Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 496
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle esattoriali

    La Corte ha ritenuto che le cartelle esattoriali risultano regolarmente notificate, come da documentazione prodotta dalle parti resistenti. In particolare, sono state indicate le date e le modalità di notifica delle singole cartelle. Inoltre, è stata considerata la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, anch'essa regolarmente notificata e non impugnata, che conteneva tutte le cartelle oggetto dell'intimazione.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto che, stante la regolare notifica degli atti presupposti (cartelle esattoriali e comunicazione preventiva di fermo amministrativo) e la mancata impugnazione degli stessi nei termini di legge, il contribuente non possa più eccepire l'intervenuta prescrizione del credito. Tale principio si basa sulla consolidata giurisprudenza che impedisce la proposizione di eccezioni relative ad atti non opposti in precedenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 496
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 496
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo