Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01991/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03467/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3467 del 2025, proposto da
CO GA, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
per la parte d’interesse alla sent. n. 5829/2023, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Terza Sezione, il 26 ottobre 2023, e pubblicata in pari data, in esito al giudizio iscritto con R.G. n. 01759/2020, fra IN EN contro il Comune di Torre del Greco.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il dott. EL IA RI, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO quanto esposto nel ricorso introduttivo, notificato a mezzo PEC in data 24 giugno 2025, e depositato l’8 luglio successivo;
RILEVATO che il presente giudizio è incentrato sulla domanda di esecuzione, per la parte d’interesse (ovvero per ottenere il pagamento delle sole riconosciute spese giudiziali), del giudicato formatosi sulla sentenza n° 5829/2023, emessa da questo TAR in data 26.10.2023 in esito al giudizio RG n. 01759/2020, con cui – accolto il ricorso proposto da tale IN EN – l’intimato Comune di Torre del Greco è stato condannato “ alla refusione delle spese di lite… [liquidate] …in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario della ricorrente ” [ovvero l’avvocato CO GA, odierno ricorrente];
RILEVATO che il Comune di Torre del Greco non si è costituito, ancorché ritualmente intimato;
RITENUTO che il difensore antistatario è titolare per ciò solo di autonomo titolo di credito, distinto rispetto alla posizione del proprio assistito (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 27041 del 12.11.2008; n. 21070 dell’1.10.2009);
CONSIDERATO che il ricorrente difensore, con memoria del 27.11.2025, ha riconosciuto l’avvenuto, ancorché tardivo (poiché sopravvenuto nelle more del giudizio, in data 17.10.2025), adempimento al disposto in tema di spese giudiziali della sentenza azionata, tuttavia insistendo per la condanna di controparte al pagamento delle spese ed onorari di lite, anche in ragione del principio della soccombenza virtuale;
CONSIDERATO che, in applicazione dell’art. 34 co. 5 codice processo amm.vo, può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, risultando, sulla base dell’elemento probatorio documentale prodotto in giudizio (una PEC di riscontro al ricevuto bonifico di euro 3.211,82, inviata in data 17.10.2025 al Comune di Torre del Greco dall’odierno ricorrente), nonché dell’avvenuto pagamento della citata somma riconosciuto dal ricorrente, pienamente soddisfatta la pretesa sostanziale avanzata in questa sede (focalizzata appunto su un credito quantificato in euro 3.211,82 in un atto di precetto del 10.4.2025);
CONSIDERATO, in virtù del canone della soccombenza virtuale, di dover porre le spese del presente giudizio a carico dell’intimato Comune di Torre del Greco (destinatario del capo di condanna contenuto nell’azionata sentenza n. 01759/2023 di questo Tribunale, cui è stato dato tardivo adempimento, solo dopo la proposizione di questo giudizio), in misura che tenga conto comunque dell’intervenuto spontaneo adempimento, nonché della natura della controversia;
CONSIDERATO, a quest’ultimo proposito, che il Collegio condivide la giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Campania, sez. VII, sent. 5097 del 28.10.2019; sez. VIII, sent. 3677 del 5.6.2018; 3977 del 19.7.2019), ai sensi della quale, “ in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, oltre che gli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094).
Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, nonché alle spese relative ad atti accessori aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87).
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268) ”, per cui, dunque, tra le spese di lite liquidate in dispositivo per il presente giudizio rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese, i diritti e gli onorari relativi ad atti successivi alla sentenza e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato, non ricomprese in detta quantificazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, il Comune di Torre del Greco al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidandole nella misura complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00), di cui euro 50,00 (cinquanta/00) per presumibili esborsi, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IA RI, Presidente, Estensore
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Valeria Ianniello, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL IA RI |
IL SEGRETARIO