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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 496/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2703/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400006832000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400006832000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400006832000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400006832000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 207/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. n. 03080202400006832000, notificata da ADER in data 21.10.2024 e relativa a n. 3 cartelle per il mancato pagamento della tassa automobilistica, meglio specificate in ricorso.
La ricorrente ha eccepito:
1) l'omessa notifica delle presupposte cartelle esattoriali;
4) Intervenuta prescrizione dei crediti.
Con autonome comparse di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, risultano ritualmente costituite in giudizio Agenzia delle Entrate ON e la Regione Calabria che, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, hanno concluso per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2026, sentito il relatore, le parti comparse hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale e la Corte ha trattenuto la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Alla stregua della documentazione prodotta dalle parti resistenti costituite si desume per tabulas che le cartelle esattoriali risultano tutte regolarmente notificate.
In particolare: - la cartella n. 03020200006418317000 è stata notificata il 15.2.2022 con consegna a mani di familiare convivente;
- la cartella n. 0302021000409036000 è stata notificata in data 9.7.2022 con consegna a mani del destinatario;
- la cartella n. 03020220002695851000 è stata notificata in data 9.7.2022 con consegna a mani del destinatario.
Risulta, inoltre, notificato al ricorrente una comunicazione preventiva di fermo ammnistrativo in data
8.11.2023, sempre con consegna a mani proprie e comprensiva di tutte le cartelle oggi contenute nell'avviso di intimazione.
Tale atto non risulta essere stato impugnato.
La mancata impugnazione dell'atto presupposto, per principio ormai consolidato, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito.
Ciò perché, secondo costante giurisprudenza, anche di legittimità, nell'ambito del processo tributario, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92.
Alla stregua delle superiori considerazioni, non può dirsi maturata prescrizione alcuna ed il ricorso va respinto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti che liquida in
€ 750,00 ciascuno, oltre Iva ed accessori come per legge.
RO 10.2.2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2703/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400006832000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400006832000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400006832000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400006832000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 207/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. n. 03080202400006832000, notificata da ADER in data 21.10.2024 e relativa a n. 3 cartelle per il mancato pagamento della tassa automobilistica, meglio specificate in ricorso.
La ricorrente ha eccepito:
1) l'omessa notifica delle presupposte cartelle esattoriali;
4) Intervenuta prescrizione dei crediti.
Con autonome comparse di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, risultano ritualmente costituite in giudizio Agenzia delle Entrate ON e la Regione Calabria che, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, hanno concluso per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2026, sentito il relatore, le parti comparse hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale e la Corte ha trattenuto la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Alla stregua della documentazione prodotta dalle parti resistenti costituite si desume per tabulas che le cartelle esattoriali risultano tutte regolarmente notificate.
In particolare: - la cartella n. 03020200006418317000 è stata notificata il 15.2.2022 con consegna a mani di familiare convivente;
- la cartella n. 0302021000409036000 è stata notificata in data 9.7.2022 con consegna a mani del destinatario;
- la cartella n. 03020220002695851000 è stata notificata in data 9.7.2022 con consegna a mani del destinatario.
Risulta, inoltre, notificato al ricorrente una comunicazione preventiva di fermo ammnistrativo in data
8.11.2023, sempre con consegna a mani proprie e comprensiva di tutte le cartelle oggi contenute nell'avviso di intimazione.
Tale atto non risulta essere stato impugnato.
La mancata impugnazione dell'atto presupposto, per principio ormai consolidato, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito.
Ciò perché, secondo costante giurisprudenza, anche di legittimità, nell'ambito del processo tributario, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92.
Alla stregua delle superiori considerazioni, non può dirsi maturata prescrizione alcuna ed il ricorso va respinto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti che liquida in
€ 750,00 ciascuno, oltre Iva ed accessori come per legge.
RO 10.2.2026