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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/04/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
Oggi 02/04/2025, innanzi al Giudice dott. Riccardo Massera, sono comparsi:
Per 'avv. Marina Cenciotti in sostituzione dell'avv. COLLA GIOVANNI;
Parte_1
Per il nessuno è comparso. Controparte_1
L'avv. Cenciotti precisale conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti. il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito, dato atto che non sono presenti le parti, ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. pronuncia, dandone lettura, la seguente
S E N T E N Z A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4656 dell'anno 2023, promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNI COLLA;
- Appellante - contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
- Appellato -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 285/2023 del 6.2.2023 il Giudice di Pace di Velletri ha respinto l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 21/2021 emessa Parte_1 dal il 28.6.2021 per l'importo di 2.081,61 €, osservando che l'ordinanza Controparte_1 ingiunzione fa riferimento al verbale di accertamento del 21.7.2017; che lo stesso ricorrente ha prodotto copia del verbale, da cui risulta che questo era stato a lui notificato il 24.7.2017 mediante consegna del plico a mani del nonno;
che in mancanza di opposizione il verbale è divenuto esecutivo e pertanto le doglianze di cui al ricorso non sono più proponibili.
2. ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza, non notificata, insistendo Parte_1 per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
2.1. Il non si è costituito nonostante rituale notifica del ricorso e del Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza, e deve quindi essere dichiarato contumace.
3. I motivi di appello possono essere riassunti come segue.
Pag. 1 di 4 3.1. Il Giudice di Pace ha erroneamente ritenuto definitivo il verbale di accertamento presupposto all'ordinanza ingiunzione sul presupposto della sua mancata impugnazione. Tale assunto è viziato in quanto il verbale di accertamento, riguardando violazioni diverse dalle infrazioni al Codice della Strada, non era autonomamente impugnabile, come confermato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 16/2007), e in ogni caso non è mai stato ritualmente notificato all'appellante.
3.2. Il Giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi nel merito nonostante le deduzioni dell'opponente. La violazione contestata riguarda un immobile sito in Via Astura n. 11, proprietà di e mentre l'appellante è proprietario e residente Per_1 Persona_2 nell'immobile adiacente in Via Astura n. 9 ed è quindi estraneo alla violazione.
3.3. L'ordinanza ingiunzione difetta di adeguata motivazione, limitandosi a richiamare per relationem un verbale di accertamento non notificato, con violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 17 L. 689/1981. In particolare, non è specificato in cosa consista la violazione, né è precisato quale sia il contenuto della norma che si assume violata, indicata come «articolo 38 della R.L.»; non sono specificati i riferimenti all'Ordinanza n. 54/2017; non sono indicati i criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria di € 2.081,69; non sono correttamente indicati gli strumenti di tutela a disposizione del destinatario.
3.4. L'ordinanza ingiunzione è stata emessa oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione previsto dall'art. 14 L. 689/1981. La presunta violazione sarebbe stata accertata il 12.07.2017, mentre l'ordinanza ingiunzione è stata notificata solo il 31.7.2021, più di quattro anni dopo, senza che sussistessero elementi tali da giustificare un ampliamento così considerevole del procedimento amministrativo.
3.5. La sanzione è stata irrogata all'appellante a titolo di responsabile in solido in assenza di qualsiasi sua legittimazione passiva, non essendo egli proprietario dell'immobile ove sarebbe stata accertata la violazione.
4. Il primo motivo è fondato, per le ragioni indicate dall'appellante.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà
l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di
Pag. 2 di 4 opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981» (Cass. Sez. U., 04/01/2007, n. 16,
Rv. 594112 – 01; nello stesso senso v., più di recente, Cass Sez. 2, n. 9764 del 26/05/2020).
Nel caso in esame la violazione consiste nel mancato rispetto di un'ordinanza in materia di prevenzione incendi, e dunque il verbale di accertamento non era autonomamente impugnabile.
5. Nel merito, l'opposizione è fondata.
Nel verbale di accertamento si dà atto della violazione di un non meglio precisato art. 38
«R.L.» per effetto del mancato svolgimento dell'attività di prevenzione di incendi con riferimento al terreno in , via Astura n. 11, distinto in catasto al foglio 20, particella CP_1
78.
Né nel verbale né tanto meno nella successiva ordinanza ingiunzione si dà conto del motivo per cui la violazione sia stata contestata all'odierno appellante (nel verbale indicato come
«responsabile in solido» senza ulteriori specificazioni), che ha contestato di essere proprietario dell'immobile indicato.
Il del resto, è rimasto contumace anche nel giudizio di primo grado e non ha CP_1 nemmeno depositato gli atti relativi agli accertamenti eseguiti.
Il Tribunale deve quindi prendere atto del fatto che non sussistono elementi di prova da cui risulti per quale motivo dovrebbe rispondere della violazione in parola. Parte_1
Violazione, del resto, neppure contestata in forma sufficientemente chiara, dal momento che nono è stato specificato in cosa sia materialmente consistita.
6. È del pari fondata la doglianza relativa alla violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, secondo cui in mancanza di contestazione immediata gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.
Per giurisprudenza costante tale momento «decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto» (Cass. n.
7681 del 02/04/2014; v. anche Cass. n. 3043 del 06/02/2009, secondo cui il momento dell'accertamento «non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione»). Sulla individuazione di tale momento, tuttavia, «non può … incidere la condotta negligente o arbitraria della stessa p.a., sicché il tardivo compimento di atti che quest'ultima avrebbe dovuto o potuto compiere tempestivamente non vale a spostare in avanti il dies a quo di
Pag. 3 di 4 decorrenza del termine di 90 giorni per la contestazione differita dell'infrazione» (Cass. n.
5467 del 29/02/2008).
Tanto premesso, nel caso in esame nulla risulta circa il momento in cui il ha CP_1 effettivamente avuto piena contezza in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito, né l'amministrazione ha fornito alcuna giustificazione circa il rilevante lasso di tempo intercorso tra accertamento (12.7.2017) e notifica dell'ordinanza ingiunzione
(28.6.2021).
7. L'appello deve pertanto essere accolto e l'ordinanza ingiunzione annullata.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, non svolta, e delle spese vive sostenute per il giudizio di secondo grado, non risultando versato il contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) in totale riforma della sentenza impugnata, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 21/2021 emessa dal il 28.6.2021; Controparte_1
3) condanna il al rimborso in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 presente procedimento che liquida per il primo grado in 125 € per spese e 913 € per compenso di avvocato e per il secondo grado in 1.700 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Giudice
Riccardo Massera
Pag. 4 di 4
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
Oggi 02/04/2025, innanzi al Giudice dott. Riccardo Massera, sono comparsi:
Per 'avv. Marina Cenciotti in sostituzione dell'avv. COLLA GIOVANNI;
Parte_1
Per il nessuno è comparso. Controparte_1
L'avv. Cenciotti precisale conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti. il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito, dato atto che non sono presenti le parti, ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. pronuncia, dandone lettura, la seguente
S E N T E N Z A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4656 dell'anno 2023, promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNI COLLA;
- Appellante - contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
- Appellato -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 285/2023 del 6.2.2023 il Giudice di Pace di Velletri ha respinto l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 21/2021 emessa Parte_1 dal il 28.6.2021 per l'importo di 2.081,61 €, osservando che l'ordinanza Controparte_1 ingiunzione fa riferimento al verbale di accertamento del 21.7.2017; che lo stesso ricorrente ha prodotto copia del verbale, da cui risulta che questo era stato a lui notificato il 24.7.2017 mediante consegna del plico a mani del nonno;
che in mancanza di opposizione il verbale è divenuto esecutivo e pertanto le doglianze di cui al ricorso non sono più proponibili.
2. ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza, non notificata, insistendo Parte_1 per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
2.1. Il non si è costituito nonostante rituale notifica del ricorso e del Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza, e deve quindi essere dichiarato contumace.
3. I motivi di appello possono essere riassunti come segue.
Pag. 1 di 4 3.1. Il Giudice di Pace ha erroneamente ritenuto definitivo il verbale di accertamento presupposto all'ordinanza ingiunzione sul presupposto della sua mancata impugnazione. Tale assunto è viziato in quanto il verbale di accertamento, riguardando violazioni diverse dalle infrazioni al Codice della Strada, non era autonomamente impugnabile, come confermato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 16/2007), e in ogni caso non è mai stato ritualmente notificato all'appellante.
3.2. Il Giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi nel merito nonostante le deduzioni dell'opponente. La violazione contestata riguarda un immobile sito in Via Astura n. 11, proprietà di e mentre l'appellante è proprietario e residente Per_1 Persona_2 nell'immobile adiacente in Via Astura n. 9 ed è quindi estraneo alla violazione.
3.3. L'ordinanza ingiunzione difetta di adeguata motivazione, limitandosi a richiamare per relationem un verbale di accertamento non notificato, con violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 17 L. 689/1981. In particolare, non è specificato in cosa consista la violazione, né è precisato quale sia il contenuto della norma che si assume violata, indicata come «articolo 38 della R.L.»; non sono specificati i riferimenti all'Ordinanza n. 54/2017; non sono indicati i criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria di € 2.081,69; non sono correttamente indicati gli strumenti di tutela a disposizione del destinatario.
3.4. L'ordinanza ingiunzione è stata emessa oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione previsto dall'art. 14 L. 689/1981. La presunta violazione sarebbe stata accertata il 12.07.2017, mentre l'ordinanza ingiunzione è stata notificata solo il 31.7.2021, più di quattro anni dopo, senza che sussistessero elementi tali da giustificare un ampliamento così considerevole del procedimento amministrativo.
3.5. La sanzione è stata irrogata all'appellante a titolo di responsabile in solido in assenza di qualsiasi sua legittimazione passiva, non essendo egli proprietario dell'immobile ove sarebbe stata accertata la violazione.
4. Il primo motivo è fondato, per le ragioni indicate dall'appellante.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà
l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di
Pag. 2 di 4 opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981» (Cass. Sez. U., 04/01/2007, n. 16,
Rv. 594112 – 01; nello stesso senso v., più di recente, Cass Sez. 2, n. 9764 del 26/05/2020).
Nel caso in esame la violazione consiste nel mancato rispetto di un'ordinanza in materia di prevenzione incendi, e dunque il verbale di accertamento non era autonomamente impugnabile.
5. Nel merito, l'opposizione è fondata.
Nel verbale di accertamento si dà atto della violazione di un non meglio precisato art. 38
«R.L.» per effetto del mancato svolgimento dell'attività di prevenzione di incendi con riferimento al terreno in , via Astura n. 11, distinto in catasto al foglio 20, particella CP_1
78.
Né nel verbale né tanto meno nella successiva ordinanza ingiunzione si dà conto del motivo per cui la violazione sia stata contestata all'odierno appellante (nel verbale indicato come
«responsabile in solido» senza ulteriori specificazioni), che ha contestato di essere proprietario dell'immobile indicato.
Il del resto, è rimasto contumace anche nel giudizio di primo grado e non ha CP_1 nemmeno depositato gli atti relativi agli accertamenti eseguiti.
Il Tribunale deve quindi prendere atto del fatto che non sussistono elementi di prova da cui risulti per quale motivo dovrebbe rispondere della violazione in parola. Parte_1
Violazione, del resto, neppure contestata in forma sufficientemente chiara, dal momento che nono è stato specificato in cosa sia materialmente consistita.
6. È del pari fondata la doglianza relativa alla violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, secondo cui in mancanza di contestazione immediata gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.
Per giurisprudenza costante tale momento «decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto» (Cass. n.
7681 del 02/04/2014; v. anche Cass. n. 3043 del 06/02/2009, secondo cui il momento dell'accertamento «non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione»). Sulla individuazione di tale momento, tuttavia, «non può … incidere la condotta negligente o arbitraria della stessa p.a., sicché il tardivo compimento di atti che quest'ultima avrebbe dovuto o potuto compiere tempestivamente non vale a spostare in avanti il dies a quo di
Pag. 3 di 4 decorrenza del termine di 90 giorni per la contestazione differita dell'infrazione» (Cass. n.
5467 del 29/02/2008).
Tanto premesso, nel caso in esame nulla risulta circa il momento in cui il ha CP_1 effettivamente avuto piena contezza in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito, né l'amministrazione ha fornito alcuna giustificazione circa il rilevante lasso di tempo intercorso tra accertamento (12.7.2017) e notifica dell'ordinanza ingiunzione
(28.6.2021).
7. L'appello deve pertanto essere accolto e l'ordinanza ingiunzione annullata.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, non svolta, e delle spese vive sostenute per il giudizio di secondo grado, non risultando versato il contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) in totale riforma della sentenza impugnata, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 21/2021 emessa dal il 28.6.2021; Controparte_1
3) condanna il al rimborso in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 presente procedimento che liquida per il primo grado in 125 € per spese e 913 € per compenso di avvocato e per il secondo grado in 1.700 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Giudice
Riccardo Massera
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