Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 01/04/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 01/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1955 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Nirta, con la quale è elettivamente domiciliato in Bianco (RC) via Vittoria n. 121
ricorrente
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Tronci, con il quale è elettivamente domiciliata in Bianco (RC) via Pugliano n. 11
Resistente
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna
udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/06/2022, l'opponente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, in data 28/04/2022, gli è stato notificato un decreto ingiuntivo, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 12.558,86, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, in favore della società resistente;
- che parte opposta, a sostegno del credito, ha prodotto unicamente dei documenti contabili, che non possono essere ritenuti sufficienti per provare la sussistenza del debito;
- che la pretesa creditoria deriva dalla denuncia-querela, presentata dalla società “H3G”, per mezzo della quale sono state segnalate delle irregolarità che hanno visto coinvolto il punto vendita “FLL 3Store”, sito in Orzinuovi, gestito dal sig. ex agente di “H3G”; Pt_1
- che, per tali fatti, il sig. è imputato in un procedimento penale Pt_1
pendente dinanzi al Tribunale di Brescia, nell'ambito del quale la società opposta si è costituita come parte civile in data 04/10/2018;
- che parte opposta ha omesso di far presente tale circostanza, rilevante in quanto l'accertamento in sede penale è pregiudiziale e rilevante ai fini della decisione sull'azione civile di restituzione, poiché la sentenza penale costituisce un indispensabile precedente logico-giuridico della questione sollevata in sede civile;
- che, nella fattispecie in esame, il decreto ingiuntivo è stato proposto in data successiva rispetto alla costituzione della società come parte civile nel processo penale e, pertanto, il giudizio civile dev'essere necessariamente sospeso in attesa della sentenza definitiva.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: 3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento dei motivi della suddetta opposizione, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo n°. 50/2022 del
20/04/2022 emesso dal Tribunale di Locri, sez. lavoro, in data 20/04/2022 o, in estremo subordine, sospendere il giudizio civile fino alla pronuncia della sentenza definitiva in sede penale. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita la società
[...]
eccependo: CP_1
- che, nell'ambito della gestione della propria rete di agenti commerciali, ha sottoscritto un contratto di agenzia con il sig. avente Pt_1
ad oggetto: attività di promozione e conclusione di contratti di vendita o di prodotti e servizi “3Tech” ai clienti, sottoscrizione di contratti in nome e per conto di H3G e svolgimento di attività di assistenza;
- che l'opponente ha assunto l'incarico di promozione e vendita dei prodotti di fonia, trasmissione dati, connettività ed internet hosting forniti dalla “H3G Spa” per il c.d. “Mercato CONSUMER e BUSINESS”, per il territorio di Orzinuovi;
- che, per la fruizione di detti servizi, il sig. in qualità di agente, Pt_1
si era impegnato a corrispondere un importo mensile di € 500,00;
- che il mandato di agenzia era stato attuato senza alcun vincolo di esclusiva per il preponente e limitato, per l'agente, al territorio indicato in contratto;
- che il contratto prevedeva una durata di un anno dalla sottoscrizione, dal 12/03/2015 al 11/03/2016, con rinnovo automatico alla scadenza;
- che, in seguito alla sottoscrizione del contratto e delle successive modifiche ed integrazioni, i rapporti si sono svolti con reciproca soddisfazione fino all'inizio dell'anno 2016; 4
- che, nel mese di luglio del 2016, a causa di ripetute violazioni contrattuali da parte dell'agente, la Società ha comunicato la risoluzione del contratto di agenzia;
- che, vista l'interruzione dell'attività descritta, ha provveduto ad operare le verifiche contabili dei rapporti di “dare - avere”;
- che il contratto stipulato prevedeva che, in caso di cessazione anticipata, per qualsiasi motivo, l'agente non avrebbe avuto diritto a maturare i ratei di compensi successivi alla cessazione;
- che, in particolare, il contratto prevedeva il diritto della società di ottenere la ripetizione, al momento della risoluzione del contratto di agenzia, della provvigione già erogata all'agente, in via anticipata, al momento della sottoscrizione dell'offerta da parte del cliente, con riferimento a tutti i mesi di vincolo contrattuale in capo al cliente;
- che, venendo meno il rapporto di agenzia e il rapporto con il cliente assegnato ad altro agente, è corretto che le provvigioni collegate alla maturazione di traffico telefonico, per l'intera durata del rapporto ed alle c.d. attività di “retention” non vengano più riconosciute all'agente uscente, il quale, avendole ricevute in anticipo, è tenuto a restituirle;
- che, all'esito dei conteggi di dare - avere effettuati, è risultato un credito di euro 12.558,86;
- che ha inoltrato dapprima una diffida per ottenere il pagamento del dovuto e, successivamente, ha iscritto a ruolo un ricorso per decreto ingiuntivo, accolto con decreto n. 50/2022, notificato in data 28/04/2022;
- che, in seguito alla denuncia querela presentata, si è costituita parte civile nel procedimento penale incardinato innanzi al Tribunale di Brescia, conclusosi con sentenza del 06/09/2022, che ha dichiarato il ricorrente colpevole del reato a lui ascritto, condannandolo alla pena di sei mesi di reclusione, oltre alla multa di euro 250,00;
- che il sig. ha proposto appello avverso tale sentenza;
Pt_1 5
- che, successivamente al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo notificato dalla controparte, è stata pubblicata la sentenza del Tribunale di
Brescia, che ha riconosciuto la responsabilità del sig. per il reato Pt_1
ascritto;
- che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 10027 del 19/06/2012, hanno stabilito che la necessità della sospensione del giudizio dipendente cessa quando, nel processo, sulla causa pregiudicante, sia sopravvenuta la decisione di primo grado, non essendo necessario che tale decisione passi in giudicato;
- che, pertanto, nel caso di dipendenza tra giudizi, la sospensione del giudizio dipendente è da ritenersi facoltativa;
- che il credito è fondato sui documenti contabili prodotti e, nello specifico: l'addebito “art.
5.4 contratto”, ossia la somma forfettaria determinata contrattualmente in euro 500,00 lordi;
l'addebito pratica
“COMPASS” non liquidata, n.16325815; storni di quote non maturate e gare;
il c.d. “FIRR”;
- che l'unica voce connessa al procedimento penale è il risarcimento danni per ammanchi, dovuti a 97 ricariche;
- che, a prescindere dall'evoluzione del giudizio penale, tale voce costituisce comunque un costo addebitale all'agente;
- che ha richiesto il pagamento della fattura n. 1619005444 limitatamente all'importo di € 85,56;
- che parte opponente non ha contestato nel merito né l'an né il quantum;
- che, non avendo mosso contestazioni in merito alle provvigioni non attribuite o stornate, parte opponente è irrimediabilmente decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni relative agli storni operati;
- che, qualora l'agente rivendichi il diritto alle differenze provvigionali,
è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia gli affari da lui 6
promossi;
- che la controparte, invece, non ha indicato i contratti promossi, non ha depositato una lista dei clienti procacciati, né ha contestato la correttezza dei singoli addebiti operati in relazione alla durata standard dei contratti;
- che il sig. si è limitato a contestare genericamente Pt_1
l'ammontare degli storni effettuati, non deducendo nulla per contestare l'ammontare della pretesa;
- che l'opposizione promossa è dilatoria e pretestuosa, non essendo fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- che ha diritto alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto della domanda, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura, dopo essersi ritirato in camera di consiglio.
***
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Come è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quale giudizio a cognizione ordinaria, l'opponente riveste la qualifica di attore in senso formale, ma è convenuto in senso sostanziale.
Di contro, la parte opposta (convenuta in senso formale) è parte attrice in senso sostanziale e su di essa grava l'onere della prova del fatto costitutivo della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo.
Se ciò è vero, è anche vero che l'opponente non può limitarsi ad una contestazione generica, essendo egli tenuto a proporre tutte le sue difese, quale convenuto in senso sostanziale. In particolare, sull'opponente grava l'onere di provare fatti estintivi impeditivi o modificativi del credito. 7
Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, le posizioni sostanziali delle parti restano invariate, risultando a carico del creditore opposto, nella sua veste di attore in senso sostanziale, l'onere di provare l'esistenza del credito e, a carico del debitore opponente, avente veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Pertanto, trova applicazione in tale sede il principio generale in materia di onere della prova, in forza del quale il creditore opposto, nella sua veste di attore in senso sostanziale, una volta provata la fonte del diritto azionato, può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, la quale dovrà fornire la prova dell'esatto adempimento.
Nel caso che ci occupa, l'opposta ha agito per il conseguimento dei crediti derivanti dalla cessazione del rapporto di agenzia con l'odierno opponente.
Con un unico motivo di opposizione, l'opponente lamenta che la prova del credito si fonda su documenti contabili e che il fatto storico alla base del credito sarebbe la denuncia querela presentata da nei confronti del CP_1
a causa di irregolarità nella gestione del punto vendita dallo stesso Pt_1
gestito, per le quali pende un procedimento penale nel cui ambito la società si
è costituita come parte civile.
Tale doglianza è infondata.
Infatti, è vero che l'art. 75 c.p.c., invocato dalla parte opponente, regola gli effetti della proposizione dell'azione risarcitoria in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale.
Tuttavia, nella specie, premettendo che, nelle more del giudizio, il procedimento penale si è concluso con una sentenza di condanna del sig.
confermata in Corte di Appello e da ultimo anche in Corte di Pt_1
Cassazione, l'azione promossa dalla Società resistente con il procedimento monitorio non può qualificarsi come un'azione risarcitoria, derivante dal 8
procedimento penale, ma si tratta di un'autonoma azione volta al recupero di un credito derivante dal rapporto di agenzia intercorso tra le parti e conclusosi.
Ed infatti, la società opposta non ha richiesto la restituzione delle somme oggetto del decreto ingiuntivo impugnato a titolo di risarcimento del danno derivante dal reato contestato e oggetto del giudizio penale, ma a titolo di restituzione di quanto indebitamente versato in favore dell'opposto, divenuto indebito e non spettante, per espressa previsione contrattuale, al momento della cessazione del contratto di agenzia, indipendentemente dalle ragioni che hanno condotto alla cessazione del rapporto, che sono irrilevanti ai fini degli obblighi restitutori che si generano per il solo fatto della cessazione del contratto.
Infatti, l'art. 3 dell'allegato E del contratto agenzia stipulato tra le parti, con riferimento alle condizioni di pagamento, stabilisce che i compensi riconosciuti all'agente si considerano sottoposti a condizione sospensiva di
“Contratto concluso Consumer/Cliente attivo”; in particolare, l'art. 3. 8 dell'allegato E del contratto di stabilisce che: “Resta inteso che, in caso di cessazione anticipata, per qualsiasi motivo del contratto, l'Agente non avrà diritto a maturare i compensi/ratei di compensi successivi alla cessazione del contratto”.
Allo stesso modo, l'art.
4.8 parimenti stabilisce che: “Resta inteso che, in caso di cessazione anticipata, per qualsiasi motivo del contratto, l'Agente non avrà diritto a maturare i compensi/ratei di compensi successivi alla cessazione del contratto”.
Pertanto, le fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo presentato dalla società opposta riguardano i compensi erogati in via provvisoria e anticipata, per i contratti stipulati, relativi a rate successive rispetto alla cessazione del rapporto di agenzia.
Indipendentemente, dunque, dalla causa della cessazione del rapporto
(le norme parlano di “cessazione anticipata per qualsiasi motivo”) l'agente ha 9
l'onere di restituire le somme relative a rate successive alla cessazione del rapporto di agenzia.
Ciò rende irrilevante l'esito del procedimento penale, dal momento che l'obbligo di restituzione non ha natura risarcitoria, derivante da eventuali responsabilità penali dell'agente, da accertarsi nell'ambito del procedimento penale, ma discendono da obblighi contrattuali (sottoscritti dallo stesso agente con la sottoscrizione del contratto di agenzia), per il solo fatto della cessazione anticipata del contratto di agenzia – dato incontrovertibile e incontestato – indipendentemente dalle ragioni.
Con riferimento, poi, alla quantificazione del credito azionato dalla società sulla base delle fatture allegate al ricorso introduttivo al procedimento monitorio, nulla ha contestato l'odierno opponente, che si è limitato a censurare la natura contabile dei documenti ma non il contenuto degli stessi.
Nondimeno, l'opposto non ha offerto idonee argomentazioni, né alcuna documentazione volta a provare un diverso numero di contratti stipulati, tale da incidere sulle somme incassate e richieste in restituzione né ha opposto o allegato il mancato incasso delle somme richieste in restituzione.
Del resto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del contratto di agenzia, che disciplina le modalità di liquidazione delle provvigioni, “
6.6. Trascorso
60 giorni senza che l'agente abbia contestato gli importi comunicati da H3G, gli importi si intendono definitivamente approvati e l'Agente decadrà dal proprio diritto di sollevare eccezioni e contestazioni”.
Orbene, l'odierno opposto non ha provato di aver contestato, entro i termini previsti dal contratto sottoscritto, gli importi riportati sulle singole fatture al momento del rilascio, né ha formulato alcuna concreta contestazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (non potendosi considerare una contestazione la circostanza, dedotta nel ricorso, secondo cui il monitorio si fonda su documenti contabili che sono idonei a fondare il decreto ingiuntivo, ma non sono sufficienti a fondare il credito nell'ambito di un giudizio a 10
cognizione piena).
Per tale ragione, non si è ritenuto di accogliere la richiesta di CTU contabile formulata dalla parte opposta, in quanto le contestazioni contenute nel ricorso introduttivo al presente giudizio, con specifico riferimento alla quantificazione dei calcoli operati nelle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, appaiono generiche, essendosi limitato l'opponente a contestare la natura contabile dei documenti allegati, senza operare alcuna concreta contestazione e senza offrire alcuna allegazione di segno contrario.
L'unica fattura azionata con il procedimento monitorio che presenta profili risarcitori e risulta essere collegata con il procedimento penale che ha interessato la persona dell'opponente è la fattura relativa alla restituzione degli importi di 97 ricariche, a titolo di ammanchi (Risarcimento danni per
Ammanco nr 97 ricariche - verifica magazzino del 22/06/2016_POS
) P.IVA_1
Orbene, risulta dagli atti che, nell'ambito del procedimento 13566/2016, incardinato dinanzi al Tribunale di Brescia nel quale il era imputato Pt_1
“Per il reato previsto e punito dagli artt. 61 n. 11 e 646 I e III comma c.p., perché, per procurare a sé un profitto, in qualità di agente rivenditore abilitato, ovvero Dealer, di H3G nel punto vendita si CP_2
appropriava di 97 ricariche telefoniche da € 10 cadauna e n. 10 terminali telefonici del valore di € 10.000,00 dei quali aveva il possesso in virtù del contratto di agenzia con H3G, prelevandoli dall'esercizio commerciale e non restituendoli all'atto di risoluzione del contratto e contestuale diffida. Con abuso di rapporto di prestazione d'opera” la società resistente si è costituita parte civile in data 4/10/2018, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data 22/03/2022, successivamente alla costituzione di parte civile.
Nondimeno, il procedimento in questione si è concluso con sentenza del
6/09/2022, di condanna del sig. per i fatti contestati, confermata dalla Pt_1 11
Corte di Appello e, infine, dalla Corte di Cassazione.
Orbene, l'art. 75 comma 3 c.p.p. stabilisce che: “3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale [82 c.p.p.] o dopo la sentenza [525-548
c.p.p.] penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”.
Secondo la ricostruzione della più recente sentenza della Corte di
Cassazione: “Ai fini della sospensione del giudizio civile ai sensi dell'art. 75, comma 3, c.p.p., occorre - oltre alla coincidenza, sotto il profilo soggettivo, tra chi si è costituito parte civile nel processo penale e chi ha agito per il risarcimento in sede civile - anche l'identità della pretesa risarcitoria formulata nei due giudizi” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 31115 del 04/12/2024).
Orbene, dall'atto di costituzione di parte civile depositato dall'opponente, si evince che la richiesta risarcitoria comprende anche le 97 ricariche telefoniche del valore di € 10,00 ciascuna oggetto della fattura del
22/06/2016, circostanza peraltro non contestata ma, al contrario, confermata dall'opposto nella memoria di costituzione.
Pertanto, nel momento in cui è stato azionato il giudizio monitorio,
l'odierna opposta si era costituita parte civile nel procedimento penale in corso nei confronti del sig. imputato, tra l'altro, anche per i fatti che hanno Pt_1
portato all'ammanco delle 97 ricariche di importo di € 10,00 oggetto della fattura del 22/06/2016.
Ne consegue che, in quel momento, la società opposta non avrebbe potuto azionare la medesima pretesa risarcitoria in via monitoria.
Nondimeno, non può ritenersi che il credito vantato, limitatamente alla fattura in questione, fosse liquido ed esigibile, presupponendo l'accertamento della responsabilità del per i denunciati ammanchi in via definitiva. Pt_1
Tuttavia, in sede di opposizione, è irrilevante la mancanza di certezza 12
liquidità e esigibilità del credito azionato con il procedimento monitorio, in quanto l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass. Sez I, n.
4103/2002; Cass. Sez I 13085/2008): infatti, con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa (Cass. Sez. I, n. 3649/2012).
Orbene, nelle more del giudizio, il procedimento penale si è concluso, con sentenza della Corte di Cassazione n. 22645/2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'odierno ricorrente avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 17/10/2023.
In disparte, dunque, ogni considerazione in ordine ai rapporti tra il procedimento penale e il procedimento civile, la società creditrice ha ottemperato all'onere di allegazione del credito vantato, dal momento che la pretesa risarcitoria, peraltro azionata anche in sede penale con la costituzione di parte civile, è stata preceduta dall'accertamento della responsabilità che ha generato il credito.
Pertanto, l'opposizione va rigettata in ogni sua parte, anche con riferimento al credito riportato nella fattura n. 1619005444 del 20/06/2016, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 50/2022, che acquista efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Le spese di lite restano compensate tra le parti con riferimento al giudizio di opposizione, in considerazione del concreto dispiegarsi del giudizio e della circostanza che, al momento dell'introduzione del giudizio monitorio, il credito azionato non era integralmente certo liquido ed esigibile.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , Parte_1
N.RG. 1955/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
50/2022, in ogni sua parte, che acquista efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 01/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci