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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/02/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2668/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente Serena Baccolini Consigliere rel. Rossella Milone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2668/2023 R.G. promossa in grado
da Parte_1
(P. IVA ), elettivamente domiciliata in Udine, via Mercatovecchio n. 28, P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Cesare Tapparo, che la rappresenta e difende come da delega in atti Appellante contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
C.F. P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, presso lo studio dell'avv. Annalisa Santagostino e dell'avv. Sabrina Gallonetto, che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
Appellata OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1636/2023 del Tribunale di Milano pubblicata in data 1/3/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 13 per Parte_1
“ Piaccia all'Ill.ma Corte, respinta ogni contraria istanza e domanda, ritenere
[...] fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto dichiarare nulla e/o riformare in toto la sentenza impugnata, respingendo le domande ex adverso proposte in quanto infondate e inammissibili con conseguente accoglimento delle eccezioni e domande proposte dall' odierna appellante, e quindi: Nel merito: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, per le causali esposte in narrativa, respinta ogni diversa istanza e domanda avversaria, rigettarsi l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto per sorte capitale, e per l'effetto condannare , al pagamento in favore di parte Controparte_1 attrice appellante della somma di € 164.898,18 oltre a interessi di legge dal dì Pt_2 del dovuto al saldo effettivo. Spese rifuse per entrambi in gradi di giudizio.
per : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni Controparte_1 diversa eccezione e domanda: - respingere l'atto di appello di cui in epigrafe e per l'effetto confermare la sentenza n. 1636/23 di data 1.03.2023 pronunciata dal Tribunale di Milano nella causa RG. 36368/2020. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10687/2020, Controparte_1 emesso dal Tribunale di Milano in data 24 luglio 2020, con il quale veniva ingiunta da all'ente territoriale il pagamento di € Parte_3
164.898,18, oltre interessi e spese di procedura. Il credito era stato azionato a titolo di contributi comunitari PAC, di cui al Reg. CE 1782/2003, per il 2003 e per gli anni dal 2006 al 2016, non liquidati e trattenuti in compensazione con altri debiti della ricorrente, maturati a titolo di “prelievo supplementare sulla produzione lattiero - casearia” per le campagne 2002/2003, 2003/2004, 2005/2006. A fondamento della proposta opposizione, deduceva l'erroneità Controparte_1 delle somme oggetto di recupero da parte dell'organismo pagatore, di cui alle disposizioni di pagamento prodotte dall'azienda agricola, affermando che le stesse ammontavano alla complessiva somma di € 152.066,031, mentre il residuo credito di € 12.832,35 si riferiva a compensazioni relative a debiti diversi dalla quota latte2.
Eccepiva:
- la prescrizione dei crediti relativi agli anni dal 2006 al 2009, essendo decorso il termine di dieci anni dalla data di presentazione della domanda volta all'erogazione dell'aiuto; - l'estinzione della pretesa creditoria azionata dall'azienda per effetto della compensazione con i maggiori crediti relativi al prelievo supplementare per quote latte, risultante dalla iscrizione nel registro dei debitori del Servizio Informativo Agricolo Nazionale (“registro IA”). Rilevava l'ente opponente che l'O.P.R. aveva legittimamente operato, tra dette posizioni, una compensazione finanziaria atecnica ed erogato il contributo PAC attraverso siffatta compensazione. Concludeva, pertanto, l'opponente chiedendo, previo accertamento della compensazione del credito ingiunto con il debito dell'ingiungente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. La società agricola chiedeva respingersi l'eccezione di prescrizione ed Parte_3 eccepiva, a sua volta, la prescrizione della pretesa creditoria della Controparte_1 essendo decorso il termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. Deduceva che non sussistevano i presupposti per procedere alla compensazione, vertendosi in un'ipotesi di autonomi rapporti di debito/credito e non già di un unico rapporto giuridico. L'azienda agricola opposta invocava l'applicazione della disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 3, comma 5 – duodecies, d.l. n. 182/2005 e dell'art. 1246, comma 1, n. 3 cod. civ., ai sensi dei quali, in ragione del principio di impignorabilità dei contributi PAC, la compensazione opposta dall'O.P.R. non avrebbe potuto operare. Eccepiva, inoltre, che la possibilità di ricorrere alla compensazione non poteva essere neppure fondata sulla disciplina comunitaria di cui al Reg. CE n. 1034/2008, modificativo del Reg. CE n. 885/2006, essendo ivi prevista come mera facoltà e non come obbligo. Infine, sottolineava che, comunque, non sussistevano i presupposti previsti dall'ordinamento italiano per l'operatività della compensazione, in quanto il credito fatto valere da PR non era certo, liquido ed esigibile, essendo oggetto di contestazione in vari giudizi.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, accoglieva l'opposizione svolta da e, per l'effetto, revocava il D.I. n. 10687/2020; compensava Controparte_1 integralmente tra le parti le spese del giudizio ex art. 645 cpc, dichiarando irripetibili le spese del monitorio.
La ha proposto appello, affidando Parte_3
l'impugnazione a tre motivi, che possono essere sintetizzati come segue: i. erroneità manifesta della sentenza impugnata - vizio di carenza di motivazione e/o motivazione apparente;
errata interpretazione dell'operazione di compensazione
“impropria”;
pagina 3 di 13 ii. erroneità manifesta della sentenza impugnata - vizio di carenza di motivazione e/o motivazione apparente;
errata interpretazione del concetto del requisito della
“certezza” del controcredito di Controparte_1
iii. errata interpretazione delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea e dei giudici amministrativi nazionali.
Alla prima udienza, il Consigliere Istruttore ha rinviato la causa a successiva udienza per la rimessione in decisione ex art. 352 cpc, assegnando alle parti i termini perentori di cui alla citata disposizione. All'udienza del 16.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione e riservata la decisione al Collegio. All'esito della Camera di Consiglio del 8.11.2024, con ordinanza in pari data la Corte ha rimesso la causa sul ruolo, in quanto:
- l'azienda agricola aveva depositato nel 2021 ricorso avanti al TAR di Milano, accolto con sentenza favorevole passata in giudicato, avverso una cartella di pagamento avente a oggetto il recupero di presunti crediti per prelievi supplementari “quota latte” per la somma di € 363.470,44 (sentenza n. 1439/2022 Tar Milano - doc. 44 allegato alle note di replica di primo grado);
- nella memoria di replica depositata in data 1.10.2024, nel presente giudizio, la ha affermato che la sentenza di cui sopra riguardava le Controparte_1 campagne dal 2000 al 2003 e, conseguentemente, riconosceva che il debito della
, per tali annate, era interessato dalla pronuncia amministrativa Parte_3
(doc. 29 - parte appellata);
- sempre nella memoria di replica, la ha sostenuto che delle Controparte_1 ventuno compensazioni, oggetto del presente giudizio, solo tre riguardavano una delle campagne il cui debito era stato annullato (in particolare, le disposizioni di pagamento di cui ai docc. n. 19, 20 e 21, relative alla campagna 2002/2003), mentre le altre diciotto (docc. n. 1-18) erano relative a campagne di altre annate, mai oggetto di annullamento, né di sospensione.
La Corte ha ritenuto che in relazione ai sopravvenuti rilievi, svolti dalla CP_1
appariva necessario consentire alle parti di interloquire e di prendere CP_1 posizione, anche al fine di proporre nuovi conteggi. Acquisiti i chiarimenti richiesti, all'udienza del 8.1.25, fissata ai sensi dell'art. 350 bis cpc, le parti hanno discusso la causa. La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 4 di 13 Con il primo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale di Milano abbia fatto riferimento, nella decisione impugnata, a una pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 24325/20) rimasta isolata e non abbia invece dato continuità ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria, in ordine alla compensazione dei crediti vantanti dagli agricoltori a titolo di contributi PAC con i crediti vantati dalla pubblica amministrazione a titolo di prelievo supplementare per sforamento della quota latte prevista dall' art.
5-ter Reg. CE 885/06, introdotto con il Reg. CE 1034/08. In tesi, si doveva distinguere il valore dell'iscrizione contabile del prelievo supplementare sul latte dal suo effettivo e definitivo accertamento e ciò sul presupposto che il prelievo supplementare era equiparato ex lege alla “iscrizione a ruolo” e che aveva, essenzialmente, la finalità di precostituire un titolo esecutivo stragiudiziale in favore dell'Amministrazione. Il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento. La Corte, invero, intende dare continuità a quanto espresso da questa stessa sezione con le sentenze, richiamate dalla nn. 2550/22, 1144/23, 1824/223. Controparte_1
Le doglianze in ordine alla natura del rapporto e all'ammissibilità della compensazione risultano prive di fondamento alla luce della giurisprudenza di legittimità, che si è orientata nel senso di ritenere unitario il rapporto fra l'agricoltore e l'Unione Europea e nel senso di ammettere, quindi, la compensazione atecnica o impropria, escludendo, altresì, la non compensabilità per impignorabilità. Il Reg. n. 1034/2008 prevede, al terzo considerando, che “l'obbligo per gli stati membri di recuperare gli importati indebitamente versati può essere soddisfatto in diversi modi (…) un modo efficace e poco oneroso per procedere in tal senso è quello di dedurre gli importi da recuperare dai futuri pagamenti a favore del debitore, quando il debito sia stato accertato in conformità alla legislazione nazionale. È quindi opportuno rendere obbligatoria l'applicazione di tal modalità da parte degli Stati membri”. La normativa nazionale, poi, prevede (art. 8 ter, comma 4 L. n. 33/2009) che:
“l'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero” e il comma 5 del citato articolo impone di verificare presso il registro Debitori Nazionale “l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e di effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito”. Come chiarito dalla sentenza n. 1824/2022 della Corte d'Appello di Milano: “L'art. 8 ter c. 5 L. 33/20097 ha definitivamente stabilito che dalle erogazioni delle provvidenze e aiuti agricoli comunitari (i cd. PAC) gli organismi pagatori nazionali (quindi anche PR Regione Lombardia) devono sempre dedurre i debiti dei beneficiari risultanti dal 3 Sul punto, si veda altresì C.A. Milano, Sez. I, sentenze nn. 3030/2024, 2977/2023. pagina 5 di 13 Registro Nazionale dei debiti (in cui devono essere iscritti tutti i debiti degli agricoltori ai fini dell'applicazione del regolamento UE 885/2006), quale che ne sia l'origine”. Con l'ordinanza n. 8230/2022 della Cassazione è stato affermato che “La compensazione tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune e i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte può essere effettuata dal competente Organismo pagatore regionale”. Rileva l'ordinanza citata, richiamando la precedente pronuncia della Suprema Corte n. 24325/2020, che “la S.C. ha valorizzato l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PAC, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali” e conclude affermando che
“La compensazione degli importi dovuti per il prelievo supplementare con i contributi PAC rappresenta, infatti, uno dei più efficaci metodi per effettuare il recupero e la sua esclusione (o limitazione) comprometterebbe l'effettività del sistema, perché l'UE sarebbe tenuta a corrispondere gli aiuti ascrivibili alla PAC anche ad agricoltori che risultino essere debitori nei suoi confronti per somme ingenti, altrettanto riconducibili alla politica agricola comune, con difficoltà di recupero successivo”. Anche con la sentenza n. 118/2022 sono stati espressi i medesimi principi: “la più recente giurisprudenza di questa sezione ha enunciato il principio, a cui il collegio intende dare continuità, secondo cui, in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, dovendosi valorizzare a tal fine l'unitarietà del rapporto […] La questione della impignorabilità del credito ai contributi Pac e, quindi, della sua non compensabilità, è stata risolta osservando che la previsione normativa di impignorabilità delle somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni comunitarie non vale «per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze» (art. 3, comma 5-duodecies, del d.l. 182/2005, convertito in legge n. 231/2005) e che, comunque, l'art. 1246 cod. civ. non opera con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (cfr. Cass. 21646/2016, Cass. 5024/2009, Cass. 18498/2006, Cass. 6214/2004, richiamate da ultimo da Cass. 24325/2020)”. La recente ordinanza della Cassazione n. 19942/23, menzionata dalla
[...]
non solo riconferma i sopra richiamati principi, ma rileva trattarsi, ormai, di CP_1
pagina 6 di 13 aspetti consolidati “... Già con l'ordinanza della Sez.1 dell'11.4.2019 n. 10222 la Cassazione aveva ritenuto la legittimità della compensazione «atecnica» o impropria anche con riferimento alle partite debitorie e creditorie anteriori all'entrata in vigore della legge n. 33 del 2009. Successivamente questa Corte si è pronunciata affrontando funditus la questione con la sentenza della Sez.1, n. 24325 del 3.11.2020 che ha concluso che in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (PAC), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o «atecnica», a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità”. La Cassazione ha poi chiarito, così superando anche gli ulteriori rilievi sollevati da parte appellante con il terzo motivo, che le compensazioni effettuate dall'Amministrazione sono coerenti, sia con la normativa nazionale, sia con quella comunitaria e ha specificato che: “La compensazione si pone dunque quale misura comunitaria proprio a tutela del sistema PAC perché lo finanzia anche mediante il recupero del prelievo supplementare (art. 34 del Reg. CE n. 1290 del 2005); la compensabilità tra aiuti e prelievi di derivazione comunitaria, quale mero accertamento contabile del dare e dell'avere all'interno di un unico rapporto, è dunque connaturata alla struttura stessa della PAC e trova a livello europeo la propria fonte di legittimazione diretta e immediata, per la primazia del diritto europeo, all'interno dei singoli ordinamenti nazionali”, pertanto “La tesi a favore della compensazione impropria (tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi PAC e i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte) è quindi effetto di una corretta applicazione del diritto dell'Unione, che vieta alle norme (o a un combinato disposto di norme) nazionali di impedire o ostacolare la corretta attuazione della PAC (di cui l'imposizione del prelievo supplementare costituisce una parte essenziale) o il funzionamento dei meccanismi previsti per conseguire gli scopi della normativa comunitaria;
la compensazione degli importi dovuti per il prelievo supplementare con i contributi PAC rappresenta, infatti, uno dei più efficaci metodi per effettuare il recupero e la sua esclusione comprometterebbe l'effettività del sistema”. Chiarisce la recente ordinanza che: “la legislazione nazionale conferisce all'amministrazione il potere di accertare unilateralmente il debito per quote latte, stabilendo che «l'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2, degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero» (L. n. 33 del 2009, art.
8-ter, comma 4; sul punto Sez. Un., n. 25261 del 2009)” e che “... la unicità del rapporto (anche complesso) o l'esistenza di un nesso di accessorietà tra i rapporti, dai quali i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine, è una caratteristica della compensazione impropria, nella quale la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento contabile del dare e pagina 7 di 13 avere, senza bisogno di apposita domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione, diversamente dalla compensazione propria, che postula, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono;
che la necessità che i contrapposti debiti e crediti scaturiscano dal medesimo titolo postulerebbe implicitamente l'esigenza che le obbligazioni per essere compensabili si trovino in relazione di corrispettività, ma tale evenienza è disarmonica con la previsione che la compensazione (in qualunque forma) si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito (art. 1246 c.c., comma 1)”, ribadendo, inoltre, “che la questione della impignorabilità del credito degli operatori agricoli ai contributi PAC (ai sensi del d.l. n. 182 del 2005, art. 3, comma 5 duodecies, come convertito in legge n. 231 del 2005) e, quindi, della sua non compensabilità, va risolta osservando che l'art. 1246 c.c., non può operare, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, con riferimento al fenomeno della compensazione impropria, alla quale il meccanismo di cui qui si discute, per la sua specifica connotazione, è più esattamente riconducibile”. In ultimo, in merito all'aspetto secondo il quale la compensazione sarebbe astrattamente consentita soltanto per i crediti relativi alle annate agrarie successive alla legge 9.4.2009 n. 33, istitutiva del Registro nazionale dei debiti, la Corte ne ha ritenuto l'inconsistenza, affermando che “come rilevato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 25261 del 2009) a quella data il Registro nazionale dei debiti nel S.I.A.N. era già in fatto operativo, risalendo al reg. CE n. 1663 del 1995” e che “la compensazione attuata mediante il meccanismo di deduzione degli importi a debito dai futuri pagamenti a favore del debitore, è implicita nel sistema che impone agli Stati membri di adottare «tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento», ai sensi dell'art. 17 del Reg. CE n. 595 del 2004”. Pertanto, in conformità a quanto espresso, ormai con continuità, dalla giurisprudenza di legittimità, l'atto di recupero attuato da PR deve essere qualificato quale legittima compensazione atecnica o impropria.
Con il secondo motivo, rileva l'appellante che l'iscrizione nel registro S.I.A.N. ha valore ai soli fini esecutivi e il Giudice di primo grado ha errato nell'affermare che sarebbe stato onere dell'opposta dimostrare che i provvedimenti giurisdizionali di intimazione di prelievo supplementare erano stati oggetto di specifica contestazione e che, in assenza di ciò, l'iscrizione nel registro IA dei crediti opposti in compensazione era indice della loro esigibilità e liquidità. Parte appellante richiama sul punto una sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha espresso un principio opposto rispetto a quello affermato dal Tribunale di Milano ed evidenzia l'irrilevanza del concetto di “litigiosità” del credito. Sottolinea, inoltre, che l'azienda agricola appellante ha promosso nel 2021 un ricorso avanti il TAR di Milano, accolto con sentenza favorevole mai appellata, avverso una pagina 8 di 13 cartella di pagamento notificata per il recupero di presunti crediti per prelievi supplementari per le annate lattiere 2000, 2002 per la somma di € 363.470,44 (sentenza RG 2227/21 Tar Milano doc. 44 allegato alle note di replica di primo grado). Con ciò, in tesi, verrebbe meno la sussistenza del requisito della certezza del controcredito opposto in compensazione da in quanto, in virtù della Controparte_1 sentenza di cui sopra, non può opporre in compensazione i presunti Controparte_1 debiti da quote latte afferenti quelle campagne lattiere, la cui esecutorietà è attualmente annullata. Parimenti errata sarebbe la sentenza del Tribunale di Milano, nella parte in cui ha ritenuto l'irrilevanza di quanto affermato dal GUP presso il Tribunale di Roma nel provvedimento di archiviazione 5.6.2019, non essendo pertinente al caso concreto. In conclusione, l'appellante rileva che la verifica della certezza del credito e del controcredito, opposto in compensazione, è oggetto di accertamento giudiziale e non può ridursi al mero richiamo della iscrizione a ruolo nel . CP_2
Il motivo è parzialmente fondato. Come già rilevato, l'iscrizione del debito dell'agricoltore nel Registro Nazionale dei Debitori, sulla base del IA è equiparata all'iscrizione a ruolo e pertanto determina l'esigibilità e, quindi, la certezza, anche se non definitiva, del corrispondente credito in capo a PR Regione Lombardia.
Il debitore, ove intenda contestare la posta addebitata, deve promuovere avanti al giudice competente un'azione avente a oggetto il singolo prelievo supplementare a lui imputato, così come risultante dal Registro Nazionale dei Debitori4. Solo in tal caso può ritenersi venuta meno la certezza del credito opposto da PR in compensazione, mentre è irrilevante una contestazione del tutto generica, come quella proposta dall'appellante nel presente giudizio, o fondata sull'asserita ordinanza di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Roma, che - in quanto mero provvedimento di archiviazione - non contiene alcun accertamento di fatti opponibili alla Controparte_1
In conclusione, la Corte ritiene di aderire a quanto affermato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 118/2022, che dopo aver riportato i principi che disciplinano la fattispecie, ha rigettato il ricorso proposto da , ma solo perché, in quella causa, “il CP_3 giudice di merito ha espresso un giudizio di infondatezza dell'eccezione di compensazione (impropria) proposta da tramite un apprezzamento di merito CP_3 incensurabile in sede di legittimità, ritenendo che il controcredito dell' , opposto Pt_4 in compensazione dinanzi a lui, non fosse certo perché giudizialmente contestato avanti al giudice amministrativo in modo non manifestamente pretestuoso.” Da tale affermazione risulta confermato che solo la contestazione non pretestuosa, sollevata in sede giudiziale dal debitore, è idonea a far venir meno il carattere di certezza del credito dell'PR, risultante dal Registro Nazionale dei Debitori. 4 Cass. ss.uu. n. 25261/09, Cass. 24325/20 e 118/22. pagina 9 di 13 Questa Corte, sulla base di tali principi, con riferimento alla prodotta sentenza del TAR Milano n. 1439/2022 ha ritenuto opportuno invitare le parti, con ordinanza dell'8.11.2024, a interloquire sul punto. Dalle memorie autorizzate depositate dalle parti il 16 e il 20 dicembre 2024 emerge che:
- la sentenza del TAR della Lombardia di Milano n. 1439/2022, passata in giudicato, riguarda esclusivamente le campagne dal 2000 al 2003 e ha annullato il debito per tali annate;
tali conclusioni hanno trovato conferma nell'estratto IA
(nel doc. n. 29), prodotto dalla nelle memorie di replica;
Controparte_1
- delle ventuno compensazioni oggetto del presente giudizio – come provato dal doc. 28 della – solo tre si riferiscono alle campagne il cui Controparte_1 debito è stato annullato dalla sentenza di cui sopra (trattasi delle disposizioni di pagamento di cui ai docc. n. 19, 20 e 21 della pari alla Controparte_1 complessiva somma di € 10.169,56 e relative alla campagna 2002/20035); tali somme sono oggetto di valutazione da parte di che sta decidendo se CP_3 procedere direttamente alla restituzione o utilizzare le stesse in compensazione per altro debito;
- tutte le altre diciotto (cfr. docc. n.
1-18 della sono relative a Controparte_1 campagne di altre annate che non sono mai state oggetto di annullamento, né sospensione e, quindi, sono state legittimamente compensate6. 5 In particolare, le disposizioni di pagamento depositate quali docc. n. 19, 20 e 21 corrispondono alle compensazioni del:
- 20/6/16 di € 1150,59, - doc. 19;
- 25/10/16 di € 4.250,41 - doc. 20;
- 21/12/16 di € 4.768,56 - doc. 21. 6 In particolare, le disposizioni di pagamento depositate quali docc. dal 4 al 18 (escluso il doc. 5) sono riferite alla campagna
2003/2004 (cfr. pag. 6 del doc. 28) e corrispondono alle compensazioni del:
- 16/1/09 di € 1673,51 (+301,69 a titolo di interessi) - doc. 4;
- 3/5/11 di € 15.014,28 (+3.730 a titolo di interessi) - doc. 6;
- 26/1/12 di € 15.365,15 (+4.119,47 a titolo di interessi) - doc.7;
- 11/4/12 di € 709,34 - doc. 8;
- 31/10/12 di € 9.912,73 - doc. 9;
- 29/11/12 di € 7.530,18 - doc. 10;
- 18/2/13 di € 1.882,54 - doc. 11;
- 21/11/13 di € 9.912,73 - doc. 12;
- 18/12/13 di € 8.948,56 - doc. 13;
- 21/10/14 di € 4.677,49 - doc. 14;
- 19/12/14 di € 5.062,63 - doc. 15;
- 21/9/15 di € 227,57 - doc. 16;
- 16/11/15 di € 6.035,94 - doc. 17;
- 12/05/16 di € 2.326,75 - doc. 18. Le disposizioni di pagamento depositate quali doc. dal 1 al 3 sono riferite alla campagna 2005/2006 (pag. 7 del doc. 28) e corrispondono alle compensazioni del:
- 25/6/07 di € 1.071,10 (+9,86 a titolo di interessi) - doc. 1;
- 18/12/07 di € 1.870,04 (+105,16 a titolo di interessi) - doc. 2;
- 15/05/08 di € 20.145,88 (+1.132,90 a titolo di interessi) - doc.
3. pagina 10 di 13 Dopo la pronuncia del TAR della Lombardia di Milano i crediti di PR relativi ai prelievi supplementari a carico dell'appellante, per le annate 2002/2003, non risultano più, allo stato, crediti certi ed esigibili. Richiedono una nuova determinazione da , sulle base delle quote di produzione CP_3 effettivamente spettanti ai singoli produttori. In conclusione, la Corte ritiene che la somma complessiva delle disposizioni di pagamento - relativa ai diritti di prelievo supplementare per le campagne che non risultano incisi dalla sentenza del TAR per la Lombardia di Milano citata (2003/2004, 2005/20067) - possa essere opposta all'azienda appellante in compensazione, mentre la somma di € 10.169,56 (relativa ai diritti di prelievo supplementare per la campagna 2002/2003) non possa, in attesa di nuova rideterminazione del loro ammontare da parte di , essere opposta in compensazione. CP_3
Infine, occorre ricordare che l'affermazione della secondo cui la Controparte_1 compensazione delle somme di € 12.832,358 non ha riguardato somme afferenti al prelievo supplementare sulla produzione lattiero-casearia, non è stata oggetto di contestazione. Ne segue che PR di è obbligato a pagare a titolo di contributi PAC CP_1 CP_1 alla la somma di € 10.169,56. Parte_3
Tali conclusioni trovano conferma anche dopo l'esame del terzo motivo. L'appellante si duole dell'errata interpretazione, da parte del Tribunale di Milano, delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dai giudici amministrativi nazionali. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 27.6.2019 resa nella causa C-348/18, ha affermato che, in caso di riassegnazione dei quantitativi di produzione di latte non utilizzati, gli Stati membri dell'Unione Europea devono procedere alla nuova assegnazione fra tutti i produttori in maniera proporzionale ai quantitativi a disposizione di ciascun produttore. Rileva l'appellante che: “Nel caso di specie la determinazione da parte di del prelievo supplementare a carico del CP_3 ricorrente non risulta essere stata effettuata nel rispetto di quanto risultante dalla citata sentenza della CGUE”. L'appellante ha richiamato anche la sentenza pubblicata in data 15.02.2021, con cui il Consiglio di Stato ha annullato, in via definitiva, le campagne produttive lattiere e i relativi prelievi supplementari, imputati per le campagne 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001. Il motivo è infondato. Invero, quanto alla dedotta rilevanza, ai fini della decisione, della sentenza della Corte di Giustizia CE, 27 giugno 2019 (C-348/2018), si premette che la stessa ha affermato il seguente principio: “l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950 del Consiglio, del 28.12.1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tale riassegnazione deve essere effettuata, tra i produttori che hanno superato i propri quantitativi di riferimento, in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore”. Orbene, parte appellante non chiarisce se e in che termini la pronuncia indicata sia direttamente rilevante nel presente giudizio, ove non si discute, neppure latamente, in ordine alla “riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati” e ove, dunque, la stessa questione non appare oggetto del thema decidendum. In difetto di adeguata argomentazione, il rilievo proposto non appare meritevole di accoglimento.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura delle questioni in diritto poste dalla controversia e del suo esito complessivo, nonché dei criteri e parametri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., pare congruo alla Corte, stante la soccombenza dell'appellata disporre la condanna dell' a rifondere all'appellante Controparte_1 Controparte_4 le spese di entrambi i gradi del giudizio. Spese che vengono liquidate - sulla base del decisum, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.0009) - in complessivi € 5.446,00 (di cui € 2.540,00 per il giudizio di primo grado e € 2.906,00 per il giudizio di appello), oltre al rimborso delle spese forfetarie (15%) e oltre gli oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 1636/2023 del Tribunale di Milano, così dispone:
- ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo n. 10687/2020 emesso dal
Tribunale di Milano, condanna la a pagare alla Controparte_1 [...]
la somma di € 10.169,56 con Controparte_5 interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto al saldo;
9 “Il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum).” (Cass. 26819/2024). pagina 12 di 13 - condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di Controparte_1 entrambi i gradi del giudizio, che liquida in complessivi € 5.446,00, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% e oltre oneri e accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 8/1/2025 Il Consigliere rel. est.
Serena Baccolini
Il Presidente Domenico Bonaretti
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. disposizioni di pagamento di cui ai docc. da 1 a 21 prodotti dalla CP_1 CP_1 2 Cfr. disposizioni di pagamento di cui ai docc. da 22 a 26 prodotti dalla CP_1 CP_1 pagina 2 di 13 7 Docc. da nn. 1 a 18 di parte appellata. 8 Docc. da 22 a 26 della Controparte_1 pagina 11 di 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente Serena Baccolini Consigliere rel. Rossella Milone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2668/2023 R.G. promossa in grado
da Parte_1
(P. IVA ), elettivamente domiciliata in Udine, via Mercatovecchio n. 28, P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Cesare Tapparo, che la rappresenta e difende come da delega in atti Appellante contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
C.F. P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, presso lo studio dell'avv. Annalisa Santagostino e dell'avv. Sabrina Gallonetto, che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
Appellata OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1636/2023 del Tribunale di Milano pubblicata in data 1/3/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 13 per Parte_1
“ Piaccia all'Ill.ma Corte, respinta ogni contraria istanza e domanda, ritenere
[...] fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto dichiarare nulla e/o riformare in toto la sentenza impugnata, respingendo le domande ex adverso proposte in quanto infondate e inammissibili con conseguente accoglimento delle eccezioni e domande proposte dall' odierna appellante, e quindi: Nel merito: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, per le causali esposte in narrativa, respinta ogni diversa istanza e domanda avversaria, rigettarsi l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto per sorte capitale, e per l'effetto condannare , al pagamento in favore di parte Controparte_1 attrice appellante della somma di € 164.898,18 oltre a interessi di legge dal dì Pt_2 del dovuto al saldo effettivo. Spese rifuse per entrambi in gradi di giudizio.
per : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni Controparte_1 diversa eccezione e domanda: - respingere l'atto di appello di cui in epigrafe e per l'effetto confermare la sentenza n. 1636/23 di data 1.03.2023 pronunciata dal Tribunale di Milano nella causa RG. 36368/2020. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10687/2020, Controparte_1 emesso dal Tribunale di Milano in data 24 luglio 2020, con il quale veniva ingiunta da all'ente territoriale il pagamento di € Parte_3
164.898,18, oltre interessi e spese di procedura. Il credito era stato azionato a titolo di contributi comunitari PAC, di cui al Reg. CE 1782/2003, per il 2003 e per gli anni dal 2006 al 2016, non liquidati e trattenuti in compensazione con altri debiti della ricorrente, maturati a titolo di “prelievo supplementare sulla produzione lattiero - casearia” per le campagne 2002/2003, 2003/2004, 2005/2006. A fondamento della proposta opposizione, deduceva l'erroneità Controparte_1 delle somme oggetto di recupero da parte dell'organismo pagatore, di cui alle disposizioni di pagamento prodotte dall'azienda agricola, affermando che le stesse ammontavano alla complessiva somma di € 152.066,031, mentre il residuo credito di € 12.832,35 si riferiva a compensazioni relative a debiti diversi dalla quota latte2.
Eccepiva:
- la prescrizione dei crediti relativi agli anni dal 2006 al 2009, essendo decorso il termine di dieci anni dalla data di presentazione della domanda volta all'erogazione dell'aiuto; - l'estinzione della pretesa creditoria azionata dall'azienda per effetto della compensazione con i maggiori crediti relativi al prelievo supplementare per quote latte, risultante dalla iscrizione nel registro dei debitori del Servizio Informativo Agricolo Nazionale (“registro IA”). Rilevava l'ente opponente che l'O.P.R. aveva legittimamente operato, tra dette posizioni, una compensazione finanziaria atecnica ed erogato il contributo PAC attraverso siffatta compensazione. Concludeva, pertanto, l'opponente chiedendo, previo accertamento della compensazione del credito ingiunto con il debito dell'ingiungente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. La società agricola chiedeva respingersi l'eccezione di prescrizione ed Parte_3 eccepiva, a sua volta, la prescrizione della pretesa creditoria della Controparte_1 essendo decorso il termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. Deduceva che non sussistevano i presupposti per procedere alla compensazione, vertendosi in un'ipotesi di autonomi rapporti di debito/credito e non già di un unico rapporto giuridico. L'azienda agricola opposta invocava l'applicazione della disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 3, comma 5 – duodecies, d.l. n. 182/2005 e dell'art. 1246, comma 1, n. 3 cod. civ., ai sensi dei quali, in ragione del principio di impignorabilità dei contributi PAC, la compensazione opposta dall'O.P.R. non avrebbe potuto operare. Eccepiva, inoltre, che la possibilità di ricorrere alla compensazione non poteva essere neppure fondata sulla disciplina comunitaria di cui al Reg. CE n. 1034/2008, modificativo del Reg. CE n. 885/2006, essendo ivi prevista come mera facoltà e non come obbligo. Infine, sottolineava che, comunque, non sussistevano i presupposti previsti dall'ordinamento italiano per l'operatività della compensazione, in quanto il credito fatto valere da PR non era certo, liquido ed esigibile, essendo oggetto di contestazione in vari giudizi.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, accoglieva l'opposizione svolta da e, per l'effetto, revocava il D.I. n. 10687/2020; compensava Controparte_1 integralmente tra le parti le spese del giudizio ex art. 645 cpc, dichiarando irripetibili le spese del monitorio.
La ha proposto appello, affidando Parte_3
l'impugnazione a tre motivi, che possono essere sintetizzati come segue: i. erroneità manifesta della sentenza impugnata - vizio di carenza di motivazione e/o motivazione apparente;
errata interpretazione dell'operazione di compensazione
“impropria”;
pagina 3 di 13 ii. erroneità manifesta della sentenza impugnata - vizio di carenza di motivazione e/o motivazione apparente;
errata interpretazione del concetto del requisito della
“certezza” del controcredito di Controparte_1
iii. errata interpretazione delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea e dei giudici amministrativi nazionali.
Alla prima udienza, il Consigliere Istruttore ha rinviato la causa a successiva udienza per la rimessione in decisione ex art. 352 cpc, assegnando alle parti i termini perentori di cui alla citata disposizione. All'udienza del 16.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione e riservata la decisione al Collegio. All'esito della Camera di Consiglio del 8.11.2024, con ordinanza in pari data la Corte ha rimesso la causa sul ruolo, in quanto:
- l'azienda agricola aveva depositato nel 2021 ricorso avanti al TAR di Milano, accolto con sentenza favorevole passata in giudicato, avverso una cartella di pagamento avente a oggetto il recupero di presunti crediti per prelievi supplementari “quota latte” per la somma di € 363.470,44 (sentenza n. 1439/2022 Tar Milano - doc. 44 allegato alle note di replica di primo grado);
- nella memoria di replica depositata in data 1.10.2024, nel presente giudizio, la ha affermato che la sentenza di cui sopra riguardava le Controparte_1 campagne dal 2000 al 2003 e, conseguentemente, riconosceva che il debito della
, per tali annate, era interessato dalla pronuncia amministrativa Parte_3
(doc. 29 - parte appellata);
- sempre nella memoria di replica, la ha sostenuto che delle Controparte_1 ventuno compensazioni, oggetto del presente giudizio, solo tre riguardavano una delle campagne il cui debito era stato annullato (in particolare, le disposizioni di pagamento di cui ai docc. n. 19, 20 e 21, relative alla campagna 2002/2003), mentre le altre diciotto (docc. n. 1-18) erano relative a campagne di altre annate, mai oggetto di annullamento, né di sospensione.
La Corte ha ritenuto che in relazione ai sopravvenuti rilievi, svolti dalla CP_1
appariva necessario consentire alle parti di interloquire e di prendere CP_1 posizione, anche al fine di proporre nuovi conteggi. Acquisiti i chiarimenti richiesti, all'udienza del 8.1.25, fissata ai sensi dell'art. 350 bis cpc, le parti hanno discusso la causa. La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 4 di 13 Con il primo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale di Milano abbia fatto riferimento, nella decisione impugnata, a una pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 24325/20) rimasta isolata e non abbia invece dato continuità ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria, in ordine alla compensazione dei crediti vantanti dagli agricoltori a titolo di contributi PAC con i crediti vantati dalla pubblica amministrazione a titolo di prelievo supplementare per sforamento della quota latte prevista dall' art.
5-ter Reg. CE 885/06, introdotto con il Reg. CE 1034/08. In tesi, si doveva distinguere il valore dell'iscrizione contabile del prelievo supplementare sul latte dal suo effettivo e definitivo accertamento e ciò sul presupposto che il prelievo supplementare era equiparato ex lege alla “iscrizione a ruolo” e che aveva, essenzialmente, la finalità di precostituire un titolo esecutivo stragiudiziale in favore dell'Amministrazione. Il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento. La Corte, invero, intende dare continuità a quanto espresso da questa stessa sezione con le sentenze, richiamate dalla nn. 2550/22, 1144/23, 1824/223. Controparte_1
Le doglianze in ordine alla natura del rapporto e all'ammissibilità della compensazione risultano prive di fondamento alla luce della giurisprudenza di legittimità, che si è orientata nel senso di ritenere unitario il rapporto fra l'agricoltore e l'Unione Europea e nel senso di ammettere, quindi, la compensazione atecnica o impropria, escludendo, altresì, la non compensabilità per impignorabilità. Il Reg. n. 1034/2008 prevede, al terzo considerando, che “l'obbligo per gli stati membri di recuperare gli importati indebitamente versati può essere soddisfatto in diversi modi (…) un modo efficace e poco oneroso per procedere in tal senso è quello di dedurre gli importi da recuperare dai futuri pagamenti a favore del debitore, quando il debito sia stato accertato in conformità alla legislazione nazionale. È quindi opportuno rendere obbligatoria l'applicazione di tal modalità da parte degli Stati membri”. La normativa nazionale, poi, prevede (art. 8 ter, comma 4 L. n. 33/2009) che:
“l'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero” e il comma 5 del citato articolo impone di verificare presso il registro Debitori Nazionale “l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e di effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito”. Come chiarito dalla sentenza n. 1824/2022 della Corte d'Appello di Milano: “L'art. 8 ter c. 5 L. 33/20097 ha definitivamente stabilito che dalle erogazioni delle provvidenze e aiuti agricoli comunitari (i cd. PAC) gli organismi pagatori nazionali (quindi anche PR Regione Lombardia) devono sempre dedurre i debiti dei beneficiari risultanti dal 3 Sul punto, si veda altresì C.A. Milano, Sez. I, sentenze nn. 3030/2024, 2977/2023. pagina 5 di 13 Registro Nazionale dei debiti (in cui devono essere iscritti tutti i debiti degli agricoltori ai fini dell'applicazione del regolamento UE 885/2006), quale che ne sia l'origine”. Con l'ordinanza n. 8230/2022 della Cassazione è stato affermato che “La compensazione tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune e i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte può essere effettuata dal competente Organismo pagatore regionale”. Rileva l'ordinanza citata, richiamando la precedente pronuncia della Suprema Corte n. 24325/2020, che “la S.C. ha valorizzato l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PAC, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali” e conclude affermando che
“La compensazione degli importi dovuti per il prelievo supplementare con i contributi PAC rappresenta, infatti, uno dei più efficaci metodi per effettuare il recupero e la sua esclusione (o limitazione) comprometterebbe l'effettività del sistema, perché l'UE sarebbe tenuta a corrispondere gli aiuti ascrivibili alla PAC anche ad agricoltori che risultino essere debitori nei suoi confronti per somme ingenti, altrettanto riconducibili alla politica agricola comune, con difficoltà di recupero successivo”. Anche con la sentenza n. 118/2022 sono stati espressi i medesimi principi: “la più recente giurisprudenza di questa sezione ha enunciato il principio, a cui il collegio intende dare continuità, secondo cui, in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, dovendosi valorizzare a tal fine l'unitarietà del rapporto […] La questione della impignorabilità del credito ai contributi Pac e, quindi, della sua non compensabilità, è stata risolta osservando che la previsione normativa di impignorabilità delle somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni comunitarie non vale «per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze» (art. 3, comma 5-duodecies, del d.l. 182/2005, convertito in legge n. 231/2005) e che, comunque, l'art. 1246 cod. civ. non opera con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (cfr. Cass. 21646/2016, Cass. 5024/2009, Cass. 18498/2006, Cass. 6214/2004, richiamate da ultimo da Cass. 24325/2020)”. La recente ordinanza della Cassazione n. 19942/23, menzionata dalla
[...]
non solo riconferma i sopra richiamati principi, ma rileva trattarsi, ormai, di CP_1
pagina 6 di 13 aspetti consolidati “... Già con l'ordinanza della Sez.1 dell'11.4.2019 n. 10222 la Cassazione aveva ritenuto la legittimità della compensazione «atecnica» o impropria anche con riferimento alle partite debitorie e creditorie anteriori all'entrata in vigore della legge n. 33 del 2009. Successivamente questa Corte si è pronunciata affrontando funditus la questione con la sentenza della Sez.1, n. 24325 del 3.11.2020 che ha concluso che in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (PAC), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o «atecnica», a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità”. La Cassazione ha poi chiarito, così superando anche gli ulteriori rilievi sollevati da parte appellante con il terzo motivo, che le compensazioni effettuate dall'Amministrazione sono coerenti, sia con la normativa nazionale, sia con quella comunitaria e ha specificato che: “La compensazione si pone dunque quale misura comunitaria proprio a tutela del sistema PAC perché lo finanzia anche mediante il recupero del prelievo supplementare (art. 34 del Reg. CE n. 1290 del 2005); la compensabilità tra aiuti e prelievi di derivazione comunitaria, quale mero accertamento contabile del dare e dell'avere all'interno di un unico rapporto, è dunque connaturata alla struttura stessa della PAC e trova a livello europeo la propria fonte di legittimazione diretta e immediata, per la primazia del diritto europeo, all'interno dei singoli ordinamenti nazionali”, pertanto “La tesi a favore della compensazione impropria (tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi PAC e i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte) è quindi effetto di una corretta applicazione del diritto dell'Unione, che vieta alle norme (o a un combinato disposto di norme) nazionali di impedire o ostacolare la corretta attuazione della PAC (di cui l'imposizione del prelievo supplementare costituisce una parte essenziale) o il funzionamento dei meccanismi previsti per conseguire gli scopi della normativa comunitaria;
la compensazione degli importi dovuti per il prelievo supplementare con i contributi PAC rappresenta, infatti, uno dei più efficaci metodi per effettuare il recupero e la sua esclusione comprometterebbe l'effettività del sistema”. Chiarisce la recente ordinanza che: “la legislazione nazionale conferisce all'amministrazione il potere di accertare unilateralmente il debito per quote latte, stabilendo che «l'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2, degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero» (L. n. 33 del 2009, art.
8-ter, comma 4; sul punto Sez. Un., n. 25261 del 2009)” e che “... la unicità del rapporto (anche complesso) o l'esistenza di un nesso di accessorietà tra i rapporti, dai quali i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine, è una caratteristica della compensazione impropria, nella quale la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento contabile del dare e pagina 7 di 13 avere, senza bisogno di apposita domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione, diversamente dalla compensazione propria, che postula, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono;
che la necessità che i contrapposti debiti e crediti scaturiscano dal medesimo titolo postulerebbe implicitamente l'esigenza che le obbligazioni per essere compensabili si trovino in relazione di corrispettività, ma tale evenienza è disarmonica con la previsione che la compensazione (in qualunque forma) si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito (art. 1246 c.c., comma 1)”, ribadendo, inoltre, “che la questione della impignorabilità del credito degli operatori agricoli ai contributi PAC (ai sensi del d.l. n. 182 del 2005, art. 3, comma 5 duodecies, come convertito in legge n. 231 del 2005) e, quindi, della sua non compensabilità, va risolta osservando che l'art. 1246 c.c., non può operare, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, con riferimento al fenomeno della compensazione impropria, alla quale il meccanismo di cui qui si discute, per la sua specifica connotazione, è più esattamente riconducibile”. In ultimo, in merito all'aspetto secondo il quale la compensazione sarebbe astrattamente consentita soltanto per i crediti relativi alle annate agrarie successive alla legge 9.4.2009 n. 33, istitutiva del Registro nazionale dei debiti, la Corte ne ha ritenuto l'inconsistenza, affermando che “come rilevato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 25261 del 2009) a quella data il Registro nazionale dei debiti nel S.I.A.N. era già in fatto operativo, risalendo al reg. CE n. 1663 del 1995” e che “la compensazione attuata mediante il meccanismo di deduzione degli importi a debito dai futuri pagamenti a favore del debitore, è implicita nel sistema che impone agli Stati membri di adottare «tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento», ai sensi dell'art. 17 del Reg. CE n. 595 del 2004”. Pertanto, in conformità a quanto espresso, ormai con continuità, dalla giurisprudenza di legittimità, l'atto di recupero attuato da PR deve essere qualificato quale legittima compensazione atecnica o impropria.
Con il secondo motivo, rileva l'appellante che l'iscrizione nel registro S.I.A.N. ha valore ai soli fini esecutivi e il Giudice di primo grado ha errato nell'affermare che sarebbe stato onere dell'opposta dimostrare che i provvedimenti giurisdizionali di intimazione di prelievo supplementare erano stati oggetto di specifica contestazione e che, in assenza di ciò, l'iscrizione nel registro IA dei crediti opposti in compensazione era indice della loro esigibilità e liquidità. Parte appellante richiama sul punto una sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha espresso un principio opposto rispetto a quello affermato dal Tribunale di Milano ed evidenzia l'irrilevanza del concetto di “litigiosità” del credito. Sottolinea, inoltre, che l'azienda agricola appellante ha promosso nel 2021 un ricorso avanti il TAR di Milano, accolto con sentenza favorevole mai appellata, avverso una pagina 8 di 13 cartella di pagamento notificata per il recupero di presunti crediti per prelievi supplementari per le annate lattiere 2000, 2002 per la somma di € 363.470,44 (sentenza RG 2227/21 Tar Milano doc. 44 allegato alle note di replica di primo grado). Con ciò, in tesi, verrebbe meno la sussistenza del requisito della certezza del controcredito opposto in compensazione da in quanto, in virtù della Controparte_1 sentenza di cui sopra, non può opporre in compensazione i presunti Controparte_1 debiti da quote latte afferenti quelle campagne lattiere, la cui esecutorietà è attualmente annullata. Parimenti errata sarebbe la sentenza del Tribunale di Milano, nella parte in cui ha ritenuto l'irrilevanza di quanto affermato dal GUP presso il Tribunale di Roma nel provvedimento di archiviazione 5.6.2019, non essendo pertinente al caso concreto. In conclusione, l'appellante rileva che la verifica della certezza del credito e del controcredito, opposto in compensazione, è oggetto di accertamento giudiziale e non può ridursi al mero richiamo della iscrizione a ruolo nel . CP_2
Il motivo è parzialmente fondato. Come già rilevato, l'iscrizione del debito dell'agricoltore nel Registro Nazionale dei Debitori, sulla base del IA è equiparata all'iscrizione a ruolo e pertanto determina l'esigibilità e, quindi, la certezza, anche se non definitiva, del corrispondente credito in capo a PR Regione Lombardia.
Il debitore, ove intenda contestare la posta addebitata, deve promuovere avanti al giudice competente un'azione avente a oggetto il singolo prelievo supplementare a lui imputato, così come risultante dal Registro Nazionale dei Debitori4. Solo in tal caso può ritenersi venuta meno la certezza del credito opposto da PR in compensazione, mentre è irrilevante una contestazione del tutto generica, come quella proposta dall'appellante nel presente giudizio, o fondata sull'asserita ordinanza di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Roma, che - in quanto mero provvedimento di archiviazione - non contiene alcun accertamento di fatti opponibili alla Controparte_1
In conclusione, la Corte ritiene di aderire a quanto affermato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 118/2022, che dopo aver riportato i principi che disciplinano la fattispecie, ha rigettato il ricorso proposto da , ma solo perché, in quella causa, “il CP_3 giudice di merito ha espresso un giudizio di infondatezza dell'eccezione di compensazione (impropria) proposta da tramite un apprezzamento di merito CP_3 incensurabile in sede di legittimità, ritenendo che il controcredito dell' , opposto Pt_4 in compensazione dinanzi a lui, non fosse certo perché giudizialmente contestato avanti al giudice amministrativo in modo non manifestamente pretestuoso.” Da tale affermazione risulta confermato che solo la contestazione non pretestuosa, sollevata in sede giudiziale dal debitore, è idonea a far venir meno il carattere di certezza del credito dell'PR, risultante dal Registro Nazionale dei Debitori. 4 Cass. ss.uu. n. 25261/09, Cass. 24325/20 e 118/22. pagina 9 di 13 Questa Corte, sulla base di tali principi, con riferimento alla prodotta sentenza del TAR Milano n. 1439/2022 ha ritenuto opportuno invitare le parti, con ordinanza dell'8.11.2024, a interloquire sul punto. Dalle memorie autorizzate depositate dalle parti il 16 e il 20 dicembre 2024 emerge che:
- la sentenza del TAR della Lombardia di Milano n. 1439/2022, passata in giudicato, riguarda esclusivamente le campagne dal 2000 al 2003 e ha annullato il debito per tali annate;
tali conclusioni hanno trovato conferma nell'estratto IA
(nel doc. n. 29), prodotto dalla nelle memorie di replica;
Controparte_1
- delle ventuno compensazioni oggetto del presente giudizio – come provato dal doc. 28 della – solo tre si riferiscono alle campagne il cui Controparte_1 debito è stato annullato dalla sentenza di cui sopra (trattasi delle disposizioni di pagamento di cui ai docc. n. 19, 20 e 21 della pari alla Controparte_1 complessiva somma di € 10.169,56 e relative alla campagna 2002/20035); tali somme sono oggetto di valutazione da parte di che sta decidendo se CP_3 procedere direttamente alla restituzione o utilizzare le stesse in compensazione per altro debito;
- tutte le altre diciotto (cfr. docc. n.
1-18 della sono relative a Controparte_1 campagne di altre annate che non sono mai state oggetto di annullamento, né sospensione e, quindi, sono state legittimamente compensate6. 5 In particolare, le disposizioni di pagamento depositate quali docc. n. 19, 20 e 21 corrispondono alle compensazioni del:
- 20/6/16 di € 1150,59, - doc. 19;
- 25/10/16 di € 4.250,41 - doc. 20;
- 21/12/16 di € 4.768,56 - doc. 21. 6 In particolare, le disposizioni di pagamento depositate quali docc. dal 4 al 18 (escluso il doc. 5) sono riferite alla campagna
2003/2004 (cfr. pag. 6 del doc. 28) e corrispondono alle compensazioni del:
- 16/1/09 di € 1673,51 (+301,69 a titolo di interessi) - doc. 4;
- 3/5/11 di € 15.014,28 (+3.730 a titolo di interessi) - doc. 6;
- 26/1/12 di € 15.365,15 (+4.119,47 a titolo di interessi) - doc.7;
- 11/4/12 di € 709,34 - doc. 8;
- 31/10/12 di € 9.912,73 - doc. 9;
- 29/11/12 di € 7.530,18 - doc. 10;
- 18/2/13 di € 1.882,54 - doc. 11;
- 21/11/13 di € 9.912,73 - doc. 12;
- 18/12/13 di € 8.948,56 - doc. 13;
- 21/10/14 di € 4.677,49 - doc. 14;
- 19/12/14 di € 5.062,63 - doc. 15;
- 21/9/15 di € 227,57 - doc. 16;
- 16/11/15 di € 6.035,94 - doc. 17;
- 12/05/16 di € 2.326,75 - doc. 18. Le disposizioni di pagamento depositate quali doc. dal 1 al 3 sono riferite alla campagna 2005/2006 (pag. 7 del doc. 28) e corrispondono alle compensazioni del:
- 25/6/07 di € 1.071,10 (+9,86 a titolo di interessi) - doc. 1;
- 18/12/07 di € 1.870,04 (+105,16 a titolo di interessi) - doc. 2;
- 15/05/08 di € 20.145,88 (+1.132,90 a titolo di interessi) - doc.
3. pagina 10 di 13 Dopo la pronuncia del TAR della Lombardia di Milano i crediti di PR relativi ai prelievi supplementari a carico dell'appellante, per le annate 2002/2003, non risultano più, allo stato, crediti certi ed esigibili. Richiedono una nuova determinazione da , sulle base delle quote di produzione CP_3 effettivamente spettanti ai singoli produttori. In conclusione, la Corte ritiene che la somma complessiva delle disposizioni di pagamento - relativa ai diritti di prelievo supplementare per le campagne che non risultano incisi dalla sentenza del TAR per la Lombardia di Milano citata (2003/2004, 2005/20067) - possa essere opposta all'azienda appellante in compensazione, mentre la somma di € 10.169,56 (relativa ai diritti di prelievo supplementare per la campagna 2002/2003) non possa, in attesa di nuova rideterminazione del loro ammontare da parte di , essere opposta in compensazione. CP_3
Infine, occorre ricordare che l'affermazione della secondo cui la Controparte_1 compensazione delle somme di € 12.832,358 non ha riguardato somme afferenti al prelievo supplementare sulla produzione lattiero-casearia, non è stata oggetto di contestazione. Ne segue che PR di è obbligato a pagare a titolo di contributi PAC CP_1 CP_1 alla la somma di € 10.169,56. Parte_3
Tali conclusioni trovano conferma anche dopo l'esame del terzo motivo. L'appellante si duole dell'errata interpretazione, da parte del Tribunale di Milano, delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dai giudici amministrativi nazionali. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 27.6.2019 resa nella causa C-348/18, ha affermato che, in caso di riassegnazione dei quantitativi di produzione di latte non utilizzati, gli Stati membri dell'Unione Europea devono procedere alla nuova assegnazione fra tutti i produttori in maniera proporzionale ai quantitativi a disposizione di ciascun produttore. Rileva l'appellante che: “Nel caso di specie la determinazione da parte di del prelievo supplementare a carico del CP_3 ricorrente non risulta essere stata effettuata nel rispetto di quanto risultante dalla citata sentenza della CGUE”. L'appellante ha richiamato anche la sentenza pubblicata in data 15.02.2021, con cui il Consiglio di Stato ha annullato, in via definitiva, le campagne produttive lattiere e i relativi prelievi supplementari, imputati per le campagne 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001. Il motivo è infondato. Invero, quanto alla dedotta rilevanza, ai fini della decisione, della sentenza della Corte di Giustizia CE, 27 giugno 2019 (C-348/2018), si premette che la stessa ha affermato il seguente principio: “l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950 del Consiglio, del 28.12.1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tale riassegnazione deve essere effettuata, tra i produttori che hanno superato i propri quantitativi di riferimento, in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore”. Orbene, parte appellante non chiarisce se e in che termini la pronuncia indicata sia direttamente rilevante nel presente giudizio, ove non si discute, neppure latamente, in ordine alla “riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati” e ove, dunque, la stessa questione non appare oggetto del thema decidendum. In difetto di adeguata argomentazione, il rilievo proposto non appare meritevole di accoglimento.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura delle questioni in diritto poste dalla controversia e del suo esito complessivo, nonché dei criteri e parametri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., pare congruo alla Corte, stante la soccombenza dell'appellata disporre la condanna dell' a rifondere all'appellante Controparte_1 Controparte_4 le spese di entrambi i gradi del giudizio. Spese che vengono liquidate - sulla base del decisum, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.0009) - in complessivi € 5.446,00 (di cui € 2.540,00 per il giudizio di primo grado e € 2.906,00 per il giudizio di appello), oltre al rimborso delle spese forfetarie (15%) e oltre gli oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 1636/2023 del Tribunale di Milano, così dispone:
- ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo n. 10687/2020 emesso dal
Tribunale di Milano, condanna la a pagare alla Controparte_1 [...]
la somma di € 10.169,56 con Controparte_5 interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto al saldo;
9 “Il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum).” (Cass. 26819/2024). pagina 12 di 13 - condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di Controparte_1 entrambi i gradi del giudizio, che liquida in complessivi € 5.446,00, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% e oltre oneri e accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 8/1/2025 Il Consigliere rel. est.
Serena Baccolini
Il Presidente Domenico Bonaretti
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. disposizioni di pagamento di cui ai docc. da 1 a 21 prodotti dalla CP_1 CP_1 2 Cfr. disposizioni di pagamento di cui ai docc. da 22 a 26 prodotti dalla CP_1 CP_1 pagina 2 di 13 7 Docc. da nn. 1 a 18 di parte appellata. 8 Docc. da 22 a 26 della Controparte_1 pagina 11 di 13