Accoglimento
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 3197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3197 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03197/2026REG.PROV.COLL.
N. 06570/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6570 del 2023, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocata Maria Sabrina Apollinaro, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
Ministero della difesa-Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione prima,-OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa-Comando generale dell’Arma dei carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il consigliere Alessandro EN LI e udita per l’appellante l’avvocata Maria Sabrina Apollinaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1. L’appellante impugna la sentenza che ha respinto il ricorso contro il diniego di concessione dell’equo indennizzo per la patologia da cui è affetto.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. Il 2 luglio 2013 l’appellante ha chiesto la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “ Cervicolombalgia post-traumatica ”, che era già stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con verbale n. 17 del 23 luglio 2009 della commissione medica ospedaliera (CMO) di Catanzaro, ma non era stata iscritta ad alcuna categoria.
2.2. Con verbale n. 1999 del 25 giugno 2015 la CMO di Messina ha rilevato che la patologia in questione non si era aggravata e non era ascrivibile ad alcuna categoria.
La stessa commissione, in quella sede, ha riscontrato un’altra infermità, una “ Spondilosi della colonna cervicale e lombo-sacrale in soggetto con discopatie a livello C3-C4, C4-C5 a modica incidenza funzionale ”, giudicandola dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla categoria 8 della tabella A.
2.3. Con decreto n. 3936/17 del 16 agosto 2017 la domanda di concessione dell’equo indennizzo per la “ Cervicolombalgia post-traumatica ” è stata respinta, trattandosi di patologia non ascritta ad alcuna categoria.
2.4. L’interessato ha impugnato il provvedimento dinanzi al T.a.r. per la Calabria, lamentando che l’amministrazione non si è pronunciata sulla seconda patologia.
3. Con sentenza-OMISSIS- il Tribunale ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite, in quanto ha ritenuto che:
a) la domanda presentata in via amministrativa dall’interessato riguardava solo la prima patologia, pertanto l’amministrazione avrebbe potuto pronunciarsi sulla seconda;
b) la censura per cui l’amministrazione avrebbe dovuto comunque pronunciarsi d’ufficio sulla spondilosi non era contenuta nel ricorso, ma solo in una memoria non notificata alla controparte, risultando dunque inammissibile.
4. L’interessato ha proposto appello contro la decisione.
L’amministrazione si è costituita nel giudizio di secondo grado, resistendo al gravame, anche mediante memoria depositata il 7 agosto 2025.
L’appellante a sua volta ha presentato una memoria il 7 febbraio 2026 e repliche alle argomentazioni avversarie il 17 febbraio 2026.
5. In via preliminare, si deve rilevare la tardività della memoria di replica dell’appellante, la quale è stata depositata oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno consentito e non può quindi essere tenuta in considerazione dal collegio (tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2024, n. 4997, sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1327, sez. V, 2 febbraio 2021, n. 961; C.g.a., sez. giur., 7 giugno 2018, n. 344; T.a.r. Sicilia, Catania, sez. II, 22 luglio 2024, n. 2039 e T.r.g.a. Trento, 2 luglio 2024, n. 104).
6. L’appello si fonda su due motivi.
6.1. Con il primo, si deduce: « VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE D.P.R. 29/10/2001 n. 461 ».
In particolare, si sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., l’amministrazione avrebbe dovuto valutare d’ufficio anche l’infermità riscontrata dalla CMO.
6.2. Con il secondo si deduce: « 1. VIOLAZIONE DELLE RISULTANZE PROBATORIE ACQUISITE; 2. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE; 3. OMESSA PRONUNCIA DELLA DOMANDA DI EQUO INDENNIZZO PER L’INFERMITA’ RICONOSCIUTA D’UFFICIO DALLA C.M.O. DI MESSINA QUALE PATOLOGIA ASCRIVIBILE A TABELLA E DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO ».
In particolare, si sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., il vizio di omessa valutazione di tale patologia sia stato dedotto con il ricorso introduttivo e la memoria depositata in primo grado per l’udienza pubblica si sia limitata a precisare tale censura alla luce delle difese dell’amministrazione, che sosteneva di non poter tenere conto d’ufficio la malattia.
7. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
7.1. Effettivamente l’appellante ha contestato la mancata pronuncia dell’amministrazione rispetto alla spondilosi fin dal ricorso di primo grado, nel quale aveva appunto evidenziato « come il provvedimento gravato appare omissivo in relazione alla patologia della spondilosi della colonna cervicale e lombosacrale in soggetto con discopatie a livello C3–C4, C4-C5 a modica incidenza funzionale, riconosciuta ascrivibile a tabella A 8 Ctg, non avendo la Direzione Amministrativa espresso alcun giudizio in relazione al riconoscimento dell’equo indennizzo » con la conseguenza che il diniego « appare carente di motivazione, omissivo, adottato in aperta violazione delle risultanze acquisite » (pp. 7 e 8).
7.2. Nel merito, poi, si deve condividere la tesi secondo cui l’amministrazione era (ed è) tenuta a pronunciarsi anche su questa patologia.
Infatti, ai sensi del regolamento approvato con d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, il dipendente che intenda far accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio di un’infermità da cui è affetto « presenta domanda scritta all’ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell’infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneità al servizio, allegando ogni documento utile » (art. 2, comma 1).
Salvo che in caso di manifesta inammissibilità o irricevibilità della richiesta, questa, insieme alla documentazione prodotta dall’interessato, è trasmessa alla commissione medica ospedaliera competente per territorio (art. 5, comma 3), la quale provvede all’accertamento sanitario e redige il relativo verbale (art. 6), che viene poi inviato all’ufficio competente a emettere il provvedimento finale (art. 7).
Nel caso di specie, la spondilosi, così come la sua dipendenza da causa di servizio, è stata accertata dalla CMO nel corso dell’istruttoria svolta sulla base della domanda dell’appellante e per questo – oltre che per il fatto che le due patologie risultano collegate, riguardando entrambe collo e schiena – rientrava nell’oggetto su cui l’amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi.
A questa conclusione conduce anche l’art. 3 del d.P.R. n. 461 del 2001, che prevede che l’amministrazione si attivi d’ufficio per il riconoscimento della causa di servizio quando – come nella specie – risulta che un suo dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio.
8. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere accolto, con annullamento del decreto del Comando generale dell’Arma dei carabinieri-Direzione di amministrazione n. 3936/17 del 16 agosto 2017.
Si precisa, anche ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a., che al fine di dare attuazione al giudicato l’amministrazione dovrà ripronunciarsi sulla domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo avanzata dall’appellante tenendo conto della “ Spondilosi della colonna cervicale e lombo-sacrale in soggetto con discopatie a livello C3-C4, C4-C5 a modica incidenza funzionale ”, rilevata dalla CMO di Messina e da questa giudicata dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla categoria 8 della tabella A.
9. Secondo la regola generale della soccombenza, dalla quale nella specie non vi è ragione di discostarsi, il Ministero della difesa-Comando generale dell’Arma dei carabinieri deve essere condannato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il decreto del Comando generale dell’Arma dei carabinieri-Direzione di amministrazione n. 3936/17 del 16 agosto 2017.
Condanna il Ministero della difesa-Comando generale dell’Arma dei carabinieri al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, nella misura di euro 4.000 (quattromila/00), oltre oneri e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
AB IN, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro EN LI, Consigliere, Estensore
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Alessandro EN LI | AB IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.