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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/09/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza dell'11.09.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2450 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Palazzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Policoro (MT), alla Via Monginevro n. 1, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
P.I. e per essa (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
pagina 1 di 10 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberto Laghi in Castrovillari, alla Piazza
Indipendenza n. 6, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
Oggetto: contratti bancari - fideiussione.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 583/2020 del 08.09.2020 (R.G. n. 1851/2020), depositato in data 09.09.2020 ed emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente, in qualità di fideiussore, il pagamento della somma di € 840.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù della mancata restituzione, da parte del debitore, (dichiarata Parte_2 fallita con sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 18.02.2014), della complessiva somma di € 1.749.926,60 derivante dall'esposizione debitoria sui conti correnti n. 16524 e n.
16733; dalla chiusura del rapporto anticipi n. 65440311; da 7 assegni rilasciati dal debitori rimasti insoluti e/o protestati.
Tali contratti erano stati stipulati con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., il cui credito per effetto dell'intervenuta cessione ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1998 (TUB) è giunto in capo all'odierna opposta.
L'opponente, in particolare, eccepiva la nullità del contratto di fideiussione per omessa sottoscrizione autografa e poiché gli allegati nn. 5, 6 e 7 al ricorso per decreto ingiuntivo non riportavano la firma del debitore;
la decadenza dell'opposta ex art. 1957 c.c.; l'insussistenza del credito.
Lo stesso formulava, altresì, domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità del contratto di fideiussione, in quanto contenente clausole conformi allo schema ABI ritenute contrarie alla normativa antitrust dalla Banca d'Italia e a ottenere la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni, per la somma di € 50.000,00, per aver richiesto un credito non dovuto;
chiedeva, infine, la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
2. Si costituiva in giudizio e per essa, in qualità di rappresentante, Controparte_1 CP_2
che, contestando gli assunti attorei, eccepiva l'incompetenza per materia del Tribunale adito
[...]
pagina 2 di 10 in merito alla domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e chiedeva il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. La causa veniva istruita mediante CTU grafologica e produzione documentale.
Con ordinanza del 04.02.2022 il Giudice disponeva la separazione della domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa anticoncorrenziale;
dichiarava, limitatamente alla predetta domanda, l'incompetenza per materia del Tribunale di Castrovillari in favore del
Tribunale di Napoli, sezione specializzata imprese;
rigettava l'istanza di sospensione del presente procedimento.
Con ordinanza del 06.02.2023 il Tribunale rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 11.09.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, si segnala che, a seguito della declaratoria di incompetenza per materia,
l'oggetto del presente giudizio è limitato all'analisi delle domande relative all'omessa sottoscrizione della fideiussione, all'omessa sottoscrizione da parte del debitore degli allegati al ricorso per decreto ingiuntivo nn. 5, 6 e 7, alla decadenza dell'opposta ex art. 1957 c.c., all'insussistenza del credito, alla condanna, in via riconvenzionale, dell'opposta al risarcimento dei danni per la somma di € 50.000,00 e ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
5. Ciò premesso, si segnala che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia pagina 3 di 10 stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. Civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Si segnala, infine, che, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
6. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si rileva che parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio, producendo la Gazzetta Ufficiale n. 151 del 23.12.2017 con cui è stata comunicata la cessione in blocco dei crediti da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. all'odierna pagina 4 di 10 opposta, la fideiussione del 18.02.2011 rilasciata dall'odierno opponente, i contratti relativi ai conti correnti nn. 16524 e 16733 al conto anticipi n. 65440311, i relativi estratti conto e gli assegni rimasti impagato e/o protestati.
Si precisa che, per quanto riguarda il conto anticipi e gli assegni, risulta essere stato depositato l'estratto conto di cui all'art. 50 TUB, che, in assenza di contestazioni dell'opponente (come nel caso di specie), costituisce prova del credito vantato anche nel giudizio di opposizione.
Invero, a tal proposito questo Giudice intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nella valutazione dell'idoneità probatoria dell'estratto, aveva rilevato la genericità delle obiezioni mosse dai fideiussori e la presenza di una valida clausola contrattuale con la quale il cliente aveva riconosciuto ai libri e alle altre scritture contabili della banca il valore di piena prova, nei suoi confronti, del debito garantito)” (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 12818/2024).
7. Ciò detto, si segnala che le deduzioni e le eccezioni di parte opponente risultano infondate per le seguenti ragioni.
8. Per ciò che concerne il disconoscimento della sottoscrizione apposta alla fideiussione, posta alla base del decreto ingiuntivo opposto, si segnala che il CTU - le cui conclusioni si condividono, in quanto coerenti, logiche, adeguatamene motivate, basate su letteratura scientifica e strumentazione tecnica adeguata, nonchè scevre da vizi logici - ha accertato che la sottoscrizione apposta alla fideiussione in parola risulta effettivamente posta dall'odierna opponente.
In particolare, il CTU ha evidenziato che “gli esami e l'analisi comparativa esperita hanno consentito di verificare che le costanti grafiche e gli elementi qualificanti rilevati nelle firme autografe concordano con i corrispondenti elementi delle firme oggetto di accertamento. I riscontri emersi attengono tanto alla gestualità che alla modalità esecutiva degli elementi comuni e spingono verso la formulazione di un giudizio di attribuibilità delle firme in verifica all'apparente firmataria”,
e ha concluso sostenendo che “le firme oggetto di accertamento, apposte su contratto di fideiussione stipulato il 18/02/2011 con l'Istituto Bancario “Monte dei Paschi di Siena” S.P.A a pagina 5 di 10 favore della a nome sono autografe. Esse sono certamente Parte_2 Parte_1 riconducibili nata a [...] il [...]”. Parte_1
Ebbene, a fronte di detto accertamento, le parti non hanno presentato osservazioni.
A proposito dell'escussione testimoniale richiesta da parte opponente, ferma l'incapacità a testimoniare del legale rappresentante del debitore, come motivato nell'ordinanza del 21.03.2024, si ritiene che l'espletata CTU presenti maggiore certezza e sicurezza circa la veridicità della sottoscrizione in parola.
Inoltre, le dichiarazioni dei testi, che eventualmente avrebbero sostenuto di non aver visto l'opponente sottoscrivere la fideiussione presso la Banca Monte dei Paschi di Siena in Roma, non avrebbero assunto alcuna rilevanza, in quanto l'opponente ben può aver sottoscritto la fideiussione in luogo diverso rispetto a quanto riportato nella parte iniziale della fideiussione (Roma), tenuto conto, altresì, che in calce alla fideiussione dopo la firma dell'opponente è indicato il proprio domicilio (NO AL, via Nazionale n. 349).
La detta diversa ubicazione comporta incertezza circa il luogo di effettiva sottoscrizione e, comunque, l'aver sottoscritto la lettera di fideiussione in luogo diverso rispetto a quello dichiarato non è circostanza idonea a inficiare la validità della stessa.
Ancora, si segnala che dalla documentazione depositata in atti emerge che il documento in parola risulta essere stato trasmesso per mezzo posta;
pertanto, è verosimile che lo stesso sia stato sottoscritto in NO AL, come riportato in calce allo stesso.
Inoltre, si evidenzia che il documento prodotto dall'opponente in data 26.06.2025 e
11.09.2025 non può essere utilizzato ai fini della decisione del presente giudizio, in quanto inammissibile, poiché prodotto oltre il termine decadenziale di cui all'art. 183, c. VI, n. 2), c.p.c. e né l'opponente ha dato prova di non averlo potuto depositare entro le preclusioni istruttorie per causa a sé non imputabile.
9. Circa l'eccezione di decadenza di parte opposta, che non avrebbe esperito alcuna azione giudiziale nei confronti del debitore entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., si segnala che detta norma era espressamente derogata dall'art. 6 del contratto di fideiussione secondo cui “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
pagina 6 di 10 Ciò detto, questo Giudice, pur essendo a conoscenza del contrasto giurisprudenziale relativo alla vessatorietà della clausola con cui il garante dispensa il creditore dall'osservanza delle regola di cui all'art. 1957 c.c., aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la deroga all'applicazione di detto articolo non integra una clausola vessatoria, in quanto la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale (art.1957 c.c.) può anche essere convenzionalmente completamente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non contrasta con alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. (cfr. Cass., Sez.
III, sent. n.14089/2005; Cass., sez. VI, ord. n. 28943/2017; Cass., sez. VI, ord. n. 21867/2013;
Cass., sez. III, sent. n. 9245/2007; Cass., sez. I, sent. n. 394/2006; Tribunale Piacenza, sez. I,
21/03/2023, (ud. 20/03/2023, dep. 21/03/2023), n. 150; Tribunale di Roma, sez. XVII,
31/03/2023, (ud. 16/02/2023 dep. 31/03/2023) n. 5287/2023; Tribunale Messina sez. II,
30/11/2012, (ud. 28/11/2012, dep. 30/11/2012), n.2266).
Inoltre, recentemente la Suprema Corte ha ribadito che “La decadenza sancita dall'art. 1957
c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (Cass. Civ., sez. I, ord. n. 3989/2025).
Si aggiunga che dette clausole sono state oggetto di specifica approvazione da parte dell'opponente, in ossequio alle formalità previste dall'art. 1341 c.c.
10. Del tutto generica è l'allegazione di parte opponente circa l'omessa sottoscrizione da parte del debitore dei documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo nn. 5, 6 e 7, atteso che i documenti nn. 6 e 7 sono estratti conto, che non necessitano della sottoscrizione del debitore, e l'allegato n. 5 è composto da diversi documenti, ma l'opponente non ha indicato quale di questi intendeva contestare.
Inoltre, i capitoli di prova in cui è esplicitato i documenti contestati costituiscono un'allegazione implicita tardiva e inammissibile, in quanto la parte non può provare fatti non allegati tempestivamente.
pagina 7 di 10 Invero, l'allegazione tempestiva del fatto (entro il termine ultimo della memoria assertiva di cui all'art. 183, c. VI, n. 1), c.p.c.) determina la rilevanza probatoria del fatto medesimo e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne l'esistenza, in quanto solo il fatto tempestivamente allegato acquista idoneità decisoria ovvero ha attitudine a produrre gli effetti giuridici di cui si chiede l'accertamento in giudizio (si parla condivisibilmente, al riguardo, di “necessaria circolarità” fra gli oneri di allegazione, contestazione e prova) (cfr. Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 1878/2012 secondo cui “nel processo del lavoro il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio”; per un richiamo di tale principio anche nel rito civile cfr. Cass. Civ., sez. III, 12 ottobre 2018, n. 25369).
Inoltre, la Suprema Corte, seguita da copiosa giurisprudenza di merito, ha statuito che
“L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli art. 166 e 416, c.p.c., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 cost.
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata. (Principio affermato in riferimento a fattispecie in cui era parte in giudizio una persona giuridica, rispetto alla quale era stata dedotta l'inesistenza del rapporto organico in capo alla persona fisica che aveva conferito il mandato e, non avendo la società negato la circostanza, la S.C. ha ritenuto l'altra parte esonerata dalla relativa prova)” (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 12636/2005; conf. Tribunale di Mantova sent. n.
732/2024; Corte di Appello di Firenze sent. n. 1912/2023; Tribunale di Rimini sent. n. 1238/2022;
Tribunale di Torre Annunziata sent. n. 2455/2022; Tribunale di Reggio Calabria sent. n.
pagina 8 di 10 1152/2022; Corte di Appello di Salerno sent. n. 437/2022; Tribunale di Cosenza sent. n.
1690/2021).
Ugualmente allegata in maniera del tutto generica è l'asserita incertezza del credito, non avendo parte opponente neanche indicato la misura del credito contestato.
11. Per tutto quanto precede, l'opposizione è infondata e va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
12. Si rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, avanzata da parte opponente, atteso che la banca per le viste motivazione ha agito legittimamente per il recupero del credito effettivamente vantato nei confronti del fideiussore.
13. Si rigetta la richiesta di condanna di parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto del rigetto dell'opposizione.
14. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente in capo a parte opponente, fatti salvi gli effetti dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 583/2020 del
08.09.2020 (R.G. n. 1851/2020), depositato in data 09.09.2020 ed emesso dall'intestato
Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente;
3) rigetta la richiesta di condanna di parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
4) pone le spese della CTU definitivamente a carico di fatti salvi gli effetti Parte_1 dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
5) condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 CP_2 liquidano nella complessiva somma di € 16.600,00 (di cui € 2.500,00 per la fase di studio;
€
2.000,00 per la fase introduttiva;
€ 8.000,00 per la fase istruttoria;
€ 4.100,00 per la fase decisoria), per onorari, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
pagina 9 di 10 Castrovillari, 15.09.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dr.ssa Valentina Lerario.
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza dell'11.09.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2450 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Palazzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Policoro (MT), alla Via Monginevro n. 1, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
P.I. e per essa (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
pagina 1 di 10 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberto Laghi in Castrovillari, alla Piazza
Indipendenza n. 6, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
Oggetto: contratti bancari - fideiussione.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 583/2020 del 08.09.2020 (R.G. n. 1851/2020), depositato in data 09.09.2020 ed emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente, in qualità di fideiussore, il pagamento della somma di € 840.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù della mancata restituzione, da parte del debitore, (dichiarata Parte_2 fallita con sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 18.02.2014), della complessiva somma di € 1.749.926,60 derivante dall'esposizione debitoria sui conti correnti n. 16524 e n.
16733; dalla chiusura del rapporto anticipi n. 65440311; da 7 assegni rilasciati dal debitori rimasti insoluti e/o protestati.
Tali contratti erano stati stipulati con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., il cui credito per effetto dell'intervenuta cessione ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1998 (TUB) è giunto in capo all'odierna opposta.
L'opponente, in particolare, eccepiva la nullità del contratto di fideiussione per omessa sottoscrizione autografa e poiché gli allegati nn. 5, 6 e 7 al ricorso per decreto ingiuntivo non riportavano la firma del debitore;
la decadenza dell'opposta ex art. 1957 c.c.; l'insussistenza del credito.
Lo stesso formulava, altresì, domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità del contratto di fideiussione, in quanto contenente clausole conformi allo schema ABI ritenute contrarie alla normativa antitrust dalla Banca d'Italia e a ottenere la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni, per la somma di € 50.000,00, per aver richiesto un credito non dovuto;
chiedeva, infine, la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
2. Si costituiva in giudizio e per essa, in qualità di rappresentante, Controparte_1 CP_2
che, contestando gli assunti attorei, eccepiva l'incompetenza per materia del Tribunale adito
[...]
pagina 2 di 10 in merito alla domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e chiedeva il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. La causa veniva istruita mediante CTU grafologica e produzione documentale.
Con ordinanza del 04.02.2022 il Giudice disponeva la separazione della domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa anticoncorrenziale;
dichiarava, limitatamente alla predetta domanda, l'incompetenza per materia del Tribunale di Castrovillari in favore del
Tribunale di Napoli, sezione specializzata imprese;
rigettava l'istanza di sospensione del presente procedimento.
Con ordinanza del 06.02.2023 il Tribunale rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 11.09.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, si segnala che, a seguito della declaratoria di incompetenza per materia,
l'oggetto del presente giudizio è limitato all'analisi delle domande relative all'omessa sottoscrizione della fideiussione, all'omessa sottoscrizione da parte del debitore degli allegati al ricorso per decreto ingiuntivo nn. 5, 6 e 7, alla decadenza dell'opposta ex art. 1957 c.c., all'insussistenza del credito, alla condanna, in via riconvenzionale, dell'opposta al risarcimento dei danni per la somma di € 50.000,00 e ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
5. Ciò premesso, si segnala che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia pagina 3 di 10 stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. Civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Si segnala, infine, che, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
6. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si rileva che parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio, producendo la Gazzetta Ufficiale n. 151 del 23.12.2017 con cui è stata comunicata la cessione in blocco dei crediti da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. all'odierna pagina 4 di 10 opposta, la fideiussione del 18.02.2011 rilasciata dall'odierno opponente, i contratti relativi ai conti correnti nn. 16524 e 16733 al conto anticipi n. 65440311, i relativi estratti conto e gli assegni rimasti impagato e/o protestati.
Si precisa che, per quanto riguarda il conto anticipi e gli assegni, risulta essere stato depositato l'estratto conto di cui all'art. 50 TUB, che, in assenza di contestazioni dell'opponente (come nel caso di specie), costituisce prova del credito vantato anche nel giudizio di opposizione.
Invero, a tal proposito questo Giudice intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nella valutazione dell'idoneità probatoria dell'estratto, aveva rilevato la genericità delle obiezioni mosse dai fideiussori e la presenza di una valida clausola contrattuale con la quale il cliente aveva riconosciuto ai libri e alle altre scritture contabili della banca il valore di piena prova, nei suoi confronti, del debito garantito)” (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 12818/2024).
7. Ciò detto, si segnala che le deduzioni e le eccezioni di parte opponente risultano infondate per le seguenti ragioni.
8. Per ciò che concerne il disconoscimento della sottoscrizione apposta alla fideiussione, posta alla base del decreto ingiuntivo opposto, si segnala che il CTU - le cui conclusioni si condividono, in quanto coerenti, logiche, adeguatamene motivate, basate su letteratura scientifica e strumentazione tecnica adeguata, nonchè scevre da vizi logici - ha accertato che la sottoscrizione apposta alla fideiussione in parola risulta effettivamente posta dall'odierna opponente.
In particolare, il CTU ha evidenziato che “gli esami e l'analisi comparativa esperita hanno consentito di verificare che le costanti grafiche e gli elementi qualificanti rilevati nelle firme autografe concordano con i corrispondenti elementi delle firme oggetto di accertamento. I riscontri emersi attengono tanto alla gestualità che alla modalità esecutiva degli elementi comuni e spingono verso la formulazione di un giudizio di attribuibilità delle firme in verifica all'apparente firmataria”,
e ha concluso sostenendo che “le firme oggetto di accertamento, apposte su contratto di fideiussione stipulato il 18/02/2011 con l'Istituto Bancario “Monte dei Paschi di Siena” S.P.A a pagina 5 di 10 favore della a nome sono autografe. Esse sono certamente Parte_2 Parte_1 riconducibili nata a [...] il [...]”. Parte_1
Ebbene, a fronte di detto accertamento, le parti non hanno presentato osservazioni.
A proposito dell'escussione testimoniale richiesta da parte opponente, ferma l'incapacità a testimoniare del legale rappresentante del debitore, come motivato nell'ordinanza del 21.03.2024, si ritiene che l'espletata CTU presenti maggiore certezza e sicurezza circa la veridicità della sottoscrizione in parola.
Inoltre, le dichiarazioni dei testi, che eventualmente avrebbero sostenuto di non aver visto l'opponente sottoscrivere la fideiussione presso la Banca Monte dei Paschi di Siena in Roma, non avrebbero assunto alcuna rilevanza, in quanto l'opponente ben può aver sottoscritto la fideiussione in luogo diverso rispetto a quanto riportato nella parte iniziale della fideiussione (Roma), tenuto conto, altresì, che in calce alla fideiussione dopo la firma dell'opponente è indicato il proprio domicilio (NO AL, via Nazionale n. 349).
La detta diversa ubicazione comporta incertezza circa il luogo di effettiva sottoscrizione e, comunque, l'aver sottoscritto la lettera di fideiussione in luogo diverso rispetto a quello dichiarato non è circostanza idonea a inficiare la validità della stessa.
Ancora, si segnala che dalla documentazione depositata in atti emerge che il documento in parola risulta essere stato trasmesso per mezzo posta;
pertanto, è verosimile che lo stesso sia stato sottoscritto in NO AL, come riportato in calce allo stesso.
Inoltre, si evidenzia che il documento prodotto dall'opponente in data 26.06.2025 e
11.09.2025 non può essere utilizzato ai fini della decisione del presente giudizio, in quanto inammissibile, poiché prodotto oltre il termine decadenziale di cui all'art. 183, c. VI, n. 2), c.p.c. e né l'opponente ha dato prova di non averlo potuto depositare entro le preclusioni istruttorie per causa a sé non imputabile.
9. Circa l'eccezione di decadenza di parte opposta, che non avrebbe esperito alcuna azione giudiziale nei confronti del debitore entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., si segnala che detta norma era espressamente derogata dall'art. 6 del contratto di fideiussione secondo cui “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
pagina 6 di 10 Ciò detto, questo Giudice, pur essendo a conoscenza del contrasto giurisprudenziale relativo alla vessatorietà della clausola con cui il garante dispensa il creditore dall'osservanza delle regola di cui all'art. 1957 c.c., aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la deroga all'applicazione di detto articolo non integra una clausola vessatoria, in quanto la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale (art.1957 c.c.) può anche essere convenzionalmente completamente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non contrasta con alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. (cfr. Cass., Sez.
III, sent. n.14089/2005; Cass., sez. VI, ord. n. 28943/2017; Cass., sez. VI, ord. n. 21867/2013;
Cass., sez. III, sent. n. 9245/2007; Cass., sez. I, sent. n. 394/2006; Tribunale Piacenza, sez. I,
21/03/2023, (ud. 20/03/2023, dep. 21/03/2023), n. 150; Tribunale di Roma, sez. XVII,
31/03/2023, (ud. 16/02/2023 dep. 31/03/2023) n. 5287/2023; Tribunale Messina sez. II,
30/11/2012, (ud. 28/11/2012, dep. 30/11/2012), n.2266).
Inoltre, recentemente la Suprema Corte ha ribadito che “La decadenza sancita dall'art. 1957
c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (Cass. Civ., sez. I, ord. n. 3989/2025).
Si aggiunga che dette clausole sono state oggetto di specifica approvazione da parte dell'opponente, in ossequio alle formalità previste dall'art. 1341 c.c.
10. Del tutto generica è l'allegazione di parte opponente circa l'omessa sottoscrizione da parte del debitore dei documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo nn. 5, 6 e 7, atteso che i documenti nn. 6 e 7 sono estratti conto, che non necessitano della sottoscrizione del debitore, e l'allegato n. 5 è composto da diversi documenti, ma l'opponente non ha indicato quale di questi intendeva contestare.
Inoltre, i capitoli di prova in cui è esplicitato i documenti contestati costituiscono un'allegazione implicita tardiva e inammissibile, in quanto la parte non può provare fatti non allegati tempestivamente.
pagina 7 di 10 Invero, l'allegazione tempestiva del fatto (entro il termine ultimo della memoria assertiva di cui all'art. 183, c. VI, n. 1), c.p.c.) determina la rilevanza probatoria del fatto medesimo e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne l'esistenza, in quanto solo il fatto tempestivamente allegato acquista idoneità decisoria ovvero ha attitudine a produrre gli effetti giuridici di cui si chiede l'accertamento in giudizio (si parla condivisibilmente, al riguardo, di “necessaria circolarità” fra gli oneri di allegazione, contestazione e prova) (cfr. Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 1878/2012 secondo cui “nel processo del lavoro il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio”; per un richiamo di tale principio anche nel rito civile cfr. Cass. Civ., sez. III, 12 ottobre 2018, n. 25369).
Inoltre, la Suprema Corte, seguita da copiosa giurisprudenza di merito, ha statuito che
“L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli art. 166 e 416, c.p.c., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 cost.
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata. (Principio affermato in riferimento a fattispecie in cui era parte in giudizio una persona giuridica, rispetto alla quale era stata dedotta l'inesistenza del rapporto organico in capo alla persona fisica che aveva conferito il mandato e, non avendo la società negato la circostanza, la S.C. ha ritenuto l'altra parte esonerata dalla relativa prova)” (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 12636/2005; conf. Tribunale di Mantova sent. n.
732/2024; Corte di Appello di Firenze sent. n. 1912/2023; Tribunale di Rimini sent. n. 1238/2022;
Tribunale di Torre Annunziata sent. n. 2455/2022; Tribunale di Reggio Calabria sent. n.
pagina 8 di 10 1152/2022; Corte di Appello di Salerno sent. n. 437/2022; Tribunale di Cosenza sent. n.
1690/2021).
Ugualmente allegata in maniera del tutto generica è l'asserita incertezza del credito, non avendo parte opponente neanche indicato la misura del credito contestato.
11. Per tutto quanto precede, l'opposizione è infondata e va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
12. Si rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, avanzata da parte opponente, atteso che la banca per le viste motivazione ha agito legittimamente per il recupero del credito effettivamente vantato nei confronti del fideiussore.
13. Si rigetta la richiesta di condanna di parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto del rigetto dell'opposizione.
14. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente in capo a parte opponente, fatti salvi gli effetti dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 583/2020 del
08.09.2020 (R.G. n. 1851/2020), depositato in data 09.09.2020 ed emesso dall'intestato
Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente;
3) rigetta la richiesta di condanna di parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
4) pone le spese della CTU definitivamente a carico di fatti salvi gli effetti Parte_1 dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
5) condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 CP_2 liquidano nella complessiva somma di € 16.600,00 (di cui € 2.500,00 per la fase di studio;
€
2.000,00 per la fase introduttiva;
€ 8.000,00 per la fase istruttoria;
€ 4.100,00 per la fase decisoria), per onorari, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
pagina 9 di 10 Castrovillari, 15.09.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dr.ssa Valentina Lerario.
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