Articolo 29 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203
Articolo 28Articolo 30
Versione
12 gennaio 2025
Art. 29. Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all'APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto 1. Le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'indennita' di cui all' articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , e le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, di cui all'articolo 1, commi da 199 a 205, della medesima legge n. 232 del 2016 , sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno.
2. Le domande acquisite, di cui al comma 1, trovano accoglimento esclusivamente se, all'esito dello svolgimento delle attivita' di monitoraggio previste, rispettivamente, dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88, e dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87 , residuano le necessarie risorse finanziarie.
Note all'art. 29:
- Si riportano i commi da 179 a 186 e da 199 a 205, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, S.O., n. 57:
«179. In via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennita' per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'eta' anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all' articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ;
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all' articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravita' ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e sono in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacita' lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attivita' lavorative per le quali e' richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 36 anni.
180. La concessione dell'indennita' di cui al comma 179 e' subordinata alla cessazione dell'attivita' lavorativa e non spetta a coloro che sono gia' titolari di un trattamento pensionistico diretto.
181. L'indennita' di cui al comma 179 e' erogata mensilmente su dodici mensilita' nell'anno ed e' pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione.
L'importo dell'indennita' non puo' in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non e' soggetto a rivalutazione.
182. L'indennita' di cui al comma 179 del presente articolo non e' compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 , nonche' con l'indennizzo previsto dall' articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 .
183. Il beneficiario decade dal diritto all'indennita' nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.
L'indennita' e' compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.
184. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2 , e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nonche' per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attivita' lavorativa e richiedono l'indennita' di cui al comma 179 del presente articolo i termini di pagamento delle indennita' di fine servizio comunque denominate di cui all' articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , iniziano a decorrere al compimento dell'eta' di cui all' articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
185. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 186, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:
a) la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attivita' lavorative di cui al comma 179, lettera d);
b) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e la relativa documentazione da presentare a tali fini;
c) le disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da 179 a 186, con particolare riferimento:
1) all'attivita' di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 186 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all' articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
2) alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio;
3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennita' di cui al comma 179 fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;
4) alla predisposizione dei criteri da seguire nell'espletamento dell'attivita' di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
5) alle modalita' di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
6) all'individuazione dei criteri di priorita' di cui al comma 186;
7) alle forme e modalita' di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.
186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennita' e' differita, con criteri di priorita' in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185, e, a parita' degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennita' non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.».
«199. A decorrere dal 1º maggio 2017, il requisito contributivo di cui all' articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, e' ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all' articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di eta' e che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo:
a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all' articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravita' ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ;
c) hanno una riduzione della capacita' lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale al 74 per cento;
d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla presente legge che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa attivita' lavorative per le quali e' richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all' articolo 1, commi 1 , 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 .
200. Al requisito contributivo ridotto di cui al comma 199 del presente articolo continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all' articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .
201. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2 , e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nonche' per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui al comma 199 del presente articolo, le indennita' di fine servizio comunque denominate di cui all' articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell' articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
202. Le modalita' di attuazione delle disposizioni dei commi da 199 a 205 del presente articolo, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 203, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo:
a) alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attivita' lavorative di cui al comma 199, lettera d);
b) alle procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 199 a 205 e alla relativa documentazione da presentare a tali fini;
c) all'attivita' di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 203 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all' articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
d) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;
e) alla predisposizione dei criteri da seguire nello svolgimento dell'attivita' di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
f) alle modalita' di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
g) all'individuazione dei criteri di priorita' di cui al comma 203;
h) alle forme e modalita' di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.
203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti e' differita, con criteri di priorita' in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
204. A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al comma 199 del presente articolo non e' cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianita' contributiva di cui all' articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , e l'anzianita' contributiva al momento del pensionamento.
205. Il beneficio di cui ai commi da 199 a 204 non e' cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attivita' di lavoro di cui al comma 199 del presente articolo, fermo restando quanto previsto all' articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 .».
- Si riporta il testo dell' articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88 recante: «Regolamento di attuazione dell' articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , in materia di APE sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2017:
«Art. 11 (Monitoraggio e criteri di ordinamento delle domande e gestione della clausola di salvaguardia). - 1. Il monitoraggio delle domande positivamente certificate, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, e' effettuato dall'INPS, sulla base della data di raggiungimento del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all' articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 e, a parita' di requisito, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale.
2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento di cui all' articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 valutato anche in via prospettica, l'INPS provvede all'individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio e al conseguente posticipo della decorrenza dell'indennita' loro dovuta sulla base del criterio di ordinamento previsto al comma 1.
3. Qualora dall'attivita' di monitoraggio prevista per l'anno 2017 e per l'anno 2018 residuino le necessarie risorse finanziarie, l'INPS provvede ad individuare nell'ambito delle domande di cui all'articolo 4, comma 3, positivamente certificate e sulla base del criterio di ordinamento di cui al comma 1, i soggetti per i quali e' possibile concedere l'APE sociale nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.
4. All'espletamento delle attivita' di monitoraggio si provvede attraverso indizione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di apposita conferenza di servizi di cui all' articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .».
- Si riporta il testo dell' articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87 recante: «Regolamento di attuazione dell' articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2017:
«Art. 11 (Monitoraggio e criteri di ordinamento delle domande e gestione della clausola di salvaguardia). - 1. Il monitoraggio delle domande positivamente certificate, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, e' effettuato dall'INPS, sulla base della data di raggiungimento del requisito ridotto di cui all'articolo 2, comma 1, e, a parita' della stessa, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio.
2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento di cui all' articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 , valutato anche in via prospettica, l'INPS provvede all'individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio e al conseguente posticipo della decorrenza dell'indennita' loro dovuta sulla base del criterio di ordinamento previsto al comma 1.
3. Qualora dall'attivita' di monitoraggio prevista per ciascun anno residuino le necessarie risorse finanziarie, l'INPS provvede ad individuare nell'ambito delle domande di cui all'articolo 4, comma 3, positivamente certificate e sulla base del criterio di ordinamento di cui al comma 1, i soggetti per i quali e' possibile concedere il beneficio nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.
4. All'espletamento delle attivita' di monitoraggio si provvede attraverso apposita conferenza di servizi indetta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell' articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , da concludersi entro il 31 marzo dell'anno seguente a quello di presentazione delle domande.».
Entrata in vigore il 12 gennaio 2025
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