Articolo 15 della Legge 25 gennaio 2006, n. 29
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23 febbraio 2006
Art. 15. (Attuazione della decisione C (2004) 4746 della Commissione, del 14 dicembre 2004) 1. In attuazione della decisione C (2004) 4746 della Commissione,
del 14 dicembre 2004, il regime di aiuti a favore delle imprese che hanno sostenuto, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003, spese per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero, ai sensi dell' articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , e' interrotto a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, non e' ancora scaduto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
2. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che determina le modalita' applicative della presente disposizione, i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti di cui al comma 1 presentano in via telematica all'Agenzia delle entrate una attestazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , con gli elementi necessari per l'individuazione dell'aiuto illegittimamente fruito sulla base delle disposizioni contenute nel citato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da cui risulti comunque:
a) l'ammontare delle spese sostenute sulla base delle quali e' stata calcolata l'agevolazione di cui al comma 1;
b) l'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non dovuta per effetto dell'agevolazione illegittimamente fruita.
3. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, i beneficiari del regime agevolativo di cui al comma 1 effettuano, a seguito di autoliquidazione, il versamento degli importi corrispondenti alle imposte non corrisposte per effetto del regime agevolativo medesimo relativamente ai periodi di imposta nei quali tale regime e' stato fruito, nonche' degli interessi calcolati sulla base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati a decorrere dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo.
4. L'Agenzia delle entrate provvede alle attivita' di liquidazione e controllo del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo e, in caso di mancato o insufficiente versamento, ai sensi del comma 3, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonche' le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle spese sostenute dalle piccole e medie imprese per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»:
«Art. 1 (Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti). - 1. Per i soggetti in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione e' escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa:
a) un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali; a tale importo si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti; le stesse percentuali si applicano all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. L'efficacia delle disposizioni del precedente periodo e' subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea;
b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero; sono comunque escluse le spese per sponsorizzazioni;
c) l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso piu' di un anno dal termine del relativo corso di studi;
d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui all'art. 11.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , reca: « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ».
- Il capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 pubblicato nella GUCE n. L 140 del 30 aprile 2004, reca: «Tassi di interesse per il recupero di aiuti illegittimi».
- Il regolamento (CE) n. 70/2001 e' pubblicato nella GUCE n. L 10 del 13 gennaio 2001.
Entrata in vigore il 23 febbraio 2006
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