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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/03/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del dott. Filippo Lo Presti, ha pronunciato la seguente
All'esito della discussione celebrata mediante trattazione scritta il 30 gennaio 2025, viste e analizzate le note conclusionali scritta, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5611 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2024, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo,
CONTRO
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alessandro Dagnino e Tiziana De C.F._2
Pasquale.
OGGETTO: Azione revocatoria ex art. 2901 C.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter C.P.C. in sostituzione dell'udienza del 30.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 03 maggio 2024, l' Parte_2 quale Agente della riscossione per la provincia di Palermo, conveniva avanti all'intestato
[...]
Tribunale e per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. Controparte_1 Controparte_2 dell'atto pubblico in Notar del 2 maggio 2019 (rep. n. 112208-racc. n. 21219), Persona_1 trascritto il 6 maggio 2019 presso l'Ufficio Provinciale - Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Palermo al R.G. n. 18481 e R.P. 14017, con il quale donava alla propria moglie CP_1 CP_2
l'intera nuda proprietà dell'immobile sito nel Comune di Palermo in viale Michelangelo n. 1004, in catasto al Fg. 41 p.lla 692 sub 31.
La difesa erariale rilevava che tale donazione era stata effettuata in pregiudizio del credito tributario/previdenziale, che traeva origine dal mancato versamento di quanto dovuto dal
1 contribuente in virtù delle dichiarazioni rese dal medesimo e, quindi, non oggetto di CP_1
contestazione.
Con comparsa del 13/07/2024 si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2
i quali chiedevano il rigetto della domanda attorea, deducendo: a) il difetto di prova delle
[...] avverse ragioni creditorie, avendo l'Agenzia attrice versato in atti solamente gli estratti di ruolo;
2)
l'insussistenza dell'eventus damni, essendo impignorabile da il bene donato, in quanto unica Pt_2
e prima casa di abitazione del contribuente;
3) la mancanza degli elementi soggettivi propri CP_1 dell'azione revocatoria.
Indi, istruita documentalmente, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 30 gennaio
2025, fissata in modalità cartolare.
* * *
Tanto premesso in fatto, il giudicante ritiene la domanda azionata da fondata e, pertanto, Pt_2
va accolta.
Noti sono i presupposti che vanno accertati al fine di delibare la fondatezza dell'azione revocatoria ordinaria, vale a dire: uno o più crediti nei confronti del debitore, l'eventus damni, la scientia damni
o il consilium fraudis.
Quanto al requisito della sussistenza del credito, è parimenti noto l'orientamento per cui poco importa che il credito sia privilegiato o chirografario, né che sia presidiato o meno da un diritto di prelazione o da altra garanzia, né che esso sia liquido ed esigibile, neppure che sia certo e determinato nel suo ammontare, né che sia anteriore all'atto revocando, né che sia portato da un titolo esecutivo (Cass. n. 7484/2001).
Ciò in coerenza con la funzione di conservazione dell'integrità della garanzia generale costituita dal patrimonio del debitore: siccome al centro dell'interesse di parte attorea vi è la preservazione quantitativa e qualitativa di quella garanzia, allora non costituisce presupposto logico della tutela l'incontroversa esistenza del credito allegato, essendo sufficiente la ragionevolezza giuridica della sua affermazione;
e la prova di tale ragionevolezza è stata fornita da con gli estratti di ruolo, Pt_2
non condividendosi l'assunto dei convenuti - secondo cui il credito erariale può essere provato solamente con le cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito complete di relazione di notifica - e non ritenendosi sul punto in esame pertinente la giurisprudenza dai medesimi agitata.
Peraltro, “l'obbligazione tributaria nasce con il verificarsi dei relativi presupposti, sicché l'attività dell'amministrazione è da ritenersi strumentale rispetto all'accertamento di un credito già sorto e non può essere considerata sotto il profilo genetico dell'obbligazione” (Cass. n. 30737/2019).
Chiarita la sussistenza di ragioni creditorie in capo ad sono da ritenere sussistenti anche gli Pt_2 altri elementi dell'azione revocatoria.
2 Invero, quanto all'elemento oggettivo del danno, avendo l'azione revocatoria la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del contribuente/debitore, a determinare il c.d. eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio di detto contribuente/debitore, della cui insussistenza incombe la prova in capo a quest'ultimo.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che “un atto di donazione impoverisce di per sé il donante, perché lo priva della cosa donata senza corrispettivo. Pertanto la dimostrazione dell'avvenuta stipula d'una donazione costituisce da sola dimostrazione dell'impoverimento del donante. Fornita dunque tale prova dall'attore nel giudizio di revocazione, spetta ai convenuti dimostrare che nonostante la donazione, il patrimonio del donante resta sufficiente a soddisfare il creditore” (cfr. Cass. Civ.-Sez. VI 27/05-03/07/2018 n. 17336); ma tale prova dai convenuti e non è stata data. CP_1 CP_2
Né risulta fondato l'assunto dei convenuti, secondo cui nessun pregiudizio è derivato ad Pt_2 dall'atto impugnato, trattandosi di donazione della nuda proprietà dell'unica e prima casa/abitazione del contribuente/debitore.
Invero: la nuda proprietà o l'usufrutto hanno di certo un valore inferiore alla piena proprietà; al di là della pignorabilità o meno del bene oggetto della donazione, nulla è cambiato, dopo il D.L. n.
69/2013 (c.d. Decreto del fare) convertito con Legge n. 98/2013, per quanto attiene la possibilità per l'Ente della riscossione di iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente ex art. 76 DPR n.
602/1973, come modificato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 46/1999, anche sulla prima casa.
Sussiste, altresì, l'elemento soggettivo (nella forma della c.d. scientia damni e non del c.d. consilium fraudis), posto che la donazione impugnata è stata stipulata in data successiva al sorgere di parte maggiore del credito dell'Ente della riscossione (ovvero negli anni d'imposta 2014, 2015, 2016,
2017, 2018 - cfr. allegati 8 e 9 citazione), comportando ciò la semplice conoscenza, da parte del contribuente/debitore, del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto di liberalità; mentre è irrilevante lo stato soggettivo della donataria CP_2
(Cass. n.34256/2023), poiché il conflitto tra il creditore, che tende ad evitare un danno, ed
[...]
il terzo donatario, che comunque consegue un vantaggio senza un corrispondente sacrificio, si risolve in favore del primo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, che, in favore dell' Parte_1
, si liquidano in euro 8.000,00, secondo le regole di cui al D.M. Giustizia 55/2014, come
[...]
modificati dal D.M. Giustizia 147/2022
PQM
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
3 - Accoglie la domanda attorea di revocatoria ex art. 2901 C.C. e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti dell' dell'atto di donazione in Notar Controparte_3 Persona_1
del 2 maggio 2019 (rep. n. 112208-racc. n. 21219).
- Condanna i convenuti e in solido tra loro, a rimborsare al Controparte_1 Controparte_2
Sig. le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 8.000,00, oltre Parte_3
accessori nella misura di legge.
Così deciso a Palermo, 12 marzi 2025
Il Giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor
Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Bozza del provvedimento predisposta dal GOP dr. Calogero Dimono.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del dott. Filippo Lo Presti, ha pronunciato la seguente
All'esito della discussione celebrata mediante trattazione scritta il 30 gennaio 2025, viste e analizzate le note conclusionali scritta, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5611 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2024, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo,
CONTRO
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alessandro Dagnino e Tiziana De C.F._2
Pasquale.
OGGETTO: Azione revocatoria ex art. 2901 C.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter C.P.C. in sostituzione dell'udienza del 30.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 03 maggio 2024, l' Parte_2 quale Agente della riscossione per la provincia di Palermo, conveniva avanti all'intestato
[...]
Tribunale e per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. Controparte_1 Controparte_2 dell'atto pubblico in Notar del 2 maggio 2019 (rep. n. 112208-racc. n. 21219), Persona_1 trascritto il 6 maggio 2019 presso l'Ufficio Provinciale - Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Palermo al R.G. n. 18481 e R.P. 14017, con il quale donava alla propria moglie CP_1 CP_2
l'intera nuda proprietà dell'immobile sito nel Comune di Palermo in viale Michelangelo n. 1004, in catasto al Fg. 41 p.lla 692 sub 31.
La difesa erariale rilevava che tale donazione era stata effettuata in pregiudizio del credito tributario/previdenziale, che traeva origine dal mancato versamento di quanto dovuto dal
1 contribuente in virtù delle dichiarazioni rese dal medesimo e, quindi, non oggetto di CP_1
contestazione.
Con comparsa del 13/07/2024 si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2
i quali chiedevano il rigetto della domanda attorea, deducendo: a) il difetto di prova delle
[...] avverse ragioni creditorie, avendo l'Agenzia attrice versato in atti solamente gli estratti di ruolo;
2)
l'insussistenza dell'eventus damni, essendo impignorabile da il bene donato, in quanto unica Pt_2
e prima casa di abitazione del contribuente;
3) la mancanza degli elementi soggettivi propri CP_1 dell'azione revocatoria.
Indi, istruita documentalmente, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 30 gennaio
2025, fissata in modalità cartolare.
* * *
Tanto premesso in fatto, il giudicante ritiene la domanda azionata da fondata e, pertanto, Pt_2
va accolta.
Noti sono i presupposti che vanno accertati al fine di delibare la fondatezza dell'azione revocatoria ordinaria, vale a dire: uno o più crediti nei confronti del debitore, l'eventus damni, la scientia damni
o il consilium fraudis.
Quanto al requisito della sussistenza del credito, è parimenti noto l'orientamento per cui poco importa che il credito sia privilegiato o chirografario, né che sia presidiato o meno da un diritto di prelazione o da altra garanzia, né che esso sia liquido ed esigibile, neppure che sia certo e determinato nel suo ammontare, né che sia anteriore all'atto revocando, né che sia portato da un titolo esecutivo (Cass. n. 7484/2001).
Ciò in coerenza con la funzione di conservazione dell'integrità della garanzia generale costituita dal patrimonio del debitore: siccome al centro dell'interesse di parte attorea vi è la preservazione quantitativa e qualitativa di quella garanzia, allora non costituisce presupposto logico della tutela l'incontroversa esistenza del credito allegato, essendo sufficiente la ragionevolezza giuridica della sua affermazione;
e la prova di tale ragionevolezza è stata fornita da con gli estratti di ruolo, Pt_2
non condividendosi l'assunto dei convenuti - secondo cui il credito erariale può essere provato solamente con le cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito complete di relazione di notifica - e non ritenendosi sul punto in esame pertinente la giurisprudenza dai medesimi agitata.
Peraltro, “l'obbligazione tributaria nasce con il verificarsi dei relativi presupposti, sicché l'attività dell'amministrazione è da ritenersi strumentale rispetto all'accertamento di un credito già sorto e non può essere considerata sotto il profilo genetico dell'obbligazione” (Cass. n. 30737/2019).
Chiarita la sussistenza di ragioni creditorie in capo ad sono da ritenere sussistenti anche gli Pt_2 altri elementi dell'azione revocatoria.
2 Invero, quanto all'elemento oggettivo del danno, avendo l'azione revocatoria la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del contribuente/debitore, a determinare il c.d. eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio di detto contribuente/debitore, della cui insussistenza incombe la prova in capo a quest'ultimo.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che “un atto di donazione impoverisce di per sé il donante, perché lo priva della cosa donata senza corrispettivo. Pertanto la dimostrazione dell'avvenuta stipula d'una donazione costituisce da sola dimostrazione dell'impoverimento del donante. Fornita dunque tale prova dall'attore nel giudizio di revocazione, spetta ai convenuti dimostrare che nonostante la donazione, il patrimonio del donante resta sufficiente a soddisfare il creditore” (cfr. Cass. Civ.-Sez. VI 27/05-03/07/2018 n. 17336); ma tale prova dai convenuti e non è stata data. CP_1 CP_2
Né risulta fondato l'assunto dei convenuti, secondo cui nessun pregiudizio è derivato ad Pt_2 dall'atto impugnato, trattandosi di donazione della nuda proprietà dell'unica e prima casa/abitazione del contribuente/debitore.
Invero: la nuda proprietà o l'usufrutto hanno di certo un valore inferiore alla piena proprietà; al di là della pignorabilità o meno del bene oggetto della donazione, nulla è cambiato, dopo il D.L. n.
69/2013 (c.d. Decreto del fare) convertito con Legge n. 98/2013, per quanto attiene la possibilità per l'Ente della riscossione di iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente ex art. 76 DPR n.
602/1973, come modificato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 46/1999, anche sulla prima casa.
Sussiste, altresì, l'elemento soggettivo (nella forma della c.d. scientia damni e non del c.d. consilium fraudis), posto che la donazione impugnata è stata stipulata in data successiva al sorgere di parte maggiore del credito dell'Ente della riscossione (ovvero negli anni d'imposta 2014, 2015, 2016,
2017, 2018 - cfr. allegati 8 e 9 citazione), comportando ciò la semplice conoscenza, da parte del contribuente/debitore, del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto di liberalità; mentre è irrilevante lo stato soggettivo della donataria CP_2
(Cass. n.34256/2023), poiché il conflitto tra il creditore, che tende ad evitare un danno, ed
[...]
il terzo donatario, che comunque consegue un vantaggio senza un corrispondente sacrificio, si risolve in favore del primo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, che, in favore dell' Parte_1
, si liquidano in euro 8.000,00, secondo le regole di cui al D.M. Giustizia 55/2014, come
[...]
modificati dal D.M. Giustizia 147/2022
PQM
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
3 - Accoglie la domanda attorea di revocatoria ex art. 2901 C.C. e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti dell' dell'atto di donazione in Notar Controparte_3 Persona_1
del 2 maggio 2019 (rep. n. 112208-racc. n. 21219).
- Condanna i convenuti e in solido tra loro, a rimborsare al Controparte_1 Controparte_2
Sig. le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 8.000,00, oltre Parte_3
accessori nella misura di legge.
Così deciso a Palermo, 12 marzi 2025
Il Giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor
Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Bozza del provvedimento predisposta dal GOP dr. Calogero Dimono.
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