento nel quale è il Capo della Polizia a ritenere che «[i] l comportamento tenuto dalla dipendente (…) appare in profonda antitesi con le norme di condotta cui deve attenersi il personale dell’Amministrazione della pubblica sicurezza ».
Si tratta, in altri termini, di un atto che trae la sua motivazione dal dissenso del Capo della Polizia rispetto al giudizio espresso dal Consiglio provinciale di disciplina in ordine alla responsabilità della ricorrente e, soprattutto, alla sanzione che il Consiglio ha ritenuto adeguata ad essa, al fine di indurre l’organo collegiale a proporre la più grave sanzione della destituzione, l’unica reputata adeguata alla gravità della condotta contestata.
E però, se può ammettersi che la proposta del Consiglio provinciale di disciplina presentasse margini di opinabilità in ordine alla valutazione dei fatti e degli elementi da tenere in considerazione ai fini del giudizio di responsabilità disciplinare e della determinazione del trattamento sanzionatorio, le conclusioni cui è giunto il Capo della Polizia, in mancanza di più specifiche evidenze a sostegno della denunziata grave illogicità e incongruenza motivazionale, giudicando che la sanzione proposta non fosse congrua e suggerendo nella sostanza il suo inasprimento, finiscono per toccare le valutazioni (opinabili) espresse dall’organo collegiale, sindacandone nel merito l’apprezzamento e decampando dal terreno proprio del controllo di legittimità degli atti del procedimento disciplinare (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 luglio 2014, n. 4022; Id., 9 maggio 2016, n. 1864; TAR Lazio, Roma, sez. I- quater , 8 ottobre 2020, n. 1076).
Infatti, la potestà del Capo della Polizia di annullare gli atti del procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 737/1981, è circoscritta alla presenza di vizi di legittimità e non può impingere nelle valutazioni di merito spettanti esclusivamente al consiglio di disciplina, essendo altresì preclusa la reformatio in peius della proposta del consiglio (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VI, 9 dicembre 2025, n. 7933, cit.).
Né, peraltro, il fatto che il Consiglio provinciale di disciplina abbia tenuto conto, ai fini delle proprie valutazioni, di elementi quali i precedenti disciplinari e di servizio dell’incolpata, la sua anzianità di servizio e il comportamento successivamente tenuto dalla medesima può considerarsi – come sostenuto dalla difesa dello Stato – di per sé indice di contraddittorietà della proposta o di incongruità della relativa motivazione, trattandosi di elementi che ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 737/1981 devono essere tenuti in considerazione nella definizione del procedimento disciplinare.
15.5. – Tutte le considerazioni sopra svolte inducono a ritenere fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole del fatto che, con il decreto del -OMISSIS-, il Capo della Polizia si è indebitamente ingerito nell’apprezzamento di merito delle contestazioni e della sanzione applicabile riservato al Consiglio provinciale di disciplina.
16. – L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta, come evidenziato dalla stessa ricorrente (par. 4 del secondo motivo, pagg. 20-21 del ricorso), l’automatico travolgimento per illegittimità derivata dei successivi atti del procedimento disciplinare e, segnatamente, della deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina del -OMISSIS- e del decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS-, con conseguente logico assorbimento dei motivi di ricorso quarto e quinto, formulati in ultimo subordine.
17. – Invece, il terzo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, essendo esso inammissibile in quanto recante impugnazione di un atto – la deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina del 6.12.2024, contenente la proposta di irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio per sei mesi – meramente endoprocedimentale e che, peraltro, allo stato non risulta seguito dall’adozione di un provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare (provvedimento che, sussistendone le condizioni, potrà essere adottato ai sensi dell’art. 119 del d.P.R. n. 3/1957).
18. – In conclusione, mentre il primo motivo di ricorso deve essere respinto, deve trovare accoglimento la seconda censura, con conseguente annullamento del decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS- e automatico travolgimento dei successivi atti del procedimento disciplinare (e logico assorbimento dei motivi quarto e quinto, formulati in via subordinata).
Il terzo motivo è invece inammissibile.
19. – La reciproca soccombenza delle parti rispetto alle questioni trattate e, comunque, la complessità della vicenda scrutinata inducono il collegio a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile, con riguardo al terzo motivo, e per il resto lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LV La RD, Presidente
LV De Felice, Primo Referendario
VI De RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI De RA | LV La RD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.