Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 01/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore
Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 1386/2024 proposta in via congiunta da
, nata in [...] il [...] Parte_1
dall'Avv. Chiara Piccioni;
e
, nato a [...] il [...] Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lucrezia Nasta;
Visto il ricorso, visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in CERVETERI (RM) in data 13.03.2015, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di CERVETERI, dell'anno 2015, al N. 6, Parte I, alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
- i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto.
- la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno Persona_1 in modo congiunto la potestà genitoriale assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative alla sua istruzione, educazione e salute, sempre tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore;
mentre, nei limiti delle questioni di ordinaria amministrazione, la potestà potrà essere esercitata anche separatamente tra i genitori, di norma assunte dal genitore con cui la figlia in quel momento convive.
- la minore sarà domiciliata e vivrà presso il padre, che ne sarà il genitore collocatario, nell'abitazione in via Santa Marinella numero 2B – 00055 Ladispoli (RM), dove la minore già attualmente vive.
b) la figlia trascorrerà con la madre almeno un pomeriggio infrasettimanale tendenzialmente da individuare nel giorno del martedì (con possibilità di modifica, a causa di impegni della madre o della bambina mediante previo accordo con il padre almeno 5 giorni prima) a partire dall'uscita della scuola, sino all'accompagnamento a scuola il giorno seguente, con pernotto;
c) la bambina trascorrerà le vacanze natalizie con entrambi i genitori, secondo la seguente suddivisione che verrà alternata di anno in anno: un genitore la terra con sé dal 23 dicembre a partire dall'uscita della scuola sino al 1 gennaio dell'anno successivo alle 09:00, tale periodo verrà interrotto dalle 10:00 alle 17:00 del 25 dicembre consentire alla bambina di trascorrere il pranzo di Natale con l'altro genitore;
ma la bambina trascorrerà la seconda meta delle vacanze natalizie con l'altro genitore, a partire dalle 09:00 del 1 gennaio, sino all'accompagnamento oscura del 7 gennaio. Per quanto concerne l'alternanza annuale, durante la prima metà delle vacanze natalizie la bambina starà con la madre durante gli anni dispari e con il padre durante gli anni pari viceversa per la seconda metà.
- la bambina trascorrerà con la madre - negli anni dispari - le festività pasquali, sia il giorno di Pasqua che il lunedì di Pasquetta a partire dall'uscita della scuola dell'ultimo giorno utile sino all'accompagnamento a scuola del primo giorno successivo alle vacanze;
- la bambina trascorrerà con la madre - negli anni pari - il giorno dell'Anniversario della Liberazione del 25 Aprile, a partire dall'uscita della scuola dell'ultimo giorno utile sino all'accompagnamento a scuola del primo giorno successivo alla festività;
- la bambina trascorrerà con la madre - negli anni pari - la festa nazionale della Repubblica del 2 giugno, a partire dall'uscita della scuola dell'ultimo giorno utile sino all'accompagnamento a scuola del primo giorno successivo alla festività;
- la bambina trascorrerà con la madre - negli anni pari - la festa di tutti i santi del 1° novembre a partire dall'uscita della scuola dell'ultimo giorno utile sino all'accompagnamento a scuola del primo giorno successivo alla festività;
- la bambina trascorrerà con la madre - negli anni dispari - il giorno dell'Immacolata Concezione dell'otto dicembre, a partire dall'uscita della scuola dell'ultimo giorno utile sino all' accompagnamento a scuola del primo giorno successivo alla festività;
- tutte le altre festività non menzionate verranno preventivamente concordate per iscritto (anche whatsapp) almeno 7 giorni prima e seguiranno il criterio dell'alternanza annuale tra il padre e la madre. In mancanza di apposito accordo tra i genitori si seguiranno le modalità di cui alle lettere a e b.
- durante le vacanze estive verranno seguite le modalità di cui alle lettere a e b, con la possibilità per entrambi i genitori di partire in vacanza e di avere con sé la bambina per 15 giorni consecutivi, con calendarizzazione obbligatoria dei periodi di riferimento entro il mese di maggio di ogni anno. In caso di viaggio fuori dal paese di residenza o all'estero sarà necessario un consenso scritto dell'altro genitore.
- la figlia trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori, sia negli anni pari che negli anni dispari, con orari da stabilirsi almeno tre giorni prima. In caso di disaccordo tra i genitori, la bambina trascorrerà il giorno del suo compleanno negli anni pari con la madre e negli anni dispari con il padre;
- la figlia trascorrerà il giorno del compleanno della madre (il 9 agosto) in compagnia di quest'ultima ogni anno, dalle 09:00 sino alle 09:00 del giorno successivo con pernotto. Qualora il giorno del compleanno della madre coincidesse con il periodo di vacanze estive in cui la bambina sta con il padre dovrà essere data prevalenza alla vacanza anche per non interrompere eventuali viaggi estivi intrapresi. In tal caso la madre potrà recuperare il giorno perso, previo accordo con il padre per individuare la giornata di recupero;
- la figlia trascorrerà il compleanno del padre (il 13 Aprile) in compagnia di quest'ultimo, ogni anno. Qualora il giorno del compleanno del padre coincidesse con le vacanze pasquali da trascorrere con la madre verrà data prevalenza a queste ultime con possibilità di recupero da parte del padre della giornata persa. Qualora invece il giorno del compleanno del padre coincidesse con il periodo in cui la bambina dovrebbe stare con la madre (weekend o giorno settimanale) verrà data prevalenza al compleanno del padre e la madre potrà recuperare la giornata persa durante un giorno della settimana successiva a quella del compleanno, previo accordo con il padre.
- infine, al di fuori della precisa regolamentazione delle festività come sopra indicate, la restante parte del tempo sarà regolamentata secondo le indicazioni di cui alle lettere a e b.
- quando la minore si trova con un genitore, l'altro avrà sempre diritto di contattarla telefonicamente.
- nonostante la regolamentazione indicata al numero che precede, al fine di mantenere ed alimentare un rapporto significativo di convivenza la madre – previo accordo con il padre - avrà diritto a vedere avere con sé la figlia ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni della minore e anche presso l'abitazione dei nonni o comunque ove ritenga opportuno, sempre nel rispetto del decoro e dei bisogni della bambina stessa.
- in considerazione dell'attuale situazione economica dei genitori, del contributo diretto a portato da ciascun genitore al mantenimento dei figli minori, le parti sono concordi che la madre non verserà al padre alcuna somma a titolo di mantenimento ma che ogni genitore lo venderà al mantenimento della minore nel periodo in cui la bambina si troverà presso di loro. Per quanto concerne invece le spese straordinarie, le stesse verranno suddivise nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, così come già indicato - per alcune di esse - nel piano genitoriale di base allegato;
tuttavia, dovrà essere dato all'altro genitore un preavviso di almeno tre giorni.
- entrambi i genitori si dichiarano economicamente autosufficienti e, allo stato attuale dei fatti, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa e/o obbligo di mantenimento e/o assegno divorzile.
- i conti correnti bancari rimarranno nella titolarità e disponibilità dei rispettivi intestatari.
- i ricorrenti potranno vivere nel luogo in cui riterranno opportuno, ma avranno l'obbligo reciproco di tempestiva comunicazione in caso di cambio di residenza.
- i ricorrenti si concedono vicendevolmente assenso per il rilascio e/o rinnovo di passaporti.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 31.01.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso