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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/07/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 08.07.25 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 08.07.25 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
ZACCARIA SARA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: cancellazione/non iscrizione elenchi agricoli
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/08/2022 parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di essere bracciante agricolo - esponeva che con nota del 26/04/2022 aveva comunicato il disconoscimento di 102 giornate CP_1 agricole nel 2019 lavorate alle dipendenze della ditta IR TR. Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, avendo l'istante lavorato quale bracciante agricolo alle dipendenze della predetta azienda, chiedeva accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le giornate sopra indicate, nonché il diritto a percepire il trattamento economico di DS/Agr., le prestazioni accessorie eventuali e gli assegni al nucleo famigliare per l'anno 2019, così come lo stesso ente aveva già riconosciuto, e dichiararsi l'illegittimità di quanto eventualmente trattenuto in ragione del predetto disconoscimento. Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto del ricorso CP_1 perché infondato in fatto e in diritto, richiamando a tal fine le risultanze del verbale unico di accertamento ispettivo redatto dagli ispettori dell'istituto in data 09.12.2021. Istruita la causa con l'espletamento della prova testimoniale all'odierna udienza il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
******* Il ricorso merita accoglimento per i motivi di seguito esposti. Occorre premettere che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel rapporto di lavoro agricolo avente ad oggetto determinate operazioni stagionali, la subordinazione è configurabile quando la prestazione lavorativa sia resa in relazione di sinallagmaticità con una controprestazione retributiva, sia pure corrisposta in natura, anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro sull'operato del lavoratore e di un orario di lavoro rigidamente prestabilito. Pertanto, il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per un numero minimo di giornate previsto dalla legge, con la conseguenza che “il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi” (cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 13877 del 2/8/12). Infatti, in tali giudizi si discute della legittimità e fondatezza della decisione dell' di operare il disconoscimento di un diritto per il quale CP_1 il lavoratore già vanta un titolo formale fornitogli dallo stesso , CP_2
2 cioè la sua precedente iscrizione in detti elenchi all'esito delle procedure di legge (cfr. art. 9 ter, comma 2, l. n. 608/1966) ovvero vanta la dichiarazione di manodopera occupata resa dal datore di lavoro che, a norma dell'art. 6, comma 6, d. lgs. n.375/1993, “fa fede a tutti gli effetti”. Dunque, in tali giudizi l fa valere e deduce la natura simulata o CP_1 fittizia del rapporto di lavoro subordinato denunziato dall'impresa agricola e posto alla base dell'iscrizione negli elenchi;
ditalchè è onere dell contestare specificamente l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 fornendo elementi utili a far ritenere simulato o fittizio il rapporto già riconosciuto o denunziato nelle forme di legge. Il lavoratore, per converso, è gravato dall'onere di confutare i singoli elementi di fatto che l pone a base della cancellazione o della mancata iscrizione, essendo CP_1 evidente che il lavoratore già vanta a suo favore una presunzione legale di legittimità della precedente iscrizione nel medesimo elenco ad opera dello stesso che costituisce valido titolo per ritenere sussistente il rapporto CP_1 di lavoro ovvero la denunzia fidefacente del datore di lavoro. Ebbene, le prove offerte dall sono di natura documentale in CP_1 quanto trattasi di accertamenti ispettivi formalizzati in atti redatti sulla base di attività compiute da pubblici ufficiali che fanno fede nei limiti degli artt. 2699 e ss. c.c.. Invero, come sancito dalla Corte di Cassazione, “I verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti” ( Cassazione ord. n. 26086/2023, Cass. n. 8946/2020; Cass. n. 20019/2018). La legge invece non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito in ordine alle altre circostanze di fatto (diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti. “In tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia “il conto da farne” ai fini della prova (Cass. n. 8946/ 2020, cit.), possedendo – detti verbali – un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. n. 24388/2022, Cass. n.28286/2019, Cass. S.U. n. 916/1996;).
3 Sulla scorta di tali premesse, è dunque necessario verificare se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra la ricorrente e l'asserito datore di lavoro un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura svoltosi secondo le modalità dedotte in ricorso. Ebbene, nel caso di specie il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo da parte dell' per le giornate espletate alla CP_1 dipendenza della ditta IR TR risulta essere avvenuto a seguito di accertamenti ispettivi che hanno riguardato l'azienda agricola sopra citata nel suo complesso e non anche la singola posizione lavorativa della parte ricorrente. Nello specifico nel menzionato verbale gli ispettori hanno concluso che la cancellazione trae giustificazione nel ritenuto eccesso di denunce di lavoratori agricoli rispetto alla stima del fabbisogno di manodopera in relazione alla conduzione di terreni. A tal proposito si osserva che, a differenza di quanto è avvenuto in tale ultimo verbale, la stima tecnica prevista dall' art. 8 della legge n. 375/93, per costituire valido parametro di riferimento per il riscontro delle denunce di manodopera delle singole aziende, deve essere elaborata mediante l' utilizzo e l'esposizione di tutti i dati tecnici e descrittivi necessari a rendere comparabile la valutazione presuntiva astratta eseguita dagli ispettori con la peculiare situazione concreta del fabbisogno lavorativo di ciascuna azienda. Tali elementi devono essere indicati esplicitamente in modo tale che la contestazione delle eventuali incongruità rinvenute nelle denunce di manodopera del singolo datore di lavoro agricolo sia supportata da una adeguata motivazione e che, quindi, sia possibile eseguire la verifica dei fatti contestati da parte dell'interessato e del giudice investito della questione. Occorre inoltre rilevare che l'odierno ricorrente, escusso in sede di accertamento, non ha riferito circostanze in contrasto con quanto dedotto in sede di ricorso né è stato destinatario di alcun accertamento: le tabelle ettaro - colturali possono assumere valore di presunzione legale nei confronti dell'azienda, che è il soggetto passivo dell'accertamento, ma non nei confronti del lavoratore che è ovviamente estraneo a quella disciplina. A ciò si aggiunga che, gli stessi ispettori hanno accertano la natura agricola dell'azienda, per il 2019 la disponibilità di terreni in affitto o in comodato da parte dell'azienda e l'effettiva esigenza di giornate di lavoro agricolo, ancorché in numero inferiore a quello denunziato: ne deriva che l non prova perché proprio le giornate di lavoro dell'odierna parte CP_1 ricorrente, e non di altri, debbano ritenersi comprese tra quelle in esubero e non tra quelle effettivamente necessarie per la conduzione ordinaria dell'azienda agricola.
4 Le irregolarità accertate in sede ispettiva nei confronti dell'azienda agricola (come da verbale ispettivo prodotto da ) se possono CP_1 rappresentare elemento idoneo ai fini della prova della responsabilità del trasgressore, datore di lavoro, al contempo non possono rappresentare indizio idoneo ad escludere, neanche in via presuntiva, che parte ricorrente avesse prestato attività in favore della ditta nel lavoro sui campi. A ciò si aggiunga che l'assunto di parte ricorrente in ordine al lavoro prestato come bracciante agricolo nel 2019 ha trovato conferma nelle deposizioni testimoniali escusse in giudizio, dotate di sufficiente precisione in ordine all'individuazione del datore di lavoro, dei fondi, del tempo e del tipo di attività svolta (vedasi deposizioni di Testimone_1
e Testimone_2
Le dichiarazioni dei testi, precise e concordanti, appaiono pienamente attendibili e immuni da vizi e censure caratterizzate dalla specificità ed intrinseca coerenza logica che asseverano la piena attendibilità dei testi per quanto, alcuni di essi interessati da analoghi provvedimenti di disconoscimento. Del resto, “il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile (Cass. 12092/17)” (cfr. Corte d'.Appello Co di , Sentenza n. 690/19: “come è noto, non sussiste alcuna incapacità a deporre da parte dei testi attinti da un analogo provvedimento di disconoscimento, ma al più la necessità di delibare con particolare rigore le loro deposizioni, vi è che, alla stregua del dato univoco e concordante emerso dalle (tre) prove testimoniali, risulta confermata in modo convincente l'.effettività del rapporto di lavoro in agricoltura dedotto in lite (e documentato in atti) dalla lavoratrice”.) Di contro non ha allegato e provato circostanze fattuali CP_1 specificamente riferibili alla posizione dell'istante tali da indurre a ritenere fittizio il rapporto di lavoro per cui è causa, essendosi l'ente riportato alle risultanze del verbale ispettivo, che non rappresentano elemento sufficiente ai fini del rigetto della domanda. Invero le conclusioni degli ispettori, non appaiono sufficienti a ritenere l'insussistenza del rapporto di lavoro dedotto in ricorso, in quanto si fondano, in sostanza, sul presupposto che le coltivazioni effettuate sui fondi avrebbero giustificato un impiego di manodopera inferiore rispetto a quello denunciato. Inoltre il lavoro agricolo espletato dal ricorrente trova altresì riscontro documentale nella copia delle buste paga, nel modello unilav e nella copia Dmag prodotti in atti prodotte in atti (all.ti 2, 3 e 4) fascicolo parte ricorrente). In definitiva, alla luce dell'esame complessivo degli elementi di prova e di valutazione fin qui esposti, si deve concludere che la parte
5 ricorrente abbia assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. della natura subordinata del rapporto di lavoro con la ditta IR TR ed ha diritto ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli per le giornate indicate in dispositivo, con conseguente diritto a percepire l'indennità di disoccupazione per il predetto anno con conseguente condanna di a CP_1 porre in essere i provvedimenti consequenziali non essendo stato contestato il possesso dei requisiti contributivi e assicurativi utili all'erogazione del beneficio. Per detti motivi il ricorso merita accoglimento. Le spese legali seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 23.08.2022 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato del comune di residenza per 102 giornate nell'anno 2019, ordinando all' di procedere alla relativa iscrizione, con conseguente CP_1 diritto all'indennità di disoccupazione ed alle prestazioni accessorie già percepite;
- condanna l' al pagamento delle spese legali, liquidate in € CP_1
2697,00 oltre iva cap e rimborso spese come per legge, con distrazione. Brindisi, 08/07/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 08.07.25 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
ZACCARIA SARA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: cancellazione/non iscrizione elenchi agricoli
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/08/2022 parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di essere bracciante agricolo - esponeva che con nota del 26/04/2022 aveva comunicato il disconoscimento di 102 giornate CP_1 agricole nel 2019 lavorate alle dipendenze della ditta IR TR. Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, avendo l'istante lavorato quale bracciante agricolo alle dipendenze della predetta azienda, chiedeva accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le giornate sopra indicate, nonché il diritto a percepire il trattamento economico di DS/Agr., le prestazioni accessorie eventuali e gli assegni al nucleo famigliare per l'anno 2019, così come lo stesso ente aveva già riconosciuto, e dichiararsi l'illegittimità di quanto eventualmente trattenuto in ragione del predetto disconoscimento. Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto del ricorso CP_1 perché infondato in fatto e in diritto, richiamando a tal fine le risultanze del verbale unico di accertamento ispettivo redatto dagli ispettori dell'istituto in data 09.12.2021. Istruita la causa con l'espletamento della prova testimoniale all'odierna udienza il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
******* Il ricorso merita accoglimento per i motivi di seguito esposti. Occorre premettere che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel rapporto di lavoro agricolo avente ad oggetto determinate operazioni stagionali, la subordinazione è configurabile quando la prestazione lavorativa sia resa in relazione di sinallagmaticità con una controprestazione retributiva, sia pure corrisposta in natura, anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro sull'operato del lavoratore e di un orario di lavoro rigidamente prestabilito. Pertanto, il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per un numero minimo di giornate previsto dalla legge, con la conseguenza che “il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi” (cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 13877 del 2/8/12). Infatti, in tali giudizi si discute della legittimità e fondatezza della decisione dell' di operare il disconoscimento di un diritto per il quale CP_1 il lavoratore già vanta un titolo formale fornitogli dallo stesso , CP_2
2 cioè la sua precedente iscrizione in detti elenchi all'esito delle procedure di legge (cfr. art. 9 ter, comma 2, l. n. 608/1966) ovvero vanta la dichiarazione di manodopera occupata resa dal datore di lavoro che, a norma dell'art. 6, comma 6, d. lgs. n.375/1993, “fa fede a tutti gli effetti”. Dunque, in tali giudizi l fa valere e deduce la natura simulata o CP_1 fittizia del rapporto di lavoro subordinato denunziato dall'impresa agricola e posto alla base dell'iscrizione negli elenchi;
ditalchè è onere dell contestare specificamente l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 fornendo elementi utili a far ritenere simulato o fittizio il rapporto già riconosciuto o denunziato nelle forme di legge. Il lavoratore, per converso, è gravato dall'onere di confutare i singoli elementi di fatto che l pone a base della cancellazione o della mancata iscrizione, essendo CP_1 evidente che il lavoratore già vanta a suo favore una presunzione legale di legittimità della precedente iscrizione nel medesimo elenco ad opera dello stesso che costituisce valido titolo per ritenere sussistente il rapporto CP_1 di lavoro ovvero la denunzia fidefacente del datore di lavoro. Ebbene, le prove offerte dall sono di natura documentale in CP_1 quanto trattasi di accertamenti ispettivi formalizzati in atti redatti sulla base di attività compiute da pubblici ufficiali che fanno fede nei limiti degli artt. 2699 e ss. c.c.. Invero, come sancito dalla Corte di Cassazione, “I verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti” ( Cassazione ord. n. 26086/2023, Cass. n. 8946/2020; Cass. n. 20019/2018). La legge invece non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito in ordine alle altre circostanze di fatto (diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti. “In tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia “il conto da farne” ai fini della prova (Cass. n. 8946/ 2020, cit.), possedendo – detti verbali – un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. n. 24388/2022, Cass. n.28286/2019, Cass. S.U. n. 916/1996;).
3 Sulla scorta di tali premesse, è dunque necessario verificare se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra la ricorrente e l'asserito datore di lavoro un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura svoltosi secondo le modalità dedotte in ricorso. Ebbene, nel caso di specie il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo da parte dell' per le giornate espletate alla CP_1 dipendenza della ditta IR TR risulta essere avvenuto a seguito di accertamenti ispettivi che hanno riguardato l'azienda agricola sopra citata nel suo complesso e non anche la singola posizione lavorativa della parte ricorrente. Nello specifico nel menzionato verbale gli ispettori hanno concluso che la cancellazione trae giustificazione nel ritenuto eccesso di denunce di lavoratori agricoli rispetto alla stima del fabbisogno di manodopera in relazione alla conduzione di terreni. A tal proposito si osserva che, a differenza di quanto è avvenuto in tale ultimo verbale, la stima tecnica prevista dall' art. 8 della legge n. 375/93, per costituire valido parametro di riferimento per il riscontro delle denunce di manodopera delle singole aziende, deve essere elaborata mediante l' utilizzo e l'esposizione di tutti i dati tecnici e descrittivi necessari a rendere comparabile la valutazione presuntiva astratta eseguita dagli ispettori con la peculiare situazione concreta del fabbisogno lavorativo di ciascuna azienda. Tali elementi devono essere indicati esplicitamente in modo tale che la contestazione delle eventuali incongruità rinvenute nelle denunce di manodopera del singolo datore di lavoro agricolo sia supportata da una adeguata motivazione e che, quindi, sia possibile eseguire la verifica dei fatti contestati da parte dell'interessato e del giudice investito della questione. Occorre inoltre rilevare che l'odierno ricorrente, escusso in sede di accertamento, non ha riferito circostanze in contrasto con quanto dedotto in sede di ricorso né è stato destinatario di alcun accertamento: le tabelle ettaro - colturali possono assumere valore di presunzione legale nei confronti dell'azienda, che è il soggetto passivo dell'accertamento, ma non nei confronti del lavoratore che è ovviamente estraneo a quella disciplina. A ciò si aggiunga che, gli stessi ispettori hanno accertano la natura agricola dell'azienda, per il 2019 la disponibilità di terreni in affitto o in comodato da parte dell'azienda e l'effettiva esigenza di giornate di lavoro agricolo, ancorché in numero inferiore a quello denunziato: ne deriva che l non prova perché proprio le giornate di lavoro dell'odierna parte CP_1 ricorrente, e non di altri, debbano ritenersi comprese tra quelle in esubero e non tra quelle effettivamente necessarie per la conduzione ordinaria dell'azienda agricola.
4 Le irregolarità accertate in sede ispettiva nei confronti dell'azienda agricola (come da verbale ispettivo prodotto da ) se possono CP_1 rappresentare elemento idoneo ai fini della prova della responsabilità del trasgressore, datore di lavoro, al contempo non possono rappresentare indizio idoneo ad escludere, neanche in via presuntiva, che parte ricorrente avesse prestato attività in favore della ditta nel lavoro sui campi. A ciò si aggiunga che l'assunto di parte ricorrente in ordine al lavoro prestato come bracciante agricolo nel 2019 ha trovato conferma nelle deposizioni testimoniali escusse in giudizio, dotate di sufficiente precisione in ordine all'individuazione del datore di lavoro, dei fondi, del tempo e del tipo di attività svolta (vedasi deposizioni di Testimone_1
e Testimone_2
Le dichiarazioni dei testi, precise e concordanti, appaiono pienamente attendibili e immuni da vizi e censure caratterizzate dalla specificità ed intrinseca coerenza logica che asseverano la piena attendibilità dei testi per quanto, alcuni di essi interessati da analoghi provvedimenti di disconoscimento. Del resto, “il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile (Cass. 12092/17)” (cfr. Corte d'.Appello Co di , Sentenza n. 690/19: “come è noto, non sussiste alcuna incapacità a deporre da parte dei testi attinti da un analogo provvedimento di disconoscimento, ma al più la necessità di delibare con particolare rigore le loro deposizioni, vi è che, alla stregua del dato univoco e concordante emerso dalle (tre) prove testimoniali, risulta confermata in modo convincente l'.effettività del rapporto di lavoro in agricoltura dedotto in lite (e documentato in atti) dalla lavoratrice”.) Di contro non ha allegato e provato circostanze fattuali CP_1 specificamente riferibili alla posizione dell'istante tali da indurre a ritenere fittizio il rapporto di lavoro per cui è causa, essendosi l'ente riportato alle risultanze del verbale ispettivo, che non rappresentano elemento sufficiente ai fini del rigetto della domanda. Invero le conclusioni degli ispettori, non appaiono sufficienti a ritenere l'insussistenza del rapporto di lavoro dedotto in ricorso, in quanto si fondano, in sostanza, sul presupposto che le coltivazioni effettuate sui fondi avrebbero giustificato un impiego di manodopera inferiore rispetto a quello denunciato. Inoltre il lavoro agricolo espletato dal ricorrente trova altresì riscontro documentale nella copia delle buste paga, nel modello unilav e nella copia Dmag prodotti in atti prodotte in atti (all.ti 2, 3 e 4) fascicolo parte ricorrente). In definitiva, alla luce dell'esame complessivo degli elementi di prova e di valutazione fin qui esposti, si deve concludere che la parte
5 ricorrente abbia assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. della natura subordinata del rapporto di lavoro con la ditta IR TR ed ha diritto ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli per le giornate indicate in dispositivo, con conseguente diritto a percepire l'indennità di disoccupazione per il predetto anno con conseguente condanna di a CP_1 porre in essere i provvedimenti consequenziali non essendo stato contestato il possesso dei requisiti contributivi e assicurativi utili all'erogazione del beneficio. Per detti motivi il ricorso merita accoglimento. Le spese legali seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 23.08.2022 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato del comune di residenza per 102 giornate nell'anno 2019, ordinando all' di procedere alla relativa iscrizione, con conseguente CP_1 diritto all'indennità di disoccupazione ed alle prestazioni accessorie già percepite;
- condanna l' al pagamento delle spese legali, liquidate in € CP_1
2697,00 oltre iva cap e rimborso spese come per legge, con distrazione. Brindisi, 08/07/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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