Art. 5. Assegnazione degli esperti per la sicurezza 1. I funzionari e gli ufficiali che hanno conseguito la valutazione di idoneita' di cui all'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423 , sono ammessi all'esercizio delle funzioni di esperto per la sicurezza in numero corrispondente a quello dei posti da ricoprire. Quelli assegnati temporaneamente agli Uffici di cui all'articolo 4, comma 1, sono ammessi all'esercizio delle medesime funzioni, previo trasferimento presso la Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia o presso la Direzione centrale per i servizi antidroga.
2. Il provvedimento di assegnazione alle sedi per l'esercizio delle funzioni di esperto per la sicurezza e' adottato, su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sentite le Amministrazioni di appartenenza e sulla base delle situazioni emergenti nonche' della specifica professionalita' in relazione alle esigenze operative e linguistiche prevalenti nella sede di destinazione, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con le procedure e le modalita' previste dall' articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .
3. L'incarico e' revocabile in qualsiasi momento con analogo provvedimento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, su proposta del Direttore generale per le risorse e l'innovazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, o del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Ai sensi dell' articolo 2, comma 6-terdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 , l'incarico ha durata biennale ed e' prorogabile per non piu' di due volte. La durata totale dell'incarico non puo' superare complessivamente i sei anni. Esso e' equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le Forze di Polizia di appartenenza. Resta fermo il termine massimo previsto dall' articolo 168, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , per i funzionari e gli ufficiali che svolgono o hanno gia' espletato l'incarico di esperto ai sensi del medesimo articolo.
5. Ferme restando le dipendenze e le competenze di cui all'articolo 11 del Testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia della Direzione centrale della Polizia criminale cura il funzionamento della rete degli esperti per la sicurezza, compresi gli aspetti organizzativi, amministrativi, logistici, di gestione, provvedendo anche ai necessari raccordi con la Direzione investigativa antimafia, le competenti Direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza e con le Forze di Polizia interessate.
6. In caso di specifiche esigenze correlate all'area geografica di assegnazione, individuate dal Co.P.S.C.I.P., gli esperti per la sicurezza, nell'ambito degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in relazione alla disponibilita' di idonei spazi nelle Missioni indicate, possono avvalersi di personale non direttivo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, dipendente dalla Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia ovvero dalla Direzione centrale per i servizi antidroga.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 12 del citato DPR n. 423 del 1986 , si veda nelle note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell' art. 168 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
"Art. 168. Esperti. - L'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango. Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di trenta unita', persone estranee alla pubblica Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire, comprovata da adeguata esperienza professionale. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra i trenta e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne' da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere. L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, dell'articolo 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste. Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di cui all' articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , e successive modificazioni. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu' incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri. Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali, non possono superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro unita' fissate dall' articolo 58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , e successive modificazioni. Il Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo. Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unita' riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita' organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 . Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtu' di altre disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione temporanea".
- Per il comma 6-terdecies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell' art. 11 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza):
"Art. 11. Uffici antidroga all'estero. - Il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall' articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni, personale appartenente alla Direzione centrale per i servizi antidroga, che operera' presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualita' di esperti per la sicurezza, per lo svolgimento di attivita' di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.
2. A tali fini il contingente previsto dall' articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' aumentato di una quota di venti unita', riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga.
3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, la Direzione centrale per i servizi antidroga puo' costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorita' locali.
4. Agli uffici di cui al comma 3 e' destinato personale della Direzione centrale per i servizi antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.
5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e' valutato in euro 2.065.827,60 (lire 4 miliardi) in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e in euro 516.456,90 (lire un miliardo) per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990.".
2. Il provvedimento di assegnazione alle sedi per l'esercizio delle funzioni di esperto per la sicurezza e' adottato, su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sentite le Amministrazioni di appartenenza e sulla base delle situazioni emergenti nonche' della specifica professionalita' in relazione alle esigenze operative e linguistiche prevalenti nella sede di destinazione, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con le procedure e le modalita' previste dall' articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .
3. L'incarico e' revocabile in qualsiasi momento con analogo provvedimento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, su proposta del Direttore generale per le risorse e l'innovazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, o del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Ai sensi dell' articolo 2, comma 6-terdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 , l'incarico ha durata biennale ed e' prorogabile per non piu' di due volte. La durata totale dell'incarico non puo' superare complessivamente i sei anni. Esso e' equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le Forze di Polizia di appartenenza. Resta fermo il termine massimo previsto dall' articolo 168, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , per i funzionari e gli ufficiali che svolgono o hanno gia' espletato l'incarico di esperto ai sensi del medesimo articolo.
5. Ferme restando le dipendenze e le competenze di cui all'articolo 11 del Testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia della Direzione centrale della Polizia criminale cura il funzionamento della rete degli esperti per la sicurezza, compresi gli aspetti organizzativi, amministrativi, logistici, di gestione, provvedendo anche ai necessari raccordi con la Direzione investigativa antimafia, le competenti Direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza e con le Forze di Polizia interessate.
6. In caso di specifiche esigenze correlate all'area geografica di assegnazione, individuate dal Co.P.S.C.I.P., gli esperti per la sicurezza, nell'ambito degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in relazione alla disponibilita' di idonei spazi nelle Missioni indicate, possono avvalersi di personale non direttivo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, dipendente dalla Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia ovvero dalla Direzione centrale per i servizi antidroga.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 12 del citato DPR n. 423 del 1986 , si veda nelle note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell' art. 168 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
"Art. 168. Esperti. - L'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango. Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di trenta unita', persone estranee alla pubblica Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire, comprovata da adeguata esperienza professionale. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra i trenta e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne' da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere. L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, dell'articolo 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste. Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di cui all' articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , e successive modificazioni. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu' incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri. Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali, non possono superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro unita' fissate dall' articolo 58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , e successive modificazioni. Il Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo. Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unita' riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita' organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 . Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtu' di altre disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione temporanea".
- Per il comma 6-terdecies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell' art. 11 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza):
"Art. 11. Uffici antidroga all'estero. - Il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall' articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni, personale appartenente alla Direzione centrale per i servizi antidroga, che operera' presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualita' di esperti per la sicurezza, per lo svolgimento di attivita' di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.
2. A tali fini il contingente previsto dall' articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' aumentato di una quota di venti unita', riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga.
3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, la Direzione centrale per i servizi antidroga puo' costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorita' locali.
4. Agli uffici di cui al comma 3 e' destinato personale della Direzione centrale per i servizi antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.
5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e' valutato in euro 2.065.827,60 (lire 4 miliardi) in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e in euro 516.456,90 (lire un miliardo) per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990.".