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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/02/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del
14 febbraio 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4661/2024 R.G. Lavoro, promossa da
, rappresentata e difesa per delega a margine del ricorso ex art. 445 bis co. Parte_1 1 c.p.c. dall'avv. Ylenia Galantino presso lo studio della quale in San Ferdinando di
Puglia (BT) Via Cialdini, 48 è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024
Rep. n. 37875 a rogito del Notaio dall'avv. Domenico Longo (P.E.C. Persona_1 it – cod. fisc. ed elettivamente Email_1 CodiceFiscale_1 domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi, 45, Ufficio di
Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: benefici ex art. 3 co. 3 L. 104/92 – indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.05.2024 premetteva di aver proposto Parte_1 ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento dei benefici in oggetto negati in sede amministrativa;
che la CTU aveva accertato in capo alla parte ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari per essere riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravita sin dalla proposizione della domanda amministrativa negando che si trovasse nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero di essere incapace di compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente necessità di assistenza continua;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Chiedeva all'adito Tribunale di accertare la sussistenza dei presupposti per la CP_ concessione della indennità di accompagnamento con condanna dell' alla corresponsione della relativa indennità e con vittoria di spese di lite con distrazione.
CP_
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'udienza del
14 febbraio 2025 tenuta nelle forme in epigrafe indicate, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * * Nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez. Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile;
invece, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.3 della L. n.104/92, è portatore di handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione… Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 –
Lav., est. Dott. Adriana Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il dott. Persona_2 CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici - ha escluso la sussistenza, in capo ad essa parte ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento ed ha riconosciuto la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Ciò posto, come si è innanzi detto, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Va premesso che nell'interpretare tale disposizione la Suprema Corte ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà„ (cfr. Cass.
n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del
1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica.
Ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass.,
7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003).
La varietà della casistica esaminata ha consentito alla Suprema Corte di ritenere
(cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 24980/2022) che la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto
Cass. 11 settembre 2003, n, 13362).
In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva.
Nel caso di specie, la CTU medico–legale depositata dal dott. ha Persona_2 consentito di accertare che le patologie da cui è affetto l'istante non risultano di entità tale da comportare l'impossibilità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 6920/2023 del Tribunale di Foggia).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a riproporre gli stessi argomenti già sottoposti alla attenzione del consulente tecnico d'ufficio, nella precedente fase processuale alle quali il CTU ha fornito risposta inviando le proprie considerazioni alle note critiche del CTP
(cfr. considerazioni in atti).
Parte ricorrente si è limitata a contestare le risultanze della consulenza tecnica evidenziando che il CTU avrebbe sottostimato le reali condizioni del proprio assistito.
Nello specifico, con le note di trattazione depositate in data 04.02.2025, ha evidenziato che il CTU non avrebbe tenuto in debito conto la prescrizione del deambulatore e relativa documentazione medica ASL del 20.09.2023 a firma del dott.
e che comunque detto stato sarebbe antecedente in quanto già riportato dal Per_3 certificato 08.06.2022 a firma del dott. . Per_4
Dall'esame delle suddette certificazioni si rileva in particolare che, il dott.
nella propria certificazione scrive “si consiglia” il deambulatore e che, lo Per_3 stesso, sebbene prescritto non risulta sia stato ritirato come è agevole rilevare dall'esame della prescrizione medesima.
La ricorrente peraltro, “riferisce” in sede di visita peritale di utilizzare il girello in casa per sicurezza.
Quanto alla certificazione 08.06.2022 il dott. rileva deficit e Per_4 limitazione funzionale e anche qui “consiglia” la deambulazione con un bastone canadese a sinistra.
Lo stesso CTU, all'esame obiettivo, ha accertato una “Deambulazione con doppio appoggio con andatura lenta e cautelativa”.
I rilievi critici non possono inficiare le conclusioni rassegnate dal consulente, non essendovi alcuna contraddizione logica tra l'accertamento di una deambulazione lenta e difficoltosa e la conclusione nel senso della insussistenza dei presupposti per la concessione della indennità di accompagnamento.
Deve ritenersi che, le ipotesi prospettate dalla parte ricorrente al fine di procedere al rinnovo delle indagini peritali, non sembrano rispondere ai criteri per i quali sono state dettate le regole che sovrintendono alla fattispecie del dissenso e della conseguente opposizione poiché è onere della parte dissenziente prendere specifica posizione sulla risposta fornita dal CTU evidenziandone precisi errori di carattere logico oppure medico-legale ed indicare per quali specifiche ragioni il quadro invalidante della parte dovrebbe atteggiarsi in termini di maggiore gravità rispetto a quella accertata.
Trattasi dunque di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU dott. , non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di Per_2 precisi argomenti tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Deve ritenersi che le osservazioni e produzioni attoree non siano pertanto, tali da inficiare la valutazione del CTU.
Né d'altro canto può ritenersi che il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità sia di per sé elemento sufficiente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Va in proposito rilevato che, diversamente dalla valutazione delle invalidità civili, quella per individuare e definire l'handicap si basa quindi su criteri medico- sociali e non medico-legali o percentualistici.
L'handicap non deve, quindi, essere confuso con l'invalidità, poichè, mentre quest'ultima, difatti, rappresenta la riduzione della capacità lavorativa (tanto più è ridotta la capacità lavorativa, quanto più è alta la percentuale d'invalidità),
l'handicap rappresenta la condizione di svantaggio sociale conseguente a una minorazione.
Si tratta, dunque, di due diverse condizioni: un invalido al 100% può non essere portatore di handicap, mentre può esserlo una persona con una percentuale d'invalidità più bassa.
L'handicap, per come già detto, al contrario della riduzione di capacità lavorativa, è valutato in base a criteri medico-sociali e non medico-legali o espressi in percentuale.
L' "handicap in situazione di gravità" (articolo 3, comma 3), uno stato del soggetto che si verifica e presenta, secondo la normativa, "... qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione ...".
Non c'è, per come già detto, alcun automatismo e correlazione tra la percentuale di invalidità o l'accompagnamento e la certificazione di "handicap grave".
L'accertamento dello stato di handicap (grave o meno) va ricondotto all'ipotesi di domanda finalizzata al conseguimento di "benefici diversi da quelli previsti da altre norme", come quelli derivanti dalla L. n°118/71 - L. n°222 / 84 - L. n°382/70 - L. 18/80
- D.lgs n°509 /88, ecc. ...
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Non risultano prospettate questioni diverse da quelle già affrontate dal CTU con motivato parere medico-legale.
Invero, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, e anche quanto alla decorrenza riferita alla documentazione sanitaria in atti. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare nuove richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale.
Si tratta dunque di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Alla luce delle argomentazioni innanzi esposte deve essere dichiarata la insussistenza, in capo alla parte ricorrente, del requisito sanitario ex art. 1 legge n.
508/1988 per essere riconosciuta nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Deve invece, essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92 per essere riconosciuta portatrice in handicap in situazione di gravità a far data dalla domanda amministrativa.
Ferma la decorrenza sopra indicata, ritenuto di dover rivedere l'orientamento sinora condiviso alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, risulta invece inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione, con decorrenza dalla suddetta data, condividendo questo giudice il diffuso orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui il presente giudizio è finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario, restando esclusa la possibilità di proporre domande ed eccezioni volte all'accertamento del diritto alle rivendicate prestazioni assistenziali ed alla condanna dell' alla relativa erogazione. CP_1
Tale orientamento, cui si ritiene di dover dare seguito, prende le mosse dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. Civ. 9876/2019 tra le più recenti e
Cass. n. 5338/2014, Cass. n. 6084/2014, Cass. n. 6085/2014), secondo cui, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso può essere solo l'accertamento della invalidità, peraltro nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente. In altri termini, secondo il Giudice di legittimità, l'intero procedimento delineato dall'art. 445-bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario, esulando dal thema decidendum gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata.
Afferma, infatti, la Corte di Cassazione: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'inammissibilità CP_ della domanda rivolta ad ottenere la condanna dell alla erogazione delle prestazioni.
Si ritiene che ricorrano gli estremi per dichiarare irripetibili le spese della presente fase e liquidare la sola fase di ATPO con riferimento alla prestazione riconosciuta in detta fase con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto nel procedimento per ATPO, CP_ devono essere poste definitivamente a carico dell' .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- accerta e dichiara che sussiste in capo alla parte ricorrente il requisito sanitario di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92 per essere riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- dichiara la inammissibilità della domanda di condanna;
- accerta e dichiara la insussistenza, in capo alla parte ricorrente, del requisito sanitario ex art. 1 legge n. 508/1988 per essere riconosciuta nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- dichiara la irripetibilità delle spese di giudizio della presente fase e CP_ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore della parte ricorrente, e per essa del suo procuratore dichiaratasi antistataria, delle spese della fase di ATPO che liquida in complessivi euro
1.528,00 oltre al rimborso spese generali ed IVA e CAP come per legge;
CP_
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 14 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del
14 febbraio 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4661/2024 R.G. Lavoro, promossa da
, rappresentata e difesa per delega a margine del ricorso ex art. 445 bis co. Parte_1 1 c.p.c. dall'avv. Ylenia Galantino presso lo studio della quale in San Ferdinando di
Puglia (BT) Via Cialdini, 48 è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024
Rep. n. 37875 a rogito del Notaio dall'avv. Domenico Longo (P.E.C. Persona_1 it – cod. fisc. ed elettivamente Email_1 CodiceFiscale_1 domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi, 45, Ufficio di
Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: benefici ex art. 3 co. 3 L. 104/92 – indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.05.2024 premetteva di aver proposto Parte_1 ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento dei benefici in oggetto negati in sede amministrativa;
che la CTU aveva accertato in capo alla parte ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari per essere riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravita sin dalla proposizione della domanda amministrativa negando che si trovasse nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero di essere incapace di compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente necessità di assistenza continua;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Chiedeva all'adito Tribunale di accertare la sussistenza dei presupposti per la CP_ concessione della indennità di accompagnamento con condanna dell' alla corresponsione della relativa indennità e con vittoria di spese di lite con distrazione.
CP_
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'udienza del
14 febbraio 2025 tenuta nelle forme in epigrafe indicate, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * * Nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez. Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile;
invece, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.3 della L. n.104/92, è portatore di handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione… Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 –
Lav., est. Dott. Adriana Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il dott. Persona_2 CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici - ha escluso la sussistenza, in capo ad essa parte ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento ed ha riconosciuto la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Ciò posto, come si è innanzi detto, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Va premesso che nell'interpretare tale disposizione la Suprema Corte ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà„ (cfr. Cass.
n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del
1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica.
Ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass.,
7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003).
La varietà della casistica esaminata ha consentito alla Suprema Corte di ritenere
(cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 24980/2022) che la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto
Cass. 11 settembre 2003, n, 13362).
In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva.
Nel caso di specie, la CTU medico–legale depositata dal dott. ha Persona_2 consentito di accertare che le patologie da cui è affetto l'istante non risultano di entità tale da comportare l'impossibilità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 6920/2023 del Tribunale di Foggia).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a riproporre gli stessi argomenti già sottoposti alla attenzione del consulente tecnico d'ufficio, nella precedente fase processuale alle quali il CTU ha fornito risposta inviando le proprie considerazioni alle note critiche del CTP
(cfr. considerazioni in atti).
Parte ricorrente si è limitata a contestare le risultanze della consulenza tecnica evidenziando che il CTU avrebbe sottostimato le reali condizioni del proprio assistito.
Nello specifico, con le note di trattazione depositate in data 04.02.2025, ha evidenziato che il CTU non avrebbe tenuto in debito conto la prescrizione del deambulatore e relativa documentazione medica ASL del 20.09.2023 a firma del dott.
e che comunque detto stato sarebbe antecedente in quanto già riportato dal Per_3 certificato 08.06.2022 a firma del dott. . Per_4
Dall'esame delle suddette certificazioni si rileva in particolare che, il dott.
nella propria certificazione scrive “si consiglia” il deambulatore e che, lo Per_3 stesso, sebbene prescritto non risulta sia stato ritirato come è agevole rilevare dall'esame della prescrizione medesima.
La ricorrente peraltro, “riferisce” in sede di visita peritale di utilizzare il girello in casa per sicurezza.
Quanto alla certificazione 08.06.2022 il dott. rileva deficit e Per_4 limitazione funzionale e anche qui “consiglia” la deambulazione con un bastone canadese a sinistra.
Lo stesso CTU, all'esame obiettivo, ha accertato una “Deambulazione con doppio appoggio con andatura lenta e cautelativa”.
I rilievi critici non possono inficiare le conclusioni rassegnate dal consulente, non essendovi alcuna contraddizione logica tra l'accertamento di una deambulazione lenta e difficoltosa e la conclusione nel senso della insussistenza dei presupposti per la concessione della indennità di accompagnamento.
Deve ritenersi che, le ipotesi prospettate dalla parte ricorrente al fine di procedere al rinnovo delle indagini peritali, non sembrano rispondere ai criteri per i quali sono state dettate le regole che sovrintendono alla fattispecie del dissenso e della conseguente opposizione poiché è onere della parte dissenziente prendere specifica posizione sulla risposta fornita dal CTU evidenziandone precisi errori di carattere logico oppure medico-legale ed indicare per quali specifiche ragioni il quadro invalidante della parte dovrebbe atteggiarsi in termini di maggiore gravità rispetto a quella accertata.
Trattasi dunque di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU dott. , non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di Per_2 precisi argomenti tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Deve ritenersi che le osservazioni e produzioni attoree non siano pertanto, tali da inficiare la valutazione del CTU.
Né d'altro canto può ritenersi che il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità sia di per sé elemento sufficiente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Va in proposito rilevato che, diversamente dalla valutazione delle invalidità civili, quella per individuare e definire l'handicap si basa quindi su criteri medico- sociali e non medico-legali o percentualistici.
L'handicap non deve, quindi, essere confuso con l'invalidità, poichè, mentre quest'ultima, difatti, rappresenta la riduzione della capacità lavorativa (tanto più è ridotta la capacità lavorativa, quanto più è alta la percentuale d'invalidità),
l'handicap rappresenta la condizione di svantaggio sociale conseguente a una minorazione.
Si tratta, dunque, di due diverse condizioni: un invalido al 100% può non essere portatore di handicap, mentre può esserlo una persona con una percentuale d'invalidità più bassa.
L'handicap, per come già detto, al contrario della riduzione di capacità lavorativa, è valutato in base a criteri medico-sociali e non medico-legali o espressi in percentuale.
L' "handicap in situazione di gravità" (articolo 3, comma 3), uno stato del soggetto che si verifica e presenta, secondo la normativa, "... qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione ...".
Non c'è, per come già detto, alcun automatismo e correlazione tra la percentuale di invalidità o l'accompagnamento e la certificazione di "handicap grave".
L'accertamento dello stato di handicap (grave o meno) va ricondotto all'ipotesi di domanda finalizzata al conseguimento di "benefici diversi da quelli previsti da altre norme", come quelli derivanti dalla L. n°118/71 - L. n°222 / 84 - L. n°382/70 - L. 18/80
- D.lgs n°509 /88, ecc. ...
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Non risultano prospettate questioni diverse da quelle già affrontate dal CTU con motivato parere medico-legale.
Invero, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, e anche quanto alla decorrenza riferita alla documentazione sanitaria in atti. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare nuove richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale.
Si tratta dunque di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Alla luce delle argomentazioni innanzi esposte deve essere dichiarata la insussistenza, in capo alla parte ricorrente, del requisito sanitario ex art. 1 legge n.
508/1988 per essere riconosciuta nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Deve invece, essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92 per essere riconosciuta portatrice in handicap in situazione di gravità a far data dalla domanda amministrativa.
Ferma la decorrenza sopra indicata, ritenuto di dover rivedere l'orientamento sinora condiviso alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, risulta invece inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione, con decorrenza dalla suddetta data, condividendo questo giudice il diffuso orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui il presente giudizio è finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario, restando esclusa la possibilità di proporre domande ed eccezioni volte all'accertamento del diritto alle rivendicate prestazioni assistenziali ed alla condanna dell' alla relativa erogazione. CP_1
Tale orientamento, cui si ritiene di dover dare seguito, prende le mosse dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. Civ. 9876/2019 tra le più recenti e
Cass. n. 5338/2014, Cass. n. 6084/2014, Cass. n. 6085/2014), secondo cui, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso può essere solo l'accertamento della invalidità, peraltro nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente. In altri termini, secondo il Giudice di legittimità, l'intero procedimento delineato dall'art. 445-bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario, esulando dal thema decidendum gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata.
Afferma, infatti, la Corte di Cassazione: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'inammissibilità CP_ della domanda rivolta ad ottenere la condanna dell alla erogazione delle prestazioni.
Si ritiene che ricorrano gli estremi per dichiarare irripetibili le spese della presente fase e liquidare la sola fase di ATPO con riferimento alla prestazione riconosciuta in detta fase con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto nel procedimento per ATPO, CP_ devono essere poste definitivamente a carico dell' .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- accerta e dichiara che sussiste in capo alla parte ricorrente il requisito sanitario di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92 per essere riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- dichiara la inammissibilità della domanda di condanna;
- accerta e dichiara la insussistenza, in capo alla parte ricorrente, del requisito sanitario ex art. 1 legge n. 508/1988 per essere riconosciuta nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- dichiara la irripetibilità delle spese di giudizio della presente fase e CP_ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore della parte ricorrente, e per essa del suo procuratore dichiaratasi antistataria, delle spese della fase di ATPO che liquida in complessivi euro
1.528,00 oltre al rimborso spese generali ed IVA e CAP come per legge;
CP_
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 14 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano