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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/09/2025, n. 4336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4336 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 22289/2024 del Ruolo Generale promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Beatrice Rigotti e dall'avv.to Enrico Varali, entrambi del Foro di Verona contro
, convenuto Controparte_1 contumace
e con l'intervento del
PPUUBBBBLLIICCOO MMIINNIISSTTEERROO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio il al fine di veder riconosciuta la propria Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendente di nato Persona_1 il 20/05/1871 a Cappelletta di Noale (VE), che successivamente emigrato in Brasile ivi contraeva matrimonio in data 13/06/1892 con e dalla cui unione Controparte_2 aveva origine l'odierna discendenza.
Il sig. mai si naturalizzò cittadino brasiliano, né rinunciò alla Persona_1 cittadinanza italiana.
Il è rimasto contumace in giudizio. Controparte_1
1 Il Pubblico Ministero, cui sono stati trasmessi gli atti trattandosi di causa relativa allo stato delle persone, ha formulato la propria presa d'atto con apposizione del visto.
All'udienza del 12/09/2025 la difesa attorea si è riportata all'atto introduttivo insistendo per l'accoglimento della domanda e la causa è stata trattenuta in decisione.
Orbene. Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla
Legge n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva:
“Art. 4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione residuale di cui all'art.7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio nato da madre cittadina”.
Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni normative, in particolare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 della
Costituzione, ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale dello ius soli.
La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella perdita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo recepito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti
(in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, uomo o donna, per nascita. Con la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere
2 esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
Va preliminarmente osservato che l'avo nacque a Cappelletta di Persona_1
Noale (VE) il 20/05/1871 e dunque in epoca successiva l'annessione del Veneto al
Regno d'Italia (avvenuta nel 1866): fu pertanto cittadino italiano.
E' documentato altresì che non si naturalizzò mai cittadino Persona_1 brasiliano, come risulta dal certificato di mancata naturalizzazione prodotto in giudizio, né rinunciò alla cittadinanza italiana, talché avendo sempre conservato la cittadinanza italiana il medesimo l'aveva a propria volta trasmessa (con le precisazioni di cui al seguito) ai propri discendenti.
La discendenza vede pressoché subito un passaggio generazionale per linea materna attraverso la figlia del capostipite, sig.ra (n. 20/11/1908), ed il figlio di Persona_2 questa, sig. , nato il [...] e dunque in epoca anteriore Persona_3 alla promulgazione ed entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948.
Sulla base della normativa all'epoca vigente, ciò determinava l'impossibilità della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai figli di madre italiana e ciò per un duplice ordine di motivi, ovvero perché: (1) salvo in alcuni casi, questa era prevista unicamente per via paterna (così l'art. 1, comma primo n. 1, della L. 555 del 13.06.1912 -
Disposizioni in materia di cittadinanza italiana, statuiva che “è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”), escludendo quindi che la cittadinanza potesse essere acquisita per parte di madre;
(2) l'art. 10 della L. 555/1912 stabiliva, inoltre, la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con cittadino straniero.
La signora non avrebbe quindi potuto trasmettere la cittadinanza Persona_2 italiana ai propri figli e di conseguenza non vi sarebbe stata la trasmissione neanche agli ulteriori discendenti, compreso l'odierno ricorrente.
Ai fini della decisione restano, tuttavia, dirimenti i fondamentali interventi della Corte
Costituzionale con le storiche sentenze n.87 del 1975 e n.30 del 1983 (cui ha fatto seguito nel 1992 l'intervento del nostro legislatore con la legge n.91 che ha riformato la disciplina della cittadinanza) nonché in epoca più recente le pronunce della Corte di
Cassazione ed in particolare la sentenza a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009.
La Corte Costituzionale, infatti, con la sopra richiamata sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale - per violazione degli artt. 3, comma primo e 29 comma secondo della Costituzione – del ridetto art. 1, comma primo n.1 della Legge n.
3 555/1912 "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Ed in precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 16.04.1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma terzo, della stessa L. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con un cittadino straniero. La Corte, inter alia, ha ritenuto che la norma violasse palesemente l'art. 29 della Costituzione, comminando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in una condizione di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In seguito è intervenuto anche il legislatore con la Legge 05.02.1992 n.91 (Nuove norme sulla cittadinanza) che all'art. 1, comma prima lett. a) statuisce che “è cittadino per nascita…il figlio di padre o di madre cittadini”.
Tale legge, tuttavia, che abroga espressamente le disposizioni sopracitate (art. 26 comma
1: “…Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555…”), non contiene disposizioni
"transitorie" ed esclude esplicitamente effetti retroattivi della nuova disciplina (art. 20:
“Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa”).
La disciplina applicabile alla fattispecie in esame non può conseguentemente che essere rappresentata dall'(abrogato) art. 1, comma primo, n. 1 della L.555/1912 ma nel testo risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale n. 30 del 1983, che comporta dunque l'acquisto della cittadinanza italiana per nascita a chi è figlio di padre cittadino o di madre cittadina (la disposizione è stata poi de plano trasposta nel richiamato e vigente art. 1 della legge n. 91 del 1992).
Quanto sopra valutato, si pone pertanto l'ulteriore questione se tale dichiarazione di incostituzionalità esplichi effetti nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie per cui è causa, il soggetto reclamante lo status civitatis italiano sia discendente di soggetti nati in data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana.
Su tale tema si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.4466 del 25.02.2009, che ha riconosciuto come anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione debba ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Così infatti secondo i principi ivi espressi dalla Suprema Corte “La titolarità della
4 cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L.151/1975 (art. 219) dalla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 01 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma anticostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della uguaglianza giuridica morale dei coniugi
(artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SS. UU. N. 4466/2009). Ed ancora “Lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art. 8 n.2 L. 555/1912).
…(omissis) … Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
In ragione di tutto quanto sopra esposto e quindi dei richiamati interventi della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata in quanto nati anteriormente al 01 gennaio 1948 e va conseguentemente riconosciuta anche ai loro discendenti.
Tutto ciò considerato, la domanda del ricorrente va pertanto accolta.
La linea di discendenza, come visto, ha infatti trovato esatto riscontro nella documentazione versata in atti, che del pari conferma come l'antenato capostipite non si fosse mai naturalizzato cittadino brasiliano e, conseguentemente, non avesse mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola quindi "iure sanguinis" ai propri discendenti e così di seguito nei successivi passaggi generazionali e sino agli odierni ricorrenti.
Si osserva, peraltro, quanto ad eventuali leggeri mutamenti delle generalità o meglio una lieve alterazione delle stesse e conseguentemente nei cognomi/nomi dei discendenti, ciò può eventualmente essere frutto di un adattamento fonetico dei grafemi italiani ai fonemi della lingua del paese di emigrazione, fenomeno piuttosto diffuso e che si ritiene non possa precludere la trasmissione della cittadinanza in assenza di dubbi e
5 contestazioni sull'identità delle persone nella linea di discendenza.
Quanto all'interesse all'azione giudiziale qui proposta, va considerato il fatto in sé dirimente che nella linea di discendenza si registra un passaggio generazionale per linea femminile in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione italiana, che non consentirebbe in ogni caso il positivo perseguimento dell'accertamento e riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per via amministrativa.
Va infatti rilevato che mentre il ricorrente ha provato la catena di discendenza dall'antenato capostipite italiano e ciò con la produzione dei certificati di nascita e matrimonio, debitamente tradotti e apostillati.
In particolare, quanto all'avo capostipite la produzione dell'atto di Persona_1 nascita e battesimo della , con Parte_2 autentica della Curia Vescovile di , va ritenuta pacificamente ammissibile ai fini Pt_2 della prova in ragione del fatto che alla data di nascita dello stesso (20.05.1871) non erano ancora stati istituiti in Veneto gli uffici comunali dello stato civile ed ancora vigeva il sistema di stato civile istituito dall'Impero austro-ungarico, la cui tenuta era, per legge, affidata ai parroci: sistema che venne a cessare il 31.08.1871 quando entrò in vigore il sistema di stato civile del Regno di Italia (dal 01.09.1871).
Va altresì rilevato che non risulta viceversa eccepito né, conseguentemente, provato dalle altre parti del giudizio alcun evento interruttivo.
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.” (Cass. Sez, Unite n. 25317/2022).
La domanda avanzata dal ricorrente va pertanto accolta, dichiarando che il medesimo è cittadino italiano dalla nascita e disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
La particolare natura del giudizio e soprattutto il fatto che la decisione discende
6 dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso così decide: accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che:
nato il [...] in [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, domiciliato in Valdobbiadene (TV), via Vincenzo Bellini n.16,
[...]
è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 15 Settembre 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
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