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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1543/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
3) Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1543/2024
promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1
(Avv. Elena Longa)
RICORRENTE
contro
C.F. CP_1 C.F._2
(Avv. Tommaso Togni)
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
INTERVENUTO NECESSARIO
Avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 4 L. 898/1970 conveniva in giudizio , Parte_1 CP_1
premettendo che con quest'ultimo avevano contratto matrimonio celebrato con rito concordatario
in data 10.09.2001 a Puke (Albania), trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
IO, all'Atto n.91, Uff.1, Parte 2, Serie C, Anno 2020; che dalla loro unione erano nati, in data
Per_ 19.02.2004, il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e, in data 17.08.2008, la
Per_ figlia che, a causa di una serie di circostanze che avevano reso intollerabile la vita in comune, i coniugi avevano depositato ricorso congiunto per la separazione consensuale, il quale prevedeva le seguenti condizioni “1) Autorizzazione dei coniugi a vivere separati;
2) Rinuncia di entrambi i
coniugi a richiedere l'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, non sussistendone
all'atto di sottoscrizione del presente ricorso, i requisiti di legge;
3) Affidamento della figlia minore
Per_
ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre nella casa familiare sita in 55041
IO (LU), Via Misciano n. 56; 4) Assegnazione della casa familiare sita 55041 IO (LU),
Via Misciano n. 56 ed individuata al catasto fabbricati del Comune di IO nel foglio 27, dal
mappale 105 sub 3, zona censuaria 1, categoria A/4, classe 5, vani 6 in comproprietà tra i coniugi,
Per_ Per_ alla sig.ra che vi continuerà a vivere assieme ai figli e;
5) Possibilità del Parte_1
Per_ Sig. di vedere e tenere con sè la figlia minore quando vorrà, previo accordo CP_1
con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e le esigenze di quest'ultima. Per le
vacanze natalizie e pasquali si applicherà il criterio dell'alternanza; Durante l'arco dell'anno,
ciascun genitore potrà tenere con se i figli per 15 giorni anche non consecutivi, compatibilmente con
gli impegni scolastici e la volontà espressa dalla minore. 6) Circa il mantenimento della figlia minore
Per_ Per_
e del figlio maggiorenne ma all'epoca non economicamente autosufficiente, veniva
previsto un assegno di mantenimento ordinario a carico del sig. pari a complessive CP_1
Euro 500,00 (Euro 250,00 a figlio) entro il giorno 14 di ogni mese. Somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie che si rendano necessarie
nell'interesse dei figli – come da protocollo d'intesa del Tribunale di Lucca del 07.10.2020-
rimarranno in capo ai coniugi nella misura del 50% ciascuno. 7) L'assegno unico per i figli sarà
richiesto e percepito dalla sig.ra nella misura del 100%; 8) Il mutuo ipotecario Parte_1
residuo e gravante sulla casa familiare continuerà ad essere pagato in parti uguali dai coniugi;
9)
Consenso di entrambi i coniugi per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido
per l'espatrio. I coniugi si prestano, reciprocamente, il consenso al rilascio del passaporto anche per
la figlia minore”; che, con decreto del 13.05.2022, il Tribunale di Lucca aveva omologato la separazione consensuale alle condizioni sopraindicate;
che sussistevano i presupposti di cui all'art. 3,
n. 2) lett. b) della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
in quanto era decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione personale dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Lucca nel procedimento di separazione personale e da allora non era mai ripresa la convivenza tra le parti;
che non sussistevano i presupposti per recuperare la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
che svolgeva lavori saltuari come cameriera presso l'Hotel
Raffaelli Parked, mentre il resistente era operaio presso la società Paolicchi Costruzioni;
che,
nonostante i tentativi esperiti, non vi era stata la possibilità di addivenire ad una domanda congiunta.
Concludeva chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 10.09.2001 a Puke
(Albania), trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di IO, all'Atto n.91, Uff.1,
Parte II, Serie C – Anno 2020, con l'ordine all' Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di procedere
all'annotazione della pronuncianda sentenza e alle consequenziali ulteriori incombenze;
Per_ 2. Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre
nella casa familiare sita in IO (LU) Via Misciano n. 56;
Per_ 3. Considerata l'età della figlia minore (quasi 16 anni), la stessa potrà stare con il padre quando
vorrà, compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extrascolastici. 4. La casa familiare sita in 55041 IO (LU), Via Misciano n. 56 individuata al catasto
fabbricati del Comune di IO nel foglio 27, dal mappale 105 sub 3, zona censuaria 1, categoria
A/4, classe 5, vani 6 in comproprietà tra i coniugi verrà assegnata alla sig.ra che vi Parte_1
continuerà a vivere assieme ai figli ed il mutuo gravante sulla stessa cointestato tra le parti
continuerà ad essere pagato al 50% tra le stesse.
Per_ 5. Stabilire il contributo di mantenimento della figlia a carico del sig. nella CP_1
somma mensile di € 250,00 nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, da
corrispondere entro il giorno 14 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato
alla ricorrente, acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di IO, IBAN:
[...], detta somma sarà automaticamente rivalutata annualmente in
base alle variazioni Istat;
6. Stabilire, inoltre, il pagamento delle spese straordinarie, come da Protocollo d'Intesa del
Per_ Tribunale di Lucca, che si rendano necessarie per la figlia nella misura del 50% a carico di
ciascun genitore;
7. Stabilire che l'assegno unico per la figlia minore sia richiesto e percepito dalla sig.ra avite Pt_1
nella misura del 100%;
8. Il mutuo ipotecario residuo e gravante sulla casa familiare continuerà ad essere pagato in parti
uguali dai coniugi;
9. Autorizzare i coniugi affinché si rilascino reciproco consenso per rinnovo e/o rilascio del
passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio per loro stessi e per la figlia minore”.
Si costituiva in giudizio il quale concordava sulle richieste presentate da parte CP_1
ricorrente, consistendo le stesse nella conferma delle condizioni di separazione (ad eccezione delle
Per_ condizioni relative al figlio divenuto maggiorenne ed indipendente economicamente) e chiedeva la conversione del procedimento da giudiziale a consensuale.
Concludeva rassegnando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. All'udienza del 22.11.2024 l'Avvocato del resistente dava atto che il proprio assistito non era potuto comparire personalmente per motivi di salute, ma rappresentava che non vi erano possibilità di riconciliazione tra le parti.
Veniva sentita personalmente la ricorrente, che dichiarava di non volersi riconciliarsi con l'ex coniuge e che non vi erano possibilità di ricostituire il rapporto coniugale.
Il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
I procuratori delle parti si riportavano a tutto quanto dedotto e richiesto in atti e concludevano come in essi, facendo presente che le rispettive conclusioni sostanzialmente coincidevano quanto alle condizioni del divorzio e chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione, senza concessione di ulteriori termini per memorie.
Il G.I. rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio, senza concessione di ulteriori termini per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Collegio che, nel caso di specie, sussistano i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b),
della L. 898/1970, come modificato dall'art.5 della L. 74/1987 e dall'art. 1 L. 55/2015, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero, rilevato che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il periodo di tempo previsto dalla legge all'art. 3 n. 2 lett. b), della L. 898/1970, come modificato dall'art.5 della L. 74/1987 e dall'art. 1 L. 55/2015, dalla data dell'udienza presidenziale, deve altresì escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, in quanto, dagli elementi desumibili dagli atti di causa - quali il tempo ormai trascorso dalla separazione, il dichiarato intento delle parti - deve ritenersi provato che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti,
ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. Per_ Relativamente alla figlia il Tribunale ritiene di poter recepire le condizioni previste dalle parti,
in quanto rispondenti agli interessi della minore, prevedendo:
Per_
- L'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare, sita in IO (LU) Via Misciano n. 56;
Per_
- Considerata l'età della figlia minore (16 anni), la possibilità della stessa di stare con il padre quando vorrà, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
- L'assegnazione della casa familiare, sita in IO (LU), Via Misciano n. 56 (individuata al Catasto dei Fabbricati del Medesimo Comune al foglio 27, mappale 105, sub. 3, z.c. 1, cat.
A/4, cl. 5, vani 6), in comproprietà tra i coniugi, alla madre che vi continuerà Parte_1
ad abitarvi insieme ai figli;
- l'obbligo in capo al padre di versare in favore della figlia minore, a titolo di mantenimento ordinario, la somma mensile di euro 250,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla ricorrente, mediante bonifico bancario, entro il giorno
14 di ogni mese, oltre alla metà (50%) delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7.10.2020;
- che l'assegno unico per la figlia minore sia richiesto e percepito dalla ricorrente nella misura del 100%.
Il Tribunale, infine, prende atto degli ulteriori impegni (in ordine alla ripartizione della rata mensile del mutuo per l'acquisto della casa familiare e al rinnovo e/o rilascio del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio per i coniugi e per la figlia minore) assunti dalle parti con le conclusioni di cui sopra e dispone in conformità.
L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: 1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il
10.09.2001 a Puke (Albania) tra - nata a [...] l'[...] - e Parte_1
- nato a [...] il [...] - e trascritto nei registri dello Stato CP_1
Civile del Comune di IO, all'Atto n. 91, Uff. 1, Parte 2, Serie C– Anno 2020 alle condizioni di cui in parte motiva;
2) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
4) MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 06.02.2025.
Lucca, 06.02.2025
Il Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
3) Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1543/2024
promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1
(Avv. Elena Longa)
RICORRENTE
contro
C.F. CP_1 C.F._2
(Avv. Tommaso Togni)
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
INTERVENUTO NECESSARIO
Avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 4 L. 898/1970 conveniva in giudizio , Parte_1 CP_1
premettendo che con quest'ultimo avevano contratto matrimonio celebrato con rito concordatario
in data 10.09.2001 a Puke (Albania), trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
IO, all'Atto n.91, Uff.1, Parte 2, Serie C, Anno 2020; che dalla loro unione erano nati, in data
Per_ 19.02.2004, il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e, in data 17.08.2008, la
Per_ figlia che, a causa di una serie di circostanze che avevano reso intollerabile la vita in comune, i coniugi avevano depositato ricorso congiunto per la separazione consensuale, il quale prevedeva le seguenti condizioni “1) Autorizzazione dei coniugi a vivere separati;
2) Rinuncia di entrambi i
coniugi a richiedere l'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, non sussistendone
all'atto di sottoscrizione del presente ricorso, i requisiti di legge;
3) Affidamento della figlia minore
Per_
ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre nella casa familiare sita in 55041
IO (LU), Via Misciano n. 56; 4) Assegnazione della casa familiare sita 55041 IO (LU),
Via Misciano n. 56 ed individuata al catasto fabbricati del Comune di IO nel foglio 27, dal
mappale 105 sub 3, zona censuaria 1, categoria A/4, classe 5, vani 6 in comproprietà tra i coniugi,
Per_ Per_ alla sig.ra che vi continuerà a vivere assieme ai figli e;
5) Possibilità del Parte_1
Per_ Sig. di vedere e tenere con sè la figlia minore quando vorrà, previo accordo CP_1
con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e le esigenze di quest'ultima. Per le
vacanze natalizie e pasquali si applicherà il criterio dell'alternanza; Durante l'arco dell'anno,
ciascun genitore potrà tenere con se i figli per 15 giorni anche non consecutivi, compatibilmente con
gli impegni scolastici e la volontà espressa dalla minore. 6) Circa il mantenimento della figlia minore
Per_ Per_
e del figlio maggiorenne ma all'epoca non economicamente autosufficiente, veniva
previsto un assegno di mantenimento ordinario a carico del sig. pari a complessive CP_1
Euro 500,00 (Euro 250,00 a figlio) entro il giorno 14 di ogni mese. Somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie che si rendano necessarie
nell'interesse dei figli – come da protocollo d'intesa del Tribunale di Lucca del 07.10.2020-
rimarranno in capo ai coniugi nella misura del 50% ciascuno. 7) L'assegno unico per i figli sarà
richiesto e percepito dalla sig.ra nella misura del 100%; 8) Il mutuo ipotecario Parte_1
residuo e gravante sulla casa familiare continuerà ad essere pagato in parti uguali dai coniugi;
9)
Consenso di entrambi i coniugi per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido
per l'espatrio. I coniugi si prestano, reciprocamente, il consenso al rilascio del passaporto anche per
la figlia minore”; che, con decreto del 13.05.2022, il Tribunale di Lucca aveva omologato la separazione consensuale alle condizioni sopraindicate;
che sussistevano i presupposti di cui all'art. 3,
n. 2) lett. b) della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
in quanto era decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione personale dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Lucca nel procedimento di separazione personale e da allora non era mai ripresa la convivenza tra le parti;
che non sussistevano i presupposti per recuperare la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
che svolgeva lavori saltuari come cameriera presso l'Hotel
Raffaelli Parked, mentre il resistente era operaio presso la società Paolicchi Costruzioni;
che,
nonostante i tentativi esperiti, non vi era stata la possibilità di addivenire ad una domanda congiunta.
Concludeva chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 10.09.2001 a Puke
(Albania), trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di IO, all'Atto n.91, Uff.1,
Parte II, Serie C – Anno 2020, con l'ordine all' Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di procedere
all'annotazione della pronuncianda sentenza e alle consequenziali ulteriori incombenze;
Per_ 2. Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre
nella casa familiare sita in IO (LU) Via Misciano n. 56;
Per_ 3. Considerata l'età della figlia minore (quasi 16 anni), la stessa potrà stare con il padre quando
vorrà, compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extrascolastici. 4. La casa familiare sita in 55041 IO (LU), Via Misciano n. 56 individuata al catasto
fabbricati del Comune di IO nel foglio 27, dal mappale 105 sub 3, zona censuaria 1, categoria
A/4, classe 5, vani 6 in comproprietà tra i coniugi verrà assegnata alla sig.ra che vi Parte_1
continuerà a vivere assieme ai figli ed il mutuo gravante sulla stessa cointestato tra le parti
continuerà ad essere pagato al 50% tra le stesse.
Per_ 5. Stabilire il contributo di mantenimento della figlia a carico del sig. nella CP_1
somma mensile di € 250,00 nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, da
corrispondere entro il giorno 14 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato
alla ricorrente, acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di IO, IBAN:
[...], detta somma sarà automaticamente rivalutata annualmente in
base alle variazioni Istat;
6. Stabilire, inoltre, il pagamento delle spese straordinarie, come da Protocollo d'Intesa del
Per_ Tribunale di Lucca, che si rendano necessarie per la figlia nella misura del 50% a carico di
ciascun genitore;
7. Stabilire che l'assegno unico per la figlia minore sia richiesto e percepito dalla sig.ra avite Pt_1
nella misura del 100%;
8. Il mutuo ipotecario residuo e gravante sulla casa familiare continuerà ad essere pagato in parti
uguali dai coniugi;
9. Autorizzare i coniugi affinché si rilascino reciproco consenso per rinnovo e/o rilascio del
passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio per loro stessi e per la figlia minore”.
Si costituiva in giudizio il quale concordava sulle richieste presentate da parte CP_1
ricorrente, consistendo le stesse nella conferma delle condizioni di separazione (ad eccezione delle
Per_ condizioni relative al figlio divenuto maggiorenne ed indipendente economicamente) e chiedeva la conversione del procedimento da giudiziale a consensuale.
Concludeva rassegnando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. All'udienza del 22.11.2024 l'Avvocato del resistente dava atto che il proprio assistito non era potuto comparire personalmente per motivi di salute, ma rappresentava che non vi erano possibilità di riconciliazione tra le parti.
Veniva sentita personalmente la ricorrente, che dichiarava di non volersi riconciliarsi con l'ex coniuge e che non vi erano possibilità di ricostituire il rapporto coniugale.
Il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
I procuratori delle parti si riportavano a tutto quanto dedotto e richiesto in atti e concludevano come in essi, facendo presente che le rispettive conclusioni sostanzialmente coincidevano quanto alle condizioni del divorzio e chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione, senza concessione di ulteriori termini per memorie.
Il G.I. rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio, senza concessione di ulteriori termini per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Collegio che, nel caso di specie, sussistano i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b),
della L. 898/1970, come modificato dall'art.5 della L. 74/1987 e dall'art. 1 L. 55/2015, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero, rilevato che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il periodo di tempo previsto dalla legge all'art. 3 n. 2 lett. b), della L. 898/1970, come modificato dall'art.5 della L. 74/1987 e dall'art. 1 L. 55/2015, dalla data dell'udienza presidenziale, deve altresì escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, in quanto, dagli elementi desumibili dagli atti di causa - quali il tempo ormai trascorso dalla separazione, il dichiarato intento delle parti - deve ritenersi provato che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti,
ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. Per_ Relativamente alla figlia il Tribunale ritiene di poter recepire le condizioni previste dalle parti,
in quanto rispondenti agli interessi della minore, prevedendo:
Per_
- L'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare, sita in IO (LU) Via Misciano n. 56;
Per_
- Considerata l'età della figlia minore (16 anni), la possibilità della stessa di stare con il padre quando vorrà, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
- L'assegnazione della casa familiare, sita in IO (LU), Via Misciano n. 56 (individuata al Catasto dei Fabbricati del Medesimo Comune al foglio 27, mappale 105, sub. 3, z.c. 1, cat.
A/4, cl. 5, vani 6), in comproprietà tra i coniugi, alla madre che vi continuerà Parte_1
ad abitarvi insieme ai figli;
- l'obbligo in capo al padre di versare in favore della figlia minore, a titolo di mantenimento ordinario, la somma mensile di euro 250,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla ricorrente, mediante bonifico bancario, entro il giorno
14 di ogni mese, oltre alla metà (50%) delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7.10.2020;
- che l'assegno unico per la figlia minore sia richiesto e percepito dalla ricorrente nella misura del 100%.
Il Tribunale, infine, prende atto degli ulteriori impegni (in ordine alla ripartizione della rata mensile del mutuo per l'acquisto della casa familiare e al rinnovo e/o rilascio del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio per i coniugi e per la figlia minore) assunti dalle parti con le conclusioni di cui sopra e dispone in conformità.
L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: 1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il
10.09.2001 a Puke (Albania) tra - nata a [...] l'[...] - e Parte_1
- nato a [...] il [...] - e trascritto nei registri dello Stato CP_1
Civile del Comune di IO, all'Atto n. 91, Uff. 1, Parte 2, Serie C– Anno 2020 alle condizioni di cui in parte motiva;
2) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
4) MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 06.02.2025.
Lucca, 06.02.2025
Il Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli