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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/05/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 714/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa NN RI Rossi Consigliere dott.ssa Bianca RI Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi con modalità cartolare in data 4.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 714/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. Martino Melchionda
contro
:
Controparte_1
Avv.ti Andrea Martinelli, Vittorio Gelpi e Stefano Dalle Donne
CP_2
(contumace)
Fatti di causa
NN RI RO convenne innanzi al Tribunale di Bologna la clinica Controparte_1 chiedendo di dichiararne l'esclusiva responsabilità contrattuale per colpa professionale grave derivante da negligenza, imperizia ed imprudenza, per gli errori diagnostici e per il conseguente intervento chirurgico, eseguito il 29.10.2014, di artroprotesi mono-compartimentale mediale del ginocchio sinistro;
l'intervento si era rivelato inutile e, anzi, dannoso dal momento ella non era affetta da alcun dolore e patologia a tale ginocchio, se non una modesta artrosi che non doveva indirizzare ad un intervento chirurgico, ma si era rivolta alla struttura convenuta perché accusava dolori al piede sinistro a causa dell'alluce valgo. L'attrice chiese quindi di condannare “i convenuti” al risarcimento dei danni
(biologico, morale, patrimoniale e da riduzione della capacità lavorativa) oltre accessori e spese stragiudiziali e giudiziali. pagina 1 di 8 Si costituì in giudizio contestando la domanda dell'attrice e chiedendo di chiamare Controparte_1 in causa il Prof. – in quanto responsabile della diagnosi, dell'indicazione e dell'esecuzione CP_2 dell'intervento chirurgico – al fine di svolgere nei suoi confronti la domanda di manleva/regresso nel merito per l'ipotesi in cui fosse riconosciuta la dedotta responsabilità.
Si costituì il prof. chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata. CP_2
La causa fu istruita mediante CTU, affidata al collegio composto dal dott. e il dott. Per_1 Per_2
i quali, espletata l'indagine peritale, ritennero la scelta medico-terapeutica cui era stata
[...] sottoposta la “non giustificata dai rilievi pre-operatori (i.e. esami radiologici pre-intervento) Parte_1
e dalle risultanze operatorie (verbale di intervento) che è pertanto definibile quale non indicata, indipendentemente dai suesposti ragionamenti in punto di funzionalità residua di detta scelta (protesi), il danno conseguenza ascrivibile a tale condotta terapeutica, criticabile per mancata diligenza, è inquadrabile in una condizione di protesizzazione mono-compartimentale di ginocchio (con ottimo recupero funzionale) per cui è indicabile un danno biologico pari al 15% (riferimento Classe I sec.
Linee Guida SIMLA 2016). È altresì indicabile un danno biologico temporaneo per ricovero ospedaliero e fase post-operatoria in funzione della scelta di ricorrere ad intervento chirurgico non indicato” (cfr. relazione CTU, pagg. 32-33).
In conclusione, sui quesiti oggetto dell'incarico i consulenti risposero come segue: “1. “Accerti il
Collegio se siano rilevabili comportamenti omissivi o commissivi caratterizzati da imperizia, negligenza e imprudenza nella condotta medica dell'intervento chirurgico eseguito ad CP_3
il 29-l0-2014 presso di Bologna; È ravvisabile una condotta negligente in capo
[...] CP_1
ai sanitari che condussero il succitato atto chirurgico, risultato non indicato.
2. in caso positivo, descriva le lesioni riportate dalla suddetta nel corso del ricovero e dell'intervento chirurgico cui fu ivi sottoposta; La perizianda riportò, quale esito della succitata condotta, le conseguenze anatomiche e funzionali di una protesi mono-compartimentale mediale di ginocchio.
3. accerti se le lesioni di cui ella è portatrice sono eziologicamente riconducibili alla condotta colposa dei predetti sanitari; È possibile rispondere affermativamente a detto quesito.
4. indichi i criteri medico-legali adottati per l'eventuale accertamento del nesso causale; sono stati impiegati tutti i criteri medico legali in materia di nesso causale (idoneità lesiva: la protesi è la conseguenza dell'atto chirurgico;
topografico: vi è coerenza tra sede di intervento e sede dell'attuale menomazione;
cronologico: vi è coincidenza tra il momento di esecuzione dell'intervento ed insorgenza della succitata menomazione;
continuità fenomenica ed esclusione di altre cause: non si identificano elementi in grado di interrompere detto nesso causale);
5. accerti se, in caso di riconosciuta condotta colposa, sia ravvisabile colpa lieve, colpa grave o dolo;
pagina 2 di 8 il grado di colpa è da intendersi lieve, posto che sulla base della clinica era teoricamente giustificabile un approccio chirurgico del quadro clinico della paziente;
6. dica se i sanitari si sono attenuti alle buone prassi, alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale; si risponde negativamente al presente quesito, non avendo i sanitari armonizzato la scelta chirurgica operatoria con il quadro clinico e strumentale della paziente, così come emerge dall'analisi degli Atti documentali;
7. accerti se ne siano derivate conseguenze di natura temporanea e/o permanente rientranti nel concetto di danno biologico; sono derivate conseguenze sia temporanee sia permanenti in termini di danno biologico iatrogenico;
8. quantifichi, in caso affermativo, i postumi permanenti a titolo di danno biologico e l'entità e la durata dell'invalidità temporanea derivata dall'evento, in termini differenziali (comprese le stime degli eventuali diversi gradi di invalidità/postumi a confronto, al fine di consentire corretta liquidazione anche ai sensi delle indicazioni recenti della Cassazione, in punto di concause, es. Cass. 28986/19) rispetto a patologie pregresse e gli esiti che sarebbero ipoteticamente derivati e residuati in caso di trattamento corretto, previa descrizione di quest'ultimo; è indicabile, quale danno biologico temporaneo, un periodo di giorni 25 (venticinque) di totale, giorni 40 (quaranta) di parziale al 75%, giorni 30 (trenta) di parziale al 50%, giorni 30 (trenta) di parziale al 25%; relativamente ai postumi, è indicabile un danno biologico permanente pari al 15% (quindici per cento) senza ricorrere all'applicazione di criteri differenziali, essendo risultate le conseguenze squisitamente funzionali dell'impianto protesico non influenti sull'evoluzione del quadro patologico di base della perizianda;
9. indichi l'eventuale pregiudizio alla capacità lavorativa e la relativa misura; alla luce delle inevitabili conseguenze correlabili all'allocazione di un impianto protesico, è stimabile un maggior affaticamento nell'espletamento di mansioni di natura operaia ove sia richiesto il mantenimento protratto della stazione eretta;
10. indichi l'ammontare delle spese mediche e di cura e di quelle eventualmente da sostenere, anche in vista, se del caso, di un'effettiva eliminazione totale o parziale della compromissione anatomofunzionale permanente in questione;
Agli atti non sono documentate spese mediche relative a necessità diagnosticoterapeutiche. Si segnala un esborso di € 40,00 per copie documentali.
11. precisi il grado e l'intensità della sofferenza soggettiva patita dalla perizianda (irrilevante, scarsa, media, elevata, massima) in conseguenza delle menomazioni dell'integrità psicofisica ascrivibili alla condotta dei predetti sanitari, sulla base degli atti, dell'esame anamnestico e clinico e delle risultanze di causa; il grado di sofferenza patita dalla perizianda è indicabile come medio, alla luce del ricorso ad intervento chirurgico in regime di ricovero ed alla luce delle sequele permanenti residuate;
pagina 3 di 8 12. indichi se nella fattispecie si siano prospettati aspetti di speciale difficoltà alla stregua delle cognizioni mediche, e se, pertanto, siano eventualmente ravvisabili le limitazioni della responsabilità previste dall'art. 2236 c., non sono evidenziabili aspetti di speciale difficoltà, potendo considerare il quadro clinico della perizianda, al momento del contatto con i Sanitari per cui è causa, del tutto routinario e di comune riscontro nella pratica ortopedica” (cfr. relazione CTU, pagg. 32-33).
In merito alle osservazioni di parte attrice circa la gradazione della colpa, i consulenti evidenziarono come, nel caso di specie, potesse ritenersi comunque teoricamente percorribile una via chirurgica, non potendosi dunque ravvisare nel comportamento dei sanitari uno scostamento dai canoni della buona pratica clinica tale da configurare il grado di colpa grave.
In merito alle osservazioni sul danno alla capacità lavorativa, i CTU ritennero che non potesse configurarsi una preclusione totale all'attività lavorativa, ma al massimo, soltanto la prescrizione di limitazioni lavorative con tempi di pause e posture il più possibile adeguate alle condizioni di lavoro.
Le ripercussioni disfunzionali relative alla menomazione andavano ricondotte quindi nell'alveo della cenestesi lavorativa, incidendo negativamente sul normale espletamento delle mansioni lavorative, tanto da comportarne una esecuzione più gravosa: “Non è pertanto ammissibile l'assunto secondo cui sia occorsa una perdita della capacità lavorativa di cuoca a seguito degli specifici fatti qui narrati, posto che il quadro disfunzionale di cui si discute si riferisce ad aspetti parziali di tale attività
(appunto, quella di dovere mantenere la posizione eretta in maniera prolungata) senza incidere su gestualità manuali od anche organizzativo/gestionali che il lavoro di cuoco richiede globalmente” (cfr. relazione CTU, pag. 47). Inoltre, posto il pregresso stato di sofferenza artrosica del ginocchio operato, in soggetto di oltre 52 anni all'epoca dei fatti, andava considerata la presenza di una quota parte menomativa autonoma di disagio/sofferenze rispetto alle conseguenze dell'intervento chirurgico, già di per sé in grado di giustificare negli anni una ulteriore minima usura lavorativa.
In ultimo, i CTU risposero, respingendole, anche alle osservazioni mosse dal CTP di parte convenuta.
Il Tribunale di Bologna decise la causa con sentenza n. 2582/2022 conformandosi al principio di diritto, enunciato dalla Corte di legittimità, secondo cui: “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione”.
Per il giudice di prime cure, a fronte della prova emersa in sede peritale del nesso di causalità fra pagina 4 di 8 l'insorgenza della allegata patologia e la condotta dei sanitari, parte convenuta non aveva assolto all'onere di provare la sussistenza di una causa imprevedibile ed inevitabile tale da rendere impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Ritenuta raggiunta la prova della responsabilità di parte convenuta e del terzo chiamato, il Tribunale di
Bologna liquidò, all'attualità, il danno biologico, temporaneo e permanente, con incremento per sofferenza soggettiva, nonché il danno non patrimoniale. In ragione dell'accertata cenestesi lavorativa, ritenne sussistenti i presupposti per la personalizzazione nella misura massima del 44% del danno biologico;
escluse, “in quanto non idoneamente provato, alcun danno da perdita di capacità lavorativa specifica e, soprattutto, sul piano patrimoniale, di capacità di guadagno”.
Ritenuta non provata alcuna ulteriore voce di danno, condannò la convenuta al pagamento a favore di parte attrice di € 61.708,50 da maggiorarsi, previa devalutazione, di rivalutazione ed interessi di legge e condannò il terzo chiamato a tenere indenne la convenuta del 50% di quanto la stessa era tenuta a pagare all'attrice.
Infine, condannò convenuta e chiamato, in solido, alla rifusione all'attrice delle spese di lite, comprese quelle di CTP e di mediazione. In relazione alla richiesta di manleva, compensò le spese fra convenuta e chiamato.
La ha proposto appello alla sentenza, affidato a sei motivi, cui ha resistito Parte_1 Controparte_1 contestandone la fondatezza e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
Non si è costituito CP_2
Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c. e posto la causa in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, si dà atto della rituale notifica dell'appello nei confronti di CP_2
L'atto d'appello, suddiviso in tre sezioni (titoli), consta di una prima parte riservata alle premesse in fatto ed in diritto, di una seconda recante l'elencazione testuale dei capi della sentenza impugnati e di una terza parte ove sono esplicitati i motivi di gravame.
Tale struttura riflette negativamente sulla sinteticità dell'atto, nel complesso ridondante e in larga parte generico, sicché le questioni, più volte ripetute nelle diverse sezioni, saranno esaminate un'unica volta.
In aggiunta a ciò, le osservazioni svolte in premessa, nonché i capi della sentenza impugnata, che pur l'appellante si premura di riportare, non trovano specifica corrispondenza nei singoli motivi di gravame, rendendo molte di dette osservazioni prive di rilievo, perché non sorrette da interesse.
In buona sintesi, la contestazione che l'appellante muove al giudice di prime cure è quella di aver escluso la sussistenza del danno alla capacità lavorativa specifica, essendo stato risarcito il solo danno per la c.d. cenestesi lavorativa.
pagina 5 di 8 La rimostranza muove le premesse dall'asserita perniciosità dell'operato del medico che avrebbe sottoposto la paziente ad un intervento “inutile, in quanto la patologia sofferta era a carico del piede sinistro e non del ginocchio omolaterale: l'attrice era, ed è, affetta da alluce valgo, così come era, ed
è, affetta da modesta gonartrosi;
incongruente, in quanto in un ginocchio deviato in valgo (così come definito in cartella) non è possibile clinicamente che si verifichi una gonartrosi del comparto mediale;
- errato, in quanto non v'era da curare alcun ginocchio varo/valgo artrosico;
eccessivo, in quanto la gonartrosi era, comunque, assai modesta;
imprudente, in quanto seppur fosse stato necessario curare il ginocchio piuttosto che il piede non sarebbe stato comunque risolutivo, dato che nella specie la modesta artrosi avrebbe potuto essere emendata con altre soluzioni correttive, anche chirurgiche ma diverse e più idonee, in un soggetto ancor giovane;
- dannoso, poiché ha generato una condizione peggiorativa, non migliorativa, dell'originario alluce valgo sintomatico, da ciò conseguendone una grave compromissione algico-disfunzionale anche del ginocchio sinistro e quindi della statica e della dinamica” (cfr. appello pag. 35).
Da tali premesse, l'appellante trae la conclusione che sia provato il danna alla capacità lavorativa specifica compiendo un salto logico, in quanto non chiarisce per quali ragioni, in ipotesi non riconosciute dal primo giudice, la dannosità dell'intervento chirurgico, seppur corroborata dalle evidenze tecniche emerse nel corso dell'istruttoria, possa di per sé sola integrare prova del danno alla capacità lavorativa specifica, ossia alla capacità di guadagno.
L'appellante sostiene che l'onere della prova sul punto possa essere assolto anche mediante prove presuntive e che, pertanto, ella avrebbe adempiuto al proprio onere, avendo provato sia la gravità della lesione personale, sia il pregresso svolgimento di un'attività lavorativa (prima bracciante e poi cuoca) e la percezione del relativo reddito.
Le censure sono generiche, e quindi inammissibili, a fronte dell'elevato tasso di specificità della motivazione della sentenza sull'insussistenza del danno alla capacità lavorativa, anche per relationem con il richiamo alle condivise valutazioni dei CTU secondo cui, come sopra riportato, non si configura a carico della una preclusione totale all'attività lavorativa, ma al massimo, soltanto la Parte_1
prescrizione di limitazioni lavorative con tempi di pause e posture il più possibile adeguate alle condizioni di lavoro. Secondo il Tribunale, dunque, tali ripercussioni disfunzionali rientrano nell'alveo della cenestesi lavorativa, incidendo negativamente sul normale espletamento delle mansioni lavorative, comportandone una esecuzione più gravosa. Si ricordi, in particolare, che secondo i CTU
“Non è pertanto ammissibile l'assunto secondo cui sia occorsa una perdita della capacità lavorativa di cuoca a seguito degli specifici fatti qui narrati, posto che il quadro disfunzionale di cui si discute si riferisce ad aspetti parziali di tale attività (appunto, quella di dovere mantenere la posizione eretta in
pagina 6 di 8 maniera prolungata) senza incidere su gestualità manuali od anche organizzativo/gestionali che il lavoro di cuoco richiede globalmente”. Precisano ancora i CTU che, posto il pregresso stato di sofferenza artrosica del ginocchio operato, in soggetto di oltre 52 anni all'epoca dei fatti, va considerata la presenza di una quota parte menomativa autonoma di disagio/sofferenze rispetto alle conseguenze dell'intervento chirurgico, già di per sé in grado di giustificare negli anni una ulteriore minima usura lavorativa.
Il giudice di prime cure ha motivato facendo esplicito richiamo alla CTU, analitica e ben motivata sul punto, le cui valutazioni ha condiviso e per consolidata giurisprudenza di legittimità, “qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni, poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass. civ. n.
11917/2021).
Orbene, l'appello non si confronta con tale articolata motivazione e quindi è insanabilmente generico.
In ogni caso, la prova della perdita di capacità di produrre reddito a causa delle lesioni riportate non è affatto stata offerta dall'attrice, né la si può ritenere provata, ex se, in ragione della riconosciuta invalidità biologica permanente del 15%.
Si aggiunga, quale ulteriore motivo di infondatezza delle censure che – a monte – l'odierna appellante non ha assolutamente fornito la prova di non svolgere alcuna attività lavorativa, come pure afferma a pag. 10 dell'atto di citazione di primo grado;
tale circostanza, negativa, per ritenersi debitamente provata, non può certo prescindere dal deposito del libretto di lavoro che la non ha mai Parte_1
prodotto in giudizio.
A fronte dell'invocata rivalutazione della fondatezza della pretesa risarcitoria mediante presunzioni semplici – ammissibili, giova ricordare, solo se gravi precise e concordanti – si osserva come una tale carenza di allegazione, costituisca un evidente e dissonante indizio rispetto a quelli positivamente indicati dall'appellante.
Parte attrice, poi, in questo grado ha depositato n. 26 buste paga relative ad alcune mensilità relative agli anni 2001-2002-2005-2006-2007-2008-2012 che nell'indice dei documenti depositato in primo grado compaiono tutte versate nel documento n. 17, ma tale documento non risulta effettivamente depositato sul sistema Consolle in detto grado nel quale la si costituì in via informatica e non Parte_1
cartacea.
Le buste paga depositate in questo grado, dunque, sono documenti nuovi e inammissibili ex art. 345
pagina 7 di 8 c.p.c.
Per completezza, si osserva che, in ogni caso, per la maggior parte esse attestano redditi da attività lavorativa molto discontinua e in epoche molto risalenti e nessuno prova un'attività lavorativa nel biennio precedente all'intervento chirurgico di cui è causa, eseguito nell'ottobre 2014.
Dunque, la domanda di risarcimento del danno alla capacità lavorativa e di guadagno è carente a livello di allegazione, oltre che di prova, dato che l'attività lavorativa documentata è molto discontinua e si arresta a due anni prima dell'intervento chirurgico, talché manca ogni elemento di prova del nesso causale fra gli esiti di quest'ultimo e il prospettato stato di disoccupazione.
Per tali ragioni, il gravame non è meritevole di accoglimento e la sentenza va confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore della causa, all'attività effettivamente svolta ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia di CP_2
- rigetta l'appello proposto da contro la sentenza emessa dal Tribunale di Controparte_3
Bologna n. 2582/2022 e la condanna alla rifusione a favore di delle spese Controparte_1 processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 10.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 1.4.2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca RI Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa NN RI Rossi Consigliere dott.ssa Bianca RI Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi con modalità cartolare in data 4.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 714/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. Martino Melchionda
contro
:
Controparte_1
Avv.ti Andrea Martinelli, Vittorio Gelpi e Stefano Dalle Donne
CP_2
(contumace)
Fatti di causa
NN RI RO convenne innanzi al Tribunale di Bologna la clinica Controparte_1 chiedendo di dichiararne l'esclusiva responsabilità contrattuale per colpa professionale grave derivante da negligenza, imperizia ed imprudenza, per gli errori diagnostici e per il conseguente intervento chirurgico, eseguito il 29.10.2014, di artroprotesi mono-compartimentale mediale del ginocchio sinistro;
l'intervento si era rivelato inutile e, anzi, dannoso dal momento ella non era affetta da alcun dolore e patologia a tale ginocchio, se non una modesta artrosi che non doveva indirizzare ad un intervento chirurgico, ma si era rivolta alla struttura convenuta perché accusava dolori al piede sinistro a causa dell'alluce valgo. L'attrice chiese quindi di condannare “i convenuti” al risarcimento dei danni
(biologico, morale, patrimoniale e da riduzione della capacità lavorativa) oltre accessori e spese stragiudiziali e giudiziali. pagina 1 di 8 Si costituì in giudizio contestando la domanda dell'attrice e chiedendo di chiamare Controparte_1 in causa il Prof. – in quanto responsabile della diagnosi, dell'indicazione e dell'esecuzione CP_2 dell'intervento chirurgico – al fine di svolgere nei suoi confronti la domanda di manleva/regresso nel merito per l'ipotesi in cui fosse riconosciuta la dedotta responsabilità.
Si costituì il prof. chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata. CP_2
La causa fu istruita mediante CTU, affidata al collegio composto dal dott. e il dott. Per_1 Per_2
i quali, espletata l'indagine peritale, ritennero la scelta medico-terapeutica cui era stata
[...] sottoposta la “non giustificata dai rilievi pre-operatori (i.e. esami radiologici pre-intervento) Parte_1
e dalle risultanze operatorie (verbale di intervento) che è pertanto definibile quale non indicata, indipendentemente dai suesposti ragionamenti in punto di funzionalità residua di detta scelta (protesi), il danno conseguenza ascrivibile a tale condotta terapeutica, criticabile per mancata diligenza, è inquadrabile in una condizione di protesizzazione mono-compartimentale di ginocchio (con ottimo recupero funzionale) per cui è indicabile un danno biologico pari al 15% (riferimento Classe I sec.
Linee Guida SIMLA 2016). È altresì indicabile un danno biologico temporaneo per ricovero ospedaliero e fase post-operatoria in funzione della scelta di ricorrere ad intervento chirurgico non indicato” (cfr. relazione CTU, pagg. 32-33).
In conclusione, sui quesiti oggetto dell'incarico i consulenti risposero come segue: “1. “Accerti il
Collegio se siano rilevabili comportamenti omissivi o commissivi caratterizzati da imperizia, negligenza e imprudenza nella condotta medica dell'intervento chirurgico eseguito ad CP_3
il 29-l0-2014 presso di Bologna; È ravvisabile una condotta negligente in capo
[...] CP_1
ai sanitari che condussero il succitato atto chirurgico, risultato non indicato.
2. in caso positivo, descriva le lesioni riportate dalla suddetta nel corso del ricovero e dell'intervento chirurgico cui fu ivi sottoposta; La perizianda riportò, quale esito della succitata condotta, le conseguenze anatomiche e funzionali di una protesi mono-compartimentale mediale di ginocchio.
3. accerti se le lesioni di cui ella è portatrice sono eziologicamente riconducibili alla condotta colposa dei predetti sanitari; È possibile rispondere affermativamente a detto quesito.
4. indichi i criteri medico-legali adottati per l'eventuale accertamento del nesso causale; sono stati impiegati tutti i criteri medico legali in materia di nesso causale (idoneità lesiva: la protesi è la conseguenza dell'atto chirurgico;
topografico: vi è coerenza tra sede di intervento e sede dell'attuale menomazione;
cronologico: vi è coincidenza tra il momento di esecuzione dell'intervento ed insorgenza della succitata menomazione;
continuità fenomenica ed esclusione di altre cause: non si identificano elementi in grado di interrompere detto nesso causale);
5. accerti se, in caso di riconosciuta condotta colposa, sia ravvisabile colpa lieve, colpa grave o dolo;
pagina 2 di 8 il grado di colpa è da intendersi lieve, posto che sulla base della clinica era teoricamente giustificabile un approccio chirurgico del quadro clinico della paziente;
6. dica se i sanitari si sono attenuti alle buone prassi, alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale; si risponde negativamente al presente quesito, non avendo i sanitari armonizzato la scelta chirurgica operatoria con il quadro clinico e strumentale della paziente, così come emerge dall'analisi degli Atti documentali;
7. accerti se ne siano derivate conseguenze di natura temporanea e/o permanente rientranti nel concetto di danno biologico; sono derivate conseguenze sia temporanee sia permanenti in termini di danno biologico iatrogenico;
8. quantifichi, in caso affermativo, i postumi permanenti a titolo di danno biologico e l'entità e la durata dell'invalidità temporanea derivata dall'evento, in termini differenziali (comprese le stime degli eventuali diversi gradi di invalidità/postumi a confronto, al fine di consentire corretta liquidazione anche ai sensi delle indicazioni recenti della Cassazione, in punto di concause, es. Cass. 28986/19) rispetto a patologie pregresse e gli esiti che sarebbero ipoteticamente derivati e residuati in caso di trattamento corretto, previa descrizione di quest'ultimo; è indicabile, quale danno biologico temporaneo, un periodo di giorni 25 (venticinque) di totale, giorni 40 (quaranta) di parziale al 75%, giorni 30 (trenta) di parziale al 50%, giorni 30 (trenta) di parziale al 25%; relativamente ai postumi, è indicabile un danno biologico permanente pari al 15% (quindici per cento) senza ricorrere all'applicazione di criteri differenziali, essendo risultate le conseguenze squisitamente funzionali dell'impianto protesico non influenti sull'evoluzione del quadro patologico di base della perizianda;
9. indichi l'eventuale pregiudizio alla capacità lavorativa e la relativa misura; alla luce delle inevitabili conseguenze correlabili all'allocazione di un impianto protesico, è stimabile un maggior affaticamento nell'espletamento di mansioni di natura operaia ove sia richiesto il mantenimento protratto della stazione eretta;
10. indichi l'ammontare delle spese mediche e di cura e di quelle eventualmente da sostenere, anche in vista, se del caso, di un'effettiva eliminazione totale o parziale della compromissione anatomofunzionale permanente in questione;
Agli atti non sono documentate spese mediche relative a necessità diagnosticoterapeutiche. Si segnala un esborso di € 40,00 per copie documentali.
11. precisi il grado e l'intensità della sofferenza soggettiva patita dalla perizianda (irrilevante, scarsa, media, elevata, massima) in conseguenza delle menomazioni dell'integrità psicofisica ascrivibili alla condotta dei predetti sanitari, sulla base degli atti, dell'esame anamnestico e clinico e delle risultanze di causa; il grado di sofferenza patita dalla perizianda è indicabile come medio, alla luce del ricorso ad intervento chirurgico in regime di ricovero ed alla luce delle sequele permanenti residuate;
pagina 3 di 8 12. indichi se nella fattispecie si siano prospettati aspetti di speciale difficoltà alla stregua delle cognizioni mediche, e se, pertanto, siano eventualmente ravvisabili le limitazioni della responsabilità previste dall'art. 2236 c., non sono evidenziabili aspetti di speciale difficoltà, potendo considerare il quadro clinico della perizianda, al momento del contatto con i Sanitari per cui è causa, del tutto routinario e di comune riscontro nella pratica ortopedica” (cfr. relazione CTU, pagg. 32-33).
In merito alle osservazioni di parte attrice circa la gradazione della colpa, i consulenti evidenziarono come, nel caso di specie, potesse ritenersi comunque teoricamente percorribile una via chirurgica, non potendosi dunque ravvisare nel comportamento dei sanitari uno scostamento dai canoni della buona pratica clinica tale da configurare il grado di colpa grave.
In merito alle osservazioni sul danno alla capacità lavorativa, i CTU ritennero che non potesse configurarsi una preclusione totale all'attività lavorativa, ma al massimo, soltanto la prescrizione di limitazioni lavorative con tempi di pause e posture il più possibile adeguate alle condizioni di lavoro.
Le ripercussioni disfunzionali relative alla menomazione andavano ricondotte quindi nell'alveo della cenestesi lavorativa, incidendo negativamente sul normale espletamento delle mansioni lavorative, tanto da comportarne una esecuzione più gravosa: “Non è pertanto ammissibile l'assunto secondo cui sia occorsa una perdita della capacità lavorativa di cuoca a seguito degli specifici fatti qui narrati, posto che il quadro disfunzionale di cui si discute si riferisce ad aspetti parziali di tale attività
(appunto, quella di dovere mantenere la posizione eretta in maniera prolungata) senza incidere su gestualità manuali od anche organizzativo/gestionali che il lavoro di cuoco richiede globalmente” (cfr. relazione CTU, pag. 47). Inoltre, posto il pregresso stato di sofferenza artrosica del ginocchio operato, in soggetto di oltre 52 anni all'epoca dei fatti, andava considerata la presenza di una quota parte menomativa autonoma di disagio/sofferenze rispetto alle conseguenze dell'intervento chirurgico, già di per sé in grado di giustificare negli anni una ulteriore minima usura lavorativa.
In ultimo, i CTU risposero, respingendole, anche alle osservazioni mosse dal CTP di parte convenuta.
Il Tribunale di Bologna decise la causa con sentenza n. 2582/2022 conformandosi al principio di diritto, enunciato dalla Corte di legittimità, secondo cui: “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione”.
Per il giudice di prime cure, a fronte della prova emersa in sede peritale del nesso di causalità fra pagina 4 di 8 l'insorgenza della allegata patologia e la condotta dei sanitari, parte convenuta non aveva assolto all'onere di provare la sussistenza di una causa imprevedibile ed inevitabile tale da rendere impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Ritenuta raggiunta la prova della responsabilità di parte convenuta e del terzo chiamato, il Tribunale di
Bologna liquidò, all'attualità, il danno biologico, temporaneo e permanente, con incremento per sofferenza soggettiva, nonché il danno non patrimoniale. In ragione dell'accertata cenestesi lavorativa, ritenne sussistenti i presupposti per la personalizzazione nella misura massima del 44% del danno biologico;
escluse, “in quanto non idoneamente provato, alcun danno da perdita di capacità lavorativa specifica e, soprattutto, sul piano patrimoniale, di capacità di guadagno”.
Ritenuta non provata alcuna ulteriore voce di danno, condannò la convenuta al pagamento a favore di parte attrice di € 61.708,50 da maggiorarsi, previa devalutazione, di rivalutazione ed interessi di legge e condannò il terzo chiamato a tenere indenne la convenuta del 50% di quanto la stessa era tenuta a pagare all'attrice.
Infine, condannò convenuta e chiamato, in solido, alla rifusione all'attrice delle spese di lite, comprese quelle di CTP e di mediazione. In relazione alla richiesta di manleva, compensò le spese fra convenuta e chiamato.
La ha proposto appello alla sentenza, affidato a sei motivi, cui ha resistito Parte_1 Controparte_1 contestandone la fondatezza e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
Non si è costituito CP_2
Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c. e posto la causa in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, si dà atto della rituale notifica dell'appello nei confronti di CP_2
L'atto d'appello, suddiviso in tre sezioni (titoli), consta di una prima parte riservata alle premesse in fatto ed in diritto, di una seconda recante l'elencazione testuale dei capi della sentenza impugnati e di una terza parte ove sono esplicitati i motivi di gravame.
Tale struttura riflette negativamente sulla sinteticità dell'atto, nel complesso ridondante e in larga parte generico, sicché le questioni, più volte ripetute nelle diverse sezioni, saranno esaminate un'unica volta.
In aggiunta a ciò, le osservazioni svolte in premessa, nonché i capi della sentenza impugnata, che pur l'appellante si premura di riportare, non trovano specifica corrispondenza nei singoli motivi di gravame, rendendo molte di dette osservazioni prive di rilievo, perché non sorrette da interesse.
In buona sintesi, la contestazione che l'appellante muove al giudice di prime cure è quella di aver escluso la sussistenza del danno alla capacità lavorativa specifica, essendo stato risarcito il solo danno per la c.d. cenestesi lavorativa.
pagina 5 di 8 La rimostranza muove le premesse dall'asserita perniciosità dell'operato del medico che avrebbe sottoposto la paziente ad un intervento “inutile, in quanto la patologia sofferta era a carico del piede sinistro e non del ginocchio omolaterale: l'attrice era, ed è, affetta da alluce valgo, così come era, ed
è, affetta da modesta gonartrosi;
incongruente, in quanto in un ginocchio deviato in valgo (così come definito in cartella) non è possibile clinicamente che si verifichi una gonartrosi del comparto mediale;
- errato, in quanto non v'era da curare alcun ginocchio varo/valgo artrosico;
eccessivo, in quanto la gonartrosi era, comunque, assai modesta;
imprudente, in quanto seppur fosse stato necessario curare il ginocchio piuttosto che il piede non sarebbe stato comunque risolutivo, dato che nella specie la modesta artrosi avrebbe potuto essere emendata con altre soluzioni correttive, anche chirurgiche ma diverse e più idonee, in un soggetto ancor giovane;
- dannoso, poiché ha generato una condizione peggiorativa, non migliorativa, dell'originario alluce valgo sintomatico, da ciò conseguendone una grave compromissione algico-disfunzionale anche del ginocchio sinistro e quindi della statica e della dinamica” (cfr. appello pag. 35).
Da tali premesse, l'appellante trae la conclusione che sia provato il danna alla capacità lavorativa specifica compiendo un salto logico, in quanto non chiarisce per quali ragioni, in ipotesi non riconosciute dal primo giudice, la dannosità dell'intervento chirurgico, seppur corroborata dalle evidenze tecniche emerse nel corso dell'istruttoria, possa di per sé sola integrare prova del danno alla capacità lavorativa specifica, ossia alla capacità di guadagno.
L'appellante sostiene che l'onere della prova sul punto possa essere assolto anche mediante prove presuntive e che, pertanto, ella avrebbe adempiuto al proprio onere, avendo provato sia la gravità della lesione personale, sia il pregresso svolgimento di un'attività lavorativa (prima bracciante e poi cuoca) e la percezione del relativo reddito.
Le censure sono generiche, e quindi inammissibili, a fronte dell'elevato tasso di specificità della motivazione della sentenza sull'insussistenza del danno alla capacità lavorativa, anche per relationem con il richiamo alle condivise valutazioni dei CTU secondo cui, come sopra riportato, non si configura a carico della una preclusione totale all'attività lavorativa, ma al massimo, soltanto la Parte_1
prescrizione di limitazioni lavorative con tempi di pause e posture il più possibile adeguate alle condizioni di lavoro. Secondo il Tribunale, dunque, tali ripercussioni disfunzionali rientrano nell'alveo della cenestesi lavorativa, incidendo negativamente sul normale espletamento delle mansioni lavorative, comportandone una esecuzione più gravosa. Si ricordi, in particolare, che secondo i CTU
“Non è pertanto ammissibile l'assunto secondo cui sia occorsa una perdita della capacità lavorativa di cuoca a seguito degli specifici fatti qui narrati, posto che il quadro disfunzionale di cui si discute si riferisce ad aspetti parziali di tale attività (appunto, quella di dovere mantenere la posizione eretta in
pagina 6 di 8 maniera prolungata) senza incidere su gestualità manuali od anche organizzativo/gestionali che il lavoro di cuoco richiede globalmente”. Precisano ancora i CTU che, posto il pregresso stato di sofferenza artrosica del ginocchio operato, in soggetto di oltre 52 anni all'epoca dei fatti, va considerata la presenza di una quota parte menomativa autonoma di disagio/sofferenze rispetto alle conseguenze dell'intervento chirurgico, già di per sé in grado di giustificare negli anni una ulteriore minima usura lavorativa.
Il giudice di prime cure ha motivato facendo esplicito richiamo alla CTU, analitica e ben motivata sul punto, le cui valutazioni ha condiviso e per consolidata giurisprudenza di legittimità, “qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni, poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass. civ. n.
11917/2021).
Orbene, l'appello non si confronta con tale articolata motivazione e quindi è insanabilmente generico.
In ogni caso, la prova della perdita di capacità di produrre reddito a causa delle lesioni riportate non è affatto stata offerta dall'attrice, né la si può ritenere provata, ex se, in ragione della riconosciuta invalidità biologica permanente del 15%.
Si aggiunga, quale ulteriore motivo di infondatezza delle censure che – a monte – l'odierna appellante non ha assolutamente fornito la prova di non svolgere alcuna attività lavorativa, come pure afferma a pag. 10 dell'atto di citazione di primo grado;
tale circostanza, negativa, per ritenersi debitamente provata, non può certo prescindere dal deposito del libretto di lavoro che la non ha mai Parte_1
prodotto in giudizio.
A fronte dell'invocata rivalutazione della fondatezza della pretesa risarcitoria mediante presunzioni semplici – ammissibili, giova ricordare, solo se gravi precise e concordanti – si osserva come una tale carenza di allegazione, costituisca un evidente e dissonante indizio rispetto a quelli positivamente indicati dall'appellante.
Parte attrice, poi, in questo grado ha depositato n. 26 buste paga relative ad alcune mensilità relative agli anni 2001-2002-2005-2006-2007-2008-2012 che nell'indice dei documenti depositato in primo grado compaiono tutte versate nel documento n. 17, ma tale documento non risulta effettivamente depositato sul sistema Consolle in detto grado nel quale la si costituì in via informatica e non Parte_1
cartacea.
Le buste paga depositate in questo grado, dunque, sono documenti nuovi e inammissibili ex art. 345
pagina 7 di 8 c.p.c.
Per completezza, si osserva che, in ogni caso, per la maggior parte esse attestano redditi da attività lavorativa molto discontinua e in epoche molto risalenti e nessuno prova un'attività lavorativa nel biennio precedente all'intervento chirurgico di cui è causa, eseguito nell'ottobre 2014.
Dunque, la domanda di risarcimento del danno alla capacità lavorativa e di guadagno è carente a livello di allegazione, oltre che di prova, dato che l'attività lavorativa documentata è molto discontinua e si arresta a due anni prima dell'intervento chirurgico, talché manca ogni elemento di prova del nesso causale fra gli esiti di quest'ultimo e il prospettato stato di disoccupazione.
Per tali ragioni, il gravame non è meritevole di accoglimento e la sentenza va confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore della causa, all'attività effettivamente svolta ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia di CP_2
- rigetta l'appello proposto da contro la sentenza emessa dal Tribunale di Controparte_3
Bologna n. 2582/2022 e la condanna alla rifusione a favore di delle spese Controparte_1 processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 10.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 1.4.2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca RI Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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