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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/03/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati
Dott. ssa LISA MICOCHERO presidente
Dott. ssa SILVIA BARISON giudice rel.
Dott. MATTEO DEL VESCO giudice
Dott. Agr. RENATO COLLELLI esperto
Geom. esperto Parte_1
nella causa n. r.g. 18746/2024 promossa da
Parte_2
[...]
Con l'avv. ROBERTA BRUSEGAN e l'avv. KATIA MARETTO
ricorrente contro
Controparte_1
Contumace
convenuto ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente
SENTENZA
Con atto dep. 25.9.2024 la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto, in contraddittorio con il convenuto specificato ibidem, convalidarsene l'intimato sfratto per morosità dal terreno e annesso immobile siti in
Mira – meglio specificati in atti – con emissione del decreto ingiuntivo
1 immediatamente esecutivo per il pagamento dei canoni scaduti, nella misura di cui al ricorso;
vinte le spese. Per l'ipotesi di opposizione av- versaria, il ricorrente chiedeva emettersi ordinanza di rilascio imme- diato.
Il convenuto, pur ritualmente citato, non si costituiva e veniva dichia- rato contumace.
All'udienza del 12 febbraio 2025 la difesa attorea insisteva nelle prese conclusioni, riformulandole nel quantum essendo la morosità nel frat- tempo ascesa ad € 76.859,92 ed il Tribunale, previa camera di consiglio, pronunciava come da dispositivo, dandone lettura in udienza e riser- vando la motivazione.
*
Premessa in rito l'applicabilità dell'art. 11 d.lgs. 150/2011 e dunque del rito lavoro, non applicandosi ratione materiae lo speciale procedimento previsto per le locazioni abitative e commerciali;
ritenuta la procedibi- lità della domanda per documentato esperimento del tentativo obbli- gatorio di conciliazione Parte_3
(doc. 15 ric.) – nel merito la domanda attorea è fondata e va
[...]
accolta.
In diritto va ricordato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il rela- tivo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circo- stanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore con- venuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui
2 pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. in part. C. Cass.
SS.UU. Civ. 13533/2001 e successivamente e pluribus C. Cass. civ. sez.
III, sent. 18/02/2020, n. 3996).
Nella specie parte ricorrente ha provato il titolo del proprio credito, costituito dal contratto stipulato tra le odierne parti in data 1.7.2018
(all. 1 ric.). Posto che esso non è stato sostituito dall'accordo raggiunto davanti all'AVEPA con espressa indicazione della sua efficacia non no- vativa (all. 15 ric.) e considerato che anche quest'ultimo accordo è ri- masto inadempiuto, risolvendosi ipso iure come previsto dalla corri- spondente clausola richiamata dalla ricorrente odierna (loc. ult. cit. ter- zultimo paragrafo), si deve ritenere che sia stato provato dal ricorrente il titolo dell'obbligazione azionata, costituito dal contratto d.d.
1.7.2018.
Esso era soggetto ad una durata di tre anni – anch'essa validamente stipulata, in deroga a quella legale di quindici (art. 1 l. 203/1982) – con l'assistenza delle rispettive associazioni di categoria.
Alla data della scadenza naturale il resistente odierno, già inadempiente dei canoni tempo per tempo dovuto (docc. 2 ss. ric.), è rimasto nel fondo sine titulo determinando in danno della proprietà una perdita di
€ 76.859,92 comprensivi del mancato rimborso del prezzo della forni- tura idrica, pure contrattualmente dovuto dall'affittuario.
In difetto di prova contraria – da parte del convenuto, rimasto contu- mace – di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del debito azio- nato ex adverso, la domanda attorea di risoluzione del contratto è per- tanto da ritenersi fondata e meritevole di accoglimento, considerata la
3 “non scarsa importanza” ex art. 1455 c.c. dell'inadempimento de quo.
Il sig. , infatti, fin dall'inizio del rapporto ha omesso il paga- CP_1
mento dei canoni, come si evince dalle numerose lettere di sollecito
(docc. 2 – 11 ric.).
Fu peraltro lo stesso affittuario che davanti alla commissione Pt_3
si riconobbe debitore dei canoni (a quel tempo) scaduti e non pagati
(doc. 15 ric.) e del prezzo della fornitura idrica – per complessivi all'epoca € 67.818,25.
*
Parte ricorrente ha inoltre diritto al risarcimento dei danni sub specie di pagamento della somma corrispondente ai canoni non percepiti sia nel periodo corrispondente alla vigenza del contratto, che successiva- mente quando, nonostante la sopravvenuta scadenza del termine ap- postovi – e senza possibilità di rinnovo tacito (doc. 1 ric.) – egli ha continuato ad occuparlo di fatto. A tali somme vanno aggiunte quelle dovute per la fornitura idrica che pure – a termini di contratto – sa- rebbe stato l'affittuario a dover rimborsare alla controparte, intestataria dell'utenza.
Pronunciata dunque la risoluzione del contratto dell'1.7.2018, parte convenuta va condannata alla restituzione del terreno e dell'immobile in contesa ed al risarcimento del mancato guadagno avversario, nella misura quantificata in udienza, oltre interessi legali dalla presente do- manda al saldo.
Le spese legali, liquidate come da dispositivo sui valori medi dei
DD.MM. 55/2014 e 147/22 tenuto conto del valore della causa e
4 dell'attività svolta, vanno poste a carico del convenuto soccombente
(art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta,
1) dichiara la risoluzione del contratto concluso tra le parti in data
1.7.2018 per grave inadempimento del conduttore;
2) ordina a l'immediata restituzione del Controparte_1
terreno e dell'immobile, con relative pertinenze, che ne formano oggetto;
3) condanna al pagamento, in favore Controparte_1
dell'attrice e per i titoli di cui in motivazione, di € 76.859,92 oltre interessi legali fino al saldo effettivo;
4) condanna alla refusione delle spese le- Controparte_1
gali, che liquida in € 2552,00 per la fase di studio della
contro
- versia, € 1628,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2835,00 per la fase istruttoria ed € 2127,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15% ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Motivazione a sessanta giorni.
Così deciso il 12 febbraio 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Silvia Barison dott. Lisa Micochero
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