Versione
12 ottobre 1980
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Versione
1 gennaio 1993
1 gennaio 1993
Art. 3. Pensione di anzianita'
La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.
La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore, ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente. ((5))
La pensione e' determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto dell'articolo 2.
Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al secondo comma, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'.
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-28 febbraio 1992, n. 73 (in G.U. 1a s.s. 4/3/1992, n. 10) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui prevede l'incompatibilita' della corresponsione della pensione di anzianita' con l'iscrizione ad albi o elenchi di lavoratori autonomi diversi dagli albi di avvocato e di procuratore, e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente".
La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.
La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore, ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente. ((5))
La pensione e' determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto dell'articolo 2.
Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al secondo comma, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'.
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-28 febbraio 1992, n. 73 (in G.U. 1a s.s. 4/3/1992, n. 10) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui prevede l'incompatibilita' della corresponsione della pensione di anzianita' con l'iscrizione ad albi o elenchi di lavoratori autonomi diversi dagli albi di avvocato e di procuratore, e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente".
Commentari • 7
- 1. La pensione dell'avvocatoAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 23 marzo 2020 · 6.300725
Giurisprudenza • 72
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/05/2023, n. 990Provvedimento: […] Ha evidenziato che il Parte_1 non poteva vantare né il requisito di effettiva contribuzione né quello della cancellazione dall'Albo professionale entrambi previsti dalla norma dell'art. 3 della legge 576/1980 . […] il motivo per il quale la domanda di pensione proposta dal Parte_1 non è stata accolta risiede nella interpretazione del requisito di effettiva contribuzione previsto dall'art. 3 della legge n. 576/1980 e dall'art. 7 del Regolamento delle prestazioni nonché dalla mancata cancellazione del Parte_1 dall'Albo professionale. […] la CP_1 oggi appellata che la disciplina della legge primaria – art. 3 della legge 576/1980 – e quella regolamentare – art. 7 del Regolamento delle prestazioni […]Leggi di più...
- art. 7 Regolamento prestazioni CP1·
- responsabilità contrattuale·
- ricongiunzione contributiva·
- compensazione spese·
- pensione di anzianità·
- inadempimento previdenziale·
- danno risarcibile·
- onere della prova·
- cancellazione dall'albo professionale·
- art. 3 legge 576/1980