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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 3068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3068 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 551/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al n. 551 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 166/2021, seconda sezione civile, pubblicata in data 1.2.2021, pendente
TRA
(P.Iva: ), in persona del suo Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore dott. con sede in Terzigno (NA), alla Via CP_1
Palazzo Girardi n. 280, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Gennaro
Cavallaro (c.f.: ), (c.f.: C.F._1 Parte_2
) e (c.f.: ), tutti nella C.F._2 Parte_3 C.F._3
loro spiegata qualità di soci-professionisti della “Cavallaro Parte_4 CP_2
avvocati” (P.Iva: ), con sede legale in Nocera Inferiore alla via Filippo P.IVA_2
Dentice D'Accadia n. 31, elettivamente domiciliata presso il loro studio, nonché nella sede della società stessa, in Nocera Inferiore alla via Filippo Dentice D'Accadia n. 31
Appellante
E , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in ONroparte_3
Torre del Greco alla via Marconi 66 (c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù P.IVA_3 di procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Guido
Cortese (c.f.: ) C.F._4
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 166/2021, pubblicata il 25.1.2021, il Tribunale di Torre Annunziata revocava il decreto ingiuntivo n. 1843/2018, emesso per l'importo di € 8.154,41 oltre accessori, quale somma dovuta per aggiornamento rette anno 2009 e anno 2011 per prestazioni di terapia fisica e riabilitativa, ai sensi del decreto del Commissario ad acta n. 81/2013.
Affermava il Tribunale che detto decreto, che aveva fissato le tariffe di riabilitazione per i trienni 2003-2005 e 2006-2008, non aveva ottenuto il parere favorevole da parte del
Ministero della Salute ed era stato dichiarato nullo dal con sentenza n. ONroparte_4
4460/2014, per cui la differenza richiesta non poteva essere riconosciuta.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello la con atto ritualmente Parte_1
notificato in data 8.2.2021, deducendo che con successivo decreto n. 22/2014 erano state determinate le nuove tariffe provvisorie per le prestazioni di riabilitazione applicabili dall'1.1.2014 ed erano state, in via prudenziale e provvisoria, confermate le tariffe adottate con il decreto 81/2013, al fine di evitare disagi e garantire la continuità assistenziale, che dovevano pertanto continuare a trovare applicazione fino all'esito dei giudizi amministrativi in corso e salvo conguaglio.
Concludeva, pertanto, per la conferma del decreto ingiuntivo ovvero in subordine per la condanna della appellata al pagamento dell'importo di € 8.154,41 oltre interessi come indicati in decreto, con vittoria di spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori.
ON Soltanto in data 25.2.2025 si costituiva in giudizio la appellata, evidenziando che il decreto 81/2013 era stato annullato ed erano tornate in vigore le tariffe preesistenti, ed instando per il rigetto dell'appello.
All'esito di trattazione scritta del 5.3.2025, con ordinanza pubblicata il 6.3.2025 e ritualmente comunicata in pari data, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini ordinari di giorni 60 + 20 per il deposito di comparse conclusionali, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Risultano depositati scritti conclusivi ed è stato acquisito il fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto. Questa Corte si è pronunciata più volte, anche in relazione a giudizi svoltisi tra le medesime parti, in ordine alla questione per cui è causa, ovvero la debenza delle differenze tariffarie sancite dal decreto del Commissario ad acta n. 81/2013, e non sono state dedotte motivazioni tali da indurre ad una rivisitazione di quanto già deciso.
Non vi è dubbio, infatti, e non è contestato che l'efficacia del decreto del Commissario ad acta n. 81/2013 fosse condizionata al parere favorevole dei Ministeri della Salute e dell'Economia e che questo non sia intervenuto.
È altresì pacifico che il decreto n. 22/2014 riguardasse esclusivamente le tariffe applicabili alle prestazioni svolte a partire dal 1° gennaio 2014. Tuttavia, in tale decreto
(a pag. 3) si dava atto che, per le annualità precedenti, “pur in presenza del relativo parere ministeriale non favorevole e al solo fine di evitare disagi agli utenti e consentire la continuità assistenziale da parte delle strutture erogatrici, con le proprie note n. 6257/C/2013 e n. 225/C/2014, in via prudenziale e del tutto provvisoria, si confermava l'applicazione delle tariffe adottate con il DCA 81/2013”.
Il predetto decreto, come già accertato in precedenti di questa Corte (cfr. sentenza Corte
Appello di Napoli n. 3796/2021) riporta quasi pedissequamente il contenuto del provvedimento n. 225/C del 15/1/2014 del sub commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro sanitario, secondo il quale, preso atto del parere non favorevole espresso dai Ministeri della Salute e dell'Economia in ordine al decreto commissariale n.
81/2013, si stabiliva che “nelle more, in via prudenziale, al fine di evitare disagi agli utenti e consentire la continuità assistenziale da parte delle strutture erogatrici, in linea con quanto già affermato con la citata nota prot. n. 6527 dell'11/12/2013, si conferma, indipendentemente dalla modalità di fatturazione delle strutture l'applicazione in via provvisoria delle tariffe adottate con il DCA 81/2013 con la previsione di possibili conguagli in attivo o in passivo”.
Tale provvedimento, che non è stato preso in considerazione dal Tribunale, fa sì che le prestazioni delle strutture accreditate vengano remunerate in base alle tariffe contenute nel DCA 81/2013 fino all'adozione di un nuovo provvedimento al riguardo che, tuttavia, dagli atti non risulta intervenuto. Pertanto, la pretesa della Parte_1
appare fondata. Occorre solo aggiungere che la stessa riguarda solo la differenza dovuta all'adeguamento delle tariffe per le prestazioni erogate nel 2009 e nel 2011 derivante dall'applicazione di quelle previste nel DCA 81/2013 secondo il conteggio contenuto nella fattura n. 7 e n. 9 del 31.1.2014, relative, rispettivamente alle prestazioni del 2009 e del 2011; dunque la prova del credito è stata fornita mediante dette fatture, ma anche
ON con il deposito dei contratti stipulati con la per i due anni in questione, ON contrariamente a quanto sostenuto dalla nella tardiva comparsa in appello
(depositata, come detto, in data 25.2.2025), che, cioè, manchino i contratti.
ON Peraltro, il contenuto di tali documenti non è stato mai contestato dall' in ordine all'an o al quantum.
L'appello deve dunque essere parzialmente accolto;
all'accoglimento parziale dell'appello ed alla riforma della sentenza impugnata non fa seguito, tuttavia, il rigetto ON dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposto dall' giacché la pretesa della struttura accreditata è stata accolta in base ad un titolo diverso da quello posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo. Naturalmente, tale circostanza non impedisce di emettere la condanna in favore della in quanto Parte_1
“L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto” (Cass. 14486/2019). ON L va dunque condannata al pagamento di € 8.154,41 oltre interessi al tasso previsto dagli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002 con decorrenza dalla data del decreto ingiuntivo del 3.12.2018.
4. La complessità della vicenda, caratterizzata dal caotico sovrapporsi di provvedimenti amministrativi e pronunce di vario segno della magistratura amministrativa, nonché le opposte pronunce rese dalla magistratura ordinaria e citate dalle parti in ordine alla vicenda esaminata giustificano la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. Parte_1
166/2021, in contraddittorio con l' , così provvede: ONroparte_3
--In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento in favore della dell'importo di € ONroparte_3 Parte_1 8.154,41 oltre interessi al tasso previsto dagli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002 con decorrenza dalla data del decreto ingiuntivo del 3.12.2018.
--Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli addì 11.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente dr. Erminia Catapano dr. Fulvio Dacomo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al n. 551 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 166/2021, seconda sezione civile, pubblicata in data 1.2.2021, pendente
TRA
(P.Iva: ), in persona del suo Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore dott. con sede in Terzigno (NA), alla Via CP_1
Palazzo Girardi n. 280, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Gennaro
Cavallaro (c.f.: ), (c.f.: C.F._1 Parte_2
) e (c.f.: ), tutti nella C.F._2 Parte_3 C.F._3
loro spiegata qualità di soci-professionisti della “Cavallaro Parte_4 CP_2
avvocati” (P.Iva: ), con sede legale in Nocera Inferiore alla via Filippo P.IVA_2
Dentice D'Accadia n. 31, elettivamente domiciliata presso il loro studio, nonché nella sede della società stessa, in Nocera Inferiore alla via Filippo Dentice D'Accadia n. 31
Appellante
E , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in ONroparte_3
Torre del Greco alla via Marconi 66 (c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù P.IVA_3 di procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Guido
Cortese (c.f.: ) C.F._4
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 166/2021, pubblicata il 25.1.2021, il Tribunale di Torre Annunziata revocava il decreto ingiuntivo n. 1843/2018, emesso per l'importo di € 8.154,41 oltre accessori, quale somma dovuta per aggiornamento rette anno 2009 e anno 2011 per prestazioni di terapia fisica e riabilitativa, ai sensi del decreto del Commissario ad acta n. 81/2013.
Affermava il Tribunale che detto decreto, che aveva fissato le tariffe di riabilitazione per i trienni 2003-2005 e 2006-2008, non aveva ottenuto il parere favorevole da parte del
Ministero della Salute ed era stato dichiarato nullo dal con sentenza n. ONroparte_4
4460/2014, per cui la differenza richiesta non poteva essere riconosciuta.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello la con atto ritualmente Parte_1
notificato in data 8.2.2021, deducendo che con successivo decreto n. 22/2014 erano state determinate le nuove tariffe provvisorie per le prestazioni di riabilitazione applicabili dall'1.1.2014 ed erano state, in via prudenziale e provvisoria, confermate le tariffe adottate con il decreto 81/2013, al fine di evitare disagi e garantire la continuità assistenziale, che dovevano pertanto continuare a trovare applicazione fino all'esito dei giudizi amministrativi in corso e salvo conguaglio.
Concludeva, pertanto, per la conferma del decreto ingiuntivo ovvero in subordine per la condanna della appellata al pagamento dell'importo di € 8.154,41 oltre interessi come indicati in decreto, con vittoria di spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori.
ON Soltanto in data 25.2.2025 si costituiva in giudizio la appellata, evidenziando che il decreto 81/2013 era stato annullato ed erano tornate in vigore le tariffe preesistenti, ed instando per il rigetto dell'appello.
All'esito di trattazione scritta del 5.3.2025, con ordinanza pubblicata il 6.3.2025 e ritualmente comunicata in pari data, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini ordinari di giorni 60 + 20 per il deposito di comparse conclusionali, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Risultano depositati scritti conclusivi ed è stato acquisito il fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto. Questa Corte si è pronunciata più volte, anche in relazione a giudizi svoltisi tra le medesime parti, in ordine alla questione per cui è causa, ovvero la debenza delle differenze tariffarie sancite dal decreto del Commissario ad acta n. 81/2013, e non sono state dedotte motivazioni tali da indurre ad una rivisitazione di quanto già deciso.
Non vi è dubbio, infatti, e non è contestato che l'efficacia del decreto del Commissario ad acta n. 81/2013 fosse condizionata al parere favorevole dei Ministeri della Salute e dell'Economia e che questo non sia intervenuto.
È altresì pacifico che il decreto n. 22/2014 riguardasse esclusivamente le tariffe applicabili alle prestazioni svolte a partire dal 1° gennaio 2014. Tuttavia, in tale decreto
(a pag. 3) si dava atto che, per le annualità precedenti, “pur in presenza del relativo parere ministeriale non favorevole e al solo fine di evitare disagi agli utenti e consentire la continuità assistenziale da parte delle strutture erogatrici, con le proprie note n. 6257/C/2013 e n. 225/C/2014, in via prudenziale e del tutto provvisoria, si confermava l'applicazione delle tariffe adottate con il DCA 81/2013”.
Il predetto decreto, come già accertato in precedenti di questa Corte (cfr. sentenza Corte
Appello di Napoli n. 3796/2021) riporta quasi pedissequamente il contenuto del provvedimento n. 225/C del 15/1/2014 del sub commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro sanitario, secondo il quale, preso atto del parere non favorevole espresso dai Ministeri della Salute e dell'Economia in ordine al decreto commissariale n.
81/2013, si stabiliva che “nelle more, in via prudenziale, al fine di evitare disagi agli utenti e consentire la continuità assistenziale da parte delle strutture erogatrici, in linea con quanto già affermato con la citata nota prot. n. 6527 dell'11/12/2013, si conferma, indipendentemente dalla modalità di fatturazione delle strutture l'applicazione in via provvisoria delle tariffe adottate con il DCA 81/2013 con la previsione di possibili conguagli in attivo o in passivo”.
Tale provvedimento, che non è stato preso in considerazione dal Tribunale, fa sì che le prestazioni delle strutture accreditate vengano remunerate in base alle tariffe contenute nel DCA 81/2013 fino all'adozione di un nuovo provvedimento al riguardo che, tuttavia, dagli atti non risulta intervenuto. Pertanto, la pretesa della Parte_1
appare fondata. Occorre solo aggiungere che la stessa riguarda solo la differenza dovuta all'adeguamento delle tariffe per le prestazioni erogate nel 2009 e nel 2011 derivante dall'applicazione di quelle previste nel DCA 81/2013 secondo il conteggio contenuto nella fattura n. 7 e n. 9 del 31.1.2014, relative, rispettivamente alle prestazioni del 2009 e del 2011; dunque la prova del credito è stata fornita mediante dette fatture, ma anche
ON con il deposito dei contratti stipulati con la per i due anni in questione, ON contrariamente a quanto sostenuto dalla nella tardiva comparsa in appello
(depositata, come detto, in data 25.2.2025), che, cioè, manchino i contratti.
ON Peraltro, il contenuto di tali documenti non è stato mai contestato dall' in ordine all'an o al quantum.
L'appello deve dunque essere parzialmente accolto;
all'accoglimento parziale dell'appello ed alla riforma della sentenza impugnata non fa seguito, tuttavia, il rigetto ON dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposto dall' giacché la pretesa della struttura accreditata è stata accolta in base ad un titolo diverso da quello posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo. Naturalmente, tale circostanza non impedisce di emettere la condanna in favore della in quanto Parte_1
“L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto” (Cass. 14486/2019). ON L va dunque condannata al pagamento di € 8.154,41 oltre interessi al tasso previsto dagli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002 con decorrenza dalla data del decreto ingiuntivo del 3.12.2018.
4. La complessità della vicenda, caratterizzata dal caotico sovrapporsi di provvedimenti amministrativi e pronunce di vario segno della magistratura amministrativa, nonché le opposte pronunce rese dalla magistratura ordinaria e citate dalle parti in ordine alla vicenda esaminata giustificano la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. Parte_1
166/2021, in contraddittorio con l' , così provvede: ONroparte_3
--In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento in favore della dell'importo di € ONroparte_3 Parte_1 8.154,41 oltre interessi al tasso previsto dagli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002 con decorrenza dalla data del decreto ingiuntivo del 3.12.2018.
--Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli addì 11.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente dr. Erminia Catapano dr. Fulvio Dacomo