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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 06/08/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
N. R.G. 2296/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott. Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per Separazione giudiziale instaurato da
, (C.F. ) con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MONTEMAGGI LUCA
contro
(C.F. ) con l'assistenza CP_1 C.F._2
dell'Avv. BANCALA' ALBERTO
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI per parte attrice: “chiede che…
“l'Ecc.mo Tribunale di Grosseto adito,
previa ammissione delle prove articolate nella propria memoria istruttoria ex
art.473-bis.17 cod. proc. civ. del 21/III/2024,
1. accerti e dichiari che il SI. è responsabile della violazione CP_1
dei doveri di cui all'art.143 cod. civ. e, per l'effetto, pronunci la separazione
Per personale tra i coniugi (nata a [...], . Russa, il Parte_1
3/X/1976 – ) e (nato il 13/VIII/1970 CodiceFiscale_3 CP_1
a Torino – ), unitisi in matrimonio con rito CodiceFiscale_4
concordatario con atto trascritto al n.38, parte I, del Registro dello Stato Civile del
Comune di Grosseto, in data 15/VI/2013, e ne addebiti ex art.151 cod. civ. ogni
responsabilità a quest'ultimo;
2. autorizzi i coniugi a vivere separatamente col dovere del reciproco rispetto;
3. assegni in uso in via esclusiva la casa coniugale sita in Grosseto, Via A.
Spinelli n.262, con tutto ciò che essa contiene in termini di arredi e servizi, alla
SI.ra ; Parte_1
4. condanni (nato il 13/VIII/1970 a Torino – CP_1 [...]
) a corrispondere, con decorrenza dal deposito del presente Ricorso, C.F._4
alla SI.ra , a titolo di contributo al suo mantenimento, per Parte_1
tutte le ragioni sopra esposte, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma
complessiva di € 800,00 con rivalutazione annuale ISTAT a decorrere
(l'adeguamento) dal 1^ gennaio 2025, nonché a rimborsare alla SI.ra
, in ragione del 50%, le spese straordinarie di carattere manutentivo Parte_1
che si rendano necessarie per la conservazione della casa coniugale di cui è
Pag. 2 di 12 comproprietario, ovvero, in subordine, confermi al riguardo del mantenimento le
statuizioni provvisorie di cui all'Ordinanza riservata 11/X/2024;
5. ordini ex art.89 II cod. proc. civ. la cancellazione della frase “…seri disturbi
psichiatrici della donna…”, contenuta a pag.2 della Comparsa di costituzione in
giudizio della controparte, e, per l'effetto, assegni alla Ricorrente la somma di € 5
mila ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia a
titolo di risarcimento del danno.
Con vittoria di spese e di compensi professionali da porsi a carico dell'Erario ai
sensi del DPR n.115/2022””
per parte resistente: (non avendo depositato la nota di precisazione delle conclusioni ex art 473 bis 28) come da comparsa di costituzione e risposta,
ossia, “l'Ecc.mo Tribunale di Grosseto, voglia rigettare tutte le domande
proposte dalla ricorrente, perché infondate in fatto ed in diritto;
nonché, verificate la sussistenza delle condizioni di legge, voglia pronunciare la
separazione dei coniugi, SI.ri e , alle seguenti CP_1 Parte_1
condizioni, da adottare anche in via interinale:
- il SI. corrisponderà alla SI.ra la somma mensile CP_1 Parte_1
di €. 300,00 a titolo mantenimento, sino a quando la moglie abbia trovato attività
lavorativa da renderla economicamente indipendente;
dette somma sarà rivalutata
annualmente secondo gli indici ISTAT;
la casa coniugale verrà assegnata al SI. in modo esclusivo;
nel CP_1
caso di concessione di uso esclusivo alla SI.ra , le spese relative alle Parte_1
utenze (energia elettrica, acquedotto, gas, immondizia, ecc.) e alla manutenzione
ordinaria saranno a carico esclusivo della stessa, dovendo disporsi la voltura delle
Pag. 3 di 12 predette utenze in favore della . Quest'ultima dovrà corrispondere un Parte_1
canone mensile al marito a titolo di locazione del 50% dell'immobile di proprietà
di entrambi, per €. 300,00 (valore locativo dell'immobile: €. 600), oltre al rimborso
pari al 50% della rata del mutuo ipotecario sull'immobile;
L'autovettura Toyota C-HR targata FH989SV, di proprietà di entrambi i coniugi,
già in uso al SI. verrà concessa in uso esclusivo al SI. , CP_1 CP_1
non essendo la ricorrente in possesso di patente di guida.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Grosseto per sentire pronunciare la Parte_1
separazione personale da con addebito a carico di CP_1
quest'ultimo, con assegnazione della casa coniugale e previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore.
si è costituito in giudizio rassegnando le conclusioni sopra CP_2
trascritte.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. e della celebrazione della prima udienza, il giudice relatore, delegato alla trattazione e all'istruzione del presente procedimento, con provvedimento del 10.10.2024, ha disposto “in via temporanea ed urgente che CP_1
versi entro il 5 di ogni mese a , a titolo di contributo al suo Parte_1
mantenimento, la somma di euro 410,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli
indici ISTAT” e fissato l'udienza del 29 aprile 2025, per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art 473 bis 28
c.p.c..
A tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
Pag. 4 di 12 Le domande.
1. La separazione personale dei coniugi.
Entrambi i coniugi hanno proposto la domanda sullo stato. Sussistono i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., giacché entrambe le parti hanno dichiarato che la convivenza è cessata e con essa ogni forma di comunione materiale e spirituale.
2. L'addebito della separazione
La ricorrente ha formulato domanda di addebito a carico del marito,
adducendo che lo stesso avrebbe perpetrato nei suoi confronti violenze fisiche dallo stesso “confessate (2735 cod. civ., cfr. gli All.3-8), palesandosi, così,
responsabile di un'evidente e grave inosservanza dei doveri di cui all'art.143 cod.
civ. e, soprattutto, distruggendo quel che restava dell'affectio coniugalis”.
Più precisamente la ricorrente ha allegato che la situazione tra i coniugi precipitava nell'anno 2023: che “in ripetute occasioni, tra il giugno e il
settembre, il usava violenza fisica e verbale nei confronti della CP_1
moglie, provocandole serie lesioni… [che] l'11 settembre … il CP_1
aggrediva la moglie dandole una testata e provocandole la frattura scomposta delle
ossa nasali, oltre ad un – tuttora perdurante – stato di ansia reattiva … [che conseguentemente] il … era sottoposto alla misura cautelare CP_1
dell'allontanamento dalla casa familiare con prescrizioni, tra le quali il divieto di
avvicinamento a meno di cento metri, il divieto di comunicare con la ricorrente e
il braccialetto elettronico”
Pag. 5 di 12 Nel prendere posizione su tali allegazioni il resistente ha dedotto che sarebbe stata la a perpetrare “continue condotte violente nei Parte_1
confronti del marito, assieme a richieste economiche di vario genere arrivando ad
alzargli le mani addosso”; soltanto con la memoria del 16.3.2024 depositata ex art. 473 bis 17, comma 2 c.p.c. il resistente ha eccepito “l'inammissibilità
la irrilevanza probatoria, nonché la non conformità agli originali, trattandosi di
mere fotocopie copie, dei documenti da 3 a 8 indicati da[lla] controparte” (cfr.
pag. 1 memoria ex art. 473 bis 17, comma 2 depositata in data 16.3.2024) e dedotto che “dalla lettura degli stessi, si comprende bene che si tratta di scritti
dettati dalla ricorrente e comunque che riguardano circostanze ed ammissioni del
tutto assurde, inSInificanti e surreali.”
Invero la contestazione di tali documenti sottoscritti dal resistente risulta assolutamente generica e, dunque, incapace di limitare la relativa portata confessoria.
In tal senso occorre infatti osservare che
- “il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai
sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione
della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia,
mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il
documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto
rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile
né generiche asserzioni” (Cfr. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16557
del 20/06/2019)
- nel caso di specie, il resistente, a contrario, si è limitato ad una contestazione meramente formale e di stile.
Pag. 6 di 12 Ebbene, confermato il valore confessorio di tali documenti deve riscontrarsi che dagli stessi emerge chiaramente che il abbia CP_2
usato violenze nei confronti della moglie.
In questo senso nei citati doc.ti da 3 a 8 si leggono, ad esempio,
dichiarazioni del seguente tenore:
- “Io assicuro che da oggi 23/11/2021: CP_1
• non dirò più parole brutte a mia moglie Persona_2
• non la picchierò più ” Persona_2
- Io mi scuso per tutto quello che ho fatto: parole brutte CP_1
(sporca troia, …) scusa per tutti gli ematomi che ho fatto nel tuo corpo…”
Otre che nei citati doc.ti da 3 a 8 di parte ricorrente, poi, le citate violenze trovano conferma anche nei docc. 9 e 10 versati in atti dalla ricorrente e nei gravi indizi di colpevolezza descritti nell'ordinanza cautelare emessa dal
GIP di Grosseto in data 19 settembre 2023 (vds doc. 12 di parte ricorrente),
le cui condivisibili valutazioni sono qui integralmente richiamate e ribadite.
Tanto basta all'accoglimento della domanda di addebito dispiegata dalla resistente a tal proposito dovendosi ricordare che “le violenze fisiche
costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal
matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico
episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto
cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione
della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di
comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento
Pag. 7 di 12 del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la
posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”
(cfr. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017).
3. L'assegnazione della casa e l'uso esclusivo della Toyota C-HR
targata FH989SV
Entrambe le parti hanno chiesto l'assegnazione della casa in proprio favore.
Ebbene, “l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura
assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento
dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti,
mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto
di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della
separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria” (cfr. Cass. Civ.
Sez. I, 1.08.2013, n. 18440).
Non avendo le parti generato prole, dunque, le relative domande di assegnazione non possono che essere rigettate.
Il ha poi chiesto che venisse disposto in suo favore l'uso CP_1
esclusivo della Toyota C-HR targata FH989SV.
Anche tale domanda non può che essere respinta, posto che alcuna norma di legge attribuisce al giudice il potere di adottare provvedimenti del tipo di quello richiesto dal resistente.
4. l'assegno di mantenimento.
Pag. 8 di 12 Sul punto non possono che ribadirsi le valutazioni svolte con l'ordinanza del 10.10.2024, rispetto alla quale le parti non hanno allegato sopravvenienze.
A questo proposito, dunque, deve osservarsi che
- risulta pacifico che nell'organizzazione data dalle parti alla loro vita matrimoniale la ricorrente non svolgeva attività lavorativa non godendo quindi di un reddito proprio;
- dalla documentazione versata in atti emerge come il resistente, nell'anno
2020, abbia prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
32.274,00, con relativa imposta netta pari ad euro 4.995,00; godendo,
dunque, di un reddito complessivo netto pari ad euro 27.279,00, per una media mensile di euro circa 2.273,25 (cfr. modello 730/2021), nell'anno
2021 abbia prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
34.720,00, con relativa imposta netta pari ad euro 5.535,00, godendo dunque di un reddito complessivo netto pari ad euro 29.185,00, per una media mensile di euro circa 2.432,00 (cfr. modello 730/2022), nell'anno
2022 abbia prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
34.706,00, con relativa imposta netta pari ad euro 5.494,00, godendo dunque, di un reddito complessivo netto pari ad euro 29.212,00 per una media mensile di euro circa 2.434,00 (cfr. modello 730/2023);
- il resistente risulta altresì comproprietario con la moglie dell'immobile già adibito a casa coniugale, per cui paga una rata mensile di mutuo pari a circa 610 euro, e comproprietario con la madre dell'immobile in cui lo stesso attualmente vive con quest'ultima;
Pag. 9 di 12 - lo stesso resistente risulta gravato da un finanziamento con una rata mensile di circa 200,00 euro;
- stante il poco tempo trascorso dall'interruzione della relazione sentimentale, l'età della ricorrente e le scarse competenze professionali che la stessa può vantare, deve a tutt'oggi escludersi che il suo mancato reinserimento nel mondo del lavoro possa ritenersi colpevole;
- è pacifico che la resistente stia godendo in via esclusiva, seppure solo di fatto, dell'immobile già destinato ad abitazione familiare;
circostanza,
questa, che assume certo rilievo ai fini della valutazione del contributo dovuto;
- vertendosi in materia di assegno di separazione, tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (così come desumibile dalle sostanze delle parti e dei mezzi reddituali e patrimoniali attualmente a loro disposizione, per come sopra delineati) risulta equo individuare in euro 410,00 il contributo dovuto dal resistente in favore della moglie,
ferma in ogni caso la necessità che la stessa persista attivamente nella ricerca di una attività lavorativa.
5. l'ordine ex art. 89 c.p.c. cod. proc. civ. di cancellazione della frase
“…seri disturbi psichiatrici della donna…”, contenuta a pag.2 della
Comparsa di costituzione in giudizio della controparte, e il connesso risarcimento del danno.
La domanda dispiegata in proposito dalla ricorrente non può trovare accoglimento.
Pag. 10 di 12 L'espressione censurata risulta infatti attinente ai rapporti personali tra i coniugi e, dunque, alla materia dell'addebito.
La stessa, senza eccedere dalle eSIenze difensive e dai limiti della continenza lessicale, risulta peraltro preordinata a corroborare l'impianto difensivo – seppure rimasto non provato – secondo cui sarebbe stata la ricorrente ad assumere comportamenti violenti ai danni del marito che lo stesso tollerava soltanto per tenerla calma.
La stretta funzionalità dell'espressione al legittimo esercizio del diritto di difesa e la sua continenza lessicale escludono la possibilità di ritenere sussistenti i presupposti per adottare l'ordine di cui all'ar.t 89 c.p.c. così
come per assegnare alla ricorrente una somma a titolo di risarcimento del danno.
6. Le spese del presente giudizio.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della soccombenza parziale reciproca delle parti, le spese di lite debbono essere compensate per la quota di ½ e per la restante parte essere poste a carico di parte resistente.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore indeterminabile e della scarsa complessità del giudizio, con conseguente applicazione dei parametri medi dello scaglione di valore che va da €
26.000,01 a € 52.000,00.
P.Q.M.
Pag. 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti, così
dispone:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Grosseto
alla Parte I, atto n. 38, anno 2013, contratto tra e Parte_1 [...]
in data 15/06/2013) con addebito al marito, CP_1 CP_1
DISPONE che versi entro il 5 di ogni mese a CP_1 [...]
, a titolo contributo al suo mantenimento, la somma di euro Parte_1
410,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
RIGETTA le ulteriori domande delle parti;
COMPENSA per ½ le spese di lite del giudizio;
CONDANNA a rifondere alla parte ricorrente la restante CP_1
quota di ½ delle spese di lite, che liquida in € 3.808,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, disponendo che il relativo pagamento sia effettuato in favore dello Stato ex art. 133 d.p.r. 115 del 2002.
Così deciso nella camera di conSIlio del giorno 29/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
N. R.G. 2296/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott. Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per Separazione giudiziale instaurato da
, (C.F. ) con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MONTEMAGGI LUCA
contro
(C.F. ) con l'assistenza CP_1 C.F._2
dell'Avv. BANCALA' ALBERTO
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI per parte attrice: “chiede che…
“l'Ecc.mo Tribunale di Grosseto adito,
previa ammissione delle prove articolate nella propria memoria istruttoria ex
art.473-bis.17 cod. proc. civ. del 21/III/2024,
1. accerti e dichiari che il SI. è responsabile della violazione CP_1
dei doveri di cui all'art.143 cod. civ. e, per l'effetto, pronunci la separazione
Per personale tra i coniugi (nata a [...], . Russa, il Parte_1
3/X/1976 – ) e (nato il 13/VIII/1970 CodiceFiscale_3 CP_1
a Torino – ), unitisi in matrimonio con rito CodiceFiscale_4
concordatario con atto trascritto al n.38, parte I, del Registro dello Stato Civile del
Comune di Grosseto, in data 15/VI/2013, e ne addebiti ex art.151 cod. civ. ogni
responsabilità a quest'ultimo;
2. autorizzi i coniugi a vivere separatamente col dovere del reciproco rispetto;
3. assegni in uso in via esclusiva la casa coniugale sita in Grosseto, Via A.
Spinelli n.262, con tutto ciò che essa contiene in termini di arredi e servizi, alla
SI.ra ; Parte_1
4. condanni (nato il 13/VIII/1970 a Torino – CP_1 [...]
) a corrispondere, con decorrenza dal deposito del presente Ricorso, C.F._4
alla SI.ra , a titolo di contributo al suo mantenimento, per Parte_1
tutte le ragioni sopra esposte, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma
complessiva di € 800,00 con rivalutazione annuale ISTAT a decorrere
(l'adeguamento) dal 1^ gennaio 2025, nonché a rimborsare alla SI.ra
, in ragione del 50%, le spese straordinarie di carattere manutentivo Parte_1
che si rendano necessarie per la conservazione della casa coniugale di cui è
Pag. 2 di 12 comproprietario, ovvero, in subordine, confermi al riguardo del mantenimento le
statuizioni provvisorie di cui all'Ordinanza riservata 11/X/2024;
5. ordini ex art.89 II cod. proc. civ. la cancellazione della frase “…seri disturbi
psichiatrici della donna…”, contenuta a pag.2 della Comparsa di costituzione in
giudizio della controparte, e, per l'effetto, assegni alla Ricorrente la somma di € 5
mila ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia a
titolo di risarcimento del danno.
Con vittoria di spese e di compensi professionali da porsi a carico dell'Erario ai
sensi del DPR n.115/2022””
per parte resistente: (non avendo depositato la nota di precisazione delle conclusioni ex art 473 bis 28) come da comparsa di costituzione e risposta,
ossia, “l'Ecc.mo Tribunale di Grosseto, voglia rigettare tutte le domande
proposte dalla ricorrente, perché infondate in fatto ed in diritto;
nonché, verificate la sussistenza delle condizioni di legge, voglia pronunciare la
separazione dei coniugi, SI.ri e , alle seguenti CP_1 Parte_1
condizioni, da adottare anche in via interinale:
- il SI. corrisponderà alla SI.ra la somma mensile CP_1 Parte_1
di €. 300,00 a titolo mantenimento, sino a quando la moglie abbia trovato attività
lavorativa da renderla economicamente indipendente;
dette somma sarà rivalutata
annualmente secondo gli indici ISTAT;
la casa coniugale verrà assegnata al SI. in modo esclusivo;
nel CP_1
caso di concessione di uso esclusivo alla SI.ra , le spese relative alle Parte_1
utenze (energia elettrica, acquedotto, gas, immondizia, ecc.) e alla manutenzione
ordinaria saranno a carico esclusivo della stessa, dovendo disporsi la voltura delle
Pag. 3 di 12 predette utenze in favore della . Quest'ultima dovrà corrispondere un Parte_1
canone mensile al marito a titolo di locazione del 50% dell'immobile di proprietà
di entrambi, per €. 300,00 (valore locativo dell'immobile: €. 600), oltre al rimborso
pari al 50% della rata del mutuo ipotecario sull'immobile;
L'autovettura Toyota C-HR targata FH989SV, di proprietà di entrambi i coniugi,
già in uso al SI. verrà concessa in uso esclusivo al SI. , CP_1 CP_1
non essendo la ricorrente in possesso di patente di guida.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Grosseto per sentire pronunciare la Parte_1
separazione personale da con addebito a carico di CP_1
quest'ultimo, con assegnazione della casa coniugale e previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore.
si è costituito in giudizio rassegnando le conclusioni sopra CP_2
trascritte.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. e della celebrazione della prima udienza, il giudice relatore, delegato alla trattazione e all'istruzione del presente procedimento, con provvedimento del 10.10.2024, ha disposto “in via temporanea ed urgente che CP_1
versi entro il 5 di ogni mese a , a titolo di contributo al suo Parte_1
mantenimento, la somma di euro 410,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli
indici ISTAT” e fissato l'udienza del 29 aprile 2025, per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art 473 bis 28
c.p.c..
A tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
Pag. 4 di 12 Le domande.
1. La separazione personale dei coniugi.
Entrambi i coniugi hanno proposto la domanda sullo stato. Sussistono i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., giacché entrambe le parti hanno dichiarato che la convivenza è cessata e con essa ogni forma di comunione materiale e spirituale.
2. L'addebito della separazione
La ricorrente ha formulato domanda di addebito a carico del marito,
adducendo che lo stesso avrebbe perpetrato nei suoi confronti violenze fisiche dallo stesso “confessate (2735 cod. civ., cfr. gli All.3-8), palesandosi, così,
responsabile di un'evidente e grave inosservanza dei doveri di cui all'art.143 cod.
civ. e, soprattutto, distruggendo quel che restava dell'affectio coniugalis”.
Più precisamente la ricorrente ha allegato che la situazione tra i coniugi precipitava nell'anno 2023: che “in ripetute occasioni, tra il giugno e il
settembre, il usava violenza fisica e verbale nei confronti della CP_1
moglie, provocandole serie lesioni… [che] l'11 settembre … il CP_1
aggrediva la moglie dandole una testata e provocandole la frattura scomposta delle
ossa nasali, oltre ad un – tuttora perdurante – stato di ansia reattiva … [che conseguentemente] il … era sottoposto alla misura cautelare CP_1
dell'allontanamento dalla casa familiare con prescrizioni, tra le quali il divieto di
avvicinamento a meno di cento metri, il divieto di comunicare con la ricorrente e
il braccialetto elettronico”
Pag. 5 di 12 Nel prendere posizione su tali allegazioni il resistente ha dedotto che sarebbe stata la a perpetrare “continue condotte violente nei Parte_1
confronti del marito, assieme a richieste economiche di vario genere arrivando ad
alzargli le mani addosso”; soltanto con la memoria del 16.3.2024 depositata ex art. 473 bis 17, comma 2 c.p.c. il resistente ha eccepito “l'inammissibilità
la irrilevanza probatoria, nonché la non conformità agli originali, trattandosi di
mere fotocopie copie, dei documenti da 3 a 8 indicati da[lla] controparte” (cfr.
pag. 1 memoria ex art. 473 bis 17, comma 2 depositata in data 16.3.2024) e dedotto che “dalla lettura degli stessi, si comprende bene che si tratta di scritti
dettati dalla ricorrente e comunque che riguardano circostanze ed ammissioni del
tutto assurde, inSInificanti e surreali.”
Invero la contestazione di tali documenti sottoscritti dal resistente risulta assolutamente generica e, dunque, incapace di limitare la relativa portata confessoria.
In tal senso occorre infatti osservare che
- “il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai
sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione
della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia,
mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il
documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto
rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile
né generiche asserzioni” (Cfr. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16557
del 20/06/2019)
- nel caso di specie, il resistente, a contrario, si è limitato ad una contestazione meramente formale e di stile.
Pag. 6 di 12 Ebbene, confermato il valore confessorio di tali documenti deve riscontrarsi che dagli stessi emerge chiaramente che il abbia CP_2
usato violenze nei confronti della moglie.
In questo senso nei citati doc.ti da 3 a 8 si leggono, ad esempio,
dichiarazioni del seguente tenore:
- “Io assicuro che da oggi 23/11/2021: CP_1
• non dirò più parole brutte a mia moglie Persona_2
• non la picchierò più ” Persona_2
- Io mi scuso per tutto quello che ho fatto: parole brutte CP_1
(sporca troia, …) scusa per tutti gli ematomi che ho fatto nel tuo corpo…”
Otre che nei citati doc.ti da 3 a 8 di parte ricorrente, poi, le citate violenze trovano conferma anche nei docc. 9 e 10 versati in atti dalla ricorrente e nei gravi indizi di colpevolezza descritti nell'ordinanza cautelare emessa dal
GIP di Grosseto in data 19 settembre 2023 (vds doc. 12 di parte ricorrente),
le cui condivisibili valutazioni sono qui integralmente richiamate e ribadite.
Tanto basta all'accoglimento della domanda di addebito dispiegata dalla resistente a tal proposito dovendosi ricordare che “le violenze fisiche
costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal
matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico
episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto
cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione
della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di
comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento
Pag. 7 di 12 del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la
posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”
(cfr. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017).
3. L'assegnazione della casa e l'uso esclusivo della Toyota C-HR
targata FH989SV
Entrambe le parti hanno chiesto l'assegnazione della casa in proprio favore.
Ebbene, “l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura
assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento
dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti,
mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto
di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della
separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria” (cfr. Cass. Civ.
Sez. I, 1.08.2013, n. 18440).
Non avendo le parti generato prole, dunque, le relative domande di assegnazione non possono che essere rigettate.
Il ha poi chiesto che venisse disposto in suo favore l'uso CP_1
esclusivo della Toyota C-HR targata FH989SV.
Anche tale domanda non può che essere respinta, posto che alcuna norma di legge attribuisce al giudice il potere di adottare provvedimenti del tipo di quello richiesto dal resistente.
4. l'assegno di mantenimento.
Pag. 8 di 12 Sul punto non possono che ribadirsi le valutazioni svolte con l'ordinanza del 10.10.2024, rispetto alla quale le parti non hanno allegato sopravvenienze.
A questo proposito, dunque, deve osservarsi che
- risulta pacifico che nell'organizzazione data dalle parti alla loro vita matrimoniale la ricorrente non svolgeva attività lavorativa non godendo quindi di un reddito proprio;
- dalla documentazione versata in atti emerge come il resistente, nell'anno
2020, abbia prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
32.274,00, con relativa imposta netta pari ad euro 4.995,00; godendo,
dunque, di un reddito complessivo netto pari ad euro 27.279,00, per una media mensile di euro circa 2.273,25 (cfr. modello 730/2021), nell'anno
2021 abbia prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
34.720,00, con relativa imposta netta pari ad euro 5.535,00, godendo dunque di un reddito complessivo netto pari ad euro 29.185,00, per una media mensile di euro circa 2.432,00 (cfr. modello 730/2022), nell'anno
2022 abbia prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
34.706,00, con relativa imposta netta pari ad euro 5.494,00, godendo dunque, di un reddito complessivo netto pari ad euro 29.212,00 per una media mensile di euro circa 2.434,00 (cfr. modello 730/2023);
- il resistente risulta altresì comproprietario con la moglie dell'immobile già adibito a casa coniugale, per cui paga una rata mensile di mutuo pari a circa 610 euro, e comproprietario con la madre dell'immobile in cui lo stesso attualmente vive con quest'ultima;
Pag. 9 di 12 - lo stesso resistente risulta gravato da un finanziamento con una rata mensile di circa 200,00 euro;
- stante il poco tempo trascorso dall'interruzione della relazione sentimentale, l'età della ricorrente e le scarse competenze professionali che la stessa può vantare, deve a tutt'oggi escludersi che il suo mancato reinserimento nel mondo del lavoro possa ritenersi colpevole;
- è pacifico che la resistente stia godendo in via esclusiva, seppure solo di fatto, dell'immobile già destinato ad abitazione familiare;
circostanza,
questa, che assume certo rilievo ai fini della valutazione del contributo dovuto;
- vertendosi in materia di assegno di separazione, tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (così come desumibile dalle sostanze delle parti e dei mezzi reddituali e patrimoniali attualmente a loro disposizione, per come sopra delineati) risulta equo individuare in euro 410,00 il contributo dovuto dal resistente in favore della moglie,
ferma in ogni caso la necessità che la stessa persista attivamente nella ricerca di una attività lavorativa.
5. l'ordine ex art. 89 c.p.c. cod. proc. civ. di cancellazione della frase
“…seri disturbi psichiatrici della donna…”, contenuta a pag.2 della
Comparsa di costituzione in giudizio della controparte, e il connesso risarcimento del danno.
La domanda dispiegata in proposito dalla ricorrente non può trovare accoglimento.
Pag. 10 di 12 L'espressione censurata risulta infatti attinente ai rapporti personali tra i coniugi e, dunque, alla materia dell'addebito.
La stessa, senza eccedere dalle eSIenze difensive e dai limiti della continenza lessicale, risulta peraltro preordinata a corroborare l'impianto difensivo – seppure rimasto non provato – secondo cui sarebbe stata la ricorrente ad assumere comportamenti violenti ai danni del marito che lo stesso tollerava soltanto per tenerla calma.
La stretta funzionalità dell'espressione al legittimo esercizio del diritto di difesa e la sua continenza lessicale escludono la possibilità di ritenere sussistenti i presupposti per adottare l'ordine di cui all'ar.t 89 c.p.c. così
come per assegnare alla ricorrente una somma a titolo di risarcimento del danno.
6. Le spese del presente giudizio.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della soccombenza parziale reciproca delle parti, le spese di lite debbono essere compensate per la quota di ½ e per la restante parte essere poste a carico di parte resistente.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore indeterminabile e della scarsa complessità del giudizio, con conseguente applicazione dei parametri medi dello scaglione di valore che va da €
26.000,01 a € 52.000,00.
P.Q.M.
Pag. 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti, così
dispone:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Grosseto
alla Parte I, atto n. 38, anno 2013, contratto tra e Parte_1 [...]
in data 15/06/2013) con addebito al marito, CP_1 CP_1
DISPONE che versi entro il 5 di ogni mese a CP_1 [...]
, a titolo contributo al suo mantenimento, la somma di euro Parte_1
410,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
RIGETTA le ulteriori domande delle parti;
COMPENSA per ½ le spese di lite del giudizio;
CONDANNA a rifondere alla parte ricorrente la restante CP_1
quota di ½ delle spese di lite, che liquida in € 3.808,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, disponendo che il relativo pagamento sia effettuato in favore dello Stato ex art. 133 d.p.r. 115 del 2002.
Così deciso nella camera di conSIlio del giorno 29/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
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