TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/12/2025, n. 4229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4229 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 12083/2019 +12704/2019
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica
Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12083/2019 + 12704/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv.to GEMMA ANDREA;
Parte_1
ATTORE
E rappresentato e difeso dagli avv.ti PONZANELLI Controparte_1
GIULIO, GIUDICI VALERIA e ANDREOTTI MARTINA;
CONVENUTO rappresentato e difeso dall'avv.to ARIETA GIOVANNI;
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv.to LUCCHETTI DINO, CP_3
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
Conclusioni delle parti
Per parte attrice Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare che il sinistro verificatosi in data 12 settembre 2013 è dipeso esclusivamente dalle condotte gravemente colpose ascrivibili al progettista/appaltatore e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni Controparte_1
patiti e patendi dall'attrice, ammontanti ad € 22.739.278,00. Valore, quest'ultimo, che costituisce la 1 determinazione finale del danno da lucro cessante patito da , cui dovrà sommarsi il danno emergente, Pt_1
rappresentato dal pregiudizio economico subito per il ripristino degli impianti ammalorati, valutato in complessivi € 1.760.734,00 dalla compagnia assicurativa ma liquidato solo in quota parte (€ CP_2
1.600.000,00) da quest'ultima a causa del riconoscimento del vizio di progettazione e costruzione imputabile ad ed ammontante ad € 160.734,00. CP_1
In ogni caso condannare in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
al risarcimento dei danni patiti e patendi nella misura maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria o secondo equità.
In via istruttoria si chiede che il Tribunale voglia disporre apposita CTU contabile/finanziaria per la determinazione concreta ed affettiva del danno emergente e del lucro cessante patito dall'attrice a seguito del sinistro occorso in data 12/09/13.
Si chiede inoltre l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova: Vero che il giorno
12/09/2013, il serbatoio su quale stavano avvenendo le lavorazioni da parte degli operai deceduti, sprigionava una fiammata e nella contestualità si accartocciava ed esplodeva con forte boato? Si indicano come testimoni i Sigg.ri e Testimone_1 Testimone_2
Nella denegata ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori di parte convenuta si chiede di essere ammessi a prova contraria sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che, come risulta dalla relazione del CTU (pag. 7), la fornitura dell'impianto di Per_1
distillazione da parte di è consistita, di una torre di distillazione, nonché di una Parte_2
caldaia per olio (con bruciatore a metano), e di altre apparecchiature necessarie per il funzionamento dell'impianto, oltre che di personale tecnico per le operazioni di collaudo e di istruzione nei confronti dei dipendenti ?” Pt_1
2. “Vero che l'impianto di distillazione progettato e fornito da è disgiunto da quello Parte_2
di ” Controparte_1
3. “Vero che come risulta dalla relazione del CTU (pag. 7), la realizzazione dell'impianto di Per_1
distillazione progettato e fornito da non interferisce con la produzione di biodiesel?” Parte_2
4. “Vero l'impianto di distillazione aggiunto da possedeva un proprio software Parte_2
distinto e autonomo rispetto all'impianto di ” CP_1
5. “Vero che la portata dell'acqua di raffreddamento prodotta dell'impianto di è di 800 m3/h CP_1
(400+400), come risulta dal contratto intercorso tra ed (all. 7 attore, pagina 102)?” Pt_1 CP_1
2 6. “Vero che la portata dell'acqua di raffreddamento inviata alla colonna di distillazione progettata da
è pari a 60,6 m3/h e rappresenta il 7,6% dell'acqua di raffreddamento prodotta dell'impianto Parte_2
di pari ad 800 m3/h (400+400)?” CP_1
7. “Vero che la progettazione industriale richiede di regola il sovradimensionamento degli impianti di almeno il 10%?”
Si indicano quali testimoni l'ing. […]1; il dott. […]2. Tes_3 Testimone_4
8. Vero che il chiller (refrigeratore) è stato installato solo a giugno 2018?”
9. Vero che le autorità preposte a rilasciare le autorizzazioni alla riapertura dell'impianto dopo il sinistro non hanno richiesto l'installazione di alcun refrigeratore (come da documento 20 che si rammostra)?”
Si indica come testimone il sig. …]3 Testimone_5
10. “Vero che il ciclo programma software fornito da AI era espandibile ed integrabile secondo le necessità?”
Si indica come testimone il sig. [….]4 Parte_3
Ci si oppone, infine, alla richiesta di esibizione in quanto meramente esplorativa e tendente ad acquisire informazioni di contenuto incompatibile con il dato contrattuale.
Con condanna al pagamento delle spese di lite”.
Per parte convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via principale, rigettare tutte le domande svolte a carico di siccome infondate in fatto e in Controparte_1
diritto, per i motivi esposti;
in via subordinata, per l'ipotesi denegata di accoglimento delle domande attoree, esclusa qualsi-voglia solidarietà passiva tra
e ovvero tra e qualsivoglia terzo, condannare a te-nere Controparte_1 CP_3 CP_3
indenne da ogni esborso;
Controparte_1
in via gradata, per l'ipotesi denegata di accoglimento delle domande attoree, esclusa qualsivoglia solidarietà passiva tra e ovvero tra e qualsivoglia Controparte_1 CP_3 Controparte_1 terzo, accertare l'eventuale quota di responsabilità a carico di e contenere la Controparte_1
condanna nei limiti di essa, avuto riguardo al danno effettivamente provato come conseguente direttamente
e immediatamente dal sinistro del 12 settembre 2013; in ogni caso, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte da , Pt_1
condannare a manlevare e te-nere indenne da Controparte_2 Controparte_1
qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse derivarne;
in via istruttoria anche a revoca e modifica delle ordinanze istruttorie del 25 ottobre 2021, del 30 gennaio
2024, del 7 novembre 2024 (e di ogni altro provvedimento istruttorio di rigetto delle sotto indicate istanze di , Controparte_1
⎯ condannare l'attrice ad esibire a mente dell'art. 210 c.p.c. (i) copia del registro carico e scarico Parte_1
dei rifiuti riferiti all'AN per cui è causa, dall'anno 2011 all'anno 2017; (ii) copia delle analisi giornaliere condotte nella settimana antecedente al sinistro del 12 settembre 2013;
⎯ ammettere i capitoli di prova per testimoni da n. 1) a n. 19) formulati da con la Controparte_1
seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e di seguito elencati:
1) “Vero che successivamente al collaudo occorso nel gennaio-marzo 2011, l'AN di produzione di biodiesel fornito da AI a è stato da questa alimentato con materie prime con caratteristiche fisico- Pt_1
chimiche diverse da quelle indicate e previste dal progettista a pag. 20 del contratto che si rammostra al teste (si mostri al teste il doc. n .1), ed in particolare con materie prime che avevano acidità compresa tra il 10 e il 15%?”;
Si indica a teste il Dott. responsabile degli impianti e del laboratorio dal mese di Testimone_4 Pt_1
ottobre 2010 al mese di gennaio 2013, […]5;
2) “Vero che al momento del collaudo dell'AN ho consegnato al Sig. il “Manuale Parte_4
d'uso e manutenzione dell'AN di Produzione di Biodiesel” nella versione definitiva che mi si mostra
(si mostri al teste il doc. n. 4)?”;
Si indica a teste il Dott. , Process Manager di AI, domiciliato presso AI;
Tes_6
3) “Vero che il “Manuale d'uso e manutenzione dell'AN di Produzione di Bio-diesel” che mi si mostra era stato consegnato ed illustrato al personale di ed era a disposizione sia in formato elettronico Pt_1 5 V. nota 1 4 sui PC che in formato cartaceo nella sala di controllo e comando degli impianti (si mostri al teste il doc. n.
4)?”;
Si indica a teste il Dott. Testimone_4
4) “Vero che prima della messa in marcia e collaudo dell'AN occorso nel gennaio-marzo 2011, ho personalmente tenuto n. 50 ore circa di formazione del personale Il-sap avente ad oggetto il funzionamento dell'AN?”;
Si indicano a testi il Dott. e il Sig. , commissioning and Start-up Supervisor Tes_6 Testimone_7
di AI, domiciliato presso AI;
5) “Vero che sin dal suo collaudo occorso nel gennaio-marzo 2011, l'AN di produzione di biodiesel fornito da AI a è stato alimentato con materia grezza (grassi animali) derivante dagli scarti di Pt_1
macellazione di categoria 1e 2, come si evince dal provvedimento del 19 luglio 2018 della Provincia di
Latina con il quale è stata sospesa l'A.I.A. in precedenza rilasciata ad “alla prosecuzione delle Pt_1
attività di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1”, per mancato rispetto delle prescrizioni impartite dalla P.A. (si mostri al teste il doc. 10)?”;
Si indica a teste il Dott. Testimone_4
6) “Vero che il mancato rispetto delle caratteristiche di ammissibilità delle materie prime introdotte nell'AN, indicate e previste dal progettista a pag. 20 del contratto che si rammostra al teste (si mostri al teste il doc. n .1), causa nel funzionamento dell'Im-pianto il continuo bloccaggio di filtri, la riduzione della capacità giornaliera, la forma-zione di emulsioni con problemi di decantazione nei reattori dell'impianto di trans-esterificazione, il bloccaggio della centrifuga di lavaggio, lo sporcamento dei distillatori, fino ad arrivare all'esclusione dal processo produttivo di parti dell'AN per evitare l'arresto della produzione?”;
Si indica a teste il Dott. Testimone_4
7) “Vero che successivamente al collaudo dell'AN occorso nel gennaio-marzo 2011, ma prima dell'incidente del settembre 2013, ha realizzato un impianto continuo per la distillazione del Pt_1
Metilestere, che è stato fornito dalla Società di Cisterna di Latina e che è stato aggiunto Parte_2
all'AN originario mediante l'esecuzione di modifiche impiantistiche mai approvate da AI?”;
Si indica a teste il Dott. Testimone_4
8) “Vero che l'impianto continuo per la distillazione del Metilestere fornito dalla società Parte_2
è stato collegato al circuito di raffreddamento esistente privo dell'ap-provazione di AI?”;
5
Si indica a teste il Dott. Testimone_4
9) “Vero che AI è venuta a conoscenza dell'installazione e del collegamento del nuovo impianto di distillazione del Metilestere, fornito dalla società al circuito di raffreddamento Parte_2
originariamente esistente soltanto a seguito della lettura della perizia elaborata dall'Ing. ”; Pt_5
Si indica a teste il Dott. ; Tes_6
10) “Vero che le immagini presenti nel report fotografico che mi si mostra (si mostri al teste il doc. n. 7, foto 2) e che io ho estratto da Google Earth Pro alla data del 3.07.2014 raffigurano l'impianto di distillazione dei metilesteri aggiunto all'AN originario fornito da AI?”;
Si indica a teste il Dott. ; Tes_6
11) “Vero che le immagini presenti nel report fotografico che mi si mostra (si mostri al te-ste il doc. n. 7, foto 1) e che io ho estratto da Google Earth Pro alla data del 26.04.2010 raffigurano l'AN come progettato e installato da AI, in cui l'impianto di distillazione dei metilesteri non era presente?”;
Si indica a teste il Dott. ; Tes_6
12) “Vero che l'impianto di distillazione aggiunto all'AN fornito da AI senza la autorizzazione di
AI risultava esistente alla data del 7.7.2018, come dimostrano le fotografie scattate in occasione del sopralluogo aereo in pari data da me effettuato (si mostri al teste il doc. 7)?”;
Si indicano a testi il Dott. , nonché i Sig.ri e […]6; Tes_6 Testimone_8 Tes_9
13) “Vero che le fotografie da me scattate nel corso del sopralluogo aereo del 7.7.2018 (si mostri al teste il doc. 7) raffigurano il aggiunto da all'AN fornito da AI successivamente Parte_6 Pt_1
al 30.06.2016, data in cui sono state scattate le fotografie che vedo tratte da Google Earth Pro, che pure mi si mostrano (e di cui sempre al doc. 7) e che non mostrano il predetto ”; Parte_6
Si indicano a testi il Dott. e i Sig.ri e Tes_6 Testimone_8 Tes_9
14) “Vero che l'impianto di raffreddamento dei condensatori fornito da AI era dimensionato per il buon funzionamento dell'AN come era in origine, senza che fosse da progetto prevista l'aggiunta dell'impianto di distillazione dei Metilesteri, operata da , e scoperta da AI solo dopo l'incidente del Pt_1
settembre 2013?”;
Si indica a teste il Dott. ; Tes_6 6 V. nota 1 6 15) “Vero che per aggiungere all'AN fornito da AI l'impianto di distillazione dei Metilesteri, Pt_1
ha modificato il software dell'AN originario, a suo tempo sviluppato da quando Tes_10
questi era consulente di AI prima di essere assunto da ?”; Pt_1
Si indica a teste il Dott. Testimone_4
16) “Vero che aveva le competenze e le chiavi per la modifica del software anche in assenza Tes_10
di approvazione di AI?”;
Si indica a teste: il Sig. vicepresidente della società Elemac s.r.l, […]7; Testimone_11
17) “Vero che il carico del serbatoio D503, secondo il progetto che mi si mostra (si mostri al teste il doc.
5) e che è stato realizzato da AI presso il SI , proviene, in automatico, dal processo di raffinazione Pt_1
e, in manuale, mediante una operazione dell'operatore cui era rimesso il monitoraggio e la verifica delle caratteristiche delle so-stanze, dal processo di trans-esterificazione?”;
Si indica a teste il Dott. Testimone_4
18) “Vero che per monitorare il carico del serbatoio D503 il progettista ha previsti allarmi e sicurezze a presidio dell'AN, che ne avrebbero bloccato il funzionamento in caso di presenza anomala di metanolo in quantità difformi dal previsto e/o preve-dibile (si mostri al teste il doc. 6, pagg. da 48 a 54)?”;
Si indica a teste Dott. ; Tes_6
19) “Vero che prima dell'incidente del 12 settembre 2013 l'impianto di Esterificazione con Glicerina, alimentato con il prodotto contenuto nel serbatoio D503, funzionava senza evidenziare anomalie (assenza di vuoto, presenza di nelle acque di scarico) derivanti e ascrivibili alla presenza di nel Pt_7 Pt_7
prodotto alimentato?”;
Si indica a teste il Dott. Testimone_4
accogliere l'istanza dei CCTTUU dell'11 ottobre 2024 relativa all'accesso agli atti del procedimento penale a carico degli amministratori di al fine di acquisire i “parametri di processo del giorno Parte_1
dell'incidente” che risultano essere contenuti in una “Perizia 'Informatica'” depositata nel fascicolo del predetto procedimento penale;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Per terza chiamata Controparte_2 7 V. nota 1 7 Piaccia al Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, rigettare le domande attrici perché infondate;
nella denegata e sin qui negata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, della domanda principale, pronunciare sulla domanda di manleva nei limiti contenuti nella polizza n. 332220878 sopra indicati, relativi all'esclusione della garanzia, all'ambito della quota di responsabilità per i danni cagionati a terzi, al massimale indicato in polizza (€.5 mln.) e al sottomassimale, con ogni provvedimento consequenziale e di legge.
Per terza chiamata CP_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis,
-in via principale rigettare le domande di parte attrice e di parte convenuta nei confronti di CP_3
poiché infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, ridurre la richiesta risarcitoria dell'attrice a quanto giusto ed equo, dichiarandosi la responsabilità esclusiva o comunque prevalente della nella causazione dei danni per Controparte_1
cui è causa;
- con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con comparsa ex art. 125 disp att. c.p.c., ha riassunto il giudizio incardinato Parte_1
innanzi al Tribunale di Latina (RG. 2378/2018) nel quale aveva convenuto in giudizio e , chiedendo la condanna Controparte_1 Controparte_4
delle convenute, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni, pari a 48 milioni di euro, subiti dall'attrice in conseguenza dell'esplosione, avvenuta in data 12 settembre 2013, di un impianto industriale destinato alla produzione di biodiesel di proprietà di . Pt_1
A seguito dell'instaurazione del contraddittorio con le parti convenute e con i terzi chiamati e ad opera della convenuta Controparte_2 CP_3 Controparte_1
il Tribunale di Latina aveva disposto con ordinanza del 4 maggio 2019 la
[...]
separazione delle cause e aveva dichiarato la propria incompetenza rispetto alla domanda formulata dalla nei confronti della fissando il termine Parte_1 Controparte_1
di tre mesi per provvedere alla riassunzione della causa davanti al giudice competente indicato nel Tribunale di Firenze.
Con comparsa di costituzione in riassunzione, ha chiesto accertare e dichiarare Parte_1
che il sinistro verificatosi in data 12 settembre 2013 è dipeso esclusivamente dalle condotte
8 gravemente colpose ascrivibili al progettista/appaltatore e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
risarcimento dei danni patiti e patendi dall'attrice, ammontanti ad € 48.000.000,008 o nella misura maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria, otre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite.
Parte attrice ha rappresentato in fatto:
-che è una società che possedeva e gestiva un impianto industriale di raffinazione destinato alla produzione, con modalità ecosostenibili, di biodiesel, glicerina, olii raffinati e biomasse sito in Lamezia Terme (CZ);
- che per la realizzazione dell'impianto aveva stipulato il Contratto Conferma d'ordine del
23 aprile 2008 con la convenuta e che dopo la costruzione, Controparte_1
l'impianto era collaudato e messo in esercizio dagli stessi tecnici di Controparte_1
come risulta dal documento “Attestazione di corretta esecuzione di impianto” del 7 giugno
2010;
-che in data 12 settembre 2013, presso il suddetto stabilimento si era verificata un'esplosione che aveva provocato la morte di tre operai ( Parte_8 Parte_9
ed intenti a lavorare al serbatoio D503 dell'impianto;
[...] Tes_10
-che la Procura della Repubblica di Lamezia Terme aveva aperto un'indagine finalizzata ad individuare le cause del disastro e le relative responsabilità, disponendo, altresì, il sequestro e la chiusura dell'impianto, in data 18 settembre 2013 aveva conferito all'ing.
incarico di Consulenza Tecnica e in data 9 ottobre 2013 veniva conferito al Parte_10
prof. un ulteriore incarico peritale;
Persona_2
-che entrambi gli elaborati peritali avevano individuato la causa dell'evento nei difetti impiantistici riscontrati nella documentazione progettuale e nel costruito, nonché nell'incompletezza del documento di valutazione del rischio di esplosione elaborato da
, sulla base di documentazione fornita da Controparte_1 8 Quantum ridotto in sede di seconda memoria istruttoria e in sede di precisazione delle conclusioni: il danno da lucro cessante subito dal a seguito del sinistro occorso veniva quantificato in € Parte_1 22.739.278,00, mentre il danno e ppresentato dal pregiudizio economico subito per il ripristino degli impianti ammalorati, in € 160.734 (ovvero la parte non oggetto di indennizzo ad opera della Compagnia assicurativa, liquidato nella misura di € 1.600.000).
9 -che in particolare nella consulenza del prof. ing. veniva accertato che, a causa di Pt_5
un errore di progettazione inerente alla linea 70140-5M-2S6-S60 responsabile dell'anomalo afflusso di al D701-17, all'interno di alcune apparecchiature dell'impianto si era Pt_7
generata la presenza anomala di elevate concentrazioni di metanolo, con la nefasta conseguenza che nel serbatoio D503 di stoccaggio degli acidi grassi si era realizzata la formazione di una miscela esplosiva produttiva della tragica deflagrazione;
-che il progetto e il costruito presentavano un errore che aveva provocato la presenza del metanolo nelle apparecchiature D701-17 e D503 in concentrazioni estremamente elevate, in dipendenza anche di una carenza progettuale riguardante il sistema di raffreddamento;
- che non vi erano state modifiche all'impianto che potessero aver avuto una incidenza causale nella produzione dell'evento;
-che l'impianto non era stato alimentato con materie prime incompatibili che potessero aver avuto un'incidenza causale nella produzione dell'evento;
-che non erano state eseguite lavorazioni sul silo mentre l'impianto era in funzione e ha negato che le stesse lavorazioni potessero aver avuto una incidenza causale nella produzione dell'evento;
-che, nelle more delle indagini penali, parte attrice aveva fatto fronte a costosi e complessi interventi di ripristino dell'impianto e di adeguamento del processo produttivo alle sopraggiunte e ulteriori prescrizioni in materia di sicurezza ambientale e nello svolgimento dell'attività di produzione e che, all'esito del dissequestro dell'impianto, nel secondo trimestre del 2016 era stato possibile riattivare l'impianto e nel corso del 2017 l'attività produttiva aveva ripreso con volumi giornalieri di produzione appena crescenti.
Parte attrice ha dedotto in diritto che la convenuta aveva Controparte_1
compiuto un grave errore progettuale che si era ripercosso sulla realizzazione dell'impianto, risultato essere pienamente conforme al progetto, ed era tenuta a risponderne ai sensi degli art. 1669 e 2043 c.c..
Quanto al danno emergente, parte attrice ha rappresentato di aver ottenuto dalla propria
Compagnia assicurativa un indennizzo solo parziale e ha chiesto il Controparte_2
risarcimento del danno nella misura non indennizzata per quanto concerne la distruzione dell'impianto a seguito dello scoppio.
10 In particolare, parte attrice ha evidenziato in prima memoria come ciò fosse stato accertato dalla propria compagnia assicurativa, nella cui perizia si dava atto del Controparte_2
vizio di progettazione dell'impianto alla luce dell'anomala presenza di metanolo all'interno del silo esploso, il metanolo ripercorrendo impropriamente il percorso di sezione di recupero degli acidi grassi e finendo nel silo di raccolta a seguito della inefficacia di un condensatore scambiatore.
Quanto al lucro cessante, successivamente all'evento del settembre 2013, solo nel quarto trimestre del 2016 è stato possibile lentamente e faticosamente riattivare l'impianto e nel corso del 2017 l'attività produttiva (ancora molto lontana dagli standard di efficienza a regime) è ripresa con volumi giornalieri di produzione appena crescenti.
Si è costituita on comparsa di costituzione in sede di Controparte_1
riassunzione che ha contestato la ricostruzione in fatto operata dall'attrice e ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
Parte convenuta ha dedotto che: aveva fornito a un impianto per la produzione Parte_1
di biodiesel e glicerina in virtù del contratto del 23 aprile 2008; che l'impianto era stato collaudato nel gennaio-marzo 2011; che dopo il collaudo alcuna richiesta di intervento era pervenuta alla convenuta né alla stregua di attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria né alla stregua di attività di garanzia;
che, dopo il collaudo, la società attrice aveva collegato, in aggiunta, un impianto di distillazione, progettato da DI Impianti
e installato dalla società che aveva alterato il funzionamento dell'impianto CP_3
originario; che, pertanto, al momento dell'incidente occorso in data 12 settembre 2013
l'impianto si presentava in maniera difforme rispetto al progetto predisposto da CP_1
che in tale data , ad impianto in esercizio e, pertanto, in violazione delle norme
[...]
di prudenza prescritte in tema di sicurezza, tre operai avevano proceduto al taglio della sommità del serbatoio D503, non previamente svuotato, per la realizzazione di una nuova linea di adduzione di acidi grassi, operazione che aveva surriscaldato la superficie interna e la temperatura di auto accensione degli acidi grassi in esso contenuti e aveva provocato la combustione e la successiva deflagrazione, cagionando altresì la morte dei tre operai.
In fatto ha rappresentato che in base al progetto il serbatoio D503 non avrebbe potuto contenere metanolo in quantità tali da formare una miscela potenzialmente esplosiva in
11 quanto la funzione del serbatoio era quella di stoccaggio degli acidi grassi con una presenza di metanolo nella misura di 0,99% unitamente a glicerina e acqua, che il carico del suddetto serbatoio proveniva dai processi di raffinazione e transesterificazione mediante una operazione manuale dell'operatore, che le analisi cliniche dei sottoprodotti da svolgersi nel governo dell'impianto nel corso di una giornata avrebbe potuto rilevare la presenza anomala nel serbatorio e che era stato predisposto un sistema di allarmi e blocchi di sicurezza a presidio dell'impianto.
A detta della difesa della parte convenuta, l'installazione dell'impianto di distillazione
DI, in relazione alla quale alla convenuta non era stata richiesta alcun parere o verifica di praticabilità tecnica, aveva comportato anche la modifica dei programmi di funzionamento.
Per la difesa di parte convenuta non sono condivisibili le conclusioni della perizia del prof. ing. nella misura in cui non ha valutato come l'operazione di taglio sul serbatoio Pt_5
non svuotato del contenuto aveva provocato l'innalzamento della temperatura superficiale interna oltre la temperatura di autoaccensione degli acidi grassi, che aveva provocato la combustione all'interno del serbatoio, consumando l'ossigeno presente, a fronte della repentina diminuzione di temperatura, il serbatoio è dapprima imploso, poi è avvenuta l'esplosione al contatto dell'aria contenente ossigeno con i gas caldi della combustione.
Pertanto, l'eventuale errore di progettazione non potrebbe porsi quale antecedente causale nel concorso di cause imputabili a fattori umani e profilandosi l'agire descritto di Pt_1
quale fattore causale con decorso autonomo.
Nel giudizio oggetto di riassunzione parte convenuta era stata autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa al fine di essere manlevata e tenuta indenne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'accoglimento della domanda attorea e la società al fine di essere ritenuta corresponsabile, in caso di accoglimento della CP_3
domanda attorea, con la società attrice per la causazione dell'evento del 12 settembre 2013.
Si è costituita la terza chiamata on comparsa di costituzione Controparte_2
in sede di riassunzione che ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda
12 principale, ha chiesto l'accoglimento della domanda di manleva nei limiti contenuti nella polizza.
La terza chiamata ha aderito alle difese di merito svolte dall'assicurato-parte convenuta ha dedotto l'insussistenza di qualsiasi errore nella progettazione Controparte_1
dell'impianto e che le scelte progettuali non avevano avuto alcuna incidenza causale nella produzione dell'incidente, avutosi per effetto della combustione- innescata dall'uso della mola elettrica- del contenuto del serbatoio non svuotato né bonificato prima dell'intervento. Ha poi aggiunto che dopo il collaudo aveva collegato Parte_1
all'impianto, come realizzato dalla convenuta, un impianto di distillazione progettato da
DI Impianti e installato dalla che aveva alterato il Parte_11
funzionamento dell'impianto originario, poiché il nuovo impianto veniva collegato al circuito dell'acqua di raffreddamento già presente ma dimensionato per l'impianto originario con conseguente modifica dell'equilibrio termico del sistema.
Ha aggiunto che, richiamando la relazione peritale a firma del prof. ing. ( c.t. del Pt_5
Pubblico Ministero), il serbatoio D503 era esploso non per la presenza di miscela esplosiva al suo interno derivante dallo sviluppo del normale ciclo di lavoro, ma in seguito all'innesco provocato dal taglio del serbatoio, operazione svoltasi allorché l'impianto era in funzione e senza previo svuotamento e bonifica del serbatoio stesso, come invece previsto del manuale di uso e manutenzione dell'impianto Etr e Serbatoi e in palese spregio delle norme di precauzione di cui al TU dlgs 81/2008. Ciò aveva determinato l'incendio del suo contenuto e la conseguente formazione di monossido di carbonio che, in combinazione con l'ossigeno, aveva generato miscela esplosiva innescata dalla temperatura interna.
Ha chiosato deducendo che parte attrice aveva utilizzato nel marzo 2011 quali materie prime oli vegetali grezzi ed esausti, laddove l'impianto era stato progettato e collaudato per trattare grassi tecnici e oli vegetali esausti per usi tecnici.
Terza chiamata ha altresì contestato il quantum risarcitorio, aderendo alle difese di convenuta Controparte_1
Quanto alla domanda di manleva formulata dalla convenuta nei suoi riguardi,
[...]
aveva sottoscritto con la polizza n. 332220878, CP_2 Controparte_1
sostitutiva della precedente polizza n. 292220839 alle medesime condizioni, con
13 decorrenza 23 dicembre 2013 e scadenza 23 dicembre 2018, sia per la garanzia RCT che per la più specifica RC Prodotti a copertura dei danni materiali e diretti involontariamente cagionati dal prodotto difettoso a cose di terzi o a terze persone, pertanto la garanzia vale per la distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto risultato difettoso e, pertanto, non copre il danno patito costituito dalla distruzione dell'impianto stesso a seguito dell'incidente, che costituisce peraltro il solo danno emergente richiesto dalla società attrice.
Ha dedotto l'inoperatività della polizza RC per i danni a cose e della garanzia RCT per il superamento dei limiti temporali e che l'unica garanzia assicurativa prestata è quella relativa ai danni da fermo attività, con il limite di esposizione nel massimale di €. 500.000.
In sede di note di replica terza chiamata ha rettificato deducendo l'operatività della polizza assicurativa, in quanto la clausola contenuta nelle condizioni particolari di polizza n. R613, denominata “Estensione postuma”, estende la copertura ai “danni imputabili all'Assicurato per errata installazione e/o montaggio dei prodotti a cui si riferisce” la Sezione Responsabilità Civile prodotti (pagina 9 polizza Generali), con i limiti derivanti dal contratto assicurativo quanto al massimale (5 mln) e allo scoperto (che per l'ipotesi di copertura in esito alla RC prodotti
è compreso tra un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 30.000,00).
Nella seconda memoria istruttoria ha contestato l'asserzione attorea secondo cui nella perizia contrattuale redatta anche dal perito di nell'ambito Controparte_2
dell'indennizzo avuto dalla stessa attrice in forza di distinta polizza assicurativa vi sarebbe l'indicazione di un errore progettuale e di un'anomala presenza di metano all'interno del sito esploso quale causa dell'incidente. Secondo terza chiamata, emergeva, invero, che i periti delle parti non avevano potuto eseguire una indagine tecnica, essendo l'impianto sottoposto a sequestro penale e avevano dichiarato di aver tratto la conclusione del vizio di progettazione dalla perizia redatta dal prof. ing. Pt_5
Si è costituita la terza chiamata con comparsa di costituzione nel CP_3
presente giudizio riassunto, chiedendo in via principale il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e in via subordinata, ove accolta la domanda attorea anche parzialmente, la riduzione della richiesta risarcitoria dell'attrice a quanto
14 giusto ed equo, dichiarandosi la responsabilità esclusiva o comunque prevalente della nella causazione dei danni per cui è causa. Controparte_1
Ha dapprima rappresentato di essere stata chiamata in causa dalla odierna convenuta al fine di essere manlevata dall'eventuale accoglimento della domanda attorea in quanto corresponsabile, unitamente a parte attrice, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c..
Ha dedotto a tal proposito che non vi sono domande formulare nei propri confronti, né dirette né per estensione derivante dalla chiamata in causa dell'esponente ad istanza della convenuta Controparte_1
In fatto ha rappresentato che le opere appaltate dall'attrice erano consistite esclusivamente nel montaggio di un impianto di distillazione, la cui fornitura e progettazione erano di competenza di DI Impianti e che al momento dell'incidente due dei lavoratori deceduti, rispettivamente dipendenti e Aurelia Service srl, erano presenti presso CP_3
lo stabilimento di Lamezia della Società attrice come personale distaccato su richiesta di quest'ultima per effettuare piccole lavorazioni nell'officina dello stabilimento, sotto la direzione della stessa.
Ha dedotto che, dalla lettura della relazione dell'Ing. redatta in sede di indagini nel Per_3
procedimento penale, appare evidente che anche le vittime erano all'oscuro dei rischi dell'intervento per l'assoluta assenza in quella zona di adeguata cartellonistica di rischio esplosione e che in capo al distaccatario erano posti gli obblighi di prevenzione e protezione, ex art. 3 comma 6 del d.lgs. 81/2008, mentre la terza chiamata aveva informato e formato i lavoratori distaccati per i rischi tipici delle mansioni svolte nell'impianto dell' , riguardanti esclusivamente le lavorazioni in officina e Pt_1
sull'impianto di distillazione, luoghi non classificati come a rischio esplosione e in ogni caso non su parti di impianto riguardanti direttamente il processo produttivo.
Ha contestato la quantificazione del danno e la richiesta di danno emergente, già indennizzato dalla compagnia assicurativa dell'attrice.
Nelle memorie conclusionali la terza chiamata ha dedotto che, con sentenze CP_3
pronunciate all'esito del dibattimento dal Tribunale Penale di Lamezia Terme, i Signori
e , nonché le Società che essi rappresentavano all'epoca Controparte_5 CP_6
dei fatti (Aurelia Service s.r.l. e erano stati tutti assolti dalle imputazioni CP_3
15 contestate in relazione al triplice omicidio colposo avvenuto presso lo stabilimento , Pt_1
le motivazioni delle sentenze (nn. 508 e 514 del 2025) non essendo state ancora depositate.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, nonché attraverso CTU.
Quanto alla CTU disposta con ordinanza del 25 ottobre 2021 era stato posto alla CTU ing. il quesito di seguito riportato: Per_4
“Accerti il CTU, sulla base della sola documentazione prodotta dalla parti nel presente giudizio, ivi comprese le perizie già svolte in sede penale, e previa ispezione dei luoghi e dell'impianto industriale, e dopo accurata descrizione delle caratteristiche tecnico/funzionali dell'impianto nei limiti di quanto risulti utile ai fini dell'accertamento richiesto, le possibili cause dell'incidente mortale occorso in data 12 Settembre
2013 evidenziando in particolare, quanto ai possibili eventi eziologicamente collegabili all'evento dannoso,
1) la sussistenza o meno di un errore progettuale e di costruzione dell'impianto, 2) l'esecuzione di modificazioni all'impianto, in data successiva al suo collaudo, rispetto a quanto consegnato dalla convenuta,
3) l'utilizzo di materiale grezzo non rientrante in quello di cui alle pattuizioni contrattuali intercorse tra parte attrice e la convenuta , 4) la presenza di metanolo- precisando in tal caso se Controparte_1
tale presenza fosse 'normale'- nel serbatoi D-503, 5) l'errata lavorazione, in fase immediatamente alla esplosione, da parte dei singoli operatori».
All'udienza del 22 settembre 2022 il Giudice istruttore aveva rilevato che non vi era stata la trasmissione della bozza di perizia inviata ai CTP in data 12 settembre 2022.
In data 28 ottobre 2022 la CTU nominata, ing. aveva depositato la consulenza Per_4
tecnica d'ufficio.
Con ordinanza del 4 gennaio 2023 la CTU nominata, ing. era stata chiamata a Per_4
chiarimenti in ordine all'assenza di metanolo nel serbatoio per cui è causa, tenendo conto delle analisi di laboratorio effettuate su parti dell'impianto-ancorché a distanza temporale dall'esplosione- che, invece, tale presenza avevano accertato.
Con ordinanza del 20 dicembre 2023 veniva revocato l'incarico conferito all'originaria
CTU nominata poiché non erano stati prodotti in atti i chiarimenti richiesti anche con ordinanza del 21 febbraio 2023 e veniva nominato un collegio di esperti composto dal prof. Ing. e dall'ing. esperti in materia di ingegneria Persona_5 Persona_6
degli impianti chimici e chimico-industriali, sottoponendo loro il quesito seguente:
16 “«Accerti il CTU, sulla base della sola documentazione prodotta dalla parti nel presente giudizio, ivi comprese le perizie già svolte in sede penale, e previa ispezione dei luoghi e dell'impianto industriale, e dopo accurata descrizione delle caratteristiche tecnico/funzionali dell'impianto nei limiti di quanto risulti utile ai fini dell'accertamento richiesto, le possibili cause dell'incidente mortale occorso in data 12 Settembre
2013 evidenziando in particolare, quanto ai possibili eventi eziologicamente collegabili all'evento dannoso,
1) la sussistenza o meno di un errore progettuale e di costruzione dell'impianto, 2) l'esecuzione di modificazioni all'impianto, in data successiva al suo collaudo, rispetto a quanto consegnato dalla convenuta,
3) l'utilizzo di materiale grezzo non rientrante in quello di cui alle pattuizioni contrattuali intercorse tra parte attrice e la convenuta , 4) la presenza o meno di metanolo -tenendo conto Controparte_1
delle analisi di laboratorio effettuate su parti dell'impianto, ancorché a distanza temporale dall'esplosione
e precisando in tal caso se tale presenza fosse 'normale'- nel serbatoi D-503, 5) l'errata lavorazione, in fase immediatamente alla esplosione, da parte dei singoli operatori»;”.
Conferito l'incarico all'udienza del 25 gennaio 2024, il Collegio peritale ha depositato la consulenza tecnica d'ufficio in data 28 aprile 2025.
All'udienza del 6 maggio 2025, immediatamente successiva al deposito della consulenza tecnica d'ufficio, parte attrice ha formulato contestazioni e i rilievi critici alle conclusioni e alla ctu.
All'udienza del 18 giugno 2025, fissata al fine di valutare nel contraddittorio delle parti le eventuali correzioni degli errori materiali contenuti nel verbale d'udienza del 6 maggio
2025, oggetto di istanza tanto di parte attrice quanto di parte convenuta, la difesa di parte attrice ha dedotto l'omessa ostensione dei calcoli a supporto delle valutazioni della fase stazionaria, inibendo pertanto la possibilità di controllo ed eccependo la violazione del contraddittorio processuale in sede di perizia.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15 luglio 2025 sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Trattenuta la causa in decisione e finanche scaduti i termini per l'appendice scritta defensionale ex art. 190 c.p.c., parte attrice ha depositato istanza di rimessione della causa sul ruolo in data 12 novembre 2025, con la quale ha rappresentato che in pari data la difesa tecnica della parte era venuta a conoscenza che il Tribunale ordinario di Lamezia Terme
17 aveva depositato la motivazione della sentenza conclusiva del processo penale avente ad oggetto proprio il sinistro del 12 settembre 2013, di cui all'odierno giudizio, che: “ il
Tribunale di Firenze ha un sicuro ed evidente interesse a conoscere le motivazioni di detta sentenza anche per evitare di incorrere in decisioni che potrebbero condurre ad un contrasto di giudicati” e che la rimessione sul ruolo si rendeva necessaria per la produzione di tale sentenza.
In data 19 novembre 2025 la difesa di parte convenuta ha Controparte_1
prodotto nota con la quale ha chiesto il rigetto dell'istanza di parte attrice.
In data 15 dicembre 2025 la difesa di parte attrice ha formulato una seconda istanza di rimessione della causa sul ruolo, rappresentando altresì che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme aveva richiesto il rinvio a giudizio di
[...]
per i noti fatti (sinistro) di cui alla presente causa e instando per la rimessione CP_7
sul ruolo anche al fine della produzione di tale documento.
******
La domanda attorea è infondata e deve essere respinta per i motivi che seguono.
1. Preliminarmente, si evidenzia che non si ravvisano ragioni di necessità di rimessione della presente causa sul ruolo in quanto la decisione del processo penale menzionata nell'istanza del 12 novembre 2025 non si pone in una relazione di pregiudizialità con la presente controversia e l'accertamento svolto nel presente giudizio è inerente alla sussistenza dell'errore progettuale sostenuta dalla tesi attorea, in relazione al quale ha instaurato una azione risarcitoria.
1.1 Milita nel senso dell'insussistenza di pericolo di contrasto tra giudicati anche la considerazione del diverso principio risolutivo del problema epistemologico della causa nei processi civile e penale poiché, come noto, nell'individuazione del nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento di danno, il giudice civile deve applicare il principio della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, valutando congiuntamente le diverse ipotesi astrattamente possibili e individuando quella più verosimile ( Cass. SSUU,
n. 576/2008), diversamente da quanto avviene nel processo penale ove vige il principio della causalità adeguata o comunque dell'elevata probabilità e quasi certezza ( Cass. SSUU,
n. 30328/2002 nota come Sentenza Franzese).
18 1.2 Quanto, poi, alle istanze istruttorie reiterate dalle parti attrice e convenuta, occorre rigettare le istanze reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, risultando sufficiente richiamare le motivazioni dell'ordinanza adottata in data 25 ottobre 2021.
2. Parte attrice ha proposto un'azione risarcitoria ai sensi dell'art. 1669 c.c. sostenendo la tesi che il progetto e la costruzione dell'impianto industriale ad opera di parte convenuta fosse stato contraddistinto da un errore che aveva provocato la presenza del metanolo nelle apparecchiature D701-17 e D503 in concentrazioni estremamente elevate, nonché da carenza progettuale riguardante il sistema di raffreddamento e che questi erano stati gli antecedenti causali dell'evento del 12 settembre 2013.
2.1 Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha ricondotto la previsione dell'art. 1669
c.c. ad un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 c.c., e ha altresì chiarito che, ove ne non ricorrano in concreto le condizioni per l' applicazione, trova applicazione l'art. 2043 c.c., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato nella previsione speciale, atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c. ( Cass. SU n. 2284/2014).
2.2 Venendo al caso che ci occupa, la qualificazione giuridica dell'azione attorea appare operazione superflua, poiché nella presente controversia non è emerso dall'istruttoria di causa, in particolare dalle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio elaborata dal
Collegio peritale, l'errore progettuale e di costruzione dell'impianto ad opera della società convenuta che abbia avuto un'incidenza causale nella produzione del sinistro occorso in data 12 settembre 2013.
3. Si aderisce, invero, integralmente alle conclusioni cui perviene la consulenza tecnica d'ufficio rassegnata nel presente procedimento ad opera del Collegio peritale composto dal prof. ing. e dall'ing. con motivazione estremamente convincente e Per_5 Per_6
pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato ai rilievi critici delle parti, dalla quale non si ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico privo di vizi, condotto in modo oltremodo accurato e in continua aderenza ai documenti agli atti.
3.1 Come noto, ove il giudice riconosca convincenti le conclusioni del CTU, lo stesso non è tenuto a spiegare in modo analitico le ragioni del suo convincimento, in quanto
19 l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione della specifica fonte dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano implicitamente rigettate, e dunque non si incorre in vizio di motivazione allorquando si recepiscano per relationem i passi salienti e le conclusioni della CTU, laddove gli stessi abbiano già replicato e confutato in negativo o positivo le osservazioni contrare o adesive dei CTP (Cass. 1815/2015).
4. Come già anticipato, parte attrice si è limitata a formulare contestazioni e rilievi critici mossi alla consulenza tecnica d'ufficio all'udienza del 6 maggio 2025, prima difesa successiva al deposito della ctu.
Ha dedotto la violazione del contraddittorio nell'istanza del 26 maggio 2025 nella misura in cui i CCTTUU non avevano reso disponibile ai ctp il foglio di calcolo con il quale sono state svolte le valutazioni da parte degli stessi di cui al capitolo 4 della bozza di relazione e, secondo la prospettazione attorea, ciò avrebbe violato il contraddittorio e determinato la nullità sostanziale della perizia.
Parte attrice ha eccepito, poi, la violazione del contraddittorio della ctu e/o del procedimento peritale in sede di udienza del 18 giugno 2025 e ha sollevato numerose censure di violazione del contraddittorio in sede di memorie conclusionali.
4.1 Le eccezioni di nullità relativa del procedimento peritale e della ctu per violazione del contraddittorio successivamente proposte all'udienza del 6 maggio 2025 sono state tardivamente coltivate dalla parte attrice ai sensi dell'art. 157 c.p.c. (Cass. SU 3086 e
6500/2022).
4.2. Inoltre, né nel corso della prima udienza successiva al deposito dell'elaborato peritale tenutasi il 6 maggio 2025 né in sede di istanza del 26 maggio 2025, né in quella tenuta in data 18 giugno 2025 parte attrice aveva sollevato eccezioni in relazione al provvedimento di autorizzazione della proroga adottato in data 7 febbraio 2025.
5. Preme, però, sottolineare, quanto al metodo utilizzato nel corso delle operazioni peritali, come il Collegio peritale abbia svolto gli incontri con le parti e i loro ctp, predisponendo apposita presentazione contenente l'oggetto dei lavori dell'incontro e permettendo il deposito di eventuali osservazioni e di materiale di supporto ad opera dei
20 ctp, nonché abbia effettuato due sopralluoghi sul sito dell'impianto in data 18 ottobre 2024
e 27 novembre 2024, sempre in contraddittorio con le parti del presente giudizio.
5.1 L'intero iter delle operazioni peritali è stato connotato da un contraddittorio esercitato in senso sostanziale e un dialogo continuo con le parti e i loro ctp, i quali hanno avuto sempre modo di formulare osservazioni critiche in occasione di ogni incontro tenutosi con il Collegio peritale, il quale ha, pertanto, costruito la soluzione ai quesiti peritali in forma partecipata e ha tenuto costantemente in considerazione le osservazioni svolte dei ctp, anche in sede di elaborato finale, pur rimanendo solo i componenti del
Collegio peritale gli Ausiliari di Giustizia la cui attività è prestata in funzione del superiore interesse della Giustizia.
5.2 A tal proposito, si osserva come il Collegio peritale in occasione del quinto incontro tenuto in data 16 dicembre 2025, alla presenza delle parti e dei ctp delle parti, come da verbale di incontro in atti, avesse individuato, quali decisive risultanze emerse dall'attività peritale, gli effetti del collegamento dell'impianto di distillazione al circuito dell'acqua di raffreddamento originale dell'impianto di convenuta e in particolare gli effetti perturbativi che aveva comportato anche sull'impianto stesso. Tant'è che i ctp di parte attrice avevano sin da allora formulato osservazioni datate 31 dicembre 2024 a firma della professoressa in relazione a tale campo di indagine. Per_7
5.3 Le contestazioni e i rilievi critici operati da parte attrice in tutti gli scritti successivi alla prima difesa utile costituiscono, invece, argomentazioni difensive tese a minare l'attendibilità e la valutazione delle risultanze della c.t.u. e volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (Cass. 5624/2022).
6. Quanto all'anomala presenza di metanolo nel serbatoio D503 -che secondo la tesi attorea era determinata dalla linea 70140-5M-2S6-S60, ovvero dalla linea deputata a convogliare la fase condensata prodotta dal condensatore E701-26 sulla scorta delle perizie a firma di e periti nominati dalla Procura della Repubblica di Lamezia Pt_5 Per_1
Terme nel corso delle indagini preliminari - il Collegio peritale ha accertato quanto segue:
“ La presenza del Metanolo in concentrazioni così alte può essere quindi ricondotta o ad un errore progettuale o a condizioni di funzionamento anomalo dell'impianto.
21 Infatti, lo stesso CT del PM, pur attribuendo la causa ad un errore progettuale, individua una concausa nelle condizioni di funzionamento dell'impianto lontano da quelle a regime del processo.
Dall'analisi svolta, si ritiene che la sola presenza della tubazione di collegamento, deputata a convogliare la fase condensata prodotta nel condensatore E 701-26 non possa rappresentare la sola causa di un afflusso abnorme di metanolo nel serbatoio D503.
Infatti, l'impianto di Biodiesel, progettato da prevedeva adeguati sistemi di protezione e di CP_1
blocco del processo in caso di deviazione delle condizioni operative che avrebbero prevenuto il trasferimento di ingenti quantitativi di metanolo attraverso la tubazione individuata dal CT del PM.
Inoltre, va ricordato che, dai dati di progetto, il decantatore avrebbe dovuto raccogliere gli acidi grassi provenienti dall'area transesterificazione, per il 92% derivanti dalla raffinazione fisica degli oli vegetali, e solo per il restante 8% dall'impianto di Biodiesel.
Ciò è rappresentato dai dati di processo forniti da e rappresentati nella figura: Doc. Controparte_1
5 di parte relativa all'Uso del serbatoio D503. CP_1
Fig.7-5 – Doc. 5 di parte CP_1
22 Assumendo un valore medio di acidità gli acidi grassi di tipo A proveniente dalla raffineria entranti nel D503 sarebbero stati 7200 kg/giorno,contenenti una quantità minima di metanolo <0,08% perché proviene da processo strippaggio con vapore degli oli e grassi, la quantità massima di metanolo entrante sarebbe stato
5,76 kg/giorno, sempre in condizioni di progetto gli acidi grassi di tipo B sarebbero stati 600 kg/giorno e il metanolo entrante 6 kg/giorno.
Ora ammettendo che la concentrazione del metanolo rilevata nel D503 sia 18% sempre su base giorno avremo entranti nel serbatoio 1400 kg/giorno di metanolo.
Assumendo che esso provenga solamente dalla corrente B a causa dell'errore progettuale anche se fosse per assurdo composta al 100% metanolo non si arriverebbe che a una concentrazione del 7,7%.
Pertanto, oltre ad avere una completa inefficienza del separatore fiorentino la parte restante dovrebbe provenire anche dalla corrente A, per la quale non è stato riscontrato alcun errore progettuale da parte del CT del PM, e avere una concentrazione del 11 %.
Questa considerazione ovviamente non realistica, porta a considerare il fatto che il problema della mancata condensazione del metanolo sia da attribuire non all'errore progettuale segnalato dal Prof. bensì ad un malfunzionamento Pt_5
generalizzato dell'impianto dovuto al fatto che esso stesse funzionando in condizioni lontane dall'assetto di funzionamento come da progetto.
La causa di questo, interessando l'inefficienza delle apparecchiature di condensazione del metanolo può essere attribuita al malfunzionamento del circuito di raffreddamento, ovvero all'interferenza delle pendolazioni generate dai transitori, già discusse al Capitolo 4.
23 Quindi, per conseguire l'effetto di un tale accumulo di nel serbatoio D503 si sarebbe dovuta Pt_7
accompagnare al guasto del sistema di raffreddamento anche il fallimento di alcuni sistemi di protezione e allarme o by pass setting del sistema di controllo, oltre che ai mancati controlli e la modifica.
Infatti, anche i due CT del PM ritengono che esista una concausa all'accumulo di tale sostanza nel separatore D701-17, consistente nell'inefficacia della batteria di condensatori a corredo dell'impianto.
Poiché come concausa si considera una inefficacia dei condensatori, non si può non trascurare, ai fini del problema riscontrato, l'effetto che la modifica dell'impianto di raffreddamento, provocata dal collegamento dell'impianto abbia indotto dei transitori nel circuito di raffreddamento che Parte_2
avrebbero ridotto la capacità di scambio termico del sistema di raffreddamento.
Tuttavia, tale malfunzionamento avrebbe dovuto provocare l'intervento di allarmi del sistema di controllo o alterazioni dei parametri di funzionamento rilevabili con i controlli periodici delle temperature dei condensatori.
In conclusione, quella che il Prof. considera una concausa è invece da Pt_5
considerarsi la causa della concentrazione anomala di metanolo.
Non si può quindi escludere che i parametri di controlli di processo siano stati modificati per evitare i blocchi automatici del sistema durante i transitori. Non è stato tuttavia possibile verificare se fossero stati modificati i parametri di controllo dato il tempo trascorso, né nella perizia del CT del PM prof. Pt_5
risulta fatta una verifica in tal senso, né è stato consentita l'acquisizione della perizia informatica all'interno di questo procedimento;
pertanto, gli scriventi non possono esprimersi su tale aspetto.
Infine, seppur sia possibile che la frequenza dei controlli di qualità del contenuto del D503 non fosse stata rispettata, appare inverosimile che mai siano state eseguite analisi sugli acidi grassi che erano destinati all'esterno dello stabilimento o al reimpiego nel processo, ciò avrebbe rappresentato una grave negligenza da parte dei gestori dell'impianto.
Pertanto, si ritiene che sia più probabile che la presenza di metanolo ad alte concentrazioni sia dovuta più ad un malfunzionamento dell'impianto nelle fasi di lavorazione precedenti l'incidente che a un errore di progettazione”( pagg. 97 e ss. ctu).
24 6.1 Non incorre in vizio logico il Collegio laddove ha statuito, alle pagg 97 e 140 della perizia, che: “la sola presenza della tubazione di collegamento, deputata a convogliare la fase condensata prodotta nel condensatore E 701-26 non possa rappresentare la SOLA causa di un afflusso abnorme di metanolo”, ma è argomento atto a confutare la tesi sostenuta dai periti e Pt_5 Per_1
rappresentata in principio e abbandonata nel prosieguo dei lavori e della ctu, sulla scorta di calcoli e simulazioni, il Collegio arrivando, infine, ad escludere che possa essersi trattato di concausa dell'anomala presenza del metanolo nel serbatoio D503.
Si legga sul punto il Collegio peritale in relazione alla consulenza del prof. : “nella Pt_5
risposta ai quesiti non tiene in alcun conto della realizzazione successiva, da parte di DI Impianti, di un'ulteriore unità di distillazione che comunque grava sul circuito di raffreddamento avendo inserito una ulteriore utenza nel circuito, alterando così l'equilibrio insito nella scelta impiantistica di un CP_1
approfondimento su questo tema sarebbe stato doveroso a parere degli scriventi” ( pag. 35 ctu). Si richiamano, altresì, analoghe considerazioni svolte in relazione alla perizia a firma dell'ing.
( pagg. 35 e 36 ctu). Per_1
6.2 Il Collegio peritale ha invece individuato la causa dell'inefficienza delle apparecchiature di condensazione del metanolo nel malfunzionamento del circuito di raffreddamento avutosi con l'installazione successiva dell'impianto di distillazione
DI- avvenuta nel luglio del 2013 come emerge in atti, due mesi prima dell'incidente mortale - ovvero all'interferenza delle pendolazioni generate dai transitori di cui il Collegio ha trattato diffusamente nel paragrafo 4 della consulenza tecnica d'ufficio, qui integralmente richiamato.
In particolare, sulla scorta delle simulazioni effettuate in forza dei dati acquisiti agli atti, il Collegio ha accertato quanto segue: “In effetti, nel nostro caso ci troviamo di fronte a un sistema misto a regolazione passiva in cui sono presenti elementi con sistemi di controllo attivo delle portate
In linea di principio, il sistema misto che combina elementi di regolazione passiva con sistemi di controllo attivo delle portate è non solo possibile, ma spesso desiderabile in molte applicazioni idrauliche complesse.
Tuttavia, esso deve essere realizzato in maniera oculata al fine di non introdurre perturbazioni all'equilibrio delle perdite di carico per i circuiti con rami in parallelo come quello esistente nell'impianto in oggetto.
25 Pertanto, durante la fase dinamica di apertura e chiusura delle valvole, il cambio dei flussi potrebbe generare effetti perturbativi su tutto il circuito in quanto le perturbazioni indotte nel transitorio potrebbero non aver permesso la corretta azione dei sistemi di allarme e protezione predisposti dai progettisti di CP_1
I CTP di Andreotti, con nota del 19-3-24, ritengono che tale perturbazione avvenga anche per il funzionamento in condizioni stazionarie.
Tuttavia, non avendo disponibili i dati relativi agli allarmi e al settaggio dei sistemi di controllo, non acquisiti dal CT del PM o comunque non agli atti, non è possibile per gli scriventi determinare elementi quantitativi su questa problematica”( pagina 67 della ctu).
6.3 In ordine alle conseguenze derivanti dall'installazione dell'impianto di distillazione
DI in epoca successiva al collaudo dell'impianto il Collegio Controparte_1
peritale ha accertato: “ Innanzitutto, le simulazioni effettuate verificano la robustezza del sistema di raffreddamento realizzato per l'impianto originario da nelle condizioni di lavoro standard, oltre CP_1
che l'efficacia del sovradimensionamento, che può essere stimato nel 35% in più, in termini di portata
d'acqua.
Per quanto riguarda l'allacciamento dell'impianto al circuito originario, si può affermare Parte_2
che, in considerazione del carico relativamente basso, Q=75 m3/hr, in condizioni di stato stazionario, può essere agevolmente smaltito dal sistema di raffreddamento.
Tale verifica è ottenuta anche per portate più elevate, sempre in condizioni di stato stazionario fino a circa il doppio della portata circolante nell'AN Dal punto di vista generale, va osservato Parte_2
che nel secondo caso occorre modificare i valori di apertura delle valvole collegate con i due rami 4 e 5 delle utenze mentre tale condizione non è necessaria per le utenze in quanto esse adottano Parte_2 CP_1
prevalentemente un sistema passivo di controllo delle portate.
26 Ciò evidentemente provoca un transitorio che può indurre perturbazioni sulla distribuzione dei flussi fin quando non si raggiunge un nuovo stato stazionario.
Un altro possibile problema è dovuto al fatto che il circuito di raffreddamento di si basa CP_1
principalmente su un controllo principalmente passivo delle portate, mentre l'impianto utilizza Parte_2
un sistema di controllo delle portate basato principalmente su valvole di regolazione a chiusura variabile.
Sebbene sia lecito e in molti casi reali utilizzato un sistema misto di regolazione basato su sistemi passivi uniti a organi di regolazione automatica attivi, il non corretto dimensionamento delle parti potrebbe indurre situazioni di instabilità nella distribuzione dei flussi nei singoli rami del circuito.
Ciò potrebbe creare un conflitto tra i due sistemi durante i transitori che può indurre perturbazioni sulla distribuzione dei flussi fin quando non si raggiunge un nuovo stato stazionario.
Questo punto avrebbe dovuto essere approfondito in fase di procedimento penale perché il Prof. Pt_5
afferma che “l'impianto funzionava in condizioni lontane dall'assetto normale di funzionamento”, sebbene ritenuta solo una concausa dell'incidente.
Quindi, il CT del PM individua un problema, ma non lo approfondisce adeguatamente.
Peraltro, avrebbe avuto accesso ai dati del sistema di controllo, che sarebbero stati acquisiti e sottoposti
a perizia informatica, ma non resi accessibili agli scriventi.
In definitiva, durante la fase dinamica di apertura e chiusura delle valvole, il cambio dei flussi può generare effetti perturbativi su tutto il circuito.
L'entità di tali perturbazioni potrebbe essere identificata solo con un modello dinamico molto complesso che esula dall'ambito dell'incarico di consulenza e che comunque richiederebbe informazioni di dettaglio inerenti al circuito e un lungo tempo, oltre a costi elevati per il suo sviluppo e validazione.
Tuttavia, queste considerazioni devono essere tenute in debito conto almeno da un punto di vista di principio nell'esame complessivo del funzionamento dell'impianto.
Inoltre, si ritiene che avrebbe dovuto comunicare la modifica d'impianto ad al fine Pt_1 CP_1
di risolvere insieme le eventuali problematiche generate dell'allacciamento dell'AN DI al
27 circuito di raffreddamento realizzato da o ancor meglio adottando soluzioni impiantistiche come CP_1
il disaccoppiamento dei due circuiti idraulici che avrebbe risolto alla radice il problema.
In conclusione, si ritiene che l'effetto dei regimi transitori di funzionamento abbia generato forti pendolazioni nel sistema di raffreddamento che hanno portato
l'impianto a funzionare lontano dalle condizioni di funzionamento a regime del processo” (pagg. 142-143 della consulenza tecnica d'ufficio).
6.4 Si richiama qui integralmente l'analitica ricostruzione della dinamica dell'incidente, come ricostruita del Collegio peritale sub paragrafo 7 della CTU in atti.
6.5 Quanto ai rilievi critici alla CTU operati da parte attrice, secondo cui il Collegio presume dalla cd. fase transitoria -quale presupposto indimostrato- le presunte perturbazioni quale fatto altrettanto ignoto, si richiama la simulazione di cui alla Tabella
9-4 a pagina 64 della consulenza tecnica d'ufficio, nonché le puntuali e analitiche controdeduzioni alle osservazioni dei ctp di parte attrice, in particolare alle pagine 3-7
(allegato 18 prodotto unitamente alla ctu del Collegio peritale).
6.6 Quanto al rilievo critico dell'omessa ostensione del foglio di calcolo di cui alle tabelle
9-4 di pag. 65 e 66 della perizia, il foglio di calcolo è solo uno strumento attraverso cui viene effettuata un'operazione matematica complessa, ma i dati sulla scorta dei quali il
Collegio peritale aveva svolto le simulazioni era acquisiti agli atti e forniti dalle parti stesse.
Gli stessi ctp di avevano contestato l'esito dell'operazione del calcolo per la perdita Pt_1
di carico totale nel corso delle oopp, in particolare nelle osservazioni del 19 gennaio 2025
e gli stessi CCTTUU avevano proceduto a tener conto dell'aggiornamento in sede di elaborato peritale. Da ciò deriva che l'opera del Collegio peritale era passibile di controllo.
Si tenga altresì presente che la versione definitiva dell'elaborato peritale contiene una appendice dedicata interamente al “calcolo perdite di carico tubazioni”, che esplicita i criteri e i conteggi che sono alla base delle conclusioni raggiunte dal collegio peritale.
6.7 Quanto al modello dinamico, ferma la tardività della eccepita violazione dell'art. 92 disp. att. c.c., il Collegio peritale aveva avuto modo di specificare nella stessa bozza di perizia che era sufficiente il modello semplificato adottato e che : “L'entità effettiva di tali perturbazioni potrebbe essere identificata solo con un modello dinamico molto complesso che esula
28 dall'ambito dell'incarico di consulenza e che comunque richiederebbe informazioni di dettaglio inerenti il circuito e un lungo tempo, oltre a costi elevati per il suo sviluppo e validazione” (pag. 70 ctu).
6.8 Infine, le analisi di laboratorio di cui alla perizia redatta in sede di indagini penali a firma dell'ing.prof. sono state compiutamente esaminate dal Collegio peritale, Pt_5
richiamandosi a tal fine, senza pretesa di completezza: pagina 85 laddove si legge:
“Nell'ambito delle attività del CT del PM prof. è stata condotta una campagna di repertazione Pt_5
dei fluidi di processo in varie sezioni dell'impianto e sottoposti ad analisi chimica. In particolare, le analisi effettuate, sul reperto prelevato nella parte di im-pianto (reperto N° 14LA01794) ritenuto rappresentativo del contenuto del serbatoio D503, hanno dato evidenza della presenza di nella Pt_7
misura del 18,9% in peso disciolto nella miscela di acidi grassi (69,8%) e glicerolo (2,1%)”;il paragrafo
7.1.4 , in particolare pagina 126 e ss. laddove il Collegio peritale procede al calcolo della concentrazione di metanolo in relazione al volume del silo e a verificare se l'esplosione del serbatoio D503 fosse stata generata dalla formazione al suo interno di una miscela esplosiva di metanolo;
pagina 139, penultimo capoverso.
6.9 I rilievi critici di parte attrice non hanno la forza di inficiare il metodo scientifico utilizzato, lo svolgimento delle oopp nel pieno contraddittorio tra le parti e il percorso tecnico-argomentativo seguito dal Collegio peritale con le relative conclusioni.
6.10 Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, la domanda attorea è infondata e non può trovare accoglimento.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, avuto riguardo, per lo scaglione di riferimento valori medi, al valore della domanda giudiziale di parte attrice e applicato l'incremento percentuale del 10% previsto dall'art. 6 del DM citato in relazione ai vari passaggi di scaglione (Cass. civ. Sez. I Ord., 21/12/2023, n. 35665).
7.1 Per il principio di causalità, che unitamente al principio di soccombenza regola il riparto delle spese di lite, le spese dei terzi chiamati devono gravare su parte attrice, in quanto, nonostante e siano stati chiamati in causa dalla Controparte_2 CP_3
convenuta, tale iniziativa è derivata dalla necessità di difendersi dalla domanda avversaria
(Cass. n. 10364/2023; Cass. n. 18710/2021; Cass. n. 31889/2019; Cass. n. 23123/2019).
29 7.2 Per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
RESPINGE ogni domanda attorea;
CONDANNA parte attrice alla rifusione delle spese legali del presente Parte_1
giudizio a parte convenuta che si liquidano Controparte_1
complessivamente in € 39.780,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, ed esborsi;
CONDANNA parte attrice alla rifusione delle spese legali del presente Parte_1
giudizio ai terzi chiamati he si liquidano Controparte_2 CP_3
complessivamente, per ciascuna parte processuale, in € 39.780,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU e pertanto Parte_1
condanna la stessa a rimborsare in favore di parte convenuta Controparte_1
dei terzi chiamati uanto pagato
[...] Controparte_2 CP_3
a tale titolo.
Firenze, 24/12/2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non riprodotto l'indirizzo di domicilio del teste indicato 2 V. nota 1 3 V. nota 1 4 V. nota 1 3
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica
Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12083/2019 + 12704/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv.to GEMMA ANDREA;
Parte_1
ATTORE
E rappresentato e difeso dagli avv.ti PONZANELLI Controparte_1
GIULIO, GIUDICI VALERIA e ANDREOTTI MARTINA;
CONVENUTO rappresentato e difeso dall'avv.to ARIETA GIOVANNI;
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv.to LUCCHETTI DINO, CP_3
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
Conclusioni delle parti
Per parte attrice Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare che il sinistro verificatosi in data 12 settembre 2013 è dipeso esclusivamente dalle condotte gravemente colpose ascrivibili al progettista/appaltatore e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni Controparte_1
patiti e patendi dall'attrice, ammontanti ad € 22.739.278,00. Valore, quest'ultimo, che costituisce la 1 determinazione finale del danno da lucro cessante patito da , cui dovrà sommarsi il danno emergente, Pt_1
rappresentato dal pregiudizio economico subito per il ripristino degli impianti ammalorati, valutato in complessivi € 1.760.734,00 dalla compagnia assicurativa ma liquidato solo in quota parte (€ CP_2
1.600.000,00) da quest'ultima a causa del riconoscimento del vizio di progettazione e costruzione imputabile ad ed ammontante ad € 160.734,00. CP_1
In ogni caso condannare in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
al risarcimento dei danni patiti e patendi nella misura maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria o secondo equità.
In via istruttoria si chiede che il Tribunale voglia disporre apposita CTU contabile/finanziaria per la determinazione concreta ed affettiva del danno emergente e del lucro cessante patito dall'attrice a seguito del sinistro occorso in data 12/09/13.
Si chiede inoltre l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova: Vero che il giorno
12/09/2013, il serbatoio su quale stavano avvenendo le lavorazioni da parte degli operai deceduti, sprigionava una fiammata e nella contestualità si accartocciava ed esplodeva con forte boato? Si indicano come testimoni i Sigg.ri e Testimone_1 Testimone_2
Nella denegata ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori di parte convenuta si chiede di essere ammessi a prova contraria sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che, come risulta dalla relazione del CTU (pag. 7), la fornitura dell'impianto di Per_1
distillazione da parte di è consistita, di una torre di distillazione, nonché di una Parte_2
caldaia per olio (con bruciatore a metano), e di altre apparecchiature necessarie per il funzionamento dell'impianto, oltre che di personale tecnico per le operazioni di collaudo e di istruzione nei confronti dei dipendenti ?” Pt_1
2. “Vero che l'impianto di distillazione progettato e fornito da è disgiunto da quello Parte_2
di ” Controparte_1
3. “Vero che come risulta dalla relazione del CTU (pag. 7), la realizzazione dell'impianto di Per_1
distillazione progettato e fornito da non interferisce con la produzione di biodiesel?” Parte_2
4. “Vero l'impianto di distillazione aggiunto da possedeva un proprio software Parte_2
distinto e autonomo rispetto all'impianto di ” CP_1
5. “Vero che la portata dell'acqua di raffreddamento prodotta dell'impianto di è di 800 m3/h CP_1
(400+400), come risulta dal contratto intercorso tra ed (all. 7 attore, pagina 102)?” Pt_1 CP_1
2 6. “Vero che la portata dell'acqua di raffreddamento inviata alla colonna di distillazione progettata da
è pari a 60,6 m3/h e rappresenta il 7,6% dell'acqua di raffreddamento prodotta dell'impianto Parte_2
di pari ad 800 m3/h (400+400)?” CP_1
7. “Vero che la progettazione industriale richiede di regola il sovradimensionamento degli impianti di almeno il 10%?”
Si indicano quali testimoni l'ing. […]1; il dott. […]2. Tes_3 Testimone_4
8. Vero che il chiller (refrigeratore) è stato installato solo a giugno 2018?”
9. Vero che le autorità preposte a rilasciare le autorizzazioni alla riapertura dell'impianto dopo il sinistro non hanno richiesto l'installazione di alcun refrigeratore (come da documento 20 che si rammostra)?”
Si indica come testimone il sig. …]3 Testimone_5
10. “Vero che il ciclo programma software fornito da AI era espandibile ed integrabile secondo le necessità?”
Si indica come testimone il sig. [….]4 Parte_3
Ci si oppone, infine, alla richiesta di esibizione in quanto meramente esplorativa e tendente ad acquisire informazioni di contenuto incompatibile con il dato contrattuale.
Con condanna al pagamento delle spese di lite”.
Per parte convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via principale, rigettare tutte le domande svolte a carico di siccome infondate in fatto e in Controparte_1
diritto, per i motivi esposti;
in via subordinata, per l'ipotesi denegata di accoglimento delle domande attoree, esclusa qualsi-voglia solidarietà passiva tra
e ovvero tra e qualsivoglia terzo, condannare a te-nere Controparte_1 CP_3 CP_3
indenne da ogni esborso;
Controparte_1
in via gradata, per l'ipotesi denegata di accoglimento delle domande attoree, esclusa qualsivoglia solidarietà passiva tra e ovvero tra e qualsivoglia Controparte_1 CP_3 Controparte_1 terzo, accertare l'eventuale quota di responsabilità a carico di e contenere la Controparte_1
condanna nei limiti di essa, avuto riguardo al danno effettivamente provato come conseguente direttamente
e immediatamente dal sinistro del 12 settembre 2013; in ogni caso, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte da , Pt_1
condannare a manlevare e te-nere indenne da Controparte_2 Controparte_1
qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse derivarne;
in via istruttoria anche a revoca e modifica delle ordinanze istruttorie del 25 ottobre 2021, del 30 gennaio
2024, del 7 novembre 2024 (e di ogni altro provvedimento istruttorio di rigetto delle sotto indicate istanze di , Controparte_1
⎯ condannare l'attrice ad esibire a mente dell'art. 210 c.p.c. (i) copia del registro carico e scarico Parte_1
dei rifiuti riferiti all'AN per cui è causa, dall'anno 2011 all'anno 2017; (ii) copia delle analisi giornaliere condotte nella settimana antecedente al sinistro del 12 settembre 2013;
⎯ ammettere i capitoli di prova per testimoni da n. 1) a n. 19) formulati da con la Controparte_1
seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e di seguito elencati:
1) “Vero che successivamente al collaudo occorso nel gennaio-marzo 2011, l'AN di produzione di biodiesel fornito da AI a è stato da questa alimentato con materie prime con caratteristiche fisico- Pt_1
chimiche diverse da quelle indicate e previste dal progettista a pag. 20 del contratto che si rammostra al teste (si mostri al teste il doc. n .1), ed in particolare con materie prime che avevano acidità compresa tra il 10 e il 15%?”;
Si indica a teste il Dott. responsabile degli impianti e del laboratorio dal mese di Testimone_4 Pt_1
ottobre 2010 al mese di gennaio 2013, […]5;
2) “Vero che al momento del collaudo dell'AN ho consegnato al Sig. il “Manuale Parte_4
d'uso e manutenzione dell'AN di Produzione di Biodiesel” nella versione definitiva che mi si mostra
(si mostri al teste il doc. n. 4)?”;
Si indica a teste il Dott. , Process Manager di AI, domiciliato presso AI;
Tes_6
3) “Vero che il “Manuale d'uso e manutenzione dell'AN di Produzione di Bio-diesel” che mi si mostra era stato consegnato ed illustrato al personale di ed era a disposizione sia in formato elettronico Pt_1 5 V. nota 1 4 sui PC che in formato cartaceo nella sala di controllo e comando degli impianti (si mostri al teste il doc. n.
4)?”;
Si indica a teste il Dott. Testimone_4
4) “Vero che prima della messa in marcia e collaudo dell'AN occorso nel gennaio-marzo 2011, ho personalmente tenuto n. 50 ore circa di formazione del personale Il-sap avente ad oggetto il funzionamento dell'AN?”;
Si indicano a testi il Dott. e il Sig. , commissioning and Start-up Supervisor Tes_6 Testimone_7
di AI, domiciliato presso AI;
5) “Vero che sin dal suo collaudo occorso nel gennaio-marzo 2011, l'AN di produzione di biodiesel fornito da AI a è stato alimentato con materia grezza (grassi animali) derivante dagli scarti di Pt_1
macellazione di categoria 1e 2, come si evince dal provvedimento del 19 luglio 2018 della Provincia di
Latina con il quale è stata sospesa l'A.I.A. in precedenza rilasciata ad “alla prosecuzione delle Pt_1
attività di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1”, per mancato rispetto delle prescrizioni impartite dalla P.A. (si mostri al teste il doc. 10)?”;
Si indica a teste il Dott. Testimone_4
6) “Vero che il mancato rispetto delle caratteristiche di ammissibilità delle materie prime introdotte nell'AN, indicate e previste dal progettista a pag. 20 del contratto che si rammostra al teste (si mostri al teste il doc. n .1), causa nel funzionamento dell'Im-pianto il continuo bloccaggio di filtri, la riduzione della capacità giornaliera, la forma-zione di emulsioni con problemi di decantazione nei reattori dell'impianto di trans-esterificazione, il bloccaggio della centrifuga di lavaggio, lo sporcamento dei distillatori, fino ad arrivare all'esclusione dal processo produttivo di parti dell'AN per evitare l'arresto della produzione?”;
Si indica a teste il Dott. Testimone_4
7) “Vero che successivamente al collaudo dell'AN occorso nel gennaio-marzo 2011, ma prima dell'incidente del settembre 2013, ha realizzato un impianto continuo per la distillazione del Pt_1
Metilestere, che è stato fornito dalla Società di Cisterna di Latina e che è stato aggiunto Parte_2
all'AN originario mediante l'esecuzione di modifiche impiantistiche mai approvate da AI?”;
Si indica a teste il Dott. Testimone_4
8) “Vero che l'impianto continuo per la distillazione del Metilestere fornito dalla società Parte_2
è stato collegato al circuito di raffreddamento esistente privo dell'ap-provazione di AI?”;
5
Si indica a teste il Dott. Testimone_4
9) “Vero che AI è venuta a conoscenza dell'installazione e del collegamento del nuovo impianto di distillazione del Metilestere, fornito dalla società al circuito di raffreddamento Parte_2
originariamente esistente soltanto a seguito della lettura della perizia elaborata dall'Ing. ”; Pt_5
Si indica a teste il Dott. ; Tes_6
10) “Vero che le immagini presenti nel report fotografico che mi si mostra (si mostri al teste il doc. n. 7, foto 2) e che io ho estratto da Google Earth Pro alla data del 3.07.2014 raffigurano l'impianto di distillazione dei metilesteri aggiunto all'AN originario fornito da AI?”;
Si indica a teste il Dott. ; Tes_6
11) “Vero che le immagini presenti nel report fotografico che mi si mostra (si mostri al te-ste il doc. n. 7, foto 1) e che io ho estratto da Google Earth Pro alla data del 26.04.2010 raffigurano l'AN come progettato e installato da AI, in cui l'impianto di distillazione dei metilesteri non era presente?”;
Si indica a teste il Dott. ; Tes_6
12) “Vero che l'impianto di distillazione aggiunto all'AN fornito da AI senza la autorizzazione di
AI risultava esistente alla data del 7.7.2018, come dimostrano le fotografie scattate in occasione del sopralluogo aereo in pari data da me effettuato (si mostri al teste il doc. 7)?”;
Si indicano a testi il Dott. , nonché i Sig.ri e […]6; Tes_6 Testimone_8 Tes_9
13) “Vero che le fotografie da me scattate nel corso del sopralluogo aereo del 7.7.2018 (si mostri al teste il doc. 7) raffigurano il aggiunto da all'AN fornito da AI successivamente Parte_6 Pt_1
al 30.06.2016, data in cui sono state scattate le fotografie che vedo tratte da Google Earth Pro, che pure mi si mostrano (e di cui sempre al doc. 7) e che non mostrano il predetto ”; Parte_6
Si indicano a testi il Dott. e i Sig.ri e Tes_6 Testimone_8 Tes_9
14) “Vero che l'impianto di raffreddamento dei condensatori fornito da AI era dimensionato per il buon funzionamento dell'AN come era in origine, senza che fosse da progetto prevista l'aggiunta dell'impianto di distillazione dei Metilesteri, operata da , e scoperta da AI solo dopo l'incidente del Pt_1
settembre 2013?”;
Si indica a teste il Dott. ; Tes_6 6 V. nota 1 6 15) “Vero che per aggiungere all'AN fornito da AI l'impianto di distillazione dei Metilesteri, Pt_1
ha modificato il software dell'AN originario, a suo tempo sviluppato da quando Tes_10
questi era consulente di AI prima di essere assunto da ?”; Pt_1
Si indica a teste il Dott. Testimone_4
16) “Vero che aveva le competenze e le chiavi per la modifica del software anche in assenza Tes_10
di approvazione di AI?”;
Si indica a teste: il Sig. vicepresidente della società Elemac s.r.l, […]7; Testimone_11
17) “Vero che il carico del serbatoio D503, secondo il progetto che mi si mostra (si mostri al teste il doc.
5) e che è stato realizzato da AI presso il SI , proviene, in automatico, dal processo di raffinazione Pt_1
e, in manuale, mediante una operazione dell'operatore cui era rimesso il monitoraggio e la verifica delle caratteristiche delle so-stanze, dal processo di trans-esterificazione?”;
Si indica a teste il Dott. Testimone_4
18) “Vero che per monitorare il carico del serbatoio D503 il progettista ha previsti allarmi e sicurezze a presidio dell'AN, che ne avrebbero bloccato il funzionamento in caso di presenza anomala di metanolo in quantità difformi dal previsto e/o preve-dibile (si mostri al teste il doc. 6, pagg. da 48 a 54)?”;
Si indica a teste Dott. ; Tes_6
19) “Vero che prima dell'incidente del 12 settembre 2013 l'impianto di Esterificazione con Glicerina, alimentato con il prodotto contenuto nel serbatoio D503, funzionava senza evidenziare anomalie (assenza di vuoto, presenza di nelle acque di scarico) derivanti e ascrivibili alla presenza di nel Pt_7 Pt_7
prodotto alimentato?”;
Si indica a teste il Dott. Testimone_4
accogliere l'istanza dei CCTTUU dell'11 ottobre 2024 relativa all'accesso agli atti del procedimento penale a carico degli amministratori di al fine di acquisire i “parametri di processo del giorno Parte_1
dell'incidente” che risultano essere contenuti in una “Perizia 'Informatica'” depositata nel fascicolo del predetto procedimento penale;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Per terza chiamata Controparte_2 7 V. nota 1 7 Piaccia al Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, rigettare le domande attrici perché infondate;
nella denegata e sin qui negata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, della domanda principale, pronunciare sulla domanda di manleva nei limiti contenuti nella polizza n. 332220878 sopra indicati, relativi all'esclusione della garanzia, all'ambito della quota di responsabilità per i danni cagionati a terzi, al massimale indicato in polizza (€.5 mln.) e al sottomassimale, con ogni provvedimento consequenziale e di legge.
Per terza chiamata CP_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis,
-in via principale rigettare le domande di parte attrice e di parte convenuta nei confronti di CP_3
poiché infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, ridurre la richiesta risarcitoria dell'attrice a quanto giusto ed equo, dichiarandosi la responsabilità esclusiva o comunque prevalente della nella causazione dei danni per Controparte_1
cui è causa;
- con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con comparsa ex art. 125 disp att. c.p.c., ha riassunto il giudizio incardinato Parte_1
innanzi al Tribunale di Latina (RG. 2378/2018) nel quale aveva convenuto in giudizio e , chiedendo la condanna Controparte_1 Controparte_4
delle convenute, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni, pari a 48 milioni di euro, subiti dall'attrice in conseguenza dell'esplosione, avvenuta in data 12 settembre 2013, di un impianto industriale destinato alla produzione di biodiesel di proprietà di . Pt_1
A seguito dell'instaurazione del contraddittorio con le parti convenute e con i terzi chiamati e ad opera della convenuta Controparte_2 CP_3 Controparte_1
il Tribunale di Latina aveva disposto con ordinanza del 4 maggio 2019 la
[...]
separazione delle cause e aveva dichiarato la propria incompetenza rispetto alla domanda formulata dalla nei confronti della fissando il termine Parte_1 Controparte_1
di tre mesi per provvedere alla riassunzione della causa davanti al giudice competente indicato nel Tribunale di Firenze.
Con comparsa di costituzione in riassunzione, ha chiesto accertare e dichiarare Parte_1
che il sinistro verificatosi in data 12 settembre 2013 è dipeso esclusivamente dalle condotte
8 gravemente colpose ascrivibili al progettista/appaltatore e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
risarcimento dei danni patiti e patendi dall'attrice, ammontanti ad € 48.000.000,008 o nella misura maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria, otre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite.
Parte attrice ha rappresentato in fatto:
-che è una società che possedeva e gestiva un impianto industriale di raffinazione destinato alla produzione, con modalità ecosostenibili, di biodiesel, glicerina, olii raffinati e biomasse sito in Lamezia Terme (CZ);
- che per la realizzazione dell'impianto aveva stipulato il Contratto Conferma d'ordine del
23 aprile 2008 con la convenuta e che dopo la costruzione, Controparte_1
l'impianto era collaudato e messo in esercizio dagli stessi tecnici di Controparte_1
come risulta dal documento “Attestazione di corretta esecuzione di impianto” del 7 giugno
2010;
-che in data 12 settembre 2013, presso il suddetto stabilimento si era verificata un'esplosione che aveva provocato la morte di tre operai ( Parte_8 Parte_9
ed intenti a lavorare al serbatoio D503 dell'impianto;
[...] Tes_10
-che la Procura della Repubblica di Lamezia Terme aveva aperto un'indagine finalizzata ad individuare le cause del disastro e le relative responsabilità, disponendo, altresì, il sequestro e la chiusura dell'impianto, in data 18 settembre 2013 aveva conferito all'ing.
incarico di Consulenza Tecnica e in data 9 ottobre 2013 veniva conferito al Parte_10
prof. un ulteriore incarico peritale;
Persona_2
-che entrambi gli elaborati peritali avevano individuato la causa dell'evento nei difetti impiantistici riscontrati nella documentazione progettuale e nel costruito, nonché nell'incompletezza del documento di valutazione del rischio di esplosione elaborato da
, sulla base di documentazione fornita da Controparte_1 8 Quantum ridotto in sede di seconda memoria istruttoria e in sede di precisazione delle conclusioni: il danno da lucro cessante subito dal a seguito del sinistro occorso veniva quantificato in € Parte_1 22.739.278,00, mentre il danno e ppresentato dal pregiudizio economico subito per il ripristino degli impianti ammalorati, in € 160.734 (ovvero la parte non oggetto di indennizzo ad opera della Compagnia assicurativa, liquidato nella misura di € 1.600.000).
9 -che in particolare nella consulenza del prof. ing. veniva accertato che, a causa di Pt_5
un errore di progettazione inerente alla linea 70140-5M-2S6-S60 responsabile dell'anomalo afflusso di al D701-17, all'interno di alcune apparecchiature dell'impianto si era Pt_7
generata la presenza anomala di elevate concentrazioni di metanolo, con la nefasta conseguenza che nel serbatoio D503 di stoccaggio degli acidi grassi si era realizzata la formazione di una miscela esplosiva produttiva della tragica deflagrazione;
-che il progetto e il costruito presentavano un errore che aveva provocato la presenza del metanolo nelle apparecchiature D701-17 e D503 in concentrazioni estremamente elevate, in dipendenza anche di una carenza progettuale riguardante il sistema di raffreddamento;
- che non vi erano state modifiche all'impianto che potessero aver avuto una incidenza causale nella produzione dell'evento;
-che l'impianto non era stato alimentato con materie prime incompatibili che potessero aver avuto un'incidenza causale nella produzione dell'evento;
-che non erano state eseguite lavorazioni sul silo mentre l'impianto era in funzione e ha negato che le stesse lavorazioni potessero aver avuto una incidenza causale nella produzione dell'evento;
-che, nelle more delle indagini penali, parte attrice aveva fatto fronte a costosi e complessi interventi di ripristino dell'impianto e di adeguamento del processo produttivo alle sopraggiunte e ulteriori prescrizioni in materia di sicurezza ambientale e nello svolgimento dell'attività di produzione e che, all'esito del dissequestro dell'impianto, nel secondo trimestre del 2016 era stato possibile riattivare l'impianto e nel corso del 2017 l'attività produttiva aveva ripreso con volumi giornalieri di produzione appena crescenti.
Parte attrice ha dedotto in diritto che la convenuta aveva Controparte_1
compiuto un grave errore progettuale che si era ripercosso sulla realizzazione dell'impianto, risultato essere pienamente conforme al progetto, ed era tenuta a risponderne ai sensi degli art. 1669 e 2043 c.c..
Quanto al danno emergente, parte attrice ha rappresentato di aver ottenuto dalla propria
Compagnia assicurativa un indennizzo solo parziale e ha chiesto il Controparte_2
risarcimento del danno nella misura non indennizzata per quanto concerne la distruzione dell'impianto a seguito dello scoppio.
10 In particolare, parte attrice ha evidenziato in prima memoria come ciò fosse stato accertato dalla propria compagnia assicurativa, nella cui perizia si dava atto del Controparte_2
vizio di progettazione dell'impianto alla luce dell'anomala presenza di metanolo all'interno del silo esploso, il metanolo ripercorrendo impropriamente il percorso di sezione di recupero degli acidi grassi e finendo nel silo di raccolta a seguito della inefficacia di un condensatore scambiatore.
Quanto al lucro cessante, successivamente all'evento del settembre 2013, solo nel quarto trimestre del 2016 è stato possibile lentamente e faticosamente riattivare l'impianto e nel corso del 2017 l'attività produttiva (ancora molto lontana dagli standard di efficienza a regime) è ripresa con volumi giornalieri di produzione appena crescenti.
Si è costituita on comparsa di costituzione in sede di Controparte_1
riassunzione che ha contestato la ricostruzione in fatto operata dall'attrice e ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
Parte convenuta ha dedotto che: aveva fornito a un impianto per la produzione Parte_1
di biodiesel e glicerina in virtù del contratto del 23 aprile 2008; che l'impianto era stato collaudato nel gennaio-marzo 2011; che dopo il collaudo alcuna richiesta di intervento era pervenuta alla convenuta né alla stregua di attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria né alla stregua di attività di garanzia;
che, dopo il collaudo, la società attrice aveva collegato, in aggiunta, un impianto di distillazione, progettato da DI Impianti
e installato dalla società che aveva alterato il funzionamento dell'impianto CP_3
originario; che, pertanto, al momento dell'incidente occorso in data 12 settembre 2013
l'impianto si presentava in maniera difforme rispetto al progetto predisposto da CP_1
che in tale data , ad impianto in esercizio e, pertanto, in violazione delle norme
[...]
di prudenza prescritte in tema di sicurezza, tre operai avevano proceduto al taglio della sommità del serbatoio D503, non previamente svuotato, per la realizzazione di una nuova linea di adduzione di acidi grassi, operazione che aveva surriscaldato la superficie interna e la temperatura di auto accensione degli acidi grassi in esso contenuti e aveva provocato la combustione e la successiva deflagrazione, cagionando altresì la morte dei tre operai.
In fatto ha rappresentato che in base al progetto il serbatoio D503 non avrebbe potuto contenere metanolo in quantità tali da formare una miscela potenzialmente esplosiva in
11 quanto la funzione del serbatoio era quella di stoccaggio degli acidi grassi con una presenza di metanolo nella misura di 0,99% unitamente a glicerina e acqua, che il carico del suddetto serbatoio proveniva dai processi di raffinazione e transesterificazione mediante una operazione manuale dell'operatore, che le analisi cliniche dei sottoprodotti da svolgersi nel governo dell'impianto nel corso di una giornata avrebbe potuto rilevare la presenza anomala nel serbatorio e che era stato predisposto un sistema di allarmi e blocchi di sicurezza a presidio dell'impianto.
A detta della difesa della parte convenuta, l'installazione dell'impianto di distillazione
DI, in relazione alla quale alla convenuta non era stata richiesta alcun parere o verifica di praticabilità tecnica, aveva comportato anche la modifica dei programmi di funzionamento.
Per la difesa di parte convenuta non sono condivisibili le conclusioni della perizia del prof. ing. nella misura in cui non ha valutato come l'operazione di taglio sul serbatoio Pt_5
non svuotato del contenuto aveva provocato l'innalzamento della temperatura superficiale interna oltre la temperatura di autoaccensione degli acidi grassi, che aveva provocato la combustione all'interno del serbatoio, consumando l'ossigeno presente, a fronte della repentina diminuzione di temperatura, il serbatoio è dapprima imploso, poi è avvenuta l'esplosione al contatto dell'aria contenente ossigeno con i gas caldi della combustione.
Pertanto, l'eventuale errore di progettazione non potrebbe porsi quale antecedente causale nel concorso di cause imputabili a fattori umani e profilandosi l'agire descritto di Pt_1
quale fattore causale con decorso autonomo.
Nel giudizio oggetto di riassunzione parte convenuta era stata autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa al fine di essere manlevata e tenuta indenne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'accoglimento della domanda attorea e la società al fine di essere ritenuta corresponsabile, in caso di accoglimento della CP_3
domanda attorea, con la società attrice per la causazione dell'evento del 12 settembre 2013.
Si è costituita la terza chiamata on comparsa di costituzione Controparte_2
in sede di riassunzione che ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda
12 principale, ha chiesto l'accoglimento della domanda di manleva nei limiti contenuti nella polizza.
La terza chiamata ha aderito alle difese di merito svolte dall'assicurato-parte convenuta ha dedotto l'insussistenza di qualsiasi errore nella progettazione Controparte_1
dell'impianto e che le scelte progettuali non avevano avuto alcuna incidenza causale nella produzione dell'incidente, avutosi per effetto della combustione- innescata dall'uso della mola elettrica- del contenuto del serbatoio non svuotato né bonificato prima dell'intervento. Ha poi aggiunto che dopo il collaudo aveva collegato Parte_1
all'impianto, come realizzato dalla convenuta, un impianto di distillazione progettato da
DI Impianti e installato dalla che aveva alterato il Parte_11
funzionamento dell'impianto originario, poiché il nuovo impianto veniva collegato al circuito dell'acqua di raffreddamento già presente ma dimensionato per l'impianto originario con conseguente modifica dell'equilibrio termico del sistema.
Ha aggiunto che, richiamando la relazione peritale a firma del prof. ing. ( c.t. del Pt_5
Pubblico Ministero), il serbatoio D503 era esploso non per la presenza di miscela esplosiva al suo interno derivante dallo sviluppo del normale ciclo di lavoro, ma in seguito all'innesco provocato dal taglio del serbatoio, operazione svoltasi allorché l'impianto era in funzione e senza previo svuotamento e bonifica del serbatoio stesso, come invece previsto del manuale di uso e manutenzione dell'impianto Etr e Serbatoi e in palese spregio delle norme di precauzione di cui al TU dlgs 81/2008. Ciò aveva determinato l'incendio del suo contenuto e la conseguente formazione di monossido di carbonio che, in combinazione con l'ossigeno, aveva generato miscela esplosiva innescata dalla temperatura interna.
Ha chiosato deducendo che parte attrice aveva utilizzato nel marzo 2011 quali materie prime oli vegetali grezzi ed esausti, laddove l'impianto era stato progettato e collaudato per trattare grassi tecnici e oli vegetali esausti per usi tecnici.
Terza chiamata ha altresì contestato il quantum risarcitorio, aderendo alle difese di convenuta Controparte_1
Quanto alla domanda di manleva formulata dalla convenuta nei suoi riguardi,
[...]
aveva sottoscritto con la polizza n. 332220878, CP_2 Controparte_1
sostitutiva della precedente polizza n. 292220839 alle medesime condizioni, con
13 decorrenza 23 dicembre 2013 e scadenza 23 dicembre 2018, sia per la garanzia RCT che per la più specifica RC Prodotti a copertura dei danni materiali e diretti involontariamente cagionati dal prodotto difettoso a cose di terzi o a terze persone, pertanto la garanzia vale per la distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto risultato difettoso e, pertanto, non copre il danno patito costituito dalla distruzione dell'impianto stesso a seguito dell'incidente, che costituisce peraltro il solo danno emergente richiesto dalla società attrice.
Ha dedotto l'inoperatività della polizza RC per i danni a cose e della garanzia RCT per il superamento dei limiti temporali e che l'unica garanzia assicurativa prestata è quella relativa ai danni da fermo attività, con il limite di esposizione nel massimale di €. 500.000.
In sede di note di replica terza chiamata ha rettificato deducendo l'operatività della polizza assicurativa, in quanto la clausola contenuta nelle condizioni particolari di polizza n. R613, denominata “Estensione postuma”, estende la copertura ai “danni imputabili all'Assicurato per errata installazione e/o montaggio dei prodotti a cui si riferisce” la Sezione Responsabilità Civile prodotti (pagina 9 polizza Generali), con i limiti derivanti dal contratto assicurativo quanto al massimale (5 mln) e allo scoperto (che per l'ipotesi di copertura in esito alla RC prodotti
è compreso tra un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 30.000,00).
Nella seconda memoria istruttoria ha contestato l'asserzione attorea secondo cui nella perizia contrattuale redatta anche dal perito di nell'ambito Controparte_2
dell'indennizzo avuto dalla stessa attrice in forza di distinta polizza assicurativa vi sarebbe l'indicazione di un errore progettuale e di un'anomala presenza di metano all'interno del sito esploso quale causa dell'incidente. Secondo terza chiamata, emergeva, invero, che i periti delle parti non avevano potuto eseguire una indagine tecnica, essendo l'impianto sottoposto a sequestro penale e avevano dichiarato di aver tratto la conclusione del vizio di progettazione dalla perizia redatta dal prof. ing. Pt_5
Si è costituita la terza chiamata con comparsa di costituzione nel CP_3
presente giudizio riassunto, chiedendo in via principale il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e in via subordinata, ove accolta la domanda attorea anche parzialmente, la riduzione della richiesta risarcitoria dell'attrice a quanto
14 giusto ed equo, dichiarandosi la responsabilità esclusiva o comunque prevalente della nella causazione dei danni per cui è causa. Controparte_1
Ha dapprima rappresentato di essere stata chiamata in causa dalla odierna convenuta al fine di essere manlevata dall'eventuale accoglimento della domanda attorea in quanto corresponsabile, unitamente a parte attrice, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c..
Ha dedotto a tal proposito che non vi sono domande formulare nei propri confronti, né dirette né per estensione derivante dalla chiamata in causa dell'esponente ad istanza della convenuta Controparte_1
In fatto ha rappresentato che le opere appaltate dall'attrice erano consistite esclusivamente nel montaggio di un impianto di distillazione, la cui fornitura e progettazione erano di competenza di DI Impianti e che al momento dell'incidente due dei lavoratori deceduti, rispettivamente dipendenti e Aurelia Service srl, erano presenti presso CP_3
lo stabilimento di Lamezia della Società attrice come personale distaccato su richiesta di quest'ultima per effettuare piccole lavorazioni nell'officina dello stabilimento, sotto la direzione della stessa.
Ha dedotto che, dalla lettura della relazione dell'Ing. redatta in sede di indagini nel Per_3
procedimento penale, appare evidente che anche le vittime erano all'oscuro dei rischi dell'intervento per l'assoluta assenza in quella zona di adeguata cartellonistica di rischio esplosione e che in capo al distaccatario erano posti gli obblighi di prevenzione e protezione, ex art. 3 comma 6 del d.lgs. 81/2008, mentre la terza chiamata aveva informato e formato i lavoratori distaccati per i rischi tipici delle mansioni svolte nell'impianto dell' , riguardanti esclusivamente le lavorazioni in officina e Pt_1
sull'impianto di distillazione, luoghi non classificati come a rischio esplosione e in ogni caso non su parti di impianto riguardanti direttamente il processo produttivo.
Ha contestato la quantificazione del danno e la richiesta di danno emergente, già indennizzato dalla compagnia assicurativa dell'attrice.
Nelle memorie conclusionali la terza chiamata ha dedotto che, con sentenze CP_3
pronunciate all'esito del dibattimento dal Tribunale Penale di Lamezia Terme, i Signori
e , nonché le Società che essi rappresentavano all'epoca Controparte_5 CP_6
dei fatti (Aurelia Service s.r.l. e erano stati tutti assolti dalle imputazioni CP_3
15 contestate in relazione al triplice omicidio colposo avvenuto presso lo stabilimento , Pt_1
le motivazioni delle sentenze (nn. 508 e 514 del 2025) non essendo state ancora depositate.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, nonché attraverso CTU.
Quanto alla CTU disposta con ordinanza del 25 ottobre 2021 era stato posto alla CTU ing. il quesito di seguito riportato: Per_4
“Accerti il CTU, sulla base della sola documentazione prodotta dalla parti nel presente giudizio, ivi comprese le perizie già svolte in sede penale, e previa ispezione dei luoghi e dell'impianto industriale, e dopo accurata descrizione delle caratteristiche tecnico/funzionali dell'impianto nei limiti di quanto risulti utile ai fini dell'accertamento richiesto, le possibili cause dell'incidente mortale occorso in data 12 Settembre
2013 evidenziando in particolare, quanto ai possibili eventi eziologicamente collegabili all'evento dannoso,
1) la sussistenza o meno di un errore progettuale e di costruzione dell'impianto, 2) l'esecuzione di modificazioni all'impianto, in data successiva al suo collaudo, rispetto a quanto consegnato dalla convenuta,
3) l'utilizzo di materiale grezzo non rientrante in quello di cui alle pattuizioni contrattuali intercorse tra parte attrice e la convenuta , 4) la presenza di metanolo- precisando in tal caso se Controparte_1
tale presenza fosse 'normale'- nel serbatoi D-503, 5) l'errata lavorazione, in fase immediatamente alla esplosione, da parte dei singoli operatori».
All'udienza del 22 settembre 2022 il Giudice istruttore aveva rilevato che non vi era stata la trasmissione della bozza di perizia inviata ai CTP in data 12 settembre 2022.
In data 28 ottobre 2022 la CTU nominata, ing. aveva depositato la consulenza Per_4
tecnica d'ufficio.
Con ordinanza del 4 gennaio 2023 la CTU nominata, ing. era stata chiamata a Per_4
chiarimenti in ordine all'assenza di metanolo nel serbatoio per cui è causa, tenendo conto delle analisi di laboratorio effettuate su parti dell'impianto-ancorché a distanza temporale dall'esplosione- che, invece, tale presenza avevano accertato.
Con ordinanza del 20 dicembre 2023 veniva revocato l'incarico conferito all'originaria
CTU nominata poiché non erano stati prodotti in atti i chiarimenti richiesti anche con ordinanza del 21 febbraio 2023 e veniva nominato un collegio di esperti composto dal prof. Ing. e dall'ing. esperti in materia di ingegneria Persona_5 Persona_6
degli impianti chimici e chimico-industriali, sottoponendo loro il quesito seguente:
16 “«Accerti il CTU, sulla base della sola documentazione prodotta dalla parti nel presente giudizio, ivi comprese le perizie già svolte in sede penale, e previa ispezione dei luoghi e dell'impianto industriale, e dopo accurata descrizione delle caratteristiche tecnico/funzionali dell'impianto nei limiti di quanto risulti utile ai fini dell'accertamento richiesto, le possibili cause dell'incidente mortale occorso in data 12 Settembre
2013 evidenziando in particolare, quanto ai possibili eventi eziologicamente collegabili all'evento dannoso,
1) la sussistenza o meno di un errore progettuale e di costruzione dell'impianto, 2) l'esecuzione di modificazioni all'impianto, in data successiva al suo collaudo, rispetto a quanto consegnato dalla convenuta,
3) l'utilizzo di materiale grezzo non rientrante in quello di cui alle pattuizioni contrattuali intercorse tra parte attrice e la convenuta , 4) la presenza o meno di metanolo -tenendo conto Controparte_1
delle analisi di laboratorio effettuate su parti dell'impianto, ancorché a distanza temporale dall'esplosione
e precisando in tal caso se tale presenza fosse 'normale'- nel serbatoi D-503, 5) l'errata lavorazione, in fase immediatamente alla esplosione, da parte dei singoli operatori»;”.
Conferito l'incarico all'udienza del 25 gennaio 2024, il Collegio peritale ha depositato la consulenza tecnica d'ufficio in data 28 aprile 2025.
All'udienza del 6 maggio 2025, immediatamente successiva al deposito della consulenza tecnica d'ufficio, parte attrice ha formulato contestazioni e i rilievi critici alle conclusioni e alla ctu.
All'udienza del 18 giugno 2025, fissata al fine di valutare nel contraddittorio delle parti le eventuali correzioni degli errori materiali contenuti nel verbale d'udienza del 6 maggio
2025, oggetto di istanza tanto di parte attrice quanto di parte convenuta, la difesa di parte attrice ha dedotto l'omessa ostensione dei calcoli a supporto delle valutazioni della fase stazionaria, inibendo pertanto la possibilità di controllo ed eccependo la violazione del contraddittorio processuale in sede di perizia.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15 luglio 2025 sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Trattenuta la causa in decisione e finanche scaduti i termini per l'appendice scritta defensionale ex art. 190 c.p.c., parte attrice ha depositato istanza di rimessione della causa sul ruolo in data 12 novembre 2025, con la quale ha rappresentato che in pari data la difesa tecnica della parte era venuta a conoscenza che il Tribunale ordinario di Lamezia Terme
17 aveva depositato la motivazione della sentenza conclusiva del processo penale avente ad oggetto proprio il sinistro del 12 settembre 2013, di cui all'odierno giudizio, che: “ il
Tribunale di Firenze ha un sicuro ed evidente interesse a conoscere le motivazioni di detta sentenza anche per evitare di incorrere in decisioni che potrebbero condurre ad un contrasto di giudicati” e che la rimessione sul ruolo si rendeva necessaria per la produzione di tale sentenza.
In data 19 novembre 2025 la difesa di parte convenuta ha Controparte_1
prodotto nota con la quale ha chiesto il rigetto dell'istanza di parte attrice.
In data 15 dicembre 2025 la difesa di parte attrice ha formulato una seconda istanza di rimessione della causa sul ruolo, rappresentando altresì che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme aveva richiesto il rinvio a giudizio di
[...]
per i noti fatti (sinistro) di cui alla presente causa e instando per la rimessione CP_7
sul ruolo anche al fine della produzione di tale documento.
******
La domanda attorea è infondata e deve essere respinta per i motivi che seguono.
1. Preliminarmente, si evidenzia che non si ravvisano ragioni di necessità di rimessione della presente causa sul ruolo in quanto la decisione del processo penale menzionata nell'istanza del 12 novembre 2025 non si pone in una relazione di pregiudizialità con la presente controversia e l'accertamento svolto nel presente giudizio è inerente alla sussistenza dell'errore progettuale sostenuta dalla tesi attorea, in relazione al quale ha instaurato una azione risarcitoria.
1.1 Milita nel senso dell'insussistenza di pericolo di contrasto tra giudicati anche la considerazione del diverso principio risolutivo del problema epistemologico della causa nei processi civile e penale poiché, come noto, nell'individuazione del nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento di danno, il giudice civile deve applicare il principio della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, valutando congiuntamente le diverse ipotesi astrattamente possibili e individuando quella più verosimile ( Cass. SSUU,
n. 576/2008), diversamente da quanto avviene nel processo penale ove vige il principio della causalità adeguata o comunque dell'elevata probabilità e quasi certezza ( Cass. SSUU,
n. 30328/2002 nota come Sentenza Franzese).
18 1.2 Quanto, poi, alle istanze istruttorie reiterate dalle parti attrice e convenuta, occorre rigettare le istanze reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, risultando sufficiente richiamare le motivazioni dell'ordinanza adottata in data 25 ottobre 2021.
2. Parte attrice ha proposto un'azione risarcitoria ai sensi dell'art. 1669 c.c. sostenendo la tesi che il progetto e la costruzione dell'impianto industriale ad opera di parte convenuta fosse stato contraddistinto da un errore che aveva provocato la presenza del metanolo nelle apparecchiature D701-17 e D503 in concentrazioni estremamente elevate, nonché da carenza progettuale riguardante il sistema di raffreddamento e che questi erano stati gli antecedenti causali dell'evento del 12 settembre 2013.
2.1 Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha ricondotto la previsione dell'art. 1669
c.c. ad un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 c.c., e ha altresì chiarito che, ove ne non ricorrano in concreto le condizioni per l' applicazione, trova applicazione l'art. 2043 c.c., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato nella previsione speciale, atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c. ( Cass. SU n. 2284/2014).
2.2 Venendo al caso che ci occupa, la qualificazione giuridica dell'azione attorea appare operazione superflua, poiché nella presente controversia non è emerso dall'istruttoria di causa, in particolare dalle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio elaborata dal
Collegio peritale, l'errore progettuale e di costruzione dell'impianto ad opera della società convenuta che abbia avuto un'incidenza causale nella produzione del sinistro occorso in data 12 settembre 2013.
3. Si aderisce, invero, integralmente alle conclusioni cui perviene la consulenza tecnica d'ufficio rassegnata nel presente procedimento ad opera del Collegio peritale composto dal prof. ing. e dall'ing. con motivazione estremamente convincente e Per_5 Per_6
pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato ai rilievi critici delle parti, dalla quale non si ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico privo di vizi, condotto in modo oltremodo accurato e in continua aderenza ai documenti agli atti.
3.1 Come noto, ove il giudice riconosca convincenti le conclusioni del CTU, lo stesso non è tenuto a spiegare in modo analitico le ragioni del suo convincimento, in quanto
19 l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione della specifica fonte dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano implicitamente rigettate, e dunque non si incorre in vizio di motivazione allorquando si recepiscano per relationem i passi salienti e le conclusioni della CTU, laddove gli stessi abbiano già replicato e confutato in negativo o positivo le osservazioni contrare o adesive dei CTP (Cass. 1815/2015).
4. Come già anticipato, parte attrice si è limitata a formulare contestazioni e rilievi critici mossi alla consulenza tecnica d'ufficio all'udienza del 6 maggio 2025, prima difesa successiva al deposito della ctu.
Ha dedotto la violazione del contraddittorio nell'istanza del 26 maggio 2025 nella misura in cui i CCTTUU non avevano reso disponibile ai ctp il foglio di calcolo con il quale sono state svolte le valutazioni da parte degli stessi di cui al capitolo 4 della bozza di relazione e, secondo la prospettazione attorea, ciò avrebbe violato il contraddittorio e determinato la nullità sostanziale della perizia.
Parte attrice ha eccepito, poi, la violazione del contraddittorio della ctu e/o del procedimento peritale in sede di udienza del 18 giugno 2025 e ha sollevato numerose censure di violazione del contraddittorio in sede di memorie conclusionali.
4.1 Le eccezioni di nullità relativa del procedimento peritale e della ctu per violazione del contraddittorio successivamente proposte all'udienza del 6 maggio 2025 sono state tardivamente coltivate dalla parte attrice ai sensi dell'art. 157 c.p.c. (Cass. SU 3086 e
6500/2022).
4.2. Inoltre, né nel corso della prima udienza successiva al deposito dell'elaborato peritale tenutasi il 6 maggio 2025 né in sede di istanza del 26 maggio 2025, né in quella tenuta in data 18 giugno 2025 parte attrice aveva sollevato eccezioni in relazione al provvedimento di autorizzazione della proroga adottato in data 7 febbraio 2025.
5. Preme, però, sottolineare, quanto al metodo utilizzato nel corso delle operazioni peritali, come il Collegio peritale abbia svolto gli incontri con le parti e i loro ctp, predisponendo apposita presentazione contenente l'oggetto dei lavori dell'incontro e permettendo il deposito di eventuali osservazioni e di materiale di supporto ad opera dei
20 ctp, nonché abbia effettuato due sopralluoghi sul sito dell'impianto in data 18 ottobre 2024
e 27 novembre 2024, sempre in contraddittorio con le parti del presente giudizio.
5.1 L'intero iter delle operazioni peritali è stato connotato da un contraddittorio esercitato in senso sostanziale e un dialogo continuo con le parti e i loro ctp, i quali hanno avuto sempre modo di formulare osservazioni critiche in occasione di ogni incontro tenutosi con il Collegio peritale, il quale ha, pertanto, costruito la soluzione ai quesiti peritali in forma partecipata e ha tenuto costantemente in considerazione le osservazioni svolte dei ctp, anche in sede di elaborato finale, pur rimanendo solo i componenti del
Collegio peritale gli Ausiliari di Giustizia la cui attività è prestata in funzione del superiore interesse della Giustizia.
5.2 A tal proposito, si osserva come il Collegio peritale in occasione del quinto incontro tenuto in data 16 dicembre 2025, alla presenza delle parti e dei ctp delle parti, come da verbale di incontro in atti, avesse individuato, quali decisive risultanze emerse dall'attività peritale, gli effetti del collegamento dell'impianto di distillazione al circuito dell'acqua di raffreddamento originale dell'impianto di convenuta e in particolare gli effetti perturbativi che aveva comportato anche sull'impianto stesso. Tant'è che i ctp di parte attrice avevano sin da allora formulato osservazioni datate 31 dicembre 2024 a firma della professoressa in relazione a tale campo di indagine. Per_7
5.3 Le contestazioni e i rilievi critici operati da parte attrice in tutti gli scritti successivi alla prima difesa utile costituiscono, invece, argomentazioni difensive tese a minare l'attendibilità e la valutazione delle risultanze della c.t.u. e volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (Cass. 5624/2022).
6. Quanto all'anomala presenza di metanolo nel serbatoio D503 -che secondo la tesi attorea era determinata dalla linea 70140-5M-2S6-S60, ovvero dalla linea deputata a convogliare la fase condensata prodotta dal condensatore E701-26 sulla scorta delle perizie a firma di e periti nominati dalla Procura della Repubblica di Lamezia Pt_5 Per_1
Terme nel corso delle indagini preliminari - il Collegio peritale ha accertato quanto segue:
“ La presenza del Metanolo in concentrazioni così alte può essere quindi ricondotta o ad un errore progettuale o a condizioni di funzionamento anomalo dell'impianto.
21 Infatti, lo stesso CT del PM, pur attribuendo la causa ad un errore progettuale, individua una concausa nelle condizioni di funzionamento dell'impianto lontano da quelle a regime del processo.
Dall'analisi svolta, si ritiene che la sola presenza della tubazione di collegamento, deputata a convogliare la fase condensata prodotta nel condensatore E 701-26 non possa rappresentare la sola causa di un afflusso abnorme di metanolo nel serbatoio D503.
Infatti, l'impianto di Biodiesel, progettato da prevedeva adeguati sistemi di protezione e di CP_1
blocco del processo in caso di deviazione delle condizioni operative che avrebbero prevenuto il trasferimento di ingenti quantitativi di metanolo attraverso la tubazione individuata dal CT del PM.
Inoltre, va ricordato che, dai dati di progetto, il decantatore avrebbe dovuto raccogliere gli acidi grassi provenienti dall'area transesterificazione, per il 92% derivanti dalla raffinazione fisica degli oli vegetali, e solo per il restante 8% dall'impianto di Biodiesel.
Ciò è rappresentato dai dati di processo forniti da e rappresentati nella figura: Doc. Controparte_1
5 di parte relativa all'Uso del serbatoio D503. CP_1
Fig.7-5 – Doc. 5 di parte CP_1
22 Assumendo un valore medio di acidità gli acidi grassi di tipo A proveniente dalla raffineria entranti nel D503 sarebbero stati 7200 kg/giorno,contenenti una quantità minima di metanolo <0,08% perché proviene da processo strippaggio con vapore degli oli e grassi, la quantità massima di metanolo entrante sarebbe stato
5,76 kg/giorno, sempre in condizioni di progetto gli acidi grassi di tipo B sarebbero stati 600 kg/giorno e il metanolo entrante 6 kg/giorno.
Ora ammettendo che la concentrazione del metanolo rilevata nel D503 sia 18% sempre su base giorno avremo entranti nel serbatoio 1400 kg/giorno di metanolo.
Assumendo che esso provenga solamente dalla corrente B a causa dell'errore progettuale anche se fosse per assurdo composta al 100% metanolo non si arriverebbe che a una concentrazione del 7,7%.
Pertanto, oltre ad avere una completa inefficienza del separatore fiorentino la parte restante dovrebbe provenire anche dalla corrente A, per la quale non è stato riscontrato alcun errore progettuale da parte del CT del PM, e avere una concentrazione del 11 %.
Questa considerazione ovviamente non realistica, porta a considerare il fatto che il problema della mancata condensazione del metanolo sia da attribuire non all'errore progettuale segnalato dal Prof. bensì ad un malfunzionamento Pt_5
generalizzato dell'impianto dovuto al fatto che esso stesse funzionando in condizioni lontane dall'assetto di funzionamento come da progetto.
La causa di questo, interessando l'inefficienza delle apparecchiature di condensazione del metanolo può essere attribuita al malfunzionamento del circuito di raffreddamento, ovvero all'interferenza delle pendolazioni generate dai transitori, già discusse al Capitolo 4.
23 Quindi, per conseguire l'effetto di un tale accumulo di nel serbatoio D503 si sarebbe dovuta Pt_7
accompagnare al guasto del sistema di raffreddamento anche il fallimento di alcuni sistemi di protezione e allarme o by pass setting del sistema di controllo, oltre che ai mancati controlli e la modifica.
Infatti, anche i due CT del PM ritengono che esista una concausa all'accumulo di tale sostanza nel separatore D701-17, consistente nell'inefficacia della batteria di condensatori a corredo dell'impianto.
Poiché come concausa si considera una inefficacia dei condensatori, non si può non trascurare, ai fini del problema riscontrato, l'effetto che la modifica dell'impianto di raffreddamento, provocata dal collegamento dell'impianto abbia indotto dei transitori nel circuito di raffreddamento che Parte_2
avrebbero ridotto la capacità di scambio termico del sistema di raffreddamento.
Tuttavia, tale malfunzionamento avrebbe dovuto provocare l'intervento di allarmi del sistema di controllo o alterazioni dei parametri di funzionamento rilevabili con i controlli periodici delle temperature dei condensatori.
In conclusione, quella che il Prof. considera una concausa è invece da Pt_5
considerarsi la causa della concentrazione anomala di metanolo.
Non si può quindi escludere che i parametri di controlli di processo siano stati modificati per evitare i blocchi automatici del sistema durante i transitori. Non è stato tuttavia possibile verificare se fossero stati modificati i parametri di controllo dato il tempo trascorso, né nella perizia del CT del PM prof. Pt_5
risulta fatta una verifica in tal senso, né è stato consentita l'acquisizione della perizia informatica all'interno di questo procedimento;
pertanto, gli scriventi non possono esprimersi su tale aspetto.
Infine, seppur sia possibile che la frequenza dei controlli di qualità del contenuto del D503 non fosse stata rispettata, appare inverosimile che mai siano state eseguite analisi sugli acidi grassi che erano destinati all'esterno dello stabilimento o al reimpiego nel processo, ciò avrebbe rappresentato una grave negligenza da parte dei gestori dell'impianto.
Pertanto, si ritiene che sia più probabile che la presenza di metanolo ad alte concentrazioni sia dovuta più ad un malfunzionamento dell'impianto nelle fasi di lavorazione precedenti l'incidente che a un errore di progettazione”( pagg. 97 e ss. ctu).
24 6.1 Non incorre in vizio logico il Collegio laddove ha statuito, alle pagg 97 e 140 della perizia, che: “la sola presenza della tubazione di collegamento, deputata a convogliare la fase condensata prodotta nel condensatore E 701-26 non possa rappresentare la SOLA causa di un afflusso abnorme di metanolo”, ma è argomento atto a confutare la tesi sostenuta dai periti e Pt_5 Per_1
rappresentata in principio e abbandonata nel prosieguo dei lavori e della ctu, sulla scorta di calcoli e simulazioni, il Collegio arrivando, infine, ad escludere che possa essersi trattato di concausa dell'anomala presenza del metanolo nel serbatoio D503.
Si legga sul punto il Collegio peritale in relazione alla consulenza del prof. : “nella Pt_5
risposta ai quesiti non tiene in alcun conto della realizzazione successiva, da parte di DI Impianti, di un'ulteriore unità di distillazione che comunque grava sul circuito di raffreddamento avendo inserito una ulteriore utenza nel circuito, alterando così l'equilibrio insito nella scelta impiantistica di un CP_1
approfondimento su questo tema sarebbe stato doveroso a parere degli scriventi” ( pag. 35 ctu). Si richiamano, altresì, analoghe considerazioni svolte in relazione alla perizia a firma dell'ing.
( pagg. 35 e 36 ctu). Per_1
6.2 Il Collegio peritale ha invece individuato la causa dell'inefficienza delle apparecchiature di condensazione del metanolo nel malfunzionamento del circuito di raffreddamento avutosi con l'installazione successiva dell'impianto di distillazione
DI- avvenuta nel luglio del 2013 come emerge in atti, due mesi prima dell'incidente mortale - ovvero all'interferenza delle pendolazioni generate dai transitori di cui il Collegio ha trattato diffusamente nel paragrafo 4 della consulenza tecnica d'ufficio, qui integralmente richiamato.
In particolare, sulla scorta delle simulazioni effettuate in forza dei dati acquisiti agli atti, il Collegio ha accertato quanto segue: “In effetti, nel nostro caso ci troviamo di fronte a un sistema misto a regolazione passiva in cui sono presenti elementi con sistemi di controllo attivo delle portate
In linea di principio, il sistema misto che combina elementi di regolazione passiva con sistemi di controllo attivo delle portate è non solo possibile, ma spesso desiderabile in molte applicazioni idrauliche complesse.
Tuttavia, esso deve essere realizzato in maniera oculata al fine di non introdurre perturbazioni all'equilibrio delle perdite di carico per i circuiti con rami in parallelo come quello esistente nell'impianto in oggetto.
25 Pertanto, durante la fase dinamica di apertura e chiusura delle valvole, il cambio dei flussi potrebbe generare effetti perturbativi su tutto il circuito in quanto le perturbazioni indotte nel transitorio potrebbero non aver permesso la corretta azione dei sistemi di allarme e protezione predisposti dai progettisti di CP_1
I CTP di Andreotti, con nota del 19-3-24, ritengono che tale perturbazione avvenga anche per il funzionamento in condizioni stazionarie.
Tuttavia, non avendo disponibili i dati relativi agli allarmi e al settaggio dei sistemi di controllo, non acquisiti dal CT del PM o comunque non agli atti, non è possibile per gli scriventi determinare elementi quantitativi su questa problematica”( pagina 67 della ctu).
6.3 In ordine alle conseguenze derivanti dall'installazione dell'impianto di distillazione
DI in epoca successiva al collaudo dell'impianto il Collegio Controparte_1
peritale ha accertato: “ Innanzitutto, le simulazioni effettuate verificano la robustezza del sistema di raffreddamento realizzato per l'impianto originario da nelle condizioni di lavoro standard, oltre CP_1
che l'efficacia del sovradimensionamento, che può essere stimato nel 35% in più, in termini di portata
d'acqua.
Per quanto riguarda l'allacciamento dell'impianto al circuito originario, si può affermare Parte_2
che, in considerazione del carico relativamente basso, Q=75 m3/hr, in condizioni di stato stazionario, può essere agevolmente smaltito dal sistema di raffreddamento.
Tale verifica è ottenuta anche per portate più elevate, sempre in condizioni di stato stazionario fino a circa il doppio della portata circolante nell'AN Dal punto di vista generale, va osservato Parte_2
che nel secondo caso occorre modificare i valori di apertura delle valvole collegate con i due rami 4 e 5 delle utenze mentre tale condizione non è necessaria per le utenze in quanto esse adottano Parte_2 CP_1
prevalentemente un sistema passivo di controllo delle portate.
26 Ciò evidentemente provoca un transitorio che può indurre perturbazioni sulla distribuzione dei flussi fin quando non si raggiunge un nuovo stato stazionario.
Un altro possibile problema è dovuto al fatto che il circuito di raffreddamento di si basa CP_1
principalmente su un controllo principalmente passivo delle portate, mentre l'impianto utilizza Parte_2
un sistema di controllo delle portate basato principalmente su valvole di regolazione a chiusura variabile.
Sebbene sia lecito e in molti casi reali utilizzato un sistema misto di regolazione basato su sistemi passivi uniti a organi di regolazione automatica attivi, il non corretto dimensionamento delle parti potrebbe indurre situazioni di instabilità nella distribuzione dei flussi nei singoli rami del circuito.
Ciò potrebbe creare un conflitto tra i due sistemi durante i transitori che può indurre perturbazioni sulla distribuzione dei flussi fin quando non si raggiunge un nuovo stato stazionario.
Questo punto avrebbe dovuto essere approfondito in fase di procedimento penale perché il Prof. Pt_5
afferma che “l'impianto funzionava in condizioni lontane dall'assetto normale di funzionamento”, sebbene ritenuta solo una concausa dell'incidente.
Quindi, il CT del PM individua un problema, ma non lo approfondisce adeguatamente.
Peraltro, avrebbe avuto accesso ai dati del sistema di controllo, che sarebbero stati acquisiti e sottoposti
a perizia informatica, ma non resi accessibili agli scriventi.
In definitiva, durante la fase dinamica di apertura e chiusura delle valvole, il cambio dei flussi può generare effetti perturbativi su tutto il circuito.
L'entità di tali perturbazioni potrebbe essere identificata solo con un modello dinamico molto complesso che esula dall'ambito dell'incarico di consulenza e che comunque richiederebbe informazioni di dettaglio inerenti al circuito e un lungo tempo, oltre a costi elevati per il suo sviluppo e validazione.
Tuttavia, queste considerazioni devono essere tenute in debito conto almeno da un punto di vista di principio nell'esame complessivo del funzionamento dell'impianto.
Inoltre, si ritiene che avrebbe dovuto comunicare la modifica d'impianto ad al fine Pt_1 CP_1
di risolvere insieme le eventuali problematiche generate dell'allacciamento dell'AN DI al
27 circuito di raffreddamento realizzato da o ancor meglio adottando soluzioni impiantistiche come CP_1
il disaccoppiamento dei due circuiti idraulici che avrebbe risolto alla radice il problema.
In conclusione, si ritiene che l'effetto dei regimi transitori di funzionamento abbia generato forti pendolazioni nel sistema di raffreddamento che hanno portato
l'impianto a funzionare lontano dalle condizioni di funzionamento a regime del processo” (pagg. 142-143 della consulenza tecnica d'ufficio).
6.4 Si richiama qui integralmente l'analitica ricostruzione della dinamica dell'incidente, come ricostruita del Collegio peritale sub paragrafo 7 della CTU in atti.
6.5 Quanto ai rilievi critici alla CTU operati da parte attrice, secondo cui il Collegio presume dalla cd. fase transitoria -quale presupposto indimostrato- le presunte perturbazioni quale fatto altrettanto ignoto, si richiama la simulazione di cui alla Tabella
9-4 a pagina 64 della consulenza tecnica d'ufficio, nonché le puntuali e analitiche controdeduzioni alle osservazioni dei ctp di parte attrice, in particolare alle pagine 3-7
(allegato 18 prodotto unitamente alla ctu del Collegio peritale).
6.6 Quanto al rilievo critico dell'omessa ostensione del foglio di calcolo di cui alle tabelle
9-4 di pag. 65 e 66 della perizia, il foglio di calcolo è solo uno strumento attraverso cui viene effettuata un'operazione matematica complessa, ma i dati sulla scorta dei quali il
Collegio peritale aveva svolto le simulazioni era acquisiti agli atti e forniti dalle parti stesse.
Gli stessi ctp di avevano contestato l'esito dell'operazione del calcolo per la perdita Pt_1
di carico totale nel corso delle oopp, in particolare nelle osservazioni del 19 gennaio 2025
e gli stessi CCTTUU avevano proceduto a tener conto dell'aggiornamento in sede di elaborato peritale. Da ciò deriva che l'opera del Collegio peritale era passibile di controllo.
Si tenga altresì presente che la versione definitiva dell'elaborato peritale contiene una appendice dedicata interamente al “calcolo perdite di carico tubazioni”, che esplicita i criteri e i conteggi che sono alla base delle conclusioni raggiunte dal collegio peritale.
6.7 Quanto al modello dinamico, ferma la tardività della eccepita violazione dell'art. 92 disp. att. c.c., il Collegio peritale aveva avuto modo di specificare nella stessa bozza di perizia che era sufficiente il modello semplificato adottato e che : “L'entità effettiva di tali perturbazioni potrebbe essere identificata solo con un modello dinamico molto complesso che esula
28 dall'ambito dell'incarico di consulenza e che comunque richiederebbe informazioni di dettaglio inerenti il circuito e un lungo tempo, oltre a costi elevati per il suo sviluppo e validazione” (pag. 70 ctu).
6.8 Infine, le analisi di laboratorio di cui alla perizia redatta in sede di indagini penali a firma dell'ing.prof. sono state compiutamente esaminate dal Collegio peritale, Pt_5
richiamandosi a tal fine, senza pretesa di completezza: pagina 85 laddove si legge:
“Nell'ambito delle attività del CT del PM prof. è stata condotta una campagna di repertazione Pt_5
dei fluidi di processo in varie sezioni dell'impianto e sottoposti ad analisi chimica. In particolare, le analisi effettuate, sul reperto prelevato nella parte di im-pianto (reperto N° 14LA01794) ritenuto rappresentativo del contenuto del serbatoio D503, hanno dato evidenza della presenza di nella Pt_7
misura del 18,9% in peso disciolto nella miscela di acidi grassi (69,8%) e glicerolo (2,1%)”;il paragrafo
7.1.4 , in particolare pagina 126 e ss. laddove il Collegio peritale procede al calcolo della concentrazione di metanolo in relazione al volume del silo e a verificare se l'esplosione del serbatoio D503 fosse stata generata dalla formazione al suo interno di una miscela esplosiva di metanolo;
pagina 139, penultimo capoverso.
6.9 I rilievi critici di parte attrice non hanno la forza di inficiare il metodo scientifico utilizzato, lo svolgimento delle oopp nel pieno contraddittorio tra le parti e il percorso tecnico-argomentativo seguito dal Collegio peritale con le relative conclusioni.
6.10 Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, la domanda attorea è infondata e non può trovare accoglimento.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, avuto riguardo, per lo scaglione di riferimento valori medi, al valore della domanda giudiziale di parte attrice e applicato l'incremento percentuale del 10% previsto dall'art. 6 del DM citato in relazione ai vari passaggi di scaglione (Cass. civ. Sez. I Ord., 21/12/2023, n. 35665).
7.1 Per il principio di causalità, che unitamente al principio di soccombenza regola il riparto delle spese di lite, le spese dei terzi chiamati devono gravare su parte attrice, in quanto, nonostante e siano stati chiamati in causa dalla Controparte_2 CP_3
convenuta, tale iniziativa è derivata dalla necessità di difendersi dalla domanda avversaria
(Cass. n. 10364/2023; Cass. n. 18710/2021; Cass. n. 31889/2019; Cass. n. 23123/2019).
29 7.2 Per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
RESPINGE ogni domanda attorea;
CONDANNA parte attrice alla rifusione delle spese legali del presente Parte_1
giudizio a parte convenuta che si liquidano Controparte_1
complessivamente in € 39.780,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, ed esborsi;
CONDANNA parte attrice alla rifusione delle spese legali del presente Parte_1
giudizio ai terzi chiamati he si liquidano Controparte_2 CP_3
complessivamente, per ciascuna parte processuale, in € 39.780,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU e pertanto Parte_1
condanna la stessa a rimborsare in favore di parte convenuta Controparte_1
dei terzi chiamati uanto pagato
[...] Controparte_2 CP_3
a tale titolo.
Firenze, 24/12/2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non riprodotto l'indirizzo di domicilio del teste indicato 2 V. nota 1 3 V. nota 1 4 V. nota 1 3