TAR Firenze, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 357
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per eccesso di potere e violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e dell’art. 21, co. 3, del d.P.R. n. 737/1981

    Il decreto di annullamento è pienamente giustificato da evidenti profili di difetto di istruttoria che infirmavano gli atti del procedimento disciplinare fino ad allora compiuti, costituendo valido esercizio del potere di controllo di legittimità rimesso all’autorità di vertice.

  • Accolto
    Illegittimità del decreto per eccesso di potere, violazione dell’art. 21, co. 3, del d.P.R. n. 737/1981, del principio della presunzione di non colpevolezza

    Il decreto del Capo della Polizia rappresenta il frutto di un diverso apprezzamento del “merito dell’accusa”, di esclusiva competenza dell’organo collegiale, sindacandone nel merito l’apprezzamento e decampando dal terreno proprio del controllo di legittimità degli atti del procedimento disciplinare. La potestà di annullamento è circoscritta alla presenza di vizi di legittimità e non può impingere nelle valutazioni di merito spettanti esclusivamente al consiglio di disciplina.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 4, co. 2, n. 18, e dell’art. 13, co. 1, del d.P.R. n. 737/1981 ed eccesso di potere

    La delibera impugnata è meramente endoprocedimentale e non risulta seguita dall’adozione di un provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 7, co. 2, n. 2, del d.P.R. n. 737/1981 ed eccesso di potere

    L'accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l'automatico travolgimento per illegittimità derivata dei successivi atti del procedimento disciplinare, segnatamente la deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina del -OMISSIS- e il decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS-.

  • Accolto
    Illegittimità per le stesse ragioni indicate nel quarto motivo e violazione del principio della presunzione di non colpevolezza

    L'accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l'automatico travolgimento per illegittimità derivata dei successivi atti del procedimento disciplinare, segnatamente la deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina del -OMISSIS- e il decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS-.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 357
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 357
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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