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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1061/2025 R.G.VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29 gennaio 2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: greca e canadese
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca King del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 2 luglio 1965 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesca King del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
1) nata a [...] il 1° ottobre 2012, residente a [...]
Ercole Ferrario 3; codice fiscale , cittadina italiana e canadese C.F._3
pagina 1 di 6
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29 gennaio
2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1.- è affidata in via condivisa a entrambi i genitori, i quali prenderanno insieme tutte le decisioni CP_1
più importanti che la riguardano in tema di salute, educazione, istruzione e residenza.
2.- vive prevalentemente con la madre presso la casa familiare, vedendo il padre almeno a fine CP_1
settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, e una volta a settimana (usualmente il martedì).
Durante le vacanze, trascorre il suo tempo con entrambi i genitori, secondo gli accordi che gli CP_1
stessi prenderanno di volta in volta, anche in ragione dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze e degli impegni della stessa In estate, di regola, il mese di agosto è trascorso a metà con ciascun CP_1
genitore e il resto delle vacanze scolastiche viene gestito tenendo conto degli impegni dei genitori, anche attraverso campi estivi.
3.- La casa familiare, sita a Milano in via Ercole Ferrario 3, di proprietà di entrambi i genitori rispettivamente per il 60% della madre e per il 40% del padre, è assegnata alla madre nell'interesse della figlia, con tutti gli arredi che attualmente vi si trovano. Il padre vive da tempo in un appartamento in locazione, sempre a Milano, pur essendo ancora anagraficamente residente nella casa familiare.
Tutti i costi connessi all'uso della casa sono a carico esclusivo della madre, mentre i costi connessi alla proprietà seguiranno il titolo.
4.- A titolo di contributo al mantenimento di il padre si impegna a versare alla madre, con CP_1
decorrenza dal mese di gennaio 2025 e fino a quando sussisteranno gli obblighi di legge, un importo pari a € 500 al mese, mentre i genitori si faranno carico al 50% ciascuno delle spese extra assegno di secondo le Linee Guida approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in CP_1
data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) pagina 2 di 6 trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Con riguardo a tali spese, i genitori concordano sin da ora che praticherà almeno uno sport CP_1 durante l'anno a Milano, oltre allo sci in montagna;
che il dentista che la segue è un professionista privato e che il padre partecipa ai viaggi della figlia per frequentare la famiglia materna sostenendo il
50% del costo di un biglietto (andata e ritorno) per il Canada e per la Grecia all'anno.
Alla fine di ogni mese, i genitori si confronteranno sulle spese extra di rispettivamente sostenute e CP_1
procederanno ai relativi conguagli e/o rimborsi entro il mese successivo.
5.- riconosce di dovere a a regolamentazione dei reciproci rapporti Parte_1 Parte_2 economici e patrimoniali, l'importo di € 40.300,00 (quarantamilatrecento/00). Tale importo verrà versato da su di un conto dedicato che aprirà a suo nome e lo stesso si impegna a Parte_1 Pt_2
pagina 3 di 6 predisporre un RID bancario di € 500,00 al mese - al 1° del mese - per il versamento del mantenimento di Il versamento avverrà con bonifico bancario entro tre giorni dalla comunicazione di apertura CP_1
del conto e delle coordinate bancarie.
6.- La casa in montagna, sita a Campertogno (VC), di proprietà esclusiva della madre, continuerà a essere usata da entrambi i genitori in via condivisa, sia con la figlia sia senza, previo accordo tra gli stessi sui tempi. In particolare, finché la figlia scia, il padre si impegna ad accompagnarla in montagna nei propri fine settimana di competenza.
In ragione di questo uso condiviso, anche i costi connessi all'uso della casa (bollette, tari, legna, manutenzione ordinaria, ecc.) saranno sostenuti dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno.
7.- Con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente accordo, i ricorrenti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo, ragione o causa, avendo risolto in via bonaria ogni questione economica e patrimoniale tra gli stessi pendente.
*** *** ***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 5.3.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
pagina 4 di 6 pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29 gennaio 2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: greca e canadese
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca King del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 2 luglio 1965 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesca King del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
1) nata a [...] il 1° ottobre 2012, residente a [...]
Ercole Ferrario 3; codice fiscale , cittadina italiana e canadese C.F._3
pagina 1 di 6
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29 gennaio
2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1.- è affidata in via condivisa a entrambi i genitori, i quali prenderanno insieme tutte le decisioni CP_1
più importanti che la riguardano in tema di salute, educazione, istruzione e residenza.
2.- vive prevalentemente con la madre presso la casa familiare, vedendo il padre almeno a fine CP_1
settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, e una volta a settimana (usualmente il martedì).
Durante le vacanze, trascorre il suo tempo con entrambi i genitori, secondo gli accordi che gli CP_1
stessi prenderanno di volta in volta, anche in ragione dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze e degli impegni della stessa In estate, di regola, il mese di agosto è trascorso a metà con ciascun CP_1
genitore e il resto delle vacanze scolastiche viene gestito tenendo conto degli impegni dei genitori, anche attraverso campi estivi.
3.- La casa familiare, sita a Milano in via Ercole Ferrario 3, di proprietà di entrambi i genitori rispettivamente per il 60% della madre e per il 40% del padre, è assegnata alla madre nell'interesse della figlia, con tutti gli arredi che attualmente vi si trovano. Il padre vive da tempo in un appartamento in locazione, sempre a Milano, pur essendo ancora anagraficamente residente nella casa familiare.
Tutti i costi connessi all'uso della casa sono a carico esclusivo della madre, mentre i costi connessi alla proprietà seguiranno il titolo.
4.- A titolo di contributo al mantenimento di il padre si impegna a versare alla madre, con CP_1
decorrenza dal mese di gennaio 2025 e fino a quando sussisteranno gli obblighi di legge, un importo pari a € 500 al mese, mentre i genitori si faranno carico al 50% ciascuno delle spese extra assegno di secondo le Linee Guida approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in CP_1
data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) pagina 2 di 6 trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Con riguardo a tali spese, i genitori concordano sin da ora che praticherà almeno uno sport CP_1 durante l'anno a Milano, oltre allo sci in montagna;
che il dentista che la segue è un professionista privato e che il padre partecipa ai viaggi della figlia per frequentare la famiglia materna sostenendo il
50% del costo di un biglietto (andata e ritorno) per il Canada e per la Grecia all'anno.
Alla fine di ogni mese, i genitori si confronteranno sulle spese extra di rispettivamente sostenute e CP_1
procederanno ai relativi conguagli e/o rimborsi entro il mese successivo.
5.- riconosce di dovere a a regolamentazione dei reciproci rapporti Parte_1 Parte_2 economici e patrimoniali, l'importo di € 40.300,00 (quarantamilatrecento/00). Tale importo verrà versato da su di un conto dedicato che aprirà a suo nome e lo stesso si impegna a Parte_1 Pt_2
pagina 3 di 6 predisporre un RID bancario di € 500,00 al mese - al 1° del mese - per il versamento del mantenimento di Il versamento avverrà con bonifico bancario entro tre giorni dalla comunicazione di apertura CP_1
del conto e delle coordinate bancarie.
6.- La casa in montagna, sita a Campertogno (VC), di proprietà esclusiva della madre, continuerà a essere usata da entrambi i genitori in via condivisa, sia con la figlia sia senza, previo accordo tra gli stessi sui tempi. In particolare, finché la figlia scia, il padre si impegna ad accompagnarla in montagna nei propri fine settimana di competenza.
In ragione di questo uso condiviso, anche i costi connessi all'uso della casa (bollette, tari, legna, manutenzione ordinaria, ecc.) saranno sostenuti dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno.
7.- Con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente accordo, i ricorrenti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo, ragione o causa, avendo risolto in via bonaria ogni questione economica e patrimoniale tra gli stessi pendente.
*** *** ***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 5.3.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
pagina 4 di 6 pagina 5 di 6 pagina 6 di 6